SCHEMA CONVENZIONE PER L`ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA

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SCHEMA CONVENZIONE PER L`ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA
SCHEMA CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA
FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE
L’anno DUEMILAUNDICI addì ……………. del mese di DICEMBRE
TRA
• Il Comune di Cernusco Lombardone con sede in Cernusco
Lombardone, in Via Enrico da Cernusco n. 1, Cod. Fisc.
85001410134 rappresentato da De Capitani Giovanna, Sindaco
pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione di
C.C. n. … del ……….., dichiarata immediatamente eseguibile;
• Il Comune di Lomagna con sede in Lomagna in Via F.lli
Kennedy n.20, Cod. Fisc. 00504810136 rappresentato da
Fumagalli
Stefano,
Sindaco
pro-tempore,
che
agisce
in
esecuzione della deliberazione di C.C. n. … del ………..,
dichiarata immediatamente eseguibile;
• Il Comune di Montevecchia con sede in Montevecchia, in Via
B. Donzelli, n. 9 , Cod. Fisc. 85001450130 rappresentato da
Capra Sandro, Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione
della deliberazione di C.C. n. … del ……….., dichiarata
immediatamente eseguibile;
• Il
Comune
di
Osnago
con
sede
in Osnago in Viale
Rimembranze n.3, Cod. Fisc. 00556800134, rappresentato dal
Dott.
Strina
Paolo,
Sindaco
pro-tempore,
che
agisce
in
esecuzione della deliberazione di C.C. n. …. del …………..,
dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO
1
-
il ruolo dei Comuni sta acquisendo una sempre maggiore
incisività
sui
territori
amministrati,
svolgimento delle funzioni
ad essi
richiedendo
lo
affidate attraverso
un’azione coordinata con le Amministrazioni del territorio e
con
gli
enti
limitrofi,
anche
al
fine
di
superare
la
frammentazione delle iniziative;
-
la riforma del Titolo V della Costituzione ed il nuovo assetto
federale dello Stato rafforzano il ruolo attivo e propositivo
dei Comuni;
-
in
forza
della
dignità
istituzionale
riconosciuta
dalla
Costituzione, nonché in ragione delle funzioni di contatto
diretto ed immediato con la popolazione amministrata i
Comuni sono chiamati ad approntare iniziative incisive per lo
sviluppo della comunità;
-
l’art. 21, comma 3, della Legge 05.05.2009, n. 42 individua
quali funzioni fondamentali dei Comuni le seguenti:
a)
funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle
spese
come
disponibile
certificate
alla
dall’ultimo
conto
del
bilancio
data di entrata in vigore della presente
legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli
asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché
l’edilizia scolastica;
2
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente,
fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica
e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico
integrato;
f) funzioni del settore sociale;
-
l’art.14, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78,
convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010 dispone che le
funzioni fondamentali dei Comuni, previste dall'articolo 21,
comma 3, della legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente
esercitate in forma associata, attraverso convenzione o
unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti; il comma 29, inoltre, precisa che “I Comuni non
possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali
svolte in forma associata. La medesima funzione non può
essere svolta da più di una forma associativa”;
- l’art. 20, comma 2-quater del Decreto Legge 06.07.2011, n. 98
convertito in Legge 15.07.2011, n. 111, sostituendo il comma 31
dell’art. 14 del D.L. n. 78/2011 ha precisato che il limite
demografico minimo che l'insieme dei Comuni che sono tenuti
ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve
raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del
numero degli abitanti del Comune demograficamente più
piccolo tra quelli associati. I Comuni assicurano comunque il
completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
3
da 26 a 30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra
quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 05.05.2009, n.
42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra
quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n.
42/2009;
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni
fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3,
della citata legge n. 42 del 2009.
-
l’art. 16, comma 10, del Decreto Legge 13.08.2011, n. 138 ha
stabilito che “ All'articolo 14, comma 31, alinea, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla
legge
30
luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del
numero degli abitanti del Comune demograficamente più'
piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti:
«10.000
abitanti,
salvo
diverso
limite
demografico
individuato con delibera della Giunta regionale»; le lettere b)
e
c)
del
medesimo comma 31 sono sostituite dalla
seguente: "b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a
tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi
dell'articolo 21, comma 5, della
citata legge n. 42 del
4
2009".
-
i Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia
ed Osnago, tra loro contermini, presentano, al censimento del
21.10.2001, una popolazione complessiva di 14.433 abitanti,
cosi suddivisa:
a) Comune di Cernusco Lombardone: 3.540 abitanti;
b) Comune di Lomagna: 4.068 abitanti;
c) Comune di Montevecchia: 2.468 abitanti;
d) Comune di Osnago: 4.357 abitanti;
-
la situazione di grave carenza di personale dipendente induce
i Comuni a utilizzare forme di collaborazione per garantire i
livelli minimi di alcuni servizi e funzioni essenziali per i
cittadini;
-
i
Comuni
sono,
altresì,
chiamati
a
superare
la
frammentazione delle iniziative ed ad agire con metodi snelli
ed efficaci per evitare ritardi e perdite di occasioni concrete
di sviluppo;
– che il decreto legislativo 267/2000 prevede all’art. 30 che al
fine
di
svolgere
in
modo
coordinato
funzioni
e servizi
determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite
convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le
forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed
economici;
– che le Amministrazioni Comunali di Cernusco Lombardone,
Lomagna,
Montevecchia
ed
Osnago,
si
sono
più
volte
5
confrontate
sul
tema
attraverso
i
loro
rappresentanti
approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione dei
servizi comunali;
– che il servizio di polizia locale ha un ruolo fondamentale e
sempre più delicato all’interno dei Comuni tale da richiedere la
disponibilità
di
personale
professionalmente
preparato
e
specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di
competenza oltre a esigere l’immediatezza delle risposte ai
cittadini ed agli amministratori;
– che, in materia, è intervenuta la normativa della l.r. 4/2003,
con il particolare riferimento dell’art.23;
– che le Amministrazioni Comunali di Cernusco Lombardone,
Lomagna, Montevecchia ed Osnago, hanno raggiunto un’intesa
per la gestione in convenzione del servizio di polizia locale al
fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del
servizio nell’ambito dei loro rispettivi territori;
– che in data 17 giugno 2010 tra i Comuni
di Lomagna ed
Osnago è stata stipulata una Convenzione per la gestione
associata e coordinata del servizio di Polizia Locale, nonché la
costituzione di un ufficio unico intercomunale, di durata
triennale;
– che tale Convenzione ha determinato un apprezzabile
miglioramento del servizio nel territorio dei due Comuni e
l’esperienza
svolta
potenziamento
del
consente
servizio
di
prefigurare
stesso,
una
un
sua
ulteriore
più
forte
6
integrazione, e la gestione in forma associata a seguito della
sua estensione anche ai Comuni di Cernusco Lombardone e di
Montevecchia;
– che i citati quattro Comuni stanno lavorando ad un
complessivo rafforzamento delle occasioni di cooperazione e
gestione associata
che presentano interessanti profili di
possibili sinergie con un riorganizzato servizio di Polizia Locale;
– che si rende quindi opportuno estendere, conformando le
intese
alle
nuove
esigenze,
la
Convenzione
in
essere
comprendendovi i Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna,
Montevecchia ed Osnago;
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto della convenzione
1. I Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia
ed Osnago costituiscono un ufficio unico intercomunale per la
gestione in convenzione della funzione di polizia locale
comprendente i servizi di polizia locale, polizia amministrativa e
polizia commerciale, ed il servizio messi, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 267/2000.
2. La sede dell’ufficio è stabilita nel Comune di Osnago al quale,
per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di
Comune capofila.
Articolo 2
7
Contenuto della convenzione
1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera
associata e coordinata la funzione di polizia locale, come
indicata all’art. 1, secondo le disposizioni della presente
convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di
costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed
ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili
e di nuova acquisizione.
2. A tali fini l’ufficio associato provvede ad assicurare, sul
territorio dei Comuni convenzionati, l’assolvimento dei compiti
demandati ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, con
particolare riferimento a quelli di cui alla legge regionale
4/2003.
3. I Comuni perseguono inoltre l’obiettivo dell’omogeneità delle
norme
regolamentari,
delle
procedure
amministrative
ed
informatiche e comportamentali e della modulistica in uso nelle
materie di competenza della funzione di polizia locale. A tali fini
l’ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle
professionalità specifiche di ogni ente, provvede:
– allo studio ed all’esame comparato dei regolamenti, atti e
procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
– alla
adozione
di
procedure
uniformi,
anche
mediante
l’acquisizione degli stessi programmi per la gestione del codice
della strada;
- allo studio ed all’individuazione di modulistica unificata in
8
rapporto
alle normative e procedure per le quali si è
effettuata la uniformazione;
– allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica
professionale.
4. I provvedimenti adottati dal Responsabile della funzione
associata di polizia locale sono atti della gestione associata con
effetti per i singoli Comuni partecipanti.
5. I proventi delle sanzioni e gli introiti comunque derivanti
dall’applicazione delle norme che disciplinano la materia sono
versati alla Tesoreria del Comune competente, con le modalità
in vigore presso l’Ente di appartenenza.
Articolo 3
Obblighi degli enti e organizzazione del servizio
1. I Comuni si obbligano reciprocamente a conferire alla
gestione associata della funzione di polizia locale/messi, nel
rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, tutto il personale
operante presso i rispettivi Enti che è impegnato nello
svolgimento della funzione del settore polizia locale e messi
come indicata all’articolo 1, comma 1.
2. La
individuazione del personale che i rispettivi Enti
comandano a prestare il servizio in convenzione avviene
mediante decisione della Conferenza dei Sindaci sentito il
Responsabile
della
antecedentemente
alla
gestione
decorrenza
associata,
dell’efficacia
assunta
della
convenzione.
9
3. Eventuali variazioni del quadro organico che si rendessero
necessarie per l’implementazione della funzione, l’osservanza di
normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali o altro,
saranno definite dalla Conferenza permanente dei Sindaci e, se e
per quanto necessario, adottate o recepite secondo le forme di
legge dai singoli Comuni.
4. Per le finalità dell’adozione degli atti che dovranno essere
adottati nei confronti del personale costituente l’ufficio in
oggetto, si conviene l’opportunità di disciplinare distintamente
il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti
stessi con gli enti associati.
5. Si concorda che il rapporto organico degli addetti all’ufficio
sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza,
mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i
Comuni associati, in quanto con la convenzione non si
costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura
contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto
non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel
regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è
regolato secondo le intese del presente atto.
6. Per garantire l’efficiente svolgimento della funzione si
attribuisce a un dipendente titolare di posizione organizzativa,
la responsabilità e la direzione dell’ufficio associato sulla base
delle funzioni individuate nel piano esecutivo di gestione
10
appositamente costituito.
7.
L’attribuzione
della
responsabilità
di
gestione
viene
esercitata dal Sindaco del Comune capo fila in accordo con i
Sindaci dei Comuni convenzionati. Il medesimo dipendente è
individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza,
per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.
8. Al Responsabile della funzione associata sono attribuiti i
compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione
dell’orario
di
lavoro, valutazioni, concessione di
ferie e
permessi, e comunque di organizzazione della funzione.
9. La valutazione delle prestazioni del personale dell’Ufficio
Associato, ai fini della corresponsione degli incentivi, avviene
secondo una metodologia permanente di valutazione contenuta
nel CCNL e viene effettuata secondo le norme organizzative
delle quali è dotato il Comune capo convenzione.
10. Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata
presso il Comune capo convenzione, ogni Amministrazione
assicura, tramite proprio personale, tenuto a prestare la
massima collaborazione all’ufficio unificato, la gestione delle
informazioni di base al pubblico per facilitare l’accesso
al servizio e il necessario collegamento con l’ufficio associato.
11. L’attività di ricezione di atti, richieste e ogni altra
documentazione di competenza della Polizia Locale continua ad
essere assicurata dagli Uffici di protocollo dei rispettivi Comuni
che provvedono all’inoltro al Comando centrale.
11
12. Le richieste dei cittadini di qualsiasi dei Comuni associati
possono comunque essere presentate direttamente alla sede del
Comando presso il Comune capo convenzione.
13. I Comuni convenzionati si impegnano a garantire, al più
presto, ogni collegamento informatico e/o telematico che
agevoli il lavoro del Comando Intercomunale.
14. Rispetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 la
funzione si intende come facente capo al Comune capofila.
Articolo 4
Aspetti finanziari della gestione
1.Tutti i costi connessi alla gestione della funzione associata, ivi
compresi le spese correnti e le spese per investimenti, sono
sostenuti dai Comuni associati e ripartiti tra i Comuni nel
seguente modo:
• per l’80% in base alla popolazione rispettivamente residente
(al 31.12 dell’anno precedente);
• per il restante 20% in base alle rispettive dimensioni
territoriali.
2. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione
dell’Ufficio associato è affidata al Comune capo fila il quale
provvede
a
garantirne
la
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria, imputandone i costi alla gestione associata. Allo
stesso Comune capofila sono affidati in comodato d’uso tutti i
mezzi, veicoli, arredi, ecc., destinati al servizio e di proprietà dei
Comuni convenzionati.
12
3. I beni mobili acquistati nel corso di validità della presente
convenzione saranno soggetti a perizia e il valore degli stessi
sarà
calcolato
in
base
al
valore
di
acquisto
detratto
l’ammortamento annuo di cui al T.U.I.R. n. 917/86 e successive
modifiche ed integrazioni e sarà attribuito ai Comuni associati
secondo le loro quote di partecipazione, tenendo conto
delle percentuali di cui al comma 1.
4. Gli stessi verranno assegnati in proprietà ad uno degli Enti
con obbligo del rimborso agli altri della quota di valore attuale
proporzionale alla partecipazione all’acquisto ed all'eventuale
contribuzione statale o regionale, in conformità a quanto
stabilito dalla Conferenza dei Sindaci.
5. In via ordinaria, sarà il Comune capo-convenzione a
procedere agli acquisti straordinari e agli investimenti necessari
per il funzionamento della funzione associata di polizia locale,
previo accordo con gli altri Comuni convenzionati. Questi ultimi
procederanno al rimborso della quota parte entro 30 giorni dal
ricevimento della nota spesa.
6. Qualora, per motivi gestionali e/o di carattere contabile, il
Comune capo-convenzione non potesse procedere direttamente
agli acquisti e/o ad eventuali investimenti, potrà essere
delegato uno dei Comuni convenzionati, salvo la suddivisione
della spesa sostenuta secondo i criteri di riparto contenuti nel
precedente comma 5.
7.
Compete
al
Comune
capofila,
prevedere
in
sede
di
13
predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per
la gestione ordinaria e amministrativa/contabile dell’ufficio, per
l’erogazione dei buoni pasto al personale che ne abbia diritto,
dandone comunicazione agli altri Enti, nonché effettuare con
cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il
riparto e il conguaglio delle stesse.
8. I Comuni convenzionati provvedono bimestralmente al
versamento della quota di loro competenza.
9. Le entrate derivanti dall’attività sanzionatoria sono in ogni
caso attribuite ai Comuni in cui la sanzione viene elevata. Le
entrate derivanti da eventuali finanziamenti pubblici finalizzati
al funzionamento della funzione associata sono destinate al
finanziamento dei costi di gestione. A tal fine spetta al
Responsabile della funzione associata adottare le opportune
modalità operative atte a garantire tale risultato.
10. Gli enti convenzionati si impegnano a destinare una
percentuale pari al 50% dei proventi delle sanzioni del Codice
della Strada comminate sul proprio territorio al finanziamento
del servizio associato nel rispetto dell’articolo 208 del Codice
della Strada. La destinazione non trova applicazione ai proventi
delle sanzioni che si sono originati antecedentemente la data
della sottoscrizione della presente convenzione.
Articolo 5
Forme di consultazione e conferenza di servizi
1. I Comuni aderenti concordano di istituire una Conferenza di
14
servizi permanente dei Sindaci o loro delegati per indirizzare e
seguire lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Nella prima
seduta la Conferenza, nomina, nel suo seno, il proprio
Presidente.
2. La conferenza si riunisce in sedute ordinarie mensili; il
presidente può sempre indire una conferenza straordinaria per
ragioni di opportunità.
3. È
compito
della
programmatici
della
conferenza
stabilire i criteri
funzione associata
e i
loro risvolti
economico-finanziari, gli obiettivi e le priorità sulla base delle
indicazioni del responsabile della funzione associata.
4.
La
conferenza
dei
Sindaci
è
tenuta
a
verificare,
congiuntamente alle unità del personale interessate, almeno
due volte all’anno, l’andamento della funzione associata.
5. Nell’ambito della conferenza di servizi viene realizzata
adeguata forma di consultazione degli enti aderenti affinchè vi
sia un costante monitoraggio delle esigenze degli stessi
all’interno della seduta ordinaria.
6. Alla Conferenza permanente dei Sindaci possono far capo
anche gli altri servizi e funzioni che i quattro Comuni
eventualmente gestiscano in forma associata tra loro.
Articolo 6
Ausilio del Segretario comunale
1. I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune
funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica avendo
15
modo di collaborare per l’ottimizzazione dei servizi.
Articolo 7
Efficacia e durata della convenzione
1. La presente convenzione assume efficacia con la decorrenza
stabilita dalla Conferenza dei Sindaci, sentito il Responsabile
della gestione associata, e comunque entro e non oltre il 30
giugno 2012, previa individuazione del personale da conferire
alla gestione associata ai sensi dell’art. 3, comma 1.
2. La durata della presente convenzione è stabilita in tre anni.
Ciascun Comune aderente ha
il diritto di recedere durante il
periodo di durata della presente convenzione con istanza
adottata con delibera consiliare che preveda il ripiano di
eventuali partite debitorie a carico e con preavviso entro il mese
di settembre di ciascun anno, oppure il recesso si potrà avere
per mutuo consenso.
3. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo
alla presentazione dell’istanza.
4. In caso di recesso da parte di un Comune sarà corrisposta
una penale pari alle annualità restanti, quantificate nella misura
prevista a carico del Comune recedente in base all’ultimo
riparto definitivo di spesa approvato, fino alla scadenza
naturale della presente convenzione.
Articolo 8
Controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere
16
tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via
bonaria.
Art. 9
Registrazione
1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in
caso d’uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di
imposta di registro.
Articolo 10
Spese
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a
carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale
secondo le percentuali stabilite al precedente articolo 4.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco del Comune di Osnago
Dott. Paolo Strina
......................................
Il Sindaco del Comune di Lomagna
Stefano Fumagalli
..………………................
Il Sindaco del Comune di Cernusco Lombardone
Dott.ssa De Capitani Giovanna
......................................
Il Sindaco del Comune di Montevecchia
Capra Sandro
.....................................
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile
si approva il contenuto dell’art. 7 relativo alla penale prevista
nel caso di recesso di uno dei Comuni che hanno sottoscritto la
presente convenzione.
17
Il Sindaco del Comune di Osnago
Dott. Paolo Strina
......................................
Il Sindaco del Comune di Lomagna
Stefano Fumagalli
..………………................
Il Sindaco del Comune di Cernusco Lombardone
Dott.ssa De Capitani Giovanna
......................................
Il Sindaco del Comune di Montevecchia
Capra Sandro
.....................................
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