4.3. Trasferimento di proprietà del veicolo o del
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4.3. Trasferimento di proprietà del veicolo o del
IL RISARCIMENTO DEL DANNO NEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI 4.3. Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante. Si è già detto nel paragrafo che precede che la norma di cui all’art. 171 disciplina la sorte del contratto di assicurazione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo o del natante attribuendo all’alienante il diritto, sinora non previsto, di ricevere il rimborso del premio per il residuo periodo di copertura assicurativa come richiesto dalle associazione dei consumatori (in tal senso si esprime la Relazione governativa al decreto legislativo recante Codice delle Assicurazioni Private, a norma dell’art. 4 della Legge 29 luglio 2003/229, 28) nell’ipotesi in cui scelga quale effetto la risoluzione del contratto (lett. a), anziché la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente (lett. b) ovvero la sostituzione con altro veicolo o natante di sua proprietà previo conguaglio (lett. c), secondo quanto già previsto dall’art. 8 della legge n. 990/1969. La disposizione è stata riformulata, per vero, tenendo conto di quanto suggerito dal Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli atti normativi, parere n. 11603/04, par. 13.1, 36) nel cui parere veniva segnalata la necessità di una previsione normativa che contemplasse l’obbligo per l’alienante di comunicare la propria scelta all’acquirente al fine di escludere l’eventualità che per lo stesso veicolo, in assenza di qualsivoglia informazione, potessero coesistere due distinte polizze dirette a garantire il medesimo rischio: l’una a suo tempo stipulata dal venditore e l’altra successivamente dall’acquirente. Il 2° comma dell’art. 171 prevede espressamente l’obbligo a carico dell’alienante di informare tanto l’impresa di assicurazione quanto l’acquirente se insieme al veicolo viene ceduto il contratto di assicurazione. La previgente normativa, segnatamente quella contenuta nell’art. 8 della legge 24 Risoluzione [2] dicembre 1969/990 nonché nell’art. 19 del D.P.R. 24 novembre 1970/973 (Regolamento di esecuzione della l. n. 990/69) interpretata in concerto con la disciplina dettata dagli artt. 1406 e 1407 c.c., prevedeva che il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante comportasse automaticamente la cessione del contratto di assicurazione salvo che l’alienante avesse chiesto che il contratto fosse reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà ed, in tale circostanza, con l’eventuale conguaglio del premio. Si è sostenuto che la disciplina dell’art. 8 legge 990/69, ora abrogato dall’art. 354 del Codice, fosse in linea con il dettato dell’art. 1918 c.c. alla cui stregua l’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione, quest’ultimo trasferendosi automaticamente al compratore del bene [GIANNINI-MARTINI-RODOLFI, L’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, Milano 2003, 110-111-115]. Peraltro, benché la disciplina dettata dall’art. 8 non facesse menzione alcuna della facoltà di recesso (v. sul punto la Corte Cost. 29 marzo 1983/77, in Resp. civ. prev., 1983, 396), l’automaticità poteva, così come può, essere esclusa tanto dall’acquirente quanto dall’assicuratore (Cass. 1981/50); Il primo, infatti, avuta conoscenza dell’esistenza del contratto di assicurazione può comunicare all’assicuratore con raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo all’alienazione, che non intende subentrare nel contratto (art. 1918, 3° co., c.c.). Il secondo, entro dieci giorni dalla conoscenza dell’avvenuta alienazione, può recedere dal contratto anche a mezzo di raccomandata con preavviso di quindici giorni (art. 1918, 4° co, c.c.). Premesso il mero richiamo alle posizioni contrastanti in dottrina in ordine alla natura dell’interesse assicurato con il contratto [analiticamente GALLONE, I soggetti compresi ed i soggetti esclusi dalla copertura assicurativa, in Il danno alla persona e alle cose 32 IL D.Lgs. 209/2005 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLI nell’assicurazione per la rca, Tomo I, Torino, 282 e ss.), se cioè esso possa essere individuato nei soggetti beneficiari della garanzia [c.d. teoria soggettiva v. sul punto FRANZONI, Responsabilità civile, in Dig. disc. priv., Torino 199, XVII, 396; PONZANELLI, Sulla cessione del contratto di assicurazione in seguito ad alienazione del veicolo, in Giust. civ., 1981, I, 532] ovvero nel veicolo [c.d. teoria oggettiva v. sul punto SCALFI, Persone obbligate, persone responsabili e terzi beneficiari per la rca, in Riv. civ. prev., 1982, 291; PANDOLFI, L’individuazione del soggetto passivo del diritto di rivalsa dell’assicuratore ex art. 18, l. 990/69, in Dir. econ. Assicurazioni, 2002, 389] è qui opportuno rammentare che la giurisprudenza aveva delineato gli effetti derivanti dalla cessione del contratto di assicurazione giungendo alla formulazione del seguente consolidato principio: la cessione ex lege del contratto di assicurazione, in base alla legislazione speciale, esplicava effetti solo nei confronti dei terzi danneggiati mentre nei rapporti tra le parti contraenti ed, in ogni caso, tra l’assicurato e l’assicuratore tale cessione rimaneva condizionata all’obbligo della comunicazione dell’avvenuta cessione del mezzo mediante l’esatta indicazione del cessionario ovvero dei dati più specificativi necessari per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, se necessario, del nuovo contrassegno [PARTESOTTI, Nota a Cass. 1984/3243, in Nuov. giur. civ. comm., 1985, I, 237]. Ne discendeva che la cessione del rapporto assicurativo, alla quale l’assicuratore non poteva e non può opporsi, era subordinata alla comunicazione sancita ex art. 19 legge 973/70 [ANTINOZZI, Vendita del veicolo nell’assicurazione obbligatoria rca, in Dir.prat.ass. 1979, 311]. L’obbligo di fornire tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti probatori e che può ritenersi ancora attuale era finalizzato a consentire all’istituto assicuratore di conoscere, nell’interesse proprio e dei terzi danneggiati, l’identità dell’effettivo titolare del rapporto assicurativo al fine di un più sollecito riscontro ed accertamento delle domande e denunzie relative a sinistri nonché delle rivalse verso l’assicurato previste dall’art. 18 legge n. 990/69 (Cass. 1987/5708). Non solo. La garanzia della polizza a favore dell’assicurato cessionario poteva ritenersi operativa a partire solo dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione, secondo i principi generali fissati dall’art. 1407 c.c. (ex multis, Cass. 1993/10677). In secondo luogo l’alienante poteva escludere la cessione o il trasferimento del contratto mediante l’estinzione del rapporto assicurativo comunicando all’assicuratore l’avvenuta alienazione (Cass. 1995/6918). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, peraltro, che nello schema negoziale del rapporto assicurativo oggetto del contratto è la responsabilità dell’assicurato verso i terzi (Cass. 1980/5784). Il primo comma dell’art. 171 sostituisce il primo comma dell’art. 8 della legge 990/69 innovandone significativamente il contenuto: viene introdotta per la prima volta, infatti, l’ipotesi di risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà. Ipotesi che va collocandosi, dunque, accanto a quelle già conosciute della cessione e della sostituzione. Invero, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza ritenevano pacificamente che la disciplina dettata dall’art. 8 legge n. 990/69 non avesse carattere inderogabile con la conseguenza che, nonostante l’art. 8 non facesse esplicita menzione all’ipotesi della risoluzione, l’alienante poteva ben decidere di non cedere il contratto ovvero di non trasferirlo ottenendo in tal modo l’estinzione del rapporto assicurativo (Cass. 1980/5784). Tale estinzione, in assenza di cessione o trasferimento, comportava in ogni caso per l’assicurato l’obbligo al pagamento dei ratei di premio in corso (Cass. 1983/2523). Risoluzione a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà [3] 33 IL RISARCIMENTO DEL DANNO NEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI Restituzione seguente lo scioglimento del rapporto assicurativo [4] Ebbene unitamente alla previsione della fattispecie della risoluzione l’altra novità di rilievo introdotta con l’art. 171 del nuovo Codice delle assicurazioni è costituita dall’applicazione di un differente regime, rispetto a quanto disposto dalla normativa del codice civile, in ordine alle restituzione seguenti lo scioglimento del rapporto assicurativo. Come è noto, infatti, ai sensi dell’art. 1896 c.c. la cessazione del rischio comporta ipso jure lo scioglimento del contratto di assicurazione senza necessità di una manifestazione di volontà in tal senso indirizzata fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell’assicurato della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso, periodo che coincide con il lasso di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio (Cass. 1998/5081; conf. Cass. 1985/6212). Il novum della attuale normativa è costituito, dunque, dalla circostanza che l’opzione per la risoluzione consentirà all’alienante di richiedere, in deroga a quanto sancito ex art. 1896 c.c., la restituzione del rateo di premio non goduto al netto delle imposte e del contributo destinato al Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 334 C.d.A. Previsione quest’ultima che si pone in linea con l’ipotesi di cessazione del rischio a seguito di furto del veicolo di cui all’art. 122 del nuovo Codice che riconosce all’assicurato il diritto di richiedere il rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo sanitario, in deroga alla previsione di cui all’art. 1896 c.c. In entrambi i casi la scelta legislativa risulta formulata al fine di aderire alle richieste avanzate dalle associazioni dei consumatori (v. Relazione governativa al decreto legislativo recante Codice delle Assicurazioni Private, a norma dell’art. 4 della Legge 29 luglio 2003/229, 28) e dirette ad ottenere il recupero dei ratei di premi non goduti a seguito del furto del veicolo. Allo scopo di evitare che possano determinarsi eventuali ipotesi di disparità di trattamento tra le diverse categorie di soggetti assicurati sarebbe opportuno, per vero, che la stessa regola possa valere anche in tutti gli altri casi di accertata cessazione anticipata del rischio quali, ad esempio, quella della demolizione del veicolo oppure della consegna in conto vendita ovvero della cessazione della circolazione [HAZAN, Cessazione del rischio, in La nuova assicurazione della rca nell’era del risarcimento diretto, Milano 2006, 265]. Quanto testé espresso riceve conferma dal recentissimo regolamento adottato dall’Isvap (Reg. n. 4 del 9 agosto 2006) ove nell’allegato 2 lettera i) si statuisce che nei casi di vendita, demolizione, furto (con esibita denuncia), certificazione di cessazione della circolazione, definitiva esportazione all’estero e consegna in conto vendita le imprese assicuratrici sono tenute ad assegnare al veicolo di nuova proprietà la medesima classe Cu del precedente veicolo. Nel medesimo regolamento è previsto, inoltre, che nei casi di vendita del veicolo qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all’art. 171, 1° co, lett. a), del Codice l’impresa assicuratrice è tenuta ad inviare al contraente la attestazione sullo stato del rischio almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2 (art. 4, 1° e 5° co., Regolamento Isvap/4 del agosto 2006). Cessione Nella formulazione dell’art. 171 la fattispecie della cessione costituisce attualmen[5] te una delle tre opzioni rimesse alla scelta irrevocabile dell’alienante e non più effetto ex lege del trasferimento di proprietà del veicolo [GIOVATI, La cessione del contratto di assicurazione a seguito del trasferimento della proprietà del veicolo a motore o del natante, in Resp. civ. prev., 1988, 681]. Notevole interesse rivestiva per la dottrina, ancora prima dell’introduzione della legge n. 39/77 (c.d. miniriforma), l’indagine volta ad 34 IL D.Lgs. 209/2005 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLI accertare se la cessione ex art. 8 legge n. 990/69 concernesse solo il contenuto del contratto relativo alla responsabilità verso i terzi (c.d. assicurazione obbligatoria) oppure anche quello relativo a rischi diversi ovvero oggetto di assicurazione facoltativa [FANELLI, In tema di rapporti fra assicurazione facoltativa infortuni per contro altrui ed assicurazione della responsabilità civile nell’interesse proprio, in Foro it., 1956, I, 1352). ✒ La giurisprudenza considerava dirimente ai fini della risoluzione della questione l’accertamento in ordine al carattere scindibile o meno dei due rapporti assicurativi dedotti nel contratto (Cass. 1978/7568); ne seguiva che ove questi non potessero ritenersi scindibili la cessione ope legis del contratto aveva necessariamente carattere onnicomprensivo investendo, quindi, tutti i rapporti in esso dedotti. La questione può ritenersi ancora attuale in particolare ed in riferimento a quei casi in cui il contratto contenga una parte, oggetto di volontaria pattuizione, concernente aspetti che si collocano al di fuori degli obblighi di legge si pensi, ad esempio, alla ipotesi della formula kasko ovvero a quella relativa alla garanzia facoltativa per furto o incendio [BELLOTTI, La cessione del contratto d’assicurazione, in Commentario al Codice delle Assicurazioni, a cura di BIN, Padova, 2006, 527]. In tali circostanze da alcuni è stato ritenuto che se l’accertamento in ordine al carattere dei due rapporti assicurativi conduce a ravvisarne la scindibilità, con distinzione e separazione dei rispettivi premi, la cessione del contratto potrà ritenersi operativa solo per quella parte concernente il rischio per il quale l’assicurazione è obbligatoria mentre nell’ipotesi contraria, essa coinvolgerà l’intero contenuto contrattuale [GIANNINI-MARTINI-RODOLFI, L’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, Milano, 2003, 112]. Nell’evenienza in cui la cessione abbia carattere onnicomprensivo deve riconoscersi all’acquirente, tuttavia, la facoltà di poter non subentrare all’alienante nella totalità di rapporti e di contesti contrattuali dei quali non è stato parte, nel rispetto dei principi di libertà e di autonomia negoziale [FERRI, Interpretazione, autonomia privata e realtà sociale, in Studi sull’autonomia dei privati, di FERRI-ANGELICI, Torino, 1997, 131 ss.]. Nell’art. 19 della legge n. 973/70 veniva statuito l’obbligo per il cedente ed il cessionario di dare immediata comunicazione all’assicuratore del trasferimento del veicolo o natante ai fini del rilascio del nuovo certificato assicurativo. Nella formulazione del 2° co. dell’art. 171 l’obbligo di comunicazione grava esclusivamente, invece, sull’alienante mentre l’acquirente risulta unitamente all’impresa di assicurazione mero destinatario dell’attività di informazione. È salva, ovviamente, la facoltà dell’acquirente di trasferire sul mezzo acquistato la garanzia oggetto di un altro contratto assicurativo (nuovo o preesistente) determinando, in tal modo, l’estinzione di quello concluso dall’alienante. Alla stessa stregua della disciplina previgente l’attuale dettato normativo di cui all’art. 171 del nuovo Codice deroga in parte il disposto normativo degli artt. 1406 e ss. c.c. Nulla è previsto, infatti, circa la necessità di un consenso alla cessione da parte del contraente ceduto; consenso che costituisce, invece, elemento essenziale del negozio di cessione del contratto (Cass. 2001/6349). Un aspetto che assume rilievo nell’indagine interpretativa della disposizione in esame è costituita dall’assenza di una previsione normativa diretta a sanzionare l’inottemperanza dell’obbligo informativo ovvero a disciplinare gli effetti dell’omessa comunicazione da parte dell’alienante. L’assenza della previsione legislativa appare ancor più ingiustificata ove si consideri che il problema era sorto già durante la vigenza dell’abrogata nor- 35 IL RISARCIMENTO DEL DANNO NEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI mativa in relazione agli effetti della cessione nel caso di omessa notizia dell’avvenuto trasferimento da parte dell’alienante nonché, ai sensi dell’art. 19 legge n. 973/70, anche da parte dell’acquirente. ✒ La giurisprudenza dal canto suo aveva risolto la questione facendo ricorso al principio di tutela dell’affidamento del terzo di buona fede distinguendo opportunamente, ai fini dell’efficacia, il rapporto intercorrente tra assicuratore e danneggiato da quello intercorrente tra assicuratore e soggetti della cessione. La cessione del contratto di assicurazione, nell’ipotesi di omessa informazione, avrebbe avuto in ogni caso efficacia immediata ed automatica nei confronti dei terzi danneggiati con la conseguenza che se il mezzo venduto fosse stato accompagnato dal certificato originario di assicurazione tale circostanza era sufficiente a determinare la legittimazione passiva dell’assicuratore nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato, a nulla rilevando il potere o dovere dell’assicuratore al ritiro del certificato (Cass. 19 giugno 1995). Né l’assicuratore avrebbe potuto eccepire l’inosservanza dell’obbligo di informazione dell’avvenuto trasferimento di proprietà da parte dall’assicurato trattandosi di eccezione derivante dal contratto non opponibile al soggetto danneggiato ai sensi dell’art. 18 legge n. 990/69. A conferma della immediata efficacia della cessione in dottrina era stato osservato che nelle more tra la comunicazione dell’avvenuto trasferimento ex lege del contratto ed il rilascio del certificato intestato al nuovo titolare del rapporto assicurativo l’acquirente doveva ritenersi regolarmente coperto [PARTESOTTI, Nota a Cass. 1984/3243, in Nuov. giur. civ. comm., 1985, I, 237). Considerazioni del tutto dissimili erano formulate, invece, in relazione al rapporto intercorrente tra impresa di assicurazione ed assicurato. Ed invero, la comunicazione del trasferimento del veicolo o natante costituiva, per consolidata giurisprudenza (Cass. 1987/5708; Cass. 1993/10677), la condizione per l’efficacia della cessione nel rapporto tra assicuratore ed assicurato alienante. L’omissione di detta informazione rendeva per l’impresa di assicurazione, dunque, del tutto inoperante la cessione della garanzia a favore del nuovo titolare del mezzo trasferito. Di tal che l’assicuratore che avesse provveduto a soddisfare la pretesa risarcitoria del terzo danneggiato avrebbe avuto diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato inottemperante, nella misura in cui avesse avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione ai sensi dell’art. 18 legge n. 990/69. Infatti come sopra ricordato la normativa speciale derogava in parte quella generale contenuta nell’art. 1407 c.c. dal momento che non richiedeva l’espresso consenso del ceduto alla cedibilità del contratto assicurativo. Il nuovo art. 171 del Codice sancisce l’obbligo per l’alienante di comunicare il trasferimento del mezzo assicurato all’impresa di assicurazioni ed all’acquirente, se insieme al veicolo viene ceduto il contratto. La norma non prevede, tuttavia, una sanzione o delle conseguenze giuridiche per l’ipotesi di inottemperanza imputabile all’obbligato e, pertanto, deve ritenersi che possano trovare applicazione i principi adottati dalla giurisprudenza durante la vigenza della abrogata disciplina legislativa a tutela dell’affidamento incolpevole del terzo danneggiato. Di tal che nel caso in cui il mezzo sia stato trasferito accompagnato dal certificato originario di assicurazione tale circostanza deve ritenersi sufficiente a determinare la legittimazione passiva dell’assicuratore nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato. Ai fini dell’efficacia della cessione nei rapporti tra assicuratore ed alienante assicurato, invece, sarà necessaria la comunicazione della cessione. In caso di inadempimento, infatti, l’impresa potrà agire in rivalsa nei confronti dell’inottemperante per il soddisfacimento di quanto eventualmente corrisposto a titolo di risarcimento al terzo danneggiato (art. 144, 2° co., C.d.A.). L’interesse dell’alienante alla tempestività della comunicazione è certamente rafforzato dalla attuale previsione dell’art. 171 non solo per l’evidente necessità che egli ha di liberarsi dalla posizione di assicurato, sulla quale ricadono le eventuali rivalse, ma anche perché l’omessa comunicazione all’assicuratore dell’avvenuto trasferimento lo obbliga, nei con- 36 IL D.Lgs. 209/2005 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLI fronti dell’acquirente ex art. 1408 c.c., al pagamento dei premi in scadenza posteriormente alla data dell’alienazione [GALLONE, I soggetti compresi ed i soggetti esclusi dalla copertura assicurativa, in Il danno alla persona e alle cose nell’assicurazione per la rca, Tomo I, Torino, 293, nota n. 31]. Ed invero, l’alienazione della cosa assicurata, secondo la disciplina dettata dall’art. 1918 c.c., comporta l’automatico subentrare dell’acquirente nel rapporto assicurativo ed il conseguente protrarsi in suo favore della copertura assicurativa, mentre l’eventuale inadempienza dell’alienante all’onere di comunicare all’assicuratore l’avvenuto trasferimento ed all’acquirente l’esistenza della polizza spiega rilievo al diverso fine della persistenza dell’obbligo dell’alienante stesso al pagamento dei premi nonché dell’insorgenza di una sua responsabilità risarcitoria nei confronti dell’assicuratore o dell’acquirente per i danni che a costoro siano derivati, ove non abbiano avuto aliunde notizia del trasferimento o dell’esistenza della polizza, dall’impossibilità di esercitare il diritto di recesso loro rispettivamente riconosciuto ex art. 1918, 3° e 4° co., c.c. (Cass. 6 gennaio 1981). Nel contratto di assicurazione di cose il cessionario dei diritti derivanti dal contratto viene a trovarsi nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato, nei confronti della società assicuratrice, il cedente e, quindi, gli sono opponibili tutte le eccezioni opponibili al cedente, ne segue che se quest’ultimo si rende responsabile di negligenze tali da provocare l’inoperatività della garanzia assicurativa nessun indennizzo assicurativo spetterà al cessionario (Cass. 2003/18223). Fattispecie diversa da quelle sopra considerate della risoluzione e della cessione è Sostituzione quella della sostituzione. Nella formula dell’art. 171 essa figura quale ulteriore effetto [ 6 ] del trasferimento rimesso alla decisione irrevocabile dell’assicurato il quale con tale opzione chiede che il contratto stipulato per un mezzo di sua proprietà sia reso valido per un altro, nuovo o comunque diverso, previo l’eventuale conguaglio del premio. In sostanza con la sostituzione si determina una sorta di aggiornamento tecnico-formale del contratto [SCHERMI, Riflessioni in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli: in particolare, nel caso di trasferimento del veicolo, in Giust. civ., 1993, I, 2976]. La formula rendere valido il contratto utilizzata nell’ipotesi di sostituzione vuole significare, per l’appunto, la prosecuzione della copertura assicurativa dell’originario contratto per il nuovo veicolo, salvo l’eventuale adeguamento del premio in caso di aggravamento o diminuzione del rischio (Cass. 1993/5415). L’alienante che ha interesse alla sostituzione della polizza su un altro veicolo avrà cura di comunicare all’impresa assicuratrice l’avvenuto trasferimento di proprietà del mezzo garantito dalla copertura della polizza. La sostituzione del contratto di assicurazione non realizza un’ipotesi di novazione oggettiva ex art. 1230 c.c. atteso che l’obbligazione originaria non viene sostituita con una nuova avente l’oggetto o il titolo diverso [DI JESO-FERRIGNO, Prontuario della responsabilità civile auto, Napoli, 1999, 122]. Il trasferimento di proprietà determina in tale evenienza un mutamento del contratto non certamente in ordine ai soggetti contraenti, che restano gli stessi, e neppure in ordine all’oggetto, costituito pur sempre dalla responsabilità civile dell’assicurato verso i terzi, bensì in ordine al bene (veicolo o res) dalla cui circolazione discende il rischio garantito dalla polizza. La sostituzione costituiva nell’abrogata normativa, differentemente dal disposto dell’attuale art. 171, lett. c), una specie di eccezione rispetto alla regola generale della cessione ex lege del contratto [RANDONE, Aspetti, problemi e prospettive applicative dell’art. 8 della legge n. 990/69, in Riv. giur. circ. trasp., 1975, 29]. L’art. 8 legge n. 990/69 prevedeva che la validità della garanzia operasse dalla data di rilascio del nuovo certificato e tale assunto consentiva ad una parte della dottrina di 37 IL RISARCIMENTO DEL DANNO NEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI ritenere che fino al rilascio del nuovo documento il veicolo sostituito doveva ritenersi sprovvisto di copertura con la conseguenza che legittimato passivo per il risarcimento dei danni cagionati a terzi doveva ritenersi l’impresa assicuratrice designata dal Fondo di garanzia [LA TORRE, Le Assicurazioni, Milano 2000, 679]. Da altri si distingueva, invece, a seconda della circostanza che la sostituzione del veicolo costituisse o meno oggetto di negoziazione tra le parti estrinsecata nelle clausole contrattuali [GIANNINI-MARTINIRODOLFI, L’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, Milano 2003, 115-116]. In caso positivo era sufficiente, ai fini dell’efficacia del contratto sul nuovo mezzo, la comunicazione dell’avvenuto mutamento del veicolo senza necessità del rilascio del nuovo certificato. In caso negativo la sostituzione della polizza avrebbe avuto effetto dal giorno del rilascio del nuovo documento assicurativo. Il 3° co. dell’art. 171 del Codice delle assicurazioni statuisce che la garanzia per il nuovo veicolo o natante è valida dalla data del rilascio del nuovo certificato ed, ove occorra, del nuovo contrassegno secondo modalità esplicate all’interno del regolamento adottato dal Ministero delle attività produttive su proposta dell’Isvap. In attesa di soluzioni giurisprudenziali concernenti l’applicazione concreta della disciplina normativa di cui al 3° co. dell’art. 171 ed in riferimento all’attività demandata all’Isvap è opportuno ricordare un recente intervento normativo dell’ente di vigilanza concernente alcune problematiche connesse alle ipotesi di trasferimento del mezzo assicurato e teso ad ampliare la portata interpretativa del previgente art. 8 legge n. 990/69. In un generale contesto legislativo caratterizzato da una sempre più avvertita esigenza di tutela per il consumatore l’Isvap aveva formulato, infatti, con la Circolare del 7 novembre 2000/420 riguardante la conservazione della classe di merito maturata dall’assicurato una serie di interpretazioni e di suggerimenti per le imprese assicuratrici volti a facilitare ed a snellire il concreto svolgimento dell’attività assicurativa nei rapporti con la pubblica utenza. In particolare nei casi di documentata demolizione, distruzione o esportazione definitiva del mezzo l’Istituto invitava le imprese a prevedere la facoltà per l’assicurato di richiedere che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato fosse reso valido per altro di sua proprietà conservando la classe di merito maturata. Lo stesso invito alle imprese veniva formulato con riguardo ai casi di documentata consegna del veicolo in conto vendita. Nell’ipotesi di furto del veicolo le imprese venivano sollecitate, inoltre, a riconoscere all’assicurato la possibilità di conservare su un altro mezzo di proprietà la classe di merito maturata purché il nuovo contratto fosse stipulato entro il termine congruo di sei mesi o di un anno dalla data di sottrazione del veicolo. Nel caso di acquisto di un nuovo veicolo si prevedeva, infine, la possibilità per gli assicurati prudenti e diligenti di ottenere nelle condizioni di polizza una classe di merito diversa e più favorevole a quella di ingresso, compresa la medesima classe maturata sul precedente veicolo. I suggerimenti formulati erano diretti a favorire, in sostanza, ulteriori ipotesi di sostituzione del contratto di assicurazione anche a quei casi di trasferimento del veicolo non espressamente contemplati nel’art. 8 legge 990/60 nonché a favorire la posizione assicurativa del proprietario diligente mediante la conservazione della rispettiva classe di merito. Ebbene l’interpretazione estensiva suggerita dall’ente di vigilanza deve ritenersi di assoluta pertinenza ed attualità anche in relazione alla nuova disciplina sul trasferimento dettata dall’art. 171, che sui temi segnalati omette qualunque previsione. La stessa interpretazione estensiva, infine, non sembra porsi in conflitto o in stato di incompatibilità con il nuovo corpus normativo del Codice delle assicurazioni (ex art. 354, 3°co., C.d.A.). Quanto testé espresso riceve conferma dal recentissimo 38 IL D.Lgs. 209/2005 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLI regolamento adottato dall’Isvap (Reg. n. 4 del 9 agosto 2006) ove nell’allegato 2 lettera i) si statuisce che nei casi di vendita, demolizione, furto (con esibita denuncia), certificazione di cessazione della circolazione, definitiva esportazione all’estero e consegna in conto vendita le imprese assicuratrici sono tenute ad assegnare al veicolo di nuova proprietà la medesima classe Cu del precedente veicolo. 4.4. Natura del potere riconosciuto all’alienante. Omesso esercizio del potere di scelta. L’attuale lettera dell’art. 171 individua tre distinti effetti discendenti dal trasferimento di proprietà [SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1996] di un veicolo o di un natante assicurato, ciascuno dei quali è rimesso alla scelta irrevocabile dell’alienante o, meglio dovrebbe dirsi, all’esercizio di un suo diritto potestativo. Al riguardo non può condividersi, infatti, l’opinione di chi ravvisa nel potere riconosciuto all’alienante ex art. 171, 1° comma, l’esistenza di una condizione legale risolutiva potestativa [SICA, Polizze più chiare per l’assicurato, in Guida al Diritto – Milano, dicembre 2005, dossier 11, 73]. Emarginando la questione relativa alla ben nota disputa intorno al concetto di condizione risolutiva potestativa (Cass. 1999/9840, in Giur. it. 2000, 1161; GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 877) è opportuno precisare che l’indagine interpretativa della disposizione in commento si caratterizza per la sussistenza di un ineludibile presupposto: nelle ipotesi di trasferimento di proprietà il contratto di assicurazione obbligatoria rca non soggiace ad alcuna condicio juris. Ed invero, mentre la condizione propriamente detta (condicio facti) costituisce un avvenimento futuro ed incerto (art. 1353 c.c.) dal quale le parti fanno dipendere l’efficacia di un contratto (condizione sospensiva) o la risoluzione di esso (condizione risolutiva) la condizione impropria (condicio juris) consiste in un requisito essenziale o in un presupposto logico di un negozio giuridico, senza il quale questo non esisterebbe ovvero in un requisito per la sua efficacia (Cass. 1977/3559). Ebbene, dalla previsione di cui al 1° comma dell’art. 171 né il contratto di assicurazione né il trasferimento di proprietà risultano in tal modo condizionati. La disposizione in esame codifica, infatti, due importanti previsioni del tutto distinte dall’esistenza di una condicio juris atteso che per un verso riconosce in capo all’alienante un diritto potestativo di scelta irrevocabile in ordine agli effetti che possono prodursi al contratto di assicurazione rca e, per l’altro, individua quali possibili effetti del trasferimento la risoluzione, la cessione o, infine, la sostituzione. È evidente che nella disciplina di cui all’art. 171 non è possibile ravvisare alcuna condizione legale diretta a gravare sulla esistenza, validità o sulla efficacia del contratto ovvero sul trasferimento bensì la sola predeterminazione normativa degli effetti che discendono dal passaggio di proprietà del mezzo assicurato. In simile contesto il potere di scelta riconosciuto all’alienante si identifica nella facoltà di individuare quale effetto far conseguire dalla variazione della titolarità del veicolo o natante. Nel contenuto di tale potere-facoltà è agevole individuare l’esistenza di un diritto potestativo ovvero di un diritto di opzione per il quale, come è noto, non vi è necessità di una collaborazione attiva del soggetto passivo del diritto medesimo ma sarà sufficiente l’esercizio del diritto da parte del titolare e, dunque, la sua sola manifestazione di volontà diretta a produrre la modificazione della situazione giuridica [MENTI, Il dualismo fra proposta ferma per patto e contratto di opzione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1984, 681 ss.]. In tal senso il diritto potestativo è pur sempre ricondotto alla categoria 39