Circolare n. 40-2014_All. 1
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Circolare n. 40-2014_All. 1
SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA TRA la …….……….………………..……………..1 (di seguito denominata “SGR”2) con sede in .……..…………via/piazza……………………………………………………… iscritta al Registro delle imprese di……………….…………..………al n. ………..…….…, nonché iscritta all’Albo delle Società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d’Italia al n. ……………………….., capitale sociale €……………………………….avente partita IVA ……...………………… rappresentata….…………………………………………………………………...……….. legittimato al presente atto……………………….……………………………………...…… E la ………...……….………………………………...……..… (di seguito denominata “Banca”) con sede in …..……..………via/piazza…………...…….…..……………………………….. iscritta al Registro delle imprese di…………………………………al n. ……………..……, nonché iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n……………………… capitale sociale €……….……………………avente partita IVA ….…………..…………… rappresentata….……………………………………………………………………...…….. legittimato al presente atto………………………………………...…………………………. di seguito denominate singolarmente, la “Parte” o, congiuntamente, “le Parti” PREMESSO CHE: - la SGR è stata autorizzata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 33 e 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito denominato “TUF”) – alla istituzione e gestione di fondi comuni d’investimento; - la SGR intende conferire alla Banca, ai sensi degli artt. 36, commi 2 e 4, e 38 del TUF, l’incarico di banca depositaria dei beni facenti parte del patrimonio dei fondi comuni d’investimento3 (di seguito denominati “Fondi”)4, indicati nell’Allegato n. 1 alla presente convenzione (di seguito denominata “Convenzione”), ivi compreso il compito di calcolare il valore della quota dei Fondi medesimi (di seguito denominato l’“Incarico”); - la SGR ha valutato l’adeguatezza della Banca a svolgere il compito di calcolare il valore della quota anche in relazione alle caratteristiche degli investimenti dei Fondi; - la Banca possiede i requisiti previsti dal Titolo V, Capitolo VII, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 14 aprile 2005 (di seguito denominato il “Provvedimento”) per l’assunzione dell’Incarico; 1 In tale sede, si ipotizza la coincidenza tra SGR promotrice e gestore. Nel caso di scissione tra società promotrice e gestore, entrambe le SGR dovranno intervenire nella Convenzione, anche al fine di definire le modalità organizzative ed operative che assicurino il necessario coordinamento tra i tre soggetti interessati. 2 Nell’ipotesi di SICAV occorre sostituire tale denominazione con quella propria di detto organismo di investimento collettivo del risparmio. In tale circostanza, peraltro, l’incarico della banca è assunto in relazione, non già ai singoli fondi, ma ai diversi comparti della SICAV. 3 Nel caso di SICAV il riferimento ai patrimoni dei fondi comuni d’investimento deve essere sostituito dal riferimento al patrimonio della SICAV. Nel caso di SICAV o fondi multicomparto occorre indicare l’elenco dei diversi comparti interessati. 4 1 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 - la Banca dichiara di aver ricevuto copia dei Regolamenti dei Fondi 5 (di seguito denominati “Regolamenti”) e di conoscere il contenuto dei Regolamenti medesimi; - per quanto non espressamente stabilito nella Convenzione, i rapporti che si instaurano tra le Parti sono regolati dal TUF e relativa normativa secondaria di attuazione, dalle altre disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza nonché dai Regolamenti6. TUTTO CIÒ PREMESSO CON LA PRESENTE CONVENZIONE la …………………………………………………………, ai sensi degli artt. 36, commi 2 e 4 e 38 del TUF, conferisce alla………………………………………...……………………. l’Incarico di banca depositaria dei Fondi. Previo accordo tra le Parti, l’Incarico potrà estendersi agli ulteriori fondi7 dello stesso genere8 che la SGR provvedesse a costituire successivamente alla stipula della Convenzione. Art. 1 – Modalità di esecuzioneOggetto dell’Incarico 1. In aderenza a quanto previsto dalla normativa vigente, con la Convenzione la Banca si impegna a: a) custodire gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide dei Fondi (di seguito denominati Valori); b) accertare che siano conformi alla legge, ai Regolamenti9, nonché alle prescrizioni dell’Autorità di vigilanza, l’emissione e il rimborso delle quote dei Fondi, nonché la destinazione dei redditi dei Fondi. Presso la Banca sono accentrate le operazioni di emissione e di estinzione dei certificati10, ove le quote dei Fondi non siano dematerializzate; c) provvedere al calcolo del valore della quota dei Fondi, secondo quanto previsto nell’Allegato n. 6 alla Convenzione. I criteri di valutazione e di classificazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio dei Fondi, da utilizzare per il predetto calcolo, sono stabiliti, coerentemente con quanto previsto dai Regolamenti e dal Provvedimento, dalla Banca e concordati con la SGR e, quindi, deliberati dall’organo amministrativo della Banca, previo ottenimento, ove necessario, del parere del competente organo di controllo della Banca stessa11. Essi sono determinati secondo le modalità indicate nell’Allegato n. 6, paragrafo C; d) accertare che nelle operazioni relative ai Fondi le controprestazioni le siano rimesse nei termini d’uso. La Banca controlla in particolare che le negoziazioni di pertinenza dei Fondi siano regolate secondo le previsioni vigenti nei mercati in cui le negoziazioni hanno luogo; e) eseguire le istruzioni della SGR se non siano contrarie alla legge, ai Regolamenti12, nonché alle prescrizioni dell’Autorità di Vigilanza. Tale verifica ha per oggetto la totalità delle operazioni e riguarda la 5 6 7 Ovvero dello statuto nel caso in cui la Convenzione si riferisca a SICAV. Nel caso di scissione tra società promotrice e gestore aggiungere “e dalla convenzione tra società promotrice e gestore”. Qualora la convenzione si riferisca ad un fondo multicomparto ovvero ad una SICAV, in luogo degli ulteriori fondi dello stesso genere, verranno ivi indicati “gli ulteriori comparti che la SGR (SICAV) provvedesse a costituire in futuro”. 8 OICR aperti armonizzati o aperti non armonizzati. 9 Ovvero agli statuti nel caso in cui la convenzione si riferisca a SICAV. 10 In caso di fondi che prevedono la distribuzione dei proventi, dovrà ivi aggiungersi “nonché svolte le operazioni connesse con la distribuzione dei proventi dei Fondi ai partecipanti”. 11 Tale formulazione potrebbe necessitare di adattamenti nel caso in cui la convenzione venga stipulata con una banca depositaria avente sede statutaria in un altro Stato membro dell’UE. V. nota n. 5. 12 2 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 legittimità di ciascuna di esse anche in relazione alla composizione complessiva degli investimenti dei Fondi, come si determina man mano, sulla base delle diverse operazioni disposte dalla SGR; f) tenere a disposizione del pubblico, presso la propria sede e nelle succursali della medesima indicate nei Regolamenti, l’ultimo rendiconto e l’ultima relazione semestrale dei Fondi. 2. Nell’esercizio delle proprie funzioni la Banca dovrà agire in modo indipendente e nell’esclusivo interesse dei partecipanti ai Fondi. 3. Ai fini dell’espletamento dell’Incarico verranno accesi presso la Banca13, su richiesta della SGR, appositi rapporti di Conto corrente e per il Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari, rubricati ai singoli Fondi, nonché gli ulteriori rapporti e/o evidenze contabili, che si rendessero necessari, indicati nell’Allegato n. 2 alla Convenzione. 4. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante della Convenzione. Art. 2 – Custodia. Sub-deposito 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 3, la Banca, sotto la propria responsabilità, ha il diritto di custodire i Valori presso qualsiasi propria filiale e/o agenzia tra quelle indicate nell’Allegato n. 3, punto 1, alla Convenzione. 2. La SGR autorizza sin d’ora la Banca ad utilizzare per la custodia degli strumenti finanziari i sub-depositari di cui all’Allegato n. 3, punto 2, alla Convenzione, alle condizioni e modalità stabilite nel medesimo Allegato, punto 3. 3. In base a quanto previsto dal Titolo V, Capitolo VII, Sezione III, paragrafo 3, del Provvedimento, i Valori destinati alla costituzione di margini di garanzia, saranno depositati, qualora necessario, secondo le modalità previste nell’Allegato 3, punto 4, presso gli intermediari di cui la SGR si avvale per operare nei mercati indicati nell’Allegato n. 5, paragrafo D, punto 1, alla Convenzione, conformemente agli accordi a tal fine stipulati. 4. Nel caso di acquisto da parte dei Fondi di strumenti finanziari per i quali non sia possibile adottare le modalità di sub-deposito indicate nel Titolo V, Capitolo VII, Sezione III, paragrafo 2, del Provvedimento, dovranno essere osservate le modalità di custodia di cui all’Allegato n. 3, punto 5, alla Convenzione. 5. Nel caso in cui le attività del Fondo siano investite in depositi bancari, l’apertura dei conti di deposito dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate nell’Allegato 3, punto 6 alla Convenzione. Art. 3 – Adempimenti relativi alle emissioni e ai rimborsi delle quote 1. La Banca effettua presso la …….14 tutte le operazioni relative all’emissione e estinzione dei certificati rappresentativi di quote di partecipazione ai Fondi. Essa inoltre, ai sensi del Titolo V, Capitolo VI, paragrafo 3, del Provvedimento, tiene in deposito gratuito amministrato, secondo le modalità indicate nell’Allegato n. 4, paragrafo A, punto 2, alla Convenzione, i certificati cumulativi rappresentativi di una pluralità di quote e provvede, conformemente alle istruzioni della SGR, a compiere ogni operazione necessaria all’emissione e consegna dei certificati singoli, previo rimborso delle spese nella misura e secondo le modalità indicate nei Regolamenti. 2. Ai fini dello svolgimento dei controlli di legittimità relativi ad emissioni e rimborsi, la SGR fornisce alla Banca le informazioni indicate nell’Allegato n. 4 alla Convenzione, secondo le modalità ivi specificatamente previste. 13 Specificare le filiali e/o agenzie presso cui saranno accesi tali rapporti. 14 Indicare le dipendenze presso le quali sono espletate le funzioni di emissione e consegna dei certificati, nonché di rimborso delle quote di partecipazione. 3 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 3. La Banca, effettuati i controlli indicati nell’art. 1, comma 1, lettera b), provvede all’adempimento dei conseguenti obblighi, di cui all’Allegato n. 4 alla Convenzione, secondo le modalità ivi specificatamente previste. 4. Per i Fondi che prevedano la distribuzione dei proventi la Banca e la SGR si atterranno alle modalità procedurali previste nei Regolamenti e a quanto specificato nell’Allegato n. 4, paragrafo C, alla Convenzione15. Art. 4 – Adempimenti relativi al calcolo del valore della quota 1. Ai fini dell’espletamento dell’attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) della Convenzione, la SGR fornisce alla Banca le informazioni indicate nell’Allegato n. 6, paragrafo B, alla Convenzione, secondo le modalità ivi specificatamente previste. 2. La Banca provvede al calcolo del valore della quota secondo i criteri di valutazione e di classificazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio dei Fondi indicati nell’Allegato n. 6, paragrafo C, alla Convenzione. 3. La Banca informa la SGR circa le risultanze dell’attività di valorizzazione effettuata secondo le modalità specificatamente previste nell’Allegato n. 6, paragrafo E, alla Convenzione. 4. La Banca sospende il calcolo del valore della quota dei Fondi in situazioni di forza maggiore16 che non ne consentono la regolare determinazione, secondo quanto previsto nei Regolamenti. Al cessare di tali situazioni la Banca determina, sia pure a posteriori, il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente la SGR pubblicherà i valori della quota di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione. 5. Nel caso di errori di calcolo che abbiano avuto effetti sul valore della quota dei Fondi, la Banca comunica tempestivamente alla SGR e alla Banca d’Italia detti errori, nonché gli interventi effettuati per la rimozione delle cause che hanno determinato le errate valorizzazioni. La Banca comunica tempestivamente alla SGR e con cadenza trimestrale alla Banca d’Italia gli errori inferiori alla soglia di irrilevanza dell’errore prevista nei Regolamenti. Art. 5 – Adempimenti relativi alle operazioni 1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), la SGR fornisce alla Banca le informazioni indicate nell’Allegato n. 5 alla Convenzione, secondo le modalità ivi specificatamente previste. 2. Per l’esecuzione delle istruzioni e del controllo di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), la SGR fornisce alla Banca le informazioni indicate negli Allegati nn. 5 e 6 alla Convenzione, secondo le modalità ivi specificatamente previste. Art. 6 - Prestatori di servizi 1. Ciascuna Parte può adempiere agli obblighi nascenti dalla Convenzione avvalendosi di soggetti specializzati nella prestazione di servizi tecnici, amministrativi, informatici o di elaborazione dati ovvero di altri soggetti terzi (“Prestatori di servizi”). Resta inteso che ciascun Prestatore di servizi opera sotto la esclusiva responsabilità e vigilanza della Parte che lo ha incaricato. 15 16 Previsione da inserire nel caso di fondi che prevedono la distribuzione dei proventi. Come tale deve intendersi, ai sensi del Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 4.6 del Provvedimento, il verificarsi di “eventi eccezionali ed imprevedibili che non consentano di provvedere a tali incombenze, ivi compresa la chiusura di un mercato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di un parte consistente dei valori del fondo”. 4 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 Art. 7 - Documenti e informazioni 1. In aggiunta a quanto specificatamente previsto negli Allegati alla Convenzione, ciascuna Parte si impegna a fornire, su motivata e specifica richiesta dell’altra, la documentazione e le informazioni che si rendessero necessarie ai fini della regolare esecuzione dell’Incarico. 2. La Banca si impegna a fornire la documentazione e le informazioni richieste dalla SGR ai fini della valutazione nel tempo della idoneità organizzativa della Banca stessa a provvedere al calcolo del valore della quota dei Fondi. Art. 8 – Verifiche 1. Ciascuna Parte si impegna a consentire all’altra di effettuare, anche mediante accesso diretto nei propri locali, le verifiche sullo svolgimento dell’Incarico e sulle procedure operative utilizzate, secondo le modalità e i termini specificati nell’Allegato n. 7 alla Convenzione. 2. La Banca si impegna a consentire alla SGR di effettuare, secondo le modalità e i termini specificati nell’Allegato n. 7 alla Convenzione, verifiche al fine di valutare il permanere nel tempo della idoneità organizzativa della Banca stessa a provvedere al calcolo del valore della quota dei Fondi. Art. 9 – Responsabilità 1. La Banca è responsabile, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del TUF, nei confronti della SGR e dei partecipanti ai Fondi di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dell’esecuzione dell’Incarico. Tale responsabilità permane anche in caso di sub-deposito. 2. La SGR è responsabile nei confronti dei partecipanti ai Fondi, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del TUF, e nei confronti della Banca per l’adempimento delle obbligazioni a suo carico previste dalla Convenzione e in particolare della integrità, correttezza e completezza delle informazioni trasmesse alla Banca per l’esecuzione dell’Incarico secondo quanto previsto dalla Convenzione. 3. Nell’ipotesi in cui il valore della quota pubblicato risulti errato, la Banca si impegna a tenere indenne la SGR da ogni costo, spesa o onere che la stessa abbia a sostenere per reintegrare i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo, nonché a rifonderle le spese di pubblicazione del comunicato stampa contenente l’informativa dell’accaduto, salvo che l’errore del calcolo del valore della quota sia imputabile alla SGR. Art. 10 - Modifica delle condizioni 1. Le Parti si riservano la facoltà di modificare la Convenzione secondo le modalità definite di comune accordo. 2. Le proposte di modifica dell’elenco dei soggetti eleggibili come sub-depositari di cui all’Allegato n. 3, punto 2, si intendono approvate decorsi … giorni dal ricevimento della comunicazione inviata a mezzo ……17, se non sia stato espressamente manifestato un dissenso da parte della SGR. Art. 11 – Variazioni dei Regolamenti, delle procedure e utilizzo di nuove tipologie di strumenti finanziari 1. Nel caso la SGR intenda apportare modifiche e/o integrazioni ai Regolamenti, che comportino interventi sulle procedure operative utilizzate dalla Banca, anche a seguito di investimenti in strumenti finanziari la cui tipologia non sia prevista nelle procedure operative adottate dalla Banca, la stessa s’impegna a comunicarle alla 17 Si ricorda l’esigenza di utilizzare strumenti idonei alla prova della comunicazione: raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata. 5 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 Banca con congruo preavviso, al fine di concordare con la Banca le modalità e i termini di introduzione delle modifiche e l’eventuale ripartizione delle relative spese. 2. Una volta approvate le modifiche dalla Banca d’Italia, la SGR si impegna a trasmettere tempestivamente alla Banca copia dei Regolamenti modificati. Art. 12 - Compenso 1. Per lo svolgimento dell’Incarico la Banca ha diritto ad un compenso calcolato nella misura e/o secondo le modalità indicate nell’Allegato n. 8 alla Convenzione. Art. 13 - Durata ed efficacia dell’Incarico 1. La Convenzione è a tempo indeterminato e diverrà efficace dalle ore … del ….. (oppure dalla data di avvio dell’operatività del Fondo). 2. L’efficacia della Convenzione è sospensivamente condizionata all’approvazione da parte della Banca d’Italia dei Regolamenti. La condizione si ha per avverata anche ove la Banca d’Italia subordini il rilascio dell’approvazione all’introduzione di modifiche che non siano da ritenersi essenziali. Per modifiche essenziali si intendono le modifiche tali da comportare una eccessiva onerosità dell’Incarico della Banca. In pendenza dell’avveramento della condizione la Banca si impegna a fornire alla Banca d’Italia, in modo tempestivo, ogni informazione che questa le richiedesse nell’ambito della procedura di approvazione dei Regolamenti18. Art. 14 - Revoca e rinuncia 1. La SGR può revocare, in qualsiasi momento, l’Incarico conferito alla Banca, mediante comunicazione da inviare a mezzo di lettera raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata, e attribuire l’esercizio delle funzioni di banca depositaria ad altro soggetto abilitato, il tutto nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, dai provvedimenti dell’Autorità di vigilanza e dai Regolamenti. 2. La Banca può a sua volta rinunciare in qualsiasi momento all’Incarico, dando un preavviso alla SGR di almeno …..19, mediante comunicazione da inviare a mezzo di lettera raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata. 3. L’efficacia della revoca o rinuncia resta sospesa sino a che: - un’altra banca depositaria in possesso dei requisiti di legge accetti l’incarico in sostituzione della precedente; - la modifica dei Regolamenti, conseguente alla sostituzione della Banca, non sia stata approvata dalla SGR nonché dall’Autorità di vigilanza; - gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide dei Fondi non siano stati trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria. 4. Le modalità operative per il subentro di altra banca, nonché gli obblighi informativi nei confronti dei partecipanti e del mercato, connessi con la sostituzione e con la conseguente modifica dei Regolamenti sono riportati nell’Allegato n. 9 alla Convenzione. 5. La Banca si impegna a svolgere con diligenza e tempestività tutte le attività necessarie per porre la banca che subentra nel ruolo di depositaria in condizione di operare in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Convenzione. 18 19 Comma eventuale. Si ricorda che tale termine non può essere inferiore a sei mesi. 6 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 6. E’ facoltà della SGR revocare l’Incarico per la sola parte relativa al calcolo del valore delle quote dei Fondi. E’ del pari facoltà della Banca rinunciare all’Incarico per la sola parte relativa al predetto calcolo. Nel caso di revoca o rinuncia dell’Incarico per la sola parte relativa al calcolo del valore delle quote dei Fondi, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, l’efficacia di tale revoca o rinuncia resta sospesa sino a che la modifica dei Regolamenti, conseguente alla predetta revoca o rinuncia, non sia stata approvata dalla SGR nonché dall’Autorità di vigilanza e la SGR non dichiari per iscritto di essere in grado di garantire la continuità del calcolo del valore delle quote dei Fondi. Art. 15 – Tutela dei dati personali 1. La Banca e SGR tratteranno i dati personali relativi alle attività oggetto della presente Convenzione, in qualità di Titolari autonomi, impegnandosi ad effettuare il trattamento dei predetti dati in osservanza delle previsioni del D.Lgs. 30 giugno del 2003, n. 196, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, secondo le modalità e le finalità previste nella stessa Convenzione e negli Allegati, e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle dette finalità. A tal fine, la Banca e SGR dichiarano che i dati personali trattati non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati acquisiti e che potranno essere trattati sempre per le medesime finalità, anche da soggetti esterni che, per conto degli stessi titolari, effettuano trattamenti inerenti la presente Convenzione. 2. Il trattamento dei dati personali è consentito solo ai soggetti, anche esterni, designati dai Titolari come responsabili, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, o come incaricati, ai sensi dell’art. 30 del citato decreto, ed operano sotto la loro diretta autorità, attenendosi alle istruzioni impartite per iscritto e garantendo la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trattate. 3. E’ fatto divieto assoluto ai soggetti indicati di comunicare e diffondere i dati personali fuori dei casi espressamente previsti nella presente Convenzione. 4. I titolari ed i soggetti eventualmente designati come responsabili adottano le misure di sicurezza di cui agli artt. 31, 33, 34, 35 e 180 del citato D.Lgs. n. 196/2003 e dell’Allegato B “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza” al fine di assicurare la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati, anche attraverso l’individuazione di appositi spazi per la prestazione del servizio e per la conservazione dei dati trattati. 5. I luoghi presso i quali saranno effettuate le lavorazioni oggetto del conferimento dovranno essere dislocati nell’ambito dell’Unione Europea e, comunque, in Stati che abbiano dato attuazione alla convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati, o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi20. Art. 16 – Invio di comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate a mezzo di lettera raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata, e indirizzate quanto alla SGR ………….e, quanto alla banca depositaria, ……... Art. 17 - Legge applicabile 1. La Convenzione è regolata dalla legge italiana. 20 Si ricorda che per quanto riguarda il trasferimento dei dati all'estero, il D. Lgs. n. 196/2003 (art. 42) conferma il principio introdotto dal D. Lgs. n. 467/2001 - in un’ottica di adeguamento della normativa italiana alla direttiva comunitaria (art. 25 della Direttiva 95/46/CE) - per cui le limitazioni al trasferimento dei dati all'estero si applicano soltanto alle trasmigrazioni dei dati verso Paesi terzi rispetto alla UE e sono subordinati ad un livello di protezione adeguata. Con riferimento a quest’ultima ipotesi si evidenzia che il trasferimento dei dati ai Paesi terzi è consentito solo in presenza di determinate condizioni, individuate negli art. 43 e 44 del D.Lgs. n. 196/2003. 7 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 La SGR La Banca (Data ………….) Il/La sottoscritto/a………………………… legale rappresentante pro tempore della Banca…….dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., le seguenti condizioni: Art. 9, comma 3 (responsabilità della banca depositaria) La Banca ……………………….. Il/La sottoscritto/a………………………… legale rappresentante pro tempore della SGR…….dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., le seguenti condizioni: Art. 2, commi 2 e 3 (sub-deposito di strumenti finanziari e dei Valori presso altri intermediari finanziari) La SGR (Data…………………..) 8 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 ALLEGATI ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI ARMONIZZATI, IVI COMPRESO IL COMPITO DI CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA 9 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 ALLEGATO N. 1 Elenco dei Fondi ………………………. ………………………. ………………………. 10 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 ALLEGATO N. 2 Elenco dei rapporti e delle evidenze contabili 1. Presso la Banca21 sono accesi: rapporti intestati alla SGR rubricati per singolo Fondo (di seguito Conti Fondi) ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. rapporti di deposito titoli intestati alla SGR rubricati per singolo Fondo (di seguito denominati Dossier Fondi): ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. altri conti e/o evidenze contabili, intestati alla SGR rubricati per singolo Fondo (di seguito Conti Afflussi Fondi) sui quali vengono fatti transitare gli importi lordi delle sottoscrizioni di pertinenza del singolo Fondo: ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. nonché gli ulteriori conti e/o evidenze contabili necessari per l’espletamento dell’Incarico22: 21 22 Specificare le filiali o le agenzie presso cui saranno accesi i rapporti di seguito indicati. Tra questi è, di norma, previsto, un conto corrente intestato alla SGR (di seguito denominato “Conto Società). 11 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 ALLEGATO N. 3 Custodia e sub-deposito 1. Elencare le filiali/agenzie presso le quali la Banca, sotto la propria responsabilità può custodire i Valori, ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 2, comma 1, della Convenzione. 2. La SGR e la Banca convengono che siano eleggibili come sub-depositari per gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun Fondo i seguenti soggetti: - la Monte Titoli Spa; ……………….; ………………; 3. In caso di sub-deposito, la Banca indica per ciascun rapporto per il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione relativo a ciascun Fondo gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito ed il nome del subdepositario. Presso quest’ultimo, gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun Fondo sono rubricati in conti intestati alla Banca – con indicazione che si tratta di beni di terzi – tenuti separati da quelli relativi agli strumenti finanziari di proprietà della Banca. 4. Ove necessario per consentire ai Fondi di effettuare operazioni su strumenti derivati negoziati in mercati che richiedono la costituzione di margini di garanzia, la Banca può: - effettuare sub-depositi di strumenti finanziari e/o depositi di liquidità presso gli intermediari di cui la SGR si avvale per operare su tali mercati; - trasferire strumenti finanziari e/o liquidità in conti aperti presso i predetti intermediari e intestati alla SGR (con indicazione del fondo cui detti beni appartengono) separati da quelli relativi ai beni di proprietà della SGR. L’apertura dei conti è in ogni caso subordinata alla conclusione di un accordo tra la SGR, la Banca e l’intermediario interessato che preveda: a) l’obbligo della SGR di impartire istruzioni su tale conto esclusivamente per il tramite della Banca, che pertanto ha la piena ed esclusiva disponibilità dello stesso; b) il divieto di modificare il contenuto dell’accordo stesso senza l’assenso della Banca. Nei casi di trasferimento di strumenti finanziari e liquidità in conti intestati alla SGR, la banca depositaria rileva gli strumenti medesimi e la liquidità per via extracontabile. 5. Nel caso di acquisto da parte degli OICR di strumenti finanziari per i quali non sia possibile adottare le modalità di sub-deposito indicate al paragrafo 3 possono essere utilizzati schemi diversi, che dovranno in ogni caso prevedere appositi accordi tra la SGR, la Banca e i soggetti presso i quali avviene la rilevazione della titolarità degli strumenti. Detti accordi devono prevedere: a) l’obbligo per la SGR di impartire disposizioni sui beni dell’OICR solo attraverso la Banca o documentando l’assenso della Banca; b) il divieto di modificare il contenuto dell’accordo senza il consenso della Banca. Dette modalità non dovranno in alcun modo limitare la conoscenza da parte della Banca della composizione e del valore del patrimonio dei Fondi, né pregiudicare il corretto espletamento dei compiti della Banca. 12 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 6 Nel caso in cui le attività del fondo siano investite in depositi bancari, l’apertura dei conti di deposito è in ogni caso subordinata alla conclusione di un accordo tra la SGR, la Banca e la banca presso la quale avviene il deposito, che preveda: a) l’obbligo per la SGR di impartire disposizioni su tale conto esclusivamente per il tramite della Banca; b) il divieto di modificare il contenuto dell’accordo senza il consenso della Banca. La Banca rileva l’importo di ciascun deposito, i movimenti e i riferimenti della banca presso la quale è stato effettuato. 13 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 ALLEGATO N. 4 Adempimenti relativi alle emissioni e ai rimborsi di quote23 A) Emissioni 1. La SGR comunica giornalmente24 alla Banca separatamente per ciascun Fondo, a mezzo ………25.: - l’importo netto complessivo delle sottoscrizioni da accreditare sui Conti Fondi contro addebito, pari valuta, dei rispettivi Conti Afflussi, tenendo altresì conto dei versamenti effettuati nell’ambito dei Piani di Accumulo e delle somme rinvenienti da passaggio tra Fondi; - l’ammontare delle commissioni, oneri e spese da accreditare sul Conto Società con pari valuta; - l’elenco delle quote e/o frazioni che devono essere imputate al certificato cumulativo di cui all’art.…. dei Regolamenti e l’elenco dei relativi sottoscrittori, eventualmente identificati tramite codici elettronici; - l’elenco delle quote e/o frazioni che devono essere rappresentate da certificati singoli, secondo le modalità specificate nel regolamento di ciascun fondo e l’elenco dei relativi sottoscrittori; 2. La Banca, effettuati i controlli di propria competenza, provvede a: - addebitare i singoli Conti Afflussi interessati degli importi lordi delle sottoscrizioni accreditando in contropartita, con pari valuta, i Conti Fondi per gli importi netti delle sottoscrizioni ad essi riferite e il Conto Società per l’ammontare relativo a commissioni, oneri e spese; - immettere le quote nel certificato cumulativo, provvedendo alla relativa rubricazione conformemente alle disposizioni vigenti; - avvalorare i certificati emessi ed a tenere la relativa evidenza; - mettere a disposizione dell’avente diritto i certificati conformemente alle istruzioni ricevute. 3. La SGR segnala alla Banca gli eventuali importi che, con riferimento ai singoli Conti Afflussi, dovranno essere restituiti per effetto dell’applicazione del diritto di recesso previsto dalla vigente normativa. La Banca addebita tali importi nei rispettivi Conti Afflussi. B) Rimborsi 1. Separatamente per ciascun Fondo, la SGR comunica giornalmente26 alla Banca a mezzo …………27: 23 24 25 26 27 Il contenuto di tale allegato necessita di taluni adattamenti nel caso in cui le quote dei fondi siano dematerializzate, secondo quanto previsto dal D.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e dalle relative disposizioni attuative. Il Cut Off Time per l’invio del flusso informativo verrà definito dalla SGR e dalla Banca nell’ambito delle procedure tecnico-informatiche di scambio dei flussi informativi concordati che costituiscono parte integrante della Convenzione. Si ricorda l’esigenza di utilizzare strumenti idonei alla prova della comunicazione: raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata. Il Cut Off Time per l’invio del flusso informativo verrà definito dalla SGR e dalla Banca nell’ambito delle procedure tecnico-informatiche di scambio dei flussi informativi concordati che costituiscono parte integrante della Convenzione. Si ricorda l’esigenza di utilizzare strumenti idonei alla prova della comunicazione: raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata. 14 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 - il numero delle quote e/o frazioni di quote da annullare e rimborsare; - l’elenco dei partecipanti richiedenti il rimborso; - l’ammontare delle somme da addebitare sui Conti Fondi con indicazione della rispettiva valuta; - l’ammontare da accreditare sul Conto Società relativo a eventuali commissioni di rimborso con pari valuta; - i dati necessari all’accredito del controvalore delle quote da rimborsare agli aventi diritto; - le eventuali istruzioni per l’avvaloramento e per la destinazione dei certificati singoli nei casi di rimborso parziale. 2. La SGR inoltra contemporaneamente alla Banca i certificati singoli da estinguere. 3. La Banca, effettuati i controlli di propria competenza, provvede a: - corrispondere il rimborso dell’avente diritto secondo quanto indicato dalla SGR e nel rispetto delle modalità previste dal regolamento di ciascun fondo; - estinguere le quote da rimborsare aggiornando le apposite rubriche o evidenze e ad annullare i certificati singoli presentati per il rimborso, totale o parziale; - avvalorare i certificati singoli per le quote residue in caso di rimborso parziale, secondo le istruzioni ricevute dalla SGR; - addebitare per l’importo corrispondente ai rimborsi liquidati i Conti Fondi; - accreditare il Conto Società delle eventuali commissioni e/o spese di rimborso. C) Destinazione dei redditi del Fondo D) Operazioni sui certificati 1. La Banca provvede, secondo quanto richiesto dalla SGR, ad avvalorare certificati rappresentativi di quote precedentemente immesse nel certificato cumulativo, mettendoli a disposizione degli aventi diritto conformemente alle istruzioni ricevute. 2. La Banca provvede, secondo quanto richiesto dalla SGR, al frazionamento o all’accorpamento dei certificati singoli, nonché alla trasformazione dei certificati nominativi in certificati al portatore e viceversa. E) Comunicazioni 1. La SGR comunica giornalmente28 alla Banca, a mezzo ……29, separatamente per ciascun Fondo, il numero delle quote sottoscritte e rimborsate nel giorno, nonché il numero di quelle in essere. Il giorno successivo la 28 29 Il Cut Off Time per l’invio del flusso informativo verrà definito dalla SGR e dalla Banca nell’ambito delle procedure tecnico-informatiche di scambio dei flussi informativi concordati che costituiscono parte integrante della Convenzione. Si ricorda l’esigenza di utilizzare strumenti idonei alla prova della comunicazione: raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata. 15 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 Banca, separatamente per ciascun fondo, darà a sua volta conferma alla SGR a mezzo ……30, dell’avvenuta quadratura del numero delle quote sottoscritte/rimborsate comunicate dalla SGR con il numero delle quote sottoscritte/rimborsate, nonché di quelle in essere risultanti dalle proprie evidenze contabili [distinguendo a seconda che trattasi di quote immesse nel certificato cumulativo ovvero rappresentate da certificati singoli31]. Si ricorda l’esigenza di utilizzare strumenti idonei alla prova della comunicazione: raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata. 31 La parte tra parentesi quadra è del tutto eventuale. 30 16 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 ALLEGATO N. 5 Esecuzione delle istruzioni di gestione A) Strumenti finanziari italiani 1. Separatamente per ciascun Fondo la SGR comunica giornalmente32 alla Banca, a mezzo ………33, l’elenco delle operazioni su strumenti finanziari italiani effettuate ……………….., indicando per ciascuna di esse: - il prezzo; ………….. …………. …………. 2. Il flusso di cui sopra deve contenere anche le operazioni societarie su titoli, cedole, dividendi e rimborsi. 3. Il regolamento delle operazioni avviene mediante ritiro (o consegna) degli strumenti finanziari e contestuale addebito (o accredito) da parte della Banca del controvalore relativo a ciascuna operazione sui Conti Fondi secondo le istruzioni di regolamento delle stesse. 4. La Banca deve tempestivamente e comunque non oltre il giorno di regolamento delle operazioni informare a mezzo ……34 la SGR di eventuali casi di mancato regolamento delle operazioni disposte dalla SGR stessa e delle relative motivazioni. B) Strumenti finanziari esteri 1. Separatamente per ciascun Fondo la SGR comunica giornalmente35 alla Banca, a mezzo …..36, l’elenco delle operazioni su strumenti finanziari esteri effettuate ……………….., indicando per ciascuna di esse: - …………. …………. ………….. 2. Il flusso di cui sopra deve contenere anche le operazioni societarie su titoli, cedole, dividendi e rimborsi. 3. Il regolamento delle operazioni avviene mediante ritiro (o consegna) degli strumenti finanziari e contestuale addebito (o accredito) da parte della Banca del controvalore in divisa relativo a ciascuna operazione sui Conti Fondi, nel rispetto comunque della prassi corrente nei mercati internazionali e delle vigenti disposizioni valutarie in materia. Qualora le compravendite di strumenti finanziari dovessero essere regolate, sulla base di espresse e specifiche istruzioni della SGR conformi alla prassi corrente sui mercati internazionali ed alle vigenti disposizioni valutarie in materia, senza contestuale ritiro o consegna degli stessi, il rischio di regolamento è a carico della SGR. 4. Sulle operazioni in strumenti finanziari regolate contro euro e sulle operazioni in cambi la Banca applica le 32 33 34 35 36 Il Cut Off Time per l’invio del flusso informativo verrà definito dalla SGR e dalla Banca nell’ambito delle procedure tecnico-informatiche di scambio dei flussi informativi concordati che costituiscono parte integrante della Convenzione. Si ricorda l’esigenza di utilizzare strumenti idonei alla prova della comunicazione: raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata. Si ricorda l’esigenza di utilizzare strumenti idonei alla prova della comunicazione: raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata. Il Cut Off Time per l’invio del flusso informativo verrà definito dalla SGR e dalla Banca nell’ambito delle procedure tecnico-informatiche di scambio dei flussi informativi concordati che costituiscono parte integrante della Convenzione. Si ricorda l’esigenza di utilizzare strumenti idonei alla prova della comunicazione: raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata. 17 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 seguenti valute…… 5. La Banca deve tempestivamente e comunque non oltre il giorno di regolamento delle operazioni informare a mezzo ………37 la SGR di eventuali casi di mancato regolamento delle operazioni disposte dalla SGR stessa e delle relative motivazioni. C) Operazioni di liquidità38 1. Separatamente per ciascun Fondo la SGR comunica giornalmente39 alla Banca, a mezzo ……40, l’elenco delle operazioni di liquidità effettuate ………………. cioè tutte quelle operazioni in euro e/o divisa, non legate a corrispondenti operazioni in strumenti finanziari. D) Strumenti finanziari derivati 1. La SGR si impegna a fornire per iscritto alla Banca: le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultima di verificare la legittimità delle operazioni in strumenti finanziari derivati; l’elenco dei mercati ai quali si applica il disposto di cui all’articolo 2, comma 3, della Convenzione. 2. Le predette informazioni possono essere in qualsiasi momento integrate tramite ulteriore documentazione scritta inviata dalla SGR alla Banca contestualmente alle istruzioni di regolamento delle singole operazioni alle quali si riferisce la documentazione medesima. 3. Separatamente per ciascun fondo la SGR comunica giornalmente41 alla Banca, a mezzo …..42, l’elenco delle operazioni in strumenti finanziari derivati effettuate ……………….., indicando per ciascuna di esse: - ……………….. ……………….. 4. Il regolamento delle operazioni in strumenti finanziari derivati concluse al di fuori dei mercati regolamentati (“over the counter”) avviene secondo le istruzioni impartite dalla SGR. 5. La Banca deve tempestivamente e comunque non oltre il giorno di regolamento delle operazioni informare a mezzo …….43 la SGR di eventuali casi di mancato regolamento delle operazioni disposte dalla SGR stessa e delle relative motivazioni. 6. La SGR provvede, altresì, a far pervenire alla banca depositaria il report giornaliero prodotto dai brokers con cui ha posto in essere le transazioni44. Si ricorda l’esigenza di utilizzare strumenti idonei alla prova della comunicazione: raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata. 38 Ad esempio imposte e tasse, commissioni di gestione, di banca depositaria, ecc.. 39 Il Cut Off Time per l’invio del flusso informativo verrà definito dalla SGR e dalla Banca nell’ambito delle procedure tecnico-informatiche di scambio dei flussi informativi concordati che costituiscono parte integrante della Convenzione. 40 Si ricorda l’esigenza di utilizzare strumenti idonei alla prova della comunicazione: raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata. 41 Il Cut Off Time per l’invio del flusso informativo verrà definito dalla SGR e dalla Banca nell’ambito delle procedure tecnico-informatiche di scambio dei flussi informativi concordati che costituiscono parte integrante della Convenzione. 42 Si ricorda l’esigenza di utilizzare strumenti idonei alla prova della comunicazione: raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata. 43 Si ricorda l’esigenza di utilizzare strumenti idonei alla prova della comunicazione: raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata. 37 18 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 7. Le istruzioni della SGR, relative ai conti e ai depositi di cui all’articolo 2, comma 3, della Convenzione potranno essere impartite esclusivamente per il tramite della Banca, secondo quanto stabilito negli accordi stipulati con gli intermediari di cui la SGR si avvalga per operare nei mercati medesimi. E) Titoli strutturati 1. Separatamente per ciascun Fondo, la SGR comunica giornalmente45 alla Banca, a mezzo……46, l’elenco delle operazioni in titoli strutturati effettuate……………….., secondo le modalità previste nell’ambito dello procedure tecnico-informatiche di scambio dei flussi informativi concordati, indicando per ciascuna di esse: - ………. - ………. - ………. Su richiesta della Banca, la SGR invia, altresì, copia dei documenti di offerta afferenti i titoli strutturati acquistati qualora detti documenti siano necessari ai fini del corretto espletamento dell’Incarico. 2. Ai titoli strutturati che incorporano una componente derivata si applica quanto previsto al precedente paragrafo D) del presente allegato. 3. Il regolamento delle operazioni in titoli strutturati concluse al di fuori dei mercati regolamentati avviene secondo le istruzioni della SGR. 4. La Banca deve tempestivamente e comunque non oltre il giorno di regolamento delle operazioni informare a mezzo …47 la SGR di eventuali casi di mancato regolamento delle operazioni disposte dalla SGR stessa e delle relative motivazioni. F) Parti di OICR 1. Separatamente per ciascun fondo, la SGR comunica giornalmente48 alla Banca, a mezzo ….49, l’elenco delle operazioni effettuate……………….. ed aventi ad oggetto parti di OICR, indicando per ciascuna di esse: - ………… ………… ………… unitamente al regolamento dell’OICR acquistato. 44 45 46 47 48 49 Tale previsione è diretta a favorire il controllo, da parte della banca depositaria, dei depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti derivati. Il Cut Off Time per l’invio del flusso informativo verrà definito dalla SGR e dalla Banca nell’ambito delle procedure tecnico-informatiche di scambio dei flussi informativi concordati, che costituiscono parte integrante della Convenzione. Si ricorda l’esigenza di utilizzare strumenti idonei alla prova della comunicazione: raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata. Si ricorda l’esigenza di utilizzare strumenti idonei alla prova della comunicazione: raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata. Il Cut Off Time per l’invio del flusso informativo verrà definito dalla SGR e dalla Banca nell’ambito delle procedure tecnico-informatiche di scambio dei flussi informativi concordati, che costituiscono parte integrante della Convenzione. Si ricorda l’esigenza di utilizzare strumenti idonei alla prova della comunicazione: raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata. 19 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 ALLEGATO N. 6 Adempimenti relativi al calcolo del valore della quota e al controllo dei limiti A) Attività comprese nel calcolo del valore della quota L’incarico di calcolo del valore delle quota assunto dalla banca depositaria comprende le seguenti attività: a) determinazione del valore del patrimonio netto sulla base dei criteri di valutazione e di classificazione dei beni dei Fondi fissati secondo le modalità indicate nel punto C del presente Allegato.; b) comunicazione alla SGR nei modi e tempi pattuiti delle informazioni necessarie al corretto assolvimento da parte della stessa SGR degli obblighi di sostituto d’imposta posti in capo alla medesima dalla normativa tempo per tempo vigente; c) …………………………………; B) Flusso di informazioni dovute dalla SGR alla Banca50 Dettagliare il contenuto, le modalità e la tempistica per il trasferimento delle informazioni dovute dalla SGR alla Banca al fine di consentire le operazioni di valorizzazione. C) Criteri di valutazione e di classificazione dei beni e valori La Banca comunica preventivamente alla SGR i criteri e le procedure che intende fissare per la valorizzazione dei beni dei Fondi nonché i criteri e le procedure che intende adottare per considerare quotati gli strumenti finanziari formalmente quotati su mercati regolamentati i cui prezzi sono però rilevati su altre fonti, al fine di concordare detti criteri e procedure con la SGR prima che gli stessi vengano deliberati dall’organo amministrativo della Banca. Allo stesso fine la Banca comunica preventivamente alla SGR le modifiche che intende apportare ai criteri e alle procedure di valorizzazione e di classificazione dei beni dei Fondi. La Banca trasmette tempestivamente alla SGR copia della delibera del proprio organo amministrativo, relativa ai criteri e alle procedure di valutazione e di classificazione dei beni in cui è investito il patrimonio di ciascun fondo nonché le note/procedure tecniche relative a tali criteri e procedure51. Il contenuto della delibera costituisce parte integrante della Convenzione. La Banca, inoltre, comunicherà tempestivamente alla SGR le eventuali modifiche alla delibera dell’organo amministrativo nonché alle note/procedure tecniche in oggetto. Le delibere relative ai criteri e alle procedure per considerare quotati gli strumenti finanziari formalmente quotati 50 51 Tracciati e formati da utilizzare ai fini di tale flusso informativo, nonché i Cut-Off Time entro i quali dette informazioni devono pervenire alla Banca sono definiti nell’ambito delle procedure tecnico-informatiche di scambio dei flussi informativi concordati che costituiscono parte integrante degli Allegati e della Convenzione. Con il termine “note/procedure tecniche” si intendono le direttive, impartite dal responsabile del back office o da altro soggetto appositamente designato dall’organo amministrativo, che descrivono concretamente i criteri e le procedure adottate sulla scorta dei principi dettati dall’organo amministrativo nella delibera in oggetto. 20 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 su mercati regolamentati i cui prezzi sono però rilevati su altre fonti sono messe a disposizione della/e struttura/e della SGR deputata alla gestione e della/e struttura/e della Banca deputata al calcolo del valore delle quote dei Fondi. D) Controlli sulle valorizzazioni Descrivere i meccanismi di controllo utilizzati dalla Banca per garantire la correttezza delle operazioni di valorizzazione svolte dalla medesima. E) Comunicazione alla SGR degli esiti delle valorizzazioni compiute dalla Banca F) Adempimenti dovuti nel caso di errore di calcolo del valore della quota G) Controlli sui limiti e sui divieti di investimento52 [H] Diritti di voto La SGR si impegna a fornire alla Banca le informazioni in merito ai diritti di voto che detiene per il tramite di altri Fondi dalla medesima istituiti esclusi dall’incarico affidato alla Banca medesima.53] I) Operazioni di pronti contro termine, riporto e altre operazioni assimilabili54 L) Finanziamenti55 M) Segnalazioni delle violazioni delle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio In caso di violazione delle norme prudenziali disposte dalla Banca d’Italia per i limiti di investimento del patrimonio dei Fondi, la SGR e la Banca segnalano, a firma congiunta, nei tempi e secondo le modalità indicate 52 53 Ai fini della corretta applicazione dei limiti di investimento, su richiesta della Banca la SGR fornisce copia delle proprie delibere in relazione a: controparti per derivati OTC; eventuale acquisto di OICR non armonizzati. Paragrafo eventuale, necessario laddove l’SGR abbia conferito per taluni fondi dalla medesima istituiti l’incarico di depositaria ad una banca e quello relativo ad i restanti Fondi ad una o più banche diverse. 54 Trattasi di prevedere la tempistica e le modalità con le quali la SGR si impegna a comunicare alla banca depositaria le informazioni necessarie al rispetto dei pertinenti limiti di investimento. 55 V. nota precedente. 21 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 dall’Autorità di vigilanza, l’eventuale superamento di detti limiti. A tal fine le Parti predisporranno apposite procedure di comunicazione e di coordinamento. 22 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 ALLEGATO N. 7 Modalità di effettuazione delle verifiche 23 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 ALLEGATO N. 8 Compenso della banca depositaria Per lo svolgimento dell’incarico oggetto della presente convenzione la Banca ha diritto: 1. ad una remunerazione inerente alla funzione di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) prima parte della convenzione; 2. ad una remunerazione inerente alle restanti funzioni oggetto dell’incarico, di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) seconda parte, lett. b), c), d) e) e f), della convenzione. Formattato: Allineato a sinistra Formattato: Allineato a sinistra, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, … + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Imposta un rientro di: 1,27 cm Formattato: Tipo di carattere: Grassetto Formattato: Allineato a sinistra, Rientro: Sinistro: 1,27 cm La remunerazione di cui al punto 1, ovvero ogni singola commissione in cui la stessa è eventualmente articolata, è interamente imponibile ai fini IVA. La remunerazione di cui al punto 2, ovvero ogni singola commissione in cui la stessa è eventualmente articolata, è imponibile ai fini IVA nella misura del 28,3%, che identifica l’incidenza del controllo sull’insieme delle funzioni così remunerate. Formattato: Allineato a sinistra, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, … + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Imposta un rientro di: 1,27 cm Formattato: Tipo di carattere: Grassetto Formattato: Allineato a sinistra La remunerazione di cui al punto 1 è così determinata: […] La remunerazione di cui al punto 2 è così determinata: […] La remunerazione di cui al punto 1 è così liquidata: […] La remunerazione di cui al punto 2 è così liquidata: […] Formattato: Allineato a sinistra 24 SCHEMA DI CONVENZIONE DI BANCA DEPOSITARIA Bozza al 2 dicembre 2013 ALLEGATO N. 9 Adempimenti connessi alla sostituzione della banca depositaria 25