percorso educativo

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percorso educativo
I.P.S.S.A.R. “U. TOGNAZZI”
Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione
00049 VELLETRI (Roma)
PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO
PROGRAMMAZIONE
VALUTAZIONE E
AMMISSIONE CLASSE
SUCCESSIVA
PROFILO DINAMICO
FUNZIONALE
DIAGNOSI
FUNZIONALE
STRUMENTI
FUNZIONALI AL
PERCORSO EDUCATIVO
E SCOLASTICO DI UN
ALUNNO CERTIFICATO
L.104/92
-ESAME QUALIFICA
-ESAME DI STATO
CONCLUSIVO
DEL
CORSO DI STUDIO DI
ISTRUZIONE
SUPERIORE
La scuola è una comunità educante per sapere e crescere attraverso
interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile
dell’istruzione e della socializzazione.
DIAGNOSI FUNZIONALE
COSA È
"Per diagnosi funzionale si intende la descrizione
analitica della compromissione funzionale dello stato
psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap"
(DPR 24/2/94).
È quindi un documento che delinea le modalità di
funzionamento delle abilità del soggetto sottoposto
ad esame e che sintetizza queste informazioni
all'interno di un "quadro" psicologico-funzionale che
consenta di comprendere l'ambito della patologia
riscontrata al momento della valutazione.
La D.F. diventa così uno strumento conoscitivo che,
partendo dalla menomazione e dai suoi effetti sul
soggetto, mira ad individuare:
l'insieme delle disabilità e delle difficoltà,
determinate dalla menomazione o indotte da modelli
ed atteggiamenti culturali e sociali;
il quadro delle capacità (con riferimento a
recuperabilità, residui funzionali, settori vicarianti,..);
una prospettiva di tipo evolutivo che metta in
evidenza le potenzialità di sviluppo per ciascun
soggetto previsione estremamente significativa per il
successivo intervento educativo.
COSA CONTIENE
La D.F. è strutturata per AREE, per consentire di
rilevare in termini analitici il rapporto tra la
minorazione e i seguenti aspetti del
comportamento complessivo del soggetto:
-cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di
sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle
competenze;
-affettivo-relazionale, esaminato nelle
componenti: livello di autostima e rapporto con gli
altri;
-linguistico, esaminato nelle componenti:
comprensione, produzione e linguaggi alternativi;
-sensoriale, esaminato nelle componenti: tipo e
grado di deficit con particolare riguardo alla vista,
all'udito e al tatto;
-motorio-prassico, esaminato nelle componenti:
motricità globale e motricità fine;
-neuro-psicologico, esaminato nelle componenti:
memoria, attenzione e organizzazione spaziotemporale;
CHI LA REDIGE
Alla D.F. provvede l'unità multidisciplinare
composta dal medico specialista nella
patologia segnalata, dallo specialista in
neuropsichiatria infantile, dal terapista
della riabilitazione, dagli operatori sociali
in servizio presso l'U.L.S.S. o in regime di
convenzione con la medesima.
A COSA SERVE
La D.F. serve a stabilire quali
processi di apprendimento e/o
adattamento vengono utilizzati da
persone con problemi cognitivi
e/o relazionali, quali strategie
sono presenti, le abilità residue
e/o compromesse, le potenzialità
ed i livelli di sviluppo.
-autonomia personale e sociale.
QUANDO FORMULARLA
La D.F. è formulata al momento in cui il soggetto in
situazione di handicap accede alla struttura sanitaria
per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12
e 13 della Legge 104/92. Essa verrà presentata,
all'inizio dell'anno scolastico,in sede di incontro
interprofessionale, promosso dal Capo di Istituto che
lo presiede direttamente o tramite un proprio
delegato.
All'incontro partecipano tutti gli operatori coinvolti
nel progetto di integrazione: insegnanti di classe e di
sostegno, insegnante psicopedagogista, operatori
dell'equipe, genitori dell'alunno in situazione di
handicap. (CM 258/83).
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
COSA È
Il P.D.F. è un documento, redatto successivamente alla D.F.
che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al singolo
alunno, relativamente alle osservazioni compiute sullo
stesso in contesti diversi, da parte di tutti i differenti
operatori che interagiscono con lui: famiglia, scuola, servizi.
Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite
e indicare, dopo il primo inserimento scolastico, "il
prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà
raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi
(due anni)"(D.P.R. 24/2/94).
Questo documento "indica le caratteristiche fisiche,
psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla
situazione di handicap, con relative possibilità di recupero,
sia le capacità possedute che devono essere sostenute,
sollecitate progressivamente, rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata"
(DL297/94).
Descrive cioè "in modo analitico i possibili livelli di risposta
dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in
atto e a quelle programmabili" (D.P.R. 24/2/94).
In sostanza il P.D.F., senza pretese definitorie e
classificatorie, rappresenta un momento di interazione e di
confronto tra i diversi punti di vista dei soggetti coinvolti
nella relazione educativa con l'alunno (docenti, tecnici U.L.S.
e, fin dove possibile, la famiglia) con particolare riferimento
all'ambiente scolastico
A COSA SERVE
Il P.D.F. è utile ai " fini della formulazione di un
piano educativo individualizzato- P.E.I. (o
personalizzato - P.E.P) perchè consente
all'insegnante, evidenziando capacità ed analizzando
limiti, di:
- dimensionare in modo adeguato alle potenzialità
dell'alunno gli obiettivi e i relativi sotto obiettivi;
- adottare metodologie più mirate alle capacità e alle
intelligenze possedute dal soggetto;
- scegliere didattiche alternative specifiche,
funzionali e adattabili;
- privilegiare aree cognitive di più facile accesso e di
maggior produttività;
- programmare percorsi e interventi, insistendo sulle
abilità e potenzialità evidenziate nel profilo
dinamico funzionale, ed utilizzando canali diversi
anche vicarianti ai fini di un maggior successo.
CHI LO REDIGE
QUANDO FORMULARLO
Il P.D.F. "viene redatto dalla unità multidisciplinare
dell'ULSS, in collaborazione con il personale
insegnante e i famigliari o gli esercenti la potestà
parentale." (DPR 24/2/94).
Il P.D.F. viene "aggiornato obbligatoriamente al
termine della scuola materna, della
scuola elementare, della scuola media e durante il
corso di istruzione medio-superiore"(L 104/92);
(DL297/94).
L'unità multidisciplinare è composta da: medico
specialista nella patologia, specialista in
neuropsichiatria infantile, terapista della
riabilitazione, psicologo, operatori sociali.
Per consentire la prima stesura o l'aggiornamento
del P.D.F. vengono calendarizzati
opportuni INCONTRI interprofessionali per ogni
alunno, durante l'anno scolastico interessato; per
consentire i bilanci biennali, viene calendarizzato
almeno 1 incontro interprofessionale; gli
incontri sono promossi dal Capo di Istituto che li
presiede direttamente o tramite un proprio
delegato.
Inoltre " alla elaborazione del P.D.F. iniziale seguono,
con il concorso degli operatori dell'U.L.S.S., della
scuola e della famiglia, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata
dall'ambiente scolastico" ( DL297/94)
La rispondenza quindi del P.D.F. sarà valutata,
mediante un bilancio diagnostico e prognostico,
curato dal medesimo gruppo interprofessionale che
ha definito il profilo, a scadenza di massima biennale
(fine della 2° elementare, della 4° elementare, della
2° media, del biennio superiore e del 4° anno della
scuola superiore).
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)
A COSA SERVE
COSA È
Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) o P.E.P. (Piano
Educativo Personalizzato) è il documento nel quale
vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra
loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per
un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione
del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi
quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (DPR 24/2/94 art 5).
Tale programma personalizzato dovrà essere
finalizzato a far raggiungere a ciascun
alunno in situazione di handicap, in rapporto
alle sue potenzialità, ed attraverso una
progressione di traguardi intermedi, obiettivi
di autonomia, di acquisizione di competenze
e di abilità motorie, cognitive, comunicative
ed espressive, e di conquista di abilità
operative, utilizzando anche metodologie e
strumenti differenziati e diversificati.
Per ogni alunno in situazione di handicap inserito
nella scuola viene redatto il P.E.I./P.E.P., a
testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a
suo favore, per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati
derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico
Funzionale.
QUANDO SI FA
Gli interventi propositivi vengono integrati tra di loro in
modo da giungere alla redazione conclusiva di
un P.E.I./P.E.P. che sia correlato alle disabilità dell'alunno
stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità
dell'alunno comunque disponibili (DPR 24/2/94 - art 5).
La strutturazione del P.E.I./P.E.P. è complessa e si configura
come mappa ragionata di tutti i progetti di intervento:
didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di
integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola.
CHI LO FA
Il P.E.I./P.E.P. è redatto "congiuntamente dagli operatori
dell' U.L.S.S., compresi gli operatori addetti all’assistenza,
dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora
presente, dall'operatore psicopedagogico, con la
collaborazione della famiglia" (DPR 24/2/94- art 5). E'
perciò costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e
contesti diversi, operano per "quel determinato soggetto
in situazione di handicap" non è quindi delegabile
esclusivamente all'insegnante di sostegno.
La stesura di tale documento diviene così il risultato di
un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di
progetto unitario e integrato di una pluralità di
interventi espressi da più persone concordi sia
sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi
e sulle modalità sia degli interventi stessi che delle
verifiche.
Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica
dell'alunno in situazione di handicap, - di norma non
superiore a due mesi - durante il quale si definisce e si attua
il progetto di accoglienza, viene costruito il P.E.I./P.E.P. con
scadenza annuale.
Deve essere puntualmente verificato, con frequenza
trimestrale o quadrimestrale (DPR 24/2/94 - art 6). Nel
passaggio tra i vari ordini di scuola, esso viene trasmesso,
unitamente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato, alla
nuova scuola di frequenza.
COSA CONTIENE
Il P.E.I./P.E.P., partendo dalla sintesi dei dati conosciuti e
dalla previsione degli interventi prospettati, specifica gli
interventi che i diversi operatori mettono in atto
relativamente alle potenzialità già rilevate nella Diagnosi
Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale. Si
riferisce integrandoli alla programmazione della classe e al
Progetto di Istituto e/o di plesso nel rispetto delle specifiche
competenze.
Il P.E.I prende in considerazione:
-gli obiettivi educativi/riabilitativi e di apprendimento
riferiti alle aree e alle funzioni, perseguibili in uno o più anni
-le attività proposte
-i metodi ritenuti più idonei
-i tempi di scansione degli interventi previsti e gli spazi da
utilizzare
-i materiali, i sussidi con cui organizzare le proposte di
intervento
-le risorse disponibili, nella scuola e nell’extra-scuola, in
termini di strutture, servizi, persone, attività, mezzi.
-forme ed i modi diverifica e di valutazione del P.E.I./P.E.P
PROGRAMMAZIONE DEFINITA NEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZZATO
- se la programmazione seguita è stata curricolare, o
per obiettivi minimi, l’alunno disabile potrà conseguire
un regolare titolo di studio, anche, nel caso, attraverso
lo svolgimento di prove d’esame equipollenti a quelle
ordinarie.
Anche in caso di programmazione curriculare va
definito un Piano educativo individualizzato (PEI).
Nella scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO agli
studenti con disabilità viene garantita la frequenza,
ma non a tutti il conseguimento del titolo di studio.
Per loro sono possibili pertanto due percorsi
distinti:
- se la programmazione (e la conseguente valutazione)
è differenziata rispetto alla programmazione
ordinaria, l'alunno disabile potrà affrontare l’Esame di
Stato conclusivo sostenendo prove totalmente
differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI.
Superando queste prove, all’alunno non verrà rilasciato
il diploma, bensì un attestato di credito formativo.
La programmazione differenziata va definita nel piano
educativo individualizzato (PEI)
E’ possibile passare dalla programmazione differenziata a quella curriculare o per obiettivi minimi?
Si, è possibile passare dalla programmazione differenziata a quella curriculare o per obiettivi minimi
quando durante il successivo anno, in cui è stata adottata la programmazione differenziata rispetto a
quella curriculare, il C.D.C. accerta che i livelli di apprendimento raggiunti, dall’alunno certificato
L.104/92, corrispondono agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali. In tal caso, il C.D.C. delibera
senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto
conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione (O.M. n. 90 del 21/05/01 art.
15 comma 4). Se l’alunno passa a programmazione della classe nell’ultimo anno di un percorso di studio
è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al
PEI differenziato (O.M. n. 37 del 19/05/14 art. 17 comma 5).
I docenti titolari della classe dell’alunno con disabilità sono
corresponsabili dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di
valutare i risultati dell’azione didattica-educativa.
La valutazione non può mai essere delegata al solo docente di
sostegno.
Il C.D.C. ha l’obbligo di redigere una relazione finale sull’alunno con
disabilità come previsto dal paragrafo 8 della Circolare ministeriale
n. 262 del 22/09/68
I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315,
comma 5, del D.Lvo n 297/1994, fanno parte
del C.D.C. e partecipano, pertanto, a pieno
titolo alle operazioni di valutazione, con
diritto di voto per tutti gli alunni della
classe.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER GLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE L. 104/92
(ai sensi dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001 art. 15)
La VALUTAZIONE DEL C.D.C. sarà effettuata in base ai criteri definiti per
tutta la classe.
Un elemento importantissimo del Piano Educativo Individualizzato degli
studenti che seguono una programmazione curriculare o per obiettivi
minimi è la definizione dei criteri o dei metodi di valutazione.
Anche se gli obiettivi didattici sono sostanzialmente uguali a quelli dei
compagni, la situazione di disabilità può a volte richiedere che vengano
attivate delle procedure molto diverse nel momento in cui si va ad accertare
il loro raggiungimento. Occorre in particolare definire bene il concetto di
equipollenza: usare metodi diversi per verificare il raggiungimento degli
stessi obiettivi .Esempi di applicazione del concetto di equipollenza:
Con PROGRAMMAZIONE
DELLA CLASSE
O PER OBIETTVI MINIMI
Prove diverse rispetto alla modalità di espressione-comunicazione. Ad
esempio: una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta
ecc.
Prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione: domande aperte
diventano chiuse, a scelta multipla ecc.
Prove diverse rispetto ai tempi: oltre all'assegnazione di un tempo
maggiore a disposizione si può variare anche la frequenza delle verifiche o
interrogazioni e definire la loro programmazione.
Prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande ecc.
Se non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto
non consente la somministrazione di un’intera prova, si possono selezionare
e proporre solo le parti più significative.
Prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però idonei a valutare
globalmente il raggiungimento degli obiettivi
La VALUTAZIONE DEL C.D.C.
sarà effettuata in base ai risultati
dell'apprendimento , con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo
svolgimento del citato piano educativo individualizzato e differenziato e
non ai programmi ministeriali.
Con PROGRAMMAZIONE
DIFFERENZIATA IN FUNZIONE DEGLI
OBIETTIVI DIDATTCI NON
RICONDUCIBILI AI PROGRAMMI
MINISTERIALI
Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il
conseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I
predetti alunni possono essere AMMESSI alla frequenza dell'anno
successivo. In calce alla pagella degli alunni medesimi , deve essere
apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al piano
educativo individualizzato (PEI) e non ai programmi ministeriali.
Qualora un C.D.C. intenda adottare la valutazione differenziata di cui
sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine
per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità
valutativa proposta si intende accettata.
In caso di diniego espresso, l'alunno dovrà essere valutato in base ai criteri
fissati per tutta la classe.
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
( ai sensi dell’O.M. n. 90 del 21/05/01 art. 15 comma 4)
PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE
O PER OBIETTVI MINIMI
PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA IN
FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DIDATTCI NON
RICONDUCIBILI AI PROGRAMMI MINISTERIALI
Il C.D.C. può non ammetere alla classe
successiva, l'alunno certificato L.104/92,
quando riscontra che lo stesso non ha
raggiunto un livello di preparazione
conforme agli obiettivi didattici previsti dai
programmi ministeriali o comunque ad essi
globalmente corrispondenti definiti nel piano
educativo individualizzato (PEI).
Il C.D.C. può non ammetere alla frequenza della
classe successiva l'alunno certifcato L. 104/92
quando riscontra che lo stesso non ha raggiunto
un livello di preparazione conforme agli obiettivi
didattci
previsti
dal
piano
educativo
individualizzato (PEI) e diversificato.
In caso di ripetenza, il C.D.C riduce ulteriormente
gli obiettivi didattici del piano educativo
individualizzato (PEI)
All’alunno certificato L.104/92 non può essere
preclusa , l’iscrizione e la frequenza anche per la
terza volta alla stessa classe in forza del disposto di
cui all’art. 316 del D.Lvo 16/04/94, n. 297.
ESAME DI QUALIFICA PER GLI ALUNNI CERTIFICATI l.104/92
( ai sensi dell’O.M. n. 90 del 21/05/01 art. 15 comma 4)
PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE
O PER OBIETTVI MINIMI
Gli alunni certificati L.104/92 che seguono la programmazione
della classe o per obiettivi minimi possono partecipare agli
esami di qualifica professionale ed essere valutati in base ai
criteri definiti per tutta la classe .
Gli alunni certificati L.104/92 che seguono la programmazione
differenziata possono partecipare agli esami di qualifica
professionale svolgendo prove differenziate , omogenee al
percorso svolto , finalizzate alla certificazione delle
competenze e delle abilità acquisite (certificato crediti
formativi).
PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA
IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI
DIDATTCI NON RICONDUCIBILI AI
PROGRAMMI MINISTERIALI
RILASCIO
I voti riportati nello scrutinio finale e i punteggi assegnati in
esito agli esami si aggiunge , nelle certificazioni rilasciate ,
l'indicazione che la votazione è riferita al piano educativo
individualizzato e differenziato e non ai programmi
ministeriali (O.M. n. 90 del 21/05/01 art. 15 comma 6)
Tale certificazione può costituire, in particolare, quando il
piano educativo individualizzato preveda esperienze di
orientamento , di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo,
un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di
formazione professionale nell'ambito delle intese con le
Regioni e gli Enti locali.
CERTIFICATO CREDITI FORMATIVI
(D.P.R. N. 323 DEL 23/7/98 ART. 13)
Gli alunni in possesso dell'attestato di credito
formativo possono iscriversi e frequentare , nel
quadro dei principi generali stabiliti dall'art. 312 e
seguenti del D.Lvo n. 297 /94, le classi successive
(4° e 5°), sulla base di un progetto - che può
prevedere anche percorsi integrati di istruzione e
formazione professionale, con la conseguente
acquisizione del relativo credito formativo in
attuazione del diritto allo studio costituzionalmente
garantito.
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEGLI STUDI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE *
Gli alunni certificati L.104/92 che seguono la programmazione della classe o per obiettivi
minimi possono partecipare agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione ed
essere valutati in base ai criteri definiti per tutta la classe e contenuti sul Piano educativo
individualizzato.
Il superamento dell'esame comporta il rilascio di un regolare diploma (con nessuna
menzione del sostegno ricevuto).
Per tali candidati sono previsti, se necessario:
PROGRAMMAZIONE
DELLA CLASSE
O PER OBIETTVI
MINIMI
-tempi più lunghi per le prove scritte e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'art. 16, della
legge n. 104 /92 (comunque, non possono comportare un maggior numero di giorni rispetto
a quello stabilito dal calendario degli esami (O.M. n. 37 del 19/05/14 art. 3);
-strumenti tecnici di supporto (ad esempio computer che ha usato durante l'anno);
-assistente (può essere l'in segnante di sostegno o altra figura professionale, secondo le
indicazioni del c.d.c.)che ha seguito l'alunno durante l'anno scolasatico;
-prove equipollenti.
Le prove equipollenti (O.M. n. 37 del 19/05/14 art.1);
RILASCIO
-possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi,, ovvero nello sviluppo di
contenuti culturali e professionali differenti;
DIPLOMA
REGOLARE
-devono consentire di verficare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale
e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame;
-possono riguardare la prima e la seconda prova, ossia quelle inviate dal Ministero;
-vengono predisposte dalla Commissione che può avvalersi di personale esperto.
-in casi eccezionali, la commissione può deliberare lo svolgimento di prove scritte
equipollenti in un numero maggiore di giorni.
Il c.d.c. presenta alla Commissione d'esame una apposita relazione che è parte integrante
del documento del Consiglio di classe del 15 maggio (O.M. n. 29/2001 art. 17, comma 1)
nella quale vengono date indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove
d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza
condotta a scuola durante il percorso formativo.
O.M. n. 37 del 19/05/2014
PROGRAMMAZIONE
DIFFERENZIATA IN
FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI
DIDATTCI NON
RICONDUCIBILI AI
PROGRAMMI MINISTERIALI
RILASCIO
ATTESTATO DI
CREDITO FORMATIVO
(D.P.R. N. 323 DEL
23/7/98 ART. 13)
Gli alunni certificati L.104/92 che hanno seguito la programmazione
differenziata e sonno stati valutati dal c.d.c. con l'atrribuzione di voti e di un
credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono
sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il
percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di credito
formativo di cui all'art.13 del D.P.R. n. 323 del 1998.
I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della
documentazione fornita dal c.d.c.. Per tutti i candidati, il riferimento
all'effetuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e
non nei tabelloni affissi all'albo dell'Istituto.
Il c.d.c. presenta alla Commissione d'esame una apposita relazione che è
parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio (O.M.
n. 29/2001 art. 17, comma 1) nella quale vengono date indicazioni concrete
sia per l'assistenza alla persona (operatori che hanno seguito l'alunno
durante l'anno scolastico) e alle prove d'esame sia sulle modalità di
svolgimento delle stesse , sulla base dell'esperienza condotta a scuola
durante il percorso formativo.
* Si fa espresso rinvio all’ O.M. , che annualmente viene pubblicata, contenente disposizioni relative alle istruzioni e
modalità organizzative ed operative degli esami che si svolgono al termine del secondo ciclo di istruzione .