Circolare n. 06-2011 - Ordine Farmacisti Rimini
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Circolare n. 06-2011 - Ordine Farmacisti Rimini
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI Via Roma 102 Scala D - 47900 RIMINI Tel.: 0541/52231 - Fax 0541/52231 E-Mail : [email protected] [email protected] www.ordinefarmacistirimini.it Prot. 1038/2011 CIRC. N. 06-2011 Rimini, 3 Agosto 2011 A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO LEGISLAZIONE Oggetto: Apparecchiature per attività estetiche: norme di sicurezza e cautele d’uso Con decreto del 12 maggio 2011 il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato norme più stringenti per l’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. In particolare, il provvedimento, in vigore dal 30 luglio 2011, aggiorna l’elenco delle apparecchiature di cui alla legge 1/1990 recante “Disciplina dell’attività di estetista”, indicando per ciascun tipo di apparecchio caratteristiche tecniche, modalità di esercizio e applicazione, nonché cautele d’uso. Il decreto trova applicazione anche nei confronti delle farmacie, ove la legge (cfr art. 7, comma 2, legge n. 1/1990) consente lo svolgimento dell’attività di estetista da parte di personale in possesso della relativa qualifica. Anche per le attività di tipo estetico effettuate in farmacia dovranno pertanto essere utilizzate apparecchiature rispondenti alle nuove specificazioni tecniche, nel pieno rispetto delle modalità di esercizio individuate dal decreto. Oggetto: DLgs 84/2011 – Disciplina sanzionatoria per violazioni della normativa sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. Nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2011 è stato pubblicato il DLgs 84/2011 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sugli alimenti per lattanti e di proseguimento contenuta nel DM 82/2009. Il provvedimento, in vigore dal 29 giugno 2011, prevede sanzioni amministrative pecuniarie così graduate: • da 10.000 a 150.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di sicurezza nella fabbricazione e immissione in commercio; • da 3.000 a 72.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e presentazione; • da 10.000 a 90.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di pubblicità. Si evidenzia che la pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale; • da 12.000 a 90.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di modalità di commercializzazione, di distribuzione di campioni e forniture. In particolare, per quanto di interesse, tali sanzioni si applicano: 1. a chiunque distribuisce campioni o fa ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite di alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza; 2. ai produttori e ai distributori di alimenti per lattanti che offrono, in qualsiasi forma, campioni gratuiti o a basso prezzo e altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario nazionale, ovvero attraverso gli informatori sanitari; • Da 12.000 a 72.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di predisposizione e diffusione di materiale informativo e didattico nel settore dell’alimentazione dei lattanti e della prima infanzia. In particolare, per quanto di interesse, tali sanzioni si applicano a chiunque diffonde materiale informativo o didattico destinato alle gestanti, alle madri di lattanti e bambini, alle famiglie e a tutti gli interessati nel settore dell'alimentazione dei lattanti e della prima infanzia. 1 OGGETTO: PROVVEDIMENTI AIFA RITIRO MEDICINALI • Ritiro del vaccino “IXIARO im 1 siringa 0,5 ml 6mcg”, lotto n. JEV09L37E, scad. 08/2011, AIC n. 039220025, ditta Intercell AG sita in Austria, distribuito in Italia dalla ditta Novartis Vaccines and Diagnostics Srl. Il ritiro è stato disposto a seguito del parere del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA, concernente un risultato fuori specifica verificatosi durante il test di potency all’undicesimo mese. • Ritiro dei seguenti lotti del medicinale “ATARAX fiale 100mg/2ml”, AIC n. 010834051, ditta UCB Pharma SpA: , n. 37014/2, scad. 30.9.2015, n. 36906, scad. 30.4.2015 e n. 36783, scad. 31.1.2015. Il ritiro è stato disposto a seguito dell’allerta rapido dell’agenzia belga, concernente microfratture in fiale con conseguente mancanza di garanzia della sterilità del medicinale. • Ritiro dei seguenti medicinali: “FLUDARABINA SANDOZ 25mg/ml” – lotto n. 92627306, scadenza 5/2012, ditta SANDOZ SpA; “SOLUZIONE FISIOLOGICA 100 ml in flacone di vetro” – lotto 19EA28WE1, scadenza 12/2013, ditta Fresenius Kabi Italia. • Ritiro volontario da parte della ditta Pfizer Italia del medicinale Bassado 100 mg 10 compresse, lotti n. E090527 scad. 05/2012, n. E090528 scad. 05/2012, n. G090817 scad. 08/2012, G090818 scad. 08/2012, n. L091160 scad. 11/2012, L 091161 scad. 11/2012, n. E100622 scad. 05/2013, n. E100623 scad. 05/2013, n. N101432 scad. 11/2013, n. N101433 scad. 11/2013, AIC n. 021635065, a causa di una tendenza all’incremento dei livelli di un’impurezza sconosciuta durante gli studi di stabilità a 18 mesi 25°C/60%, confermata a 21 mesi, e ad un risultato fuori specifica durante gli studi a 30°C/65% RH. • Ritiro del medicinale ZETAMICIN 150 mg fiale - lotti n. 0803 scadenza 08/2013, n. 08A03 scadenza 08/2013 e n. 08B03 scadenza 08/2013, AIC 024829044, ditta Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, a seguito della segnalazione dell’Azienda Ospedaliera di Santa Maria degli Angeli di Pordenone e successivamente della ditta, concernente la colorazione gialla del medicinale. • Ritiro del medicinale “PRIMENE 10%” AIC n.026905099 contenente etichette e riassunto delle caratteristiche del prodotto non aggiornati e non compatibili con le indicazioni e la formulazione autorizzata, ovvero riportanti un quantitativo di sodio non presente nel medicinale e un quantitativo errato di cloruro. • Ritiro dei seguenti lotti del medicinale “NAVELBINE Concentrato per soluzione per infusione” della ditta Pierre Fabre Pharma Srl: NAVELBINE 10mg/1ml NAVELBINE 50mg/5ml n. 1P107 scad 06/2013 n. P505 scad 06/2013 n. 2P109_A scad. 11/2013 n. P506 scad. 08/2013 n. P506_A scad 08/2013 n. P506-R scad. 08/2013 n. P508 scad 11/2013 Il provvedimento è stato adottato a seguito della comunicazione della ditta concernente un trend atipico dei risultati di stabilità per l’impurezza S/D6 del principio attivo del medicinale. • Ritiro del medicinale “MAGRALIBI 80 mg/ml sospensione orale 250 ml” lotto n. B0844, scad. 31/7/2014, della ditta Akkades Pharma Srl. Il ritiro è stato disposto a seguito della comunicazione della ditta, concernente disomogeneità dei valori microbiologici del medicinale. • Ritiro del medicinale “GEFFER 24 bustine”, lotto n. 02349, scad. 05/2012, AIC n. 023358068, della ditta Bayer SpA. Il ritiro è stato disposto a seguito della comunicazione della ditta, concernente fuori specifica del principio attivo nel medicinale. • Ritiro del medicinale “ PROPINE collirio” lotto n. E59361l, considerato che trattasi di lotto ormai scaduto. scad. 07/2011, ditta Allergan SpA, 2 L’AIFA ha altresì disposto il divieto di vendita dei seguenti medicinali: LOFTYL (ditta AMDIPHARM LTD) Confezioni: A.I.C. n. 024582076 - «150 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml; A.I.C. n. 024582140 - «300 mg/10 ml soluzione orale» 8 flaconi da 10 ml; A.I.C. n. 024582153 - «300 mg compresse» 15 compresse; A.I.C. n. 024582177 - «600 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse. BUFLOCIT (ditta LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.r.l.) confezioni: n. 026847057 - «150 mg capsule rigide» 20 capsule; n. 026847044 - «300 mg capsule rigide» 15 capsule; n. 026847069 - «600mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse; n. 026847071 - «300 mg capsule rigide» 10 capsule. IRRODAN (ditta BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.) confezioni: n. 024641058 - flacone gocce 30 ml; n. 024641084 - «300 mg compresse» 10 compresse divisibili. AIFA – Comunicazioni sulla produzione e distribuzione del medicinale D- penicillamina Si segnala che l’AIFA, con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet www.agenziafarmaco.gov.it , ha fornito alcune informazioni in merito alla produzione e distribuzione del medicinale a denominazione generica D-penicillamina . A partire dal 5 settembre 2011 l’Agenzia Industrie Difesa – Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (S.C.F.M.) subentrerà ad Eli Lilly nella distribuzione del medicinale. Al fine di consentire un graduale passaggio ed un’adeguata programmazione della produzione, i prossimi due lotti di medicinali che verranno distribuiti saranno ancora lotti di fabbricazione Alfa Wasserman; successivamente, produzione e distribuzione passeranno interamente allo S.C.F.M. Nel documento sono inoltre riportate le indicazioni per le richieste di fabbisogno annuale 2011-2012 e per la gestione di emergenze durante il periodo estivo. OGGETTO: DPCM 18.4.2011 – Regolamento recante modifica al DPCM 298/1994 in materia di concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, recando modificazioni al regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 362/1991 (DPCM 298/1994) così come chiesto dalla Federazione, modifica le materie delle domande previste per la prova attitudinale dei concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, tenendo conto anche delle nuove attività del farmacista in farmacia. A seguito di tali modificazioni, in vigore dal 23 giugno 2011, la prova attitudinale, articolata in cento domande, riguarderà le seguenti materie: farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario. Si tratta del primo importante passo verso l’aggiornamento delle prove concorsuali, da tempo obiettivo prioritario della Federazione Ordini Farmacisti di Roma, cui farà seguito la pubblicazione dei nuovi quiz elaborati dalla Commissione ministeriale, appositamente ricostituita, della quale fanno parte in qualità di esperti indicati dalla Federazione il Prof. Adriano Guiotto e il Dr Andrea Giacomelli. 3 Oggetto: Comitato di Garanzia per l’indipendenza della formazione dal sistema di sponsorizzazione e dell’Osservatorio Nazionale per la qualità della formazione Si informa che, nell’ambito del nuovo sistema di formazione continua in medicina, sono state avviate le attività di verifica e controllo del Comitato di Garanzia per l’indipendenza della formazione dal sistema di sponsorizzazione e dell’Osservatorio Nazionale per la qualità della formazione. Tra le novità dell’Accordo Stato-Regioni, siglato in data 5 novembre 2009, è stato stabilito che per i professionisti che svolgono anche attività commerciale (tra i quali sono, dunque, ricompresi i farmacisti che esercitano in farmacie aperte al pubblico), non sono accreditabili, ai fini Ecm, corsi di marketing ovvero corsi che abbiano quali contenuti comuni nozioni in materia fiscale o in ambiti propri dell’attività commerciale senza collegamenti ad aree attinenti alla specifica competenza sanitaria. Qualora a seguito di una verifica da parte degli organi vigilanti emergano condotte non conformi a quanto sopra richiamato, il relativo corso potrebbe essere annullato, con conseguente perdita dei crediti Ecm acquisiti dal professionista. NOTIZIE E.N.P.A.F. CONTRIBUTI – Contribuzione dovuta dal parafarmacista In base a quanto stabilito dalla Direzione Centrale delle Entrate contributive dell’INPS con circolare n.12 del 1° febbraio 2008 e con il messaggio del 5 novembre 2008 n. 24655, i titolari di parafarmacia (come pure i collaboratori di impresa familiare i soci e gli associati agli utili) che vendono farmaci da banco o di automedicazione e altri farmaci o prodotti medicinali non soggetti a prescrizione medica non possono essere iscritti alla Gestione Commercianti INPS. Conseguentemente sono tenuti alla contribuzione intera presso l’Enpaf, in base a quanto sancito dall’art.21 del Regolamento. Una recente sentenza del Tribunale di Sassari (n. 648/2011) ha confermato che il titolare farmacista di un’impresa che distribuisce farmaci ai sensi dell’art.5 del D.L. n. 233/2006 non può essere iscritto alla Gestione Commercianti INPS così come il titolare di farmacia, contemporaneamente in possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti parafarmaceutici, come stabilito dall’Inps nella circolare n. 249/1981. La sentenza sconfessa anche l’idea che si possa procedere in base ad un criterio di prevalenza per cui se il fatturato del titolare di parafarmacia relativo alla vendita di farmaci da banco è inferiore a quello relativo alla vendita di altri prodotti, lo stesso debba essere considerato commerciante con obbligo di iscrizione alla gestione INPS, atteso che il reddito della parafarmacia è unitario come quello del farmacista. Il Tribunale afferma infatti che “ il criterio della prevalenza ha rilevanza per determinare a quale gestione Inps iscriversi, ove si svolgano una pluralità di attività autonome distinte mentre non può rilevare per escludere l’iscrizione all’Enpaf”. Ne consegue che atteso che il titolare di esercizio commerciale che vende farmaci da banco non può essere iscritto alla gestione commerciale Inps, in quanto svolge un’attività protetta di tipo professionale, lo stesso sarà tenuto alla contribuzione intera presso l’Enpaf. CONTRIBUTI: RIACCERTAMENTO POSIZIONI l’ENPAF ha da tempo avviato il tradizionale riaccertamento della posizione degli iscritti (quest’anno l’operazione ha riguardato i nati nel 1960), che risultino esercenti attività professionale con altra copertura previdenziale obbligatoria e che, per questo motivo, usufruiscono della riduzione contributiva. A questi soggetti è stata inviata la modulistica necessaria affinché dichiarino la loro attuale posizione lavorativa. Scopo dell’operazione è quello di verificare se l’aliquota contributiva applicata è quella corretta e se l’attività svolta è qualificabile come attività professionale del farmacista anche in vista del futuro pensionamento. Infatti, relativamente a quest’ultimo profilo, il Consiglio di amministrazione dell’ENPAF, in data 10 luglio 2003, ha deliberato che l’iscritto possa dimostrare, prima del pensionamento, il possesso del requisito dell’attività professionale attraverso una dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000), ma nel contempo ha incaricato gli uffici di effettuare le verifiche delle posizioni professionali degli iscritti, a partire da quelle più risalenti nel tempo. 4 NOTIZIE ENPAF CONTRIBUTI - Riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali Enpaf Si riassumono le linee essenziali della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Si evidenzia, innanzitutto, che non è prevista una autonoma iscrizione all’ENPAF, atteso che questa consegue d’ufficio all’iscrizione all’Albo, iscrizione che tra i tanti effetti giuridici, comporta anche l’assoggettamento all’obbligo contributivo nei confronti della Cassa di previdenza. E’ l’Ordine che provvede a trasmettere all’Ente l’elenco degli iscritti. Il contributo previdenziale obbligatorio è stabilito in cifra fissa ed è infrazionabile, quindi, è dovuto per tutto l’anno quale che sia la data di iscrizione o di cancellazione dall’Albo (anche un solo giorno di iscrizione comporta l’obbligo di versare il contributo per l’anno intero!); unitamente alla quota relativa alla previdenza, vengono poste in riscossione altre due quote, anche esse obbligatorie per tutti gli iscritti, quella destinata a finanziare l’assistenza e quella relativa alla maternità. Chi si iscrive per la prima volta all’ENPAF riceve il primo bollettino bancario Mav l’anno successivo a quello della sua prima iscrizione e quindi sarà tenuto al pagamento dei contributi relativi ad un biennio. Accanto alla contribuzione previdenziale in misura intera, sono previste delle aliquote di riduzione, riconosciute agli iscritti in possesso di determinati requisiti previsti dal regolamento. La riduzione contributiva determina una corrispondente riduzione del trattamento pensionistico; il versamento del contributo di solidarietà, pari al 3% della quota contributiva intera, non dà titolo ad alcun trattamento pensionistico. Le aliquote di riduzione sono concesse tramite apposita domanda da presentare entro i termini indicati dal regolamento a pena di decadenza e precisamente: 1) per i neoiscritti entro il 30 settembre dell’anno in cui vengono richiesti per la prima volta i contributi; (es. per gli iscritti del 2011 scadenza presentazione domanda 30.09.2012) 2) di norma entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello a cui la riduzione si riferisce; 3) nel caso in cui la condizione che consente di chiedere la riduzione sia stata acquisita dopo il 30 settembre ma entro il 31 dicembre, il termine di decadenza si sposta al 31 dicembre sempre dell’anno precedente a quello a cui la riduzione si riferisce; Tenuto conto della norma di favore per i neoiscritti è molto probabile che il bollettino di pagamento venga recapitato al neoiscritto prima che sia scaduto il termine per richiedere la riduzione: i bollettini vengono inviati all’inizio dell’anno e il termine, come detto, scade a settembre; può accadere quindi che i bollettini rechino la richiesta del pagamento contributivo a quota intera relativamente al biennio; è chiaro che se il soggetto si trova nelle condizioni per poter chiedere la riduzione può ignorare i bollettini e presentare l’apposita domanda. Nel mese di settembre l’Ente effettua una seconda emissione di bollettini bancari Mav, che tiene conto, delle domande di riduzione presentate dai nuovi iscritti fino ad agosto. Se il nuovo iscritto intende aspettare ancora, può farlo, ma riceverà il bollettino della emissione di settembre ancora con le quote contributive previdenziali intere. A questo punto, è necessario presentare la domanda entro e non oltre il 30 settembre, e in tal modo il nuovo iscritto che abbia operato in quest’ultimo modo riceverà, nell’anno successivo, i bollettini bancari Mav relativi ad un triennio, con le quote contributive previdenziali adeguate alla sua richiesta, sempre se nel diritto. Al fine di semplificare l’attribuzione dell’aliquota di riduzione contributiva, si consiglia ai neo iscritti di presentare, se nel diritto, il prima possibile la domanda di riduzione al fine di ricevere l’anno successivo a quello di prima iscrizione il bollettino di pagamento già corretto. CONTRIBUTI – bollettini di pagamento per la riscossione degli importi dovuti a titolo di riscatto A titolo riepilogativo si ricorda che i riscatti previsti dal Regolamento Enpaf sono il riscatto degli anni del corso di studi universitari, previsto dall’art. 20, il riscatto ex art. 22 e il riscatto previsto dall’art. 7 bis, istituito con la riforma del 2004. L’art. 20 del Regolamento di previdenza ed assistenza dell’Enpaf consente di riscattare la durata del corso di studi universitari fino ad un massimo di 5 anni al fine di conseguire l’incremento dell’ammontare finale della pensione per ciascun anno riscattato. Conseguentemente il riscatto è utile ai fini economici ma non comporta alcun aumento dell’anzianità di iscrizione e contribuzione. L’importo da versare per ogni anno si determina in base all’età compiuta alla data di presentazione della domanda, applicando alla misura del contributo previdenziale intero annuo vigente alla data della stessa i coefficienti indicati dal Regolamento che variano appunti in relazione all’età del richiedente. I coefficienti previsti sono i seguenti:1, fino a 39 anni, 1,4, da 40 a 44 anni, 1,9, da 45 a 49 anni, 2,5, da 50 a 54 anni e 3,2, da 55 anni in su. Il valore del riscatto può essere versato in un’unica soluzione, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, oppure mediante rate annuali, fino ad un massimo di 20, gravate dagli interessi al tasso del 6% annuo. Il numero delle rate, tuttavia, non può essere superiore alla differenza fra l'età pensionabile (65 anni) e l'età dell'iscritto al momento della domanda. Il pagamento del riscatto deve essere completato al momento del pensionamento. 5 Si rappresenta che nel sito Internet dell’Enpaf (www.enpaf.it), nel settore dedicato ai riscatti, è stato predisposto un foglio di calcolo utile ai fini della determinazione degli importi dovuti a tale titolo. L’art.22 del Regolamento Enpaf attribuisce la facoltà agli iscritti all’Ente di reintegrare in misura intera la contribuzione a quota ridotta, anche questo riscatto deve essere completato prima del pensionamento. L’importo da versare per il reintegro in parola non può essere inferiore alla differenza fra quanto versato e l’importo del contributo previdenziale intero vigente al momento della richiesta del reintegro stesso. L’ammontare del riscatto va corrisposto entro e non oltre i sei mesi successivi alla data di presentazione della relativa domanda. A richiesta dell’interessato il pagamento dei valori di riscatto può essere rateizzato, gravato degli interessi pari al tasso del 6% annuo, fino ad un massimo di 20 annualità e comunque per un periodo non eccedente l’età pensionabile (65 anni). Il riscatto previsto dall’art. 7 bis consente agli iscritti non ancora pensionati ( e quindi anche a coloro che abbiano procrastinato la decorrenza della pensione) di beneficiare dell’aumento dei rendimenti, introdotto a decorre dal 1° gennaio 2004, per gli anni precedenti all’entrata in vigore dei nuovi importi e precisamente per gli anni che vanno dal 1995 al 2003. La possibilità di fruire di questo reintegro è riservata a coloro che negli anni in questione abbiano versato la quota intera (gli altri dovrebbero prima procedere al reintegro previsto dall’art. 22 del Regolamento Enpaf). L’istituto è azionabile, a richiesta dell’interessato, a seguito del versamento di un importo che risulta dal prodotto di un coefficiente (stabilito in rapporto all’età compiuta al momento della presentazione della domanda ed al sesso) per l’ammontare annuo della maggiorazione della pensione che si acquisisce con tale istituto alla data della domanda. L’importo da versare può essere rateizzato fino ad un massimo di 20 rate. In ogni caso il numero di rate non può essere superiore alla differenza fra l’età pensionabile e l’età dell’iscritto al momento della domanda (in caso di procrastino il numero delle rate deve essere rapportato agli anni di procrastino). Il tasso di interesse di dilazione è ancorato al tasso di interesse legale vigente. Anche questo riscatto deve essere completato prima del pensionamento. Si ricorda che in base a quanto disposto dall’art.10 del TUIR tutti i contributi versati all’Enpaf, sia obbligatori che facoltativi, sono fiscalmente deducibili integralmente dal reddito imponibile PRESTAZIONI – Contributo una tantum liberi professionisti ed assimilati Anche quest’anno il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf, con deliberazione n.24 del 2011, ha stabilito di corrispondere un contributo una tantum a favore di quegli iscritti che svolgano attività professionale in regime di lavoro autonomo (con apertura di partita IVA), ovvero in base a contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero ancora nell’ambito di una borsa di studio. In tutte queste ipotesi a causa della mancanza di copertura previdenziale ulteriore rispetto a quella dell’Enpaf, l’iscritto è tenuto al versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria in misura intera senza poter beneficiare di alcuna riduzione. Come di consueto, una copia del regolamento del contributo, approvato con la delibera n.24/2011, una copia della modulistica che l’iscritto deve compilare per presentare domanda nonché una breve nota esplicativa, verranno trasmessi agli iscritti che, in base ai dati in possesso dell’Enpaf, risultino avere i requisiti previsti per poter richiedere il contributo una tantum. Anche gli Ordini provinciali riceveranno unitamente all’elenco dei propri iscritti coinvolti nell’iniziativa, una copia del regolamento e un facsimile della modulistica; l’invio ha lo scopo di consentire agli Ordini di fornire informazioni in merito agli iscritti che ne facciano richiesta. Il contributo in questione può essere richiesto dagli iscritti che dall’anno 2009 fino alla data della delibera abbiano svolto ininterrottamente l’attività professionale di farmacista nell’ambito di una delle suindicate figure contrattuali. È, inoltre, necessario che il richiedente sia in regola con il pagamento della contribuzione obbligatoria intera del triennio 2009/2011 e non presenti nelle annualità precedenti morosità significative. Il criterio per la determinazione dell’importo del contributo che viene assegnato al richiedente è costituito dal reddito pro – capite calcolato sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare ripartito tra i componenti del nucleo stesso. La domanda e la documentazione allegata alla richiesta devono essere inviate all’Enpaf, tramite raccomandata a.r., entro il 10 novembre 2011. Le domande incomplete o irregolari nella documentazione allegata, come pure quelle trasmesse oltre il termine di decadenza o da parte di soggetti privi dei requisiti prescritti, non saranno esaminate. Le domande saranno esaminate nell’ordine cronologico di invio e saranno accolte fino all’esaurimento dello stanziamento stabilito dal Consiglio di amministrazione. Enpaf on line Atteso che vi sono state numerose segnalazioni a riguardo, si ricorda che, per adeguarsi ad uno standard di sicurezza ritenuto più congruo, per accedere all’area riservata dell’ENPAF il programma chiede agli iscritti di rigenerare la password sostituendo quella rilasciata al momento della registrazione con una indicata dall’iscritto stesso e conosciuta solo dall’interessato. 6 CORSI – MASTER MEETING PER L’AMICIZIA FRA I POPOLI 25.08.2011 – Rimini Fiera Sala Tiglio A6 “Presente e futuro del farmaco come strumento di cura: dove va la ricerca farmacologica? GRUPPO SCIENTIFICO ITALIANO STUDI E RICERCHE 21.09.2011 a Milano: “Sistri in Sanità: criticità e proposte. Per informazioni: tel.: 02/23951356 CORIPE PIEMONTE Workshop del 28-29.10.2011 e 11-12.11.2011 a Torino “Rischio clinico, Malpractice e Responsabilità civile”. Per informazioni: 011/6705202 – www.coripe.unito.it IX Edizione del MASTER di I^ Livello dell’Università di Torino in ECONOMIA E POLITICA SANITARIA. Scadenza presentazione domande: 25.09.2011 A.I.O.T. (Associazione Medica Italiana di Omotossicologia) Percorso formativo annuale in “Medicina Biologica per Farmacisti”. Sedi: Milano, Cesena, Cuneo, Mantova. Per informazioni: Tel.: 02/28018243. Il materiale informativo dei corsi sopra riportati è disponibile presso la Segreteria dell’Ordine. CONCORSI AGEC VERONA Concorso per la selezione di farmacisti collaboratori a tempo indeterminato/determinato da inserire nell’organico delle farmacie gestite dall’A.G.E.C. di Verona (Azienda Gestione Edifici Comunali. Il testo integrale del bando è reperibile all’indirizzo Internet www.agec.it – azienda – lavora con noi –selezione farmacisti. La scadenza del bando è fissata per le ore 12,00 del 12.09.2011. VARIE Si ha cura di comunicare che il giorno 15 giugno u.s. si è tenuta l’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Albo per deliberare in merito al Rendiconto 2010 dell’Ordine dei Farmacisti di Rimini, pubblicato poi sul sito: www.ordinefarmacistirimini.,it - sezione “documenti”. Viste le risultanze del Bilancio, l’Assemblea ha deliberato, a maggioranza, la diminuzione della quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2012 che viene fissata quindi a € 120,00, indistintamente per tutti gli iscritti (nella quota sono compresi € 40,00 che l’Ordine provvede annualmente a trasmettere alla Federazione Ordini Farmacisti di Roma). NUOVO ORARIO ESTIVO E CHIUSURA PER FERIE SEGRETERIA ORDINE Si ha cura di comunicare che, unicamente per il periodo estivo (giugno, luglio, agosto, settembre), la segreteria dell’Ordine osserverà il seguente orario di apertura: LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’: MERCOLEDI’ MATTINA: SABATO: dalle ore 08,30 alle ore 13,00 dalle ore 09,00 alle ore 13,00– POMERIGGIO: CHIUSO CHIUSO. PERIODO DI CHIUSURA ESTIVO PER FERIE DAL 11 AGOSTO AL 31 AGOSTO COMPRESO Cordiali saluti. IL SEGRETARIO (Dr. Tiziano Tonelli) IL PRESIDENTE (Dr. Giulio Mignani) 7