convenzione per la gestione associata della funzione di polizia
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convenzione per la gestione associata della funzione di polizia
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE FRA I COMUNI DI LINAROLO, VALLE SALIMBENE, FILIGHERA E TORRE DE’ NEGRI Articolo 1 – OGGETTO I Comuni di Linarolo, Valle Salimbene, Filighera e Torre de’ Negri si convenzionano per gestire in modo associato i servizi di Polizia Locale all’interno del loro territorio, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Gli Enti convenzionati mettono a disposizione dotazioni e mezzi tecnici di loro proprietà per lo svolgimento dell’attività associata. Il Servizio convenzionato gestirà tutte le attività affidate alla Polizia Locale da Leggi o Regolamenti nell’ambito del territorio di competenza, nell’esercizio delle funzioni a esso attribuite dagli artt. 3 e 5 della Legge 65/86 e dalla Legge Regionale n.4/2003. Articolo 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE La Convenzione ha durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di stipula della presente, salvo proroga da parte della Conferenza dei Sindaci ex art. 5 della presente Convenzione. La Convenzione potrà cessare per deliberazione dei Consigli comunali degli Enti convenzionati; il recesso da parte di un singolo Ente è possibile a decorrere dal 60° giorno dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale dell’Ente recedente. L’Ente recedente dovrà informare il Comune Capo Convenzione dell’iscrizione all’ordine del giorno della seduta consiliare della proposta di recesso. Articolo 3 –SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE (U.P.L.I.) Ai sensi del 4° comma dell’art. 30 del D. Lgs.n. 267/2000 è costituito presso il Comune di Valle Salimbene, per il primo anno, e presso il Comune di Linarolo, per il secondo anno, il Servizio di Polizia Locale Intercomunale cui è delegata la gestione delle funzioni di Polizia Locale previste dalla legge 7/3/1986 n. 65 e dalla Legge Regionale n.4/2003. I Comuni di Valle Salimbene e Linarolo saranno quindi, alternativamente, Comuni Capo Convenzione. Per ogni Comune resterà attivo l’ufficio di Polizia Locale comunale, comunque coordinato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale Intercomunale individuato. Ogni operatore di Polizia Locale in servizio presso i Comuni aderenti alla Convenzione è autorizzato a espletare le funzioni sull’intero territorio dei Comuni convenzionati, munito dell’arma e dei presidi tattici difensivi di cui è dotato. Il personale di Polizia Locale in servizio è tenuto alla piena osservanza delle disposizioni del Responsabile del Servizio di Polizia Locale Intercomunale e risponde sotto il profilo disciplinare all’Ente di provenienza. Articolo 4 – RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE Responsabile della Polizia Locale Intercomunale (R.P.L.I.) è il Responsabile del Servizio della Polizia locale del Comune di Valle Salimbene per il primo anno della presente Convenzione e del Comune di Linarolo per il secondo anno. Per i successivi anni la Responsabilità del Servizio verrà definita mediante Conferenza dei Sindaci. Il R.P.L.I. è l’Organo di direzione tecnica dei progetti. Al R.P.L.I. è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei progetti, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo nei limiti individuati dai singoli progetti. Il R.P.L.I. attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti, secondo le direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci, cui risponde per l’attuazione dei progetti e per il raggiungimento degli 1 obiettivi nonché dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico operativo del personale che partecipa al progetto e dei mezzi tecnologici in dotazione. Il R.P.L.I. propone alla Conferenza dei Sindaci eventuali varianti ai progetti che si rendono necessarie in fase di attuazione. Sulla base degli indirizzi e delle direttive emanate dalla Conferenza dei Sindaci, il R.P.L.I. elabora e definisce le metodiche di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’apporto di ogni singolo partecipante al progetto. Per rendere effettive le previsioni predette, il R.P.L.I. presta servizio, all’occorrenza, anche presso gli Uffici degli Enti aderenti. Articolo 5 – CONFERENZA DEI SINDACI La Conferenza dei Sindaci è la struttura di vertice dell’Ufficio di Polizia Locale Intercomunale: è composta dai Sindaci dei Comuni di Linarolo, Valle Salimbene, Filighera e Torre de’ Negri o dagli Assessori da loro delegati in rappresentanza degli Enti convenzionati. È convocata e presieduta dal Sindaco o suo Assessore delegato del Comune di Valle Salimbene per il primo anno della presente Convenzione e di Linarolo per il secondo anno, che si configurano rispettivamente come Enti Capo Convenzione e che rappresentano l’Associazione degli Enti convenzionati. La Conferenza si riunisce almeno due volte l’anno con i seguenti compiti: o Definisce gli indirizzi di programmazione annuali della gestione della Convenzione; o Stabilisce l’ammontare dell’indennità del R.P.L.I.; o Esamina i progetti finalizzati ex L.R. N.4/2003 o loro varianti e, se ritenuti meritevoli, ne promuove la loro approvazione da parte dei rispettivi organi; o Indica le forme di pubblicità delle iniziative; o Approva il programma operativo dei progetti e i tempi di attuazione degli stessi; o Sovrintende al servizio di Polizia Locale Intercomunale; o Vigila sull’espletamento dei servizi resi e verifica il raggiungimento degli obiettivi; o Adotta i provvedimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti; o Esamina ed esprime il proprio parere, approvando o respingendo, l’eventuale richiesta di adesione da parte di altri Enti; o Propone eventuali proroghe di durata della Convenzione; o Individua gli strumenti per l’organizzazione funzionale del Servizio; o Aggiorna la presente Convenzione all'unanimità, a seguito di modifiche della dotazione organica di uno o più Enti convenzionati, ai sensi del seguente art. 14. Articolo 6 – FINALITÀ E OBIETTIVI La Convenzione ha per fine: o Coordinare i servizi di Polizia Locale dei singoli Comuni, garantendo prontezza d’intervento, qualità del servizio, professionalità del personale addetto; o Assicurare, in funzione delle risorse umane disponibili e sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza dei Sindaci, la presenza della Polizia Locale sul territorio di tutti i Comuni associati nelle ore diurne, serali e nei giorni festivi, vigilando sull’osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e dei provvedimenti della Pubblica Autorità, tutelando l’ordine e la sicurezza pubblica, provvedendo alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, tutelando l’esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza presenti nei singoli Comuni; 2 o Garantire la presenza degli Agenti a mercati, funerali e altre manifestazioni religiose, sportive, culturali e di svago anche avvalendosi delle associazioni di volontariato o altre forme di partecipazione dei singoli cittadini; o Assicurare servizio di viabilità presso gli edifici scolastici; o Incrementare il controllo delle zone a rischio (scuole, municipi, parchi pubblici, zone industriali e periferie dei Comuni in sinergia con le altre forze di Polizia); o Indirizzare gli operatori di Polizia Locale allo svolgimento dei servizi istituzionali in modo sinergico al fine di agevolare il raggiungimento dell’obiettivo di istituire un corpo di Polizia Locale. Articolo 7 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO – MEZZI IN DOTAZIONE Presso il Comune di Valle Salimbene per il primo anno e di Linarolo per il secondo anno della presente Convenzione, poiché alternativamente Comuni Capo Convenzione, viene istituita un’apposita stazione di coordinamento affidata al R.P.L.I.. Alla stazione di coordinamento, che si avvale di sistema di radiocomunicazione composto dagli apparati in dotazione ai singoli Comuni e dai telefoni cellulari, faranno riferimento tutti gli operatori di Polizia Locale della Convenzione. Durante i servizi le pattuglie dovranno annotare negli appositi fogli di servizio ogni operazione effettuata, completando gli stessi con le generalità delle persone e dei mezzi controllati. I fogli di servizio compilati dovranno essere trasmessi entro il giorno successivo all’Ufficio di Polizia Locale Intercomunale. IL R.P.L.I. invierà semestralmente, alla Conferenza dei Sindaci, una relazione a consuntivo di quanto effettivamente svolto in base ai seguenti parametri di efficacia e di efficienza: numero veicoli e persone controllate, numero e tipologia di sanzioni elevate, presenze in servizio degli operatori, disponibilità da parte degli operatori a variazioni di turni e orario. Gli interventi, sia programmati che dettati da particolari situazioni di urgenza, saranno distribuiti secondo equità e imparzialità fra il personale dei Comuni interessati. Ogni Comune, al fine di garantire il funzionamento del servizio intercomunale, provvederà: o Ad assumere, con apposito atto, impegno di spesa e successiva liquidazione del compenso relativo a ogni operatore posto alle proprie dipendenze, quale trattamento economico accessorio; o Ad armonizzare la propria regolamentazione del servizio previa intesa tra i Sindaci. Articolo 8 – STRUMENTI OPERATIVI I Comuni convenzionati mettono a disposizione dotazioni e mezzi tecnici di loro proprietà per lo svolgimento dell’attività associata che rimarranno comunque di proprietà dei singoli Enti e con costi di gestione a carico dei singoli Comuni. Articolo 9 – GESTIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE Le violazioni, le infrazioni e le sanzioni dovranno essere verbalizzate utilizzando gli appositi stampati in dotazione ai Servizi di Polizia Locale, acquistati dai singoli Comuni membri della Convenzione. I proventi delle sanzioni di competenza comunale sono riscossi dal Comune sul cui territorio è accertata l’infrazione. L’iter procedurale successivo alla verbalizzazione dell’infrazione è di competenza del Servizio di Polizia Locale Intercomunale. Articolo 10 – RIPARTO DELLE SPESE 3 1) Ogni Comune aderente alla Convenzione dovrà corrispondere al Comune Capofila una quota per l'indennità di Responsabilità del Servizio di Polizia Locale Intercomunale. L'importo di tale indennità verrà stabilito, nei limiti previsti dalla normativa, dalla Conferenza dei Sindaci nella prima seduta e sarà così ripartita: -il 50% dell'ammontare dell’indennità verrà suddiviso in parti eguali tra ogni Comune aderente alla Convenzione; -il rimanente 50% verrà ripartito proporzionalmente in base al numero di abitanti (al 31 dicembre dell'anno precedente) di ogni Comune aderente alla Convenzione. 2) I Comuni di Filighera e Torre de' Negri, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, non hanno né uomini né mezzi da mettere a disposizione e verseranno perciò ai Comuni di Linarolo e Valle Salimbene quota annuale fissa. Tale quota, stabilita in complessivi Euro 4.000,00 annui, viene così ripartita: Euro 2.000,00 a carico del Comune di Filighera ed Euro 2.000,00 a carico del Comune di Torre De’ Negri. I Comuni di Filighera e Torre De’ Negri provvederanno a liquidare detta quota in favore dei Comuni di Linarolo e Valle Salimbene con Euro 1.000,00 ciascuno. Tale quota, oltre a comprendere il lavoro di sussidio agli uffici comunali di Filighera e Torre De’ Negri e quota di rimborso spese vive, impegna i Comuni di Linarolo e Valle Salimbene a mettere a disposizione i propri rispettivi Agenti per un'ora alla settimana ciascuno affinché prestino servizio nel territorio dei Comuni di Filighera e Torre de' Negri. I giorni e gli orari di detti servizi verranno stabiliti dal R.P.L.I. in accordo con gli agenti e sentite le esigenze dei singoli Comuni. Sarà cura dei singoli agenti e del R.P.L.I. segnare le ore di servizio presso i Comuni di Filighera e Torre De’ Negri i quali, previa rendicontazione dei Comuni dotati di agenti, si impegnano a liquidare le loro quote con cadenza semestrale ai Comuni di Linarolo e Valle Salimbene. 3) I Comuni di Filighera e Torre de' Negri potranno richiedere agli agenti di Polizia Locale ulteriori ore di servizio sul proprio territorio non previste al precedente comma 2 per esigenze particolari. Dette ore, concesse stante le esigenze e possibilità del personale, verranno rimborsate dai Comuni di Filighera e Torre De’ Negri al Comune di provenienza dell’agente di P.L. con un rimborso onnicomprensivo pari a Euro 25,00 per ogni ora di servizio sul proprio territorio. Le precedenti disposizioni possono essere integrate o modificate all'unanimità dalla Conferenza dei Sindaci a compensazione e regolazione di eventuale partecipazione a bandi o finanziamenti, con o senza acquisizione in proprietà di beni da parte di uno o più Enti convenzionati, ai sensi dei seguenti artt. 11 e 12. Articolo 11 – MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI I Comuni aderenti alla Convenzione, in caso di finanziamenti concessi dalla Regione Lombardia per progetti inerenti alla sicurezza urbana disciplinati dalla L.R. 4/2003, sono tenuti all’apporto delle risorse finanziarie necessarie per l’accesso al finanziamento nella misura prevista dalla normativa regionale. I contributi eventualmente ottenuti a favore della Convenzione, saranno attribuiti di norma a ciascun Ente associato, proporzionalmente all’incidenza dell’intervento di ciascun Comune sul progetto complessivo ammesso a finanziamento. La Conferenza dei Sindaci potrà individuare un diverso criterio di ripartizione. Il Comune Capofila redige un prospetto informativo degli oneri economici a carico di ciascun Comune che entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del finanziamento da parte della Regione Lombardia sarà trasmesso a ogni Comune. In caso di recesso anticipato l’Ente recedente rimane obbligato per gli impegni in precedenza assunti sino alla conclusione della Convenzione. Il Comune recedente non può far valere alcun 4 diritto con riferimento alla proprietà delle attrezzature appositamente acquistate per la gestione associata dei servizi. Articolo 12 – PROPRIETÀ DEI BENI ACQUISTATI I beni acquisiti per l’espletamento delle funzioni previste dalla presente Convenzione rimangono di proprietà degli Enti che li hanno acquistati e tale proprietà rimane a prescindere dalla durata della Convenzione. Articolo 13 – FORME DI CONSULTAZIONE FRA GLI ENTI Per la composizione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere sul Servizio il Sindaco del Comune Capo Convenzione convocherà la Conferenza dei Sindaci. Della seduta dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dai Sindaci. La mancata composizione della controversia, ove non permanesse l’intento di almeno tre Enti di conservare in essere il rapporto di collaborazione, determinerà l’attivazione delle procedure di scioglimento della Convenzione. Articolo 14 – MODIFICA DELLA CONVENZIONE La presente Convenzione può essere modificata e integrata a richiesta anche di un solo Ente. Ogni modifica o integrazione dovrà essere approvata con deliberazione dei Consigli comunali di ciascun Ente aderente. L'eventuale modifica della dotazione organica del Servizio di Polizia Locale di uno o più Comuni aderenti alla presente Convenzione comporterà la convocazione della Conferenza dei Sindaci, che potrà deliberare le consequenziali revisioni della Convenzione stessa all'unanimità. Articolo 15 – DISPOSIZIONI FINALI Della presente Convenzione, contestualmente alla stipulazione, sarà data comunicazione al Prefetto di Pavia per opportuna presa d’atto e per ogni eventuale provvedimento di competenza. Per quanto non previsto nella presente Convenzione le parti fanno esplicito riferimento alle Leggi e disposizioni, vigenti e di successiva emanazione, in materia di servizi convenzionati. Valle Salimbene, lì 03.03.2016 Letto, approvato e sottoscritto. Per il Comune di Linarolo: F.to IL SINDACO Sig. Pietro Scudellari Per il Comune di Valle Salimbene: F.to IL SINDACO Sig.ra Daniela Gatti Comini 5 Per il Comune di Filighera: F.to IL SINDACO Dott. Alessandro Pettinari Per il Comune di Torre de' Negri: F.to IL SINDACO Geom. Mara Riboni 6