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STATUTO del RINNOVAMENTO CARISMATICO CATTOLICO ALLEANZA di COMUNIONE Premessa Alcune aggregazioni laicali, provenienti da varie regioni italiane, nel luglio 1996, si sono riunite a Rocca di Papa con il proposito di creare un più ampio dialogo ed una maggiore collaborazione fra di loro, allo scopo di consolidare e promuovere l’espressione cattolica del movimento carismatico. Dopo una attenta analisi di alcuni documenti conciliari: - Apostolicam Actuositatem proemio e Ad Gentes 21 “oggi è assolutamente necessario l’apostolato dei laici”. - Apostolicam Actuositatem 4 “i laici siano iscritti a qualche associazione o istituto”. - Apostolicam Actuositatem 3. «I fedeli laici non ricevono questa missione per delega della Gerarchia, ma «inseriti nel Corpo Mistico di Cristo per mezzo del Battesimo, fortificati dalla virtù dello Spirito Santo per mezzo della Cresima, [i fedeli laici] sono deputati dal Signore stesso all’apostolato». Le aggregazioni aderenti al progetto, hanno redatto e approvato uno statuto che ha formalizzato la nascita di un’alleanza di aggregazioni di fedeli chiamata “Iniziativa di Comunione nel Rinnovamento Carismatico Cattolico” (abbreviata in IdC nel RCC o semplicemente IdC). Le aggregazioni aderenti all’IdC hanno deciso di non chiedere da subito un riconoscimento o una approvazione dello statuto da parte della gerarchia, proponendosi di analizzarne successivamente,solo dopo un consolidamento dell’ IdC, la reale possibilità di ricevere un riconoscimento canonico: Apostolicam Actuositatem 24”l’apostolato dei laici ammette vari gradi di rapporti con la gerarchia” e “alcune forme di apostolato dei laici vengono espressamente riconosciute dalla gerarchia”. L’IdC in questi anni è cresciuta nel numero di aggregazioni presenti in varie regioni italiane ed estere si è fortificata nella comunione tra le aggregazioni aderenti. Oggi possiamo affermare che Idc è una realtà consolidata, per questo le comunità aderenti all’IdC, pur mantenendo una continuità con quanto vissuto insieme negli anni, hanno redatto ed approvato un nuovo statuto con una nuova denominazione. Art. 1 Costituzione § 1. In riferimento ai cann. 211-214-215-298-327 del CJC ed alla nota pastorale della Commissione Episcopale per il laicato della CEI “Le aggregazioni laicali nella Chiesa” (1993) viene costituita un’Alleanza tra Aggregazioni di fedeli: Associazioni, Fraternite, Comunità, Gruppi, Cenacoli appartenenti alla “corrente spirituale” chiamata Rinnovamento Carismatico Cattolico. § 2. Detta Alleanza denominata “Rinnovamento Carismatico Cattolico Alleanza di Comunione” (RCCAdiC), in forma abbreviata semplicemente Rinnovamento di Comunione (RdC), con sede a Roma presso i Missionari Del Sacro Cuore Di Gesù (M.S.C.) – Corso del Rinascimento 23 - 00186 ROMA, si colloca legittimamente in seno alla Chiesa Cattolica rispettando i “Criteri di Ecclesialità” indicati dall’Esortazione Apostolica “Cristifideles Laici” nr 30 stabiliti dalla Chiesa stessa. § 3. Dalla precedente denominazione “Iniziativa di Comunione” viene mantenuto il termine “di comunione” come segno di continuità e come impegno richiesto e auspicato nella Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium nr.99: “Ai cristiani di tutte le comunità del mondo desidero chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente e luminosa. Che tutti possano ammirare come vi prendete cura gli uni degli altri, Prot. RdC_I 2015/01/11 Statuto come vi incoraggiate mutuamente e come vi accompagnate:’Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli; se avete amore gli uni verso gli altri’ Gv 13,35”. § 4. L’ RdC non persegue alcuna finalità a carattere economico, ma persegue finalità religiose e sussiste con mezzi propri, la cui gestione è affidata alla onlus “Vita di Comunione”. § 5. L’RdC esprime il proprio governo attraverso le aggregazioni aderenti, ha una responsabilità spirituale ad incoraggiare lo sviluppo e il lavoro di evangelizzazione nella potenza dello Spirito Santo. Una aggregazione che aderisce all’RdC mantiene la propria identità ed autonomia, è libera di svolgere le proprie iniziative, ovunque le ritenga opportune ma nel rispetto dell’alleanza che la contiene, la protegge ed è garanzia del suo cammino in comunione con la Chiesa. Art. 2 Finalità § 1. L’ RdC persegue come obiettivo: - l’edificazione del Regno di Dio e quindi della salvezza in Gesù Cristo (Evangelii Nuntiandi nr 70 e Evangelii Gaudium nr. 278). - la riscoperta dell’azione sacramentale ed extrasacramentale dello Spirito Santo (Evangelii Nuntiandi N.75) con i suoi doni ed i suoi carismi(Lumen Gentium nr.12, Evangelii Gaudium nr.130-131-259-280). - l’affidamento alla Misericordia di Dio (1Gv 4,8 Lc 6,36) e a Maria, Sua Madre. - la comunione fraterna (Col. 3,12-17). Art. 3 Attività § 1. L’RdC svolge tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità espresse dall’art. 2. A tale scopo: a) promuove un cammino di fede tra gli aderenti riuniti in aggregazioni (Associazioni, Comunità, Fraternità, Gruppi, Cenacoli), attraverso la preghiera comunitaria e la formazione umana, spirituale ed ecclesiale; b) promuove ed organizza ritiri, convegni, seminari di formazione ed eventi di rilevanza ecclesiale; c) partecipa alla missione evangelizzatrice della Chiesa, con specifica attenzione alla famiglia ed alle periferie esistenziali. Art. 4 Organizzazione § 1. L’ RdC è strutturato in quattro organi di servizio e responsabilità: 1. L'Assemblea dei Delegati (AD). 2. Consiglio di Alleanza (CdA). 3. Il Coordinatore Responsabile dell’Alleanza (CRA) che fa parte del Consiglio (CdA). 4. Il Consigliere Spirituale (CS) che fa parte del Consiglio (CdA). Art. 5 Criteri di ammissione e appartenenza L’ RdC stabilisce “Tre Criteri” di ammissione e appartenenza: § 1. Appartenenza effettiva al Rinnovamento Carismatico Cattolico (RCC). Tale appartenenza è effettiva se la comunità vive i cinque punti delle “finalità centrali del Rinnovamento Carismatico Cattolico”: 1. Favorire una matura, continua, personale conversione a Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. 2. Favorire una decisa, personale accoglienza della persona, della presenza e della potenza Prot. RdC_I 2015/01/11 Statuto dello Spirito Santo(da sperimentare con il Battesimo nello Spirito Santo). 3. Favorire il ricevimento e l’uso dei carismi non solo nel RCC, ma anche più ampiamente nella Chiesa. 4. Incoraggiare il lavoro di evangelizzazione nella potenza dello Spirito Santo, includendo l’evangelizzazione dei non praticanti, l’evangelizzazione dei cristiani nominali, l’evangelizzazione della cultura e delle strutture sociali. 5. Favorire la crescita della santità attraverso la giusta integrazione di queste caratteristiche carismatiche con la piene vita della Chiesa. § 2. Volontà dichiarata di condividere le finalità (Art.2) dell’ RdC e comunione effettiva con tutte le comunità di alleanza, in particolare con quelle locali. § 3. Testimonianza di una comunione salda e convinta con il papa e i vescovi delle chiese locali, nel rispetto della Cristifideles Laici nr 30 e della nota pastorale CEI “Le aggregazioni laicali nella chiesa” nr 15-17. Art. 6 Modalità di ammissione § 1. Ciascuna aggregazione può presentare domanda di ammissione mediante la compilazione della “scheda di adesione” da far pervenire al CdA. Il CdA dopo una accurata verifica sul rispetto dei criteri specificati nell’Art.5, ne decide l’ammissione come: a) Membro Simpatizzante b) Membro Effettivo. Art. 7 Modalità di uscita § 1. § 2. § 3. Dimissioni spontanee Ogni Aggregazione può dimettersi dall’ RdC in qualsiasi momento in modo del tutto libero, purché informi il CdA con comunicazione scritta. Decadenza dall’appartenenza a. Inosservanza dei “Tre Criteri” o mancata osservanza dello statuto. b. Mancata partecipazione continuativa agli appuntamenti comunitari. c. Comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle aggregazioni o di singole persone. Riammissione Un’Aggregazione che è stata allontanata o si è dimessa potrà, in seguito, essere riammessa purché la stessa ne faccia specifica richiesta e che siano decadute le cause che ne avevano provocato l’allontanamento. L’iter di riammissione è quello specificato nell’Art.6. Art. 8 Assemblea dei Delegati (AD) § 1. § 2. § 3. § 4. L’Assemblea dei Delegati (AD) è l’organo rappresentativo di tutte le aggregazioni appartenenti all’RdC. Delibera in merito alle proprie competenze e decide le linee generali su cui deve svilupparsi l’ RdC, fermo restando il cammino ecclesiale delle conferenze episcopali. Ogni aggregazione ‘membro effettivo’ nomina un proprio delegato che ha diritto di voto in Assemblea ed è rappresentante della propria aggregazione come socio ordinario nella Onlus. L’ Assemblea è legittimamente insediata e quindi può deliberare, solo quando sono presenti la metà più uno dei delegati delle aggregazioni riconosciute ‘membri effettivi’. L’assemblea è aperta anche ai membri non delegati delle singole aggregazioni, che però non hanno diritto di voto ma partecipano solo in veste di uditori e potranno essere coinvolti, in caso di competenze specifiche, come consulenti. L’AD ha le seguenti funzioni: 1. Elegge gli Organi di Servizio. Prot. RdC_I 2015/01/11 Statuto § 5. 2. Delibera sui principali impegni annuali e particolarmente il Convegno Nazionale di Comunione. 3. Formula, approva e modifica lo Statuto e il Regolamento (vedi Art.12). 4. Ha il potere di sciogliere l’RdC. Ogni altra funzione, le modalità operative e le procedure adottate dall’AD vengono dettagliate nel Regolamento interno dell’RdC. Art. 9 Consiglio di Alleanza (CdA) § 1. § 2. Composizione del Consiglio di Alleanza (CdA). Il Consiglio di Alleanza è l’organismo collegiale di coordinamento dell’ RdC. Nel suo insieme il Consiglio di Alleanza (CdA) opera come un’unica realtà ed esercita unito le sue funzioni ma, al suo interno, è articolato in sette diversi ruoli: 1) Coordinatore Responsabile dell’Alleanza (CRA), al quale viene riconosciuta la funzione di responsabile dell’RdC. 2) Responsabile Servizio di Animazione musica e canto. 3) Responsabile Animazione e servizio Preghiera. 4) Responsabile Servizio di Amministrazione e Tesoreria. 5) Responsabile coordinamento servizi (accoglienza e logistica). 6) Responsabile segreteria e comunicazioni 7) Il Consigliere Spirituale. Modalità di elezione, durata mandato e ogni altra nota riguardante il CdA è specificata in dettaglio nel Regolamento interno. Art. 10 Coordinatore Responsabile dell’Alleanza (CRA) § 1. § 2. § 3. Il coordinatore responsabile dell’alleanza è un laico. Funzioni principali del CRA: 1) Convoca e presiede: a) le riunioni del CdA b) le assemblee annuali. 2) Redige gli ordini del giorno e coordina le attività del CdA. 3) Sceglie tra i membri del CdA il vice-coordinatore. 4) Può assolvere ad uno dei servizi del CdA e ad altre funzioni. 5) Ha funzione di “Responsabile” nei rapporti “ad extra” nei confronti dell’ICCRS, della CEI,delle Aggregazioni Ecclesiali, dei Responsabili di realtà carismatiche non cattoliche e di ogni autorità civile e religiosa. Ogni altra nota riguardante il CRA è specificata in dettaglio nel Regolamento interno. Art. 11 Consigliere Spirituale (CS) § 1. § 2. § 3. Il consigliere spirituale può essere sacerdote o vescovo. Il Consigliere Spirituale fa parte del CdA e dell’AD. Il suo ruolo principale è quello di: 1) Partecipare alla definizione delle linee guida spirituali ed ecclesiali. 2)Vigilare sull’ortodossia e sull’ortoprassi ecclesiale. 3) Coadiuvare il CRA nei rapporti ecclesiali. Ogni altra nota riguardo al CS è specificata in dettaglio nel Regolamento interno. Art. 12 Modifiche allo statuto § 1. Eventuali modifiche al presente statuto, vengono deliberate dall’ AD che decide con il voto favorevole “dei due terzi” degli aventi diritto presenti. Prot. RdC_I 2015/01/11 Statuto