SCHEMA CONVENZIONE PER L`ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA
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SCHEMA CONVENZIONE PER L`ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA
SCHEMA CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE L’anno DUEMILAUNDICI addì ……………. del mese di DICEMBRE TRA • Il Comune di Cernusco Lombardone con sede in Cernusco Lombardone, in Via Enrico da Cernusco n. 1, Cod. Fisc. 85001410134 rappresentato da De Capitani Giovanna, Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. … del ……….., dichiarata immediatamente eseguibile; • Il Comune di Lomagna con sede in Lomagna in Via F.lli Kennedy n.20, Cod. Fisc. 00504810136 rappresentato da Fumagalli Stefano, Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. … del ……….., dichiarata immediatamente eseguibile; • Il Comune di Montevecchia con sede in Montevecchia, in Via B. Donzelli, n. 9 , Cod. Fisc. 85001450130 rappresentato da Capra Sandro, Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. … del ……….., dichiarata immediatamente eseguibile; • Il Comune di Osnago con sede in Osnago in Viale Rimembranze n.3, Cod. Fisc. 00556800134, rappresentato dal Dott. Strina Paolo, Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. …. del ………….., dichiarata immediatamente eseguibile; PREMESSO 1 - il ruolo dei Comuni sta acquisendo una sempre maggiore incisività sui territori amministrati, svolgimento delle funzioni ad essi richiedendo lo affidate attraverso un’azione coordinata con le Amministrazioni del territorio e con gli enti limitrofi, anche al fine di superare la frammentazione delle iniziative; - la riforma del Titolo V della Costituzione ed il nuovo assetto federale dello Stato rafforzano il ruolo attivo e propositivo dei Comuni; - in forza della dignità istituzionale riconosciuta dalla Costituzione, nonché in ragione delle funzioni di contatto diretto ed immediato con la popolazione amministrata i Comuni sono chiamati ad approntare iniziative incisive per lo sviluppo della comunità; - l’art. 21, comma 3, della Legge 05.05.2009, n. 42 individua quali funzioni fondamentali dei Comuni le seguenti: a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come disponibile certificate alla dall’ultimo conto del bilancio data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di polizia locale; c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica; 2 d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; f) funzioni del settore sociale; - l’art.14, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010 dispone che le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; il comma 29, inoltre, precisa che “I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa”; - l’art. 20, comma 2-quater del Decreto Legge 06.07.2011, n. 98 convertito in Legge 15.07.2011, n. 111, sostituendo il comma 31 dell’art. 14 del D.L. n. 78/2011 ha precisato che il limite demografico minimo che l'insieme dei Comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I Comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 da 26 a 30 del presente articolo: a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 05.05.2009, n. 42; b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42/2009; c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009. - l’art. 16, comma 10, del Decreto Legge 13.08.2011, n. 138 ha stabilito che “ All'articolo 14, comma 31, alinea, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più' piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale»; le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: "b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 4 2009". - i Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia ed Osnago, tra loro contermini, presentano, al censimento del 21.10.2001, una popolazione complessiva di 14.433 abitanti, cosi suddivisa: a) Comune di Cernusco Lombardone: 3.540 abitanti; b) Comune di Lomagna: 4.068 abitanti; c) Comune di Montevecchia: 2.468 abitanti; d) Comune di Osnago: 4.357 abitanti; - la situazione di grave carenza di personale dipendente induce i Comuni a utilizzare forme di collaborazione per garantire i livelli minimi di alcuni servizi e funzioni essenziali per i cittadini; - i Comuni sono, altresì, chiamati a superare la frammentazione delle iniziative ed ad agire con metodi snelli ed efficaci per evitare ritardi e perdite di occasioni concrete di sviluppo; – che il decreto legislativo 267/2000 prevede all’art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici; – che le Amministrazioni Comunali di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia ed Osnago, si sono più volte 5 confrontate sul tema attraverso i loro rappresentanti approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione dei servizi comunali; – che il servizio di polizia locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all’interno dei Comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza oltre a esigere l’immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori; – che, in materia, è intervenuta la normativa della l.r. 4/2003, con il particolare riferimento dell’art.23; – che le Amministrazioni Comunali di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia ed Osnago, hanno raggiunto un’intesa per la gestione in convenzione del servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio nell’ambito dei loro rispettivi territori; – che in data 17 giugno 2010 tra i Comuni di Lomagna ed Osnago è stata stipulata una Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di Polizia Locale, nonché la costituzione di un ufficio unico intercomunale, di durata triennale; – che tale Convenzione ha determinato un apprezzabile miglioramento del servizio nel territorio dei due Comuni e l’esperienza svolta potenziamento del consente servizio di prefigurare stesso, una un sua ulteriore più forte 6 integrazione, e la gestione in forma associata a seguito della sua estensione anche ai Comuni di Cernusco Lombardone e di Montevecchia; – che i citati quattro Comuni stanno lavorando ad un complessivo rafforzamento delle occasioni di cooperazione e gestione associata che presentano interessanti profili di possibili sinergie con un riorganizzato servizio di Polizia Locale; – che si rende quindi opportuno estendere, conformando le intese alle nuove esigenze, la Convenzione in essere comprendendovi i Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia ed Osnago; Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto della convenzione 1. I Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia ed Osnago costituiscono un ufficio unico intercomunale per la gestione in convenzione della funzione di polizia locale comprendente i servizi di polizia locale, polizia amministrativa e polizia commerciale, ed il servizio messi, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000. 2. La sede dell’ufficio è stabilita nel Comune di Osnago al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di Comune capofila. Articolo 2 7 Contenuto della convenzione 1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata la funzione di polizia locale, come indicata all’art. 1, secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione. 2. A tali fini l’ufficio associato provvede ad assicurare, sul territorio dei Comuni convenzionati, l’assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, con particolare riferimento a quelli di cui alla legge regionale 4/2003. 3. I Comuni perseguono inoltre l’obiettivo dell’omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative ed informatiche e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza della funzione di polizia locale. A tali fini l’ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede: – allo studio ed all’esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni; – alla adozione di procedure uniformi, anche mediante l’acquisizione degli stessi programmi per la gestione del codice della strada; - allo studio ed all’individuazione di modulistica unificata in 8 rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione; – allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale. 4. I provvedimenti adottati dal Responsabile della funzione associata di polizia locale sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti. 5. I proventi delle sanzioni e gli introiti comunque derivanti dall’applicazione delle norme che disciplinano la materia sono versati alla Tesoreria del Comune competente, con le modalità in vigore presso l’Ente di appartenenza. Articolo 3 Obblighi degli enti e organizzazione del servizio 1. I Comuni si obbligano reciprocamente a conferire alla gestione associata della funzione di polizia locale/messi, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, tutto il personale operante presso i rispettivi Enti che è impegnato nello svolgimento della funzione del settore polizia locale e messi come indicata all’articolo 1, comma 1. 2. La individuazione del personale che i rispettivi Enti comandano a prestare il servizio in convenzione avviene mediante decisione della Conferenza dei Sindaci sentito il Responsabile della antecedentemente alla gestione decorrenza associata, dell’efficacia assunta della convenzione. 9 3. Eventuali variazioni del quadro organico che si rendessero necessarie per l’implementazione della funzione, l’osservanza di normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali o altro, saranno definite dalla Conferenza permanente dei Sindaci e, se e per quanto necessario, adottate o recepite secondo le forme di legge dai singoli Comuni. 4. Per le finalità dell’adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l’ufficio in oggetto, si conviene l’opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati. 5. Si concorda che il rapporto organico degli addetti all’ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto. 6. Per garantire l’efficiente svolgimento della funzione si attribuisce a un dipendente titolare di posizione organizzativa, la responsabilità e la direzione dell’ufficio associato sulla base delle funzioni individuate nel piano esecutivo di gestione 10 appositamente costituito. 7. L’attribuzione della responsabilità di gestione viene esercitata dal Sindaco del Comune capo fila in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione. 8. Al Responsabile della funzione associata sono attribuiti i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell’orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi, e comunque di organizzazione della funzione. 9. La valutazione delle prestazioni del personale dell’Ufficio Associato, ai fini della corresponsione degli incentivi, avviene secondo una metodologia permanente di valutazione contenuta nel CCNL e viene effettuata secondo le norme organizzative delle quali è dotato il Comune capo convenzione. 10. Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune capo convenzione, ogni Amministrazione assicura, tramite proprio personale, tenuto a prestare la massima collaborazione all’ufficio unificato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l’accesso al servizio e il necessario collegamento con l’ufficio associato. 11. L’attività di ricezione di atti, richieste e ogni altra documentazione di competenza della Polizia Locale continua ad essere assicurata dagli Uffici di protocollo dei rispettivi Comuni che provvedono all’inoltro al Comando centrale. 11 12. Le richieste dei cittadini di qualsiasi dei Comuni associati possono comunque essere presentate direttamente alla sede del Comando presso il Comune capo convenzione. 13. I Comuni convenzionati si impegnano a garantire, al più presto, ogni collegamento informatico e/o telematico che agevoli il lavoro del Comando Intercomunale. 14. Rispetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 la funzione si intende come facente capo al Comune capofila. Articolo 4 Aspetti finanziari della gestione 1.Tutti i costi connessi alla gestione della funzione associata, ivi compresi le spese correnti e le spese per investimenti, sono sostenuti dai Comuni associati e ripartiti tra i Comuni nel seguente modo: • per l’80% in base alla popolazione rispettivamente residente (al 31.12 dell’anno precedente); • per il restante 20% in base alle rispettive dimensioni territoriali. 2. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell’Ufficio associato è affidata al Comune capo fila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, imputandone i costi alla gestione associata. Allo stesso Comune capofila sono affidati in comodato d’uso tutti i mezzi, veicoli, arredi, ecc., destinati al servizio e di proprietà dei Comuni convenzionati. 12 3. I beni mobili acquistati nel corso di validità della presente convenzione saranno soggetti a perizia e il valore degli stessi sarà calcolato in base al valore di acquisto detratto l’ammortamento annuo di cui al T.U.I.R. n. 917/86 e successive modifiche ed integrazioni e sarà attribuito ai Comuni associati secondo le loro quote di partecipazione, tenendo conto delle percentuali di cui al comma 1. 4. Gli stessi verranno assegnati in proprietà ad uno degli Enti con obbligo del rimborso agli altri della quota di valore attuale proporzionale alla partecipazione all’acquisto ed all'eventuale contribuzione statale o regionale, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci. 5. In via ordinaria, sarà il Comune capo-convenzione a procedere agli acquisti straordinari e agli investimenti necessari per il funzionamento della funzione associata di polizia locale, previo accordo con gli altri Comuni convenzionati. Questi ultimi procederanno al rimborso della quota parte entro 30 giorni dal ricevimento della nota spesa. 6. Qualora, per motivi gestionali e/o di carattere contabile, il Comune capo-convenzione non potesse procedere direttamente agli acquisti e/o ad eventuali investimenti, potrà essere delegato uno dei Comuni convenzionati, salvo la suddivisione della spesa sostenuta secondo i criteri di riparto contenuti nel precedente comma 5. 7. Compete al Comune capofila, prevedere in sede di 13 predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione ordinaria e amministrativa/contabile dell’ufficio, per l’erogazione dei buoni pasto al personale che ne abbia diritto, dandone comunicazione agli altri Enti, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse. 8. I Comuni convenzionati provvedono bimestralmente al versamento della quota di loro competenza. 9. Le entrate derivanti dall’attività sanzionatoria sono in ogni caso attribuite ai Comuni in cui la sanzione viene elevata. Le entrate derivanti da eventuali finanziamenti pubblici finalizzati al funzionamento della funzione associata sono destinate al finanziamento dei costi di gestione. A tal fine spetta al Responsabile della funzione associata adottare le opportune modalità operative atte a garantire tale risultato. 10. Gli enti convenzionati si impegnano a destinare una percentuale pari al 50% dei proventi delle sanzioni del Codice della Strada comminate sul proprio territorio al finanziamento del servizio associato nel rispetto dell’articolo 208 del Codice della Strada. La destinazione non trova applicazione ai proventi delle sanzioni che si sono originati antecedentemente la data della sottoscrizione della presente convenzione. Articolo 5 Forme di consultazione e conferenza di servizi 1. I Comuni aderenti concordano di istituire una Conferenza di 14 servizi permanente dei Sindaci o loro delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Nella prima seduta la Conferenza, nomina, nel suo seno, il proprio Presidente. 2. La conferenza si riunisce in sedute ordinarie mensili; il presidente può sempre indire una conferenza straordinaria per ragioni di opportunità. 3. È compito della programmatici della conferenza stabilire i criteri funzione associata e i loro risvolti economico-finanziari, gli obiettivi e le priorità sulla base delle indicazioni del responsabile della funzione associata. 4. La conferenza dei Sindaci è tenuta a verificare, congiuntamente alle unità del personale interessate, almeno due volte all’anno, l’andamento della funzione associata. 5. Nell’ambito della conferenza di servizi viene realizzata adeguata forma di consultazione degli enti aderenti affinchè vi sia un costante monitoraggio delle esigenze degli stessi all’interno della seduta ordinaria. 6. Alla Conferenza permanente dei Sindaci possono far capo anche gli altri servizi e funzioni che i quattro Comuni eventualmente gestiscano in forma associata tra loro. Articolo 6 Ausilio del Segretario comunale 1. I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica avendo 15 modo di collaborare per l’ottimizzazione dei servizi. Articolo 7 Efficacia e durata della convenzione 1. La presente convenzione assume efficacia con la decorrenza stabilita dalla Conferenza dei Sindaci, sentito il Responsabile della gestione associata, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012, previa individuazione del personale da conferire alla gestione associata ai sensi dell’art. 3, comma 1. 2. La durata della presente convenzione è stabilita in tre anni. Ciascun Comune aderente ha il diritto di recedere durante il periodo di durata della presente convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico e con preavviso entro il mese di settembre di ciascun anno, oppure il recesso si potrà avere per mutuo consenso. 3. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione dell’istanza. 4. In caso di recesso da parte di un Comune sarà corrisposta una penale pari alle annualità restanti, quantificate nella misura prevista a carico del Comune recedente in base all’ultimo riparto definitivo di spesa approvato, fino alla scadenza naturale della presente convenzione. Articolo 8 Controversie 1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere 16 tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Art. 9 Registrazione 1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Articolo 10 Spese 1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabilite al precedente articolo 4. Letto, confermato e sottoscritto. Il Sindaco del Comune di Osnago Dott. Paolo Strina ...................................... Il Sindaco del Comune di Lomagna Stefano Fumagalli ..………………................ Il Sindaco del Comune di Cernusco Lombardone Dott.ssa De Capitani Giovanna ...................................... Il Sindaco del Comune di Montevecchia Capra Sandro ..................................... Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si approva il contenuto dell’art. 7 relativo alla penale prevista nel caso di recesso di uno dei Comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione. 17 Il Sindaco del Comune di Osnago Dott. Paolo Strina ...................................... Il Sindaco del Comune di Lomagna Stefano Fumagalli ..………………................ Il Sindaco del Comune di Cernusco Lombardone Dott.ssa De Capitani Giovanna ...................................... Il Sindaco del Comune di Montevecchia Capra Sandro ..................................... 18