Crediti documentari Import e lettere di credito standby

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Crediti documentari Import e lettere di credito standby
FOGLIO INFORMATIVO
Crediti documentari Import e lettere di credito stand
by, garanzia commerciali e finanziarie rilasciate
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum Soc. Coop.
Via Magna Graecia n. 345 – 84047 Capaccio (SA)
Tel.: 0828 814111 - Fax: 0828 724292
Email: [email protected] Sito internet: www.bcccapacciopaestum.it
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno, codice fiscale e P.IVA n. 00258720655
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4508 - cod. ABI 08431.9
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A160473
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di garanzia per le
PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96).
Solo in caso di offerta fuori sede:
Cognome e nome del proponente: ___________________________
Indirizzo: ___________________________
Telefono: ___________________________
E-mail: ___________________________
Che cosa sono i Crediti documentari Import e lettere di credito stand by, garanzia
commerciali e finanziarie rilasciate
Il credito documentario permette ad un compratore/importatore (ordinante) di ottenere da parte della banca
(emittente), l’emissione di un impegno a favore di un venditore/esportatore (beneficiario). La banca effettuerà, o farà
effettuare da propria banca corrispondente,una prestazione economica (pagamento a vista,assunzione di impegno di
pagamento differito,accettazione di effetto, ecc.) prevista nel credito documentario a favore del venditore, sino alla
concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la presentazione dei documenti
commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci, che risultino conformi ai termini ed alle condizioni
previste nel credito documentario. L’esportatore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alla fornitura
attraverso la presentazione dei documenti alla banca. La banca esamina, o farà esaminare da propria banca
corrispondente, i documenti presentati dall’esportatore e decide se procedere alla prestazione o formulare eventuali
riserve.
Il credito documentario è un’operazione molto diffusa nel commercio internazionale, il cui obiettivo principale è dare
sicurezza agli operatori sulla regolare esecuzione della transazione commerciale, limitatamente alle condizioni
stipulate; attraverso il credito documentario si realizza, infatti, una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed
il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore,della documentazione inerente la
fornitura e la spedizione della merce, di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni
di merito)
Il credito documentario è considerato un mandato senza rappresentanza, la banca agisce in nome proprio per conto
del cliente.
La lettera di credito stand-by è un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario (esportatore) ad
onorare la sua richiesta di rimborso, nei limiti dell’obbligo assunto dalla banca, qualora l’ordinante (importatore) non
faccia fronte alle sue obbligazioni; la lettera di credito stand-by prevede anch’essa una valutazione dei documenti
presentati dal beneficiario per garantirne la validità, ma in essa è preminente la funzione di garanzia.
Le operazioni di cui sopra, Credito documentario e Lettera di credito stand-by sono disciplinate da specifiche
Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell’esecuzione di tali operazioni è prassi
consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.
Le operazioni di cui sopra, Credito documentario e Lettera di credito stand-by richiedono la preventiva
concessione da parte della banca di un fido di importo massimo predeterminato, per il quale la banca può richiedere
idonee garanzie e che può articolarsi nella tipologia del credito documentario o della lettera di credito stand-by,
ciascuna di importo massimo predeterminato.
In caso di pluralità di “forme tecniche” non è consentito il c.d. “uso promiscuo”, vale a dire l’utilizzo discrezionale del
margine disponibile del complessivo affidamento indifferentemente sotto l’una o l’altra forma tecnica.
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Crediti documentari Import e lettere di credito stand
by, garanzia commerciali e finanziarie rilasciate
Tra i principali rischi che il cliente deve tenere in considerazione sono:
o Il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti
conformi ai termini del credito, per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a
pagare, e quindi ad addebitarlo. Le operazioni di credito documentario o la lettera di credito stand-by sono,
infatti strumenti di pagamento che operano attraverso un’obbligazione autonoma della banca rispetto
all’operazione commerciale sottostante; l’operazione è dunque condizionata alla sola valutazione dei
documenti e non al merito degli stessi;
o Il rischio di cambio, poichè le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da
quella di denominazione della transazione commerciale, sono soggette al rischio di oscillazione del cambio, in
quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione;
o Il rischio paese, ossia il rischio di controparte bancaria in presenza di crediti documentari export non
confermati dalla banca.
Presso i locali della banca è disponibile il listino cambi al quale il cliente può fare riferimento.
Le garanzie commerciali o finanziarie rilasciate dalla banca a fronte di transazioni sull’estero costituiscono strumenti
che prevedono un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario (esportatore) ad onorare la sua
richiesta di rimborso,nei limiti dell’obbligo assunto, qualora l’ordinante (importatore) non faccia fronte alle sue
obbligazioni. Le garanzie commerciali e finanziarie sono disciplinate dalle Norme Uniformi della Camera di Commercio
Internazionale (ICC) nella versione URDG 758, in vigore dal 1° Luglio 2010.
Tra i principali rischi che il cliente deve tenere in considerazione sono:
o
o
Il rischio di cambio determinato dalla normale incidenza della congiuntura di mercato sulla divisa presa a
riferimento; potrebbe cioè verificarsi, nel corso del rapporto, un apprezzamento della valuta estera utilizzata
rispetto alla valuta nazionale con un conseguente aggravio di oneri per il cliente in relazione all’esecuzione
del rapporto.
Il rischio Paese: tutte le istruzioni relative alle operazioni dovranno essere interpretate in conformità alla
normativa vigente nel paese presso il quale ha sede la Banca corrispondente.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
SPESE
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Commissione di apertura
0,1% Minimo: €
25,00
PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
per mese o frazione di mese, calcolate sull'importo del
credito per il periodo intercorrente tra la data di emissione
del credito e la relativa scadenza
Commissione di modifica
CREDITI DOCUMENTARI IMPORT: 0,1%
PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
se la modifica riguarda l'importo o la validità per mese o
frazione di mese calcolata
sull'importo del credito per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del credito e la relativa scadenza.
Commissione mancato utilizzo
CREDITI DOCUMENTARI IMPORT: 0,15%
calcolata sull’importo parziale o totale non utilizzato
Commissione di utilizzo
CREDITI DOCUMENTARI IMPORT: 0,3% Minimo: €
25,00
calcolata sull'importo dei documenti presentati in
applicazione del credito
Spese apertura
CREDITI DOCUMENTARI IMPORT: €
40,00
Spese modifica
CREDITI DOCUMENTARI IMPORT: €
30,00
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se la modifica non riguarda l'importo o la validità del
credito.
Commissione di accettazione
CREDITI DOCUMENTARI IMPORT: 0,1% Minimo: €
25,00
PERIODICITA' CALCOLO COMMISS. MENSILE
per mese o frazione, calcolata sull’importo del credito per il
periodo intercorrente tra la data di accettazione del credito
e la data di effettivo pagamento del credito
Spese accettazione
CREDITI DOCUMENTARI IMPORT: €
Recupero spese reclamate da controparte estera
a carico del Cliente
Tasso di cambio applicato sulle operazioni in valuta
tasso di cambio rilevato dalla BCE il giorno lavorativo
precedente con i relativi scarti applicati secondo le
modalità illustrate nel foglio informativo dedicato
all'acquisto e vendita della valuta estera
30,00
Garanzie commerciali e finanziarie rilasciate
GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE: €
GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE: €
Spese di apertura
40,00
40,00
GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE: 1,5% Minimo: €
25,83
PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
Commissioni garanzia (applicate anche in caso di
GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE: 1,5% Minimo: €
proroga)
25,83
PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
sull'importo della garanzia per mese o frazione di mese
Spese di modifica
GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE: €
GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE: €
30,00
30,00
Spese annullamento garanzia
GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE: €
GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE: €
dell'importo
0,10
0,10
Commissioni per richieste di copie e documenti
Per le condizioni economiche si veda il Foglio Informativo
“Incassi e pagamenti non rientranti in contratto quadro ai
sensi del D.Lgs.n.11/2010 e Servizi Vari” disponibile in
Filiale e sul sito internet della Banca
Valute
Alle operazioni di pagamento inerenti il credito
documentario oppure la lettera di credito stand-by si
applicano le condizioni e norme previste nel contratto di
conto corrente, su cui le stesse vengono regolate
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n° 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente
Reclami, Ricorsi e Mediazione
I reclami vanno inviati, a mezzo e-mail, all’Ufficio Reclami della banca (via Magna Graecia, 345 84047 Capaccio; email: [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:
�
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può
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�
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della
Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente
può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste
nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un
conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della
Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito
internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad
uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena
l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di
mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti
possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un
organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto
nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC): Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse
branche dell’attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e
nell’ambito delle operazioni documentarie con l’estero dal 1929 ha elaborato delle Regole “Norme ed Usi uniformi
relative ai crediti documentari” che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU Pubblicazione
600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni che coinvolgono il regolamento a mezzo dello
strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
Apertura: Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by Letter of Credit, e cioè
quando la Banca emittente, su istruzioni dell’Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle
quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Prestazione prevista del credito: Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del
credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l’accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza
di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure all’assunzione da parte della Banca di un
impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca,
diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, “anticipa” Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la
Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Modifica: Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: la modifiche per essere valide devono
essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate
accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il
Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
Utilizzo: E’ il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
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