Certificati anagrafici

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Certificati anagrafici
Certificati anagrafici
L'Ufficio Anagrafe provvede al rilascio dei seguenti certificati: esistenza in vita, residenza,
risultanza di nascita, stato di famiglia, stato libero (solo per i cittadini italiani), vedovanza (solo per
i cittadini italiani), cittadinanza (solo per i cittadini italiani), legalizzazione di foto, certificati
contestuali, certificato storico di residenza, certificato storico di famiglia, certificato anagrafico di
nascita con fotografia per i minori di 15 anni (tesserino di identità), certificati AIRE (Anagrafe
Italiani Residenti all'Estero). I certificati possono essere richiesti solo in riferimento a persone
residenti nel Comune (o che lo sono state nel caso di storici e originari).
Come fare
Il rilascio dei certificati anagrafici è consentito per le sole certificazioni richieste da soggetti privati
(ai sensi della L. 183/2011) ed avviene su richiesta dell'interessato, di un suo famigliare o di
chiunque ne abbia necessità.
I certificati possono quindi essere richiesti da qualsiasi cittadino, senza che sia necessaria la
presenza fisica dell'interessato allo sportello anagrafico. Tuttavia ci sono due casi in cui non si può
effettuare la delega a terzi:
-per l'autentica di foto, in quanto il cittadino deve essere identificato personalmente dal pubblico
ufficiale;
-per il tesserino di identità per i minori di 15 anni, perché il minore, accompagnato
obbligatoriamente da un familiare maggiorenne, deve essere identificato personalmente dal
pubblico ufficiale.
I certificati anagrafici hanno una validità di sei mesi dalla data del rilascio.
I certificati vengono emessi per legge con marca da bollo di € 14,62 (ad eccezione dei casi per i
quali è prevista dalla Legge una specifica esenzione).
E' inoltre possibile richiedere certificati per posta:
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inviare la richiesta, debitamente sottoscritta, con l'elenco dei certificati che si desidera
ricevere a casa per posta;
allegare inoltre la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
allegare anche una busta pre affrancata per la spedizione dei certificati, con l'indicazione
dell'indirizzo;
se il certificato è in bollo allegare la marca da bollo di € 14,62 + € 0,52 in moneta per diritti
di segreteria, per i certificati ordinari, mentre per i certificati storici la marca da bollo di €
14,62 + € 5,16 in moneta per ogni nominativo presente nella certificazione:
se il certificato è in carta semplice occorre allegare la somma di € 0,26 in moneta per diritti
di segreteria, con la dichiarazione della norma che consente il rilascio in esenzione di
imposta; per i certificati storici bisogna, invece, allegare la somma di € 2,58 a nominativo,
per diritti di segreteria, con l'indicazione della norma di rilascio in esenzione da bollo.
Limitazioni
A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità L. (183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici
comunali è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e ai privati
gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto l'ufficio comunale d'Anagrafe può
rilasciare certificati soltanto ad uso privato. Questo comporta che per i certificati rilasciati dal
suddetto ufficio (residenza, stato famiglia, contestuali, esistenza in vita etc.) è previsto il pagamento
dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) dell'importo di € 14,62 e dei
diritti di segreteria pari ad € 0,52 per ciascun documento, ad eccezione dei casi in cui è prevista
dalla legge una specifica esenzione.
Si ricorda, comunque, che al posto dei certificati il cittadino può sempre rilasciare le
autocertificazioni anche quando intrattenga rapporti con "istituzioni private": banche, assicurazioni,
agenzie d'affari, posteitaliane, notai... (art. 2, D.P.R. 445/2000), se questi vi consentono.
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati che sostituisce (art. 46, D.P.R. 445/2000).
Carta d'identità
La carta d'identità è un documento di riconoscimento rilasciato, su richiesta, a tutti i cittadini
residenti a Granze Il rilascio è immediato ed è valida per l'espatrio. Per i non residenti si rilascia la
carta d'identità solo in caso di grave e comprovata necessità, previo nullaosta del comune di
residenza. In questo caso il rilascio della carta di identità è differito nel tempo.
A decorrere dal 26 giugno 2008, ai sensi della Legge n. 133 del 6/8/2008, la carta di identità vale
dieci anni. Pertanto, sulle carte di identità rilasciate dal 26 giugno 2003, (purché siano in buono
stato, vale a dire non plastificate, né tagliate o manomesse) viene apposto sul documento un timbro
di proroga della validità e può essere richiesto dall'interessato o da persona diversa, purché munita
di delega scritta.
A decorrere dal 10 febbraio 2012, ai sensi del Decreto-Legge n. 5 del 09/02/2012, "La carta
d'identità viene rilasciata o rinnovata con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di
nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il
documento medesimo". Ciò significa che le carte d'identità emesse dal 10/02/2012 non varranno
solamente dieci anni, bensì dieci anni più il tempo che resta per arrivare alla data di nascita del
titolare.
Alcuni paesi, il cui elenco si trova specificato nel sito www.poliziadistato.it non riconoscono la
validità del timbro di proroga; pertanto, nel caso si intenda entrare nei predetti Stati, è necessario
richiedere il rilascio di una nuova carta di identità il cui costo è previsto in € 5,42.
Si ricorda che, comunque, il passaporto resta il documento valido per recarsi in tutti gli Stati.
Come fare
Presentarsi con la seguente documentazione:
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2 (DUE)fotografie identiche e recenti, formato tessera, mm. 35 x 45, scattate da non più di
sei mesi;
la vecchia carta di identità oppure un altro documento di riconoscimento;
€ 5,42 per il costo del documento nel caso di rilascio o rinnovo decennale;
€ 10,58 per il costo del documento nel caso di furto, smarrimento o deterioramento.
Chi è totalmente sprovvisto di documento di identificazione, deve essere accompagnato da due
testimoni maggiorenni, muniti di proprio documento.
Chi deve rifare la carta d'identità in seguito a furto o smarrimento, deve presentare anche la
denuncia in originale resa davanti alle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia).
Chi deve rifare la carta di identità in seguito a deterioramento, deve presentare quello che resta della
carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati identificativi uniti alla fotografia) o
altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti alle forze
dell'ordine (Carabinieri, Polizia).
I cittadini extracomunitari devono inoltre presentarsi allo sportello muniti di passaporto valido e di
permesso o carta di soggiorno in regola, o, se privi, con le ricevute del kit postale. Se scaduto, con il
permesso stesso e con la ricevuta della Questura o dell'Ufficio Postale che attesta la richiesta di
rinnovo. Tutti i predetti documenti devono essere esibiti in originale.
I cittadini della comunità europea devono inoltre presentarsi allo sportello con la documentazione
sopra richiesta, muniti di passaporto valido o documento equivalente in originale.
I cittadini italiani residenti all'estero quali iscritti all'AIRE possono chiedere il rinnovo della carta
d'identità presso:
- il Consolato italiano di riferimento;
- il Comune di iscrizione AIRE, muniti della carta di identità italiana in prossimità di scadenza, se
residenti in un paese della Comunità Europea (UE), o di passaporto italiano in corso di validità o di
passaporto estero in corso di validità più attestazione consolare di possesso della cittadinanza
italiana, se residenti in paesi extra UE. Tutti i predetti documenti devono essere esibiti in originale.
Stati che riconoscono la validità della carta di identità come equivalente al passaporto: Austria Belgio - Bosnia - Bulgaria - Cipro - Croazia - Danimarca - Egitto - Eire - Erzegovina - Estonia Finlandia - Francia - Germania - Gran Bretagna - Grecia - Irlanda - Islanda - Lettonia (la carta
d'identità deve avere validità residua pari almeno alla durata del soggiorno)- Liechtenstein Lituania - Lussemburgo - Malta - Monaco (Principato) - Montenegro (solo se il soggiorno è al
massimo di 30 gg.) - Norvegia - Olanda - Polonia - Portogallo - Repubblica Ceca - Romania Serbia - Slovacchia - Slovenia - Spagna - Svezia - Svizzera - Turchia - Ungheria
Negli stati seguenti è valida la carta d'identità solo con viaggio organizzato: Albania - Gibilterra Marocco - Tunisia- Egitto.
Carta d'identità per minori
Il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 ha modificato la precedente normativa in materia di
rilascio del documento di identità, eliminando il limite di età dei 15 anni. E' quindi possibile
ottenere il rilascio della carta di identità anche per i minori da 0 a 14 anni. Il rilascio è
immediato.
Il decreto stabilisce, inoltre, una durata variabile del documento in rapporto alle fasce d'età:
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validità di 3 anni per i minori di 3 anni;
validità di 5 anni per la fascia di età dai 3 ai 18 anni;
validità di 10 anni dai 18 anni.
A decorrere dal 10 febbraio 2012, ai sensi del Decreto-Legge n. 5 del 09/02/2012, "La carta
d'identità viene rilasciata o rinnovata con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di
nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il
documento medesimo". Ciò significa che le carte d'identità emesse dal 10/02/2012 non varranno
solamente tre (o cinque o dieci) anni, bensì tre (o cinque o dieci) anni più il tempo che resta per
arrivare alla data di nascita del titolare.
La Circolare 15 del 26 maggio 2011 del Ministero degli Interni chiarisce alcuni elementi:
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al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario
l'assenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci (espresso direttamente allo sportello
all’atto della richiesta e sulla modulistica già predisposta).
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La carta di identità del minore deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto
12 anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i
casi di impossibilità a sottoscrivere.
per il minore di 14 anni, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è "subordinato alla
condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o
che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o
l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona,
dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a
quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto";
suggerisce ai genitori di munirsi, per agevolare il passaggio delle frontiere, "di
documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato
di nascita con indicazione di paternità e maternità)". A tal fine l'art. 40 del decreto-legge n.
1/2012 precisa anche che "la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età
inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le
veci".
chiarisce infine che "le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del
documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio,
rilasciate ai cittadini stranieri."
Come fare
Il minore deve presentarsi accompagnato da entrambi i genitori (muniti di proprio documento di
identità) o, in alternativa, può essere accompagnato da un solo genitore, purchè questi esibisca allo
sportello la dichiarazione di assenso all’espatrio dell’altro genitore, corredata dalla fotocopia della
carta d’identità del medesimo.
La documentazione da portare è la seguente:
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2 (due) fotografie identiche e recenti, formato tessera, mm. 35 x 45, scattate da non più di
sei mesi (con gli occhi aperti, per i più piccini);
la vecchia carta di identità, se già in possesso;
€ 5,42 per il costo del documento nel caso di rilascio o rinnovo;
€ 10,58 per il costo del documento nel caso di furto, smarrimento o deterioramento.
Chi deve rifare la carta d'identità in seguito a furto o smarrimento, deve presentare anche la
denuncia (in originale) resa davanti alle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia).
Chi deve rifare la carta di identità in seguito a deterioramento, deve presentare quello che resta
della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati identificativi uniti alla
fotografia) o altrimenti la denuncia (in originale) di erronea distruzione della stessa, resa davanti
alle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia, etc.).
I cittadini minorenni extracomunitari devono presentarsi allo sportello, accompagnati da un
genitore o da chi ne fa le veci, muniti di passaporto valido e di permesso o carta di soggiorno in
regola o, se privi, con le ricevute del kit postale. Se scaduto, con il permesso stesso e con la ricevuta
della Questura o dell'Ufficio Postale che attesta la richiesta di rinnovo. Tutti i predetti documenti
devono essere esibiti in originale.
I cittadini minorenni della comunità europea devono presentarsi allo sportello accompaganti da
un genitore o da chi ne fa le veci con la documentazione sopra richiesta, muniti di passaporto valido
o documento equivalente. Tutti i predetti documenti devono essere esibiti in originale.
I cittadini italiani minorenni residenti all'estero, quali iscritti all'AIRE, possono chiedere il
rilascio o il rinnovo della carta d'identità, con le modalità di cui sopra, presso:
- il Consolato italiano di riferimento;
- il Comune di iscrizione AIRE, muniti della carta di identità italiana in prossimità di scadenza, se
residenti in un paese della Comunità Europea (UE) o di passaporto italiano in corso di validità o di
passaporto estero in corso di validità più attestazione consolare di possesso della cittadinanza
italiana, se residenti in paesi extra UE. Tutti i predetti documenti devono essere esibiti in originale.
NOTE
Il Ministero degli Esteri informa che la normativa sui viaggi all'estero dei minori varia in
funzione delle disposizioni nazionali. Si consiglia pertanto di assumere informazioni aggiornate
presso le Ambasciate o i Consolati del paese straniero di destinazione, accreditati in Italia, o presso
la locale Questura.
Consultare anche il sito del Ministero Affari Esteri: www.viaggiaresicuri.it
Stati che riconoscono la validità della carta di identità come equivalente al passaporto: Austria
- Belgio - Bosnia - Bulgaria - Cipro - Croazia - Danimarca - Egitto - Eire - Erzegovina - Estonia Finlandia - Francia - Germania - Gran Bretagna - Grecia - Irlanda - Islanda - Lettonia (la carta
d'identità deve avere validità residua pari almeno alla durata del soggiorno)- Liechtenstein Lituania - Lussemburgo - Malta - Monaco (Principato) - Montenegro (solo se il soggiorno è al
massimo di 30 gg.) - Norvegia - Olanda - Polonia - Portogallo - Repubblica Ceca - Romania Serbia - Slovacchia - Slovenia - Spagna - Svezia - Svizzera - Turchia – Ungheria
Nei seguenti Stati è valida la carta d'identità solo con viaggio organizzato: Albania - Gibilterra Marocco - Tunisia- Egitto
I minori per entrare in Croazia e nel Regno Unito devono esibire unitamente alla propria carta di
identità valida per l'espatrio, l'atto di assenso e affidamento dei genitori, su modulo plurilingue.
Si ricorda che, comunque, il passaporto resta il documento valido per recarsi in tutti gli Stati.
Dove
Ufficio Anagrafe - - Via della Libertà n.15 35040 Granze (PD) - tel. 042998734 - fax 0429
690202
e-mail: [email protected]
Quando
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00.