GIUNTA REGIONALE

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GIUNTA REGIONALE
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10.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5, comma 1- lett.c) della l.r. n. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima
legge regionale.
Il Presidente
Claudio Martini
DECRETO DEL PRESIDENTE
28 novembre 2008, n. 189
Pegaso d’Oro alla Senatrice Ingrid Betancourt.
Motivazioni del conferimento.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
603 del 1.2.1993, con la quale è stato istituto un riconoscimento regionale denominato “Pegaso d’Oro della
Regione Toscana” da destinare a cittadini italiani o di
altri paesi che, nel campo della cultura, delle arti, del
lavoro, della politica, della filantropia, dello sport, delle
attività internazionali, si siano particolarmente distinti
dando lustro alla nostra regione, ovvero abbiano reso un
servizio alla comunità nazionale e internazionale e siano
degni pertanto di essere segnalati al pubblico encomio;
Ricordato che detto riconoscimento è stato attribuito, con cadenza annuale, alle seguenti personalità
internazionali: Michail Gorbaciov, Fondazione Kennedy,
Jacques Delors, Yitzak Rabin (alla memoria), Jasser
Arafat, Muhammad Yunus, Abdoulaye Wade, Cindy
Sheehan, Aaung San Suu Ky;
Ricordato inoltre che nel 1997 è stata istituita una
sezione straordinaria del “Pegaso d’Oro” riservato in
particolare a personalità del mondo culturale, inaugurata
con l’attribuzione del riconoscimento a Mario Luzi e
continuata con l’attribuzione a Jerry Grotowsky, Eugenio
Garin, Piero Farulli, Silvano Piovanelli, Giacomo
Becattini, Roberto Benigni e Margherita Hack;
Vista la Delibera n. 950 del 24 novembre 2008 con
la quale la Giunta Regionale ha stabilito di concedere il
“Pegaso d’Oro ” alla Senatrice Ingrid Betancourt affidando
l’organizzazione della cerimonia all’Ufficio di Gabinetto
del Presidente e al Settore Comunicazione Istituzionale e
Pubblicitaria, Eventi e Tutela del Marchio;
Ritenuto di conferire detto “Pegaso d’Oro” alla Senatrice Ingrid Betancourt con la seguente motivazione:
“Ingrid Betancourt è il simbolo della difesa dei diritti
umani nella Repubblica della Colombia, e rappresenta
coloro che in America Latina vogliono democratizzare
la società attraverso la scelta della non violenza, da lei
pagata a caro prezzo con una lunga e sofferta prigionia,
vissuta in condizioni disumane.
Ingrid Betancourt è una figura universale che parla
al mondo intero indicando la via della democrazia e del
diritto come la pietra angolare per la vita e lo sviluppo di
ogni popolo, a partire da quello colombiano.
Durante i sei anni di prigionia le istituzioni della
Toscana le hanno manifestato appoggio e sostegno, insieme alla società civile che si è mobilitata per la sua
liberazione e per quella degli altri ostaggi detenuti nella
foresta colombiana.
Assegnare ad Ingrid Betancourt il Pegaso d’Oro è un
gesto di riconoscenza per il coraggio dimostrato fino al
momento della liberazione e per la forza del suo esempio
di attaccamento alla libertà, alla democrazia e alla vita.
Il Pegaso d’Oro vuole essere anche un segnale di
speranza e di fiducia nella battaglia che Ingrid Betancourt
riprende ora insieme al suo popolo per l’affermazione dei
valori universali della pace, del diritto, dell’emancipazione
e dello sviluppo umano.
DECRETA
Di destinare il “Pegaso d’Oro della Regione Toscana”,
alla Senatrice Ingrid Betancourt, con la motivazione
riportata in narrativa.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente
sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera c della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 lettera c
della medesima LR 23/2007.
Il Presidente
Claudio Martini
GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 1 dicembre 2008, n. 988
Definizione dei criteri per l’assegnazione dei
quantitativi di riferimento per la produzione lattiera ai
sensi della L. 30/05/03 n. 119 e del Decreto Ministeriale
31/07/2003. Campagna 2009-2010.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Reg. CE n. 1788/03 che istituisce un prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-
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caseari e il Reg. CE 595/04 e successive modifiche
e integrazioni, recante modalità di applicazione del
regolamento anzidetto;
Visto il D.L. 28 marzo 2003 n. 49 “Riforma della
normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”
convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 L. 30
maggio 2003 n. 119 art. 3, che stabilisce la riattribuzione
alle regioni dei quantitativi che affluiscono alla riserva
nazionale e che fissa inoltre modalità e priorità per la
riassegnazione;
Visto l’art. 3 comma 2 del citato D.L. che prevede
che i quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone
di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1257/1999/
CE e nel territorio delle regioni insulari confluiscono
nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni
o province autonome cui afferivano, le quali provvedono
alla riassegnazione ad aziende ubicate nelle zone di
montagna o svantaggiate;
Visti i quantitativi attribuibili affluiti nella riserva
regionale, a seguito di revoche, rinunce riduzioni o abbandoni, che ammontano complessivamente a Kg. 315.000
più Kg. 10.000 di vendite dirette;
Visto l’art.3 comma 4 della L.119/03, la Regione
Toscana con il presente atto provvede alla riassegnazione
dei quantitativi affluiti nella riserva regionale per complessivi Kg. 315.000 più Kg. 10.000 di vendite dirette a
decorrere dalla campagna 2009/2010;
Atteso che ai fini della istruttoria delle domande è
indispensabile l’utilizzazione degli archivi dati AGEA,
aggiornati a cura delle Regioni secondo quanto previsto
dal decreto legge n. 49/03, convertito con legge n. 119/03,
al fine di accertare l’ammissibilità delle domande;
Preso atto che in applicazione del D.M. 31/07/2003
Art. 3 punto 7 sono esclusi dalle assegnazioni di quota
di cui all’articolo 3 della legge 119/2003, i produttori
che a partire dal periodo 1995/1996 abbiano venduto,
ovvero affittato per un periodo superiore a due campagne
lattiere, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di
cui erano titolari, separatamente dall’azienda. Non sono
compresi nei trasferimenti di cui al presente comma gli
affitti di sola quota in corso di periodo di cui all’articolo
6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, così
come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/99;
Considerato opportuno quindi assegnare i quantitativi
di latte a disposizione della Regione Toscana, in quanto
affluiti nella riserva regionale a seguito di revoche,
rinunce, riduzioni od abbandoni ai sensi del D.L. 28 marzo
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2003 n. 49, art. 3, convertito in legge con modificazioni
dall’art. 1 L. 119/03, ai produttori toscani, nel rispetto
della localizzazione dell’azienda in base ai parametri
definiti dal suddetto D. L. e di quanto stabilito dal comma
2, art 3 dello stesso, così definiti:
1. Montagna Kg. 105.000 Consegne
Kg. 10.000 Vendite Dirette
2. Svantaggiata Kg. 90.000 Consegne
3. Pianura Kg. 120.000 Consegne;
Le graduatorie delle diverse tipologie saranno formalizzate secondo i seguenti criteri:
A. ai giovani imprenditori agricoli, non titolari di
quantitativi di riferimento, in misura massima di Kg.
15.000, sulla base di una graduatoria definita attribuendo
punteggi alle aziende secondo il criterio della minore età
anagrafica comprensivi di eventuali quote vendite dirette
per un massimo di Kg. 5.000;
B. ad aziende titolari di quantitativi di riferimento
detenuti nel periodo 2008-2009 (inizio periodo) a
titolo permanente fino ad un massimo di Kg. 15.000 ,
comprensivi di eventuali quote vendite dirette per un
massimo di Kg. 5.000, sulla base di una graduatoria
definita in relazione alle assegnazioni degli anni
precedenti, nel seguente ordine:
1. in nessuna campagna
2. solo in una campagna
3. in più campagne
all’interno di ognuna di queste 3 (tre) categorie si
applicano le seguenti priorità:
a) chi ha comprato quote in numero più elevato negli
ultimi 5 (cinque) anni
b) se rimangono quote disponibili verranno assegnate
tra coloro che non hanno acquistato, più giovani di età;
c) aziende che hanno subito tagli di quote che non
hanno visto riconosciuta la richiesta di causa di forza
maggiore a causa della ritardata presentazione della
idonea e valida documentazione.
Eventuali eccedenze di quote provenienti da zone
montane o svantaggiate, che in prima fase si compensano
tra loro, verranno trasferite nelle disponibilità delle zone
di pianura.
I produttori che facciano richiesta in applicazione dei
punti A) e B) dovranno soddisfare il coefficiente massimo
di 2 UBA/Ha delle superfici foraggere nelle zone montane
e/o svantaggiate e di 4 UBA/Ha delle superfici foraggere
nelle zone di pianura;
Ritenuto che i quantitativi di riferimento assegnati,
provenienti dalla riserva regionale, non potranno essere
venduti o ceduti ad altro titolo per cinque periodi
successivi a quello di assegnazione, salvo casi di forza
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maggiore che dovranno essere accertati, a richiesta dell’interessato, dai competenti uffici.
A voti unanimi
Vista la propria deliberazione n. 705 del 26.6.2001 con
la quale si approva il Regolamento d’Amministrazione
e contabilità di ARTEA e la deliberazione n. 1118 del
15.10.2001, con la quale si approva lo schema dei bilanci
di ARTEA;
DELIBERA
- di assegnare le quote latte confluite nella riserva
regionale alle diverse tipologie definite dall’art.3 comma
2 della L. 119/03, ai produttori delle zone montane, svantaggiate e di pianura della Regione Toscana, adottando i
criteri ed i quantitativi espressi in narrativa che fanno parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al Settore Produzioni Agricole Zootecniche della Direzione Generale dello Sviluppo
Economico tutti gli adempimenti conseguenti.
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere
portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è
pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18,
comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini
DELIBERAZIONE 1 dicembre 2008, n. 990
L.R. 60/99 art. 15. Modifica allo schema di bilancio
ARTEA di cui alla DGR n. 1118//2001.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. n. 60 del 19.11.1999 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), in particolare:
a) l’articolo 1, comma 2 che prevede l’autonomia
amministrativa, contabile e patrimoniale dell’ARTEA;
b) l’articolo 15, comma 4 che prevede l’adozione, da
parte del Direttore del bilancio preventivo dell’ARTEA,
in conformita’ allo schema approvato dalla Giunta
regionale traducendo in termini economici, patrimoniali
e finanziari, le indicazioni del programma annuale;
c) l’articolo 15, comma 5 che prevede l’adozione, da
parte del direttore del bilancio d’esercizio dell’ARTEA,
composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico
e dalla nota integrativa, per la cui redazione si applicano
gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto
compatibili e conforme allo schema deliberato dalla
Giunta regionale che comprende allegati illustrativi della
gestione finanziaria aggregati secondo le disposizioni sul
consolidamento dei conti del settore pubblico allargato.
Vista la comunicazione del direttore di ARTEA con la
quale si rende nota la necessità di modificare lo schema di
bilancio di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 1118 del 15.10.2001, in conseguenza dell’obbligo
derivante dal CCNL vigente che impone di reiscrivere
nell’esercizio successivo le economie relative al fondo
destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività per il personale
non dirigente dell’agenzia;
Considerato, quindi di dovere modificare ai sensi del
comma 5 dell’articolo 15 della citata L.R. n. 60/99, lo
schema di bilancio d’esercizio di ARTEA che si compone
del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale
introducendo nello Stato Patrimoniale, sezione Passività
alla lettera B, numero 3 il “Fondo di riserva oneri per il
personale” e allocando la voce “Altri fondi” alla lettera
B, numero 4.
A voti unanimi
DELIBERA
1. Di modificare, ai sensi del comma 5 dell’articolo
15 della citata L.R. n. 60/99, lo schema di bilancio
d’esercizio di ARTEA, di cui alla DGR n. 1118/2001,
che si compone del Conto Economico e dello Stato
Patrimoniale introducendo nello Stato Patrimoniale,
sezione Passività alla lettera B, numero 3 il “Fondo di
riserva oneri per il personale” e allocando la voce “Altri
fondi” alla lettera B, numero 4.
2. Il presente atto è pubblicato integralmente sul
BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. f) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini
DELIBERAZIONE 1 dicembre 2008, n. 991
Modificazione alla Deliberazione Giunta Regionale 17 novembre 2008, n. 927, concernente le disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti inserita nel programma
nazionale di sostegno di cui al Regolamento (CE) n.
479/2008.