e altri Scritti - Maurizio Forzoni

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e altri Scritti - Maurizio Forzoni
Maurizio
Forzoni
Il “Dio Denaro”
e altri Scritti
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Titolo | Il “Dio Denaro” e altri Scritti
Autore | Maurizio Forzoni
© Tutti i diritti riservati all’Autore
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta
senza il preventivo assenso dell’Autore.
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A tutte le vittime di usura aggravata in quanto
perpetrata da esercenti attività bancaria, e a
tutti coloro che hanno sete di Giustizia.
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Premessa
A dieci anni esatti dall'inizio della mia attività
di difesa del consumatore, di prevenzione dei
fenomeni usurari e di assistenza alle vittime, ho
deciso di dedicarmi alla stesura e raccolta dei
presenti scritti. Si tratta di una sorta di bilancio
della mia attività, però, come amo dire io,
“senza bilanciamento”. Intendo, infatti,
sbilanciarmi ancora.
Il termine più appropriato mi è sembrato, di
fatto, “scritti”, perché in realtà si tratta di una
rilettura, e relativa scrittura, di quanto ho potuto
osservare e verificare nel mio lavoro, passando
nei corridoi delle Pubbliche Istituzioni, né da
politico, né da avvocato, né, tanto meno, da
Magistrato. Posso dire di aver attraversato quei
corridoi, a volte da tecnico, senza però mai
rinunciare al mio posto eccentrico, un po' da
ricercatore (mi si consenta il termine), con
occhi e orecchie aperte all'alterità,
alla
sofferenza, alle contraddizioni, a certe
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menzogne travestite da verità, alle questioni e
problematiche poste dal singolo, dal soggetto.
Ho cercato, a modo mio (e non avrei potuto
fare altrimenti), di rispondere agli appelli posti.
Ritengo che il soggetto, il singolo, l'individuo,
oggi abbia necessità di riappacificarsi con le
istituzioni, sempre però che queste siano in
grado di imparare ad essere all'altezza del
compito e, soprattutto, i propri organi sappiano
sottomettersi a delle regole e riconoscano i
propri limiti nell'attuale costituzione o
legislazione (nella menzogna, essi se la
godono troppo, sino ad aver superato il limite
della pubblica decenza).
La società contemporanea è molto più
complessa rispetto venti anni fa, e, sicuramente,
i cittadini hanno maggiore accesso alle
informazione e alla ricerca di certe verità,
soprattutto grazie alla diffusione delle reti
informatiche. E' sempre più difficile che
accolgano acriticamente ciò che il politico di
turno tenta di somministrare loro. Vi sono delle
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priorità, dei problemi da mettere sul tavolo, i
quali restano sempre fuori dall'ordine del
giorno. Non è facile occuparsi di questioni
macroeconomiche, perché bisogni e necessità
validi per tutti non esistono, e nemmeno ricette
precostituite (in questo è più invidiabile il
lavoro del magistrato – comparandolo a quello
del politico –
almeno ha l'opportunità di
occuparsi del caso singolo, della singola
fattispecie e, di là, mettere un po' d'ordine al
disordine. E' in grado di farlo, però, quando per
primo ha lavorato su sé stesso).
Siamo nell'era in cui il capitalismo finanziario e
speculativo ha surclassato il capitalismo
imprenditoriale. Le lotte di classe sostenute
ancora da certa politica (e organismi sindacali),
risultano essere non solo anacronistiche, ma
per di più spauracchi volti a non far cogliere la
sostanza della questione, ossia lo scontro
intestino che si sta verificando tra coloro che
detengono il potere (e il controllo) della
moneta, e coloro che, invece, ne devono subire
le conseguenze e i capricci. L'economia irreale,
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virtuale, ha preso il sopravvento sulla realtà.
Una civiltà non più fondata sul reddito da
lavoro, bensì sul debito, non può che portare gli
esseri che la abitano verso una corsa totemica e
sfrenata contro il tempo, con la concreta
percezione che il loro lavoro (quello di una
vita) non sarà mai sufficiente affinché “siano
rimessi i loro debiti”. Il sistema bancario e
finanziario, e i loro adepti, hanno studiato e
trovato modalità per accelerare la produzione di
interessi, giocando sul tempo, e sulle voci di
costo, creando delle vere e proprie trappole
creditizie, delle nuove forme di usura, sempre
più raffinate. Un paese produttivo come il
nostro, ricco di risorse e di intelletti, di cultura,
di artisti, per quale motivo è ridotto a parlare
esclusivamente di crisi, di debito, di inflazione,
di spread, di costo della vita, di insoluti e
pignoramenti? Qualcosa non ha funzionato e
non sta funzionando, e forse è il momento di
imputare le responsabilità a chi ce le ha, di
entrare in certe questioni che riguardano la
politica, di ridefinire l'economia di coloro che,
ancora oggi e nonostante le corruzioni dilaganti
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nel nostro paese, desiderano fondare la propria
esistenza sul lavoro e non sulla speculazione
finanziaria, sul parassitismo, sugli atti di
sciacallaggio, sull'usura, sulle ingiustizie.
La nostra appare una civiltà sempre più
orientata all'immagine, all'apparenza, all'avere,
a scapito dell'essere. La ricchezza, il potere, (o
meglio l'immagine di essi), il divario tra chi ha
e chi non ha, l'ostentazione di status symbols, le
chiusure sempre più evidenti anche all'interno
delle famiglie, la perdita di valori, di legame,
sono alcune tra le sintomatologie più comuni
che caratterizzano una società come la nostra
fondata sul denaro. Tale questioni sociali, non
risolte, provocano perlopiù forti disagi sulle
nuove generazioni, le quali si trovano sovente
perse, senza punti di orientamento o immerse in
legami sempre più liquefatti, effimeri, virtuali,
rapidi, senza storia.
Non possiamo più tollerare che vi siano
categorie di persone che non accettano la legge
degli uomini, che ad essa non si sottomettono e,
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sopratutto, a cui non vengano mai imputate le
responsabilità
dei
loro
atti. Arezzo,
16/12/2013. Maurizio Forzoni
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Un ringraziamento particolare va a tutti gli
avvocati dell'associazione S.O.S Abusi, e a tutti
coloro che hanno partecipato e partecipano alle
nostre attività: soci, amici e simpatizzanti.
Ringrazio l'Avv. Paolo Leucalitti e gli Avv. Sara
Buricchi e Avv. Francesco Fonnesu per le
numerose battaglie portate avanti assieme.
Ringrazio il collega Dott. Giovanni Battista
Frescura per gli stimoli, i contributi e i fervidi
scambi di pensiero.
Ringrazio e commemoro il compianto amico
Roberto Orlandi, uomo intelligente e preparato in
materia di usura aggravata, mancato troppo
presto, quando avrebbe avuto ancora molto da
dire.
Ringrazio i Membri e colleghi del Laboratorio
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di Formazione e Lettura Psicoanalitica di
Torino, per i compiti svolti nel corso del
seminario, e per i discorsi aperti insieme, tra i
quali “il Dio Denaro”, divenuto poi uno tra gli
scritti del presente lavoro.
Ringrazio, infine ma non per ultima, la mia
famiglia, per la pazienza verso le mie troppe
assenze a causa dei numerosi compiti che mi
sono dato e sostengo.
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Prologo
INDEBITARSI (Il Servo)/CONCEDERE
CREDITO (Il Padrone): IL NUOVO
SINTOMO DELL’ERA
CONTEMPORANEA?1 di Maurizio
Forzoni, Presidente S.O.S ABUSI
-Associazione a difesa del consumatore e
dei Diritti Inviolabili e Fondamentali
dell'Uomo e del Cittadino
www.sosabusi.it
La propensione all’indebitamento, può essere
definito uno dei nuovi sintomi dell’era
1Questo scritto è stato redatto nell'anno 2009, quando ancora
la parola “crisi” non era così ridondante. Ho fatto ad esso
alcune aggiunte, tenendo conto degli attuali scenari. Oggi le
banche e finanziarie, dopo aver rastrellato enormi risorse
negli anni d'oro, hanno chiuso i rubinetti del credito. In molti
ritengono che questo sia effetto della crisi, mentre è la crisi,
e costituisce un tipo di operazione strategica utilizzata, da
una parte, per alimentarla e amplificarla, dall'altra, per creare
il terreno fertile affinché gli utenti accettino condizioni
sempre più gravose e onerose.
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contemporanea? I mass media, la televisione,
la radio, i manifesti, offrono prodotti finanziari
sempre più accattivanti e seducenti, attraverso
cui le famiglie credono di realizzare i propri
desideri.
Un tempo il lavoro misurava la capacità
dell’uomo di riuscire, per mezzo di esso, a
condurre un certo e ben delimitato tenore di
vita o “status familiare”. Attraverso
l’indebitamento, la crisi indotta, la questione
del debito pubblico oramai così presente nella
comunicazione mediatica, l’umanità rischia di
perdere il senso del significante “denaro”, per
essere fagocitata in stereotipi di massa, dove la
soggettività stenta sempre più a riappropriarsi
del calore dei propri desideri.
Il denaro non è più il prodotto della relazione
tempo/lavoro/limite
=
soddisfacimento
desiderio soggettivo, bensì diviene esso stesso
un oggetto, un titolo di debito autoreferenziale
e infinito, con il quale, in una sorta di pulsione
di morte e di distruzione, possedere sempre di
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più, sino a non essere mai sazi. I nuovi modelli
dilaganti tendono proprio in questa direzione:
si vedono, in televisione, sempre più
programmi ove si inneggia al denaro facile,
immediato, senza lavoro, senza tempo, ove il
più furbo, il più scaltro, gioca il ruolo del
padrone.
Dall'altra parte si odono, sempre più, storie di
persone sole, disperate, le quali però vengono
messe in vetrina più per velleità voyeuristiche
– esibizionistiche, che per il desiderio di
trovare soluzioni sostenibili alle loro difficoltà
soggettive e oggettive. Non basta dire aiutiamo
“i
poveri”,
come
certo
buonismo
contemporaneo tenderebbe a fare, ma occorre
trovare delle soluzioni e sorreggere le persone,
affinché i “poveri” diventino o ridiventino
“ricchi”. Se la politica non si occupa di
questo, non saprei proprio di cosa dovrebbe
occuparsi.
In questa problematica sociale, trovano spazio e
pane per i propri denti, banche e finanziarie, le
quali rivestono il ruolo del Grande Altro (nuove
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stravaganze simboliche), di colui che dà (e
toglie) in quanto possiede “i mezzi per
possedere”. Le Banche e Finanziarie giocano
con l’egocentrismo ed il narcisismo dell’uomo
contemporaneo, sempre più propenso ad
apparire e a conformarsi alle immagini imposte
dalla società e dai grandi mezzi di
comunicazione, e sempre meno disposto ad
ascoltare i propri desideri interni ed intimi.
Occorre ridefinire, a livello sociale, il senso
dell’ex-sistenza, di quel soggetto che parla,
nonostante e malgrado noi, e che la
contemporaneità tende ad eclissare come
“scomodo intruso”.
Questo “sintomo” dell’uomo contemporaneo è
ben conosciuto e strumentalizzato dai gestori
del credito. Sono stati
concessi, infatti,
finanziamenti alle famiglie senza limiti, sino a
saturare il reddito nella propria interezza, a
volte
superandolo,
“de-bordando”.
In
quest’ottica d’illusione collettiva, per Banche e
Finanziarie, è stato molto semplice superare il
limite a loro volta, non rispettando le leggi
dello Stato, come quelle relative all’usura.
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Ecco perché, nonostante le denunce per Usura
presso le competenti Procure della Repubblica,
i procedimenti e i processi in corso, le aziende
di Credito continuano ad agire e a comportarsi
sempre allo stesso modo, quasi che nel seme
della “follia collettiva” o del “sintomo”,
dovessero essere intrappolate finanche le
Istituzioni e la Magistratura. E’ l’ultimo
squarcio generazionale nel reale, qualcosa
d’indicibile che accompagna con sé “la
pulsione di morte” dell’uomo. Perciò non se ne
parla, nemmeno (e soprattutto) in politica, di
“Usura Bancaria”. E' qualcosa che sfugge,
che non è situabile razionalmente, che sembra
non appartenere ad alcun discorso, ma ne
resta confinato fuori . E’ il silenzio sinistro che
fa sembrare, un po’ tutti noi che la
combattiamo, degli inter-detti, dei fuorisistema. Tutti sanno che esiste ed è reale, ci
sono anche coloro che, con stupore e senza
saperne il motivo, arrivano a goderne, ma,
proprio a causa di ciò, essa comunque sfugge
ad ogni collocazione sociale( è un tabù
contemporaneo: sappiamo che là dove l'uomo
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costruisce un tabù, questo nasconde un timore,
una paura, una minaccia). E’ qualcosa di non
“circoscrivibile nel quotidiano”: esiste, ma
nessuno vuole farci i conti, né farsene carico
(portarne il far-dello).
In questo scenario da psicodramma sociale, la
politica dovrebbe fungere da regolatore per
impedire questo godimento mortifero e
infruttifero del debito infinito, e, dall’altro lato
della medaglia, la Magistratura dovrebbe
rivestire il ruolo di garante della legalità per
impedire al contraente bancario forte e potente
di agire e godere nel sentirsi il padrone
indiscusso della vita degli altri, alimentando,
con metodi usurai, la voragine di debito che
tutto risucchia . Tutto ciò dipenderà, però, da
quanto l’uomo Magistrato e Politico rimarrà,
oppure no, intrappolato nel medesimo sintomo,
ove la finzione e la menzogna – giuridica e
governativa –
rischiano di prendere il
sopravvento, disperdendo anche ciò che resta
del nostro comune sentimento di civiltà.
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La nostra politica, possiamo dire, va
esattamente dalla parte opposta, ovvero sta
santificando l'icona del Debito Pubblico, a cui
tutta la società, senza comprendere, dovrebbe
illimitata devozione, obbedienza e riverenza.
Grazie per aver accolto il mio
invito!!!
Buoni pensieri.
Arezzo, 18/12/2013
Maurizio Forzoni
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“L'inizio è il vuoto e ciò che inizia dipende
dalla tensione generata dal vuoto. Il vuoto è la
realtà e la realtà è strettamente connessa con
la sua sparizione. Voglio dire che tutto ciò che
inizia dipende da una assenza… ogni nostra
azione è stimolata, generata da una tensione,
ma da cosa deriva questa tensione? Dal vuoto.
La tensione è generata da ciò che non c'è. Ė
per questo che nel vuoto è già contenuto il
pieno, il vuoto è pieno di realtà, l'unica
immagine del vuoto è il pieno” – Vuoto
d'azione di una sacralità guerriera, intervista a
Gianni Asdrubali, link spazio architettura, 2008
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Scritto 1:
Il “Dio Denaro”
di Maurizio Forzoni
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“Vi è dunque un numero infinitamente
maggiore di uomini i quali accettano
ipocritamente la civiltà, che non di individui
veramente civili” 2
1.1: Introduzione: a un dire che rompe
il ghiaccio
Parlare di “denaro” non è questione agevole
come potrebbe sembrare a prima vista. Nel
cominciare tale scritto, infatti, l'ho inserito tra
virgolette, mantenendo però il carattere
minuscolo (per non cadere nel misticismo).
Potremmo dire che il denaro è il significante
dei significanti, tanto è vasto il suo campo di
estensione, da abbracciare questioni che vanno
dalla morale, all'etica, alla filosofia, alle
religioni, al vero e proprio culto: novelle
idolatrie. “E' molto di più”. C'è dell'ancora nel
2Cit, da Sigmund Freud – Opere Volume 8 – “Considerazioni
attuali sulla guerra e la morte” - pag. 132 – Boringhieri Torino
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parlare de “il denaro”: è irriducibile. C'è del
godimento, questo è sicuro. La difficoltà, in tal
senso, come quando ci si accorge che c'è del
godimento, è la trascrizione, nel senso che si
possa almeno tentare di parlarne, senza perdersi
in quelle “ciance” in odor di ritornello. Spero
che vorrete perdonare il preambolo, ma l'ho
pensato come un rompere il ghiaccio, o forse
solo per mettere le mani avanti, dal momento
che questo lavoro non può che finire per
lasciarci insoddisfatti. Ma questo è positivo,
perché solo l'insoddisfazione può dichiarare
non conclusa una conversazione e lasciare quel
giusto spazio affinché ciascuno abbia il tempo
per metterci lo zampino. Un po' come quando
ci si saluta, sapendo che non si è detto tutto.
Quale soddisfazione ci sarebbe nell'incontrarci
di nuovo, se ci fossimo detti tutto, e per giunta
in una volta? E' il rilancio, la sola ancora di un
desiderio desiderante (è desiderante proprio
perché, come abbiamo detto, è significante, per
chi esprime: e per chi intende?). Sto tentando
di metterci una pezza, rendendomi conto di ciò
che mi attende.
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Mi sovviene – e ritengo sia un buon inizio – la
frase che leggevamo da bambini, riferita da quel
tale Paperon dei Paperoni, instancabile avaro: “il
tempo è denaro (tempus pecunia est)”. Il motto
lega insieme due concetti strutturalmente
dipendenti tra loro: tempo e denaro. In realtà a
questi due concetti occorrerebbe aggiungerne un
altro, reperibile anch'esso in natura – come il
tempo, del resto, anche se ciò che conta in
questo collegamento non è il tempo a sé stante,
ma il suo impiego – ossia la risorsa. La risorsa si
trova in natura, e tra questa va annoverata, a
pieno diritto, quella umana, tra tutte la più nobile
e, se ben capitalizzata, la più fruttifera. Mi
verrebbe da dire – azzardo un po' – l'unica che
può essere considerata già frutto senza necessità
di coltivazione (in origine, almeno, corruzioni, o
tentativi di, a parte). Siamo già in un campo ove
la ricerca psicoanalitica rischia di cadere nel
filosofeggiare. Starò in guardia, anche se il filone
è pertinente all'argomento che stiamo cercando di
mettere insieme in questo scritto, e non si
possono, a mio avviso, porre barriere
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architettoniche al proprio dire.
Pensare al significante “denaro” non è
stringente, perché esso rimanda a diverse
questioni, tanto che, come sappiamo, da Freud
in poi, esso ha preso un grande posto nella
letteratura analitica e negli studi dei casi e dei
romanzi dei vari (s)oggetti. L'argomento non è,
per definizione, esauribile (quale argomento,
del resto, lo è?)
Il denaro è divenuto – non è sempre stato così
– una merce di scambio, attraverso cui le
persone compiono transazioni tra di loro. Non è
stato sempre così, perché nei tempi remoti la
funzione del denaro non era conosciuta, e le
persone si scambiavano merci e frutti del
proprio lavoro, direttamente, senza un “titolo”
terzo (sembra strano, riferirlo oggi, dove c'è
sovrabbondanza di titoli e scarsità di mezzi).
Era più facile, nelle epoche remote, mettere in
relazione il prodotto del proprio lavoro, con il
proprio tempo e le risorse impiegate (umane o
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naturali che fossero). Di poi, il denaro ha
sostituito la merce di scambio. Il tempo è
diventato, di conseguenza, remunerativo non
di prodotto, bensì di denaro. Sembra oramai
scontato, ma è stata una vera e propria
rivoluzione, anche di pensiero.
Dare un valore ai beni, ai servizi e al proprio
tempo impiegato. Quanto vale la professione
che svolgo? Il tempo che dedico alla mia
occupazione?
L'oggetto
che
desidero
acquistare? Domande con
cui l'uomo
contemporaneo è oramai abituato a fare i conti
(conteggiare), salvo poi lasciarsi prendere la
mano. Viviamo in una civiltà dove i desideri
sono stati sostituiti dal consumo compulsivo,
autoindotto, di marketing, autoreferenziale.
Quindi l'uso del denaro è sempre più slegato
dal proprio desiderio: è diventato esso stesso
oggetto di consumo. Non è più armonizzato
con il tempo e con le risorse, ma le ha
abbondantemente superati. E non è una
questione, come possiamo dire, solo
macroeconomica (siamo oramai tutti abituati a
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sentir parlare di debito pubblico, senza però
nessuna domanda), bensì è microeconomica,
ossia abbraccia l'economia di ciascuno. L'essere
umano ha il suo limite, ma, in molti casi, l'uso
del denaro a debito sembra voler rompere
questi argini, per creare individui che
presuppongono di superare le proprie umane
capacità produttive. Esseri fuori del tempo che
li circonda. In questo, il sistema bancario e
finanziario, la fa da padrone.
Il denaro crea vere e proprie forme di
dipendenza dall'oggetto di consumo. Non si
pensa quasi mai, ad esempio, che il denaro
produce nuovi frutti civili (interessi) per 365
giorni all'anno, mentre l'uomo non può lavorare
tutto questo tempo, perché avrà bisogno di
riposo, di ferie e di ore di svago settimanali. Il
denaro domanda interessi (frutti) anche mentre
l'uomo dorme o riposa.
Il nostro tempo umano (limitato) non può avere
lo stesso passo di quello legato alla produzione
degli interessi sugli interessi. E' talmente ovvio,
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questo, che la natura umana fa fatica a pensarci.
Degli individui votati al godimento, non
percepiscono più la finalità del proprio lavoro e
del proprio desiderio ( funzione paterna,
metafora legata al limite). Non è più il lavoro
che garantisce un certo status sociale, o un
certo grado di benessere, bensì la possibilità di
consumare, di mostrarsi, di mettersi in vetrina.
L'imperativo circolante, come esprime molto
bene Massimo Recalcati, risulta esser “Godi!”,
e il godimento senza desiderio non può che
essere
intimamente
e
pericolosamente
3
mortifero .
3Vd, Massimo Recalcati, “L'uomo senza inconscio-Figure
della nuova clinica psicoanalitica”, Raffaello Cortina Editore
-Milano-2010, ove l'autore analizza la questione dell'uomo
ipermoderno, così indotto al consumo per il consumo,
autoreferenziale, senza desiderio,
votato
a “un
comportamento coattivo che aderisce perfettamente
all’imperativo ottuso di godimento che questa realtà impone:
il comando ‘Godi!’(su ciò cfr. anche l’altro lacaniano,
innominato da Recalcati ma a mio avviso spettralmente
presente nel suo discorso: S. Žižek,Il godimento come fattore
politico, Milano 2000) innerva sia la condotta mortale
dell’anoressico-bulimica, sia la sex addiction del borderline,
sia la dipendenza euforica del cocainomane, sia, infine, la
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Questo
avviene,
altresì,
a
livello
macroeconomico: la differenza è solo di
grandezza. In pochi – ancora oggi – sanno che
il debito pubblico è generato dall'usurpazione
della sovranità monetaria da parte delle banche
centrali. Le banche centrali stampano moneta e
la prestano ai governi, i quali la pagano con
emissione di titoli di stato: il famigerato debito
pubblico di cui tutti parlano, altro non è che
obbligazione indotta. C'è, in tutto questo, una
forzatura, un voler andare oltre il tempo reale.
Il reale è confuso nell'immaginario sociale,
senza funzione simbolica, senza la mediazione
di una legge. Questo debito pubblico, infatti,
risulta essere una vuota formula, una frase detta
senza che nessuno – parlo dei nostri organi
istituzionali, e qui risiede ciò che può definirsi
assenza del termine politico – faccia da
strategia furbesca del leader che non incarna più il Padre,
nemmeno nella sua caricaturale e paranoica versione
totalitaria (Hitler e Stalin), ma rispecchia ormai senza residui
la stessa ottusità e inconsistenza psichica dell’elettoreconsumatore”(cit.
da
http://www.kainos-portale.com/
index.php/recensioni-portale/70-luomo-senza-inconscio ).
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garante:
un nome-del-padre, un legame
significante. Per questo, “il parlarne”, può
apparire delirante. Per tale ragione, quando
hanno proposto il bacchettone Monti4, colui che
chiede lacrime e sangue per risanare un debito
pubblico – vuoto di significazione – il risultato
è stato esattamente l'opposto: ovvero la
ribellione (da tanti definita, a mio avviso
erroneamente,
populismo. Siamo, altresì,
nell'era dello strapotere delle sistematizzazioni
categoriche5). Con l'aggravante di una richiesta
4 Potremmo fare un discorso a parte sulla figura di leader
incarnata da Monti, tentativo goffo di asceta che promette, nel
sacrificio presente, ricompense future. La figura di Monti, con
la sua entrata in campo, è stata studiata a tavolino per
contrapporla al dissoluto e gaudente Berlusconi.
Personalmente ritengo che non ci sia differenza tra i due,
entrambi rappresentano l'incarnazione di godimenti incentrati
sul leader carismatico, uno di tipo ascetico , l'altro di tipo
molto terreno, non-mediato, votato al godimento sfrenato.
5 L'accezione di “populismo”, così ostentata da certa televisione
e da certa stampa, nonché dai politici, può essere strettamente
collegata all'altro termine, così di uso comune, “buonismo”. La
questione, a mio avviso, non è nell'essere buoni o cattivi –
divisione ancestrale di cui non ce ne possiamo occupare se non
in astratti blateramenti (blate-lamenti) – bensì nell'essere, o non
essere, nei propri pensieri. Oggi il rischio di queste
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oscena di sacrifici, da parte di una classe di
élite che, invece, vuole continuare a godersela
dall'alto dei propri palazzi e dei propri privilegi,
senza lavoro e senza desiderio, senza
sottomissione alla legge. L'uomo, afferma
Freud, ha sempre barattato un po' di felicità, per
un po' di sicurezza. Ma a quale sicurezza egli
può aspirare da una civiltà che produce debiti,
precarietà, malesseri e non risorse, e tutto ciò
allo scorrere inesorabile del tempo? Sarebbe
preferibile, talvolta, fare un passo indietro, per
estremizzazioni nasce proprio da una politica miope che non
vede e non ascolta, ed è poco orientata al confronto. Per questo
certa parte del popolo è arrabbiata, perché ha perso la propria
idea di politica, non si riconosce più in una società che,
comunque, avrebbe delle regole fondate nel Diritto statuale.
Massimo Recalcati definisce quella attuale, società di tipo
orizzontale (vd. La società orizzontale . Lectio Magistralis di
Massimo
Recalcati,
https://www.youtube.com/watch?
v=AoRtX8-IGqo ), ove i figli urlano la propria lamentela, la
propria rabbia verso un Padre che non s'offre (soffre), perché
esso stesso non è più soggetto alla Legge, ma al di sopra di essa,
con la presunzione di usarla a immagine e somiglianza dei propri
capricci. L'urlo, in tal senso, non può che rimanere inascoltato,
nell'aspettativa, sempre inappagata, di un nuovo Padrone, meta a
cui tutte le rivoluzioni, inconsciamente, anelano e aspirano.
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procedere in avanti.
Questa nostra,
contrariamente, sembra essere una civiltà
votata alla coazione a ripetere, se non si vorrà
affrontare
la
questione
della
moneta/debito/fuori tempo/fuori discorso. Non
è che possiamo far finta di niente, perché
comunque la questione ci riguarda, dal
momento che viviamo in questa civiltà e non in
un'altra, in questo tempo e non in altro.
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1.2: L'invenzione del denaro
Mi sono domandato, prima di accingermi ad
affrontare la questione de “Il Denaro”, di
quanto possa essere sconveniente, o rischioso6,
affrontare tale tema, svelando certi enigmi e
codici che, ancora oggi, in pochi conoscono.
Altri, prima di me, lo hanno fatto e lo stanno
facendo. Non sono solo in questo viaggio su un
sapere che si vorrebbe tenere nell'oblio.
Ritengo che il rischio più grande da affrontare
sia legato al parlarne con chi, in realtà, non
vorrebbe saperne. Tale incognita, però, non è
strutturale solo alla comprensione di come
funzioni il nostro sistema monetario, qual'è la
sua origine e quali sono le sue degenerazioni,
ma è connesso all'umana avversione verso il
nuovo, verso ciò che non si conosce e che può
6 Tale rischio fu avvertito dall'industriale Henry Ford, tanto
da farlo pronunciare le seguenti parole: "E' un bene che la
gente della nazione non capisca il nostro sistema bancario e
monetario, perché se lo conoscesse, credo che ci sarebbe una
rivoluzione prima di domani mattina." cfr anche in
http://johnnycloaca.blogspot.com/2011/12/la-guerra-allacostituzione-di-ellen.html#ixzz2dY6fq5K2
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stravolgere convinzioni ( certezze, o presunte
tali) su cui si basano esistenze tramandate di
generazione in generazione. Non è corretto
parlarne o anticipare i tempi verso chi non
desidera e non vuole saperne nulla, ma in tal
senso, sappiamo che l'essere umano è
pienamente attrezzato per mettersi al sicuro,
creando delle difese psichiche verso ciò che
sente non appartenergli. Dopo attenta
riflessione, quindi, non ritengo di fare, dal
punto di vista etico, un torto o una forma di
costrizione, parlando di questi fatti a chi non
vuole saperne, a chi, per scelta o convinzione,
desidera mantenere l'idea (o l'ideale) che ha
sempre avuto sullo Stato, i governi, la politica,
e la questione della titolarità della sovranità e
del proprio esercizio. Questo mio scritto vuole
essere, per tutti gli altri, un trampolino, una
scossa (mai presupposta), uno stimolo di
ricerca propria e soggettiva, per saperne di più
e arrivare al nucleo della problematica legata al
denaro e al suo ab-uso. Il sapere lo si può
attribuire o delegare all'altro, solo se la finzione
dura per un certo tempo ben delimitato,
36
altrimenti è meglio prendere atto che il nostro
desiderio, in quel campo, è quello di non
volerne assumere la paternità, di non volerne
sapere (tentativo, sempre fallace, di deresponsabilizzazione
intorno al
proprio
saputo7).
7 Il soggetto supposto sapere, scoperto dalla psicoanalisi, è
un'emergenza, perlopiù d'amore. Il momento in cui l'allievo,
il discepolo, o, in psicoanalisi, l'analizzante, ripone su un altro
la propria aspettativa di conoscenza. Il sapere dell'altro è
sempre un atto d'amore, un riconoscimento del proprio
desiderio. Il primo tradimento che l'essere umano avverte
consiste nel prendere coscienza che l'altro ha un sapere
limitato (Lacan espresse questo concetto con la scoperta: non
esiste l'altro dell'altro). Senza tale tradimento, però,
originario (e originale), non vi sarebbe spazio per mettersi in
proprio, assumendo la paternità del proprio sapere (o saperci
fare), e quindi del limite. Le estreme idealizzazioni del
proprio maestro, del proprio analista, del proprio leader, così
comuni, si verificano proprio nel campo della negazione, o
misconoscimento di tale tradimento originario. Che sia questo
il senso di “analisi terminabile e interminabile” posto da
Freud? Un po' come l'accanimento terapeutico: attendersi che
l'altro sani l'insanabile, che tutto sappia, che dica tutto,
finanche l'interdetto. “Je dis toujours la vérité, pas-toute”,
esordì, un divertito Lacan, nella rubrica “Télévision” (anno
1973). Non per caso, pronunciò tale frase, proprio in una
rubrica televisiva. La televisione, ancor oggi, è considerata
37
Il “denaro”, dal punto di vista economico, è
stato inventato per rispondere ad un bisogno
che la civiltà sentiva impellente. Non era più
possibile, infatti, scambiarsi prodotti, risorse e
manufatti tramite il baratto. Il problema
concreto era legato alle diversità dei prodotti e
delle risorse offerte nel mercato, ed il loro
valore, ovvero “il prezzo”. E' scontato, oramai
per l'uomo civile,
conoscere il costo delle
uova, della pasta, di un computer, di un'ora del
proprio tempo, e così via. Attribuiamo agli
oggetti/servizi un valore di scambio per mezzo
di una moneta, accettata – in convenzione –
nei diversi esercizi. Il punto su cui vorrei
focalizzare la vostra attenzione, e la mia, è sulla
questione della convenzione. La moneta è
“convenzione”, ma non dobbiamo commettere
l'errore di credere che così fosse anche in
origine. Io ritengo che la moneta fosse, in
depositaria di verità uniche, assolute, inconfutabili.
38
principio,
“conversione”. Il valore delle
risorse, dei prodotti e dei servizi, furono, di
fatti, “convertiti” nel corrispettivo valore in
oro. L'oro, sin dall'antichità, è simbolo di
ricchezza, per la sua scarsità e la difficoltà
estrattiva, per la sua capacità intrinseca di non
deteriorarsi nel tempo, per la facile
convertibilità, nonché per il fascino che, da
sempre, questo ha esercitato nell'uomo e nella
donna, risorsa naturale e preziosa, attraverso la
quale creare gioielli per adornare il proprio
corpo, o monili per rendere preziose le proprie
dimore.
39
1.3: Dalla corsa all'Oro8, Alla fuga dal
tempo
Nel periodo iniziale, quindi, il nuovo modo di
operare nei commerci era fortemente legato (di
8 Tale modo di dire risale alla “corsa all'oro o febbre
dell'oro” californiana, il quale fu un periodo della storia
americana segnata dall'interesse mondiale per l'oro della
Sierra Nevada, nella regione centrale della California. Ebbe
inizio il 24 gennaio 1848, quando il pioniere svizzero Joan
Suter (americanizzato in John Sutter) scoprì un filone del
prezioso metallo. Iniziata meno di due anni dopo la
proclamazione della Repubblica della California (giugno
1846) e prima che il Messico cedesse formalmente la
California agli Stati Uniti (febbraio 1848), la corsa all'oro
diede il via ad un flusso migratorio di migliaia di uomini in
cerca di fortuna. Ma pochi riuscirono e divennero ricchi. La
maggior parte infatti trovava solo l'oro sufficiente al proprio
sostentamento quotidiano. Sutter era arrivato in America nel
1834 in cerca di fortuna e si era stabilito sulle rive del fiume
Sacramento. Lì ottenne dal governo messicano una
concessione per costruire un fortino contro gli statunitensi.
Nonostante questo il territorio venne invaso. Sutter stabilì
buoni rapporti con i nuovi padroni. Il filone aurifero venne
40
derivazione) al baratto: ossia gli scambi erano
attuati tra prodotti, da una parte, e oro,
dall'altra. Il metallo prezioso, reperibile in
natura, rappresentava quotazione in termini di
scambio - valore con merci, prodotti e servizi.
Come è facile intuire tale sistema si
autoregolava nel limite che era determinato
dalla finitezza dell'oro disponibile e dei prodotti
reperibili in natura o realizzabili dall'uomo e il
suo lavoro. Siamo in una metafora definibile:
“a misura d'uomo”. Comincia a farsi strada
scoperto mentre si stava lavorando alla costruzione di una
fabbrica. Sutter tentò di mantenere segreta la notizia, ma
questa si diffuse molto rapidamente e migliaia di cercatori
accorsero da tutto il mondo. In questo modo nacquero in
California le prime città, con l'apertura di banche, officine,
saloon, bordelli. Solo alcuni centri però diventarono
insediamenti stabili: molti altri decaddero subito dopo
l'esaurimento delle vene aurifere. La corsa all'oro non si
limitò alla California, ma contagiò anche il Canada e l'Alaska.
Convenzionalmente si pone il termine ultimo della corsa
all'oro
californiana
all'855.
(Fonte:
http://it.wikipedia.org/wiki/ Corsa_all%27oro_californiana )
41
l'idea dell'oro, ma come valore intrinseco,
oserei dire “reale”. Il concetto di tempo reale,
non può essere appiattito, né nella convenzione
(simbolica), né in quella creata a somiglianza,
(immaginaria).
L'occasione fa l'uomo ladro. Non può dirsi, se
sia nata prima la colpa o la sua giustificazione:
“ o la fede o la ragione”9.
L'uso dell'oro per lo scambio fece emergere, in
tutta la sua evidenza, il pericolo concreto di
rapine e furti, a danno dei commercianti, da
parte di predoni, pirati e malfattori di ogni tipo.
A qualcuno venne così l'idea di creare dei
monti di deposito ove era possibile lasciare il
metallo prezioso, in cambio di pezzi di carta
numerati e protocollati, pagabili a vista al
portatore. In tal modo nacquero le prime
9 Tutto ciò suona come il dilemma che ci divertiva da
bambini “è nato prima l'uovo o la gallina?”. Vedete come nel
reale, a volerne parlar troppo, si finisce sempre per perdersi in
“ciance” in odor di ritornello? Molte filastrocche, mostrano
proprio tale senso, così come certi tarli e ronzii, ben espressi
nei deliri degli psicotici.
42
banche10. I titoli di scambio, quindi,
cominciarono ad essere accettati, come veri e
propri metodi di pagamento, tra contraenti
diversi. Divennero così popolari e riscossero
sempre più credibilità, tanto che in pochi ne
10 Per la questione della creazione dell'attuale sistema
monetario e creditizio esistono autori e ricercatori a cui
rimandiamo il lettore interessato (in internet si possono
reperire una moltitudine di siti specializzati che affrontano la
tematica del signoraggio bancario. Tra tutti consigliamo
www.studimonetari.org ). Dovendo, nel presente lavoro, dare
dei cenni storici, occorre riferire che la nascita dell'attuale
sistema bancario è datato intorno al 1800, all'epoca delle
repubbliche marinare, in particolare Genova e Venezia. I
mercanti del tempo viaggiavano sempre con navi stracolme
di merci e prodotti, i quali, a destinazione, venivano
scambiate con monete d'oro. Per tale ragioni i viaggi
divenivano sempre più pericolosi e le navi facili preda dei
pirati, i quali erano interessati ai preziosi carichi che esse
trasportavano, soprattutto nella via del ritorno, quando la
merce era stata venduta e convertita in monete d'oro. Per
ovviare a tale problematica, i genovesi e i veneziani ebbero
l'idea di creare, in ogni porto, dei forzieri protetti da guardie
armate, ove i mercanti depositavano il loro oro, ricevendo, in
cambio, rudimentali titoli. In tal maniera, per i mari, non
viaggiava più il metallo prezioso, bensì dei semplici titoli che,
man mano, vennero accettati per il pagamento delle
transazioni commerciali.
43
reclamavano la loro riconversione in oro, e
questi “pezzetti di carta” divennero moneta
corrente, facilmente utilizzata e utilizzabile per
le transazioni commerciali. Ghiotta fu
l'occasione, per gli antenati dei moderni
banchieri,
di mettere in circolazione più
moneta (titoli) del reale valore in oro
conservato nei forzieri. Ebbe così inizio il
passaggio dalla ricchezza reale a quella
virtuale, forzata, indotta da un sistema che
stava mettendo le radici (fradice) dell'attuale
regime monetario. Dalla conversione, si passò
alla convenzione, anticamera dei moderni
sistemi di pagamento: assegni, bonifici, carte di
credito, moneta elettronica, banconote.11 Il
11 Sulla questione vd. “L'usura nei prestiti di banche e
finanziarie”,
Giovanni
Battista
Frescura,
Edizioni
Mediafactory, Cornedo, Vicenza, Maggio 2013, ove l'autore
fa una distinzione tra moneta strutturale o bancaria, la quale
“per la sua esistenza, implica l'addebito o l'accredito, in un
conto corrente, di un valore monetario, senza alcun
trasferimento fisico del bene (denaro) oggetto della scrittura
contabile”, e moneta elettronica, dove “la moneta non è più
un bene in sé, ma solo uno strumento per effettuare i
pagamenti”.
44
cambiamento non fu di poco conto, dal
momento che i titoli in circolazione finirono
per non essere garantiti realmente nella loro
totalità, se non dagli stessi beni, dalle risorse e
dal
lavoro
circolante,
ovvero
dalle
interrelazioni di scambio dei vari soggetti e
dallo sfruttamento di uomini/risorse, a
vantaggio di poteri sedicenti e autoreferenziali.
E' facile intuire come nella possibilità di creare
moneta, praticamente dal nulla, in maniera
infinita, si ponessero le fondamenta per un
nuovo potere nascente, al di sopra della
sovranità del tempo e dell'umano limite del
lavoro. Personalmente ritengo che la ricchezza
sia solo una delle componenti a cui aspira
l'essere umano sin dalla notte dei tempi, ma
questa sia largamente superata dal culto per
il potere, il comando, il prestigio, il desiderio
di onnipotenza e di essere al di sopra delle
parti12.
12 E' attribuita alla controversa figura del Senatore italiano
Giulio Andreotti, la frase “il potere logora chi non ce l'ha”.
Con questa espressione, a mio avviso volutamente irritante, si
manifesta il godimento di chi si arroga il privilegio di essere
45
1.4: Civiltà o Sistema?
L'essere umano è appellato13 e non può
prescindere dall'esser parte della comunità in
cui nasce. La famiglia, la scuola, la collettività
lavorativa, lo Stato, la civiltà. Parlare
dell'evento umano, senza contare il legame di
al di sopra delle parti. In questo “dire”, di fatti, non si parla
ovviamente di uno dei poteri dello Stato – legislativo,
esecutivo e giudiziario, la cui legittimazione dovrebbe
derivare dalla Costituzioni e quindi dal popolo sovrano –
bensì della sua delegittimazione e degenerazione in velleità e
godimenti autarchici. Le prepotenze di certe frange della
Magistratura si consumano proprio in tale campo, ossia nella
delirante credenza del Magistrato di essere la Legge, di
incarnarla, e non essere soggetto ad essa, al pari di ogni
cittadino appartenente a una determinata comunità civile.
13 L'essere uman-parlante fa un po' fatica a riconoscere tale
appello, tale chiamata, soprattutto in un'era, come quella
contemporanea – iper-moderna – ove sembra imperare
l'ideale, di impronta e derivazione statunitense, dell'uomo
fattosi da solo, per proprio conto, senza radici, senza storia,
senza eredità simbolica. Il giornalista Montanelli, in una
celebre frase, dichiarò: “un paese che ignora il proprio ieri
non può avere un domani”. Io direi che, soprattutto, fatica ad
essere nell'oggi, proprio perché il presente si costruisce a
partire dal proprio essere stato, al riconoscimento, alla
rinegoziazione o pacificazione con la propria storia.
46
appartenenza, sarebbe un errore che non ci
porterebbe in nessun luogo. Freud stesso, pur
così innamorato del singolo e dei propri
desideri, ha sempre aperto occhi (e orecchi)
all'analisi e interpretazione dei linguaggi
comuni, universali, e della storia civile (e
incivile) del tempo in cui fu chiamato a
vivere14.
Stare in comunità implica sempre, per il
soggetto, una sorta di sacrificio, di spesa,
attendendosi, in cambio di certe rinunce,
maggiori
sicurezze,
approvazione
e
accettazione sociale. Si gioca, in tale “logica”,
la partita tra il principio di piacere e il principio
14 Celebre è lo scritto, “Il disagio della civiltà”, pubblicato
da Boringhieri, in Opere di Sigmund Freud, Volume 10 .
Precisazione andrebbe fatta per l'errata traduzione del testo e
del pensiero di Freud, il quale voleva significare, nel titolo
originale – “Das Unbehagen in der Kultur” – il Disagio nella
civiltà. Differente appare l'intenzione di Freud da quella
dell'interprete nella versione italiana. Potremmo fare un
discorso a parte sulla questione della rilettura e
reinterpretazione dei testi freudiani dalla lingua originale. Del
resto, anche l'interprete, per il sol fatto che parli, a volte è
superato dall'opera creativa del proprio inconscio.
47
di realtà, e l'analisi di questa funzione, di
questo accomodamento che ciascuno di noi
sviluppa, di questa variabile, non può non
passare dalla considerazione della civiltà e
della contemporaneità nella quale viviamo15.
15Ritengo che per lo psicoanalista, e quindi anche per
l'analista sociale e economico, sia bene comunque rimanere
fuori dalla politica e dalla religione, non perché sia escluso
vivere una propria fede o una propria convinzione politica,
ma perché non ce ne possiamo servire, né in un senso, né in
un altro. Non si può negare, né misconoscere che, ad esempio,
la religione cattolica sia così presente e così diffusa come
fenomeno di massa (o di civiltà), ma questo non significa dire
come la si pensi, o se o quale fede, credenza, convinzione si
abbia. Così per la politica. Gli analisti, e gli psicoanalisti,
hanno dei prezzi da pagare. E questo è uno di quelli. Non
dirla tutta, sino in fondo. Questo per non cadere in tentazioni
educative o di governo, da cui il sapere che cerchiamo non
può che essere escluso. Ciò di cui è possibile invece
occuparci rientra nel campo delle degenerazioni (e
strumentalizzazioni) dei fenomeni politici o religiosi, quando
questi sfociano in comportamenti compulsivi, ossessivi e di
altro genere, sino alle estreme idealizzazioni dei leaders
carismatici, dei profeti o del “segno”. Freud affronta la
questione dei compiti impossibili (educare, governare e
psicoanalizzare) nel suo scritto "Analisi terminabile e
interminabile", contenuto nelle Opere pubblicate da
Boringhieri, Volume 11. Questo importante saggio, datato
48
La civiltà ha quindi le sue regole, le quali
possono
essere
di
natura
morale,
comportamentale, normativa, e giuridica.
Nessuna comunità umana potrebbe essere
pensata senza l'esistenza di tali regole, nonché
delle sanzioni previste per la loro violazione. In
questo campo, ovviamente, occorre fare una
netta distinzione tra ciò che è giuridicamente
vietato o penalmente rilevante, secondo dei
1937 e il cui titolo originale è “Die endliche und die
unendliche Analyse”, fu pubblicato nella "Internationale
Zeitschrift fur Psichoanalyse". Freud ne aveva già svolti di
compiti dall'anno 1886, prima di giungere a questo saggio.
Questo scritto può inserirsi, a mio avviso, in un punto del
percorso analitico di Freud, in cui è rovesciata la posizione
analitica, il suo stesso “posto”. Rappresenta una sorta di
bilancio senza bilanciamento, ossia, utilizzando un termine
mutuato dalla contabilità ordinaria, "senza quadratura dei
conti". Per strade diverse – singolarmente diversificate –
l'altro analista, l'altro Nome-del-Padre della Psicoanalisi,
Jacques Lacan, già 70enne e anch'egli con tanti di quei
compiti alle spalle, affronta tale questione nei Seminari del
1969-1970, "Il rovescio della psicoanalisi", e del 1971, "Di un
discorso che non sarebbe del sembiante". E' come se, in questi
due seminari, Lacan abbia voluto mostrarci l'altra faccia,
l'altro lato della medaglia, la messa in gioco della posta, l'osso
di un'analisi (e di una vita).
49
codici che lo Stato si è dato, e ciò che rientra in
un comportamento pensato come colposo o
errato16.
La
questione
respirata
oggi
nell'aria,
e
16 La distinzione tra Legge morale e Legge giuridica è
rilevante. Mentre la prima rientra in norme di comportamento,
il più delle volte – per il vero – autodeterminate (o
trasfigurate, fatte a propria immagine e somiglianza, o a
propria opportunità) – altre volte decadenti nell'arbitrio – la
seconda rappresenta il complesso di norme che lo Stato dà per
dirigere ed orientare i comportamenti dei cittadini,
determinare ciò che è vietato, e stabilire le sanzioni per i
trasgressori. Molto spesso le norme morali sono fatte proprie
anche dalle norme giuridiche. Pensiamo ad esempio a certe
perversioni sessuali, quali la pedofilia o l'esibizionismo, i cui
comportamenti hanno valenza e sono sanzionati penalmente.
Pensiamo, altresì, al delitto di usura che, oltre a trovare posto
nel nostro codice penale all'art. 644, è duramente condannato,
quale peccato mortale, nella Bibbia e nelle comunità
cattoliche (Luca 6,35 “Mutuum date, nihil inde sperantes –
concedete prestiti senza sperare nulla”, contenuto nel
discorso delle beatitudine. Cfr. “Il divieto di usura nelle
religioni”, in “ L'Usura nei prestiti di banche e finanziarie”,
Giovanni Battista Frescura, Edizioni Mediafactory, Cornedo
Vicenza, 2013, ove, tra gli altri, è riportato il passo tratto
dall'Enciclica “Vix pervenit”, di Benedetto XIV: “Quel
genere di peccato che si chiama usura … consiste in questo:
50
sicuramente grazie anche ai moderni sistemi di
comunicazione, tra cui internet e i social network
(per chi ne fa buon uso, ovvero a soddisfazione),
è di una politica che trascende sé stessa, di una
civiltà che non è proprio quella vissuta e
ognuno esige che del prestito – che per sua propria natura
chiede soltanto che sia restituito quanto fu prestato – gli sia
reso più di ciò che fu ricevuto; e quindi pretende che, oltre il
capitale, gli sia dovuto un certo guadagno, in ragione del
prestito stesso. Perciò ogni siffatto guadagno che superi il
capitale è illecito ed ha carattere usurario … lungi
dall'animo dei Cristiani la convinzione che, con l'usura, o
con simili ingiustizie inflitte agli altri possano fiorire
lucrosi commerci; invece abbiamo appreso dallo stesso
Divino Oracolo che << La Giustizia eleva la gente, il
peccato rende miseri i popoli”-- Il testo dell'enciclica è
reperibile in www.sanpiox.it; “la principale fonte per la
questione dell'usura, in campo cattolico, resta San Tommaso
D'Acquino, il quale” – continua Giovanni Battista Frescura
nell'opera citata – “nella Summa Teologica, ha ampiamente
trattato l'argomento, affermando che l'usura – il prestito ad
interesse – è contraria, per definizione, alla carità; il prestito
di denaro è un contratto naturalmente gratuito, pertanto il
pagamento di qualsiasi interesse lo fa diventare usuraio, un
peccato mortale)”. La responsabilità di un determinato fatto
previsto come illecito, passa attraverso quattro fasi :
Imputazione, Giudizio, Sanzione, risarcimento per la
vittima, e “per-dono”. Ritengo che non sia possibile chiedere
51
raccontata dai grandi mezzi di comunicazione di
massa. Crisi della politica e della civiltà significa,
in realtà, crisi di identità, di valori e
presupponenza dilagante dei luoghi comuni e dei
saperi tanto sistemici quanto fuorvianti. Una
civiltà, la nostra, diretta e sovraordinata a
imperativi di natura sistemico-elitario. Chi
governa davvero? Chi orienta? Quale è il
principio regolatore del nostro ordinamento
democratico17?
e ottenere il perdono, così come la Grazia, senza ammissione
del proprio delitto (o colpa), e il riconoscimento dell'”altro”
quale danneggiato.
17Si vedono, ad esempio, errori giudiziari e interpretazioni
fallaci di norme di Legge da parte di certi Magistrati che non
riesci a spiegarti se non con l'intenzione, da parte di costoro,
di sostituirsi al potere legislativo, ovvero di rispondere a
potestà sovraordinate a quelle statuali. Girava in un corridoio
di un Tribunale – di cui non dirò il luogo e competenza, per
lasciarvi il beneficio del dubbio – la voce secondo cui un
Magistrato apostrofò un proprio collega – sol perché aveva
applicato in maniera corretta una norma di Legge, rinviando a
Giudizio dei direttori di banca per usura aggravata – con
l'appellativo di “sovversivo”. Evidentemente, secondo questo
Magistrato, il collega era stato sovversivo, non sicuramente
di fronte alle Istituzioni, ma a una istituzione superiore a cui
egli avrebbe dovuto dar conto. Eppure l'art. 101 comma 2,
52
L'impressione che ne rileviamo è che ci siano
dei sistemi i quali sono sovraordinati allo stesso
concetto di civiltà, e di questi occorra
cominciare a parlare, se non vogliamo cadere
nella negazione storica18. Lo studio della
della Costituzione della Repubblica italiana, statuisce che “I
Giudici sono soggetti soltanto alla Legge”. Quest'articolo
rappresenta, oserei dire, la castrazione del Magistrato, ovvero
il fatto di essere soggetto, come tutti, a norme imperative
vigenti nel nostro ordinamento statuale.
18E' talmente evidente questa negazione che economisti,
sociologi, studiosi di vario genere e anche psicoanalisti eretti
a fama nazionale, stentano a pensarci, o non ne vogliono
sapere. E' un campo talmente minato che la ricerca sembra
arrestarsi. Il sistema funziona così e chi tenta di svelarlo viene
additato come idealista, utopista, “Don Chisciotte” o peggio
un sovversivo (vd. Nota 17 supra ). Il sistema non si cambia:
questo è, e così si è sempre fatto. L'essere uman-parlante, già
sottoposto a bagagli psichici per adeguarsi alla civiltà in cui
vive, finisce per dover sopportare un fardello ancor più
grande, dovendosi adattare a sistemi di cui, in molti casi,
nulla ne sa, e non può riconoscere come appartenenti alla
propria cultura. La disaffezione nei confronti della politica è
incentrata sul fatto che questa, oramai, non risponde più a
degli ideali, condivisi o non condivisi di partito, bensì ad un
sistema che la sovrasta, la determina, la prevarica. Nel
malessere di molti individui, tale fatto è avvertito come un
fardello insopportabile.
53
civiltà, non può prescindere dall'analisi dei
sistemi di cui è composta. Sistema politico,
finanziario, mediatico, giudiziario, sanitario,
scolastico, universitario, massonico, e così via.
Siamo così abituati a questi termini, tanto da
non farci più caso. Pensiamo alla questione
degli ordini professionali, i quali, ancorché
legittimi, in certi frangenti trascendono lo
scopo per cui dovrebbero essere stati costituiti,
sino a contrastare e osteggiare ciò che a loro
non appartiene, o appare estraneo, finendo per
relegarlo nell'illiceità, nonostante la Legge, a
cui essi stessi dovrebbero adeguarsi, non
disciplini e quindi lasci libertà di attività
economica19.
Le pressioni di queste unioni di persone o
professionisti sono all'ordine del giorno, tanto
da influire, in maniera del tutto immotivata,
nelle decisione e negli stessi pensieri dei
19 Troppo spesso si dimentica, con colpa o dolo, la questione
del Diritto positivo, ossia che tutto ciò che non è vietato, è
permesso (e il soggetto ha facoltà di autorizzarsi per proprio
conto). “Ma a noi piace tanto il Padrone”, osservava Jacques
Lacan, “e così lo mettiamo anche dove non c’è: delirandolo
nella norma giuridica, in attesa della dissoluzione del Diritto”.
54
soggetti appartenenti ad una medesima
collettività, facendo passare per verità, ciò che
in realtà è solo la loro dottrina. E tutto questo
sol perché il fine ultimo è il denaro, il potere
autarchico, la sopraffazione e la messa in
scacco dell'altro. Non facciamo l'errore di
credere che tutto questo avvenga senza un fine
ultimo, o per perversione senza oggetto. Ogni
forma di perversione o di degenerazione o di
dipendenza, non può mai essere senza oggetto
di godimento20.
20 Intorno al 1920 Sigmund Freud affronta le tematiche più
oscure della sua ricerca psicoanalitica. Dopo la prima guerra
mondiale, ove egli aveva veduto come l'uomo possa essere
distruttivo per sé stesso e per l'altro, colto, come del resto
moltissimi suoi contemporanei, da uno stato depressivo per
aver veduto il proprio paese, l'Austria, ridotto in macerie e in
miseria, e dopo aver scoperto l'inizio del cancro alla mascella
che poi lo portò alla morte, egli scrive i saggi che
provocarono forti resistenze, ed ancora oggi vengono
trascurati e messi da parte, quasi come tradimenti, da una
schiera di psicoanalisti, freudiani e non. In questo periodo
l'attenzione di Freud si sposta dalla questione dell'inconscio,
del principio di piacere, del principio di realtà, al silenzio
oscuro e inquietante della pulsione di morte e di distruzione
che sembra spingere l'uomo contro la stessa conservazione
della vita. Così nascono saggi colossali, quanto inquietanti e
55
1.5: Batter moneta e debito: forme di
totalitarismo oligarchico-finanziario
La paura, come l'ignoranza, è un buon sistema
per tenere sotto scacco e in una forma di
dipendenza i soggetti, e, in tale caso, un'intera
collettività. L'invenzione del debito è un ottimo
ancora oggi osteggiati, negati e misconosciuti, quali "Un
bambino viene picchiato", "Il perturbante", "Al di là del
principio di piacere", "Psicologia delle masse e analisi
dell'io". "L'Io e l'Es" (Tutti editi da Boringhieri, Opere di
Freud). Queste riletture, mi fanno pensare come ancora oggi –
nonostante sia davanti agli occhi di tutti che l'uomo non è
quell'essere mansueto che si vorrebbe credere, ma il più delle
volte spende una grande energia psichica per danneggiare sé
stesso e l'altro, per colpirlo con la cattiveria, l'indifferenza,
l'ingiustizia, i soprusi e gli abusi, per mortificarlo, umiliarlo,
danneggiarlo – questo lato oscuro venga rinnegato, sottaciuto,
sconfessato con le più forti resistenze, tra cui il buonismo
contemporaneo ne è la più evidente apoteosi. Eppur ancor
oggi siamo in guerra, solo che non si fa con le bombe, ma a
colpi di atti, decreti ingiuntivi, indifferenze, atti di
sciacallaggio e sopraffazione, sentenze ingiuste e inique,
diffidenza e calunnia. E ancor oggi, questa pagina di storia, è
pienamente censurata. L'uomo, da sempre, stenta a prendere
coscienza del male che, troppo spesso, lo anima e del deserto
che lo sovrasta.
56
sistema a tale scopo, soprattutto perché agisce
sulla paura dell'essere umano per il vuoto, il
baratro, e ciò che non conosce. Mi sono
sempre meravigliato del perché nessun mezzo
di
comunicazione
di
massa,
pur
sovrabbondando di notizie in cui si parla di
questo famigerato “debito pubblico”, non si sia
mai fermato a spiegare cosa significhi
realmente, e da dove esso derivi. La collettività,
la quale – considerando lo Stato come impresaeconomica (accostamento molto pertinente,
direi) – ne rappresenta la globalità degli
azionisti naturali, avrebbe tutto il Diritto di
essere informata sulle poste di bilancio, ovvero
costi (spese) e ricavi (benefici), attività (crediti)
e passività (debiti). Un'impresa economica con
una voragine di debito, al limite (con
eufemismo) se non oltre il fallimento, ove si
chiede ai propri azionisti(cittadini) di
contribuire al risanamento (=utopia) tramite il
versamento di imposte (sovvenzioni) sempre
più gravose, avrebbe necessità di trasparenza e
di spiegazioni sulla crisi (affinché non resti una
vuota formula o una sorta di coazione a
57
ripetere), e, soprattutto, necessiterebbe di
imputazione/assunzione
di responsabilità.
Solo dall'inventario è possibile procedere ad
ereditare (eredità reale e/o simbolica che sia21).
Questo a maggior ragione quando si tratta di
ereditare dei debiti, ovvero da un Padre che, a
livello reale, non ha saputo o potuto far bene i
propri conti. Si avrebbe la presunzione che i
figli, contrariamente,
ereditassero senza
domanda22.
Sono solito occuparmi di questioni individuali
e soggettive, familiari, imprenditoriali, ovvero
21 Questo lavoro di interpretazione è sempre necessario sia a
livello
macroeconomico
(sociale),
sia
a
livello
microeconomico (soggettivo). I Padri hanno delle
responsabilità, così come i figli che ereditano: è rilevante
(significante) cosa essi sanno (e desiderano) farne, di tale
lascito.
22 L'emergente fiorentino Matteo Renzi che, dopo la caduta
di Berlusconi Silvio, gran parte della stampa sta presentando
come “Homo Novus” (novello Caio Mario), si espone, a mio
avviso, a un grande rischio se, da figlio quale è, non partirà
dal prezzo di questa eredità – anche di partito – limitandosi a
rinnegare il passato, senza addentrarsi nel merito (o demerito).
58
di ciò che possiamo chiamare microeconomie.
L'aspetto sociale o macroeconomico è sempre
affrontabile con le dovute cautele, dal momento
che le generalizzazioni non possono essere mai
fatte con troppo successo. In tale caso è
evidente che la questione macroeconomica, del
debito, sta avendo ripercussioni molto profonde
negli individui, nei soggetti e nelle storie di
molte famiglie. La questione sta emergendo
ora, perché alla fonte, agli ideatori, è sfuggita
letteralmente di mano.
Eravamo rimasti alla nascita della moneta.
Coloro che la scopersero, quindi, compresero,
quasi subito. la potenza della loro invenzione.
Uno strumento con il quale, aumentandone o
diminuendo il flusso, era ed è possibile
controllare il mercato, il livello dei prezzi, il
valore dei salari, il prodotto interno di una
nazione, le forze e le debolezze di un popolo.
Sorprende molto che dalla sua scoperta, la
quale, come abbiamo detto, data intorno al
1800, la funzione effettiva della moneta sia
ignorata dalla massa e resti di esclusivo
59
dominio di pochi. E' il segreto dei segreti, da
tenere ben nascosto, come una ricetta esclusiva,
dal momento che questo sistema genera enormi
guadagni (di fatto senza limiti) nelle mani di un
pugno di uomini. La domanda che a questo
punto ci viene spontanea è la seguente: dalla
sua invenzione, oggi, chi stampa la moneta
corrente e chi ne percepisce i frutti?
Wikipedia23 definisce il signoraggio come
l'insieme dei redditi del governo derivanti
dall'emissione di moneta. Non è molto, ma un
significato possiamo coglierlo, perlomeno si
riconosce che stampare moneta produce – per
chi esercita tale funzione – un reddito.
Seguendo tale impostazione, quindi, il surplus
dei redditi, derivanti allo Stato per l'emissione
della moneta, dovrebbe essere ridistribuita alla
collettività, ossia al popolo sovrano. La
questione è, tuttavia, questa: non è il Governo
a stampare la moneta cartacea24, bensì le
23 Vedi http://it.wikipedia.org/wiki/Signoraggio
24 Di fatto oggi lo Stato lucra solamente sulla creazione di
monete metalliche e ne ha il monopolio per quanto riguarda la
coniazione (Vedi http://www.signoraggio.com/signoraggio_
60
Banche Centrali (ossia, nel nostro caso, la
Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia,
entrambe società per azioni private, e non
statali25). Le banche centrali europee, quindi,
stampano moneta e prestano allo stato, il quale
ne paga il valore nominale e i relativi interessi,
tramite emissione di Buoni del Tesoro. Le
Banche Centrali percepiscono un reddito netto
derivante dalla messa in circolazione della
dossier_zecca.html )
25 Gli azionisti della Banca d'Italia sono i seguenti: Gruppo
Intesa 27,20%; Gruppo San Paolo 17,23%; Gruppo Capitalia
11,15%; Gruppo Unicredit 10,97%; Assicurazioni Generali
6,33%; Inps 5%; Banca Carige 3,96%; BNL 2,83%; Monte
dei Paschi di Siena 2,50%; Gruppo La Fondiaria 2%; Gruppo
Premafin 2%; Cassa di Risparmio di Firenze 1,85%; RAS
1,33%; Privati 5,65%. Gli azionisti della Banca Centrale
Europea (B.C.E)sono i seguenti: Banca Nazionale del Belgio
2,83%; Banca Nazionale della Danimarca 1,72%; Banca
Nazionale della Germania 23,40%; Banca della Grecia
2,16%; Banca della Spagna 8,78%; Banca della Francia
16,52%; Banca Centrale d'Irlanda 1,03%; Banca d'Italia
14,57%; Banca Centrale di Lussemburgo 0,17%; Banca
d'Olanda 4,43%; Banca Nazionale d'Austria 2,30%; Banca del
Portogallo 2,01%; Banca di Finlandia 1,43%; Banca Centrale
di Svezia 2,66%; Banca d'Inghilterra 15,98% (Vedi
http://www.disinformazione.it/banchecentrali.htm )
61
moneta, ottenuto dalla differenza tra il valore
nominale, sommato agli interessi, e l'irrisorio
costo tipografico26. Tale reddito da signoraggio è
spartito tra un manipolo di banchieri privati, i
quali detengono le azioni delle Banche centrali27.
Con un aggravante: con l'emissione di Buoni del
Tesoro, lo Stato indebita
la collettività,
generando il Debito Pubblico di cui tutti parlano,
ma nessuno dice. Le banche centrali pretendono,
a fronte dell'emissione di moneta, ulteriori
interessi, di fatto impagabili, dal momento che
non stampano il denaro necessario per farlo e,
quindi, saranno saldati esclusivamente con i beni
immobili e le ricchezze del paese. Risorse e
ricchezza reale, in cambio di interessi e valori
creati dal nulla. Lavoro reale, in cambio di
moneta a debito. Lo Stato si indebita
continuamente e giornalmente con i banchieri, i
quali, è bene ribadirlo, stampano moneta e la
prestano a interesse. In molti si chiederanno
perché funzioni così e perché nessuno faccia
26 Consulta a tal proposito il seguente
http://www.disinformazione.it/intervistasaba.htm .
27 Vedi supra nota 25.
62
link
niente. Ritengo questo sia uno dei quei sistemi28
nascosti che governano al di sopra dei governi,
non conosciuti dalla collettività, e tenuti celati
dalla grande comunicazione di massa, e dai
politici, i quali, evidentemente, in questa
perversione economica, hanno trovato il loro
accomodamento e lauto tornaconto. Un Paese
che deve fare i conti con la propria economia
reale, avrebbe necessità, invece, di essere
ridimensionato a misura d'uomo. Questo però
non avviene: ci sono politici e caste che – mentre
la maggior parte delle persone soffre –
mantengono privilegi, stipendi da nababbi e
vantaggi enormi. Il circolo vizioso costruito con
il “bluff” del debito pubblico è necessario per
mantenere un flusso di moneta irreale e
sproporzionato in confronto alle effettive capacità
di reddito, di produzione e di consumo dei nostri
Paesi. Siamo, contrariamente, in un Paese ove il
tempo ha già preso la sua accelerazione infinita, e
il lavoro umano non potrà mai essere sufficiente
a pagare il capitale, né i relativi interessi, creati
28 Vedi supra Scritto 1.4: Civiltà o Sistema?
63
con questo sistema usorocratico del debito
infinito. La menzogna delle menzogne è far
credere alle popolazioni che, con lacrime, sangue
e sacrifici, il debito pubblico diminuirà. Il debito
pubblico, per chi lo vuol sapere, è inestinguibile
per definizione, ed ha preso una corsa tanto
inarrestabile quanto mortifera.
La proposta del reddito di cittadinanza29 è
veduta da molti come un modo per percepire
un salario senza lavoro, un invito alla pigrizia e
al parassitismo. Ai fautori di questa tesi
29 “Il reddito di base o reddito di cittadinanza o reddito di
sussistenza o reddito universale è una erogazione monetaria, a
intervallo di tempo regolare, distribuita a tutti coloro dotati di
cittadinanza e di residenza in grado di consentire una vita
minima dignitosa, cumulabile con altri redditi (da lavoro, da
impresa, da rendita), indipendentemente dall'attività
lavorativa effettuata, dalla nazionalità, dal sesso, dal credo
religioso e dalla posizione sociale ed erogato durante tutta la
vita
del
soggetto”
(vd
Reddito di
base
in
http://it.wikipedia.org/wiki/Reddito_di_cittadinanza ). Nel
reddito di cittadinanza che abbiamo in mente, tuttavia, non si
tratta di erogare una “prebenda”, ma di ridistribuire la rendita
da emissione di moneta, ai reali destinatari e portatori di
interessi: i cittadini del Paese Italia.
64
bislacca, occorre rispondere che questa rendita
da signoraggio già esiste ed è distribuita nelle
mani ingorde di un manipolo (oligarchia) di
banchieri (e di politici, loro fidi servitori). Con
il reddito di cittadinanza, quindi, altro non si
farebbe che restituire la rendita da moneta al
vero destinatario di sovranità: il popolo, il
cittadino, l'abitante. Se lo Stato ricominciasse a
stampare la moneta per proprio conto,
cesserebbe di indebitarsi e di pagare
(promettere) interessi su un debito infinito e
insanabile.
La corsa all'economia irreale, fuori tempo, si
estende ad altre modalità di emissione di
moneta
delle banche private. Si tratta
dell'erogazione del credito a imprese e
famiglie, mediante mutui, finanziamenti,
anticipazioni, carte di credito, 30 e altri sistemi di
30 Il termine carta di credito è, a mio avviso, improprio.
Queste, infatti, dovrebbero chiamarsi Carte di debito. La
strategia di marketing del sistema bancario ha studiato uno
strumento per confondere ancora una volta le acque, creando
nel consumatore la percezione di avere in mano un credito,
mentre, invece, ogni volta che utilizza una di queste carte, si
65
concessione. Nell'immaginario collettivo si
pensa che, ancora oggi, le banche facciano
opera di raccolta delle risorse (deposito) e di
impiego (prestiti). Se il sistema non fosse così
degenerato e strategicamente collegato alle
induzioni al consumo, all'indebitamento, questo
sarebbe una modalità sana attraverso cui
raccogliere mezzi e risorse da chi le detiene, e
distribuirli a chi non ne ha, ma è in grado di
offrire, come contropartita, idee economiche o
imprenditoriali. Il sistema bancario, oggi, può
di fatto concedere credito all'infinito, anche se,
materialmente, non ne possiede le reali risorse
(ovvero i corrispondenti depositi31). La
questione del prestito “ad infinitum” è
strumentale al tentativo di creare un finto
benessere, un finto mercato, una pseudoindebita, ovvero promette un pagamento alla propria banca (e,
contestualmente, indebita il proprio stato tramite il sistema
dell'emissione di moneta elettronica).
31 Oggi 100 euro depositati, permettono alla banca di
prestarne 5000 ( senza alcuna copertura. Il prestito, in
pratica, è interamente coperto e garantito da beni e risorse del
soggetto finanziato).
66
necessità di beni da consumo32.
E' scontato che questa situazione abbia
ripercussioni gravi per molte famiglie o
individui. Rincorrere un debito insanabile (in
32Il bombardamento mediatico – il quale è sempre più rivolto
ai bambini e alle popolazioni più giovani – di induzione al
godimento consumistico, iperattivo, informatico, istiga a
forme di dipendenza dall'oggetto di consumo. E' una vera e
propria corsa contro il tempo, ad accaparrarsi l'ultimo
ritrovato della moderna tecnica, il quale, non appena
posseduto, diviene subito superato, obsoleto. I nuovi telefoni
cellulari, ad esempio, sembra che siano proprio programmati
per guastarsi dopo un certo numero di anni, di modo che si
renda necessaria la loro sostituzione con modelli nuovi e
maggiormente avanzati. I continui aggiornamenti che
arrivano dalle reti internet, anche all'insaputa dell'utente,
servono per riempire le memorie dei “personal computers” in
maniera continuativa, tanto da saturarla e rendere necessaria
la loro sostituzione con modelli di ultima generazione.
L'attuale contemporaneità ha bisogno di consumo indotto,
sfrenato, compulsivo, proprio perché la macchina del
commercio senza lavoro reale non fermi la sua corsa. Per
molti soggetti, sottrarsi a questa rete sistemica è
patologicamente impensabile. Lo Stato è tristemente complice
di tutto questo. E' complice, come sempre, per la sete di
denaro, di potere e di privilegio. Pensiamo al gioco d'azzardo
e ai video poker che, nonostante creino dipendenza e portino
67
quanto di natura e origine usuraria),
sproporzionato alla capacità di rimborso e di
umano lavoro, non può che portare alla
rincorsa, contro il tempo, di cambiali e titoli di
pagamento. La creatività e il pensiero sano
passa, invece, dalla propria misura. La crisi,
forse, risiede proprio in questo tentativo
dell'uomo, ancora una volta, di superare il
proprio limite, di non farci conto, temendo, da
una parte, il vortice e la voragine che questo
sistema crea e alimenta, e, dall'altra, restandone
affascinato, sino al rischio concreto di esserne
risucchiato. Non è osceno affermare che la
natura umana possa desiderare di godere
all'infinito, senza limite, sino alle estreme
conseguenze della distruzione o messa in
pericolo della propria vita.
Il meccanismo si è inceppato perché il lavoro
reale ( e i crediti reali esigibili) non riescono
più a coprire questa voragine di promesse di
pagamento, di debiti e interessi prodotti in
alla rovina moltissimi individui e famiglie, lo Stato incentiva,
riscuotendone la relativa “gabella”.
68
maniera forzosa e artificiale33.
33 L'esempio che sono solito fare per comprendere questo
meccanismo, è quello dell'azienda, la quale, trovandosi in
difficoltà, anticipa presso banche diverse le stesse fatture
(promessa di pagamento dei propri clienti). In pratica attua
una sorta di autofinanziamento. Nel momento in cui il cliente
non dovesse pagare, o ritardasse, per tamponare potrà
anticipare una nuova fattura o convogliare il pagamento di un
altro soggetto presso la banca ove ha anticipato due volte la
medesima promessa di pagamento. Tale vortice di pagherò,
potrebbe non saltare fuori, sino a quando l'azienda in
questione produrrà un fatturato tale da poter coprire, con
nuove fatture, quelle scadute. Cosa succede, invece, se il
fatturato subisce una flessione rilevante? Probabilmente
mancheranno risorse reali per tamponare le promesse di
pagamento e rinnovarle, allungando le scadenze e, quindi, le
quote che essa non riesce più a coprire con il proprio fatturato
(e lavoro reale). Ritengo che in Italia stia avvenendo, a livello
macroeconomico, una situazione di questo tipo (il problema,
di fatti, è emerso a causa di drastiche riduzioni del PIL,
Prodotto Interno Lordo). Le entrate non riescono a coprire
nemmeno gli interessi sulle promesse di pagamento scadute
del paese Italia. Come si fa a credere alla favola della
riduzione del debito pubblico, quando non riusciamo
69
nemmeno a pagare gli interessi da questo generati? Il patto di
stabilità, così ostentato e osannato dagli attuali governanti, è
in realtà un comando, imposto dalla Comunità Europea agli
stati sovrani, di garantire il pareggio di bilancio. Tale patto ha
avuto inizio nel 1992 con la sottoscrizione del Trattato di
Maastricht, il quale esige, per i paesi aderenti, di mantenere
un rapporto deficit/PIL al di sotto del 3% (il deficit pubblico
rappresenta la differenza negativa tra i costi sostenuti
dall'amministrazione statale – tra cui quelli derivanti dalla
cessione della sovranità monetaria alle banche centrali – e le
entrate provenienti dalle imposte; il PIL, Prodotto Interno
Lordo, rappresenta il valore totale dei beni e servizi finali
prodotti nel paese in un anno). Le politiche governative, oggi,
non sono più orientate alla sovranità nazionale, allo stato
sociale, agli interventi di aiuto verso le persone
economicamente svantaggiate, ma prestano esclusivamente la
loro attenzione allo spread – pura invenzione finanziaria,
trattandosi di un semplice indice che segnala il differenziale
di rendimento ( ovvero aria fritta) tra i Bund tedeschi e i
nostri Btp decennali – e al raggiungimento del cosiddetto
pareggio di bilancio, a qualsiasi costo, ivi incluso il patimento
e i fallimenti di moltissime aziende, famiglie e soggetti.
70
Scritto 2:
L'Usura Aggravata: Errori
Diagnostici?
di Maurizio Forzoni
71
Contro l’usura. Dai ‘Cantos’ di Ezra Pound,
XLV
Con usura nessuno ha una
arido come carta,
solida casa
senza segala né farina di
di pietra squadrata e liscia
grano duro,
per istoriarne la facciata,
usura appesantisce il
con usura
tratto,
non v'è chiesa con
falsa i confini, con usura
affreschi di paradiso
nessuno trova residenza
harpes et luz
amena.
e l'Annunciazione
Si priva lo scalpellino della
dell'Angelo
pietra,
con le aureole sbalzate,
il tessitore del telaio
con usura
CON USURA
nessuno vede dei Gonzaga
la lana non giunge al
eredi e concubine
mercato
non si dipinge per tenersi e le pecore non rendono
arte
peggio della peste è l'usura,
in casa ma per vendere e
spunta
vendere
l'ago in mano alle fanciulle
presto e con profitto,
e confonde chi fila. Pietro
peccato contro natura,
Lombardo
il tuo pane sarà staccio
non si fe' con usura
vieto
Duccio non si fe' con usura
72
né Piero della Francesca o apprende l 'arte d'intessere
Zuan Bellini
oro nell'ordito;
né fu "La Calunnia" dipinta l'azzurro s'incancrena con
con usura.
usura; non si ricama
L'Angelico non si fe' con in cremisi, smeraldo non
usura, né Ambrogio de
trova il suo Memling
Praedis,
usura soffoca il figlio nel
nessuna chiesa di pietra
ventre
viva firmata : "Adamo me arresta il giovane amante
fecit".
cede il letto a vecchi
Con usura non sorsero
decrepiti,
Saint Trophine e Saint
si frappone tra giovani
Hilaire,
sposi
usura arrugginisce il
CONTRO NATURA
cesello
Ad Eleusi han portato
arrugginisce arte ed
puttane
artigiano
carogne crapulano
tarla la tela nel telaio,
ospiti d'usura.
nessuno
73
« "Ecco la fiera con la coda aguzza,
che passa i monti e rompe i muri e
l'armi!
Ecco colei che tutto 'l mondo
appuzza!" »
(Dante -Inf. XVII 1-3 – Girone degli
Usurai)
Gerione, illustrazione di Gustave Doré
74
“Quel che si chiama logica o diritto non è mai
niente di più che un corpo di regole che furono
laboriosamente combinate in un momento della
storia debitamente datato e situato da un sigillo
d'origine, agorà o foro, chiesa oppure partito.
Dunque non spererò niente da queste regole al
di fuori della buona fede dell'Altro, e in
mancanza d'altro me ne servirò, se così giudico
o se mi ci si obbliga, solo per divertire la
malafede”. Jacques Lacan
75
2.1: La nozione di Capitale34 in un
prestito
Ritengo che per l'analisi di qualsiasi questione,
occorra partire dal generale, sino a giungere al
particolare. Un esame tecnico-scientifico di
34 Si definisce Capitale la somma di denaro messa a frutto.
Rimandiamo il lettore allo scritto precedente “Il Dio Denaro”,
per l'analisi di quanto poco capitale, effettivo, reale, sia
prestato dalle banche, dal momento che, per la
sovrabbondante maggioranza, la banca non presta denaro che
possiede o che ha precedentemente raccolto, bensì lo crea dal
nulla, tramite semplici impulsi elettronici, byte che
movimentano appostazioni di bilancio da un terminale
all'altro. E' il soggetto che riceve un mutuo che, ad esempio,
pagando le rate periodiche (le quali comprendono capitale e
interessi), cede moneta, reddito prodotto dal proprio lavoro, o
dai propri beni, alla banca che in realtà non ne aveva, ma l'ha
creato dal nulla, utilizzando la fitta rete di promesse di
pagamento e di corrispondenza tacitamente accettato nel
circuito dei sistemi interbancari. Possiamo dire che la banca,
pertanto, fa attività di raccolta (o meglio rastrellamento di
beni e risorse reali, in cambio del nulla) nel momento in cui i
mutuatari-clienti cominciano a pagare le rate di
ammortamento e pre-ammortamento e non, come si crede
nell'immaginario collettivo, prima della sua accensione e
successiva erogazione. Questo fenomeno è chiamato, da
taluni, signoraggio secondario o creditizio.
76
questo tipo, non può prescindere dalla
riduzione dell'oggetto dell'analisi in termini
sempre più piccoli (sottosistemi d'indagine). Ho
deciso però in tal caso, dopo riflessione, di fare
esattamente l'opposto. Ossia di partire dalle
nozioni base, dalle categorie semplici, per poi
mettere in mostra il caos nel quale sguazzano i
denegatori della matematica finanziaria e della
tecnica giudiziaria 35.
Il Capitale è il primo oggetto della matematica
finanziaria. La nozione di capitale è recepito
dal nostro codice civile all'art. 820 comma 3:
“Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla
cosa come corrispettivo del godimento che altri
ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali
(...)”. Da tale norma possiamo ricavare tre fatti
giuridici: che il capitale è la cosa, l'oggetto di
un prestito; che il godimento del capitale da
35Ci sono alcuni Consulenti Tecnici di Ufficio di Tribunali, i
quali o ignorano la materia, e allora dovrebbero dichiararsi
incompetenti, rifiutando l'incarico, o forse ne sanno troppo,
ma fingono di non conoscere, per favorire certi loro amici
banchieri o bancari.
77
parte di terzi soggetti, produce frutti civili;
che tali frutti sono denominati interessi. La non
legittimità di produzione di frutti civili, fuorché
dal capitale, è rinforzato, nel nostro
ordinamento, dal divieto di anatocismo, ovvero
di ricapitalizzazione periodica degli interessi36.
Il Capitale, in matematica finanziaria,
è
indicato convenzionalmente con la lettera C.
36Mi permetto di suggerire, per un approfondimento o per
spunti riflessivi, “La questione dell'anatocismo nel prestito
usurario”, Scritto 3 del presente lavoro.
78
2.2: La nozione di tasso di interesse in
un prestito
Il “tasso” rappresenta la percentuale
dell'interesse su un prestito, ossia il valore della
remunerazione spettante al prestatore. La
nozione di interesse è recepito dal nostro codice
civile dagli artt. 1282 (Interessi nelle
obbligazioni pecuniarie 37), 1284 (Saggio degli
interessi 38), 1815 (Interessi39). A tal punto
occorre fare una classificazione dei diversi
tassi
d'interesse:
tasso di interesse
corrispettivo, tasso di interesse moratorio e
37Art. 1282 comma 1 cc: “I crediti liquidi ed esigibili di
somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo
che la legge o il titolo stabiliscano diversamente”.
38Art. 1284 cc. “1. Il saggio degli interessi legali è
determinato in misura pari al 2,50% in ragione d'anno. (…)
2. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali,
se le parti non ne hanno determinato la misura. 3. Gli interessi
superiori alla misura legale devono essere determinati per
iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
39Art. 1815 comma 1 cc.:”Salvo diversa volontà delle parti, il
mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la
determinazione degli interessi si si osservano le disposizione
dell'art. 1284”.
79
tasso di interesse compensativo. Gli interessi
corrispettivi, disciplinati dall'art. 1282 cc.,
decorrono su tutti i crediti pecuniari liquidi ed
esigibili, salvo eccezioni previste dalla Legge 40;
gli interessi moratori, previsti e disciplinati
dall'art. 1224 cc, hanno funzione di
risarcimento verso il creditore per il ritardo nel
pagamento da parte del debitore 41; gli interessi
compensativi, previsti dall'art. 1499 cc,
prescindono dalla mora del debitore, nonché
dalla scadenza del debito42. Il Tasso (Saggio) di
interesse è indicato, in matematica finanziaria,
con la lettera r (o anche i).
40Vd. supra nota 37.
41 Art. 1224 cc. Danni nelle obbligazioni pecuniarie. 1. Nelle
obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro,
sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se
non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non
prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano
dovuti interessi superiori a quella legale, gli interessi moratori
sono dovuti nella stessa misura.
42 Art. 1499 cc. Interessi compensativi sul prezzo. 1. Salvo
diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al
compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli
interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile.
80
2.3: La nozione di tempo in un prestito
Il Capitale (C), ad un determinato tasso (r), è
produttivo di interesse in un determinato arco
temporale (t). La funzione del tempo
rappresenta una variabile molto importante, dal
momento che, a parità di Capitale e di tasso di
interesse, il debitore pagherà interessi maggiori,
quanto più tempo impiegherà per la rimessa del
debito. La variabile Tempo è indicata, in
matematica finanziaria, con la lettera g (o
anche t).
A questo punto abbiamo conosciuto tutte le
variabili mediante cui, con formula finanziaria
diretta, è possibile calcolare l'importo degli
Interessi (su un prestito) – indicati con la lettera
I –
quando sono noti gli altri termini
dell'equazione: Capitale, giorni, tasso di
interesse.
La formula dell'interesse semplice è la (1), qui
81
di seguito riportata:
CXgXr
I= ------------------- (1)
365x10043
Al numeratore della frazione troviamo il
prodotto tra Capitale, giorni e tasso, mentre al
denominatore, il numero di giorni dell'anno
solare, moltiplicati per 10044.
La formula (1) è lineare, rispettosa del nostro
codice civile, il quale prevede che gli interessi
siano calcolati esclusivamente sul Capitale. A
parità di Capitale, si potrà incidere (aumentare)
la produzione di interessi, agendo sulle altre
43Nell'anno bisestile, al denominatore della formula (1),
dovremo inserire 366*100.
44 Al denominatore i giorni vanno moltiplicati per 100, dal
momento che al numeratore abbiamo una variabile, il tasso,
espresso in termini percentuali, il quale va convertito in
numero razionale, per ottenere risultati matematicamente
omogenei con le altre due variabili (capitale e giorni).
82
due variabili dell'equazione: il tempo e il tasso
(salvo poi accorgersi che, banchieri e bancari,
in reciproca connivenza, hanno studiato il
sistema perverso di agire e aumentare anche
l'incidenza del Capitale, mescolando ad esso,
interessi, commissioni, spese e competenze di
qualsiasi specie e natura. Hanno progettato,
altresì, da novelli fisici, la maniera per dilatare
l'asse del tempo, in particolare nei rapporti di
conto corrente o nelle anticipazioni, tramite
l'utilizzo sconsiderato del cosiddetto gioco
delle valute. Con i sistemi sfruttati dall'attuale
sistema bancario, al momento dell'accensione
di un finanziamento/mutuo o apertura di credito
in conto corrente o anticipazione di vario tipo,
se è possibile conoscere ( non sempre) il punto
di partenza contrattuale, sicuramente non è
prevedibile il punto di arrivo45.
45Ritengo che il sistema sia stato studiato e costruito proprio
per creare delle variabili arbitrarie, per mezzo delle quali
aumentare o diminuire le entrate bancarie in base all'esigenza
di fare cassa o ai budget imposti dalle varie direzioni. I
direttori di filiale, infatti, percepiscono incentivi monetari
allorquando raggiungono determinati obiettivi di fatturato.
Questi ultimi, quindi, hanno un lucro proveniente, molto
83
2.4: L'usura: tra norme di Diritto e
Civiltà
Il prestito usurario è un evento in grado di
incidere negativamente nell'economia di un
soggetto, di una famiglia, di un'impresa, sino a
provocare danni molto gravi, ereditabili,
addirittura, di generazione in generazione 46.
Abbiamo visto come nella morale, soprattutto
spesso, proprio da condizioni e vantaggi usurari. Nel
momento in cui, poi, si trovano dinnanzi ai PM o ai Giudici
penali, attuano la strategia della non responsabilità diretta, per
continuare a farla franca, e ad agire pressoché indisturbati.
46 Quando poi all'usura si aggiunge la malagiustizia e la
sordità (dolosa o colposa) di certa parte della Magistratura, i
danni, ovviamente, si aggravano. La Giustizia, come afferma
Giacomo B. Contri, noto psicoanalista italiano, è fare frutti.
Troppo spesso nei processi passa in secondo piano che
laddove vi è un reato, c'è una vittima che, proprio a causa di
questo, è stato usurpato del Diritto al lavoro, alla propria
economia, è gli è stata sottratta la possibilità di fare fruttare il
proprio pensiero economico (vd a proposito il seguente
interessante
video:
http://www.youtube.com/watch?
v=8gNEPrEzrvI - Think 22 -”La Giustizia è fare frutti” Giacomo B. Contri)
84
quella cristiana e cattolica, è considerato
usurario qualsiasi prestito che richieda, oltre la
restituzione del capitale, il pagamento di
qualsiasi somma di denaro47. Il presupposto di
tale norma morale risiede nel fatto che prestare
capitali non può essere considerato un lavoro
degno di remunerazione, e farsi pagare degli
interessi su questi ultimi, equivale a pretendere
la corresponsione della differenza di prezzo
(tra il dato e il richiesto), tramite moneta che in
realtà non esiste in circolazione ( non creata).
Gli antichi, la sapevano lunga sulla questione
del signoraggio (buone radici, non mentono)48.
Nel nostro ordinamento giuridico è stato
eseguito un compromesso, permettendo il
prestito di capitali, solo a determinate
condizioni, non rispettando (o oltre) le quali, si
concretizza il delitto di usura49.
47Vd. supra nota 16.
48Di tale questione abbiamo parlato nel mio scritto
precedente “il Dio Denaro”. Vd supra Scritto 1.
49Essendo in gioco enormi interessi non solo economici,
quanto di potere, possesso, denaro e lucro, le norme morali e
di civiltà, le quali consideravano usurario il solo prestito di
capitale ad interesse, sono state superate dalla normativa
85
Prima della riforma del 1996 apportata all'art.
644 c.p, è noto che il delitto di usura era
subordinato all'accertamento di due requisiti:
l'approfittamento dello Stato di bisogno e
l'eccessiva onerosità della prestazione
(o
sproporzione tra il dato e il richiesto). Il criterio
dell'individuazione se un comportamento potesse
essere ritenuto usurario, risiedeva pienamente
nelle mani del Magistrato, il quale,
principalmente, era tenuto a valutare se il
prestatore di danaro avesse approfittato dello
stato di bisogno della vittima. Per cui si
richiedeva la prova della piena conoscenza, da
parte del mutuante, della situazione di difficoltà
economica del soggetto richiedente, nonché
quest'ultimo doveva trovarsi in uno stato di
bisogno, di necessità e di assillo tale da essere
costretto ad accettare le inique condizioni
inflittegli dall'usuraio50. L'interesse praticato in un
prestito era considerato usurario quando il tasso
vigente nel nostro ordinamento giuridico.
50Tale evento è tutt'ora contemplato all'art. 644 c.p, però
come circostanza aggravante del delitto commesso.
86
pattuito era eccessivo, sproporzionato rispetto ai
tassi correnti o di mercato, e tale valutazione
soggettiva era rimessa sempre nelle mani del
Giudice51.
La Legge 108 del 07/03/1996, ha apportato dei
significativi cambiamenti all'art. 644 c.p, e in
alcuni passi, potremmo dire, lo ha
razionalizzato, contemplando, tra le altre
novità, la circostanza aggravante in cui il
delitto di usura sia commesso da esercenti
attività bancaria e creditizia.
La prima novella della Legge 108/96 è
costituita dalla determinazione del limite, al di
sopra del quale, gli interessi si possano
considerare sempre usurari52. L'usurarietà del
tasso, quindi, non è più a discrezione del
Giudice, bensì è determinato per Legge, ed una
51Cfr Marcello Sinisi-Fulvio Troncone (Magistrati), “La
rivalutazione monetaria e calcolo degli interessi”, Manuale
Teorico Pratico per operatori giudiziari, Edizioni Giuridiche
Simone,-2006, pp 147-160.
52 Vd. art. 1 Legge 108/96: “(...)La legge stabilisce il limite
oltre il quale gli interessi sono sempre usurari(...)”.
87
volta superato tale limite, si ha l'integrazione
diretta del delitto di usura53.
La Legge suindicata recita che debbono essere
considerati usurari anche gli interessi, inferiori a
53In molti hanno ritenuto che una volta accertato il
superamento del limite imposto per Legge, si concretizzi
esclusivamente usura oggettiva, restando escluso il dolo, ossia
la consapevolezza di commettere il reato (alcuni
proscioglimenti o assoluzioni di imputati per usura aggravata,
hanno avuto come motivazione “il fatto non costituisce
reato”, ossia l'esclusione della consapevolezza di
commetterlo). Ritengo che tale motivazione, addotta da certi
Magistrati, abbia molte debolezze, dal momento che in primis
l'usura è un reato di pericolo (e, a maggior ragione, una volta
accertata, occorrerebbe porre in essere tutte quelle misure per
prevenirne la reiterazione o continuazione) e in secundis è un
reato a dolo eventuale, in cui l'agente bancario si rappresenta
la possibilità che l'evento si verifichi ed è pienamente
consapevole di tale rischio. Di poi la Legge non lascia spazio
a fallaci interpretazione, dal momento che considera usurari
gli interessi superiori al limite imposto per Legge, senza
possibilità di fare disquisizioni in merito. Vale ricordare che
il brocardo, “in claris non fit interpretatio”, ossia “nelle
questioni chiare non si fa luogo a interpretazione”, in uso già
nella scuola dei glossatori di Bologna nel XII e XIII secolo, è
stato assimilato e fatto proprio dall'art 12 delle disposizioni
preliminari
al
codice
civile
del
1942
88
tale limite, se il soggetto che li ha pagati o
promessi si trova in situazione di difficoltà
economica e finanziaria, e se, riguardo alle
modalità del fatto o ai tassi medi praticati per
operazioni similari, questi risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro54. Molti Consulenti in materia ( e non
sono esenti da questo vizio gli ausiliari del
Magistrato), trascurano completamente questo
fatto, espresso in maniera chiara dalla Legge, non
ponendo mai a verifica se vi è sproporzione tra il
(preleggi):”Nell'applicare la Legge non si può ad essa
attribuire altro senso che quello fatto palese del significato
proprio delle sue parole secondo la connessione di esse e della
intenzione del legislatore”. Il Magistrato è quindi chiamato
(appellato nella sua funzione) a interpretare correttamente ciò
che si chiama “Mens legis”, e in Leggi così chiare,
l'intenzione appare palese dalla semplice lettura della norma
imperativa.
54Art. 1 Legge 108/96: “(...) Sono altresì usurari gli interessi,
anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi
che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso
medio praticato per operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra
utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o
promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o
finanziaria. (...)”.
89
dato a prestito e il pagato (o promesso) per
interessi e assimilati. I vertici delle banche non
possono mai ignorare lo stato di bisogno e
difficoltà di un soggetto richiedente,
dal
momento che i comitati di approvazione o
revisione dei fidi consultano periodicamente, sia i
bilanci societari55, sia le banche dati delle
55“L'Istruttoria di Fido è costituita dall'insieme di indagini,
ricerche, analisi ed elaborazioni finalizzate, per ogni
domanda di fido, a valutare la capacità di rimborso dei
richiedenti, i rischi connessi all'operazione e la forma di
finanziamento più opportuno. In altri termini, i competenti
organi della banca devono accertare se, presso i potenziali
richiedenti, perlopiù aziende, sussistono quelle condizioni di
affidabilità finanziaria (=capacità dell'impresa a rimborsare
un prestito entro i termini contrattuali previsti o, comunque, a
semplice richiesta della banca), economica (=capacità
dell'impresa di produrre risultati economici positivi nello
svolgimento delle sue attività caratteristiche) e patrimoniale
(=insieme delle garanzie reali o personali che il richiedente è
in grado di offrire) stabilite dai parametri di valutazione
prescelti dalla banca (...)” - cfr Compendio di Tecnica
bancaria – Economia e Gestione delle Imprese bancarie –
Antonio Pescaglini – Rino Pescaglini – Edizioni Simone – II
Edizione 2006. Gli organi della banca, quindi, hanno tutti gli
strumenti per verificare il livello di patrimonializzazione
dell'impresa, la capacità di reddito dell'impresa, la capacità di
rimborso della stessa e il rischio di insolvenza. Pensiamo a
90
Centrali dei rischi di Banca d'Italia56 e di quelle
private (cosiddette CRIF – Centrali Rischi
Finanziari57), onde verificare le segnalazioni, a
carico del medesimo soggetto, provenienti dagli
altri operatori creditizi del Sistema.
tutti quei casi in cui le banche concedono mutui per coprire
debiti regressi, molte volte addirittura inesistenti, con il solo
intento di trasformare le garanzie da fideiussorie a reali
(ipotecarie), ad aziende fortemente indebitate col sistema
bancario e senza capacità di rimborso delle rate previste. In
tali casi è evidente la manovra della banca e lo sfruttamento
dello Stato di bisogno, per portare al fallimento l'impresa
stessa e depredare i malcapitati garanti di tutti i propri beni
personali.
56La Centrale dei rischi, affidata alla Banca d'Italia, opera sin
dall'anno 1964. “(...)Essa accentra le segnalazioni effettuate
dalle singole banche per indicare l'esposizione creditizia,
anche potenziale, in essere verso quei clienti (persone fisiche
o giuridiche) il cui affidamento supera determinate soglie
quantitative
minime.
Fornendo
agli
intermediari
l'indebitamento globale dei rispettivi clienti verso il sistema,
cd. posizione globale di rischio, essa svolge la funzione di
strumento di tutela dei rischi connessi al cumulo degli
affidamenti. (…). La finalità delle rilevazioni della
Centrale dei rischi, quindi, non è affatto quella di precludere
la prassi del cd. pluriaffidamento bensì quella di limitare
l'aggravamento del <<rischio di credito>> che promana dal
cumulo delle diverse posizioni di fido tramite le quali i clienti
91
Sono ritenute, come abbiamo già accennato,
circostanze aggravanti del reato di usura : 1) se
il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività
professionale, bancaria o di intermediazione
potrebbero utilizzare credito in maniera sproporzionata
rispetto alla loro effettiva capacità di indebitamento. (...)” –
cfr Compendio di Tecnica bancaria – Economia e Gestione
delle Imprese bancarie – Antonio Pescaglini – Rino Pescaglini
– Edizioni Simone – II Edizione 2006. L'analisi, quindi, delle
segnalazioni della Centrali dei Rischi è strumento
indispensabile ai titolari di indagini in campo di usura
aggravata-bancaria, per comprendere quanto le banche siano a
conoscenza dello stato di difficoltà, di sproporzione negli
indebitamenti, e di esposizione complessiva verso il circuito
bancario. Concedere un finanziamento o un mutuo a chi si è
certi non avrà capacità di rimborso, significa approfittare
della propria posizione predominante e di contraente forte,
imponendo, molto spesso, condizioni e tassi gravosissimi, a
cui il cliente non ha facoltà effettiva di sottrarsi, per il timore
di perdere tutto (attività e beni personali). E' sorprendente
come invece la Magistratura, e i propri ausiliari tecnici,
trascurino, nel corso delle indagini, questi
elementi
essenziali.
57Centrali rischi private a cui le banche aderiscono su base
contrattuale. In genere queste Centrali censiscono le
segnalazioni al di sotto di certi limiti (75000 euro per rischi
diretti o indiretti).
92
finanziaria mobiliare; 2) se il colpevole ha
richiesto in garanzia partecipazioni o quote
societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si
trova in stato di bisogno; 4) se il reato è
commesso in danno di chi svolge attività
imprenditoriale, professionale o artigianale; 5)
se il reato è commesso da persona sottoposta
con provvedimento definitivo alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale durante
il periodo previsto di applicazione e fino a tre
anni dal momento in cui è cessata
l'esecuzione58.
Un'altra novità della Legge che stiamo
58Vd art. 644 c.p. Per tali ragioni quando l'usura è perpetrata
da personale operante all'interno di una banca, si parla sempre
di “usura aggravata”. La circostanza aggravante si misura,
altresì, nell'aver commesso il reato a danno di imprenditori,
artigiani o esercenti attività professionale, e, come spesso
accade, per essersi fatti dare garanzie di tipo immobiliare.
Un'indagine corretta in tal campo, non può prescindere dal
valutare attentamente le circostanze aggravanti del reato
commesso. Molto spesso, invece, i titolari dell'indagine,
nonostante gli impulsi delle persone offese, trascurano di
considerare tali questioni, preparando il terreno per facili,
quanto superficiali, proscioglimenti o assoluzioni.
93
esaminando, cellula per cellula, è aver dato, per
la prima volta, un criterio, mutuato dalla
matematica finanziaria, in base al quale
calcolare il Tasso usurario. Essa stabilisce di
fatti (sempre all'art. 1) che “(...)per la
determinazione del tasso di interesse usurario si
tiene conto delle commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per
imposte e tasse, collegate alla erogazione del
credito59 (...)”.
Nell'eseguire perizie che
determinino il costo complessivo, occorrerà
determinare, da una parte l'effettivo credito
59E' palese l'intenzione del legislatore di voler limitare e
disciplinare il dilagante fenomeno dell'usura perpetrata dagli
Istituti di Credito. Mentre l'usuraio comune, lo strozzino, il
"cravattaro" non esercente attività creditizia, applica degli
interessi unici o un tasso secco, le banche sono solite tenere
un Tasso iniziale al di sotto delle soglie usuraie, e poi
richiedere compensi, oneri, spese, commissioni, commissioni
sul massimo scoperto, e altri accessori, molto elevati, la cui
sommatoria, se messa in relaziona all'effettivo credito
erogato, restituisce tassi sistematicamente superiori ai limiti
imposti per Legge. Le banche, in definitiva, cambiando il
nome alle cose e mascherando gli interessi sul credito sotto
altra veste, aggirano la Legge, contando sull'impunità,
concessa loro troppo spesso, da chi dovrebbe vigilare e
sanzionare giuridicamente il loro comportamento.
94
erogato, dall'altra gli interessi, le spese, le
commissioni varie pretesi a fronte di tale
prestito60. Le banche hanno moltissimi sistemi
per mascherare il reale costo del denaro, tanto
che, a questo punto della nostra ricerca,
conviene esaminare nel dettaglio alcuni
parametri e termini utilizzati dal sistema
bancario, i quali possono essere ignorati dai
non addetti ai lavori61.
60Tale indagine preliminare servirà, altresì, onde verificare
l'eventuale sproporzione tra il dato a prestito e il richiesto
dalla banca, o dall'intermediario creditizio, per interessi e
oneri vari.
61E' molto più facile, per il soggetto inesperto, valutare e
analizzare un contratto di uno strozzino cosiddetto “comune”.
I rapporti con le banche, oggi, sono invece molto oscuri, e il
cliente non riesce a comprendere il costo totale del denaro
preso a prestito, se non possiede una formazione specifica in
tale campo (e tutto ciò, nonostante gli sforzi del Legislatore
per rendere più trasparenti i rapporti. Pensiamo, in tal senso,
alla Legge 154/92, sulla Trasparenza bancaria, o la stessa
Legge 108/96 antiusura). Mi capita, molto spesso, di vedere
spaesate, preoccupate o mortificate le persone a cui consegno
le relazioni e i risultati sui tassi effettivi che la banca ha fatto
loro pagare. “Come ho fatto a non accorgermene?”, è la
domanda più frequente. Li conforto, quando dico che pure io,
benché mi fossi occupato di amministrazione di impresa,
contabilità ordinaria e analitica per più di dieci anni, non
95
Di seguito alcuni dei termini che chiunque
incontra allorquando accende rapporti con
soggetti bancari o creditizi:
T.A.N (Tasso Annuo Nominale): Il Tasso
Annuo Nominale (T.A.N) rappresenta il punto
di partenza del Tasso applicato per il conteggio
degli interessi. Esso non costituisce mai il
Costo complessivo sostenuto dal cliente, bensì
il punto di partenza, la base della piramide.
T.A.E.G ( Tasso Annuo Effettivo Globale) o
I.S.C (Indicatore Sintetico di Costo): Il
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), o
per i mutui, Indicatore Sintetico di Costo
(I.S.C.), è il tasso complessivo di un
finanziamento o di un prestito o di un mutuo.
Esso comprende tutti i costi collegati
all'erogazione del credito,
tra cui occorre
includere: interessi, oneri vari, spese,
commissioni sul massimo scoperto, e altro,
conoscessi tali trappole creditizie,
perlomeno sino al
momento in cui non ho deciso di iniziare il mio percorso
formativo in tale materia.
96
purché collegati all'erogazione del credito.
Restano escluse, per legge, solamente imposte
e tasse.
Giuoco delle Valute: E' noto e notorio che le
banche applicano,
nei conti correnti di
corrispondenza, il cosiddetto giuoco delle
valute. L'addebito di tali valute comporta la
violazione dell'Art. 1284 Comma III Cod.
Civile e Art. 122 T.U.B, in quanto con tale
mezzo si viola la prescrizione che il tasso
effettivo sia determinato e che gli interessi
applicati rientrino nella misura stabilita. Essi,
invece, a causa di tali dilatazioni temporali, ne
risultano incrementati ed
in modo
imprevedibile. La stessa BANCA D’ITALIA ha
riferito al Tribunale di Roma (v. sentenza 22
giugno 1987, Il Foro It., 1988, 1720) “che le
aziende di credito intrattengono tra loro conti
di corrispondenza (…) attraverso i quali le
partite di credito e debito si considerano
immediatamente liquide” per cui “la diversa e
più sfavorevole valuta applicata al cliente è
97
fonte (…) di un lucro per la Banca(…)”62.
Commissione di Massimo scoperto63: Questa,
“nella tecnica bancaria viene definita come il
corrispettivo pagato dal cliente per compensare
62Il gioco delle valute, definito anche lucro per valuta, è un
ulteriore artificio studiato dalle banche per dilatare l'arco del
tempo, in modo da aumentare l'accelerazione di produzione
degli interessi. Tale gioco, tra l'altro, rende non determinabile
a priori gli effetti che esso produce sul tasso pagato
effettivamente dal correntista.
63La Commissione di Massimo
scoperto (CMS) –
problematica mascherata in maniera spudorata dal sistema
bancario e dai propri complici – è senza ombra di dubbio un
onere di cui la Legge 108/96 impone di tenere conto per la
determinazione del tasso soglia usura. Molti Consulenti
Tecnici di ufficio, periti e anche alcuni Magistrati hanno
pensato, in maniera arbitraria e maldestra, di non conteggiarla
nel momento in cui sono chiamati ad accertare l'usurarietà dei
tassi. Questi individui si trincerano dietro al fatto che le
Circolari della Banca d'Italia, vd. Ultra Nota 70, chiedevano
alle banche di computare la CMS separatamente, nelle
rilevazioni dei Tassi Effettivi Globali Medi, ai sensi dell'art. 2
della Legge 108/96. Pensiamo alle Sentenze errate, fallaci,
distorsive generate da tale sistema aberrante, e a quante
persone non hanno ottenuto i risarcimenti che meritavano e a
coloro i quali hanno patito danni a causa della miopia di
molti operatori di Giustizia. Nell'anno 2010 la Corte di
98
l’intermediario dell’onere di dover essere
sempre in grado di fronteggiare una rapida
espansione nell’utilizzo dello scoperto del
conto. Tale compensazione –che di norma
viene applicato allorché il saldo del cliente
Cassazione ha fatto finalmente luce su queste ombre, anche se
i protettori di questo sistema non si sono ancora stancati di
negare e mistificare la verità giuridica dei fatti (Corte di
Cassazione penale, 10 febbraio 2010 (n. 12028) : “il chiaro
tenore letterale del comma IV dell'art. 644 c.p. (secondo il
quale per la determinazione del tasso di interesse usurarlo si
tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate all’erogazione del eredito) impone di considerare
rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di
usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione
con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la
commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo
indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito,
giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza
concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da
corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si
sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e
tenerla a disposizione del cliente. Ciò comporta che, nella
determinazione del tasso effettivo globale praticato da un
intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore
del credito deve tenersi conto anche della commissione di
massimo scoperto, ove praticata.”). E ancora: Corte di
99
risulti a debito per oltre un determinato numero
di giorni-viene calcolata in misura percentuale
sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo
di riferimento”. Visto che la Commissione di
Massimo Scoperto è costantemente calcolata e
corrisposta sulle somme utilizzate e non già su
quelle messe a disposizione “sembra (…) più
corretto ritenere che la commissione (…) sia un
Cassazione sentenza 46669 del 19/12/2011 Cassazione
penale - Pres. Esposito - Est. Chindemi. : '' Anche la
commissione di massimo scoperto deve essere tenuta in
considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di
usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso
usurario tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione
all'utilizzo del credito e ciò indipendentemente dalle
istruzioni o dalle direttive della Banca d'Italia nelle quali si
prevede che la commissione di massimo scoperto non debba
essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo
globale, traducendosi questa interpretazione in un
aggiramento della norma penale che impone alla legge di
stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari.'' (...) '' Poiché le circolari e le istruzioni della Banca
d'Italia non rappresentano una fonte di diritti e di obblighi,
sotto il profilo dell'elemento oggettivo, non può essere
esclusa la sussistenza del reato di cui all’art. 644 c.p.
nell'ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una
erronea interpretazione contenuta in una circolare della
Banca d'Italia.''
100
accessorio dell’interesse,
legato non alla
disponibilità (ACCORDATO), ma alla reale
utilizzazione. A tal proposito è nota la Sentenza
n. 467/2004-Tribunale di Milano: “(…)La
CMS, infatti, viene di volta in volta determinata
in termini percentuali facendo riferimento alle
somme effettivamente utilizzate dal cliente
correntista nell'ambito del fido a lui concesso,
ovverosia
secondo
una
modalità
di
determinazione del tutto coincidente con quella
propria degli interessi; a ciò si aggiunga come
la ratio giustificatrice di tale voce,
rappresentata dalla remunerazione della banca
per il rischio corso nel momento in cui il cliente
correntista si avvale di denaro messogli a
disposizione dall'istituto di credito, non è altro
che una componente del corrispettivo spettante
a colui che presta denaro, corrispettivo
costituito dagli interessi sulla somma mutuata;
in sostanza la CMS risulta essere nient'altro che
un ulteriore tasso di interesse dissimulato da
una diversa denominazione, avendo le stesse
funzioni e gli stessi caratteri costitutivi. Appare
conseguentemente corretto tenere conto della
101
CMS nel momento in cui si deve accertare
quale sia stato il tasso di interesse applicato.
(…)”. Se per Massimo Scoperto dobbiamo
intendere, altresì, il debito massimo che il conto
corrente raggiunge anche per un solo giorno, o
quello che duri almeno dieci (o altro numero)
di giorni, oppure sull’importo complessivo dei
prelevamenti, o altro ancora, è cosa che deve
essere specificata dalla banca. Sta dunque in
questa indefinibilità una prima causa di nullità
della commissione sul Massimo Scoperto. Ne
discende che l’indicazione sui contratti della
mera percentuale di calcolo non è sufficiente a
soddisfare il requisito di determinabilità
richiesto dall’art. 1346 c.c. Per di più il
Tribunale di Milano, nella sentenza del 04
Luglio 2002, rileva che talvolta, nel corso del
rapporto di apertura di credito in conto
corrente, la Banca sceglie di passare
indifferentemente e secondo la propria
convenienza da una modalità di calcolo
all’altra, senza darne comunicazione al cliente.
“Di guisa che il cliente”, continua il Tribunale
di Milano nella Sentenza citata, “non è in
102
grado di calcolarla ex ante e neppure di
ricostruirla ex post e si trova da essa onerato
quale ulteriore voce di addebito che confluisce
sul conto e si moltiplica ulteriormente per
effetto
dell’anatocismo
trimestrale”.
E
conclude:”La nullità, rilevabile di ufficio, di
siffatta pretesa obbligatoria appare dunque di
chiara evidenza: il supposto rapporto
obbligatorio o patto contrattuale deve ritenersi,
infatti, nullo per totale mancanza di una causa
giustificatrice poiché la remunerazione della
utilizzazione della somma messa a disposizione
della
banca
consiste
negli
interessi
corrispettivi” (Cfr. Tribunale di Milano,
sentenza 4 Luglio 2002, Banca Borsa, 2003, p.
462).
Esaminati tali parametri, occorre analizzare la
corretta modalità di calcolo del tasso annuo
effettivo globale (costo complessivo del
credito), sia dal punto di vista meramente
matematico che da quello giuridico (ovvero
103
conforme al dettato della Legge 108/96) 64.
Come prima operazione è indispensabile
calcolare il capitale effettivo, ovvero l'entità del
prestito, epurandolo, ove necessario, da
interessi, spese, commissioni e oneri di
qualsiasi tipo, nonché dalle scorie provenienti
dagli anatocismi e dal giuoco delle valute.
L'operazione
successiva
dovrà
essere
l'identificazione e calcolo di tutti i costi pagati
dalla correntista – escludendo solamente gli
importi relativi a imposte e tasse 65 – collegati
all'erogazione del credito, e, successivamente,
porli in equazione tra loro, di modo da
calcolare il Tasso complessivo annuo del
finanziamento.
La formula da utilizzare, mutuata dalla (1) 66 –
64
La quale, lo ribadiamo, statuisce che“Per la
determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle
spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla
erogazione del credito”. Vd supra Nota 59.
65I quali, nei conti corrente di corrispondenza, si limitano
alle imposte di bollo e, nei mutui, all'imposta sostitutiva.
66Vd supra .
104
essendo noti gli interessi pagati, gli oneri, le
commissioni sul massimo scoperto, i giorni, il
credito erogato, e avendo come incognita il
tasso annuo effettivo globale – non può che
essere la seguente:
(Interessi+Oneri Vari+
Commissione sul Massimo Scoperto)
T.A.E.G67=--------------------------------------------------------*3650068 (269)
Capitale * giorni
67Il Taeg rappresenta il TASSO ANNUO EFFETTIVO
GLOBALE, ovvero il costo complessivo collegato
all'erogazione del credito. Tale tasso si ottiene mettendo in
relazione tutti gli interessi, le spese, gli oneri, le commissioni
sul massimo scoperto – escluso imposte e tasse – collegati
all'erogazione del credito e utilizzando la formula finanziaria
inversa dell'interesse semplice. In tal senso cfr. Trib. Taranto
28.06.2012 n. 14186; Tribunale di Taranto 25.10.2012 n.
19337, le cui Sentenze hanno chiarito che “la formula
scientifica che interpreta il dettato normativo (per il calcolo
del tasso effettivo globale) è la formula inversa dell’interesse
semplice (…) il tasso applicato dalla banca deve
necessariamente essere il risultato in funzione del tempo, di
tutto quanto viene corrisposto a fronte di un capitale preso a
credito”.
68 36600 per l'anno bisestile. Cfr . Supra.
69 La formula (2) è l'unica coerente in matematica
finanziaria, e conforme al dettato Legislativo (Legge 108/96),
la quale consente di porre in relazione tutte le spese, gli oneri
e gli interessi, a qualsiasi titolo, con l'erogazione del credito.
Purtroppo ci sono state (e ci sono ancora) tutta una serie di
105
2.5: L'art. 2 della Legge 108/96 – Le
Circolari di Banca d'Italia70
L'art. 2 della Legge in questione, la quale,
come oramai sappiamo, ha apportato delle
strumentalizzazioni e infrazioni gravi per distorcere la portata
effettiva di questa norma e così firmare delle perizie
assolutamente fuorvianti, se non false.
70 Le Istruzioni della Banca d’Italia sono destinate
unicamente alle Banche e agli Intermediari creditizi, e
indicano a detti soggetti economici, le modalità di rilevazione
statistica dei tassi medi, la periodicità di segnalazione e i
termini di inoltro dei dati rilevati. Queste istruzioni di natura
puramente statistica, destinate al sistema creditizio italiano –
e non certo ai Giudici e ai Loro Ausiliari – non possono
certamente essere utilizzati per determinare le risposte ai
quesiti della Magistratura, nell'accertamento del tasso
usurario. Vale citare la nota di risposta – riportata in una nota
pubblicazione, avente titolo ''Controllo giudiziario delle
operazioni di credito'', autore G.Frescura – ove la stessa
Banca d'Italia afferma di '' effettuare controlli di tipo
statistico con riferimento ai dati che gli intermediari vigilati
trasmettono ai sensi delle istruzioni per la rilevazione (...)''' e
'' (…) che la competenza a stabilire eventuali violazioni della
citata normativa (L.108/96), attraverso il superamento del
valore soglia, è riservata all'Autorità Giudiziaria''. Per cui
appare davvero un fatto grave e giuridicamente errato
l'utilizzo di tale formule da parte di alcuni Consulenti tecnici
106
modifiche sostanziali all'art. 644 c.p,
assegnando dei compiti precipui, nella
rilevazione trimestrale dei Tassi Effettivi
Globali Medi (per categoria omogenea di
operazioni71), al Ministero dell'Interno, sentiti
la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi72.
di Ufficio di Tribunali, allorquando debbono accertare il
superamento delle soglie usurarie e la violazione delle norme
antiusura.
71Le principali categorie di operazioni, in cui sono suddivise
le segnalazioni trimestrali, sono le seguenti: Aperture di
credito in conto corrente; Anticipi, sconti commerciali e altri
finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche; Factoring;
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati
dalle banche; anticipi, sconti commerciali, crediti personali e
altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari;
Prestito contro cessione del quinto dello stipendio; Leasing;
Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving;
Mutui a tasso fisso; Mutui a tasso variabile.
72 Vd. articolo 2 Legge 108 del 07/03/1996: “1. Il Ministro
del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad
anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso
107
La prima questione da sottolineare, arguibile
dal dettato legislativo, risiede nel fatto che il
compito di rilevare i Tassi Effettivi Globali
Medi è assegnato al Ministero del tesoro
(ovvero a un organo governativo), il quale si fa
del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I
valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione
delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto
successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza
ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 2. La classificazione delle
operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura,
dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle
garanzie è effettuata annualmente con decreto dei Ministro
del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.3.
Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed
ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono
tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle
proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente
visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle
operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del
codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari,
è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1
relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è
compreso, aumentato della metà”.
108
assistere dalla Banca d'Italia.73
Per adempiere a tale incarico, meramente
consultivo, la Banca d'Italia ha emanato, sin dal
1997, sue proprie Istruzioni, attraverso le quali
le banche devono eseguire le rilevazioni
trimestrali dei Tassi Effettivi globali Medi,
praticati alla propria clientela, e suddivisi per
categoria omogenea di operazioni. 74
La formula riportata nelle Istruzioni di
Bankitalia spa dal 1996, sino all'anno 2009
(capitolo C3. “Metodologie di calcolo del
TEG”), era la seguente:
INTERESSI X 36500
ONERI X 100
T.E.G=-------------------------------- + --------------------------------- (3)
NUMERI DEBITORI
ACCORDATO
Le incongruenze di tale formula (3) sono
evidenti, sia dal punto di vista matematico che
73Vd supra nota 72, art. 2 – Legge 108/96.
74Cfr anche “L'Usura nei prestiti di banche e finanziarie” Giovanni Battista Frescura – Edizioni Mediafactory -Cornedo
– Vicenza , pp 575-579
109
da quello giuridico. L'accordato75, costituisce il
fido concesso
e non può rappresentare
l'erogazione del credito, ovvero il prestito,
come intende la Legge 108/96. La formula
appare incongruente, altresì, se valutiamo le
ipotesi in cui i clienti operino senza fido, ossia
con accordato = 0. In tale caso, di fatti, la
frazione:
ONERI X100
-----------------ACCORDATO
per accordato = 0,
restituisce un'operazione matematicamente
IMPOSSIBILE (nessun numero, moltiplicato
per 0, rende un valore diverso da 0). L'intera
formula (3) diviene, per logica matematica,
75“Per fido o accordato la Banca d'Italia intende “il limite
massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante
al cliente sulla base di una decisione assunta nel rispetto
delle procedure interne”.
110
un'operazione
IMPOSSIBILE.
razionalmente
L'altra incongruenza è identificabile nel
seguente fatto: mentre la prima parte della
formula (3)
INTERESSI X 36500
-------------------------------NUMERI DEBITORI
restituisce un valore percentuale rapportato ad
anno ( fatto rilevabile dall'analisi del
numeratore, contenente la moltiplicazione degli
interessi pagati x 36500), la seconda parte della
(3),
ONERI X100
-----------------ACCORDATO
rappresenta una percentuale secca, su base
111
trimestrale. Sono sommate, di fatto, grandezze
non omogenee. Questo rappresenta ciò che può
definirsi, un paradosso matematico.
L'altra incongruenza, con quanto disciplinato
dalla Legge 108/96, risiede infine nel fatto che
la prima parte della formula (3)
INTERESSI X 36500
-------------------------------NUMERI DEBITORI
contiene, al denominatore, i numeri debitori
(bancari), i quali, come è noto e notorio, non
rappresentano mai il credito erogato, ossia il
prestito nudo e crudo76.
Tale formula emanata dalla Banca d'Italia, la
quale tra l'altro esclude dalla rilevazione
76I numeri debitori sono ottenuti dal prodotto di C (Capitale)
* g(giorni). Ciò che la banca chiama Capitale nei vari conti
correnti o anche prestiti, in realtà non lo è mai, perché
contiene imputazioni – interessi, spese e quant'altro – che
Capitale non sono e non sono mai stati.
112
statistica dei Tassi Effettivi Globali Medi, la
Commissione sul massimo scoperto (inserita a
parte), è stata utilizzata, in maniera
strumentale, da Consulenti Tecnici di Ufficio di
vari Tribunali. Questa formula, come abbiamo
visto, se ha valenza statistica e di rilevazione ex
ante dei Tassi Effettivi Globali Medi, non può
essere utilizzata per calcolare, ex post, il Tasso
Annuo Effettivo Globale praticato da una banca
in un rapporto ben preciso e determinato.
Riteniamo che, come adempia la Banca
d'Italia ai compiti consultivi assegnati dall'art. 2
della Legge 108/96, non sia questione di cui
debbano interessarsi i periti, e nemmeno i
Magistrati. La Banca d'Italia, per dare
evidentemente dei valori più congruenti con
l'andamento dei tassi praticati nel mercato dalle
banche e dagli intermediari non bancari, ha
pensato, per motivi e criteri propri, di utilizzare
la suindicata formula (3)77.
77Se Banca d'Italia avesse scelto una modalità diversa,
probabilmente avremmo avuto dei tassi medi – e di
conseguenza dei tassi soglia – oggettivamente troppo elevati
e non rispondenti all'andamento del mercato. A tal proposito
113
Nelle Istruzioni del 2009, la Banca d'Italia ha
parzialmente modificato la sua formula,
annualizzando gli oneri. La nuova formula, per
effettuare le rilevazioni, è divenuta, quindi, la
seguente:
INTERESSI X 36500
ONERI ANNUALI *100
T.E.G=------------------------------------+ -------------------------------------- (4 78)
NUMERI DEBITORI
ACCORDATO
La formula (4), come la (3) hanno, entrambe,
solo valore statistico e di rilevazione dei Tassi
Effettivi globali medi: è sorprendente rilevare
come, ancora una volta, alcuni Magistrati e
alcuni Consulenti Tecnici di Ufficio, abbiano
occorre precisare che la stessa Legge 108/96 ritiene rilevante,
ai sensi dell'usura, la valutazione dei Tassi Effettivi Globali
medi praticati nel mercato finanziario, onde verificare se , in
un rapporto, possa dirsi concretizzata usura soggettiva. La
scelta di Banca d'Italia, per tanto, sembrerebbe essere
coerente con la risoluzione di tale questione.
78Banca d'Italia ha risolto, perlomeno, il paradosso
matematico di cui abbiamo discusso. Le grandezze risultano
ora perlomeno omogenee, benché non completamente (vd
supra).
114
ricominciato ad utilizzarla, in palese (e
reiterata) fallace interpretazione del dettato
Legislativo.
115
2.6: Usura aggravata: prescrizione e
reiterazione del reato
Un'altra rilevante novità in materia di usura,
apportata sempre della Legge 108/96, è
l'introduzione dell'art. 644ter, il quale statuisce
che “la prescrizione del reato di usura decorre
dal giorno dell'ultima riscossione sia degli
interessi che del capitale”. Il reato di usura non
può essere più annoverato, quindi, tra quelli
istantanei, ma
tra quelli eventualmente
79
permanenti ). Aver introdotto la prescrizione
79Cfr a proposito la nota all'art. 644ter c.p, tratta da “Codice
Penale Operativo”-- a cura di L.Ciafardini, G. Iannarone, F.
Lignola, V. Martino, N, Russo (Magistrati) – pag. 1386 –
Edizioni Giuridiche Simone – ove si evidenzia come la
norma miri “ad aumentare l'arco di tempo entro il quale il
reato di usura è perseguibile scegliendo, come dies a quo
della prescrizione, non la data dell'accordo usurario, bensì
quella dell'ultima riscossione della <<rata>> usuraria,
tenendo conto che spesso la vittima si determinava alla
denuncia solo dopo l'attivazione di procedimenti esecutivi da
parte dell'usuraio e, quindi, a volte dopo un notevole lasso di
tempo dalla conclusione del patto. Da tale nuova si potrebbe
evincere che il Legislatore, sotto il profilo strutturale, ha
scelto di inquadrare il delitto di usura non più tra i reati
116
del reato di usura, non solo dalla riscossione
ultima degli interessi, ma altresì del capitale,
non può che rendere evidente come la
reiterazione del delitto o la sua continuazione
avvenga tramite ogni atto giuridico o esecutivo
volto ad ottenere, per via coatta, ulteriori
somme indebite e frutto di reato, di qualsiasi
natura o specie80. A nulla vale invocare che, in
sede esecutiva, sia richiesto, da parte del
presunto creditore81, solo il capitale e non gli
istantanei, bensì tra quelli c.d eventualmente permanenti
(Padovani).
80In tal senso cfr Suprema Corte di Cassazione, II Sez.
Penale, n. 13418 del 06/03/2012, che così decide: “(...) deve
ritenersi che si abbia <<riscossione>> ai sensi dell'art.
644ter c.p quante volte la percezione di somme o altra utilità,
da parte dell'autore del reato, in dipendenza del rapporto
usurario, sia comunque la conseguenza di opportunità
volontariamente offertegli dalla vittima, anche quando, in
concreto, nel momento finale della realizzazione
dell'interesse dell'usuraio, manchi la collaborazione
dell'usurato. Tanto avviene quando il credito usurario sia
realizzato in tutto o in parte in sede esecutiva mediante
strumenti legali assicurati dal debitore (...)”.
81La banca, molto spesso, dopo analisi tecnica, risulta non
creditrice, ma addirittura debitrice di ingenti somme. Per cui
il Magistrato, prima di procedere ad esecuzione, avrebbe il
117
interessi, dal momento che la stessa Corte di
Cassazione, per costante orientamento, ritiene
sempre immeritevole di tutela giuridica la
pretesa usuraria (riferendosi sia al capitale sia
agli interessi). In tal senso, infatti, la Sentenza
dovere di verificare che i titoli sulla cui base è portata avanti
un'esecuzione immobiliare riguardino un Diritto certo, liquido
ed esigibile (art. 474 c.p.c “L'esecuzione forzata non può
avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto
certo, liquido ed esigibile”). Un titolo usurario non può essere
certamente considerato un titolo valido per procedere a
esecuzione forzata, altrimenti il nostro ordinamento
giudiziario ne risulterebbe stravolto. (La corte di Cassazione,
a proposito della rilevabilità di determinati fatti anche
d'ufficio, con la Sentenza del 4 novembre 2004 n. 21095, ha
avuto modo di ribadire che il potere conferito al giudice
dall’art. 1421 c.c. si giustifica «in ragione della tutela di
valori fondamentali dell’ordinamento giuridico» , Cass. 6
agosto 2002n. 11772: «Nella controversia promossa per far
valere diritti che presuppongono la validità del contratto o di
una clausola di esso, la nullità dell’uno o dell’altra è rilevabile
d’ufficio se sono acquisiti al processo elementi idonei a porla
in evidenza, in considerazione del potere - dovere del giudice
di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione»
(conf., tra le moltissime, Cass. 25 ottobre 1996, n. 10530, dd.,
19 marzo 1996 n. 2294, 15 febbraio 1996 n. 1157, 7 luglio
1988 n. 4469, 23 aprile 1981 n. 2413)
118
n. 18069 del 15/02/2011
così decide:
“(...)secondo un costante
orientamento
giurisprudenziale di questa Corte, la pretesa
usuraria
viene
considerata
sempre
penalmente e civilisticamente illecita, sicché
anche la minaccia di ottenere il pagamento del
prestito facendo ricorso a mezzi astrattamente
consentiti dall'ordinamento – come ad esempio
l'attivazione di garanzie che l'autore dell'usura
si sia fatto rilasciare dalla vittima – integra il
delitto di estorsione, in quanto l'usuraio non
può ricorrere al giudice
per ottenere il
soddisfacimento del proprio credito, né può
pensare di far valere un diritto tutelabile con
un'azione
giudiziaria,
negatagli
in
considerazione dell'illiceità della pretesa (Sez.
II, 17 giugno 1986, n. 1207, Sarachella; SEZ
VI, 16 Ottobre 1995, n. 1626, Pulvirenti; Sez
II, 6 Febbraio 2008, n. 1208, Sartor; Sez II, 31
Marzo 2008, n. 16658, Colucci; Sez II, 29
settembre 2009, n. 41481, Pierro). Nel reato di
estorsione l'elemento dell'ingiusto profitto
viene individuato in qualsiasi vantaggio che
l'autore intenda conseguire e che non si
119
ricolleghi ad un diritto, con la conseguenza
che può essere perseguito tanto con uno
strumento antigiuridico, quanto con uno
apparentemente legale, ma avente uno scopo
illecito”.
Nel caso in cui sia stato rilevato l'usurarietà di un
rapporto, divengono illegittime, e rappresentano
continuazione e reiterazione dei reati, nonché un
aggravamento degli stessi, qualsiasi atto che la
banca continui a produrre, ivi incluse le
esecuzioni immobiliari e le cause di merito,
traducendosi, queste condotte, in atti persecutori,
usurari e estorsivi, con l'intento di indebolire
ulteriormente e defatigare le vittime, mediante
azioni e comportamenti che non rientrano tra
quelli previsti dal nostro ordinamento come
meritevoli di tutela giuridica. Tale fatto pone in
rilievo, altresì,
la posizione dell'agente di
riscossione del credito usurario, del Giudice delle
esecuzioni immobiliari, dei delegati alle vendite,
degli aggiudicatari dei beni e di tutti coloro che, a
vario titolo, partecipano alla vendita coatta dei
beni delle vittime, i quali concorrono nel ( o
120
favoriscono il) reato di usura aggravata82.
Nel momento in cui sia stata rilevata
l'usurarietà del rapporto, merita precisare che
deve scattare, de jure, la sanzione prevista
all'art. 1815 II Comma Cod. Civ., ovvero la non
debenza di alcun interesse e la restituzione di
quelli già corrisposti sine titulo alla banca,
assieme al risarcimento dei maggiori danni 83.
82Vd ultra note 99-100 – Scritto n. 3 – La questione
dell'anatocismo nel prestito usurario. Vale citare, all'uopo,
l'art. 40 , comma secondo c.p, il quale stabilisce: “non
impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo”.
83La Legge 108/96 ha apportato novità all'art. 1815 II
Comma Cod. Civ, il quale oggi recita: “Se sono convenuti
interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti
interessi”. Prima della Legge 108/96 era stabilito che in caso
di usurarietà del rapporto, gli interessi fossero rivalutati al
saggio di interesse legale. E' evidente l'intenzione del
legislatore di inasprire la sanzione civile nei confronti di chi
pratica tassi e condizioni da usura. A tal proposito la Corte di
Cassazione ha ribadito come, una volta accertata l'usura
oggettiva nei rapporti tra il correntista e la banca, quest'ultima
è chiamata, in ogni caso, a risarcire tutti i danni che la parte
offesa e il danneggiato hanno subito. (Suprema Corte di
Cassazione, Seconda Sez. Penale, Sentenza 46669/2011“(...)
(...)Tuttavia, una volta accertata la sussistenza del fatto reato
121
Le novità apportate alla Legge antiusura, tutti i
passi avanti fatti dall'attuale legislazione, le
denunce penali a carico di funzionari di banca
depositate da imprenditori e famiglie, i
numerosissimi rinvii a Giudizio per usura
sotto il profilo oggettivo da parte degli istituto di credito,
trattandosi comunque di illecito avente rilevanza civilistica,
non rileva, ai fini risarcitori, che non sia stato accertato il
responsabile penale della condotta illecita, in quanto l'azione ,
risarcitoria civile ben potrà essere espletata nei confronti degli
istituti interessati che rispondono, comunque, ex art. 1118 e
1228 c.c., del fatto dei propri dipendenti”(...)E' compito degli
organi apicali vigilare e impedire che venga superato il tasso
soglia, mentre l'applicazione delle relative condizioni può
essere demandata agli organi gestionali, non potendo essere
del tutto rigida, essendo connessa all'andamento dei mercati,
mentre raramente è personalizzata in relazione alle
caratteristiche ed esigenze del singolo cliente (…) (...) In
mancanza di specifiche attribuzioni agli organi di vertice delle
banche, nessuna delega era necessaria per attribuire alla
direzione generale o centrale della stessa la competenza a
determinare le condizioni da applicare alla clientela e, quindi,
anche i relativi tassi soglia, trattandosi di competenze
autonomamente attribuite dallo statuto o da altre norme
regolamentari a tali organi sottordinati. (…) Tali norme
statutarie, tuttavia, non esonerano, come già evidenziato, i
Presidenti delle Banche dal controllo generale relativo alla
determinazione del tasso soglia e dalla responsabilità, sia
122
aggravata, i processi in corso, le condanne
inflitte alle banche per risarcire i frutti indebiti,
non sono riusciti, però, a fare superare i tabù.
Vi è tutta una schiera di persone, infatti, le quali
continuano a difendere l'“'indifendibile”; a far
circolare, nel comune sentire della società,
l'ideale (idea) che tutte queste denunce per
usura aggravata in quanto bancaria, siano
strumentali, ovvero depositate da persone il cui
unico intento sarebbe di “prendere tempo”, o
peggio non pagare il proprio debito. Se vi è la
possibilità che qualcuno usi strumentalmente
questo sistema,
posso affermare che,
nell'esperienza del mio lavoro, la maggioranza
incontrata è costituita da soggetti davvero
usurati, ridotti in miseria e difficoltà da questo
sistema aberrante e protetto da molti ( non
penale sia civile connessa al suo superamento, anche se non
hanno concretamente partecipato alla determinazione dei tassi
d'interesse con riferimento ai singoli clienti (…).Non è
scusabile, in linea di principio, da parte di un istituto di
credito, l'errore riferibile al calcolo dell'ammontare degli
interessi usurari trattandosi di interpretazione che, oltre ad
essere nota all'ambiente bancario, non presenta in sé
particolari difficoltà.(...)”
123
escluse certe frange dello Stato).
L'usura aggravata, in quanto bancaria, per la
verità, è un reato in rari casi perseguito e, in
genere, le persone sono abbandonate dallo
Stato, il quale non concede mai le elargizioni
previste per Legge (ossia l'erogazione di
somme a ristoro dei danni subiti e gli aiuti
previsti dalla normativa antiusura); le parti
offese dal reato sono spesso guardate con
diffidenza da molti funzionari delle Istituzioni
locali, come se fossero dei furbi e non già
persone danneggiate; molti Giudici delle
esecuzioni immobiliari
continuano a
permettere la vendita dei beni delle vittime
denuncianti, persino quando le aste sono
portate avanti senza scrupoli, in maniera
subdola e illegale, dalle stesse banche i cui
funzionari sono a processo, o rinviati a giudizio
per usura aggravata. Quale sarebbe, secondo
questi denegatori della realtà giuridica, l'uso
strumentale utilizzato dalle vittime di usura
aggravata? Quale vantaggio ne ricaverebbero le
persone offese, se non estenuanti procedimenti,
124
a volte più dannosi e gravosi dei fatti di usura
subiti e denunciati? Il lavoro futuro di tutte le
persone di buona volontà sarà quello di parlare
del: “perché il tabù dell'usura aggravata in
quanto bancaria? Perché la sua negazione
coinvolge
intere parti della collettività
sociale?” Avrà possibilità di essere interpretato
il “modo di dire” – non amo i detti, perché li
considero assiomi sintomatici e, semmai, me ne
servo, per dipanare certe matasse – “i soldi
fanno andare l'acqua in salita”? Su tali
domande, termina questo mio.
Buoni Giudizi.
125
126
“Io non sono indotto.
Io non sono mai indotto.
Io sono prodotto”84
Jacques Lacan
84Intervento pronunciato da J. Lacan al congresso de l'école
Freudienne de Paris tenuto dal 1 al 4 Novembre 1973 alla
Grande-Motte, nei pressi di Montpellier, in occasione della
presentazione dell'edizione tedesca degli Scritti. Passo tratto
da “La Psicoanalisi” -Studi internazionali del campo
freudiano – n° 3 – Anno 1988- Casa Editrice Astrolabio. Il
punto essenziale, sintetizzato da tale pensiero dello
psicoanalista francese Jacques Lacan, risiede nella possibilità,
data all'essere parlante, di riconoscere e distinguere ciò che è
prodotto del proprio sapere inconscio dalle teorie circolanti
che possono indurre il soggetto verso i propri errori di
pensiero. Il denaro, quale significante forte di vita e di morte,
paradigma di godimento, potere e possesso, da sempre
temuto, amato, odiato, a volte adorato (idolatrato), è uno degli
strumenti – laddove estremizzato all'ennesima potenza–
maggiormente responsabile dell'umana corruzione (e dei
solipsismi contemporanei).
127
128
Scritto 3:
La questione dell'anatocismo nel
prestito usurario
di Maurizio Forzoni
129
3.1: Anatocismo: L'anticamera
dell'usura
La questione dell'anatocismo bancario sembra
non avere fine, vuoi per il termine complicato
che, nonostante i chiarimenti ed i passi in
avanti, non ha ancora trovato pace e giusta
collocazione
nel
nostro
ordinamento
giudiziario, vuoi perché gli artefici del raggiro
(o dell'incompetenza?) sono sempre al lavoro
per trovare insostenibili e mistificanti tesi
difensive.
Anatocismo85 è, in realtà, un termine a noi
ignoto, mentre gli antichi greci ne sapevano
esattamente il significato, dal momento che
esso deriva proprio dalla loro lingua e, in parole
povere, significa “usura”. Non ci volle molto,
85Anatocismo, lat. ANATOCISMUS dal greco Anatokismòs
è il composto di anà, sopra e Tòkos, prodotto e fig. il
provento del denaro prestato, usura, da Tikto genero, procreo,
produco. Cosiddetto dai romani giureconsulti il Contratto in
cui gli interessi del capitale si aggiungono al capitale stesso ,
e si esige poi l'interesse sul tutto; è ciò che, in matematica
finanziaria, è definito interesse composto.
130
infatti, per i padri della nostra cultura, gli Elleni
(Έλληνες) , comprendere che sommare al
capitale gli interessi e, su quest'ultimi,
calcolarne di nuovi, fosse l'anticamera del
prestito usurario. E' talmente evidente questo
fatto che non ci si spiega per quale motivo si
stenti ancora oggi a non comprenderne la
portata e la pericolosità, non dico in ambito
civile (ove il fatto ha cominciato a farsi
strada), bensì in quello penale, facendo passare
un evento di una gravità enorme, come un
accessorio casuale, il quale, per taluni, non
rientrerebbe nella configurazione dell'illecito
sanzionabile penalmente.
Nel nostro ordinamento il divieto di anatocismo
(ovvero di cumulo tra capitale e interessi) ha
trovato spazio nel codice civile sin dal R.D. 16
Marzo 1942 , n. 262 – approvazione del testo
del Codice Civile – all' Art. 1283 Anatocismo
“In mancanza di usi contrari, gli interessi
scaduti possono produrre interessi solo dal
giorno della domanda giudiziale o per effetto di
convenzione posteriore alla loro scadenza, e
131
sempre che si tratti di interessi dovuti almeno
per sei mesi”. Peccato che tale norma sia stata
calpestata e disapplicata dal sistema bancario
sino a che, nell'anno 1999, il termine è
diventato di uso comune, sicuramente anche
per merito delle prime Sentenze della Corte di
Cassazione, le quali hanno sanzionato tale
comportamento incivile e illegale86.
86 Cfr. Cassazione 16 Marzo 1999 n. 2374, 30 Marzo 1999
n. 3096, tutte confermate dalle seguenti sentenze: Cassazione
11 novembre 1999 n. 12507, Cassazione 1 Febbraio 2002 n.
1281, Cassazione 28 Febbraio 2002 n. 4490 Cassazione 21
ottobre 2002 n. 14091, Cassazione 20 Agosto 2003 n. 12222).
Tutte queste sentenze evidenziarono il rischio che
l'anatocismo, praticato nel corso del tempo, avrebbe
comportato il superamento del tasso soglia imposto per
Legge. Peccato che una frangia della Magistratura penale di
tale rischio non ne vuol ancora sapere, nemmeno con conti
alla mano che ne evidenziano i tassi altissimi provocati da
questo sistema di calcolo degli interessi
in crescita
esponenziale. E dire che già dal 1999 la Corte di Cassazione,
ope legis, aveva messo in guardia su tali pericoli, anche alla
luce della nuova normativa antiusura, la legge 108/96 che ha
parzialmente novellato l'art. 644 c.p disciplinante il delitto
d'usura.
132
3.2: Il tentativo di condono anatocistico
del legislatore
L'Italia, lo sappiamo bene, è il Paese dei
condoni e delle amnistie. Si condonano le
evasioni fiscali, le costruzioni abusive, i reati,
le pene e quant'altro. Tanto a pagare sono
sempre gli stessi, ovvero i poveracci i quali,
dalla mattina alla sera, lavorano per cercare di
portare avanti questo paese, mentre una classe
di élite delinque alla luce del giorno, certi che il
tempo giocherà a loro favore e, fatte le somme,
non pagheranno mai per i danni arrecati al
prossimo e alla collettività. Questa è l'Italia, e
se lo scandalo è dire apertamente queste verità,
allora io sono ben lieto, qui ed ora, di dare
scandalo.
Poteva allora mancare un tentativo di condono
sulla questione dell'anatocismo? Invece di
indignarsi per aver permesso alle banche di
stracciare una norma imperativa del nostro
codice civile (l'art. 1283), provvedendo a
133
produrre, come conseguenza diretta,
un
provvedimento che tutelasse tutte quelle
imprese e famiglie depredate del proprio
denaro (e dei propri beni) a causa di tale
pratica illegale, evitando così le centinaia di
cause in corso – le quali hanno costi enormi
sia per i privati che per la collettività – il
legislatore ben pensò di tentare, contrariamente
ad ogni logica,
la legittimazione
dell'anatocismo. In verità fu un atto di
legislazione emanato dal Governo del tempo 87
(e si, perché tra tutti i problemi dell'Italia, al
Governo premeva – udite udite – l'anatocismo
bancario). Per cui, in tutta fretta, fu emanato il
Decreto Legislativo 04 agosto 1999, n. 342, art.
25 che così, nella versione originaria, recitava:
“(...)Decorrenza delle valute e modalità di
87Il governo di cui si tratta fu quello D'Alema che emanò, in
tutta fretta – e probabilmente sotto la spinta di lobbies
bancarie e poteri forti, le quali temevano l'aumento dei
contenziosi e le richieste di restituzione degli indebiti
incamerati da anni dalle banche a danno di malcapitati
correntisti e imprese – il Decreto Legislativo 04 Agosto
1999, n. 342, art. 25, definito giustamente da molti “salva
banche”.
134
calcolo degli interessi. 2. Dopo il comma uno
dell'art. 120 T.U è aggiunto il seguente: 2 il
C.I.C.R stabilisce modalità e criteri per la
produzione di interessi sugli interessi maturati
nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso
che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata nei confronti della clientela la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi sia
debitori che creditori. 3. Le clausole relative
alla produzione di interessi sugli interessi
maturati, contenute nei contratti stipulati
anteriormente alla data di entrata in vigore della
delibera di cui al comma due, sono valide ed
efficaci sino a tale data e, dopo di essa,
debbono essere adeguate al disposto della
menzionata delibera, che stabilirà altresì le
modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto
di adeguamento, le clausole divengono
inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere
solo dal cliente”.
Fu chiaro, da subito, il goffo tentativo, da parte
del Legislatore, di sanare, attraverso tale
135
Decreto Legislativo, l'illiceità dell'anatocismo.
La stessa Corte Costituzionale, con la Sentenza
n. 425 del 09 Ottobre 2000, dichiarò
incostituzionale l'art. 25 comma III, ovvero la
parte relativa alla retroattività del decreto,
lasciando un po' nel vuoto e senza parole il
resto di questa legge spauracchio ( e infatti, da
allora molti passerotti si son fatti spaventare)88.
La questione, però, non ha trovato soluzioni e il
Decreto Legislativo , oggi recepito dal Testo
Unico Bancario, è censurabile su più fronti.
L'art. 1283 c.c che vieta, infatti, l'anatocismo, è
ancora in essere, e nessuna fonte
gerarchicamente superiore lo ha abrogato o
modificato. Qualunque sia il criterio o la
modalità scelta dal
CICR (Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio 89)
88Tale norma salva banche è stata inserita nel D.Lg 1-9-1993,
n. 385 (T.U delle Leggi in materia bancaria e creditizia),
all'art. 120 Comma 2, escludendo l'art. 25 Comma 3
dichiarato incostituzionale dalla Consulta.
89Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio
rientra nelle autorità creditizie ed ha l'alta vigilanza in materia
136
per il calcolo degli interessi sugli interessi,
quindi,
questo
suo
provvedimento
amministrativo non può essere contrario ad una
norma imperativa, la quale, come sappiamo,
vieta l'anatocismo tout court (sia per gli
di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie
attribuite alla sua competenza (per la disciplina relativa al
CICR si rimanda alla lettura del Decreto Legislativo n.
385/93, Titolo 1, Autorità Creditizie, art.2). La difformità di
un atto amministrativo rispetto a norme espresse
dall'ordinamento giuridico, come sappiamo,
determina
l'illegittimità dell'atto. A tal proposito urge porsi la domanda
se un provvedimento emanato dal CICR, in ottemperanza a
quanto previsto dall'art. 120 Comma 2 T.U.B, abbia facoltà di
derogare a una norma imperativa, quale l'art. 1283 c.c che
vieta l'anatocismo a prescindere dalla periodicità delle
capitalizzazioni. Tale dubbio interpretativo appare altresì
evidente dal fatto che tale articolo, ancora pienamente in
vigore nel nostro ordinamento, non autorizza nessuno,
nemmeno il Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio, ad emettere provvedimenti che provochino
comportamenti (anche se riconosciuti negoziali) contrari alla
norma imperativa in esso contenuta (art. 1418 c.c.: “Il
contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo
che la legge disponga diversamente”). Una norma può essere
abrogata solo da una fonte legittimata. Nell'ordinamento
italiano, la norma fondamentale in tema di abrogazione è
posta dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale.
137
interessi attivi che per quelli passivi, salva solo
la domanda giudiziale). Un contratto è nullo,
benché firmato e stipulato tra le parti, se è
contrario a norme imperative (art. 1418 cc.) e,
dal momento che il comportamento risulta
Tale norma regola il fenomeno della successione delle leggi
nel tempo, prevedendo che la nuova legge abroghi quella
previgente qualora: 1) vi sia un'espressa previsione in tal
senso da parte del legislatore (abrogazione espressa) 2) vi sia
incompatibilità tra le nuove norme e quelle precedenti
(abrogazione tacita) 3) la nuova legge disciplini l'intera
materia prima regolata dalla legge previgente (abrogazione
implicita). In tal caso il legislatore, forse per quel residuo di
vergogna (coperto dal mantenimento di una certa ambigua
distanza) che comporta fare selvaggiamente gli interessi delle
élites a scapito delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori
(tradendo i propri ideali, non dimentichiamoci che questo
decreto fu firmato da un uomo di sinistra), non ha prodotto
una nuova legge che potesse ritenersi abrogante di quella
precedente o della norma contenuta nell'art. 1283 cc (il quale
è tuttora in vigore nel testo originario), bensì, da novello
Pilato, ha dato facoltà ad un organo Interministeriale di
stabilire i criteri per la produzione degli interessi sugli
interessi. Il problema sorgente è che tale Organo
Interministeriale, non avrebbe dovuto (e potuto) emettere un
provvedimento contrario ad una norma imperativa vigente nel
nostro ordinamento.
138
illecito, in un periodo storico in cui la questione
dell'anatocismo è nota e notoria, continuare a
far stipulare tali contratti a danno del contraente
debole
potrebbe
essere
ritenuto
un
comportamento in frode alla Legge (art. 1344
cc.), con l'aggravante della continuazione e
reiterazione.
Sin ora abbiamo messo in rilievo la questione
meramente formale della nullità della clausola
anatocistica, sia e nonostante il Decreto
Legislativo
04 agosto 1999, n. 342.
L'anatocismo è tutt'ora vietato dall'art. 1283 cc.
sia ante che post il 30/06/2000, sia degli
interessi attivi che di quelli passivi.
Non possiamo trascurare, però, l'aspetto
sostanziale della questione. I conti corrente in
cui si applicano gli anatocismi trimestrali degli
interessi, sono quelli così detti di
corrispondenza, e principalmente riguardano le
aperture di credito in conto corrente. Essi non
rappresentano, quindi, conti di deposito dove i
tassi attivi applicati ai correntisti possono
essere relativamente più alti (sia chiaro che,
139
nella migliore dell'ipotesi, i tassi non superano
comunque mai il 3-3,5% annuo). Nelle aperture
di credito in conto corrente i tassi attivi,
mediamente, oggi si attestano allo 0,125%
annuo, contro tassi passivi che possono andare
dal 9,91% all'11,08% annuo, e così via. Appare
evidente la forbice che vi è tra l'applicazione
dei tassi attivi, a favore del correntista, e quelli
passivi, a favore della banca (occorre
sottolineare che, in tali rapporti, il correntista è
sempre a debito, per cui molto raramente gli
saranno liquidati interessi attivi). Applicando
quindi la formula secca dell'interesse composto
(anatocistico, ossia T.A.E.= (1+TAN/N)n-1), un
tasso annuo effettivo attivo dello 0,125%,
anche se ricapitalizzato trimestralmente, resterà
invariato, ovvero non subirà nessun
incremento. Un tasso passivo del 9,91%, per
effetto della ricapitalizzazione trimestrale degli
interessi, subirà, contrariamente al tasso attivo,
un
sostanziale
incremento,
divenendo
realmente un Tasso Annuo Effettivo
140
equivalente al 10,28% 90. Per tale ragione
l'unica a beneficiare della ricapitalizzazione
degli interessi è la banca91. Va precisato come,
in realtà,
tale esempio sia meramente
scolastico, dal momento che non tiene conto
dei giorni effettivi (limitandosi a dividere
90
Cfr, in tal senso, Tribunale di Grosseto, Sentenza Proc.
N. 1435 del 03/07/2006, la quale così decide: “(…)A
potenziare il convincimento sulla necessità della identica modalità
di calcolo imposta dalla richiamata normativa, sta la sua funzione,
anche sostanziale, di protezione del contraente più debole, della
tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza
bancaria, relativamente a prassi negoziali diffuse, come quella di
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche,
risolventesi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento
imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole.
Ed allora, poiché le soluzioni che si danno non possono essere – per
così dire – secundum eventum obligationis, non può essere
consentito un criterio di calcolo elastico che si accresce in
proporzione geometrica, quando si tratta di calcolare la
capitalizzazione trimestrale a favore della banca, ed invece si ritrae
– fino ad annullarsi – quando si deve quantificare l'anatocismo in
favore del cliente.(…)(…)Oltre alla specifica inosservanza della
normativa introdotta dalla delibera, detta clausola è comunque da
considerare nulla in quanto stipulata in violazione dell'art. 1283,
cod.civ., perché basata su un uso negoziale imposto dal contraente
più forte, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il
necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di
prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma
giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è
giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che
141
l'anno in 4 parti), così come non computa le
effettive
ricapitalizzazione degli interessi
addebitati al
correntista, ivi inclusi
le
commissioni sul massimo scoperto. Per la
questione dell'accrescimento esponenziale, un
tasso passivo nominalmente stabilito del 9,91%
già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento
giuridico ("opinio juris ac necessitatis") (cfr., amplius, Cass. Sez.
Un. 21095 del 2004). (…)(…)Per le predette ragioni, la richiesta di
ingiunzione non può essere accolta. Infatti, premesso che sussiste
certamente il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità
della clausola che prevede l'anatocismo in violazione delle norme di
legge e che tale nullità può essere rilevata in qualsiasi stato e grado
del giudizio (cfr. Cass. Sez. Un. 21095 del 2004), risulta accertata
per i motivi sopra esposti – la nullità della clausola in discussione,
dovendosi escludere perciò il diritto della banca di richiede gli
interessi anatocistici. (...)”
91Tale metodo di calcolo, affrontato nel presente scritto, è
anche conosciuto come il “Miracolo del rendimento
composto”. Albert Einstein, il quale non era l'ultimo arrivato,
lo definì “una delle più grandi scoperte dell'umanità”. (Non si
può sottacere che non sempre le scoperte umane abbiano
avuto fini salvifici, propositi sani e indirizzati al
mantenimento, alla salvaguardia e conservazione della
propria specie. Non si comprenderebbero, secondo tale
logica, infatti, scoperte come l'utilizzazione di elementi
chimici attraverso i quali costruire la bomba atomica, una
della più temute armi di distruzione di massa. Ci è voluto
Sigmund Freud e la psicoanalisi per farci intraprendere il
142
annuo, tenendo conto di tutte le variabili
(tempo effettivo di utilizzo <<definibile come
lucro per valuta o gioco delle valute>>, misura
degli interessi, della commissione di massimo
scoperto e delle altre spese), subirà
viaggio nella parte oscura dell'umanità, superando la teoria
dell'uomo come essere mansueto e in ricerca esclusiva della
propria felicità, mettendo in luce quanto esso, invece, possa
impiegare molte delle proprie risorse psichiche – condotte a
materia o azione – per elaborare strategie di distruzione per
sé stesso e per gli altri) . In ambito finanziario, il sistema di
cui discorriamo, denominato “value investing”, è fondato sul
reinvestimento del capitale nel medio-lungo periodo. Nella
capitalizzazione composta, come abbiamo detto, gli interessi
si sommano al capitale generandone di nuovi. Un tasso del
12% annuo richiesto ad un correntista, farà si che il capitale
che la banca ha prestato raddoppi in 6 anni. Non si tratta di
un trucco, bensì questo è dovuto a regole di matematica
finanziaria conosciute molto bene nell'ambiente bancario. Da
tale aspetto è intuitivo rilevare il fatto empirico che le
aziende, quando entrano dentro a tale meccanismo del prestito
usurario, possono avere un ciclo di vita molto limitato, il
quale si aggira mediamente intorno ai dieci anni, ossia il
tempo necessario affinché la banca abbia più che raddoppiato
– per effetto delle capitalizzazioni periodiche, non solo degli
interessi passivi, ma, altresì, delle commissioni sul massimo
scoperto e delle altre spese richieste ai correntisti –
il
capitale concesso a prestito.
143
innalzamenti rilevanti (tra l'altro non
prevedibili ex ante, bensì misurabili ex post,
ovvero quando il fatto è stato già consumato) 92.
La pari periodicità di capitalizzazione tra gli
interessi attivi e quelli passivi, ammesso e non
concesso che possa sanare l'illiceità
dell'anatocismo bancario vietato ex art. 1283
c.c post 30/06/2000 dal punto di vista
civilistico, risulta essere rispettato solo sulla
carta, mentre nella sostanza questo non
avviene. Cosa dire poi dei conti corrente salvo
buon fine, degli anticipi su fattura, dei mutui,
dei contratti di prestito d'uso in oro, ove, anche
sulla carta, non sono previsti interessi attivi per
i correntisti o mutuatari93? Può dirsi esclusa, in
92Per la questione del tempo produttore di interessi mi sia
concesso di rimandare il lettore alla lettura dello scritto –
contenuto nel presente saggio – “Il Dio Denaro”.
93Nei conti corrente principali, definibili come apercredito,
confluiscono in genere tutta una serie di competenze
provenienti da tali conti accessori. Se il conto principale si
trova a debito è evidente che queste competenze si mischiano
ai capitali divenendo anch'essi produttori di nuovi frutti
(anatocistici). I Consulenti tecnici di ufficio non tengono mai
conto, ad esempio, degli interessi relativi al prestito d'uso in
oro (in genere denominati “competenze estero”) le quali,
144
tali casi e senza ulteriori approfondimenti,
l'applicabilità ( o la discussione intorno) del (al)
tentativo di sanatoria dell'anatocismo, da parte
del Governo italiano, a danno dei contraenti
deboli e a favore dei poteri bancari forti, con
l'entrata in vigore del famigerato Decreto
Legislativo 04 agosto 1999 n. 342.
provenendo da capitali molto alti, allorquando sono
catapultati in conto correnti con delle utilizzazioni più basse
del valore monetario dell'oro consegnato in prestito, sono
molto incisivi e producono rilevanti accrescimenti del tasso
richiesto al correntista. Tale fatto aumenterà, quindi, il tasso
realmente praticato nel conto corrente (di cui occorrerà tenere
conto ai sensi della normativa antiusura) e, non solo: gli
effetti delle ricapitalizzazione di tali oneri sul prestito in oro
dovranno essere computati per conoscere il reale tasso
praticato nelle singole operazioni inerenti all'uso del metallo
prezioso. Dal momento che, inoltre, il pagamento di tali
interessi sul prestito d'uso in oro avviene nei conti corrente
principali, in caso di clausola nulla ai sensi dell'art. 1815 II
Comma Cod. Civ ( la quale prevede la non debènza di
interessi), laddove fossero stati richiesti tassi usurari,
anch'essi dovranno essere ripetuti (ossia restituiti) ai sensi
dell'art. 2033 cc (indebito oggettivo).
145
3.3: L'anatocismo ha valenza penale,
allorquando concorre al superamento
del tasso soglia usura
Qualsiasi persona che operi nel sistema bancario
in ruoli dirigenziali, conosce bene come si
costituisce la rendita di un capitale94 (benché
quando certi direttori sono imputati in processi
per usura aggravata, magicamente, giocano la
parte degli stupidi, ovvero che non sapevano cosa
stessero facendo, o che si trovavano in quel posto
di alta dirigenza, per non si sa bene grazia di chi).
La costituzione di un capitale è la base della
matematica finanziaria. Credo che sia proprio il
primo capitolo, quello che, anche chi non ha
voglia di studiare, riesce a leggere. Ed è
sorprendente come nessuno se ne ricordi,
nessuno ne sappia niente, compreso molti
Consulenti Tecnici di Ufficio dei vari Tribunali
civili e penali italiani.
Chi opera nella gestione del credito non può
94Ivi nota 104.
146
non sapere che la rendita di un capitale sarà
diversa a seconda che il regime di
capitalizzazione degli interessi sia semplice
(senza
anatocismo),
ovvero
composto
(anatocistico),
e che, nel regime di
capitalizzazione composto, vi sono ulteriori
differenze
tra capitalizzazione mensile,
bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale.
Chiamando con dei simboli la rendita relativa
ai vari regimi di capitalizzazione, ReRCM
(Rendita Regime di capitalizzazione composta
mensile),
ReRCB(Rendita
Regime
di
capitalizzazione composta bimestrale), ReRCT
(Rendita Regime di capitalizzazione composta
trimestrale), ReRCS(Rendita Regime di
capitalizzazione composta semestrale), ReRCA
(Rendita Regime di capitalizzazione composta
annuale), ReRCSe (Rendita Regime di
capitalizzazione
semplice=NESSUNA
CAPITALIZZAZIONE), potremmo dire che la
rendita di un capitale deriverà dalla frequenza
con cui gli interessi ricapitalizzati finiranno per
riprodurre sé stessi, tanto che , in sequenza,
siano rispettate le seguenti diseguaglianze:
147
ReRCM > ReRCB > ReRCT > ReRCS >
ReRCA> ReRCSe.
E' evidente che quanto maggiore sarà la
frequenza periodica di ricapitalizzazione degli
interessi, tanto maggiore sarà la rendita di un
capitale.
Ciò che per la banca è una rendita, per il
correntista è, senza ombra di dubbio, un costo.
Orbene, perché di tale costo non se ne dovrebbe
tenere conto in ambito penale, quando la
Legge 108/96 (nuova normativa antiusura),
novellante l'art. 644 c.p., statuisce che “per la
determinazione del tasso di interesse usurario si
tiene conto delle commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per
imposte e tasse, collegate all'erogazione del
credito”95? Non computare tale costo, per di più
95A tal proposito si è pronunciato l' Ill.mo Giudice per le
Udienze Preliminari del Tribunale di Arezzo, Dott. Andrea
Claudiani, nella sentenza n. 667/11del 25/11/2011, di cui
riportiamo le
testuali parole: “(...)la stima dei tassi
determinata dal c.t è addirittura notevolmente inferiore al dato
reale, poiché in essa, erroneamente, non si tiene conto
148
di natura occulta, nel calcolo del Tasso Annuo
Effettivo globale, escludendolo a proprio
piacere, può ulteriormente rappresentare ciò
che la Corte di Cassazione Penale ha dichiarato
essere un aggiramento della norma penale
(Corte di Cassazione, II Sez. Penale, n. 46669
del 19/12/2011)96.
Per tale ragione, lecito o non lecito dal punto di
vista civile si voglia considerare l'anatocismo
post 30/06/2000, di tale costo occulto occorrerà
sempre tenere conto in sede penale, allorquando
si svolgono perizie per la determinazione del
tasso annuo effettivo globale praticato in un
determinato rapporto di conto corrente. Risulterà
essere altresì un aggravante allorché, in rapporti
di lunga durata – ossia quando la questione
dell'anatocismo è stata messa a tacere dalla
Sentenza Tombale della Corte di Cassazione a
dell'illegittimità dell'anatocismo.(..)”. Per tali ragioni un tasso
benché usurario, sarà più basso di quello realmente praticato
alla correntista, ove il Consulente Tecnico non abbia tenuto
conto dei costi occulti derivanti dall'onerosissimo calcolo
anatocistico.
96Ibidem.
149
Sezione Unite, la n. 21095 del 04/11/2004 – in
assenza di capitale prestato da lunghi periodi97,
la banca avrà preteso interessi usurari e
continuerà a pretenderli, altresì per via coatta,
mediante esecuzioni immobiliari viziate e
illegittime ab origine.98 In tal caso l'usura
97 La Cassazione Civ., Sez. I, 1/10/07, n. 10692 ha avuto
modo di affermare: “Una volta esclusa la validità della
clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi,
soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura
del conto corrente consente, attraverso una integrale
ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del
tasso legale, di determinare il credito della banca, sempre
che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta
depurato il conto dalla capitalizzazione degli interessi non
dovuti. Allo stesso risultato, evidentemente, non si può
pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitali ed
interessi, al momento della chiusura del conto. Infatti, tale
saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti,
nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad
operazioni
passive per il cliente e quali alla
capitalizzazione degli interessi, ma a sua volta discende da
una base di computo che è il risultato di precedenti
capitalizzazioni degli interessi’’.
98A tal proposito appare utile citare le parole dell'Ill.mo
Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Arezzo,
Dott. Giampiero Borraccia, contenute in un ordinanza di
riapertura delle indagini preliminari, datata 28/02/2011,
150
praticata dall'Istituto bancario non sarà
esclusivamente collegata al superamento del
tasso soglia, bensì consisterà nell' evidente
sproporzione tra il dato ( o il non dato, in caso di
capitale a credito del correntista) e il preteso in
termini di interessi, commissioni sul massimo
scoperto e quant'altro.
L'art.644 c.p punisce, altresì, come sappiamo, la
sproporzione e i vantaggi di natura usuraria.
Senza contare che il reato di usura non è più di
emessa a seguito di opposizione, delle parti offese, alla
richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero:
“(..) per quanto riguarda la clausola anatocistica non appare
condivisibile la prospettazione del Pubblico Ministero circa la
sua incidenza nella valutazione dell'elemento soggettivo del
reato di usura perché , proprio in virtù del fatto che tale
clausola fosse ritenuta lecita prima che la Cassazione civile
del 2004 ne affermasse la nullità, la sua applicazione nei
contratti bancari andava ad incidere necessariamente sugli
oneri accessori e quindi sul tasso globale, circostanza di cui
era pertanto consapevole chi ha determinato il tasso. In
definitiva, al fine della valutazione del superamento o meno
del tasso soglia, occorre tenere conto unitariamente del tasso
applicato comprensivo di tutti gli oneri, ivi inclusi la
commissione di massimo scoperto e gli interessi anatocistici
(...)”.
151
tipo istantaneo, ossia concretizzatosi nel
momento della pattuizione usuraria, bensì è un
reato a consumazione prolungata, nella quale la
dazione della somma usuraria può avvenire
anche in tempi successivi, ivi inclusa la
procedura esecutiva99. Senza dilungarsi in tale
99 “Il reato di usura si configura come reato a schema
duplice, e quindi, si perfeziona o con la sola accettazione
della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari,
non seguita dalla effettiva dazione degli stessi, ovvero,
quando questa segua, con l’integrale adempimento
dell’obbligazione usuraria. Esso è costituito da due fattispecie
destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con
l'esecuzione della pattuizione usuraria, aventi in comune
l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi
od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di
denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata
dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola
accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Di
conseguenza, quando tra le stesse persone le dazioni di denaro
successive alla scadenza delle precedenti non costituiscono
l’esecuzione della iniziale promessa, ma del rinnovo del patto
usurario con la rifissazione del capitale in diverso importo e
dei conseguenti interessi, trattandosi della conclusione di patti
successivi, anche se occasionalmente promananti dalla
scadenza dei precedenti, si è in presenza di un reato
continuato di usura”. (Cit. tratta da www.altalex.com .
Cfr. Cass. Penale, Sez. II, Sentenza 08/09/2011 n. 33331 e in
152
scritto – ove stiamo affrontando la questione
dell'anatocismo nel delitto di usura aggravata –
intorno alla problematica della riscossione del
credito usurario, del favoreggiamento o
concorso in usura dell'agente addetto alla
riscossione coatta 100 è sufficiente ivi citare
senso conforme Cass. Civ., sentenza 19.08.2010, n. 32362;
Cass. Civ., sentenza 02.07.2010, n. 33871, Cass. Civ.,
sentenza 27.04.1998, n. 1601 e Cass. Civ., sentenza
18.02.1988, n. 5633). In merito cfr. anche Cassazione penale,
sez. I, 22 ottobre 1998, n.11055, la quale aveva detto che: “In
tema di usura , qualora alla promessa segua – mediante la
rateizzazione degli interessi convenuti – la dazione effettiva
di essi, questo non costituisce un “post factum” penalmente
non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo
penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata
esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento
consumativo “sostanziale” del reato, realizzandosi, così una
situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del
reato eventualmente permanente, ma configurabile sotto il
duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato,
che pure mantiene intatta la sua struttura unitaria ed
istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti a
condotta frazionata o a consumazione prolungata”.
100 Cfr. Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza 13 ottobre
2005, n. 41045, in base alla quale, poiché, a seguito delle
modifiche introdotte dalla l. 7 marzo 1996 n. 108, si deve
153
l'art. 644Ter c.p, il quale aumenta l'arco di
tempo per la decorrenza della prescrizione del
reato di usura all'ultima riscossione sia del
capitale che degli interessi (ossia della rata
usuraria). Questo significa che il “tempus
ritenere che il reato di usura sia annoverabile tra i delitti a
"condotta frazionata" o a "consumazione prolungata",
concorre nel reato previsto dall'art. 644 c.p. solo colui il
quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia
riuscito a ottenerne il pagamento; negli altri casi, l'incaricato
risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi
di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di
estorsione, posto che il momento consumativo del reato di
usura rimane quello originario della pattuizione. Rilevato che,
quindi, l'usura è un delitto a consumazione prolungata o a
condotta frazionata, colui il quale riceve l'incarico di
recuperare il credito usurario e riesce ad ottenerne il
pagamento concorre nell'illecito "de quo", in quanto con la
sua azione volontaria fornisce un contributo causale alla
verificazione dell'elemento oggettivo del reato. Ben diversa è
invece la situazione nel caso in cui il soggetto non riesca ad
ottenere il pagamento del credito usurario. In tal caso il
momento consumativo del reato di usura resta quello
originario della pattuizione, anteriore alla data dell'incarico:
ne consegue che a tale delitto non può concorrere il "mero
esattore" scelto in epoca successiva. Né può parlarsi di tentata
usura da parte dell'"esattore", considerata la natura unitaria
del reato di cui all'art. 644 c.p.
154
commissi
delicti”
non
è
rilevabile
esclusivamente nel momento in cui il tasso
soglia usura risulta superato, bensì in momenti
successivi, sino a che, perlomeno, è in essere e
non ancora riscossa l'ultima rata di natura
usuraria101.
101
Cfr, a tal proposito, il commento all'art. 644 ter c.p., in
“Il codice penale operativo” annotato con dottrina e
giurisprudenza, a cura dei Magistrati L. Ciafardini, G.
Iannarone, F.Lignola, V. Martino, N. Russo, secondo cui :
“(..)La norma mira ad aumentare l'arco di tempo entro il quale
il reato di usura è perseguibile scegliendo, come dies a quo
della prescrizione, non la data dell'accordo usuraio, bensì
quella dell'ultima riscossione della <<rata>> usuraria,
tenendo conto che spesso la vittima si determinava alla
denuncia solo dopo l'attivazione di procedimenti esecutivi da
parte dell'usuraio e, quindi, a volte dopo un notevole lasso di
tempo dalla conclusione del patto. Da tale nuova disciplina
si potrebbe evincere che il Legislatore, sotto il profilo
strutturale, ha scelto di inquadrare il delitto di usura non più
tra i reati istantanei, bensì tra quelli c.d eventualmente
permanenti -Padovani”.
155
3.4: Tasso Annuo Effettivo globale nei
conti corrente: tutto si fa, o si dice,
fuorché legge-re la legge
I Magistrati più attenti, oggi, quando si
apprestano a richiedere una perizia penale che
accerti il tasso realmente applicato al
correntista, con l'intento di determinarne
l'eventuale usurarietà, richiedono al proprio
ausiliario di eseguire perlomeno due conteggi:
il primo con il mantenimento della clausola
anatocistica, il secondo con la sua esclusione.
Se tali ipotesi appaiono sempre indispensabili,
a maggior ragione lo sono quando si tratta di
rapporti di lunga durata, ove, anche dal punto
di vista civilistico, è oramai più che sentenziata
l'illegittimità della clausola anatocistica. In un
rapporto nato prima dell'anno 2000, o
addirittura negli anni '90, ove è pacifica e
consolidata la giurisprudenza che sanziona
l'anatocismo e le clausole dei tassi uso su
piazza, nonché l'illegittimità della commissione
sul massimo scoperto e le altre spese richieste e
156
non concordate, l'ipotesi con l'esclusione della
clausola anatocistica risulta essere quella più
rispondente alla realtà dei tassi effettivamente
praticati alla correntista. Tale presupposto mira,
infatti, a determinare con assoluta precisione,
esclusivamente le somme in linea capitale,
dividendo e conteggiando a parte gli interessi,
le commissioni sul massimo scoperto e le
spese. In rapporti di lunga durata e dove
l'onerosità degli interessi è stata molto
importante, risulta quasi sempre che da un certo
periodo in poi il correntista sia addirittura a
credito di un capitale, e quindi, da quel
momento, nessun interesse la banca avrebbe
dovuto richiedere, anzi, ne avrebbe dovuto
corrispondere di attivi. L'indagine può essere
importante per verificare lo stato di
sproporzione tra il capitale effettivamente
prestato dalla banca e gli interessi, commissioni
e spese richieste. I tassi così calcolati
rappresentano il grado di sproporzione esistente
tra il " prestato" e " il richiesto". E' oramai
chiaro che, alla luce della normativa antiusura,
i capitali ricalcolati e debitamente epurati,
157
debbano essere messi in relazione con gli
interessi, le commissioni sul massimo scoperto
e le spese. Tale metodo restituirà il costo
complessivo del prestito.
Non starò in questo scritto
a dilungarmi
intorno alla obbligatorietà di includere la
commissione sul massimo scoperto (e le altre
spese) nel calcolo del tasso usurario, e della
illegittimità delle Circolari di Banca d'Italia
s.p.a, perché se qualcuno ancora continuava ad
indurre nell'altro la mania del dubbio in tempi
remoti (le patologie sono sempre presenti nella
nostra civiltà), dopo le recenti sentenze della
Corte di Cassazione,
anche i più stoici
denegatori della realtà, dovrebbero essersi
messi l'anima in pace 102
102 Cfr, in tal senso,
Cass. Penale sez. II del 19/12/2011 n.
46669, la quale ha affermato il principio secondo cui le
circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano
una fonte di diritti e obblighi ‘’ ... traducendosi in un
aggiramento della norma penale che impone alla legge di
stabilire il limite oltre al quale gli interessi sono sempre
usurari.’’; Cassazione Penale, sez. II, sentenza n. 12.028 del
10 febbraio 2010, ove ha precisato che la pregressa sentenza
158
Per rispondere, invece, alla seconda ipotesi
(quella relativa al mantenimento della clausola
anatocistica), i consulenti tecnici di ufficio in
genere mettono in relazione gli interessi, le
spese, le commissioni sul massimo scoperto
n° 8551/2009 , della stessa II sez. penale (non pubblicata)
aveva preso “in considerazione il problema della pretesa
violazione dell’art. 644, IV° comma c .p. insito nel metodo di
calcolo utilizzato per la rilevazione del tasso effettivo
globale,..., senza ulteriormente indagare sulla conformità
dell’esito della procedura amministrativa, cosi ritualmente
espletata, alle disposizioni di cui al IV° comma dell’articolo
644 c.p. con riferimento agli elementi di cui
obbligatoriamente si deve tenere conto per la determinazione
del tasso usurario”. Proseguendo la Suprema Corte ha
infatti enunciato che “il chiaro tenore letterale del comma
IV dell'art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione
del tasso di interesse usurarlo si tiene conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione
del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della
determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che
un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito.
Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo
scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato
all’erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui
il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente,
e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario
159
con i numeri debitori indicati dalla banca negli
estratti conto. Quando il tasso soglia usura
risulta essere superato in tale ipotesi,
sicuramente può dirsi concretizzato “usura
oggettiva”. I numeri bancari, infatti, non
rappresentano mai l'erogazione del credito, ma
questi sono inquinati anche da interessi, spese,
commissioni, valute e quant'altro. Per ottenere
un tasso veritiero occorrerebbe, quindi,
procedere all'epurazione dei numeri debitori da
ciò che capitale non è e non è mai stato. Per tali
ragioni, e per logica matematica, nel momento
in cui risulta superato il tasso soglia usura, in
tale ipotesi valutata dagli ausiliari del
Magistrato, siamo certi che, se si fosse
proceduto a mettere in relazione gli interessi, le
spese e le commissioni con l'effettivo credito,
procedendo quindi alla suindicata epurazione
dei numeri bancari, i tassi rilevati sarebbero
finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista
di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. Ciò comporta
che,nella determinazione del tasso effettivo globale praticato
da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto
fruitore del credito deve tenersi conto anche della
commissione di massimo scoperto, ove praticata.”
160
risultati addirittura più elevati.
I consulenti tecnici di ufficio, in tale seconda
ipotesi,
fanno
un'ulteriore
importante
omissione. Sebbene volessero decidere (ripeto
non si sa bene per quale ragione o logica
tecnico-giuridica) di lasciare invariati i numeri
debitori così come indicati nell'estratto conto
dalla banca, essi dovrebbero tenere conto,
perlomeno, dell'incidenza degli effetti delle
ricapitalizzazione degli interessi passivi, sul
tasso calcolato con tale sistema. Non può
sottacersi che, infatti, un tasso calcolato con
tale metodo, benché possa già risultare usuraio,
sarebbe più elevato se si tenesse conto delle
incidenze, rapportate ad anno,
delle
capitalizzazioni trimestrali
degli interessi
passivi e delle commissioni sul massimo
scoperto. Un tasso del 30% annuo rilevato dal
CTU con il metodo appena indicato, sarà
percepito più elevato a seconda che la banca
abbia ricapitalizzato gli interessi e le
commissioni di massimo scoperto ogni
trimestre, oppure no. Per la banca tutto questo è
161
percepito come una rendita sul capitale prestato
e davvero non riusciamo a comprendere, per
quale ragione, i consulenti tecnici di ufficio non
vogliano (o non sappiano?) tenerne conto.
Conviene non obliare che la banca ha scelto la
modalità di ricalcolo anatocistico solo per un
motivo: aumentare la propria rendita, e in
maniera esponenziale. Di tale costo occulto
pagato dal correntista (=rendita per la banca), ai
sensi della normativa antiusura, non è lecito
non tenerne conto.
L'art. 644 Comma IV c.p statuisce che “per la
determinazione del tasso di interesse usurario si
tiene conto delle commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per
imposte e tasse, collegate all'erogazione del
credito”. Tale articolo, appare chiarissimo e
non dovrebbe dare adito a nessun tipo di fallace
interpretazione. Da quando mi occupo di difesa
del consumatore, non ho visto un articolo mal
interpretato, strumentalizzato, storpiato come il
presente. E' con un certo imbarazzo che, ancora
oggi, sono qui a parlarne. Il punto è che c'è
162
stata una negazione evidente di tale norma, da
parte di tutta una frangia di Consulenti, di
Magistrati
e
di
Pubblici
Ministeri,
nell'applicarne correttamente il dettato. A tale
norma, eppure, non è possibile dare un senso
diverso da quello rilevabile
dalle parole e
dalla loro connessione. Non dimentichiamoci
che negare un fatto è il presupposto di
forme di dipendenza. Chi continua a farlo, a
mio avviso, smaschera apertamente il
proprio stato di assoluta dipendenza dal
sistema bancario. Chi si occupa a vario titolo
di matematica finanziaria, infatti, non può non
aver chiaro che il costo complessivo di un
prestito può solo ottenersi mettendo in
relazione ogni spesa, interesse, commissione
richiesta, con il credito “nudo e crudo”. In
giro, quindi, o ci sono tanti incompetenti che
si son messi a fare perizie senza cognizione
di causa, oppure c'è e c'è stata una classe di
persone le quali hanno operato affinché le
banche continuassero a praticare tassi da
usura, ricevendo – in cambio del loro
silenzio – favori, regalini e prebende. Avevo
163
anticipato che, nei presenti scritti, sarei potuto
apparire scandaloso (o, se preferite,
irriverente). Per quanto mi riguarda, non ho mai
creduto troppo alle riverenze.
164
3.5: Tasso annuo effettivo globale nei
contratti di mutuo con piano di
ammortamento alla francese
Gli espedienti, mediante i quali, la banca
traveste da capitale gli interessi, in tali tipi di
contratto, sono davvero svariati, tanto da poter
dire che esiste solo l'imbarazzo della scelta.
Nell'esecuzione di un contratto di mutuo la
banca, generalmente, pur essendo prassi vietata
dalla Legge, ricapitalizza periodicamente gli
interessi di mora, quelli contenuti nella rata in
caso di insoluto e quelli relativi agli interessi
convenzionali, laddove la rata è addebitata in
conti corrente che risultano essere a debito. Di
tali costi occorrerà sempre tenere conto, se
vogliamo calcolare il Tasso Annuo effettivo
globale (che nei mutui si chiama I.S.C,
Indicatore Sintetico di Costo) pagato realmente
dalla mutuataria.
Ancora in troppo pochi si sono accorti (o fanno
finta) che, però, nei contratti di mutuo ad
165
ammortamento, cosiddetto alla francese, esiste
un sistema di ricapitalizzazione degli interessi
all'interno della stessa rata.
Si comprende che, infatti,
il piano di
ammortamento alla Francese prevede la
capitalizzazione periodica degli interessi
passivi, proprio dalla formula per il calcolo
della Rata Costante, la quale risulta essere
composta da un'equazione esponenziale, tipica
appunto del regime di capitalizzazione
composto.
Infatti: R= A [ i[(1+i)N]/[(1+i)N-1].[(1+i)1/k-1]/i
(1)103
103 La formula (1), utilizzata in matematica finanziaria per
il calcolo della rata costante nel mutuo definito alla francese,
è mutuata dal regime di capitalizzazione composto
(anatocistico), secondo cui M= C(1+i)n (2) , formula
esponenziale e non lineare. La formula dell'interesse semplice
è, contrariamente alla (2), M=C(1+ni) (3). Dal momento che
la formula (1), utilizzata per il calcolo della rata costante nel
mutuo definito alla francese è esponenziale come la formula
(2) utilizzata in regime di capitalizzazione composta (ovvero
anatocistico), e non come la formula (3) utilizzata in regime
di capitalizzazione semplice (ovvero senza anatocismo), per
166
Dove R, rappresenta la Rata Costante, A il
Capitale erogato, i il tasso d’interesse applicato,
N sono i periodi e K la frazione periodica.
Come si vede i valori espressi risultano essere
tutti esponenziali, quindi anatocistici.
La questione si complica, allorquando, dalla
rata costante pagata, incluso gli eventuali
interessi di mora e le altre spese, occorra
risalire all'Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C),
rappresentante il costo effettivo pagato dalla
parte mutuataria.
Dopo anni di analisi e di ricerca in tale campo,
il sottoscritto ritiene che non possa essere
calcolato il Tasso Annuo effettivo Globale,
incidente anche in ogni singola rata, a
prescindere dallo scopo principe di un mutuo:
ovvero la costituzione di una rendita, dalla
metodo logico-deduttivo non può che derivare che la formula
(1) produce capitalizzazione periodica degli interessi passivi
(dal momento che il capitale non è imputato linearmente,
bensì con curva a crescita esponenziale). Questo è un
assioma matematico incontrovertibile e non ignorabile da chi
si dichiari esperto in tale materia.
167
parte della banca, e l'ammortamento del
capitale e degli interessi (spese e costi), dalla
parte della mutuataria(ovvero chi ha contratto il
mutuo).
Calcolare, infatti, l'ISC, in una singola rata,
mettendo in relazione spese, interessi e
commissioni con il capitale residuo, non darà
mai ragione dell'effettivo costo, se non si tiene
conto dell'effettiva rendita della banca, ivi
inclusa la relativa attualizzazione delle somme
dal tempo 0 al tempo t finale.
Ciò che andrà calcolato ad ogni scadenza di
rata, quindi, sarà il cosiddetto Tasso Interno di
Rendimento (T.I.R). Dal momento che le parole
hanno un senso, questo si chiama Tasso interno
di Rendimento proprio perché è intrinseco alla
rata, ovvero il suo calcolo effettivo non è di
immediata evidenza, ma occorrerà procedere
all'epurazione dei capitali indicati dalla banca,
pro rata, dalle scorie provenienti dagli interessi
ricapitalizzati e occultati.
168
Nel caso in cui il mutuo sia a tasso variabile, se
desideriamo conoscere l' Indicatore Sintetico di
Costo gravante in una singola rata, occorrerà
ricostruire una rendita per il periodo mancante
al tempo t finale, considerando, però, come
tempo di partenza quello relativo alla
medesima rata che stiamo analizzando. Questo
perché, in un contratto di mutuo, nessuna rata
può essere considerata come un fatto isolato,
ma è necessariamente collegata e analizzabile,
solo se si tiene
conto del piano di
ammortamento (rigenerato volta per volta),
nonché dell'intero (interno) percorso inerente
all'esecuzione del contratto (ossia il tasso va
sempre ri-attualizzato).
Un esempio può apportare un po' di
chiarimento a quanto abbiamo appena esposto.
Ammettiamo di dover costruire un piano di
ammortamento di un finanziamento (o mutuo)
relativo ad un importo erogato di Euro
30.000,00, con un tasso iniziale equivalente al
9,95% annuo, da restituirsi in 6 anni, mediante
169
il pagamento (o la promessa) di 72 rate mensili.
Applicando la formula dell'interesse composto,
R= A [ i[(1+i)N]/[(1+i)N-1].[(1+i)1/k-1]/i, la rata
costante mensile, risulta essere di Euro 548,59.
Applicando la formula dell'interesse semplice,
ovvero R= A/[1/(1+i]+1/(1+2i)+...+(1/ni)], la
rata costante risulta essere di Euro 533,13. La
rata in capitalizzazione semplice risulta, quindi,
più bassa di quella costruita in regime di
capitalizzazione composto. La loro differenza,
moltiplicato per il numero di rate, consente di
quantizzare gli interessi anatocistici di piano.
Procedendo al calcolo del Tasso Interno di
Rendimento per la banca (T.I.R), il quale
rappresenta il Costo effettivo per la mutuataria
(ossia per chi contrae il mutuo o il
finanziamento), mettendo in relazione la rata di
euro 548,59 (quella effettivamente pagata o
richiesta) con il capitale effettivo, ossia epurato
dagli effetti delle capitalizzazioni periodiche,
secondo l'equazione dell'interesse semplice
170
K=m
∑
K=l
Ak
----------------------
=
(1+itK)
k’=m’
A’k’
∑
----------------------K’=l
(1+itk’)
otteniamo un tasso annuo effettivo globale
equivalente al 12,77% (più alto, quindi, del
tasso del 9,95%, sulla cui base credevamo
fossero calcolati gli interessi da corrispondere
alla banca)104.
104 Cfr. a tal proposito, Sentenza n. 119/12 del 3 Maggio
2012, Tribunale di Larino, Sez. distaccata di Termoli, Ill.mo
Giudice Dott.ssa Barbara Previati, la quale rileva come“(...) il
più diffuso tra i piani di ammortamento per i mutui è quello
detto “alla francese”, cioè a rata costante. Il rimborso del
capitale avviene infatti tramite rate di pari importo per tutta la
durata dell'ammortamento e il tasso di interesse può essere sia
fisso che variabile. Nell'ammortamento alla francese ad essere
uguale non è la quota capitale, ma la rata: così facendo si
ottiene un valore “attuale” della somma concessa. Anche in
questo caso, col passare del tempo la parte di interessi
decresce, mentre sale quella dovuta a titolo di capitale.
Inoltre, la previsione, come nel caso di specie, della
rivalutazione del capitale, può determinare un ulteriore e
progressivo aumento del capitale residuo da restituire, con
conseguente applicazione di tassi di interesse non
corrispondenti affatto a quelli preliminarmente pattuiti nel
contratto di mutuo. Venendo al caso in esame, aderendo ai
principi già espressi nella condivisibile sentenza di merito n.
113 del 29 ottobre 2008 del Tribunale di Bari, sezione
171
Tale calcolo potrà essere più preciso, tenendo
conto anche dei giorni effettivi alla scadenza di
ciascuno rata, purché si prenda in esame e il
tempo iniziale (t=0) e il tempo finale (il quale
può coincidere o con la conclusione del
contratto o con il momento di risoluzione per
decadenza del beneficio del termine). Non
tenendo conto del regime in cui è costituita la
rendita del capitale erogato (o capitale residuo
pro-rata), è impossibile dare un risultato che
rispecchi l'effettivo lucro per la banca, e,
dall'altro lato, l'effettivo costo per il cliente105.
distaccata di Rutignano, il CTU ha potuto riscontrare che,
mentre nella parte letterale del contratto si stabiliva un tasso
rispettoso della normativa civilistica della maturazione dei
frutti civili (tasso fisso semestrale al 5%), nel piano di
ammortamento veniva di fatto previsto e applicato il c.d.
“ammortamento alla francese”, “ossia un metodo che
comporta la restituzione degli interessi con una proporzione
più elevata in quanto contiene una formula di matematica
attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello
composto e già non quello semplice (previsto dal nostro
codice civile all'art.821 comma 3”. (..)”
105Cfr. Sentenza citata supra:”(...)il tasso nominale di
interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si
può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento,
né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di
172
Tali sono gli scenari ove la ricerca della verità
occorra
continui a muoversi: con buona
volontà.
La volontà è sempre un atto. Non esistono
buone e cattive volontà. Esistono solo non
ammortamento, poiché il calcolo dell'interesse nel piano di
ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo
regole matematiche dell'interesse semplice. (…). I contratti di
mutuo per cui è causa sono mutui con rimborso frazionato, in
cui alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente
il capitale originariamente prestato, prima della scadenza
finale del mutuo stesso. (…) La rata del mutuo con rimborso
frazionato si è calcolata, però, nel caso in esame, con la
formula del c.d interesse composto, non prevista nella parte
letterale del medesimo contratto, che comporta la crescita
progressiva del costo, comprendendo di fatto degli interessi
anatocistici. (...)”. Sentenze del genere io le definisco
“illuminate e illuminanti”, perché centrano e chiariscono
questioni ove il tabù e la susseguente censura ha posto forti
ostacoli allo svelamento. Occorre stare molto attenti che,
dopo sentenze del genere, i protettori del sistema bancario si
mettano nuovamente al lavoro per rigettare ombre e discredito
– tramite provvedimenti mistificatori richiesti al Governo di
turno – laddove è stato fatto un po' di luce. Storia insegna che
tali fautori dell'anti-legalità, come accade per gli stolti, non si
riposano mai. Morire di vergogna, del resto, è un effetto che
raramente si realizza.
173
volontà, oppure volontà indotte (da un sistema,
ad esempio), oppure volontà prodotte. Su
queste ultime, da sempre, ripongo il mio
interesse (laddove si lasciano cogliere).
Tempus fugit. Il Tempo fugge. Ma in una
rendita di un capitale si può decidere di farlo
fuggire alla bisogna, sin anche all'infinito.
174
“La Giustizia è come il Sole. Una società che
ne è priva vive nell’ombra. Facciamo entrare
il sole della Giustizia nel cuore degli uomini”
(D. Ikeda)
175
176
IL PESO DELLE PAROLE
Le parole hanno un peso.
Difatti, non mi ha mai convinto
il detto “son solo parole”.
L'essere umano è fatto,
potremmo dire, di parole.
Dal momento della propria nascita
e anche prima.
Già di lui o di lei si parlava.
Se non fosse altro per dare un nome.
Le parole impastano l'essere
e lo sospendono,
nella vita.
Non ci si fa più caso,
perché sembra di padroneggiarle.
Ma è il saputo che ritorna.
Le parole possono essere vive
e vivificanti.
177
Morte e mortificanti.
Gioiose o tristi,
depresse o deprimenti.
Ci si può giocare.
Molto comuni sono i giochi di parola.
Le parole ingannano,
fregano,
bluffano,
sfuggono,
si lasciano desiderare.
Le parole sospendono,
smascherano,
svelano o
nascondono.
Le parole lasciano,
soprattutto,
il segno.
Segno che è nel corpo.
178
Proprio ora,
prima di scrivere le mie,
ne ho pensate,
di parole.
E mi sovvengono
certe che udì da bambino,
passi da mio nonno a mia nonna.
Hanno avuto il loro peso,
allora come adesso.
Se non fossimo fatti di parole,
saremmo fatti di niente.
O fatti di sola immagine:
ferma
come l'acqua di uno specchio.
179
Michelangelo Merisi detto Il Caravaggio:Narciso (1594-1596).
Roma, Galleria nazionale d'arte antica.
180
Scritto 4:
La psicoanalisi: dal
divano all'Aula di Tribunale.
Psico- appropriazioni indebite
di Maurizio Forzoni
181
Ancora sulla questione laica della psicoanalisi.
Non avrei scritto nuovamente di siffatto falso
problema, se il titolo di un articolo di un
quotidiano non avesse solleticato la mia
curiosità profana. Il titolo recitava più o meno
così: “Falsa psicoanalista condannata”.
Questa psicoanalista, laureata in pedagogia,
continuando nella lettura dell'articolo, avrebbe
commesso il reato di abusivo esercizio
dell'attività di psicologo e non avrebbe avuto
nessuna autorizzazione a far sdraiare “pazienti”
sul lettino. Non possiamo prescindere dal
considerare che il giornalista, forse con un
lapsus di scrittura, ha detto “lettino”, quando,
trattandosi di psicoanalisi, avrebbe dovuto dire
divano. Dal suo punto di vista, come avviene
sempre attraverso i lapsus, l'ha detta però
giusta, dal momento che intendeva proprio
lettino, ossia quello utilizzato dal medico per
far sdraiare i propri pazienti, intervenendo per
rilevare, attraverso indagine clinica, la presenza
o meno di patologie organiche. Resta il fatto
che, da Freud in poi, nello studio di ogni
182
psicoanalista abbiamo il divano, e non è una
questione, questa – come tutte le questue –
priva di senso. Il giornalista, a modo suo, si è
fatto portavoce dell'orientamento fallace dei
giudizi attuali in tale materia, ovvero
l'assimilazione della psicoanalisi a scienza
medica, la quale utilizzerebbe gli stessi metodi
conoscitivi, composti da tecniche e procedure
ben determinate e omologate in categorie ( e
poi ricette), preesistenti, pre-scritte,
da
prendersi quali modelli di ricerca , d'indagine
( e poi di cura). Lo scopo della medicina è
sintetizzabile nel ripristinare lo stato di salute
del paziente anteriore a quello di malattia o
sofferenza fisica. Nel campo medico, tale
ambito d'intervento, può essere comprensibile,
anche se, nel contemporaneo, esso ha superato
gli argini delle proprie sfere di competenza,
tanto da essere un discorso sempre più arso da
effetti angoscianti, ancor più delle patologie
che esso è chiamato a curare. Troppo sovente si
oblia che la domanda di cura, nel corpo, è pur
sempre domanda soggettiva e il desiderio
risulta essere sempre implicato, compreso
183
quello, a volte, di non guarire affatto. Allo
stesso modo
non dovrebbero stupire, o
sconvolgere più di tanto,
le notizie di
guarigioni improvvise che la scienza medica
non era stata in grado di prevedere, oltre il
ragionevole dubbio. Se sconvolgono è sol
perché non si tiene conto – a volte con spirito
da censore – del desiderio che mosse le acque.
Perché parlare di una Legge, detta appunto
Ossicini, quando è palese che si presta
attenzione, in realtà, a una non-Legge, dal
momento che è mancante
la fattispecie
giuridica su cui legiferare? Non sto qui ad
elencare tutte le obiezioni sollevate da questo
paradosso, dal momento che il lettore potrà
trovare, per proprio conto, il materiale che
desidera. Nella legge suddetta, come possiamo
verificare, si presuppone la disciplina delle
psicoterapie, o meglio, di quelle esercitate da
medici e psicologi. E' indubbio tale aspetto, se
vogliamo conferir ad essa il senso dalle parole
testuali del dettato legislativo. Non possiamo
conferir altro senso se non quello manifesto
184
dall'intenzione del Legislatore. E' sufficiente,
per tale ragione, e ognuno può farlo, leggere la
Legge 56/89 (la cosiddetta legge Ossicini) per
interpretare, senza possibilità di equivoci o
lacune, il fatto che essa disciplina l'attività delle
psicoterapie condotte da medici e psicologi.
Non sarebbe più da perdere tempo su tale
questione se, di recente, alcuni Giudici, forse
fuorviati da pareri e costituzioni di parte civile
di alcuni ordini professionali, non avessero
ritenuto di definire ciò che la Legge non ha
fatto: ovvero presupporre di circoscrivere il
campo
d'intervento
delle
psicoterapie,
riducendo la psicoanalisi ad una applicazione
delle stesse (psicoanalisi=metodo di cura). Non
possiamo trattare tale evento che come una vera
e propria resistenza, la quale rischia di avere
ripercussioni sociali molto significative, con la
velata intenzionalità di sconfessare l'intera
opera freudiana. Non è possibile, invece,
prescindere dal lavoro freudiano e dalle sue
preziose indicazioni, come, del resto, non può
essere prerogativa di alcuno sconfessare che
185
egli sia il Padre della Psicoanalisi. Non
possiamo, infine, non dare parola a questi
tentativi di appropriazione monopolistica (e
indebita) della scoperta freudiana, altrimenti
saremmo corresponsabili di tali censure in atto.
Fornire una definizione della psicoanalisi è, a
mio avviso, un atto dell'impossibile (come del
resto dovrebbe essere per le psicoterapie e/o
per ogni relazione di aiuto). E' talmente
impossibile che trattare l'argomento in tal senso
procura un evidente stato d'imbarazzo.
Iscrizione
ad
un Albo?
Formazione
istituzionalizzata?
Formazione
standard,
numero di anni determinati a priori? In
psicoanalisi, per chi l'abbia in pratica –
requisito indispensabile per poterne davvero
parlare – non è possibile esprimersi in termini
di tempo, di scadenza o percorsi precostituiti.
Questo
sembrerebbe
essere,
però,
improponibile in un'epoca scientista come
quella contemporanea, ove tutto dovrebbe
essere organizzato, determinato, etichettato,
persino saputo. L'analisi personale è indicata da
186
Freud come requisito indispensabile per
divenire, a propria volta, un analista. Chi può
dire, però, con assoluta certezza o con un
iscrizione in qualche annuario (lo si chiami
pure Albo) se un'analisi personale, seppur
condotta a termine, produrrà o meno un
analista? Chi può essere autorizzato a darne la
riuscita, se non il soggetto medesimo che parla
nella e della propria esperienza analitica? E'
questione etica,
autorizzarsi (o meno)
psicoanalista. E chi può dire che l'autorizzarsi
non sia fondato proprio in quel meno (-) di cui
l'uno prende al fine atto? Nessun Albo potrà
mai garantire il comportamento di un
professionista,
figuriamoci
per
uno
psicoanalista che appartiene a una professione
impossibile, a tal punto che non lo è – e non
potrà mai diventarlo – nel senso ortodosso del
termine. L'analista non può che non porsi
nella funzione di colui che non ha, ovvero nel
discorso dell'altro. Mi torna alla mente un
episodio con una giovane isterica, molto
simpatica e propositiva – come spesso lo sono i
soggetti isterici quando li si ascolta davvero –
187
allorquando, entrando in un argomento
particolare, ebbi l'errata idea di invitarla a
leggere un articolo di Freud. Lo presi nello
scaffale, e cominciai a leggerle alcune righe,
sino a quando non fui invitato, giustamente, a
non andare avanti. Questo episodio, successo
un po' di tempo fa, è rimasto presente in me,
come un insegnamento prezioso. Quale
funzione potrebbe avere quello scritto per quel
soggetto che abbiamo dinnanzi e, per di più, in
quel preciso momento? Assolutamente nessuna.
Mettiamola così: la si accetti oppure no è una
delle castrazioni dell'analista il non poter dare
tempo, né durata, né limiti alla propria
formazione, perché essa si fonda proprio in
quell'atto (di formazione) che proviene
dall'altro che parla.
Oggi la psicoanalisi è messa nel banco degli
imputati, da un'Istanza che dovrebbe limitare,
determinare e circoscrivere il suo campo e la
sua funzione. Non possiamo non percepire una
sorta di godimento del Padrone, interessato ad
imporre la propria voce altisonante e
188
autoritaria. Non dovrebbe che esistere una e
una
sola
forma
d'intervento,
quello
psicoterapeutico,
fondato non sull'essereparlante, bensì sull'autorevolezza psicoscientifica, capeggiata da certi ordini che non
mascherano il loro giubilo per l'ambiguità (e
disinformazione) creata. E' palese che tali atti
non sono volti a definire la psicoanalisi, o a
condannare coloro che molti ordini considerano
dei “selvaggi”,
bensì a cancellare la
psicoanalisi tra le scelte possibili, negando al
soggetto la facoltà di saper decidere a chi
affidare la cura della propria parola, dei propri
pensieri intimi e dei propri sogni. L'etica di un
professionista non dipende dall'iscrizione (o
meno) ad un Albo. Se uno è un farabutto, lo è
seppur iscritto come psicoterapeuta all'Albo
degli psicologi o dei medici e odontoiatri.
Anzi!!! Se ha un para-fulmini è probabile che
possa comportarsi meglio da farabutto,
contando magari sullo scudo degli Ordini e
sull'opinione pubblica orientata, in svariati casi,
nel considerare in maniera benevola solo chi
appartiene
a
categorie
ritenute,
189
insindacabilmente, rispettabili. Si proietta,
sull'appartenenza ad un certo ordine, il
Giudizio che siamo sempre chiamati a porre
sulla bontà e onestà del professionista a cui ci
rivolgiamo. Si finisce per trascendere, in tal
modo, la questione della relazione – buona,
cattiva, proficua, ecc. – instaurata con l'altro.
Si ritiene che l'Ordine professionale nasca e
viva non solo per rappresentare gli interessi dei
loro iscritti, bensì per tutelare i Diritti di coloro
che
usufruiscono
delle
varie
opere
professionali. Non arriviamo a dire che questo
sia sempre vero o sempre falso, ma è bene
porre l'accento sul fatto che, troppo spesso,
questi ordini diventano delle vere corporazioni,
pronte a proteggere i propri iscritti dagli
attacchi del cliente insoddisfatto o da colui che
ritiene di aver subito un qualche abuso (o, come
nella fattispecie, di cui si discorre nel presente,
a proteggere gli iscritti da coloro che sono
considerati una minaccia esterna nei riguardi di
una professione che si ritiene esclusiva o,
addirittura, esaustiva).
190
Oggi non ci troviamo più nei tempi di Freud,
ove fu sufficiente un suo scritto per impedire
l'emanazione di una Legge che avrebbe tentato
di regolamentare la psicoanalisi (v. “Il
problema dell'analisi condotta da non medici”
- Sigmund Freud – Opere – Vol. 10 –
Boringhieri – Torino). Il nostro contemporaneo
è invaso letteralmente da molteplici
orientamenti in campo psi- e in ambito di
relazioni di aiuto, a tal punto che, se non si
presta attenzione, tutto questo rischia di
diventare consumismo puro, perfettamente al
passo coi tempi. Per tale ragione deve essere
presente, in certi ordini, una sorta di paura nel
perdere quello che sarebbe ritenuta una fetta di
mercato importante, da spartirsi esclusivamente
tra gli appartenenti ad essi. Tutto ciò che non
rientrerebbe nelle gerarchie verticali dell'ordine
(superiore?), deve essere rigettato come non
buono, biasimabile, censurabile, condannabile.
Questo sta avvenendo anche tra associazioni di
difesa dei consumatori. Vi è la tendenza di
alcune di esse nel ritenersi superiori, uniche
referenti, vanteria pura, depositarie del discorso
191
autentico. Queste associazioni – con metodo
simile a quello appena esposto – tendono ad
affermare loro stesse attraverso un'attività
denigratoria delle altre, insegnando ai propri
adepti a fare altrettanto, creando diffidenza
nell'altro in quanto sconosciuto. Tale
oggettificazione di massa è evento che desta
una comprensibile preoccupazione. Nelle
sentenze di condanna per esercizio abusivo
dell'attività di psicoterapeuta, emesse a carico
di alcuni psicoanalisti, non solo non si entra nel
merito della questione (quale psicoanalisi?),
ma nemmeno leggiamo quali fossero i metodi
adottati o quali siano state le lamentele dei
cosiddetti “pazienti” che abbiano condotto
verso i (pre)giudizi in questione. Allo stesso
modo non è stato espresso di quale fattispecie
giuridica si tratti, dal momento che non è dato
sapere cosa possa intendersi per metodo
psicoanalitico. La stessa legge Ossicini, come
detto, non solo non dice cosa è psicoterapia, ma
non nomina affatto la psicoanalisi. Se è difficile
dare, infatti, una definizione unica alle
psicoterapie, orientandosi nel panorama
192
vastissimo in cui esse operano, a maggior
ragione questo è impossibile per la psicoanalisi,
ove il territorio è davvero altro. Gli
orientamenti psicoanalitici, per di più, sono
molteplici, così come le scuole di appartenenza.
Chi si assume, allora, la responsabilità di questa
rivendicazione unitaria? Chi si può ergere a
Giudice di queste diversità? Chi può essere
autorizzato a legiferare intorno all'essere
umano nelle scelte più intime? Chi può
garantire la riuscita della formazione umana,
quella che riguarda il proprio essere-soggetto (e
non oggetto) della psicoanalisi? La scienza
medica? La scienza psicologica? Chi può
essere giudice dell'autorizzarsi ad
essere
psicoanalista? L'unico che può riconoscere
all'analista il suo posto è, semmai, proprio
l'analizzante (ossia colui che chiede e porta
avanti la propria analisi). Oppure dobbiamo
ritenere che – sulla base di questi fallaci
orientamenti giurisprudenziali – il soggetto sia
incapace d'intendere e di volere ciò che lo
riguarda intimamente, senza facoltà di giudizio,
di scelta, negandosi la possibilità di verificare,
193
autonomamente, se il proprio interlocutore sia
(oppure no) un poco di buono? Io conosco
soggetti che per tutta la vita hanno assunto
psicofarmaci, somministrati in maniera
sconsiderata da medici psichiatri iscritti
all'Albo, riportando, nel tempo, danni molto
seri ( e so che oggi tali farmaci vengono
somministrati anche ai bambini, con tutte le
conseguenze cliniche e sintomatiche del caso,
per non parlare degli evidenti e devastanti
effetti collaterali). Conosco altre persone che si
sono ribellate a questa prassi e hanno scelto la
via del sintomo come appello all'altro. Altri
ancora che hanno utilizzato lo psicofarmaco
come tampone momentaneo a stati di
sofferenza acuta. Altri ancora che hanno trovato
soddisfacente una relazione spirituale intensa, o
l'appartenere a gruppi di mutuo-aiuto. E'
possibile inserire le svariate scelte di un
individuo in una categoria scritta , ben definita,
mortificante? Dovrei continuare? Non credo,
dal momento che, così procedendo, come
avviene per tutti i discorsi in generale protratti
oltre tempo, finirei per cadere nel ridicolo.
194
Chi altro può sapere ciò che il soggetto
desidera, al di fuori del soggetto stesso che
parla attraverso il proprio sintomo, i propri
inciampi, le proprie balbuzie, i propri sogni?
Penso che il discorso dello psicoanalista sia
davvero avvertito come minaccia, in quest'era
contemporanea, se si scomoda Giudici – con
tutto quello che hanno da fare per fermare i
farabutti che circolano nel nostro Paese – nel
pronunciarsi
intorno
a
ciò
che
è
dell'impronunciabile. Da una parte si vuol
tappar la bocca al soggetto e al suo atto
psichico, e, dall'altra, in un eccesso di
godimento, si vorrebbe che questa fosse la
regola universale, valida per – e accettata da –
tutti. Non ci siamo. Ma non ci siamo davvero.
La psicoanalisi non è l'unico caso legato alle
professioni libere, ovvero non soggette a
regolamentazione. Ne esistono moltissime che,
però, vengono sottaciute, quasi che non
dovessero avere la stessa natura e dignità
giuridica di quelle regolamentate, per le quali
lo Stato richiede una particolare abilitazione. Si
195
presume che il nostro Stato sia di tipo liberale
(c'è chi di questo slogan ne ha fatto la propria
bandiera, per poi palesare che era solo uno
spauracchio), quando, in pratica, notiamo che è
difficile da accettare come vigente ciò che non
è regolamentato, ossia normalizzato. L'umano,
si sa, nonostante le ribellioni o le rivoluzioni, è
continuamente tentato dalla ricerca di un
Padrone, di un Leader carismatico, di un
profeta, di un “sapientone”. Il lettore potrà
leggere,
in
merito
alle
professioni
regolamentate e non, il documento prodotto,
nell'anno 2003, dal Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro, intitolato:
“Disegno di Legge sulle professioni non
regolamentate”.
All'art. 1, esso recita:
“L’esercizio delle attività professionali è libero
salvi i casi in cui la legge richieda, anche per lo
svolgimento di singole attività, l’iscrizione in
appositi albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229
cc.”, mentre all'Art. 2 : “Le associazioni
costituite dagli esercenti attività professionali
non rientranti nella previsione di cui all’art.
2229 cc., se in possesso dei requisiti e nel
196
rispetto delle condizioni di cui al successivo
art. 5 possono essere riconosciute”, e ancora
all'art. 3: “Le associazioni riconosciute ai sensi
del precedente art. 2, sono di natura privata, su
base volontaria e possono rilasciare
periodicamente agli iscritti, previe le necessarie
verifiche, un attestato in ordine al possesso di
requisiti
professionali,
all’aggiornamento
professionale e al rispetto di regole di
correttezza nello svolgimento dell’attività
professionale. In ogni caso l’attestato non è
requisito necessario per l’esercizio dell’attività
professionale”. Ecco un esempio di ciò che non
si dice. In tale disegno di Legge non c'è
nessuna velleità normativa, dal momento che
alle Associazioni professionali, a cui è
riconosciuta la natura privata, è lasciata libera
facoltà di rilasciare periodicamente attestati in
ordine al possesso dei requisiti professionali,
mentre, l'attestato medesimo, non è requisito
necessario per l'esercizio dell'attività ad esso
inerente. In nessun stato democratico, infatti,
sarebbe pensabile regolamentare ogni materia,
ogni attività intellettuale e professionale.
197
L'accettazione di tale atto giuridico, però, non è
così scontato e troppo spesso, cade nell'oblio,
sopraffatto dal bisogno di controllo e
perfezionismo/professionismo a cui l'essere
umano sembrerebbe aspirare. Tale fatto è
alimentato anche da certa pressione mediatica e
da barriere costruite attraverso luoghi comuni,
duri a perdere il loro potere fascinatore. E'
interessante notare come, in un altro documento
del
CNEL,
intitolato
“Rapporto
di
monitoraggio
sulle
Professioni
non
regolamentate” e datato Aprile 2005, la
psicoanalisi non è indicata né nelle professioni
regolamentate, né in quelle non regolamentate.
Nelle professioni regolamentate, infatti,
troviamo elencate le seguenti: “agenti di
cambio, agronomi e forestali, agrotecnici,
architetti, assistenti sociali, attuari, avvocati,
biologi, chimici, consulenti del lavoro, dottori
commercialisti, farmacisti, geologi, geometri,
giornalisti, infermieri professionali, ingegneri,
medici chirurghi, odontoiatri, notai, ostetriche,
periti agrari, periti industriali, psicologi, tecnici
di radiologia medica, spedizionieri doganali,
198
veterinari”. Alcune di queste professioni, come
ad esempio quella del Dottore commercialista,
pur essendo regolamentata non è, tra l'altro, una
professione esclusiva (per tali questioni si
consiglia la lettura del parere Pro-Veritate del
Prof. Francesco Galgano,
indicato in
bibliografia). Le professioni non regolamentate,
nettamente superiori a quelle regolamentate, in
base al censimento del CNEL, risultano essere
le seguenti: “Categoria Arti, scienze e tecniche:
geofisici, bibliotecari, progettisti architettura
d'interni,
amministratori
condominiali,
animatori,
restauratori/conservatori
beni
architettonici, statistici, visuristi, gemmologi,
urbanisti, royal chartered surveyors, esperti in
radioprotezione,
biotecnologi,
geografi;
Categoria Comunicazione d'impresa: operatori
della pubblicità, esperti relazioni pubbliche,
pubblicitari professionisti, interpreti ed
operatori di sordomuti, fotografi professionisti;
Categoria Medicina non convenzionale:
musico-terapeuti,
insegnanti
metodo
feldenkrais,
naturoigienisti
iridologi
heilpraktiker, naturopati, esperti energie
199
olistiche,
operatori
shiatsu,
tecniche
energetiche
corporee,
esperti
yoga,
pranoterapeuti, esperti cenacolo iso-iontismo,
floriterapeuti, erboristi, analisti della relazione
corporea, chinesiologi, esperti riflessologia del
piede, bioterapeuti, esperti medicine integrate;
Categoria Servizi all'impresa: economisti
ambientali d'impresa, igienisti industriali,
professionisti della conoscenza, consulenti
fiscali, revisori dei conti, rappresentanti di
commercio, manager del marketing, addetti alla
sicurezza, certificatori del personale, giuristi
d'impresa, traduttori e interpreti, periti
liquidatori, esperti informatica, consulenti
tributari, esperti infortunistica stradale,
consulenti
direzione
e
organizzazione,
consulenti di investimento, esperti recupero
crediti, operatori finanziari, internal auditors,
art directors, consulenti tecnici, professionisti
web master, professionisti del coaching, esperti
del temporary management, esperti in
ingegneria; categoria sanitario: fisioterapisti,
oftalmologi,
podologi,
pedagogisti,
psicomotricisti,
masso
fisioterapisti,
200
optometristi, esperti in tecnica ortopedica; Cura
psichica: esperti di counselling, psicofilosofi,
mediatori sistemici, consulenti familiari e
coniugali, esperti reiki, programmatori
neurolinguistici; Altro: sociologi, grafologi,
naturalisti,
educatori
cinofili,
enologi
enotecnici, astrologi, esperti di aerobica e
fitness, mediatori familiari, esperti fare e
sapere, consigliere di parità”.
Ho desiderato inserire l'elenco completo delle
professioni non regolamentate (libere), per
dimostrare che esse sono nettamente superiori a
quelle regolamentate. Eppure , ancora oggi,
risultano essere, di frequente, dimenticate o
sottaciute. La psicoanalisi, in quest'analisi, non
è contemplata né tra le professioni
regolamentate, né tra quelle non regolamentate,
nonostante che, tra queste ultime, un'intera
categoria sia riservata alla “cura psichica”.
Questo ci porta verso alcune importanti
riflessioni.
201
1)
Le consuetudini su cui lo studio del
CNEL è basato, dimostrano che è assegnata
un'intera categoria alla cura psichica, la quale
contiene professioni non regolamentate, ove
operano professionisti non iscritti ad Albi, ma
che si occupano di questo campo “psi- “,
ritenuto, da alcuni fautori del monopolismo
psichico, di esclusiva competenza di soggetti
per i quali è prevista un iscrizione ad un preciso
Albo a seguito di esame e/o determinato
percorso formativo;
2)
La psicoanalisi non ha trovato posto né
tra le professioni regolamentate, né tra le
professioni libere, fatto che, implicitamente,
conferma che essa rientri tra quelle impossibili
come, da sempre, ci è stato indicato da Freud e
sostenuto da chi ne ha accettato l'eredità
simbolica;
3)
Ampio spazio è dedicato, nel lavoro del
CNEL, alle categorie della “medicina
alternativa” e del “sanitario”, segno che
nemmeno la Medicina è considerata
professione esclusiva, dal momento che sono
202
vigenti professioni ad essa alternative, le quali,
operando da anni,
per consuetudine
consolidata, al pari di quelle indicate nella cura
psichica, costituiscono norma giuridica vigente
e, per tale ragione, non possono ritenersi in
conflitto con l'ordinamento statuale.
Auspichiamo che le ultime sentenze che hanno
condannato alcuni psicoanalisti, non iscritti ad
alcun Albo, per esercizio abusivo della
professione di psicologo-psicoterapeuta siano
ribaltate da nuove Sentenze, tenendo conto
che la Psicoanalisi non è iscrivibile né nelle
professioni regolamentate (protette), né in
quelle non regolamentate (libere), perché per
sua costituzione autonoma non può appartenere
a nessuna delle due. Riteniamo che il
comportamento di ciascun psicoanalista non
possa essere valutato da codici deontologici,
bensì dal proprio essere etico, il cui unico
giudizio può essere espresso da due soggetti
che occupano uno, il posto dell'analista, l'altro,
il posto dell'analizzante, in quella relazione
transferale che diviene motore e linfa di un
203
dire che possa ritenersi analitico. Auspichiamo
che, infine, i fautori della regolamentazione
della psicoanalisi o del monopolismo psichico,
decidano di affrontare ( e di risolvere, se è del
loro desiderio) le proprie resistenze all'atto
analitico o, altrimenti, si occupino d'altro.
204
Scritto 5:
I compiti impossibili “Sent-ieri e
Pens-ieri: però oggi tocca a
me.106” di Maurizio Forzoni
106 Scritto della conversazione, a mia cura, tenuta durante la
Serata del 16/03/2011 ore 21:00- Al Seminario di
psicoanalisi- Presso il Laboratorio di Formazione e Lettura
Psicoanalitica di Torino
205
Introduzione:
Riflettevo sulle offerte di Claudia Rapetti della
serata precedente, nella sua rubrica “Tutte
Storie”. Lo facevo mentre contemplavo le foto
di quel paesaggio straordinario che apre lo
sguardo al mare. Pensavo, altresì, a quello
spazio d'incontro, senza forzature, ciascuno
quando può e ogni volta che ne ha voglia.
L'uomo e la natura che riescono a convivere,
aggiustandosi, senza però aggressioni. Nelle
città, forse, nonostante il caos, nei meandri
delle architetture, vi è ancora spazio per un
qualche rapporto, una convivenza che non sia
connivenza, semmai complicità.
Pensavo, di poi, riallacciandomi alla Rubrica di
Giancarlo Gramaglia, al cogitabondo Freud a
Venezia, alle sue perplessità, alle sue torsioni,
alla sua ricerca, forse alla sua pausa di
riflessione, a quelle lettere scritte all'amico
Fliess. Pensavo ai suoi pensieri che abbiamo la
fortuna e l'occasione ancor oggi di leggere. E'
un materiale prezioso, perché rappresenta un
206
nuovo invito a non fermarsi all'apparenza,
bensì ad andare oltre il detto, a cogliere, da ciò
che sfugge, il senso dell' esistenza.
Pensavo non alla clinica, bensì allo star bene
oppure male, questione di come il soggetto si
sente con gli altri. Star bene, star male,
accettare o abbandonare la situazione, sfuggire:
tutte queste architetture interiori che, come
diceva Salvatore Caldarola, possono divenire
dei muri, delle barriere, degli scogli,
allontanando il soggetto da ciò che, di
semplice, lo costruisce, sintetizzabile nelle
frasi: “ho piacere”, “ho dispiacere”, “gradisco”,
“non gradisco”. E così via. Punti esse-nziali,
direi.
Pensavo agli incontri, agli abbandoni, ai nonincontri, agli scontri, nodi ove le matasse si
dipanano, si aprono e si intrecciano: sentieri e
pensieri, ai quali conviene conferir senso, a
parole. Una qualche spiegazione, gliela
dovremo, prima o poi.
207
Pensieri e sentieri, il cammino analitico
comincia così. Per ciascuno.
Ci sentiamo, con piacere, Mercoledì prossimo
al Seminario del Laboratorio di Formazione e
Lettura Psicoanalitica. Per continuare assieme.
Sentieri e pensieri. Si. Oggi tocca a me. Ma non
da solo: bensì con chi gradirà (o potrà) esserci.
Arezzo, 10/03/2011
Maurizio Forzoni
208
<< Era dunque un sogno: “pensai fosse quello
di un ‘porco’ : non escludo che esso fosse
associato con l’augurio che tu mi formulasti
due anni fa, ovvero che anch’io potessi trovare
al Lido di Venezia un cranio di pecora che mi
illuminasse, come accadde a Goethe.”>>
Lettera di Freud a Fliess nel 1897
209
Bene!!! Vi ringrazio, innanzitutto, dell'invito.
Lo accetto sempre di buon grado, dal momento
che è un richiamo a parlare di certe questioni.
Ciascuna volta, gradisco partire da titoli che
poi abbozzo, oppure rettifico. Nel momento in
cui, però, comincio a scriverci intorno, mi
rendo conto che non seguo mai una linea ben
definita, ma lascio spazio all'inaspettato: a un
commento che mi è rimasto in mente, a un
pensiero, a un'idea, a un appiglio buttato là, il
quale, però, acquista o può acquistare il suo
senso. Il senso è proprio quello lì, nel momento
in cui viene in mente, per poi cambiare o
mutare o rilanciare. Il desiderio non si lascia
imbrigliare: il problema, troppo spesso, è farlo
emergere, riconoscere, e, poi, sostenere.
L'accostamento “sentieri e pensieri”, mi piace
molto. C'è qualcosa nel titolo che – come tutti i
titoli – sfugge e domanda. Perché pensi ieri
e senti ieri, però oggi tocca a me? Viene alla
mente la questione della ribellione che, quando
si verifica, è la sua fortuna. E' un passaggio. Se
riesco a dire: “oggi tocca a me”, significa aver
210
fatto un passo avanti, è il passaggio simbolico
del testimone, il quale implica sempre il
riconoscimento del ruolo attivo nel sentiero
seguito; non è frutto del destino, o della mala o
buona sorte, della cabala, degli oroscopi, o
delle casualità.
La vita come sentiero, è una metafora che
gradisco. Pensatori come Freud e Lacan ci
hanno indicato un cammino, nei loro scritti,
proprio in veste di sentiero, ove si arriva
sempre a qualcosa di inaspettato (ed è proprio
quello che sfugge, ai più, a destare il nostro
interesse). Certe volte i loro processi sembrano
contraddittori, ma lo sembrano solo,
allorquando, non si considera il fatto che
stavano procedendo verso dei sentieri in
continuo divenire. Leggendo Freud e Lacan,
sappiamo tutti quanto la loro testimonianza, il
loro lavoro è tutt'altro che concluso. Non danno
mai un segnale in tal senso.
Pensiamo ad esempio alla seconda topica di
Freud,
nell'anno
1923,
quella
della
211
pubblicazione dell'Io, l'Es e il Super Io e che ha
determinato, non un punto di arrivo, ma una
scoperta consegnata nelle mani di coloro,
compreso noi, che gli sono succeduti.
Pensiamo a quanto Lacan ha rilanciato e
risposto a questa seconda topica nel 1953 con
il suo testo inaugurale “Funzione e Campo
della parola e del linguaggio”. A quanto Lacan
abbia rivestito i suoi scritti della storia della sua
psicanalisi, del suo vissuto, del suo sentiero,
del suo divano. L'iniziale preminenza
dell'immaginario, per poi passare al simbolico e
per poi giungere alla preminenza del reale.
Non vi sembra la storia di un'analisi, come la
vivono tutti coloro che la frequentano? I registri
si alternano, si imbattono, si incrociano. I
pensieri circolano. E' la storia di ciascuno.
Ciò che sovente è temuto è il fatto che il
sentiero
non sia scritto,
determinato, bensì da
compilare. Per non correre rischi siamo stati
abituati (tentati)– come spesso abbiamo parlato
anche qui – a forgiare, dirigere, canalizzare,
212
indirizzare, indottrinare, educare, governare.
Certa scolastica, certa pedagogia, qua è
davvero un pessimo esempio. Ogni soggetto ha
una grande possibilità: quella di ritrovare il
proprio patrimonio, quello perduto o confuso
con ciò che può definirsi: smarrirsi nel comune
dire e sentire.
Ritrovare, al di là delle
aspettative e delle aspirazioni imposte o le
credenze, ciò che rappresenta il proprio
investimento, la propria meta pulsionale. Freud
ce lo dice chiaro e tondo, semmai tentassimo di
sfuggire. La resistenza è sempre dietro
all'angolo . Occorre saperla riconoscere. E' un
lavoro.
Ogni sentiero lo si vorrebbe, come dire,
predestinato, già inscritto, a nostra immagine e
somiglianza. Ma non è così, e questo genera,
nell'umano, sofferenza ed errori grossolani, il
più delle volte dettati proprio dai tentativi di
controllo narcisistico. Regole, rituali, credenze,
presupponenza, aleggiano nelle famiglie107.
107 Ieri sera pensavo alla questione dell'(a)famiglia, a tutta la
213
Francoise Dolto quando parlava di bambini, e
lo ha fatto per tutta la sua vita, diceva che i
genitori dovrebbero pensare ai propri figli,
come se fossero degli ospiti. Ossia con
riguardo, senza stravolgere, con intrusioni, la
presupponenza che vi ruota intorno. Simulacri eretti intorno
alle figure di Padre e di Madre. “Son tutte belle le Mamme
del mondo”, recitava una nota canzone. Niente di vero, se
preso in assoluto (come tutti gli assoluti, del resto). Non tutte
le mamme del mondo sono belle. Ci sono Madri che non
fanno affatto il bene dei figli, e non parlo dei casi di cronaca.
Per quelli ci pensano i telegiornali. Ritengo che le Madri
migliori siano quelle che sanno farsi da parte, lasciare spazio
ai figli e, soprattutto, quelle che sanno essere donne,
riconoscendo il posto dell'altro. Sono davvero eccezionali,
queste ultime, perché limitate nel loro godimento di "Madre".
Avete mai pensato al perché, le streghe delle fiabe, siano
sempre le Matrigne? Certe censure sono dure da affrontare, e
parlarne non è facile, se non interviene la supplenza della
metafora. Appunto di metafora: trattiamone. I Padri migliori,
son quelli che sanno farsi metafora, supplenza, sostegno al
desiderio del figlio. Ma quanti sanno ancora essere all'altezza
di questo compito? E i figli? Sono pronti ad ereditare, nonché
accettare il costo di questo lavoro, a qualsiasi età? Il
problema è posto, con tutta evidenza, in quest'epoca
214
vita che già essi sono. Persone autonome e non
tabulae rasae
su cui iscrivere altrui
caratteristiche e, ahi noi, le problematiche non
risolte e incompiute degli adulti. L'incontro con
un figlio è un vero e proprio appuntamento.
Con un ospite, con un soggetto che ha già il suo
proprio pensiero e, a modo suo, lo manifesta.
Per i Diritti delle Infanzia, esordì Freud, deve
essere il medico ad alzare la voce. E' davvero
opportuna tale irriverenza. Troppi sentieri e
troppi pensieri si perdono o rimangono lì,
ancorati alle false credenze, supposizioni o idee
inculcate.
Sono svariati, come sappiamo, i luoghi di
incontro, i sentieri ove ritrovare i propri
pensieri. Gli “atelier” svolgono, a mio avviso,
questa funzione, così come il Centro della
Norma Soggettiva, come qualsiasi sportello il
quale si ponga nella posizione di vero ascolto.
I sentieri in circolazione possono essere vari.
L'importante è essere alternativi a tutto ciò che
dell'insazietà.
215
c'è in giro, a questa saturazione di risposte certe
o di guru o di consiglieri delegati e deleganti.
La psicoanalisi può funzionare, allorquando, sa
farsi ancora metafora, comunque denominata,
l'importante è che sia in grado di lasciar spazio
al soggetto, affinché trovi o ritrovi i propri
sentieri e i propri pensieri, in qualunque luogo.
Può essere imbrigliato tutto questo? Sarà mai
possibile arrestare la facoltà di un soggetto di
decidere dove, quando e a chi affidare il
proprio dire, la propria sofferenza, le proprie
idee?
Non possiamo ignorare, di certo, i tentativi
moderni e del passato per imprigionare e non
riconoscere questa possibilità di scelta.
Prendiamone atto (come invita Freud): siamo
nel campo della resistenza.
Mi fermerei su questo punto. Vi ringrazio e ora
ascolterò i vostri sentieri e i vostri pensieri.
216
Scritto 6:
FINESTRE SO(C)CHIUSE20/07/2010
di Maurizio Forzoni
217
Questo pomeriggio, presso il mio studio, ho
incontrato una mia cara amica psicologa. Dopo
avere sbrigato le questioni che ci riguardavano,
abbiamo cominciato,
come del resto di
consuetudine in ogni nostro ritrovo, a
scambiarci idee e pensieri. Gli incontri, in
fondo, nascono sempre a questo modo.
Dopo i primi scambi, la nostra attenzione è
stata focalizzata sulle tante comunicazioni che
periodicamente inviamo, sulle iniziative, sulle
varie questioni affrontate e sulla tematica
finanziaria, per la quale stiamo dedicando
continui studi, ricerca e lavoro.
Raggiungendo gli ambiti finanziari del nostro
interloquire di questo pomeriggio, ho
domandato una riflessione sui compiti . Le ho
detto che spesso m'interrogo sul valore etico
dell'attività che svolgiamo e su quanto sia
difficile attraversare i meandri dell'indicibile,
dell'intoccabile, del censurato e del censurabile.
“Là c'è di che scottarsi”. Mi ha detto che anche
lei legge con attenzione i miei post e gli articoli
218
e, in alcuni momenti, ha riflettuto sul
sentimento d'irrealtà che certe notizie le
provocano. Mi ha riferito che, in taluni casi, le
è venuto da smarrirsi: “Ma allora è proprio
così? Così funzionano le cose?” Mi ha
confessato che, certe notizie, le sono sembrate
, talvolta, troppo pesanti: meglio chiudere
quella finestrella e non pensarci più.
La debbo ringraziare. La metafora è molto
importante ed ha generato queste mie ulteriori
riflessioni. Chissà come si è sentita, quando le
ho detto che tali questioni generano molti
disorientamenti.
Le
resistenze
sono
indispensabili per procedere nei propri passi,
ovunque essi portino.
La finestra chiusa fa pensare ad un processo di
rimozione. In fondo, nulla se ne vuol sapere 108.
108 Dacché scrissi quest'articolo, ritengo che le cose siano
ancora peggiorate. La paura è aumentata, e oggi le persone
sono disposte, ancora meno, a vedere ove risiede la
problematica della crisi, inclusa la loro. Molti sono in attesa
di un nuovo leader carismatico, di un salvatore della patria.
Sta emergendo, oggi e a nuovo furor di popolo, l'Homo
219
E' un passaggio importante.
Difendere
l'indifendibile potrebbe essere una resistenza di
tipo nevrotico. Non possiamo obliare che, sino
a tempi relativamente recenti, le banche
rivestivano, nell'immaginario collettivo, una
sorta di Altro Assoluto: un'istituzione, un ente,
una garanzia, un Grande Fratello, una presunta
malleveria di benessere e certezze per l'uomo
contemporaneo. Eh già, lo sappiamo, l'uomo ha
bisogno, da sempre, dell'idea di qualche forma
assolutistica che lo metta al riparo dalle
turbolenze del quotidiano vivere, con tutte le
sue incertezze e vicissitudini. Lasciare questo
ideale, quindi, può rappresentare una forma di
resistenza. E' un tabù. Il castello, temendone la
caduta, lo si tenta di restaurare, d'ingigantire,
di ri-saldare nelle proprie fondamenta, seppur
di argilla.
Circola paura del pensiero, dell'alternativa e
della non-omologazione sistemica.
Novus Matteo Renzi.
220
L'oscenità è proprio mostrare l'evidente. Può
esser questo il comune senso d'irrealtà nello
svelare prassi e strutture diffuse, accettate dai
sistemi, ma contrarie al senso comune di civiltà
e di legalità?
La “lesa maestà”, nei confronti di organismi
auto poietici, è, evidentemente, considerato
ancora un reato, nell' ordinamento sistemicoelitario. Le velleità di assoluto sono, da sempre,
un baluardo a cui l'essere umano sembra
ancorarsi. Mentre il tempo passa, e nella
speranza del “domani”, si sperdono i discorsi
dell'”oggi”.
Finestre so(c)chiuse. In quelle fessure, però, c'è
ancora spazio.
E questo fa sempre la differenza: la nostra
fortuna.
221
Il mondo è quel disastro che vedete, non
tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l'inerzia
dei giusti che se ne accorgono e stanno li a guardare.
Albert Einstein
“Odio gli indifferenti. Indifferenza è abulia, è parassitismo,
è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti."
(A. Gramsci, 11 febbraio 1917)
"La lotta alla mafia dev'essere innanzitutto un movimento
culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco
profumo della libertà che si oppone al puzzo del
compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e
quindi della complicità."
(Paolo Borsellino)
222
Spunti bibliografici:
Sigmund Freud, Charcot 1893 in Opere ,Volume II,
Boringhieri – Torino;
Sigmund Freud, Psicoanalisi “selvaggia”1910,
Volume VI, Boringhieri – Torino;
in Opere,
Sigmund Freud, Totem e Tabù, 1912-1913, in Opere, Volume
VII, Boringhieri – Torino;
Sigmund Freud, Considerazioni attuali sulla guerra e la morte,
1915-1917, in Opere, Volume VIII, Boringhieri-Torino;
Sigmund Freud, Un bambino viene picchiato, 1919, in Opere,
Volume IX, Boringhieri-Torino;
Sigmund Freud, Al di là del principio di piacere, 1920, in
Opere, Volume IX, Boringhieri-Torino;
Sigmund Freud, Psicologia delle masse e analisi dell'io, 1921,
in Opere, Volume IX, Boringhieri-Torino;
Sigmund Freud, L’Io e l’Es, in Opere, vol. IX, Torino,
Boringhieri-Torino;
Sigmund Freud, La negazione, 1925, in Opere, Volume X,
Boringhieri-Torino;
Sigmund Freud, Il problema dell'analisi condotta
medici, in Opere – Vol. X – Boringhieri – Torino;
da non
Sigmund Freud, Il disagio della civiltà, 1930, in Opere,
Volume X, Boringhieri-Torino;
223
Sigmund Freud, Perché la guerra, 1933, in Opere, Volume XI,
Boringhieri-Torino;
Jacques Lacan, Il seminario VII, L’etica della psicoanalisi,
Torino, Einaudi, 1994;
Jacques Lacan, Il rovescio della psicoanalisi, Il seminario
Libro XVII, Torino, Einaudi, 2001;
Jacques Lacan, Di un discorso che non sarebbe del sembiante,
Il seminario Libro XVIII, Einaudi, Torino, 2010;
Jacques Lacan, Télévision, Le Champ Freudien;
La psicoanalisi è il laico – Giancarlo Gramaglia e Franco
Quesito
–
http://www.psicoanalisitorino.net/lapsicoanalisieillaico.htm;
La psychanalyse n’est réductible ni à la neurobiologie, ni à la
medicine, ni à la pédagogie, ni à la psychologie, ni à la
sociologie”(J. Lacan, 1953);
La
psicoanalisi
laica/Die
Frage
der
Laienanalyse
–
http://www.sottolamoleassociazionedipsicoanalisi.it
/laienanalyse.htm ;
DIBATTITI I FREUDIANI, RIUNITI A MILANO,
RILANCIANO IL METODO " LAICO " – Psicoanalisi? Non
facciamone una religione – Gramigna Giuliano – Pagina 31
(13
aprile
1997)
Corriere
della
Sera
–
http://archiviostorico.corriere.it/1997/aprile/13/Psic
oanalisi_Non_facciamone_una_religione_co_0_97
0413796.shtml;
224
La théorie, c’est bon, mais ça n’empêche pas d’exister –
STEFANIA GUIDO –
http://www.manifestoperladifesadellapsicanalisi.it/Psicanalisi
%20laica/La%20t %C3%A9orie,%20c'est%20bon,%20mais
%20%C3%A7a%20n%E2%80%99emp%C3%AAche%20pas
%20d%E2%80%99exister.pdf;
FRANCESCO GALGANO – Professore Ordinario di Diritto
Civile all’Università di Bologna – PARERE PRO VERITATE
SULL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 56 DEL 1989 –
http://www.salusaccessibile.it/Laienanalyse/parere.pdf
Cosa regolamenta effettivamente la legge Ossicini? di
Moreno Manghi
http://www.salusaccessibile.it/Laienanalyse/ossicini.pdf
Giacomo B. Contri – LA FUORILEGGE LA56/89
O“LEGGE OSSICINI” IL REATO DI LESODIRITTO –
Siconline Edizioni
Confutazione di una sentenza aberrante della Corte di Appello
che condanna per abuso della professione di psicoterapeuta,
un soggetto dichiaratosi psicoanalista. Appello per impedire
che per il Diritto tale sentenza aberrante non costituisca, nel
silenzio e nell'indifferenza, un precedente – di Moreno
Manghi
–
http://www.lacanconfreud.it/aiuti/dossier1/mm_sentenza.pdf
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro – Pronunce
33 – Disegno di Legge sulle Professioni non regolamentate –
Assemblea 15 Gennaio 2003;
225
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro – Documenti
51 – Rapporto di monitoraggio sulle professioni non
regolamentate – Roma, Aprile 2005;
Antonio Pescaglini-Rino Pescaglini, Compendio di Tecnica
Bancaria, Economie e gestione delle imprese bancarie,
Edizioni Simone, Gruppo editoriale Esselibri;
Marcello
Sinisi-Fulvio
Troncone
(Magistrati),
La
Rivalutazione monetaria e calcolo degli interessi, Manuale
teorico-pratico per operatori giudiziari, Edizione Giuridiche
Simone, 2007;
Giovanni Battista Frescura, L'Usura nei prestiti di banche e
finanziarie, Edizioni Mediafactory, Cornedo, Vicenza, 2013;
Marco della Luna, Cimiteuro, Uscirne e risorgere.
Signoraggio, golpe bancario, debito infinito. Come ripartire
dopo il collasso globale dell'economia, Arianna Editrice;
Roberto Di Napoli, Anatocismo e Vizi nei contratti bancari,
Maggioli Editore;
Flavia Sforza, Questioni in tema di interessi usura e
anatocismo, Edizioni Editoriale Scientifica;
Bruno Tarquini, La banca, la moneta e l'usura. La costituzione
tradita, Edizioni controcorrente;
Nello Scavo, Di rata in rata. Viaggio nel paese strozzato
dall'usura, L'ancora del Mediterranneo;
Marta Catania, Usura. Profili Penali e Civili, Utet;
Paola Vismara, Oltre l'Usura. La Chiesa moderna e il prestito
a interesse, Rubettino edizioni;
226
Bruno Inzitari, Profili del Diritto delle obbligazioni. Interessi
legali e convenzionali. Euro. Divieto d'anatocismo. Mutuo e
tasso usuraio. Edizioni Cedam;
Marco Della Luna, Euroschiavi dalla truffa alla tragedia.
Signoraggio, debito pubblico, banche centrali, Arianna
Editrice.
Daniele Ritelli, Matematica finanziaria, Edizioni Esculapio;
Giovanni B. Masala-Marco Micocci, Manuale di matematica
finanziaria. Metodi e strumenti quantitativi per il risk
management, Carocci Editore;
In copertina: Jean
Arp, Dada, 1920
227
228
Indice Generale
Premessa
Pg. 5
Prologo –
Indebitarsi: concedere credito:
Il nuovo sintomo dell'era contemporanea?.
Pg. 13
Scritto 1 –
Il Dio Denaro
Pg. 22
1-1 – Introduzione a un dire che
rompe il ghiaccio.
Pg. 24
1-2 – L'invenzione del denaro
Pg. 35
1-3 – Dalla corsa all'Oro, alla fuga dal tempo
Pg. 40
1-4 – Civiltà o Sistema?
Pg. 46
1-5 – Batter moneta e debito: forme di
totalitarismo oligarchico finanziario
Pg. 56
Scritto 2 –
229
L'Usura aggravata: Errori diagnostici?
2-1 – La nozione di capitale in un prestito
Pg. 71
Pg. 76
2-2 – La nozione di tasso di interesse
in un prestito
Pg. 79
2-3 – La nozione di tempo in un prestito
Pg. 81
2-4 – L'Usura: tra norme di Diritto e Civiltà
Pg. 84
2-5 – L'art. 2 della Legge 108/96 –
Le Circolari della Banca d'Italia
Pg. 106
2-6 – Usura aggravata: prescrizione e reiterazione
del reato
Pg. 116
Scritto 3 –
La questione dell'anatocismo nel prestito
usurario.
3-1 – Anatocismo: L'anticamera dell'Usura
3-2 – Il tentativo di condono anatocistico
del legislatore
3-3 – L'anatocismo ha valenza penale,
allorquando concorre al superamento
del Tasso Soglia Usura
230
Pg. 129
Pg. 130
Pg. 133
Pg. 146
3-4 – Tasso Annuo Effettivo nei conti corrente:
tutto si fa, o si dice, fuorché leggere la Legge Pg. 156
3-5 – Tasso Annuo Effettivo Globale nei
contratti di mutuo con piano di
ammortamento alla francese
Pg. 165
IL PESO DELLE PAROLE
Pg. 177
Scritto 4 –
La Psicoanalisi: Dal Divano all'aula di Tribunale.
Psico-appropriazioni indebite
Pg. 181
Scritto 5 –
I compiti impossibili “Sent-ieri e Pens-ieri”:
Però oggi tocca a me
Pg. 205
– Introduzione
Pg. 206
– Era dunque un sogno
Pg. 209
Scritto 6 –
Finestre Soc(c)hiuse
Pg. 217
– Spunti Bibliografici
Pg. 223
231
“Ritengo che il soggetto, il singolo, l'individuo, oggi abbia
necessità di riappacificarsi con le Istituzioni, sempre però che
queste siano capaci di imparare ad essere all'altezza del
compito, e, soprattutto, i propri organi sappiano sottomettersi
a delle regole e riconoscano i propri limiti nell'attuale
Costituzione o Legislazione”.
“Siamo nell'era in cui il Capitalismo finanziario e speculativo
ha surclassato il Capitalismo imprenditoriale. Le lotte di
classe sostenute ancora da certa politica (e organismi
sindacali), risultano essere non solo anacronistiche, ma per
di più spauracchi volti a non far cogliere la sostanza della
questione, ossia lo scontro intestino che si sta verificando tra
coloro che detengono il potere (e il controllo) della moneta, e
coloro che, invece, ne devono subire le conseguenze e i
capricci. ”.
“Il sistema bancario e finanziario, e i loro adepti, hanno
studiato e trovato modalità per accelerare la produzione di
interessi, giocando sul tempo, e sulle voci di costo, creando
delle vere e proprie trappole creditizie, e delle nuove forme di
usura, sempre più raffinate”.
“Qualcosa non ha funzionato e non sta funzionando, e forse è
il momento di imputare le responsabilità a chi ce le ha, di
entrare in certe questioni che riguardano la politica e
l'economia di coloro che, ancora oggi, desiderano fondare la
propria esistenza sul lavoro e non sulla speculazione
finanziaria, sul parassitismo, sugli atti di sciacallaggio,
sull'usura, sulle ingiustizie.”
232
“Grazie a chi oggi c'è stato”
Maurizio Forzoni
233