GIUNTA REGIONALE
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GIUNTA REGIONALE
96 10.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1- lett.c) della l.r. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima legge regionale. Il Presidente Claudio Martini DECRETO DEL PRESIDENTE 28 novembre 2008, n. 189 Pegaso d’Oro alla Senatrice Ingrid Betancourt. Motivazioni del conferimento. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 603 del 1.2.1993, con la quale è stato istituto un riconoscimento regionale denominato “Pegaso d’Oro della Regione Toscana” da destinare a cittadini italiani o di altri paesi che, nel campo della cultura, delle arti, del lavoro, della politica, della filantropia, dello sport, delle attività internazionali, si siano particolarmente distinti dando lustro alla nostra regione, ovvero abbiano reso un servizio alla comunità nazionale e internazionale e siano degni pertanto di essere segnalati al pubblico encomio; Ricordato che detto riconoscimento è stato attribuito, con cadenza annuale, alle seguenti personalità internazionali: Michail Gorbaciov, Fondazione Kennedy, Jacques Delors, Yitzak Rabin (alla memoria), Jasser Arafat, Muhammad Yunus, Abdoulaye Wade, Cindy Sheehan, Aaung San Suu Ky; Ricordato inoltre che nel 1997 è stata istituita una sezione straordinaria del “Pegaso d’Oro” riservato in particolare a personalità del mondo culturale, inaugurata con l’attribuzione del riconoscimento a Mario Luzi e continuata con l’attribuzione a Jerry Grotowsky, Eugenio Garin, Piero Farulli, Silvano Piovanelli, Giacomo Becattini, Roberto Benigni e Margherita Hack; Vista la Delibera n. 950 del 24 novembre 2008 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di concedere il “Pegaso d’Oro ” alla Senatrice Ingrid Betancourt affidando l’organizzazione della cerimonia all’Ufficio di Gabinetto del Presidente e al Settore Comunicazione Istituzionale e Pubblicitaria, Eventi e Tutela del Marchio; Ritenuto di conferire detto “Pegaso d’Oro” alla Senatrice Ingrid Betancourt con la seguente motivazione: “Ingrid Betancourt è il simbolo della difesa dei diritti umani nella Repubblica della Colombia, e rappresenta coloro che in America Latina vogliono democratizzare la società attraverso la scelta della non violenza, da lei pagata a caro prezzo con una lunga e sofferta prigionia, vissuta in condizioni disumane. Ingrid Betancourt è una figura universale che parla al mondo intero indicando la via della democrazia e del diritto come la pietra angolare per la vita e lo sviluppo di ogni popolo, a partire da quello colombiano. Durante i sei anni di prigionia le istituzioni della Toscana le hanno manifestato appoggio e sostegno, insieme alla società civile che si è mobilitata per la sua liberazione e per quella degli altri ostaggi detenuti nella foresta colombiana. Assegnare ad Ingrid Betancourt il Pegaso d’Oro è un gesto di riconoscenza per il coraggio dimostrato fino al momento della liberazione e per la forza del suo esempio di attaccamento alla libertà, alla democrazia e alla vita. Il Pegaso d’Oro vuole essere anche un segnale di speranza e di fiducia nella battaglia che Ingrid Betancourt riprende ora insieme al suo popolo per l’affermazione dei valori universali della pace, del diritto, dell’emancipazione e dello sviluppo umano. DECRETA Di destinare il “Pegaso d’Oro della Regione Toscana”, alla Senatrice Ingrid Betancourt, con la motivazione riportata in narrativa. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera c della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 lettera c della medesima LR 23/2007. Il Presidente Claudio Martini GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni DELIBERAZIONE 1 dicembre 2008, n. 988 Definizione dei criteri per l’assegnazione dei quantitativi di riferimento per la produzione lattiera ai sensi della L. 30/05/03 n. 119 e del Decreto Ministeriale 31/07/2003. Campagna 2009-2010. LA GIUNTA REGIONALE Visto il Reg. CE n. 1788/03 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- 10.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 caseari e il Reg. CE 595/04 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento anzidetto; Visto il D.L. 28 marzo 2003 n. 49 “Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari” convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 L. 30 maggio 2003 n. 119 art. 3, che stabilisce la riattribuzione alle regioni dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale e che fissa inoltre modalità e priorità per la riassegnazione; Visto l’art. 3 comma 2 del citato D.L. che prevede che i quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1257/1999/ CE e nel territorio delle regioni insulari confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano, le quali provvedono alla riassegnazione ad aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate; Visti i quantitativi attribuibili affluiti nella riserva regionale, a seguito di revoche, rinunce riduzioni o abbandoni, che ammontano complessivamente a Kg. 315.000 più Kg. 10.000 di vendite dirette; Visto l’art.3 comma 4 della L.119/03, la Regione Toscana con il presente atto provvede alla riassegnazione dei quantitativi affluiti nella riserva regionale per complessivi Kg. 315.000 più Kg. 10.000 di vendite dirette a decorrere dalla campagna 2009/2010; Atteso che ai fini della istruttoria delle domande è indispensabile l’utilizzazione degli archivi dati AGEA, aggiornati a cura delle Regioni secondo quanto previsto dal decreto legge n. 49/03, convertito con legge n. 119/03, al fine di accertare l’ammissibilità delle domande; Preso atto che in applicazione del D.M. 31/07/2003 Art. 3 punto 7 sono esclusi dalle assegnazioni di quota di cui all’articolo 3 della legge 119/2003, i produttori che a partire dal periodo 1995/1996 abbiano venduto, ovvero affittato per un periodo superiore a due campagne lattiere, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari, separatamente dall’azienda. Non sono compresi nei trasferimenti di cui al presente comma gli affitti di sola quota in corso di periodo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/99; Considerato opportuno quindi assegnare i quantitativi di latte a disposizione della Regione Toscana, in quanto affluiti nella riserva regionale a seguito di revoche, rinunce, riduzioni od abbandoni ai sensi del D.L. 28 marzo 97 2003 n. 49, art. 3, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 L. 119/03, ai produttori toscani, nel rispetto della localizzazione dell’azienda in base ai parametri definiti dal suddetto D. L. e di quanto stabilito dal comma 2, art 3 dello stesso, così definiti: 1. Montagna Kg. 105.000 Consegne Kg. 10.000 Vendite Dirette 2. Svantaggiata Kg. 90.000 Consegne 3. Pianura Kg. 120.000 Consegne; Le graduatorie delle diverse tipologie saranno formalizzate secondo i seguenti criteri: A. ai giovani imprenditori agricoli, non titolari di quantitativi di riferimento, in misura massima di Kg. 15.000, sulla base di una graduatoria definita attribuendo punteggi alle aziende secondo il criterio della minore età anagrafica comprensivi di eventuali quote vendite dirette per un massimo di Kg. 5.000; B. ad aziende titolari di quantitativi di riferimento detenuti nel periodo 2008-2009 (inizio periodo) a titolo permanente fino ad un massimo di Kg. 15.000 , comprensivi di eventuali quote vendite dirette per un massimo di Kg. 5.000, sulla base di una graduatoria definita in relazione alle assegnazioni degli anni precedenti, nel seguente ordine: 1. in nessuna campagna 2. solo in una campagna 3. in più campagne all’interno di ognuna di queste 3 (tre) categorie si applicano le seguenti priorità: a) chi ha comprato quote in numero più elevato negli ultimi 5 (cinque) anni b) se rimangono quote disponibili verranno assegnate tra coloro che non hanno acquistato, più giovani di età; c) aziende che hanno subito tagli di quote che non hanno visto riconosciuta la richiesta di causa di forza maggiore a causa della ritardata presentazione della idonea e valida documentazione. Eventuali eccedenze di quote provenienti da zone montane o svantaggiate, che in prima fase si compensano tra loro, verranno trasferite nelle disponibilità delle zone di pianura. I produttori che facciano richiesta in applicazione dei punti A) e B) dovranno soddisfare il coefficiente massimo di 2 UBA/Ha delle superfici foraggere nelle zone montane e/o svantaggiate e di 4 UBA/Ha delle superfici foraggere nelle zone di pianura; Ritenuto che i quantitativi di riferimento assegnati, provenienti dalla riserva regionale, non potranno essere venduti o ceduti ad altro titolo per cinque periodi successivi a quello di assegnazione, salvo casi di forza 10.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 98 maggiore che dovranno essere accertati, a richiesta dell’interessato, dai competenti uffici. A voti unanimi Vista la propria deliberazione n. 705 del 26.6.2001 con la quale si approva il Regolamento d’Amministrazione e contabilità di ARTEA e la deliberazione n. 1118 del 15.10.2001, con la quale si approva lo schema dei bilanci di ARTEA; DELIBERA - di assegnare le quote latte confluite nella riserva regionale alle diverse tipologie definite dall’art.3 comma 2 della L. 119/03, ai produttori delle zone montane, svantaggiate e di pianura della Regione Toscana, adottando i criteri ed i quantitativi espressi in narrativa che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; - di demandare al Settore Produzioni Agricole Zootecniche della Direzione Generale dello Sviluppo Economico tutti gli adempimenti conseguenti. Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Valerio Pelini DELIBERAZIONE 1 dicembre 2008, n. 990 L.R. 60/99 art. 15. Modifica allo schema di bilancio ARTEA di cui alla DGR n. 1118//2001. LA GIUNTA REGIONALE Vista la L.R. n. 60 del 19.11.1999 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), in particolare: a) l’articolo 1, comma 2 che prevede l’autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale dell’ARTEA; b) l’articolo 15, comma 4 che prevede l’adozione, da parte del Direttore del bilancio preventivo dell’ARTEA, in conformita’ allo schema approvato dalla Giunta regionale traducendo in termini economici, patrimoniali e finanziari, le indicazioni del programma annuale; c) l’articolo 15, comma 5 che prevede l’adozione, da parte del direttore del bilancio d’esercizio dell’ARTEA, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili e conforme allo schema deliberato dalla Giunta regionale che comprende allegati illustrativi della gestione finanziaria aggregati secondo le disposizioni sul consolidamento dei conti del settore pubblico allargato. Vista la comunicazione del direttore di ARTEA con la quale si rende nota la necessità di modificare lo schema di bilancio di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 15.10.2001, in conseguenza dell’obbligo derivante dal CCNL vigente che impone di reiscrivere nell’esercizio successivo le economie relative al fondo destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale non dirigente dell’agenzia; Considerato, quindi di dovere modificare ai sensi del comma 5 dell’articolo 15 della citata L.R. n. 60/99, lo schema di bilancio d’esercizio di ARTEA che si compone del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale introducendo nello Stato Patrimoniale, sezione Passività alla lettera B, numero 3 il “Fondo di riserva oneri per il personale” e allocando la voce “Altri fondi” alla lettera B, numero 4. A voti unanimi DELIBERA 1. Di modificare, ai sensi del comma 5 dell’articolo 15 della citata L.R. n. 60/99, lo schema di bilancio d’esercizio di ARTEA, di cui alla DGR n. 1118/2001, che si compone del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale introducendo nello Stato Patrimoniale, sezione Passività alla lettera B, numero 3 il “Fondo di riserva oneri per il personale” e allocando la voce “Altri fondi” alla lettera B, numero 4. 2. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Valerio Pelini DELIBERAZIONE 1 dicembre 2008, n. 991 Modificazione alla Deliberazione Giunta Regionale 17 novembre 2008, n. 927, concernente le disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al Regolamento (CE) n. 479/2008.