Condizioni generali per l`uso della euroShell Card
Transcript
Condizioni generali per l`uso della euroShell Card
Condizioni generali per l’uso della euroShell Card §1 1. Shell (Switzerland) AG (di seguito denominata „Shell“), consente al cliente di acquistare, presso le stazioni di rifornimento contrassegnate dal simbolo di accettazione della carta e presso una selezione di fornitori in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e in Europa, prodotti e servizi presentando una euroShell Card, secondo la categoria di riferimento della singola carta. In fase di ordinazione della carta, il cliente comunica a Shell la categoria di riferimento delle singole carte e verifica, dopo l’arrivo della carta, la correttezza di tutti i dati e le componenti delle prestazioni, in particolare la categoria di riferimento data. Shell si riserva il diritto di abilitare altre aziende a diventare punto di accettazione della euroShell Card. 2. Con la ricezione della richiesta della euroShell Card, il richiedente conferma di aver ricevuto una copia delle „Condizioni generali per l’uso della euroShell Card“, tutte le carte aggiuntive e la lista dei canoni di euroShell Card e, apponendo la propria firma sulla richiesta, dichiara di accettare le presenti Condizioni generali. 3. La vendita di mezzi d’esercizio, lubrificanti e antigelo, la vendita di altre merci e la prestazione di altri servizi avviene a nome e per conto del fornitore dei servizi indicato sulla fattura inviata da Shell, avviene alle condizioni e secondo i prezzi della società che gestisce l’accettazione delle carte o della persona che ha prestato il servizio. Il fornitore dei servizi può anche essere Shell. Il cliente prende atto che Shell acquista i prezzi di acquisto e altre richieste di pagamento per tali forniture / prestazioni dal rispettivo fornitore di servizi, nella misura in cui non sia Shell stessa a prestare i servizi. Il cliente approva queste cessioni dei crediti dei fornitori di servizi a Shell, nella misura in cui tale approvazione sia necessaria. Shell si riserva la proprietà delle merci fornite fino al completo pagamento del prezzo d’acquisto da parte del cliente. 4. Shell incassa canoni secondo la tabella dei canoni di volta in volta in vigore, consultabile in qualunque momento da parte del cliente presso Shell Card Service. §2 1. Il cliente riceve da Shell delle euroShell Card legate al conducente (carta conducente) o al veicolo (carta veicolo). Le carte veicolo non sono trasferibili ad altri veicoli; le carte conducente non sono trasferibili ad altri conducenti. Il cliente riceverà separatamente il PIN per l’uso della euroShell Card. Shell raccomanda di usare un PIN univoco per ciascuna carta. I clienti possono ricevere un PIN a piacere solo attraverso il portale Shell Card Online. Se il cliente sceglie di utilizzare carte conducente, si impegna a fare firmare la euroShell Card sul retro al momento della consegna dal titolare autorizzato. Nelle carte legate al veicolo, il cliente invece deve annotare la targa del veicolo sul retro della carta. Shell dichiara espressamente che in caso di modifiche richieste dal cliente all’emissione delle euroShell Card legate al conducente o ai veicoli (ad es. per le cosiddette carte „pool“), non sarà più possibile assegnare le forniture di merci o servizi ad un determinato veicolo o conducente, e sarà esclusa qualsiasi eventuale verifica di legittimazione di cui al § 2 (2d) delle presenti CGC. 2. a) Il PIN va tenuto segreto e va comunicato solo alle persone autorizzate all’uso della euroShell Card. In particolare, il PIN non deve essere annotato sulla carta o sull’involucro della carta, né altrimenti conservato insieme alla carta. Si noti che dopo la terza immissione errata di un PIN, per motivi di sicurezza il rifornimento sarà temporaneamente sospeso. b) Le euroShell Card vanno conservate con cura, di modo che non finiscano nelle mani di terzi non autorizzati; in particolare, non devono essere lasciate in veicoli incustoditi. c) Il cliente dovrà comunicare immediatamente l’eventuale perdita della carta, l’utilizzo improprio della stessa o il furto della carta telefonicamente, al numero +41 445118147 oppure sul portale online di Shell Card Online, in modo da bloccare la carta. Shell bloccherà la euroShell Card immediatamente, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile. In caso di furto o utilizzo improprio della carta, il cliente è tenuto a sporgere denuncia e inoltrare a Shell una copia della denuncia presentata alle forze di polizia. Il cliente è tenuto a distruggere la carta euroShell precedentemente denunciata come smarrita e poi ritrovata. d) Presentando una euroShell Card e con la firma della prova d’acquisto o l’immissione del PIN negli apparecchi previsti presso i punti d’accettazione, il titolare di una euroShell Card è legittimato a ricevere i prodotti e le prestazioni previste dal presente contratto a nome e per conto del cliente. Con la firma o l’immissione di un PIN, il titolare conferma al contempo la ricezione dei prodotti e servizi con pieno effetto per il cliente. I punti di accettazione sono autorizzati, ma non tenuti, a verificare ulteriormente la legittimazione del titolare di una euroShell Card, se il PIN immesso nell’apposito apparecchio è corretto oppure, qualora non fosse possibile immettere il PIN, se la firma sulla carta conducente corrisponde a quella presente sulla patente del titolare della euroShell Card, o ancora, se il veicolo indicato sulla carta legata al veicolo corrisponde al veicolo da rifornire (targa). e) Il cliente, fino all’arrivo della comunicazione di blocco ai sensi di lit c) rimane responsabile per l’uso improprio di una carta. A partire dal momento della comunicazione scritta di smarrimento, Shell assume la responsabilità per i danni conseguenti all’uso improprio della carta, nella misura in cui non sussista un concorso di colpa del cliente. Se il cliente, in seguito ad un comportamento colpevole ha contribuito al verificarsi del danno, secondo i principi del concorso di colpa si determina la misura in cui il cliente e Shell dovranno farsi carico dei danni. In caso di grave negligenza o premeditazione, il cliente è totalmente responsabile dei danni ivi derivanti. Può sussistere una grave negligenza da parte del cliente in particolare se questi non comunica prontamente la perdita della carta o l’uso improprio della stessa a Shell, se segna il PIN sulla carta o lo conserva insieme alla euroShell Card o ancora rende accessibile il PIN a terzi non autorizzati, con danni conseguenti. Lo stesso vale nel caso in cui l’uso improprio sia a carico di dipendenti o familiari del cliente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo). Per evitare o limitare eventuali abusi delle euroShell Card, si raccomanda vivamente al cliente di verificare regolarmente l’uso dei propri veicoli e prodotti. f) Shell può bloccare le carte se è autorizzata a recedere dal contratto per gravi motivi, se i motivi oggettivi contestuali alla sicurezza delle carte lo giustificano o in caso di sospetto di utilizzo non autorizzato o utilizzo fraudolento delle carte. Shell informerà del blocco il titolare della carta indicando i motivi determinanti, possibilmente prima, al più tardi subito dopo il blocco. Shell sbloccherà le carte o le sostituirà con nuove carte nel momento in cui non sussistano più i motivi che ne hanno determinato il blocco. Anche in questo caso, Shell informerà immediatamente il titolare della carta. §3 1. Il cliente incarica Shell in modo irrevocabile di saldare tutti gli addebiti a proprio nome e per proprio conto a proprio carico. Shell ha diritto a fare eseguire questi pagamenti da terzi nominati da Shell (centro di calcolo). Shell fattura al cliente i crediti derivanti da singoli contratti secondo § 1 con computo separato. Le transazioni verranno fatturate separate secondo il paese di spedizione. Il pagamento dell’importo della fattura da parte del cliente dovrà avvenire al massimo entro la data di scadenza indicata sulla fattura. Shell si riserva il diritto di rendere disponibili le fatture selezionate in formato non cartaceo (fattura elettronica). L’indicazione del saldo tramite visualizzazione online della fattura o la relativa approvazione non ha come conseguenza la novazione del rapporto debitorio. Il titolare della euroShell Card riconosce espressamente il cambio in vigore al momento della fatturazione per l’uso della carta all’estero. 2. Eventuali obiezioni contro le fatture dovranno essere esposte per iscritto dal cliente al Shell Card Service immediatamente, al più tardi entro 20 giorni dalla data della fattura. Con la scadenza di questo termine, le fatture si considerano approvate. È esclusa la compensazione con contropretese, fatti salvi i casi in cui queste siano riconosciute o stabilite per legge. §4 1. In mancanza di altri accordi, il contratto ha durata illimitata e può essere disdetto in via ordinaria entro un termine di 14 giorni fine del mese. 2. Il diritto di disdire il presente contratto senza preavviso per gravi motivi rimane espressamente riservato. Si è in presenza di gravi motivi in particolare se il cliente continua a violare il contratto, non esegue i pagamenti puntualmente oppure finisce in una procedura di fallimento, procedura concordata, pignoramento, liquidazione o simili, oppure presenta richiesta di apertura di tale procedura, non presenta garanzie oppure qualora terzi recedano dalle proprie responsabilità per il cliente e, di conseguenza, non vi sia più la garanzia del credito. In caso di disdetta del contratto senza preavviso per uno di questi casi o per un altro grave motivo, tutti i crediti di Shell nei confronti del cliente diventano immediatamente esigibili e Shell si riserva in particolare anche il diritto di valutare, senza previo sollecito, secondo le norme generali di ritardo, eventuali garanzie, di consegnare a terzi i crediti per riscuoterli, cedere crediti a terzi o chiedere la prestazione di terzi in virtù della loro responsabilità. 3. Il cliente è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto a Shell eventuali cambiamenti della denominazione dell’azienda, dell’indirizzo o delle coordinate bancarie. 4. In caso di mancato pagamento o pagamento non puntuale di debiti, Shell è autorizzata ad addebitare al cliente tassi di mora per ritardo mensili calcolati sul vecchio saldo, oltre al canone di elaborazione secondo quanto previsto dalla tabella dei canoni, con riserva di far valere ulteriori danni. Shell ha sempre il diritto di interdire l’uso della euroShell Card fino al pagamento degli importi scaduti, escludere l’acquisto del prodotto da parte del cliente o ancora predisporre il blocco definitivo delle carte, nonché respingere le approvazioni necessarie dei partner contrattuali per un ulteriore utilizzo della euroShell Card. Dopo la terminazione del presente accordo, il cliente non potrà fare uso della possibilità prevista dal presente contratto di acquistare prodotti e servizi senza contanti e dovrà correttamente distruggere tutte le euroShell Card consegnate. 5. Shell è autorizzata a richiedere al cliente adeguate garanzie in qualunque momento. Le garanzie possono essere trattenute da Shell in seguito alla terminazione del presente contratto per un determinato tempo, di norma per 3 mesi. Il cliente si impegna ad annullare le carte consegnate, nella misura in cui non siano più usate o non possano più essere usate. Ciò vale soprattutto in seguito a scadenza o terminazione del contratto, dopo la scadenza delle carte, in caso di danneggiamento delle carte e in seguito a richiesta autorizzata da parte di Shell o se una carta – ad es. in seguito alla vendita del veicolo – non sia più necessaria. Shell può predisporre il ritiro della carta da parte di punti di accettazione. 6. Al cliente e ai propri dipendenti è fatto divieto di continuare a usare la euroShell Card se sul patrimonio del cliente è presente una procedura di fallimento, procedura concordata, pignoramento, liquidazione o simili, oppure presenta richiesta di apertura di tale procedura o se le fatture non possono essere pagate entro la scadenza. Ultima modifica 12/2016 Condizioni generali per l’uso della euroShell Card §5 1. In caso di acquisizione della gestione degli affari di Shell da parte di un'altra azienda del Gruppo Royal Dutch Shell plc, Shell è autorizzata a trasferire questo contratto a tale azienda. Per aziende della Royal Dutch Shell plc s’intendono imprese nelle quali essa è più volte partecipe, direttamente o indirettamente. Shell è altresì autorizzata a trasferire anche a terzi i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente contratto o dall’esecuzione degli stessi. In questo caso, Shell informerà il cliente preventivamente di tale trasferimento. §7 Le „Indicazioni generali sul trattamento dei dati personali“ allegate alle presenti Condizioni generali sono parte integrante del contratto euroShell Card. Con la ricezione della richiesta di ricevere la euroShell Card, il cliente conferma quindi anche di aver letto tali Indicazioni e si dichiara espressamente d’accordo con queste indicazioni di Shell sulla protezione dei dati. 2. Tra le parti si applica il diritto svizzero. Il luogo di adempimento e il foro competente per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto è Zugo. §6 1. Shell può modificare o integrare le condizioni contrattuali. Le variazioni o integrazioni vengono comunicate precedentemente al cliente per iscritto. Si considerano approvate dal cliente se, dopo la ricezione della comunicazione, non presenta opposizione scritta entro un mese. Di conseguenza, Shell informerà il cliente espressamente nel momento in cui renda note tali variazioni. Tutti gli obblighi acquisiti in queste condizioni si applicano automaticamente a tutti gli acquisti effettuati con carte aggiuntive. Il titolare principale è responsabile in modo solidale con il titolare della carta aggiuntiva per il pagamento di tutti gli importi dovuti in seguito all’uso della carta. 2. A Shell spetta il diritto di determinazione legato all’uso della carta. Qualsiasi variazione e integrazione dell’attrezzatura, Shell informerà il cliente per iscritto. Nella misura in cui il cliente non dovesse accettare le modifiche, ha la possibilità di recedere dal contratto. Shell informerà espressamente il cliente di questa possibilità. Ultima modifica 12/2016