Sport e responsabilità civile Elena Raccagni Relatore: chiar
Transcript
Sport e responsabilità civile Elena Raccagni Relatore: chiar
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL BERGAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA A.A. 2013/2014 Sport e responsabilità civile Elena Raccagni Relatore: chiar.ma prof.ssa Daniela Barbierato Abstract Lo Sport, fenomeno variegato, multiforme e di rilevanza mondiale, entrato a far parte della vita quotidiana sin dai tempi antichi, col tempo ha visto un crescente interessamento da parte dello studioso del diritto e sebbene manchi, ad oggi, una definizione giuridicamente rilevante di tale attività, non pochi sono invece i punti di contatto con l’ordinamento giuridico statale, sia dal punto di vista del diritto civile, che del diritto penale e del diritto pubblico. Col tempo si è assistito ad un crescente interessamento a tale fenomeno da parte dello studioso del diritto e, nonostante manchi una definizione giuridicamente rilevante di tale attività, viene in evidenza come, invece, vi siano dei punti di contatto con l’ordinamento giuridico statale. Correlare il concetto di sport al concetto di responsabilità può apparire contraddittorio, ma se si pensa alla frequenza delle lesioni che si verificano durante il suo esercizio, si può allora intuire come l’attività sportiva sia rilevante in ambito civile trovando la collocazione dei danni ad essa conseguenti nell’ampio contenitore della responsabilità civile sportiva. Con tale espressione si vuole indicare tutti quei fatti posti in essere da soggetti impegnati nella pratica sportiva, o che gravitano intorno ad essa (si pensi, ad esempio, agli atleti, agli organizzatori di manifestazioni sportive, ai gestori di impianti sportivi, alle società sportive e agli istruttori), che comportano conseguenze dannose ed ingiuste nei confronti di altri soggetti partecipanti o non alla competizione. L’analisi dei rapporti che intercorrono tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale non può che portare, come conseguenza, all’indagine del rapporto tra la responsabilità 1 civile sportiva e la clausola generale di responsabilità. Ogni singolo sport è disciplinato dal proprio regolamento, emanato dalle singole Federazioni, che deve essere rispettato da chiunque pratichi una determinata disciplina, ma il principio generale che sottende l’ordinamento sportivo rimane comunque il principio fondamentale del neminem laedere, sancito dall’art. 2043 c.c. Ne consegue che tutte le figure che gravitano in tale ambiente possono essere soggette alla responsabilità extracontrattuale se, a seguito della loro condotta, hanno procurato un danno ad altri che vada oltre la normale alea, presente in ogni singola disciplina, accettata dal soggetto. Dibattuta è, poi, la questione circa quale norma giuridica vada applicata alle discipline sportive ritenute attività pericolose. Per tali sport, in particolar modo per gli sport praticati in montagna, partendo dallo sci e comprendendo sport quali l’alpinismo, l’arrampicata e sport definiti “estremi”, si è cercato di mettere in evidenza, mediante l’analisi delle regole di sicurezza che devono essere rispettate per evitare la causazione di danni, come l’art. 2050 c.c. non operi, in quanto lo sport, in sé, non presenti le caratteristiche di una attività pericolosa e, di conseguenza, la norma fondamentale in caso di danni rimane sempre l’art. 2043 c.c., per la responsabilità extracontrattuale, e l’art. 1218 c.c., per la responsabilità contrattuale. Per quanto riguarda il quantum, i soggetti che possono chiedere il risarcimento del danno a seguito di una lesione dell’integrità psico-fisica, non sono i soli atleti, ma anche le società, gli enti e i terzi estranei, ai quali è dovuto il risarcimento dei danni solo se essi non hanno contributo, con la loro condotta, alla causazione dell’evento dannoso. Grande rilievo ha il risarcimento del danno biologico, oltre al danno patrimoniale, qualora il danno occorso vada ad incidere sulla sfera psichica del danneggiato. Il giudice, da questo punto di vista, dovrà certamente tener conto del fatto che l’attività sportiva aveva contribuito agli interessi esistenziali del danneggiato. Di fronte alla diffusione a livello mondiale dello sport, si può notare come la disciplina della responsabilità civile sportiva sia regolata, più o meno uniformemente, sia nei Paesi di civil law che in quelli di common law, in quanto tutti accomunati dall’adozione della teoria dell’assunzione del rischio in ambito sportivo, per la quale l’atleta che partecipa ad una manifestazione sportiva si assume i rischi ad essa connaturati e diviene civilmente responsabile se tiene una condotta contraria all’ordinamento, causando un danno a terzi. 2