Gli Habitat più naturali d`Europa

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Gli Habitat più naturali d`Europa
Gli Habitat più naturali d'Europa
Rete Natura 2000
L’Unione europea cerca di garantire la biodiversità mediante la conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche sul territorio degli Stati membri.
A tale scopo è stata creata una rete ecologica di zone speciali protette, denominata «Natura
2000». Altre attività previste nel settore del controllo e della sorveglianza, della reintroduzione
delle specie locali, dell’introduzione di specie non locali, della ricerca e dell’educazione,
contribuiscono alla coerenza della rete.
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche [
Cfr. atti modificativi
].
SINTESI
Il continuo degrado degli habitat naturali e le minacce che gravano su talune specie figurano fra
i principali aspetti oggetto della politica ambientale dell’Unione europea (UE). La presente
direttiva, denominata direttiva «Habitat», mira a contribuire alla conservazione della
biodiversità negli Stati membri
definendo un quadro comune per la conservazione degli habitat, delle piante e degli animali di
interesse comunitario.
La direttiva «Habitat» stabilisce la rete Natura 2000. Tale rete è la più grande rete ecologica del
mondo ed è costituita da zone speciali di conservazione designate dagli Stati membri a titolo
della presente direttiva. Inoltre, essa include anche le zone di protezione speciale istituite dalla
direttiva «Uccelli» 2009/147/CE
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.
Gli allegati I e II della direttiva contengono i tipi di habitat e le specie la cui conservazione
richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi
di habitat o di specie «prioritari» (che rischiano di scomparire). L’allegato IV elenca le specie
animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.
La designazione delle zone speciali di conservazione avviene in tre tappe. Secondo i criteri
stabiliti dagli allegati, ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e
specie animali e vegetali selvatiche. In base a tali elenchi nazionali e d’accordo con gli Stati
membri, la Commissione adotta un
ele
nco di siti d’importanza comunitaria
per ognuna delle nove regioni biogeografiche dell’UE (la regione alpina, la regione atlantica, la
regione del Mar Nero, la regione boreale, la regione continentale, la regione macaronesica, la
regione mediterranea, la regione pannonica e la regione steppica). Entro un termine massimo di
sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come sito d’importanza comunitaria, lo Stato
membro interessato designa il sito in questione come zona speciale di conservazione.
Nel caso in cui la Commissione ritenga che un sito che ospita un tipo di habitat naturale o una
specie prioritaria non sia stato inserito in un elenco nazionale, la direttiva prevede l’avvio di una
procedura di concertazione tra lo Stato membro interessato e la Commissione. Qualora la
concertazione non porti a un risultato soddisfacente, la Commissione può proporre al Consiglio
di selezionare il sito come sito di importanza comunitaria.
Nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per
garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado nonché significative
perturbazioni delle specie. La direttiva prevede la possibilità che la Comunità cofinanzi le
misure di conservazione
.
Spetta inoltre agli Stati membri:
- favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la
distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche;
- applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali minacciate
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(allegato IV) e studiare l’opportunità di reintrodurre tali specie sui rispettivi territori;
- proibire l’impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione per talune
specie vegetali ed animali (allegato V).
Ogni sei anni gli Stati membri riferiscono sulle disposizioni adottate in applicazione della
direttiva. La Commissione redige una relazione di sintesi in base a tali relazioni.
Gli allegati della direttiva sono stati modificati per tener conto della diversità biologica dei paesi
che hanno aderito all’UE nel 2004 e nel 2007. L’allargamento ha portato con sé nuove sfide per
la biodiversità e anche nuovi elementi, come tre nuove regioni biogeografiche (la regione del
Mar Nero, la regione pannonica e la regione steppica).
La rete Natura 2000 oggi rappresenta circa il 18% del territorio terrestre dell’UE.
RIFERIMENTI
Atto
Data di entrata in vigore
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri
Gazzetta ufficiale
Direttiva
92/43/CEE
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10.6.1992
10.6.1994
GU L 206 del 22.7.1992
Atto(i) modificatore(i)
Data di entrata in vigore
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri
Gazzetta ufficiale
Direttiva
97/62/CE
29.11.1997
31.12.1997
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GU L 305 dell’8.11.1997
Regolamento (CE) n.
1882/2003
20.11.2003
-
GU L 284 del 31.10.2003
Direttiva
2006/105/CE
1.1.2007
1.1.2007
GU L 363 del 20.12.2006
Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 92/43/CEE sono state integrate nel
testo di base. Questa
vers
ione consolidata
ha unicamente un valore documentale.
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MODIFICA DEGLI ALLEGATI
Allegato I – Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede
la designazione di aree speciali di conservazione
Direttiva 2006/105/CE [Gazzetta ufficiale L 363 del 20.12.2006].
Allegato II – Specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione
richiede la designazione di zone speciali di conservazione
Direttiva 2006/105/CE [Gazzetta ufficiale L 363 del 20.12.2006].
Allegato IV – Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una
protezione rigorosa
Direttiva 2006/105/CE [Gazzetta ufficiale L 363 del 20.12.2006].
Allegato V – Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura
e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione
Direttiva 2006/105/CE [Gazzetta ufficiale L 363 del 20.12.2006].
ATTI COLLEGATI
Applicazione della legislazione
Relazione della Commissione, del 5 gennaio 2004, sull'attuazione della direttiva
92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e
della fauna selvatiche [ COM(2003) 845 def. – Non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale].
Tale relazione della Commissione copre il periodo dal 1994 fino alla fine del 2000 e in essa si
sostiene che l’attuazione della direttiva «Habitat» ha accusato notevoli ritardi.
Quanto alla conservazione degli habitat, la Commissione fa presente che la selezione dei siti
proposti è stata lenta nella maggior parte dei paesi. Alla fine del periodo coperto da tale
relazione, sussistevano alcune lacune in tutti gli elenchi nazionali dei siti proposti. Tuttavia, la
Commissione segnala che sono stati compiuti notevoli progressi tra la fine del suddetto periodo
e la data di elaborazione della relazione, dal punto di vista della istituzione della rete Natura
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2000.
Dal punto di vista della protezione dei siti, la relazione in esame presenta tre gruppi di paesi o
regioni:
- quelli che hanno stabilito una piena protezione legale per tutti i siti (in particolare il Regno
Unito, l’Irlanda e la Galizia);
- quelli che hanno adottato qualche provvedimento amministrativo a protezione di tutti i siti
proposti;
- quelli che hanno protetto i siti proposti solo attraverso le aree protette esistenti e non
hanno selezionato nuovi siti.
Per quanto riguarda la gestione dei siti, la relazione distingue tra:
- quelli che inseriscono i siti proposti nel loro sistema di zone protette o quelli in cui è stato
elaborato ed è in funzione un sistema per istituire i piani di gestione (in particolare in Francia);
- quelli che attendono che le loro zone diventino siti d'interesse comunitario (SIC) e i cui
progressi in materia di gestione sono stati scarsi.
La Commissione sottolinea che l'obbligo d'istituzione dei meccanismi di gestione, comprendenti,
se necessario, piani di gestione, si applicherà soltanto dopo la designazione dei siti come zone
speciali di conservazione. Di conseguenza, la gestione dei siti è basata per il momento sulle
discipline legislative e amministrative nazionali esistenti e non sugli obblighi che derivano dalla
direttiva.
Le informazioni trasmesse dagli Stati membri sulla protezione delle specie (che ingloba la
protezione dei siti di riproduzione e delle aree di riposo delle specie di cui all’allegato IV della
direttiva) restano vaghe. La relazione segnala alcune differenze rispetto alle
risorse finanziarie e umane
dedicate all’attuazione della direttiva da parte degli Stati membri e delle regioni.
Relazione della Commissione del 13 luglio 2009 sullo stato di conservazione di tipi di
habitat e specie richiesta a norma dell’articolo 17 della direttiva sugli habitat [ COM(2009
) 358
def.
– Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
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Questa relazione consente di valutare l’attuazione della direttiva «Habitat» nel periodo
2001-2006 in 25 Stati membri. Essa offre una panoramica della situazione della biodiversità
nell’UE e costituisce anche un punto di riferimento per valutare la futura evoluzione delle specie
e degli habitat più vulnerabili.
I dati raccolti dimostrano che non è stato possibile raggiungere uno stato di conservazione
soddisfacente
per
numerosi habitat e specie tutelati dalla direttiva «Habitat». Alcuni tipi di habitat (in particolare le
formazioni erbose, le zone umide e le zone costiere) presentano uno stato generale mediocre.
La distruzione degli habitat di formazioni erbose è principalmente legata a modelli agricoli
intensivi. Gli habitat delle zone umide sono prosciugati e subiscono anche gli effetti dei
cambiamenti climatici. Gli habitat costieri sono minacciati dal turismo e dall’urbanizzazione.
Segni di miglioramento sono stati osservati per alcune specie (ad esempio il lupo, la lince
eurasiatica, il castoro e la lontra). Tuttavia, sono necessari ulteriori sforzi per raggiungere
popolazioni in salute e sostenibili.
Le misure di conservazione proposte nella direttiva, i finanziamenti e altri strumenti previsti dalle
politiche settoriali possono dare risultati positivi. Occorre fare ulteriori progressi. La rete Natura
2000 deve essere completata; per alcuni siti dovranno essere previste misure di ripristino. La
rete e i siti dovranno poi essere gestiti in maniera efficace e dotati di risorse adeguate.
Infine, molti Stati membri non investono risorse sufficienti per il monitoraggio dello stato delle
specie e degli habitat presenti sul loro territorio. In assenza di dati affidabili, non sarà possibile
valutare l’impatto delle misure di conservazione.
Regioni biogeografiche
Ai sensi della direttiva «Habitat», la Commissione deve compilare, d’intesa con gli Stati membri
interessati, un elenco dei siti d’importanza comunitaria per ciascuna delle nove regioni
biogeografiche.
Elenco dei siti della regione alpina
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Decisione 2010/42/UE [Gazzetta ufficiale L 30 del 2.2.2010].
Elenco dei siti della regione atlantica
Decisione 2010/43/UE [Gazzetta ufficiale L 30 del 2.2.2010].
Elenco dei siti della regione del Mar Nero
Decisione 2009/92/CE [Gazzetta ufficiale L 43 del 13.2.2009].
Elenco dei siti della regione boreale
Decisione 2010/46/UE [Gazzetta ufficiale L 30 del 2.2.2010].
Elenco dei siti della regione continentale
Decisione 2010/44/UE [Gazzetta ufficiale L 30 del 2.2.2010].
Elenco dei siti della regione macaronesica
Decisione 2009/1001/CE [Gazzetta ufficiale L 344 del 23.12.2009].
Elenco dei siti della regione mediterranea
Decisione 2010/45/UE [Gazzetta ufficiale L 30 del 2.2.2010].
Elenco dei siti della regione pannonica
Decisione 2009/90/CE [Gazzetta ufficiale L 43 del 13.2.2009].
Elenco dei siti della regione steppica
Decisione 2008/966/CE [Gazzetta ufficiale L 344 del 20.12.2008].
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