La liberalizzazione del settore del gas naturale

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La liberalizzazione del settore del gas naturale
La liberalizzazione del settore del gas naturale
Fino agli inizi degli anni ’90 il settore del gas era caratterizzato da una situazione di sostanziale
monopolio esercitato dall’ENI che, anche attraverso società controllate, gestiva tutte le fasi descritte
nel paragrafo precedente.
L’impulso al processo di liberalizzazione è stato dato dal diritto comunitario proprio in un’ottica di
superamento dei sistemi monopolistici esistenti e con lo scopo di creare un mercato interno
dell’energia.
La Direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998
Il primo, importante provvedimento a livello comunitario è stata la Direttiva 98/30/CE del 22
giugno 1998.
Con essa la Commissione europea ha stabilito norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la
fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, ha definito norme relative all'organizzazione e al
funzionamento del settore del gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (LNG), l'accesso al
mercato, le modalità di gestione dei sistemi nonché i criteri e le procedure applicabili in materia di
rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas
naturale.
Tra i punti salienti:
•
la direttiva impone alle aziende di gas integrate di tenere nella loro contabilità interna conti
separati per le loro attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio di gas naturale (art. 13.3);
•
per l'organizzazione dell'accesso al sistema, gli Stati membri possono scegliere di applicare
tra due procedure: accesso negoziato (sulla base, quindi, di un contratto, art. 15) o
regolamentato (tariffe pubbliche di accesso al sistema e presenza di un regolatore, art. 16);
•
il mercato del gas naturale va liberalizzato gradualmente in modo da garantire all’industria
del gas di adeguarsi in modo ordinato.
1.3.2 Il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 (Decreto Letta)
In attuazione della direttiva n° 98/30/CE è stato adottato nell’ordinamento Italiano il decreto
legislativo 23 maggio 2000 n° 164 conosciuto anche come Decreto Letta.
La via scelta dal Legislatore nazionale è stata quella di scomporre le varie fasi della filiera
(unbundling) ed imporre la separazione societaria/contabile alle aziende operanti su più livelli della
filiera.
Le disposizioni più rilevanti sono:
•
le attività di importazione (art. 3), esportazione, trasporto e dispacciamento (art. 8),
distribuzione (art. 14) e vendita (art. 17) di gas naturale, in qualunque sua forma e
comunque utilizzate sono libere;
•
ci sono due tetti antitrust: sul gas venduto (19.3) e su quello immesso sul territorio nazionale
(art. 19.3); queste misure mirano a colpire il monopolio ENI;
•
viene introdotto il principio della separazione societaria: “a decorrere dal 1° gennaio 2002
l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria
da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio, che è
comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attività di trasporto e
dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas” (art.
21.1). Lo stesso principio vale anche per la distribuzione: “l'attività di distribuzione di gas
naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas”
(art. 21.2);
•
tutti i clienti sono “idonei” (art. 22.), ossia hanno la possibilità di stipulare contratti di
fornitura scegliendo tra i diversi operatori presenti sul mercato.
•
“l' obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto
delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione” per le imprese di gas naturale
(art. 24.1).
La Direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003
Il 4 agosto 2003 è entrata in vigore la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che dal 1° luglio 2004, termine
stabilito per il recepimento da parte degli Stati membri, sostituisce la Direttiva 98/30/CE.
I punti salienti della direttiva 2003/55/CE da segnalare, tenendo conto che talune disposizioni della
stessa sono già state attuate dal D.Lgs. 164/2000 e da altre leggi di disciplina del settore energetico,
sono i seguenti:
- separazione funzionale e manageriale e non solo societaria dei gestori del sistema di trasporto e
distribuzione dalle altre attività della filiera gas naturale nel caso di imprese verticalmente integrate.
In Italia la separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale è sancita dall'art. 21 del
D.Lgs. 164/2000;
- deroga, a determinate condizioni, alla disciplina dell'accesso regolato di terzi a beneficio delle
imprese che investono nella realizzazione di nuove infrastrutture di importazione del gas o
potenziamenti significativi delle infrastrutture esistenti.
Il Disegno di legge n. 691
In attuazione della direttiva comunitaria 2003/55/CE (oltre che della 2003/54CE e 2004/67/CE) il
Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2006 ha approvato un disegno di legge recante delega al
Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il
rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili.
Il 13 luglio scorso il disegno di legge è stato assegnato alla X Commissione permanente (Industria,
commercio, turismo) del Senato della Repubblica, in sede referente.
Questo provvedimento conferisce al Governo un'ampia delega a rivedere l'intera normativa
sull'elettricità ed il gas, dando contestuale completa attuazione agli indirizzi europei in materia
(sintetizzati in tre direttive) non ancora interamente recepiti.
Sono inoltre previsti accordi da stipulare fra Governo, Regioni ed enti locali interessati alla
realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto di energia, di coltivazione di
idrocarburi e di stoccaggio di gas naturale e viene restituita all'Autorità per l'energia elettrica ed il
gas la pienezza dei suoi originari ambiti di intervento.