Spending review e mercati: prezzi, tempi di pagamento, impatto
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Spending review e mercati: prezzi, tempi di pagamento, impatto
I NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI Dispositivi Medici e Dispositivi diagnostici in vitro Milano – 14 Giugno 2016 Hotel Marriott Vincenza Ricciardi [email protected] NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI Test genetici Single Registration Number PSUR Scrutiny: classe D Valutazione clinica e delle prestazioni Periodo transitorio e Validità certificati Prodotto già sul mercato Altri temi Council of the European Union: [email protected] European Council / President: [email protected] www.consilium.europa.eu/en/press/ NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI Fine trilogo DM/IVD: l’UE ha raggiunto l'accordo politico - 25 maggio 2016 La Pres.za Olandese del Consiglio e i rappresentanti del PE hanno raggiunto un accordo politico, che è ancora soggetto all'approvazione del Comitato dei rappresentanti permanenti del CE e della COM ENVI del Parlamento. Si prevede che i 2 progetti di regolamenti concordati raggiungano un duplice obiettivo: garantire che i DM e diagnostici in vitro siano sicuri pur consentendo ai pazienti di beneficiare tempestivamente di soluzioni innovative in materia di assistenza sanitaria. I DM e i diagnostici in vitro contemplano una vasta gamma di prodotti, dai cerotti alle protesi dell'anca, e dai test di gravidanza ai test HIV. a) Maggiore sicurezza dei dispositivi con 2 metodi: rafforzando le norme relative all'immissione dei dispositivi sul mercato E rendendo più rigorosa la sorveglianza post market. b) Disposizioni specifiche concernenti le responsabilità dei fabbricanti per il follow-up della qualità, delle prestazioni dei dispositivi immessi sul mercato. Per agire rapidamente qualora sorgano preoccupazioni e migliorare costantemente i loro dispositivi in base a dati effettivi. Su tutti gli operatori economici ricadranno oneri precisi, per es. in materia di responsabilità e registrazione dei reclami. I regolamenti migliorano inoltre la disponibilità dei dati clinici. Sarà altresì rafforzata la protezione dei pazienti che partecipano a indagini cliniche. c) Norme rafforzate per gli IVD ad alto rischio: Taluni dispositivi ad alto rischio, possono essere sottoposti a un controllo aggiuntivo da parte di esperti prima che siano immessi sul mercato. Gruppi di esperti e laboratori svolgeranno un ruolo fondamentale nel sostenere il sistema legislativo, fornire competenze e orientamenti su aspetti clinici agli organismi notificati, alle autorità competenti e ai fabbricanti. d) Maggiore trasparenza per i pazienti e maggiore tracciabilità: UDI/EUDAMED. NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI La presidenza olandese La Presidenza Olandese è riuscita a chiudere i Regolamenti durante il suo mandato. • • Dopo 4 anni il Trilogo si è concluso! L’ operato di tanti attori, compresa l’Industria, ha portato al testo finale. Tale spinta dei negoziati è determinata dal fatto che né la Slovacchia né Malta sembravano in grado di concludere i lavori. Nei prossimi anni la Commissione , su mandato del PE e del CE, lavorerà sulla definizione degli ATTI Delegati e di Attuazione. In tale processo l’Industria vorrebbe avere ancora un ruolo incisivo per supportare una fase di implementazione equilibrata e che tenga conto delle specificità del settore dei diagnostici. Prossimi passi: Il COREPER sarà invitato ad approvare l'accordo il 15 giugno 2016. Una volta che la COM ENVI del Parlamento avrà confermato di poter accettare il compromesso, il Consiglio sarà informato circa l'accordo il 17 giugno all’EPSCO. Dopo la messa a punto dei testi da parte dei giuristi-linguisti, i due regolamenti dovranno essere formalmente adottati dal Consiglio e dal Parlamento. Le nuove norme si applicheranno rispettivamente 3 anni dopo la pubblicazione per i DM e 5 anni per i diagnostici in VITRO. NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI ATTI DELEGATI - Trattato sul Funzionamento dell’UE Art 290 Cosa sono gli atti delegati? L’ Art. 290 TFUE prevede la possibilità, tramite atto legislativo, di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano/modificano taluni elementi non essenziali di un atto legislativo. Gli elementi essenziali sono invece riservati unicamente all’atto legislativo e non possono essere oggetto di delega. Esempio: tramite atti delegati si possono precisare determinate caratteristiche tecniche o modificare taluni elementi di un atto legislativo. In tal modo il Legislatore potrà concentrarsi sull’orientamento politico e gli obiettivi senza affrontare discussioni di natura tecnica. La previsione della delega dipenderà da una valutazione politica, stabilita dal Parlamento e Consiglio di affrontare questioni che, per loro natura, possono essere trattate meglio dalla COM nella sua veste di organo esecutivo. Lo scopo è di rendere snella la procedura di approvazione evitando iter complessi (uso della cd. Navetta tra le Istituzioni), che ne rallenterebbero i tempi e preservando la completezza delle disposizioni assicurata dalla capacità di analizzare le questioni specifiche con maggior dettaglio. LIMITI RIGOROSI: Solo la Commissione può ricevere il potere di adottare atti delegati su elementi NON essenziali Obbiettivi, contenuto, ambito e durata della delega sono definiti negli atti legislativi Il Legislatore stabilisce le condizioni di esercizio della delega - Consiglio e Parlamento possono revocare la delega in qualsiasi momento o esprimere obiezioni NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI ATTI DI ESECUZIONE - TFUE Art 291 Cosa sono gli atti di esecuzione? La responsabilità dell’attuazione degli atti dell’UE giuridicamente vincolanti spetta in primo luogo ai paesi dell’UE. Tuttavia, alcuni atti comunitari giuridicamente vincolanti richiedono condizioni uniformi per l’attuazione. In questi casi, la Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione. Tale controllo avviene attraverso le procedure di «comitatologia» , in cui la Commissione è assistita da comitati composti da esperti degli Stati Membri e presieduti da un rappresentante della Commissione. Le attività degli esperti avranno, quindi, finalità esclusivamente consultive, non vincolando in alcun modo l’Esecutivo nella redazione dell’atto. Ogni progetto di atto di esecuzione è presentato al comitato dal suo presidente. POTERI DI CONTROLLO: 2 mesi è il termine minimo per l’esercizio del diritto di obiezione da parte di PE o del CE, prorogabile di altri 2 mesi Qualora PE e CE informino la COM di non opporsi all’emanazione dell’atto, questo può essere pubblicato nella GUCE ed entrare in vigore prima della scadenza del termine per l’esercizio del diritto di obiezione. In caso di circostanze eccezionali, si potrà utilizzare la procedura d’urgenza: l’atto entra in vigore immediatamente e si applica fino all’eventuale obiezione da parte del legislatore (2mesi) Il TFUE stabilisce che il PE e il CE determinino in anticipo le regole ed i principi generali riguardanti le competenze di esecuzione conferite alla COM NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI IVDR – ATTI DELEGATI – ESECUZIONE ISTITUZIONE ATTI DELEGATI ATTI D’ESECUZIONE TOTALE COMMISSIONE 19 32 52 PARLAMENTO EU 23 34 57 CONSIGLIO 6 51 57 NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI Atti di Esecuzione: Art.3, regulatory Status of products Art.4, Placing on the market Art. 7, Common Specifications Art.22 UDI Art.27 NB Requirements Art.33, NB monitoring and assessment Art.45 Derogation from conformity assessment procedures Art. 58 Clinicals Art.64 Vigilance Art.78(6) Reference Laboratories Atti Delegati: Art. 4(6) Placing on the market and putting into service Art. 8(2) General obligations of the manufacturer, Art. 15(4) DoC, Art. 22(7a) UDI, Art. 23(7) Electronic system on registration of devices and economic operators Art. 27(2) NB Requirements, Art. 40(10) Conformity Assessment Art. 43(5) Certificates Art. 49(7) Application for interventional clinical performance studies and other performance studies involving risks for the subjects of the studies Art. 51(3), Electronic system on interventional clinical performance studies and other performance studies involving risks for the subjects of the studies Art. 72(4) Preventive health protection measures NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI Il futuro quadro regolatorio europeo Il contesto europeo regolatorio passa da un quadro fondato su Direttive di attuazione nazionali ad uno di Regolamenti self-executing per i 28 Stati Membri. Il sistema resta incentrato sulla marcatura CE e standard, quindi un dispositivo per essere legalmente immesso sul mercato europeo deve possedere la certificazione di conformità (marchio CE). NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI Capi Lo scopo dei regolamenti è di prevedere un processo per lo sviluppo del dispositivo medico sicuro, in linea con un sistema di qualità atto a garantire la sicurezza del prodotto e la responsabilità dei vari soggetti coinvolti nel settore dei dispositivi. NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI Aspetti del nuovo Regolamento recentemente discussi: Genetic Testing: il PE ha accettato l’ultima proposta della Presidenza Olandese, informazioni obbligatorie per i pazienti delle conseguenze dei test genetici … in attesa della pubblicazione del testo finale sulla formulazione dell’articolo! Art 4a: Genetic counselling: Gli SM devono assicurare ai pazienti adeguata conoscenza delle informazioni rilevanti riguardo la natura e le implicazioni di un test genetico, garantendo adeguato accesso a tali test nel caso di malattie considerati incurabili secondo lo stato attuale della ricerca. Gli Stati membri possono adottare o mantenere misure a livello nazionale, che sono più protettive per il paziente, più specifico o che si occupano di consenso informato. NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI Aspetti del nuovo Regolamento recentemente discussi: Il Single Registration Number non dovrà essere riportato sulle etichette ma solo sulla Dichiarazione di Conformità. Laboratori di riferimento: accordo su ruoli e responsabilità dei laboratori di riferimento coinvolti nella definizione e valutazione delle Specifiche Comuni, controllo del rilascio dei lotti e fornire pareri scientifici e servizi di analisi alle Autorità e Organismi Notificati. CS: (Common Specifications) dove non ci sono standard armonizzati la Commissione adotta le CS in rispetto alla sicurezza generale e ai requisiti di prestazioni dell’ allegato I (art.7) Batch Release Testing: I test di rilascio dei lotti è mantenuto, tuttavia la frequenza e le modalità dei test saranno definiti in un Atto di Implementazione UDI: applicato a tutti gli IVD immessi sul mercato eccetto quelli utilizzati per il ‘performance evaluation’. EUDAMED: registrazione dei dispositivi facilitata da un nomenclatore disponibile ai fabbricanti o altre persone autorizzate alla registrazione (natural or legal persons). Il nomenclatore dovrebbe essere gratuito. (art.21a) NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI Capitolo VI – Clinicals evaluation and performance: • • • • • Per assicurare un alto livello di sicurezza e prestazioni, la dimostrazione di conformità con i requisiti generali deve essere basata su evidenze cliniche. Il beneficio clinico per gli IVD è distinto e non si riferisce ai pazienti ma al valore dell’ informazione diagnostica, poiché il loro fine è fornire informazioni accurate sui pazienti laddove il risultato clinico dipende da future scelte terapeutiche. E’ necessario assicurare che l’evidenza clinica sia aggionata attraverso il ciclo di vita, questo comporta il monitoraggio degli sviluppi scientifici e dei cambiamenti nella pratica medica da parte del fabbricante. Nuove informazioni dovrebbero quindi innescare una valutazione delle prove cliniche in modo da garantire la sicurezza delle prestazioni attraverso un processo continuo di valutazione delle stesse. Gli studi che utilizzano campioni rimanenti non dovranno essere notificati alle Autorità. Tuttavia, i requisiti generali, con riguardo la data protection e il consenso informato, devono continuare ad applicarsi a tutti gli studi . Lo sponsor deve sottoporre una sintesi dei risultati dello studio sulle prestazioni, unitamente al rapporto dello studio delle prestazioni, se del caso , entro i termini da stabilire. Qualora lo sponsor non sia in grado di presentare la sintesi dei risultati entro i tempi definiti deve motivare e specificare quando i risultati saranno presentati. NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI Capitolo VI – Clinicals evaluation and performance: Nel caso in cui dispositivi specifici non hanno prestazione analitica o clinica o non sono applicabili specifici requisiti di prestazioni , è opportuno giustificare nel piano di valutazione delle prestazioni , e relative relazioni , le omissioni relative a tali requisiti . Le norme in materia di studi di prestazione dovrebbero essere in linea con i principali orientamenti internazionali, come ad esempio lo standard internazionale sulla Buona Pratica Clinica. Inoltre le norme devono essere in linea con la versione più recente Dichiarazione WMA di Helsinki su i principi etici Medical Research Involving Human Subjects. NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI PSUR / SCRUTINY • Periodic Safety Update Report: richiesti su base annuale per i classe C e D e ogni 2 anni (o quando necessario) per i classe A e B PSUR non considera i prodotti come i reagenti che hanno un ciclo di vita breve per i quali si dovrà considerare l’intero lotto I’ obiettivo è aumentare i controlli pre e post-market che ad oggi il fabbricante già effettua all’interno del QMS ma che non comunica all’Autorità Competente se non in presenza di evento serio • Scrutiny è previsto per i prodotti di alto rischio classe D: L’ON dovrà coinvolgere un Laboratorio di Riferimento in merito alla parte clinica per una valutazione e il Panel di esperti per un parere non vincolante che sarà reso pubblico tramite il sistema elettronico. I prodotti di classe D, che non sono coperti dalle Specifiche Comuni possono essere soggetti a scrutiny. NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI Classificazione Art.39. IVD sono divisi in 4 classi di rischio: A, B, C e D, tenendo in considerazione la loro destinazione di uso e i rischi inerenti dal fabbricante, in accordo con le Regole dell’Allegato 7. Test HIV, test epatite B e C: sono in Classe D (Regola 1) Dispositivi per raggruppamento del sangue , la compatibilità immunologica del sangue, delle cellule, dei tessuti o organi per la trasfusione; dispositivi per rilevare la presenza di un agente sessualmente trasmissibile: sono in Classe C ( Regola 3) Prodotti per uso generico di laboratorio, accessori che non hanno caratteristiche cliniche e soluzione di lavaggio/detergente: sono in Classe A (Regola 5) tutti i dispositivi non ricompresi nelle altre classi sono in Classe B (Regole 6 e 7) Per i point of care testing systems (POC) le analisi della carica virale saranno oggetto di classificazione (es. dispositivo per rilevare la presenza di agente trasmissibile che causa la minaccia per la vita o con un alto rischio di propagazione) e in alcuni casi sono state incluse in classe D. NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI Prodotto sul mercato e validità dei certificati Capo X art. 87(3a) i dispositivi in vitro già immessi sul mercato (placed on the market) in accordo con la direttiva 98/79 prima della fine del periodo transitorio possono continuare ad essere disponibili o messi in servizio fino a 3 anni dopo il periodo transitorio. I 5 anni segnano la fine del periodo di transizione in cui i certificati emessi con IVDD non possono essere rilasciati. Scaduto il periodo transitorio tutte le operazioni commerciali tipo: locazione, leasing, commercializzazione, restituzione e donazione non saranno più valide se non protette da certificato. Ospedali, laboratori non saranno più in grado di utilizzare le vecchie unità (incluso unità ricondizionate) La validità dei certificati emessi secondo la Direttiva 98/79 durante il periodo di transizione è di 3 anni dalla data di emissione. In attesa di vedere il testo finale!! NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI Tempistiche 15 giugno - testo in discussione al Coreper 15 o 16 giugno - testo in discussione alla Commissione ENVI dell’EP 17 giugno - la Presidenza Olandese informa sui risultati i ministri della salute in riunione all’EPSCO Il Consiglio approva l’accordo politico Il Consiglio approva in seconda lettura e lo comunica al Parlamento I giuristi e linguisti rivedono e traducono il testo in 24 lingue ufficiali Dic./Genn.2017 - il Parlamento approva in seconda lettura Dic.2016/Genn.2017 - finalizzazione con la pubblicazione in GUCE I Regolamenti si applicheranno dalla data della pubblicazione su GUCE MDR 3 anni periodo transitorio IVDR 5 anni periodo transitorio. NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI Conclusioni 1 L’industria deve essere concentrata sugli aspetti derivanti dalla legislazione secondaria che avranno il delicato ruolo di far funzionare concretamente l’intero regolamento. L’obbiettivo è riuscire a tradurre questi lunghi quanto complessi regolamenti in regole chiare e proporzionate. La nuova disciplina andrà a impattare su un mercato di assoluto rilievo per l’Europa. I dispositivi medici ed i medico-diagnostici in vitro sul territorio sono 550.000; il settore dà lavoro a oltre 500.000 persone in circa 25.000 imprese (molte delle quali sono PMI: Start up e Spin off che rappresentano la nuova attività imprenditoriale a carattere innovativo) con un fatturato di 100 miliardi di euro. Quindi un settore in continua innovazione tecnologica che propone costantemente prodotto sicuro e di qualità. L'obiettivo dei nuovi regolamenti è quello di modernizzare l'attuale normativa, direttive degli anni '90, attraverso una sfida molto complessa: a) elevare il livello di sicurezza, allo scopo di evitare fatti drammatici come le protesi PIP b) nello stesso tempo far sì che i nuovi dispositivi innovativi siano messi tempestivamente a disposizione dei pazienti NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI Conclusioni 2 In sintesi le principali novità: • maggiore collaborazione e trasmissione di informazioni tra gli SM • norme più rigorose per gli organismi notificati cui spetta valutare i dispositivi medici prima che gli stessi possano essere immessi sul mercato • rafforzata la responsabilità e implementazione della valutazione clinica e delle prestazioni • ogni impresa sarà tenuta a nominare una persona qualificata incaricata di assicurare il rispetto dei requisiti in vigore • misure stringenti di sorveglianza del mercato da parte delle Autorità, ON, Operatori Economici • viene potenziata fortemente la tracciabilità dei dispositivi attraverso l'imposizione a fabbricanti ed importatori di: – – – – dotare i prodotti di un'identificazione unica del dispositivo (UDI) registrarsi e registrare i dispositivi commercializzati in EUDAMED tracciabilità dei fornitori e i destinatari dei loro dispositivi i fabbricanti dovranno utilizzare un nuovo portale dell'UE per segnalare gli incidenti gravi e le azioni correttive adottate per evitare il loro ripetersi Il costo di tale operazione per le aziende ? ALTO !! Sperando di non dover più imbattersi in un altro scandalo! NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI grazie GRAZIE DELL’ATTENZIONE. Vincenza Ricciardi Area Regulatory Affairs Viale Pasteur,10 | 00144 Roma Tel +39 06 5903968 / Cell +39 3485151024