Prefettura di Forli`-Cesena

Transcript

Prefettura di Forli`-Cesena
Prefettura di Forli’-Cesena
Ufficio Territoriale del Governo
PROT. 46/07/AREA III
VISTO il decreto prefettizio prot. n. 46/07/AREA III adottato in data 11/10/2007 con il quale sono
stati individuati, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 20 giugno 2002 n. 121 coordinato con la
legge di conversione 1° agosto 2002 n. 168, i tratti di strada, in ambito provinciale, sui quali è
possibile l’impiego di dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzato al rilevamento
a distanza delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 (Limiti di Velocità) e 148 ( Sorpasso)
del Codice della Strada, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano
altimetriche, di traffico o di altre cause per le quali non è possibile il fermo, senza recare pregiudizio
alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei
soggetti controllati;
VISTO il verbale della riunione tecnica, svoltosi presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo di Forlì-Cesena, del 13 novembre 2008 concernente i controlli con rilevazione della
velocità a mezzo “autovelox”, nell’ambito territoriale dei Comuni della Valle del Savio con il quale,
tra l’altro, sono state approvate le proposte avanzate dai comuni di Sarsina, Roncofreddo, Cesena e
Mercato Saraceno di inserimento nel decreto prefettizio già emanato ai sensi dell’art. 4 del Decreto
Legge 20 giugno 2002 n. 121 coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2002 n. 168 di
uteriori tratti di strada ove installare ed impiegare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico
finalizzato al rilevamento a distanza delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del
Codice della Strada;
VISTE le note prot. n. 16558 in data 4 novembre 2008, pervenuta in data 5 novembre 2008,
prot. n. 10101 del 6 novembre 2008, pervenuta in pari data, prot. n. 12608 del 6 novembre 2008,
pervenuta in pari data, vista la nota prot. n. 18779 dell’ 11 novembre 2008, pervenuta in data 12
novembre 2008, dei comuni, rispettivamente, di Sarsina, Roncofreddo, Cesena e Mercato Saraceno;
VISTO il protocollo d’intesa, sottoscritto in data 19 dicembre 2008, tra la PrefetturaUfficio Territoriale del Governo di Forlì-Cesena, il Comando Regionale Polizia Stradale, la Polizia
Stradale - Sezione di Forlì, l’A.N.A.S. di Bologna, il Comune di Cesena, il Comune di Mercato
Saraceno, il Comune di Sarsina, il Comune di Bagno di Romagna, il Comune di Verghereto, il
Comune di Roncofredddo, con il quale sono stati individuati i siti nei quali collocare le postazioni
di controllo della velocità con autovelox sulla E 45;
1
Prefettura di Forli’-Cesena
Ufficio Territoriale del Governo
VISTA la nota prot. n. 080012744 rep. 120°.7 del 2 dicembre 2008, pervenuta in data 3
dicembre 2008,con la quale la Polizia Stradale-Sezione di Pesaro ha comunicato che il tratto della E
45 compreso tra il Km 196+105 e il km 196+595, rientrante nel territorio del Comune di Sant’Agata
Feltria, ricade nell’ambito territoriale della Provinica di Pesaro-Urbino;
RITENUTO di dover modificare, in conseguenza della sottoscrizione del suindicato
protocollo d’intesa, il decreto prefettizio prot. n. 46/07/AREA III adottato in data 11/10/2007;
VISTE le circolari del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/
A/1/54584/101/3/3/9 e n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 in data 3 ottobre 2002 e n.
300/A/1/41198/101/3/3/9 in data 8 aprile 2003;
VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 168;
DISPONE
1) le premesse sopraindicate costituiscono parti inegranti del presente dispositivo;
DECRETA
nel territorio della provincia di Forlì-Cesena sono individuate le strade ovvero i singoli tratti di esse
aventi le caratteristiche di cui all’ art. 2 comma 2° lett. C e D del Codice della Strada ( strade
extraurbane secondarie - strade urbane di scorrimento), ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 commi 1 e
2 del decreto - legge 20 giugno 2002 n.121, coordinato con la legge di conversione 1° Agosto 2002,
n. 168, sui quali gli organi di Polizia di cui all’art. 12 comma 1 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
possono impiegare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzato al rilevamento a
distanza delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, tenuto
conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano altimetriche, di traffico o di altre
cause per le quali non è possibile il fermo senza recare pregiudizio alla sicurezza della
circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati:
2
Prefettura di Forli’-Cesena
Ufficio Territoriale del Governo
E45 DIREZIONE ROMA – RAVENNA
1) Comune di Verghereto dal km 166+000 al km 167+000, Comune di Bagno di Romagna dal
km 173+700 al km 170+200, dal km 181+230 al km 183+800, Comune di Sarsina dal km
190+600 al km 191+857, dal km 190+600 al km 192+200, Comune di Mercato Saraceno dal
km 202+000 al km 203+200, dal km 203+500 al km 204+500, dal km 209+900 al km 211+900,
Comune di Cesena dal km 214+400 al km 215+530, dal km 216+400 oppure 217+500 al km
218+400, dal km 218+450 al km 219+400;
E45 DIREZIONE RAVENNA –ROMA
2) Comune di Cesena dal Km 221+980 al Km 219+350, Comune di Roncofreddo dal Km
209+890 Km 208+630, Comune di Mercato Saraceno dal Km 204+800 al km Km 204+500, dal
km 201+300 al km 200+300, Comune di Sarsina dal km 192+450 al km 192+250, Comune di
Bagno di Romagna dal km 186+400 al km 185+180, dal km 186+400 al km 183+900, Comune
di Verghereto dal km 167+000 al km 164+620, dal km 167+000 al km 164+450, Comune di
Roncofreddo dal km 208+250 al km 208+890;
3) il tratto della E 45 compreso tra il Km 196+105 e il km 196+595 è escluso dal presente
decreto in quanto rientrante nel territorio della provincia di Pesaro-Urbino, Comune di
Sant’Agata Feltria;
limitatamente alla predetta arteria le postazioni dei misuratori elettronici di controllo della
velocità e quelle dei relativi cartelli di avviso sono stati individuati con il protocollo d’intesa in
premessa specificato, sottoscritto in data 19 dicembre 2004;
4) S.P. 2 ex 254 dal km 0 al km 12+700, limite provincia;
3
Prefettura di Forli’-Cesena
Ufficio Territoriale del Governo
5) S.P. 3 ex SS 9 ter. dal km 2+650 al km20+850, dal km 20+700 al km 27+100, dal km 27+500
al km 53+200;
6) S.P. 4 ex SS 310 dal km 24+029 ( passo della Calla) al km 58+100, dal km 58+700 al km
88+060;
7) Comune di Roncofreddo S.P. 9 dal km 0 al km 18,885;
8) Comune di San Mauro Pascoli SP 10 ( Via Cagnona) – SP 10 ( Via Circonvallazione Ovest)
dal km 0 al km 8,700;
9) Comune di Savignano sul Rubicone SP 33 dal km 0 al km 9,779;
10) S.P. 37 dal km 0 al km 6+800;
12) SS 67 “ Tosco Romagnola” dal km 142+460 al km 175+600, dal km 176+200 al km km
179+900 e dal km 180+500 al km 200+200;
13) Comune di Forlì Via Costanzo II dal km 0 al km 1,070
Nuovo Asse di Arroccamento dal km 0 al km 4,900
S.P. 56 (Via del Partigiano) dal km 0 al km 7,128
14) Comune di Cesena Via Ugo La Malfa (secante) dal km 22+351 – località Case Scuola di
Cesena – al km 31+970 svincolo con via Ravennate;
15) Comune di Gatteo Via Europa dal km 0 al km 0,530.
4
Prefettura di Forli’-Cesena
Ufficio Territoriale del Governo
16) Comune di Mercato Saraceno:
S.P. n. 138 dal Km 6+250 al km 15+500;
S.P. n. 129 dal km 4+850 al km 11+500.
Si precisa che, in attuazione di direttive ministeriali impartite con nota prot. n.
300/A/1/41198/101/3/3/9 in data 8 aprile 2003 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione
Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e Postale, di Frontiera e dell’Immigrazione, qualora
anche tratti di predette arterie stradali assumano la classificazione di strade urbane di quartiere di
cui all’art. 2 comma 2 lett. E) c.d.s. o strade locali di cui all’art. 2 comma 2 lett. F) c.d.s. non è
ammessa l’installazione e l’utilizzazione di sistemi di rilevamento senza procedere all’espletamento
della contestazione immediata prevista dall’art. 200 del codice della strada.
L’installazione o l’utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo sopracitati
dovrà essere portata a conoscenza degli utenti della strada con qualsiasi strumento di comunicazione
disponibile così come previsto dal punto n. 7 della circolare ministeriale n.
300/A/1/54584/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002, che qui si richiama, divenendo parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, o, in mancanza di tali strumenti di comunicazione, detta
informazione può essere fornita anche attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di
indicazione, che potranno essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal
luogo in cui viene autorizzato il dispositivo tecnico.
Il presente decreto, a decorrere dalla data di emissione, sostituisce il decreto prefettizio prot.
n. 46/07/AREA III adottato in data 11/10/dovrà, altresì, essere portato a conoscenza degli utenti
della strada con tutti gli strumenti di comunicazione disponibili.
Forlì, 23 dicembre 2008
MGB
p. Il PREFETTO
Il VICE PREFETTO VICARIO
(DR. MARGIOTTA)
5