1 RG 190/10 RD n. 37/11 CONSIGLIO NAZIONALE

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1 RG 190/10 RD n. 37/11 CONSIGLIO NAZIONALE
R.G. 190/10
RD n. 37/11
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica nella sua sede presso il
Ministero della Giustizia, presenti i Signori:
- Avv. Carlo VERMIGLIO
Presidente f.f.
- Avv. Andrea MASCHERIN
Segretario
- Avv. Carlo ALLORIO
Componente
- Avv. Federico FERINA
“
- Avv. Enrico MERLI
“
- Avv. Claudio NERI
“
- Avv. Andrea PASQUALIN
“
- Avv. Bruno PIACCI
“
- Avv. Giuseppe PICCHIONI
“
- Avv. Susanna PISANO
“
- Avv. Michele SALAZAR
“
- Avv. Ettore TACCHINI
“
con l’intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte di Cassazione nella
persona dell’ Avvocato Generale dott. Domenico Iannelli ha emesso la seguente
DECISIONE
a seguito del ricorso presentato dal Dott. R. G., avverso la delibera in data 14/5/10 con
la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona, ha respinto la sua istanza
2/3/10 di ammissione al patrocinio legale.
Il ricorrente, dott. R. G. è comparso personalmente;
è presente il suo difensore avv. Luciano Chiarenza;
Per il Consiglio dell’Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;
Udita la relazione del Consigliere Avv. Enrico Merli
Ascoltate le conclusioni del P.M., il quale ha concluso chiedendo l’acquisizione dello
statuto e dell’atto costitutivo della società.
Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
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FATTO
Con deliberazione del 31 gennaio 2009, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Savona (d’ora innanzi anche COA) iscriveva il Dott. R. G., odierno ricorrente, nel
Registro dei Praticanti Avvocati.
Ultimato il primo anno di pratica, il ricorrente, con istanza del 2 marzo 2010 (doc. 11
allegato al ricorso) chiedeva di essere ammesso all’esercizio del gratuito patrocinio,
dichiarando, tra l’altro, “di non trovarsi in alcun caso di incompatibilità previsto dalla
vigente Legge forense”.
In ordine all’anzidetta richiesta, il COA, con lettera del 12 marzo 2010, chiedeva che
l’istante descrivesse la natura dell’attività lavorativa svolta e dichiarasse se fosse, o
meno, iscritto nei Registri della Camera di Commercio.
Il Dott. G. rispondeva al COA con una prima lettera del 23 marzo 2010, comunicando,
preliminarmente, di non essere iscritto alla Camera di Commercio e, in ordine all’attività
lavorativa, precisava che:
? nell’anno 2000 gli era stata rilasciata la licenza prefettizia prevista dall’art. 134
TULPS per l’esercizio dell’attività investigativa ed aveva altresì costituito una
s.a.s. avente come oggetto sociale l’investigazione privata;
? detta società era stata successivamente trasformata in s.r.l., assumendo la
denominazione di S. srl, con sede in Genova;
? nominato, nel frattempo, Vice Presidente Nazionale della F., si era dimesso
dall’incarico nell’anno 2009, pressoché contestualmente all’inizio della pratica
forense;
? successivamente, in data 1° marzo 2010, per come si evince dal Verbale di
Assemblea ordinaria allegato al ricorso come doc. 15, veniva nominato
Presidente del Consiglio di Amministrazione della S. srl, della quale risultava
essere consigliere delegato.
Con una seconda lettera, recapitata al COA il 14 maggio 2010, il ricorrente precisava
ulteriormente di avere, nel corso dell’Assemblea anzidetta, anche rassegnato le
dimissioni da consigliere delegato della S. srl ed informava che, essendosi tardivamente
accorto dell’esistenza di una procura speciale conferitagli dalla Società nel dicembre
2005, aveva provveduto, in quella stessa data, a disporne la revoca. Il relativo atto
risulta allegato come doc. 18.
Va peraltro osservato, con riferimento al succitato verbale assembleare, che esso, da
un lato, non menziona le dimissioni dalla carica di Consigliere delegato del dott. G., alla
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quale il medesimo aveva invece fatto, come visto, esplicito cenno, mentre, dall’altro,
delibera la sua nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione “con i soli poteri
di rappresentanza e firma legale” ed attribuisce “poteri di firma disgiunta per l’ordinaria
amministrazione nelle persone del Sig. G. R. e del dott. B. G. S.”.
Il COA, con la comunicazione del 14 maggio 2010 richiamata in epigrafe, respingeva la
richiesta del dott. G. di essere ammesso al patrocinio ai sensi dell’art. 8 delle legge
professionale.
Avverso detto provvedimento il Dott. G. svolgeva e depositava dapprima, in data 25
maggio 2010, richieste di riesame dell’istanza di ammissione al patrocinio, di revoca
della deliberazione di diniego e di ammissione al patrocinio. Chiedeva, infine, che il
COA gli comunicasse le sue conseguenti deliberazioni entro i termini previsti dall’art. 8,
comma 2, del R.D. n. 37/1934, ovverosia, richiamando detta norma gli artt. 3 e 45 del
medesimo R.D., entro i successivi 10 giorni, onde consentirgli di impugnare, in caso di
rigetto, il provvedimento di diniego.
Con ricorso depositato il 7 giugno 2010 nella sede dell’Ordine Avvocati di Savona, non
risultando peraltro alcun provvedimento reso dal COA a seguito dell’istanza di riesame,
il dott. G., premettendo una dettagliata cronistoria della propria pratica legale e
precisando di aver ricevuto la comunicazione di diniego all’ammissione del patrocinio in
data 19 maggio 2010, ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare chiede l’annullamento della decisione indicata in epigrafe in
conformità con il parere n. 48 del 12/12/2007 di questo spett.le Consiglio Nazionale
Forense per mancanza assoluta di incompatibilità la figura dell’avvocato e quella
dell’investigatore privato considerato altresì che il dott. R. G. riveste la carica di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della SCS srl con i soli poteri di
rappresentanza e senza alcun potere gestorio.
Nel merito, chiede l’annullamento della decisione impugnata per mancanza di
motivazione, avendo lo stesso C.d.O. degli Avvocati di Savona rigettato la domanda di
iscrizione per motivi di incompatibilità, senza aver prima mai sentito il richiedente nelle
sue giustificazioni e senza l’assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per
la presentazione di eventuali deduzioni scritte, accertato altresì che il candidato non è
comunque mai stato posto in condizione di fornire spiegazioni e chiarimenti, non
avendo, il C.d.O. degli Avvocati di Savona, mai manifestato la volontà al candidato di
rigettare la domanda di iscrizione nello speciale albo, se non all’atto della
comunicazione di rigetto impugnata.
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Si chiede altresì che questo spett.le C.N.F., ritenute fondate le argomentazioni addotte
nel presente ricorso, dichiari che non vi sono, per il dott. R. G., incompatibilità ai fini
dell’iscrizione nello speciale albo dei praticanti abilitati al patrocinio legale.”.
A sostegno delle summenzionate richieste, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi.
In via pregiudiziale, ha osservato come, ai sensi dell’art. 45 R.D. n. 37/1934, qualora
emergano motivi ostanti all’ammissione del praticante al patrocinio, il Consiglio
dell’Ordine che ne è richiesto deve assegnare all’istante un termine non inferiore a dieci
giorni “per presentare le proprie deduzioni in ordine ai fatti”.
Secondariamente, ha ricordato che, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 31 del
R.D.L. n. 1578/1933, il Consiglio non può rigettare la domanda di ammissione senza
prima aver sentito le giustificazioni del richiedente.
Posto quanto sopra, il ricorrente ha eccepito che il COA di Savona non l’aveva mai
informato degli elementi ostativi all’ammissione, né egli era stato in grado di fornire
spiegazioni e chiarimenti. La delibera di rigetto, quindi, dovrà ritenersi annullabile (si
veda C.N.F. 24/10/03 n. 314), ovvero nulla (C.N.F. 12/12/09 n. 138).
Sotto un diverso profilo, il ricorrente ha, poi, eccepito la mancata notifica del
provvedimento di rigetto, in contrasto con la previsione di cui all’art. 50 R.D.L. n.
1578/1933. Ciò comporterebbe incertezza sulla data in cui egli sarebbe venuto a
conoscenza del provvedimento, sicchè, per l’effetto, verrebbe impedito l’apprezzamento
della tempestività, o meno, dell’impugnazione. Circostanza questa non marginale,
attesa la perentorietà del termine di venti giorni per la proposizione del ricorso. Peraltro,
non può sottacersi che lo stesso ricorrente dà atto, alla pag. 3, punto 4, del proprio
ricorso, di aver ricevuto il 19 maggio 2010 la notifica, brevi manu, del provvedimento
impugnato.
In via preliminare, il ricorrente ha invece eccepito la totale assenza di motivazione del
provvedimento di diniego, atteso che il COA non avrebbe spiegato la ragione per cui il
possesso di una licenza di investigatore privato sarebbe incompatibile con l‘attività di
patrocinio forense.
In diritto, infine, il Dott. G. ha osservato e dedotto che:
? Secondo l’insegnamento delle S.U., l’incompatibilità di cui all’art. 3 R.D. n.
1578/1933 rileverebbe in relazione alla natura di determinate attività, che
potrebbero porsi in contrasto “con le esigenze di autonomia, di prestigio e di
efficienza della classe forense” (S.U. n. 2848/76) e non a causa della
professionalità delle medesime. Di qui, a suo avviso, l’inesistenza di alcun
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contrasto fra la professione dell’avvocato e quella dell’investigatore privato, il
quale ultimo, infatti, è considerato dal c.p.p. figura ausiliaria dell’avvocato.
? Il Garante per la protezione dei dati personali avrebbe, con il provvedimento n.
60/2008, parificato le figure dell’avvocato, del praticante e dell’investigatore
privato autorizzato.
? Seppur la figura dell’investigatore privato fosse già stata istituita con il R.D. n.
773/1931, il legislatore non l’ha inserita nell’elenco degli esercenti attività
incompatibili riportato dall’art. 3 del R.D. n. 1578/1933, che il ricorrente esamina
anche nel dettaglio.
? Ricordato, poi, che la norma contempla quattro tipologie di incompatibilità,
rispettivamente individuabili nell’attività commerciale , nella attività subordinata
retribuita, nell’esercizio di altre professioni e, da ultimo, nell’inconciliabilità
funzionale di altra funzione eventualmente svolta, ha rilevato che le prescrizioni
previste debbono intendersi, secondo il costante insegnamento del Consiglio
Nazionale Forense, “insuscettibili di interpretazione estensiva (o restrittiva) (dec.
N. 66/2006).
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona ha replicato ai motivi di impugnazione
dianzi esposti con una serie di argomentazioni così riassumibili.
Ha eccepito, in primo luogo, l’indeterminatezza del ricorso, atteso che in alcuna parte
del medesimo il provvedimento oggetto dell’impugnazione verrebbe individuato
chiaramente.
Ha poi osservato di aver tempestivamente prospettato, anche verbalmente, al dott. G. la
possibile esistenza di incompatibilità fra la sua professione ed il patrocinio forense,
come emerge dal doc. 12 in atti, ricordando altresì che la documentazione prodotta dal
ricorrente (docc. da 13 a 18) dimostra che il medesimo è stato in grado di fornire le
proprie giustificazioni prima di ricevere la comunicazione del diniego all’ammissione al
patrocinio.
Esiste, inoltre, un precedente, specifico parere del Consiglio Nazionale Forense, il n. 44
del 1996, nel quale si precisa che l’incompatibilità fra l’attività del praticante procuratore
e quella dell’investigatore privato “potrà ravvisarsi solo laddove il professionista in
parola sia munito di abilitazione professionale. …… nessuna incompatibilità potrà
ravvisarsi qualora il praticante non abbia l’abilitazione all’esercizio professionale.”.
Ha ritenuto, infine, che la licenza per investigazioni private prevista dall’art. 134 TULPS
ha natura personale. La S. srl, della quale il dott. G. è socio, può pertanto svolgere
attività investigative solo in quanto il socio è munito della relativa licenza. Ne consegue
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che la gestione di detto servizio in ambito aziendale implichi, a suo dire, l’esercizio di
un’attività commerciale.
In conclusione, il COA ha chiesto la reiezione del ricorso.
Le anzidette argomentazioni sono state oggetto di integrale contestazione da parte del
ricorrente, il quale, con memoria integrativa del 22 novembre scorso ne ha eccepito
l’infondatezza e la non corrispondenza con la realtà dei fatti, integralmente richiamando,
per altro, le deduzioni di cui al ricorso.
Formula, infine, le seguenti, ulteriori conclusioni:
“Voglia l’On. Consiglio Nazionale Forense, rejectis adversis e confermando il suo
precedente orientamento in materia,
dichiarare nulla e/o annullare la decisione di diniego all’ammissione al patrocinio
assunta dal COA di Savona nei confronti del dott. R. G. con provvedimento del
14/05/2010 e conseguentemente ordinare al predetto Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Savona l’iscrizione del ricorrente nel Registro speciale dei Praticanti
ammessi al patrocinio legale. Salvis Iuribus.
DIRITTO
E’ opportuno, in primo luogo, esaminare e decidere le questioni pregiudiziali e
preliminari poste dal ricorrente.
La prima eccezione è radicata nell’asserita, mancata concessione del termine di giorni
10 che, ex art. 45 R.D. n. 37/1934, va assegnato all’istante qualora emergano ragioni
che osterebbero all’ammissione del praticante al patrocinio.
L’eccezione è infondata.
Vi è prova documentale in atti, infatti, che il COA di Savona chiese il 2/3/2010 (doc. 12)
al Dott. G. di precisare la natura della sua attività e di specificare se fosse, o meno,
iscritto alla CCIAA. Vi è prova, del pari, come dianzi riportato, che il dott, G. rispose con
lettera del 23/3/2010 e con successiva missiva del 14 maggio (docc. 13 e 14).
Le prove documentali suddette valgono a privare di fondamento anche le ulteriori
eccezioni, rispettivamente radicate, la prima, nella doglianza di non aver potuto fornire
giustificazioni, la seconda, nell’asserita mancata informazione degli ostacoli ravvisati dal
COA all’ammissione. E’ infatti evidente, oltre ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente
svolse un dettagliato excursus, documentalmente supportato, della propria carriera
lavorativa, volto a dimostrare la compatibilità del proprio ruolo di investigatore privato e
Presidente del Consiglio di Amministrazione all’interno della S.C.S srl con le richieste
funzioni di patrocinatore legale e che ebbe modo di fornire tali giustificazioni a decorrere
dal 2 marzo 2010 e fino al 14 maggio successivo.
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Infondata è anche l’eccezione di mancata notifica del provvedimento impugnato, atteso
che è il ricorrente medesimo a dare atto della consegna a sue mani del decisione di
rigetto in data 19 maggio 2010. L’impugnazione, inoltre, è stata svolta tempestivamente
entro il ventesimo giorno successivo, né il COA ha, al riguardo, eccepito alcunché.
In via preliminare, il ricorrente ha invece eccepito il difetto di motivazione del
provvedimento di rigetto.
Orbene, non è in discussione la circostanza che il provvedimento sia succinto (doc. 19
in atti), ma è altrettanto pacifico che esso espliciti di ravvisare l’incompatibiltà che
impedisce al Dott. G. di accedere al patrocinio nell’attività di investigatore privato del
medesimo, seppur la stessa sia esercitata per il tramite di una persona giuridica.
La motivazione addotta, pertanto, è sicuramente specifica, in quanto richiama l’attività
svolta, e quindi neppur oscura, in ragione del preciso riferimento alla società nella quale
il ricorrente opera.
Richiamati qui i motivi svolti dal ricorrente in diritto, deve altresì ritenersi che il ricorso è
infondato anche nel merito.
Malgrado la diversa prospettazione svolta ed il deposito, nel corso dell’udienza del 9
dicembre scorso, di una certificazione camerale sulla quale è scritto (pag. 4) che il dott.
R. G. possiede i “Poteri di rappresentanza in giudizio e nei confronti dei terzi”, la reale
consistenza delle prerogative del ricorrente nell’ambito della S. srl è, infatti, più
complessa ed articolata.
Dirimente è, a tale riguardo, la piana lettura della deliberazione assembleare ordinaria
della summenzionata S., assunta in data 1° marzo 2010 ed agli atti del giudizio come
doc. 15, dalla quale si apprende che:
1) Il Sig. R. G. è eletto nominato Presidente e legale rappresentante
2) Il Sig. G. S. B., già Presidente, viene nominato Consigliere delegato
3) Viene conferita firma disgiunta ai Sig.ri R. G. ed al Sig. B. “per l’ordinaria
amministrazione e firma congiunta all’intero Organo amministrativo per la
straordinaria amministrazione.”.
Rilevato, quindi, che la S. srl (S. & C. s. srl) svolge sicuramente attività commerciale,
offrendo servizi di vigilanza guardiania, piantonamento, televigilanza, consulenza, etc. e
rivestendo il Dott. R. G., nell’ambito della medesima, un ruolo operativo e decisionale
ricorre per certo nella fattispecie il profilo di incompatibilità introdotto dall’art. 3, comma
1, del R.D.L. N. 1578/1933.
P.Q.M.
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Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 e segg. del R.D. 22.01.1934, n.
37;
respinge il ricorso.
Così deciso in Roma lì 9 dicembre 2010.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE f.f.
f.to avv. Andrea Mascherin
f.to avv. Carlo Vermiglio
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 28 marzo 2011.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to avv. Andrea Mascherin
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
avv. Andrea Mascherin
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