E.C.M.

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Domande & Risposte
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Cos'è l'Educazione continua in medicina?
L'Educazione continua in medicina (E.C.M.) è il progetto di Formazione continua del Ministero
della Salute per tutti gli operatori sanitari.
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Cos'è la Formazione continua?
Ai sensi del Decreto legislativo 229/99, la Formazione continua è l'insieme di Aggiornamento
professionale e Formazione permanente.
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Cosa stabilisce il Decreto Legislativo 229/99?
E' il Decreto del Ministro della Sanità in cui vengono elencate le "Norme per la razionalizzazione
del Servizio Sanitario Nazionale", all'interno del quale si trovano gli articoli che stanno alla base del
progetto di Educazione Continua in Medicina.
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La Formazione continua viene fatta solo in Italia?
No, già da molti anni nei paesi anglosassoni si fa formazione continua. L'Italia propone un progetto
innovativo, sia per l’obbligatorietà della formazione, sia soprattutto per l’estensione a tutte le
categorie professionali della sanità dell’obbligo di aggiornarsi (obbligo in altri Paesi vigente solo
per i medici).
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Cos'è l'Aggiornamento professionale?
L'Aggiornamento professionale è definito come l'attività successiva al corso di diploma, laurea,
specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad
adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali (art. 16-bis).
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Cos'è la Formazione permanente?
La Formazione permanente è l'insieme delle attività finalizzate a migliorare le competenze e le
abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso
scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed
efficienza all'assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale (art. 16-bis).
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A cosa serve l'Educazione Continua in Medicina?
L'E.C.M. è lo strumento utile a garantire il costante aggiornamento scientifico ad incremento della
professionalità degli operatori sanitari, nell’interesse di una migliore assistenza del
paziente/cittadino.
Sede: Via delle Erbe, 2 - 20121 Milano – Tel. 0286463091 - Fax 0289010863 – e-mail:[email protected]
Uffici: Via Crescenzio, 19 - 00193 Roma - Tel. 0668806298 - Fax 066872426 – e-mail:[email protected]
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Cosa si intende per professionalità?
All'interno del progetto di E.C.M., la professionalità è intesa come l'insieme di conoscenze
teoriche (sapere), abilità tecniche o manuali (saper fare) e capacità comunicative e relazionali
(saper essere).
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A chi è diretto il programma nazionale E.C.M.?
Il programma nazionale di E.C.M., riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico,
dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.
Il programma nazionale prevede che l'E.C.M. deve essere controllata, verificata e misurabile;
inoltre, deve essere incoraggiata, promossa ed organizzata.
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Chi sono gli operatori sanitari inseriti nel progetto ECM ?
Gli operatori sanitari interessati dalla Formazione continua sono: Medico chirurgo, Veterinario,
Odontoiatra, Farmacista, Biologo, Chimico, Fisico, Psicologo, Assistente sanitario, Dietista,
Educatore professionale, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, Infermiere pediatrico,
Logopedista, Ortottista, Ostetrica/o, Podologo, Tec. educazione e riabilitazione psich.e
psicosociale, Tec. fisiopatologia cardiocircolatoria e perf. Cardiovascolare, Tecnico audiometrista,
Tecnico audioprotesista, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico di
neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico
sanitario di radiologia medica, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Terapista
occupazionale, Ottico,Odontotecnico…
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La Formazione continua è facoltativa?
No, è obbligatoria per tutti gli operatori sanitari sopra indicati.
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Cos'è la Commissione nazionale per la Formazione continua?
E' la Commissione che, così come previsto dall'art. 16-ter, coordina il progetto di E.C.M.
• Da chi è composta la Commissione nazionale per la Formazione continua?
I componenti della Commissione sono indicati dal Decreto 229/99 (art. 16-ter):
1 Presidente: Ministro della Salute;
2 Vicepresidenti: uno nominato dal Ministro della Salute ed il Presidente Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO);
10 membri designati: 2 dal Ministro della Salute, 2 dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (MIUR), 1 dal Ministro per la Funzione pubblica, 1 dal Ministro per le Pari
opportunità, 2 dalla Conferenza Stato-Regioni
Il 5 luglio 2002 la Commissione è stata ricostituita, con decreto ministeriale: ora ha quattro
vicepresidenti e 25 membri.
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Quali sono i compiti della Commissione nazionale per la Formazione continua?
L'art. 16-ter del D.l.gs. 229/99 prevede che la Commissione:
a) definisca, con programmazione pluriennale, gli obiettivi formativi di interesse nazionale con
particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi
percorsi diagnostico-terapeutici;
b) definisca i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un
determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione
predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione
delle esperienze formative;
c) definisca altresì i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti
pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei
requisiti stessi.
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Ci sono più tipi di obiettivi formativi?
Esistono due gruppi di obiettivi formativi. I primi d'interesse generale per tutti gli operatori sanitari;
i secondi sono riferiti ai gruppi professionali al quale l'evento si riferisce.
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Le regioni potranno essere referenti dei progetti ECM?
Sì, in ogni regione dovrà costituirsi un'apposita Commissione che, rispettando quanto previsto in
tema di formazione dal Piano sanitario nazionale, dalle direttive della Commissione nazionale e dal
Piano sanitario regionale, definirà modalità e contenuti della Formazione continua regionale.
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Cosa sono i crediti formativi?
Sono una misura dell'impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato
annualmente all'aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria
professionalità.
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Quanti crediti formativi bisogna acquisire?
I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 150 (come già previsto
inizialmente dalla Commissione) con un obbligo progressivo di acquisizione di crediti a partire da
10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50), con un minimo annuale di
almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del
debito formativo previsto per l'anno.
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E in quanto tempo?
In cinque anni.
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Quanti crediti formativi bisognerà acquisire in futuro?
Dopo il primo quinquennio, cinquanta crediti ogni anno.
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Due iniziative di uguale durata possono riconoscere un diverso numero di crediti
formativi?
Oggi sì, ma la Commissione tende a uniformare alle condizioni vigenti anche in altri Paesi: 1 ora=1
credito E.C.M.
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A che cosa ci si riferisce quando si parla di requisiti per l'accreditamento?
Ai provider e agli eventi formativi che organizzano. Gli eventi formativi che essi organizzano
devono possedere dei requisiti specifici per essere riconosciuti tali e per poter riconoscere crediti
formativi a coloro che vi partecipano.
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Chi è un provider?
Provider è colui che, accreditato dal Ministero della Salute, organizza gli eventi formativi.
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Chi può essere provider?
Tutti i soggetti, pubblici e privati, possono essere provider purché non ricadano nei casi
d'incompatibilità per conflitto d'interesse, come stabilito dal Dlgs 229/99 e siano dotati degli altri
requisiti previsti dal Ministero (Certificazione di qualità per la formazione a distanza).
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Chi certificherà i crediti?
I provider rilasceranno attestati con la indicazione dei crediti; i sanitari, sulla base di tali attestati,
otterranno la certificazione dagli Enti preposti dal Ministero (Ordini, Regioni, etc.)
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Chi è (temporaneamente) escluso dall’obbligo di acquisire crediti ECM?
E' escluso dall’obbligo il personale sanitario, che frequenta in Italia o all’estero corsi di formazione
post-base propri della categoria professionale di appartenenza (corso di specializzazione, corso di
formazione specifica in medicina generale, dottorato di ricerca, master, laurea specialistica) per
tutti gli anni compresi nell’impegno formativo. Ai sensi della Legge del 30.12.1971 n. 1204 e succ.
modifiche, sono escluse dall´obbligo le madri lavoratrici per tutta la durata del congedo
obbligatorio per maternità (5 mesi) e per la durata del congedo facoltativo (6 mesi) – per il
periodo effettivamente utilizzato, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla
legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di
riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
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Cosa succede per chi non riesce a cumulare i crediti necessari?
I contratti collettivi nazionali per il personale dipendente e convenzionato prevedono specifiche
sanzioni, anche in termini economici, per coloro che non raggiungono i crediti previsti.
Riferimenti Legislativi
DLg 229 del 1999
Circolare 5/03/2002
http://ecm.sanita.it