Il correttivo del Jobs Act

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Il correttivo del Jobs Act
Campus Spao
Programma ACT – Azioni di sostegno per
l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro
Il correttivo del Jobs Act
(analisi del D.Lgs.185/2016)
Aggiornamento al 19 Ottobre 2016
IL CORRETTIVO DEL JOBS ACT
VERSIONE DEL 19 OTTOBRE 2016
Materiale a cura di Italia Lavoro S.p.A.
Autori:
Stefania Chiocchini
Andrea Fontanesi
Federico Conti
Realizzazione Il documento è stato elaborata nell’ambito del Programma ACT – “Azioni di
sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro”, promosso dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali D.G. per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la
Formazione, nell’ambito del PON-SPAO, Asse 1 “Occupazione”.
Licenza Creative Commons: CC BY-NC-ND 4.0
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Sommario
Premessa....................................................................................................................... 4
Sezione 1 - Lettura del decreto ......................................................................................... 5
Art. 1 del Correttivo “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell’art. 1, c. 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. .......................................................... 5
Art. 2 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 Disciplina per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di lavoro della
Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. ...................................................................................... 6
Art. 3 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in
attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. ............................................................... 11
Art. 4 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3,
della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. ............................................................................. 12
Art. 5 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese
e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10
dicembre 2014, n. 183”. ................................................................................................ 17
Sezione 2 - Quadro sinottico ............................................................................................ 19
Art. 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, c. 7, della Legge 10 dicembre 2014,
n. 183”. .................................................................................................................... 19
Art. 2 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 Disciplina per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di lavoro della
Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. .................................................................................... 21
Art. 3 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in
attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. ............................................................... 28
Art. 4 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3,
della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. ............................................................................. 29
Art. 5 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese
e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10
dicembre 2014, n. 183”. ................................................................................................ 35
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Premessa
Il documento è suddiviso in due parti: nella prima sezione viene fornita una lettura del
“Correttivo Jobs Act” analizzando le innovazioni presenti nei 5 articoli del D.Lgs.185/2016,
mentre nella seconda sezione, attraverso un sinottico, sono comparati gli articoli dei 5 decreti
prima e dopo le modifiche del Correttivo.
Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185
contiene "Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n.
Il
81 e 14 settembre 2015, numeri 148, 149, 150 e 151, a norma dell'art. 1, c. 13, della
Legge 10 dicembre 2014, n. 183" (di seguito il Correttivo).
Le integrazioni e correzioni introdotte dal Correttivo, interessano
attuativi del Jobs Act e riguardano, tra l'altro:
cinque
dei Decreti
l'apprendistato di alta formazione e di ricerca,
quello per la qualifica e per il diploma professionale,
la disciplina del lavoro accessorio,
l'aumento delle sanzioni per la mancata assunzione di un disabile,
la sospensione e la riduzione di orario a seguito della CIGS, la CIGO
per eventi non imputabili,
 l'assegnazione di ulteriori funzioni all’ANPAL.
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Sezione 1 - Lettura del decreto
Di seguito si riporta una dettagliata descrizione delle modifiche apportate dagli articoli del
Correttivo ai cinque Decreti Legislativi sopra citati.
Art. 1 del Correttivo “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo
15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, c. 7, della Legge 10 dicembre
2014, n. 183”.
Al c. 4, dell’art. 45 (Apprendistato di alta formazione e di ricerca) novellato,
sono apportate le modifiche in grassetto: la regolamentazione e la durata del periodo di
apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione da parte delle Regioni e
delle Province Autonome, per i soli profili formativi, dovrà avvenire, sentite (anziché, come
previsto nella versione previgente, in accordo con le…) le associazioni territoriali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università,
gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca (…).
Il c. 5, dell’art. 45 (Apprendistato di alta formazione e di ricerca) è sostituito dal
seguente che prevede, in assenza delle regolamentazioni regionali di cui al c. 4, l’attivazione dei
percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca è disciplinata dalle disposizioni di cui al
Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della
Ricerca e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2015. Sono, inoltre, fatte
salve, fino alla regolamentazione regionale, le Convenzioni stipulate dai datori di lavoro e dalle
loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di
ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il c. 3, dell’art. 49 (Disciplina del lavoro accessorio) novellato conferma e puntualizza
ulteriormente l’obbligo a carico degli imprenditori non agricoli e professionisti, che fanno
ricordo al lavoro accessorio, di comunicare, almeno 60 minuti prima dell’inizio della
prestazione, alle sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro: i dati
anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore; il luogo di esecuzione della prestazione; il giorno e
l’ora di inizio e di fine della prestazione.
La comunicazione dove avvenire a mezzo di sms o posta elettronica. Il Ministero del Lavoro potrà
individuare le modalità applicative delle disposizioni nonché ulteriori modalità di
comunicazione.
I committenti ed imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare nello stesso termine e con le
stesse modalità i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della
prestazione, con rifermento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
In caso di violazione degli obblighi indicati è prevista la sanzione amministrativa, a cui non sarà
applicabile da procedura di diffida, da 400 euro a 2.400 euro, per ciascun lavoratore con
riferimento al quale è stata omessa la comunicazione.
Dopo il c. 2, dell’art. 55 (Abrogazioni e norme transitorie) viene inserito il c. 2-bis
che prevede la possibilità di prorogare fino ad 1 anno i contratti di apprendistato per la qualifica
ed il diploma professionale stipulati ai sensi del D.lgs. n. 167/2011 (T.U. Apprendistato), che
siano in corso all’entrata in vigore del Correttivo al fine di consentire all’apprendista il
conseguimento dalla qualifica o del diploma.
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Art. 2 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.
148 Disciplina per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali
in costanza di rapporti di lavoro della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Al c. 2, dell’art. 15 (Procedimento – Integrazioni salariali ordinarie) novellato
sono apportate le modifiche in grassetto: la domanda deve essere presentata entro il termine di
15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande
per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese
successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
Il c. 2, dell’art. 25 (Procedimento – Integrazioni salariali straordinarie) è stato
sostituito come segue: la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, così come concordata
tra le parti, deve iniziare entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di
concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale (anziché, come previsto nella
versione previgente “non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione
dell’istanza”).
Dopo il c. 3, dell’art. 41(Contratti di solidarietà espansiva) viene inserito il c. 3-bis
che consente la trasformazione, in contratti espansivi, dei contratti di solidarietà difensivi in
corso da almeno 12 mesi e di quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a condizione che la
riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai
lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura
dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro
integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a
carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione
figurativa.
La contribuzione addizionale a carico delle imprese è ridotta del 50%. Il contributo a carico della
Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso
l'INPS o l'agevolazione contributiva spettante al datore di lavoro, per i lavoratori di età compresa
tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi, per i primi 3 anni e comunque non
oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, si applicano per il solo
periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza. Tale
periodo si computa ai fini del calcolo della durata massima complessiva della cassa integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria e dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà.
Al c. 3, dell’art. 42 (Disposizioni
relative a trattamenti straordinari di
integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati) novellato, sono
apportate le modifiche in grassetto: sulla base degli accordi conclusi e sottoscritti in sede
governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per
l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le
possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di
trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 41, c. 1, e 22,
commi 1, 3 e 42, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, da inoltrare entro 30
1
Art. 4 (Durata massima complessiva), c. 1 Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello
straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un
quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'art. 22, c.5.
2
Art. 22 (Durata) c. 1 Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 21, c. 1, lett. a), e relativamente a
ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile; (…) c. 3 Per la causale di contratto di solidarietà di cui all'art. 21,
c. 1, lett. c), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può
avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal c. 5,
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giorni dall'adozione del decreto Interministeriale di cui al c. 5, ed entro il limite di spesa di 90
milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018, ed entro il limite di
spesa di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai fini del riconoscimento dei
benefici, può essere autorizzata, con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la
durata e alle condizioni certificate dalla commissione”.
Dopo il c. 4, dell’art. 42 (Disposizioni
relative a trattamenti straordinari di
integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati) viene inserito il c. 4-bis
secondo cui per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015
riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino
notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico
territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà, con
decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può,
altresì, essere concessa, su domanda, la reiterazione del trattamento, sempre entro il limite
complessivo massimo dei 24 mesi.
I primi tre periodi del c. 5, dell’art. 42 (Disposizioni
relative a trattamenti
straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati) sono
sostituiti dai seguenti ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il Fondo sociale per occupazione e
formazione è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per
l'anno 2018 che costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati
per il riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3 e 4-bis secondo i criteri definiti con il
decreto di cui al terzo periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti di cui ai
commi 3 e 4-bis sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con Decreto del
Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis inclusa la possibilità
di rideterminazione dei benefici previsti dai commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo
limite di spesa di cui al primo periodo. Conseguentemente non trovano applicazione le misure
attuative relative all'utilizzo del limite di spesa di cui al c. 3 emanate ai sensi della disciplina
vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.
Dopo il c. 4, dell’art. 43 (Disposizioni finanziarie) vengono inseriti:
- il c. 4-bis che prevede con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e
limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli
stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'art. 5 (Durata NASpI)
del D.lgs. n. 22/20153 , sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del c.
1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di
mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi 4 anni, la durata della NASpI viene incrementata di 1
mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a 12 settimane.
In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può
superare il limite massimo di 4 mesi.
la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile; c. 4 Per le causali di
riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite
dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato; c. 5. Ai fini del
calcolo della durata massima complessiva di cui all'art. 4, c. 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di
solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte
eccedente.
3
Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della L. n.
183/2014”.
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- il c. 4-ter secondo cui agli oneri derivanti dal c. 4-bis, valutati, in 57 milioni di euro per l'anno
2016 e in 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per
l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento
dell'ASDI (di cui all'art. 16 “Assegno di disoccupazione – ASDI”, c. 7, del D.lgs. n. 22/2015, come
incrementata dall'art. 43 (Disposizioni finanziarie) , c. 5), e dall'art. 1, c. 387, lett. b)4, della L.
n. 208/2015 “Legge di stabilità 2016), quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al fondo, con una dotazione di 2.200
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017 (di cui all'art. 1, c. 107, della L. n. 190/2014 Legge di stabilità 2015) e quanto a
78,6 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione;
- il 4-quater secondo cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro,
anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito assicurano,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti
dal c. 4-bis. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di spesa di cui al c. 4-ter, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. È conseguentemente
accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché, ai fini degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui
all'art. 6 “Disposizioni finanziarie e finali”, c. 2, del D.L. n. 154/2008 “Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2008), un importo complessivo pari al 50% degli
oneri indicati al c. 4-ter fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo. In tali
casi, il Ministro dell'Economia e delle Finanze riferisce alle Camere con apposita relazione. Il
Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Dopo il c. 6, dell’art. 44 (Disposizioni finali e transitorie) è inserito il c. 6-bis secondo
cui con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla
legislazione vigente, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono disporre
nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50%, anche in
deroga ai criteri previsti dagli articoli 2 (cassa integrazione guadagni in deroga) e 3 (mobilità in
deroga) del Decreto del Ministro del Lavoro 1°agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale
quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o
delle risorse assegnate alla Regione o alla Provincia Autonoma nell’ambito di piani o programmi
coerenti con la specifica destinazione, destinandole, preferibilmente, alle aree di crisi
industriale complessa. In alternativa, le Regioni e le Province Autonome hanno facoltà di
destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro.
Al c. 11, lett. b), dell’art. 44 (Disposizioni finali e transitorie) novellato, sono
apportate le modifiche in grassetto: per gli interventi di integrazione salariale straordinaria e di
collocamento in mobilità per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali, è
destinato per l'anno 2015, in via aggiuntiva all’importo massimo di dieci miliardi annui di lire
previsto dall’art. 35, c. 5-bis, della L. n. 223/1991, un importo nel limite massimo 8 milioni di
4
fermo restando quanto stabilito dall'art. 43, c. 5, del D.lgs. n. 148/2015, all'ulteriore incremento dell'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 16, c. 7, del D.lgs. n. 22/2015, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di
euro con conseguente corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al c 386.
5
L’art. 3, della L. n. 223/1991 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
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euro (anziché, come previsto nella versione previgente di 5 milioni di euro) a valere sulle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Dopo il c. 11, dell’art. 44 (Disposizioni finali e transitorie) è inserito il c. 11-bis
secondo cui In deroga all'art. 4 (Durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione
salariale), c. 1, e all'art. 22 (Durata complessiva delle integrazioni salariali straordinarie), commi
1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo
stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Ministero dello
Sviluppo Economico e della Regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione
salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi
industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'art. 27 (Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione
produttiva di aree di crisi industriale complessa) del D.L. n. 83/2012 “Misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012.
Al fine di essere ammessa all’ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria
l’impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche
attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori,
dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria né secondo le disposizioni del presente Decreto né secondo le disposizioni attuative
dello stesso.
Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni richiedono al
Ministero del Lavoro l’assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze.
Con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le Regioni in base alle richieste, entro il limite
massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l’anno 2016.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del Lavoro ed al Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Al c. 1, dell’art. 45 (Accesso ai dati elementari) novellato, sono apportate le modifiche
in grassetto: ai fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica
previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti con i decreti legislativi di attuazione della L.
n. 183/20146, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica (di cui al D.P.C.M.
21 maggio 2013, e s.m.i.), e il Comitato scientifico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure
per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro istituito in attuazione dell'art. 1, c. 2,
della L. n. 92/2012, nonché, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 10 (Funzioni
e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori), c. 2, del
D.lgs. n. 150/2015, l'ISFOL hanno accesso diretto, anche attraverso procedure di accesso
remoto, ai dati elementari detenuti dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate,
nonché da altri enti e amministrazioni.
La lett. f), c. 1, dell’art. 46 (Abrogazioni) è stata sostituita dalla seguente:
c. 1 Sono abrogate le seguenti disposizioni:
(…)
f) gli articoli da 1 a 7 (art. 1 Interventi di integrazione salariale; art. 2 Misure dell'integrazione
salariale; art. 3 Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale; art. 4
lavoro” è stato abrogato dall’art. 2 (Ammortizzatori sociali), c. 70 della L. n. 92/2012 “Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
6
Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi
per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro".
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Assistenza sanitaria nei periodi d'integrazione salariale; art. 5 Procedure di consultazione
sindacale; art. 6 Durata dell'integrazione salariale ordinaria; art. 7 Procedimento d'integrazione
salariale ordinaria) da 9 a 11, 12, comma 1, numeri 1) e 2) (art. 9 Ricorso contro il
provvedimento della Commissione provinciale; art. 10 Procedimenti d'integrazione salariale
straordinaria; art. 11 Durata dell'integrazione salariale straordinaria; art. 12 Finanziamento della
Cassa integrazione guadagni), e da 13 a 17 (art. 13 Computo dei dipendenti; art. 14 Bilancio
della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria; art. 15 Impiegati; art. 16
Termine per il rimborso delle prestazioni; art. 17 Formazione professionale) della L. n. 164/1975
"Cassa integrazione guadagni".
Rimangono in vigore gli articoli da 18 a 21 (art. 18 Disposizioni particolari per gli operai agricoli;
art. 19 Disposizioni finali; art. 20 Regime transitorio). L’art. 8 è stato abrogato dalla lett. a), c.
2, dell’art. 46.
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Art. 3 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.
149 Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge 10
dicembre 2014, n. 183”.
Il c. 4, dell’art. 1 (Ispettorato nazionale del lavoro) è sostituito il seguente:
l’Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di 80 sedi territoriali. In fase di avvio la
sede centrale è ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al Ministero del
Lavoro o un immobile dell’INPS, dell’INAIL o di altri istituti previdenziali.
Alle lettere a) ed e), c. 2, dell’art. 2 (Funzioni e attribuzioni) novellate, sono apportate
le modifiche in grassetto
c. 2 l'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:
a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro
del Lavoro, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto
utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già
attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008
(Attuazione dell'art. 1, della L. n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro), e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per
infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie
professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa
dei premi;
(…)
e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e
associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, anche attraverso l'uso
non corretto dei tirocini, ai sensi dell'art. 8 (Prevenzione e promozione), del D.lgs. n. 124/2004
(Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma
dell'art. 8 della L. n. 30/2003);
(…)
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Art. 4 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015,
n.150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3, della Legge 10 dicembre
2014, n. 183”.
La lett. e), c. 2, dell’art. 1 “Rete Nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro”, è sostituita dalla seguente:
c. 2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti, pubblici o
privati:
(…)
e) le Agenzie per il lavoro (di cui all’art. 4 “Agenzie per il lavoro”, del D.lgs. n. 276/2003), i
soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione (di cui all’art. 6 “Regimi
particolari di autorizzazione”, del D.lgs. n. 276/2003) e i soggetti accreditati ai servizi per il
lavoro (ai sensi dell’art. 12 “Accreditamento dei servizi per il lavoro”, D.lgs. n. 150/2015);
(…)
La lett. a), c. 3, dell’art. 3 “Competenze del Ministero del Lavoro in materia di
politiche attive del lavoro” è sostituita dalla seguente:
c. 3 Al Ministero del Lavoro compete inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei
seguenti atti:
a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua ai fini di cui all'art. 25; (…)
Il quarto periodo, c. 9, dell’art. 4 “Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro” è sostituito dal seguente: entro il termine di 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente Decreto, con Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione si provvede alla
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal
Ministero del Lavoro e dall'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in
corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Gli schemi di decreto, corredati da
relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perché
su di essi siano espressi, entro 30 giorni dalla data di assegnazione i pareri delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL è
riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. Al
personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo
nazionale applicato dall'ente di provenienza.
Dopo il c. 4, dell’art. 5 “Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro” è inserito il c. 4-bis secondo cui l’ANPAL effettua la
verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione, relativi a impegni assunti prima della
data di entrata in vigore della presente disposizione. Con Decreto del Ministero del Lavoro, di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le risorse da
disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50% delle risorse disimpegnate
confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione
per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del Lavoro, il quale dispone
delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i
relativi pagamento.
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Il c. 1, dell’art. 9 “Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro” è modificato come segue:
c. 1 All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:
lett. a) novellata limitatamente alla parte in grassetto:
a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi e delle
misure di politica attiva del lavoro di cui all'art. 18 (Servizi e misure di politica attiva del
lavoro), del collocamento dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili), nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare
riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del
rapporto di lavoro;
(…)
Dopo la lett. q, è aggiunta la lett. q-bis
q-bis) svolgimento delle attività già in capo al Ministero del Lavoro in materia di promozione e
coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della
qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento
lavorativo, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano.
Dopo il c. 3, dell’art. 10 “Funzioni
e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori” è inserito il c. 3-bis secondo cui con
effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori, costituito con D.P.R. n. 478/1973, assume la denominazione di Istituto nazionale per
l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni
normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi
delle politiche pubbliche e all'INAPP.
Al c. 1, dell’art. 13 “Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro”
novellato sono apportate le modifiche in grassetto: in attesa della realizzazione di un sistema
informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del Lavoro, il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni, le Province Autonome di Trento e
Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate
dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si
compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il
portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
Dopo il c. 2, dell’art. 13 “Sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro” è inserito il c. 2-bis secondo cui al sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, affluiscono, inoltre, sulla base di
specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti
nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o
modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770
semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle
consultazioni delle banche dati del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti
(di cui all'art. 3 “Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti” del D.lgs. n. 76/2005
”Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma
dell'art. 2 “Sistema educativo di istruzione e di formazione”, c. 1, lett. c), della L. n. 53/2003 "
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
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delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”) nonché l'Anagrafe
nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università (di cui all'art. 1-bis “Anagrafe
nazionale degli studenti e dei laureati delle università” del D.L. n. 105/2003 “Disposizioni
urgenti per le università e gli enti di ricerca", convertito, con modificazioni, dalla L. n.
170/2003).
Dopo la lett. d, c. 4, dell’art. 14 “Fascicolo elettronico del lavoratore e
coordinamento dei sistemi informativi” è aggiunta la lett. d-bis:
c. 4 Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del
Ministero del Lavoro, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena
accessibilità reciproca delle stesse, è istituto un comitato presso il Ministero del Lavoro, così
costituito:
(…)
d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;
(…)
La lett. e), c. 4, dell’art. 14 “Fascicolo elettronico del
coordinamento dei sistemi informativi” è sostituta come segue:
e )il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;
lavoratore e
(…)
Il c. 1, dell’art. 19 “Stato di disoccupazione” è sostituito nel modo seguente: sono
considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, la propria immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica
attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego.
Al c. 1, dell’art. 21 “Rafforzamento
dei meccanismi di condizionalità e livelli
essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di
sostegno al reddito” novellato, sono apportate le modifiche in grassetto: la domanda di
Assicurazione Sociale per l'Impiego, (di cui all'art. 2 “Ammortizzatori sociali” della L. n. 92/2012
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”), di
Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), (di cui agli articoli 1 “Nuova prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI” e 15 “Indennità di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL”, del D.lgs. n. 22/2015), e
la domanda di indennità (di mobilità di cui all'art. 7 “Indennità di mobilità” della L. n.
223/1991), resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed
è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro.
Alla lett. c), c. 7, dell’art. 21 “Rafforzamento
dei meccanismi di condizionalità
e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di
sostegno al reddito” novellato, sono apportate le modifiche in grassetto:
c. 7 Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per
l'Impiego (NASpI), alla Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata (DIS-COLL) e all'indennità di mobilità, si applicano le seguenti sanzioni:
(…)
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c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di
carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione (di
cui all'art. 20 “Patto di servizio personalizzato”, comma 3, lett. b) e all'art. 26 (Utilizzo diretto
dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito): 1) la decurtazione di una mensilità,
alla prima mancata partecipazione; 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
(…)
La lett. d), c. 7, dell’art. 21 “Rafforzamento
dei meccanismi di condizionalità e
livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di
sostegno al reddito” è sostituita come segue:
lett. d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro
congrua ai sensi dell'art. 25 (Offerta di lavoro congrua), la decadenza dalla prestazione e dallo
stato di disoccupazione.
La lett. d), c. 5, dell’art. 23 “Assegno di ricollocazione” è sostituita come segue:
c. 5 La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il
patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell'art. 20 (Patto di servizio
personalizzato). Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
(…)
lett. d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al c. 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua
ai sensi dell'art. 25 (Offerta di lavoro congrua);
(…)
Nella rubrica, dell’art. 32 viene eliminato il riferimento all’apprendistato di alta formazione e
ricerca e, pertanto, la rubrica novellata è la seguente: Incentivi per il contratto di apprendistato
per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Il primo periodo, c. 3, dell’art. 32 “Incentivi
per il contratto di apprendistato
per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica
superiore” viene sostituito dal seguente: ai sensi degli articoli 41 (Definizione
dell'apprendistato), c. 3, e 43 (Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore),
c. 1, del D.lgs. n. 81/2015, a titolo sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le risorse (pari a 200
miliardi di lire per l'anno 1999, 430 miliardi di lire per il 2000, 562 miliardi di lire per il 2001 e
fino a 590 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002) di cui all'art. 68 (Obbligo di frequenza di
attività formative), c. 4, lett. a), della L. n. 144/1999 (Misure in materia di investimenti, delega
al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), sono incrementate di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare al finanziamento dei
percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei
percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro (ai sensi dell'art. 1, c. 7, lett. d), della L. n.
183/2014 e del Dl.gs. n. 77/2005). La sperimentazione di cui al primo periodo del presente
comma è finalizzata a elaborare modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'art. 43, c. 1, del
D.lgs. n. 81/2015 ed è promossa dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano, anche avvalendosi degli enti privati di gestione delle attività formative (di
cui alla L. n. 40/1987 “Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti
privati gestori di attività formative”) nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente
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comma da destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito del sistema di
istruzione e formazione professionale.
Al c. 1, dell’art. 33 “Centri per l'impiego” novellato, sono apportate le modifiche in
grassetto: allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche
attive del lavoro, l'importo di partecipazione del Ministero del Lavoro agli oneri di
funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro
annui (di cui all'art. 15 (Servizi per l’impiego), c. 3, del D.L. n. 78/2015 “Disposizioni per
garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione
delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni
industriali”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2015) è incrementato di 80 milioni
di euro (anziché, come previsto nella versione previgente, 50 milioni di euro) per ciascuno degli
anni 2015 e 2016.
Il secondo periodo, c. 2, dell’art. 118 (Interventi in materia di formazione professionale
nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale
europeo), della L. n. 388/2000 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)” è sostituito come
segue: La vigilanza sulla gestione dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua è esercitata dall'ANPAL, istituita dal D.lgs. n. 150/2015, che ne riferisce gli
esiti al Ministero del Lavoro anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del
commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione.
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Art. 5 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.
151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre
2014, n. 183”.
L’art. 4 (Modifica dell'art. 4 della L. n. 68 /1999), del D.lgs. n. 151/2015 aggiunge dopo il c. 3
della L. n. 68/1999, il c. 3-bis. L’art. 5, c. 1, lett. a), del D.lgs. n. 185/2016, modifica il c. 3-bis
dell’art. 4 (Criteri di computo della quota di riserva), della L. n. 68/1999: i
lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti
tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'art 3 nel
caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni
ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978, o con disabilità intellettiva e
psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi
competenti.
Il D.lgs. n. 151/2015 nella versione previgente e vigente non contiene alcun riferimento alle
modifiche dell’art. 15, della L. n. 68/1999. Le modifiche sono state inserite dall’art. 5,
commi 1, 2 e 3, del D.lgs. n. 185/2016.
L’art. 5, c. 1, lett. b), del D.lgs. n. 185/2016, modifica il c. 4, dell’art. 15 (Sanzioni), della L.
n. 68/1999 secondo cui: trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere
soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 (Collocamento dei disabili), per ogni giorno
lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota
dell'obbligo di cui all'art. 3 (Assunzioni obbligatorie - Quota di riserva), il datore di lavoro stesso
è tenuto al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (di cui all'art. 14), a
titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a euro 62,77, al giorno per ciascun
lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
L’art. 5, c. 2, del D.lgs. n. 185/2016 aggiunge dopo il c. 4, dell’art. 15 (Sanzioni), della L. n.
68/1999, il c. 4-bis secondo cui: per la violazione di cui al c. 4, trova applicazione la procedura
di diffida (di cui all'art. 13 “Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica” del
D.lgs. n. 124/2004, e s.m.i.) La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la
presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto
di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.
L’art. 5, c. 3, del D.lgs. n. 185/2016 sostituisce il c. 5, dell’art. 15 (Sanzioni) della L. n.
68/1999 che nella versione novellata prevede: gli importi delle sanzioni amministrative di cui al
c. 1 sono adeguati ogni 5 anni con Decreto del Ministro del Lavoro.
Il terzo periodo, c. 1, dell’art. 23 (Modifiche all'art. 4 della L. n. 300/1970 e all'art. 171 del
D.lgs. n. 196/20037) è sostituito dal seguente in grassetto: gli impianti audiovisivi e gli altri
strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori
possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la
sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo
7
Legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento - c.d. Statuto dei lavoratori”.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze
sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse
province della stessa Regione ovvero in più Regioni, tale accordo può essere stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza
di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati
previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in
alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di
più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti
di cui al terzo periodo sono definitivi.
Al c. 4, dell’art. 26 (Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale) sono
apportate le modifiche in grassetto: la trasmissione dei moduli di cui al c. 18 può avvenire anche
per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi
territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni
di certificazione di cui agli art. 2 (Definizioni), c. 1, lett. h), e art. 76 (Organi di certificazione)
del D.lgs. n. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla L. n. 30/2003).
Dopo il c. 8, dell’art. 26 (Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale), del
D.lgs. n. 151/2015 è aggiunto il c. 8-bis: Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1
“Finalità ed ambito di applicazione”, c. 2, del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
8
Art. 26, c. 1 "Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 55, c. 4, del D.lgs. n. 151/2001, e s.m.i., le dimissioni e la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità
telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi
al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il Decreto del
Ministro del Lavoro di cui al c. 3.
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Sezione 2 - Quadro sinottico
Di seguito si riporta un quadro sinottico dei Decreti Legislativi nella versione previgente e in
quella modificata dal Correttivo.
Art. 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell’art. 1, c. 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
D.lgs. n. 81/2015 Previgente
D.lgs. n. 81/2015 Vigente
Art. 45
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
C. 4 La regolamentazione e la durata del
periodo di apprendistato di alta formazione e
di ricerca è rimessa alle Regioni e alle
Province autonome, per i soli profili che
attengono alla formazione, in accordo con le
associazioni territoriali dei datori di lavoro e
dei
lavoratori
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale, le
università, gli istituti tecnici superiori e le
altre istituzioni formative o di ricerca
comprese quelle in possesso di riconoscimento
istituzionale di rilevanza nazionale o regionale
e aventi come oggetto la promozione delle
attività imprenditoriali, del lavoro, della
formazione,
della
innovazione
e
del
trasferimento tecnologico.
Art. 45
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
C. 4 La regolamentazione e la durata del
periodo di apprendistato per attività di ricerca
o per percorsi di alta formazione è rimessa
alle regioni e alle province autonome di Trento
e Bolzano, per i soli profili che attengono alla
formazione, sentite le associazioni territoriali
dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, le università, gli istituti
tecnici superiori e le altre istituzioni formative
o di ricerca comprese quelle in possesso di
riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale o regionale e aventi come oggetto la
promozione delle attività imprenditoriali, del
lavoro, della formazione, della innovazione e
del trasferimento tecnologico.
C. 5 In assenza delle regolamentazioni
regionali di cui al c. 4, l'attivazione
dell'apprendistato di alta formazione e di
ricerca è rimessa ad apposite convenzioni
stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle
loro associazioni con le università, gli istituti
tecnici superiori e le altre istituzioni formative
o di ricerca di cui al c. 4, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il c. 5 è sostituito dal seguente In assenza
delle regolamentazioni regionali di cui al c. 4,
l’attivazione dei percorsi di apprendistato di
alta formazione e di ricerca è disciplinata
dalle disposizioni di cui al Decreto del Ministro
del Lavoro, di concerto con il Ministro
dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca
e del Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 12 ottobre 2015. Sono fatte salve, fino alla
regolamentazione regionale, le Convenzioni
stipulate dai datori di lavoro e dalle loro
associazioni con le università, gli istituti
tecnici superiori e le altre istituzioni formative
o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
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Art. 49.
Disciplina del lavoro accessorio
C.
3
I
committenti
imprenditori
o
professionisti che ricorrono a prestazioni
occasionali di tipo accessorio sono tenuti,
prima
dell'inizio
della
prestazione,
a
comunicare alla direzione territoriale del
lavoro competente, attraverso modalità
telematiche, ivi compresi sms o posta
elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale
del lavoratore, indicando, altresì, il luogo
della prestazione con riferimento ad un arco
temporale non superiore ai trenta giorni
successivi
Art. 55
Abrogazioni e norme transitorie
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Art. 49.
Disciplina del lavoro accessorio
Il c. 3 è sostituito dal seguente I
committenti imprenditori non agricoli o
professionisti che ricorrono a prestazioni di
lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60
minuti prima dell'inizio della prestazione, a
comunicare alla sede territoriale competente
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante
sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il
codice fiscale del lavoratore, indicando,
altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di
fine della prestazione. I committenti
imprenditori
agricoli
sono
tenuti
a
comunicare, nello stesso termine e con le
stesse modalità di cui al primo periodo, i dati
anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il
luogo e la durata della prestazione con
riferimento ad un arco temporale non
superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali possono
essere individuate modalità applicative della
disposizione di cui al primo periodo nonché
ulteriori modalità di comunicazione in
funzione dello sviluppo delle tecnologie. In
caso di violazione degli obblighi di cui al
presente comma si applica la sanzione
amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in
relazione a ciascun lavoratore per cui è stata
omessa la comunicazione. Non si applica la
procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.lgs.
n. 124/2004.
Art. 55
Abrogazioni e norme transitorie
Viene inserito il c. 2-bis I contratti di
apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale, stipulati ai sensi dell'art. 3 del
D.lgs. n. 167/2011, in corso alla data di
entrata in vigore della presente disposizione,
possono essere prorogati fino ad un anno,
qualora alla scadenza l'apprendista non abbia
conseguito la qualifica o il diploma
professionale.
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Art. 2 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.
148 Disciplina per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali
in costanza di rapporti di lavoro della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
D.lgs. n. 148/2015 Previgente
Art. 15
Procedimento
(Integrazioni salariali ordinarie)
C. 2 La domanda deve essere presentata entro
il termine di 15 giorni dall'inizio della
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
D.lgs. n. 148/2015 Vigente
Art. 15
Procedimento
(Integrazioni salariali ordinarie)
C. 2 La domanda deve essere presentata entro
il termine di 15 giorni dall'inizio della
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa
fatte salve le domande per eventi
oggettivamente non evitabili, per le quali si
applica il termine della fine del mese
successivo a quello in cui si è verificato
l'evento.
Art. 25
Art. 25
Procedimento
Procedimento
(Integrazioni salariali straordinarie)
(Integrazioni salariali straordinarie)
C. 2 La sospensione o la riduzione dell'orario, Il c. 2 è sostituito dal seguente La
così come concordata tra le parti nelle sospensione o la riduzione dell’orario di
procedure di cui all'art. 24, decorre non prima lavoro, così come concordata tra le parti, deve
del trentesimo giorno successivo alla data di iniziare entro 30 giorni dalla data di
presentazione della domanda di cui al c. 1.
presentazione della domanda di cui al c. 1.
Art. 41
Art. 41
Contratti di solidarietà espansiva
Contratti di solidarietà espansiva
Viene inserito il c. 3-bis I contratti di
solidarietà di cui all'art. 21, c. 5, in corso da
almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del
1° gennaio 2016 possono essere trasformati in
contratti di solidarietà espansiva, a condizione
che la riduzione complessiva dell'orario di
lavoro non sia superiore a quella già
concordata.
Ai
lavoratori
spetta
un
trattamento di integrazione salariale di
importo
pari
al
50%
della
misura
dell'integrazione salariale prevista prima della
trasformazione del contratto e il datore di
lavoro integra tale trattamento almeno sino
alla
misura
dell'integrazione
originaria.
L'integrazione a carico del datore di lavoro non
è imponibile ai fini previdenziali, e vige la
contribuzione figurativa di cui all'art. 6. Trova
applicazione l'art. 21, c. 5, ultimo periodo e la
contribuzione addizionale di cui all'art. 5 è
ridotta in misura pari al 50%. Il contributo di
cui al c. 1 o l'agevolazione contributiva di cui
al c. 2 si applicano per il solo periodo
compreso tra la data di trasformazione del
contratto e il suo termine di scadenza e tale
periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22,
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c. 5. Per i lavoratori di cui al presente comma
Art. 42
Disposizioni
relative
a
trattamenti
straordinari di integrazione salariale a
seguito di accordi già stipulati
C. 3 Per gli accordi conclusi e sottoscritti in
sede governativa entro il 31 luglio 2015,
riguardanti casi di rilevante interesse
strategico per l'economia nazionale che
comportino notevoli ricadute occupazionali,
tali da condizionare le possibilità di sviluppo
economico territoriale, e il cui piano
industriale abbia previsto l'utilizzo di
trattamenti straordinari di integrazione
salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4,
commi 1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di
una delle parti firmatarie dell'accordo, da
inoltrare entro 30 giorni dall'adozione del
decreto di cui al c. 5, ed entro il limite di
spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di
100 milioni di euro per l'anno 2018, può essere
autorizzata, con decreto del Ministro del
Lavoro, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, la prosecuzione
dei trattamenti di integrazione salariale per la
durata e alle condizioni certificate dalla
commissione di cui al c. 4.
non trova applicazione la disposizione di cui al
c. 5.
Art. 42
Disposizioni
relative
a
trattamenti
straordinari di integrazione salariale a
seguito di accordi già stipulati
C. 3 Per gli accordi conclusi e sottoscritti in
sede governativa entro il 31 luglio 2015,
riguardanti casi di rilevante interesse
strategico per l'economia nazionale che
comportino notevoli ricadute occupazionali,
tali da condizionare le possibilità di sviluppo
economico territoriale, e il cui piano
industriale abbia previsto l'utilizzo di
trattamenti straordinari di integrazione
salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4,
comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di
una delle parti firmatarie dell'accordo, da
inoltrare entro 30 giorni dall'adozione del
decreto di cui al c. 5, ed entro il limite di
spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di
100 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il
limite di spesa di cui al c. 5, primo
periodo, può essere autorizzata, con Decreto
del Ministro del Lavoro, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, la
prosecuzione dei trattamenti di integrazione
salariale per la durata e alle condizioni
certificate dalla commissione di cui al c. 4.
Viene inserito il c. 4-bis Per gli accordi
conclusi e sottoscritti in sede governativa
entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di
rilevante interesse strategico per l'economia
nazionale, che comportino notevoli ricadute
occupazionali, tali da condizionare le
possibilità di sviluppo economico territoriale,
e il cui piano industriale abbia previsto
l'utilizzo del contratto di solidarietà, con
decreto del Ministro del Lavoro, di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
può, altresì, essere concessa, su domanda, la
reiterazione della misura di cui all'art. 6, c. 4,
del D.L. n. 510/1996, convertito, con
modificazioni, dalla L. 608/1996, per la durata
stabilita dalla commissione di cui al c. 4 e,
comunque, nel limite massimo di 24 mesi. Il
beneficio di cui al presente comma é
riconosciuto entro il limite di spesa di cui al c.
5, primo periodo, e non trova applicazione il
Decreto del Ministro del Lavoro 14 settembre
2015, n. 17981.
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C. 5 Ai fini di cui al c. 3 il Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c.
1, lett. a), del D.L. n. 185/2008, convertito,
con modificazioni, dalla L. 2/2009, è
incrementato di 90 milioni di euro per l'anno
2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018.
Al fine del monitoraggio della relativa spesa i
decreti di cui al c. 3 sono trasmessi al
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con
Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto
con il Ministro dello Sviluppo Economico e con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da
adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del presente Decreto, sono definiti i criteri per
l'applicazione dei commi 3 e 4.
Agli oneri derivanti dal presente comma pari a
90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100
milioni di euro per l'anno 2018 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'art. 1, c. 107, della L. n. 190/2014,
come rifinanziato dall'art. 42.
Art. 43
Disposizioni finanziarie
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I primi tre periodi del c. 5 sono sostituiti
dai seguenti: Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il
Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. n.
185/2008, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 2/2009 è incrementato di 90 milioni di
euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro
per l'anno 2018 che costituiscono il limite di
spesa complessivo per ciascuno degli anni
considerati ai fini del riconoscimento dei
benefici di cui ai commi 3 e 4-bis secondo i
criteri definiti con il decreto di cui al terzo
periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa
spesa, i decreti di cui ai commi 3 e 4-bis sono
trasmessi al Ministero dell'Economia e delle
Finanze. Con Decreto del Ministro del Lavoro,
di concerto con il Ministro dello Sviluppo
Economico e con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, da adottare entro 60 giorni
dall'entrata
in
vigore
della
presente
disposizione, sono definiti i criteri per
l'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis ivi inclusa
la possibilità di rideterminazione dei benefici
previsti dai commi 3 e 4-bis al fine del rispetto
del complessivo limite di spesa di cui al primo
periodo. Conseguentemente non trovano
applicazione le misure attuative relative
all'utilizzo del limite di spesa di cui al c. 3
emanate ai sensi della disciplina vigente prima
dell'entrata
in
vigore
della
presente
disposizione.
Agli oneri derivanti dal presente comma pari a
90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100
milioni di euro per l'anno 2018 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'art. 1, c. 107, della L. n. 190/2014,
come rifinanziato dall'art. 42.
Art. 43
Disposizioni finanziarie
Dopo il c. 4, vengono inseriti:
c. 4-bis Con riferimento agli eventi di
disoccupazione verificatisi nel 2016 e
limitatamente ai lavoratori con qualifica di
stagionali dei settori produttivi del turismo e
degli stabilimenti termali, qualora la durata
della NASpI, calcolata ai sensi dell'art. 5, del
D.lgs. n. 22/2015, sia inferiore alla durata
ottenuta disapplicando il secondo periodo del
c. 1 di tale articolo relativamente alle
prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di
prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli
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ultimi 4 anni, la durata della NASpI viene
incrementata di 1 mese, a condizione che la
differenza nelle durate così calcolata non sia
inferiore a 12 settimane. In ogni caso, la
durata della NASpI corrisposta in applicazione
del primo periodo non può superare il limite
massimo di 4 mesi;
c. 4-ter Agli oneri derivanti dal c. 4-bis,
valutati, in 57 milioni di euro per l'anno 2016 e
in 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, si
provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per
l'anno
2016,
mediante
corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 16, c. 7, del D.lgs. n. 22/2015, come
incrementata dall'art. 43, c. 5, e dall'art. 1, c.
387, lett. b), della L. n. 208/2015, quanto a
18,9 milioni di euro per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, c. 107, della L. n.
190/2014 e quanto a 78,6 milioni di euro per
l'anno 2017, mediante riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui
all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008,
convertito, con modificazioni, dalla L. n.
2/200;
c. 4-quater Ai sensi dell'articolo 17, c. 12,
della L. n. 196/2009, il Ministero dell'Economia
e delle Finanze e il Ministero del Lavoro,
anche avvalendosi del sistema permanente di
monitoraggio e valutazione istituito ai sensi
dell'art. 1, c. 2, della L. n. 92/2012,
assicurano, con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti
finanziari derivanti dal comma 4-bis. Nel caso
in cui si verifichino, o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di spesa di cui al c. 4-ter, agli eventuali
maggiori
oneri
si
provvede
mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c.
1, lett. a), del D.L. 29 n. 185/2008,
convertito, con modificazioni, dalla L. n.
2/2009. E' conseguentemente accantonato e
reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché,
ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, sul fondo di cui all'art.
6, c. 2, del D.L. 7 n. 154/2008, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 189/2008, un
importo complessivo pari al 50% degli oneri
indicati al c. 4-ter fino all'esito dei
monitoraggi annuali previsti nel primo periodo.
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Art. 44
Disposizioni finali e transitorie
C. 11 Con effetto per l'anno 2015, all'art. 3, c.
5-bis, della L. n. 223/1991, sono apportate le
seguenti modificazioni:
(…)
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente:
A tale fine l'amministratore dei beni nominato
ai sensi dell'art. 2-sexies della citata L. n.
575/1965 o i soggetti nominati in sostituzione
del soggetto coinvolto ai sensi dell'art. 32 del
D.L. n. 90/2014, esercitano le facoltà
attribuite dal presente articolo al curatore, al
liquidatore e al commissario nominati in
relazione alle procedure concorsuali". Per gli
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In tali casi, il Ministro dell'Economia e delle
Finanze riferisce alle Camere con apposita
relazione ai sensi dell'art. 17, c. 12, della L. n.
196/2009. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 44
Disposizioni finali e transitorie
Dopo il c. 6, è inserito il c. 6-bis Con
riferimento ai trattamenti di integrazione
salariale e di mobilità, anche in deroga alla
legislazione vigente, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano possono
disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse
ad esse attribuite in misura non superiore al
50% anche in deroga ai criteri di cui agli
articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro del
Lavoro 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in
eccedenza a tale quota disponendo l'integrale
copertura degli oneri connessi a carico delle
finanze regionali o delle risorse assegnate alla
Regione o alla Provincia Autonoma nell'ambito
di piani o programmi coerenti con la specifica
destinazione, ai sensi dell'art. 1, c. 253, della
L. n. 228/2012, destinandole preferibilmente
alle aree di crisi industriale complessa di cui
all'art. 27 del D.L. n. 83/2012, convertito con
modificazione dalla L. n. 134/2012. In
alternativa, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano hanno facoltà di
destinare le risorse di cui al primo periodo ad
azioni di politica attiva del lavoro. Il presente
comma è efficace anche con riferimento ai
provvedimenti di assegnazione delle risorse
alle Regioni e alle Province Autonome di
Trento e di Bolzano già emanati per gli anni
2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse
già oggetto di decretazione da parte delle
Regioni e delle Province Autonome.
C. 11 Con effetto per l'anno 2015, all'art. 3, c.
5-bis, della L. n. 223/1991, sono apportate le
seguenti modificazioni:
(…)
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente:
A tale fine l'amministratore dei beni nominato
ai sensi dell'art. 2-sexies della citata L. n.
575/1965 o i soggetti nominati in sostituzione
del soggetto coinvolto ai sensi dell'art. 32 del
D.L. n. 90/2014, esercitano le facoltà
attribuite dal presente articolo al curatore, al
liquidatore e al commissario nominati in
relazione alle procedure concorsuali". Per gli
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interventi di cui al predetto art. 3, c. 5-bis,
della L. n. 223/1991, come modificato dal
presente comma, è altresì destinato per l'anno
2015, in via aggiuntiva a quanto previsto dallo
stesso art. 3, c. 5-bis, un importo nel limite
massimo di 5 milioni di euro a valere sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del
D.L.
n.
185/2008,
convertito,
con
modificazioni, dalla L. n. 2/2009.
interventi di cui al predetto art. 3, c. 5-bis,
della L. n. 223/1991, come modificato dal
presente comma, è altresì destinato per l'anno
2015, in via aggiuntiva a quanto previsto dallo
stesso art. 3, c. 5-bis, un importo nel limite
massimo di 8 milioni di euro a valere sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del
D.L.
n.
185/2008,
convertito,
con
modificazioni, dalla L. n. 2/2009.
Dopo il c. 11, è inserito il c. 11-bis In
deroga all'art. 4, c. 1, e all'art. 22, commi 1, 2
e 3, entro il limite massimo di spesa di 216
milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo
stipulato in sede governativa presso il
Ministero del Lavoro con la presenza del
Ministero dello Sviluppo Economico e della
Regione, può essere concesso un ulteriore
intervento
di
integrazione
salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12
mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi
industriale complessa riconosciuta alla data di
entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'art. 27, del D.L. n. 83/2012,
convertito, con modificazioni, dalla L. n.
134/2012. Al fine di essere ammessa
all'ulteriore
intervento
di
integrazione
salariale straordinaria l'impresa presenta un
piano di recupero occupazionale che prevede
appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla
rioccupazione dei lavoratori, dichiarando
contestualmente di non poter ricorrere al
trattamento
di
integrazione
salariale
straordinaria né secondo le disposizioni del
presente decreto né secondo le disposizioni
attuative dello stesso. All'onere derivante dal
primo periodo, pari a 216 milioni di euro per
l'anno
2016,
si
provvede
mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 16, c. 7, del D.lgs. n.
22/2015, come incrementata dall'art. 43, c. 5,
e dall'art. 1, c. 387, lett. b), della L. n.
208/2014. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore
della presente disposizione, le Regioni
richiedono
al
Ministero
del
Lavoro
l'assegnazione delle risorse necessarie in
relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del Lavoro, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le
Regioni in base alle richieste, entro il limite
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VERSIONE DEL 19 OTTOBRE 2016
Art. 45
Accesso ai dati elementari
A fini di programmazione, analisi e valutazione
degli interventi di politica previdenziale,
assistenziale e del lavoro introdotti con i
decreti legislativi di attuazione della L. n.
183/2014,
il
Nucleo
tecnico
per
il
coordinamento della politica economica di cui
al D.P.C.M. 21 maggio 2013, e s.m.i, e il
Comitato scientifico per l'indirizzo dei metodi
e delle procedure per il monitoraggio della
riforma del mercato del lavoro istituito in
attuazione dell'art. 1, c. 2, della L. n.
92/2012, hanno accesso diretto, anche
attraverso procedure di accesso remoto, ai
dati elementari detenuti dall'ISTAT, dall'INPS,
dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate, nonché
da altri enti e amministrazioni determinati dal
decreto di cui al c. 2.
Art. 46
Abrogazioni
c. 1 Sono abrogate le seguenti disposizioni:
(…)
f) gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 17 della L. n.
164/1975;
(…)
CAMPUS SPAO
massimo complessivo di spesa di euro 216
milioni di euro per l'anno 2016. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e
trasmette relazioni semestrali al Ministero del
Lavoro e al Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
Art. 45
Accesso ai dati elementari
A fini di programmazione, analisi e valutazione
degli interventi di politica previdenziale,
assistenziale e del lavoro introdotti con i
decreti legislativi di attuazione della L. n.
183/2014,
il
Nucleo
tecnico
per
il
coordinamento della politica economica di cui
al D.P.C.M. 21 maggio 2013, e s.m.i, e il
Comitato scientifico per l'indirizzo dei metodi
e delle procedure per il monitoraggio della
riforma del mercato del lavoro istituito in
attuazione dell'art. 1, c. 2, della L. n.
92/2012, nonché, ai fini dello svolgimento
delle funzioni di cui all'art. 10, c. 2, del
D.lgs. n. 150/2015, l'ISFOL hanno accesso
diretto, anche attraverso procedure di accesso
remoto, ai dati elementari detenuti dall'ISTAT,
dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate,
nonché da altri enti e amministrazioni
determinati dal decreto di cui al c. 2.
Art. 46
Abrogazioni
La lett. f), c. 1, è sostituita dalla
seguente:
c. 1 Sono abrogate le seguenti disposizioni:
(…)
f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, c. 1,
numeri 1) e 2), e da 13 a 17 della L. n.
164/1975;
(…)
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Art. 3 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.
149 Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge 10
dicembre 2014, n. 183”.
D.lgs. n. 149/2015 Previgente
Art. 1
Ispettorato nazionale del lavoro
C. 4 L’Ispettorato ha una sede centrale in
Roma, presso un immobile demaniale
ovvero presso un immobile del Ministero
del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altri
Istituti previdenziali e un massimo
di 80 sedi territoriali.
D.lgs. n. 149/2015 Vigente
Art. 2
Funzioni ed attribuzioni
2. L’Ispettorato esercita, in particolare, le
seguenti funzioni e attribuzioni:
a) esercita e coordina su tutto il territorio
nazionale, sulla base di direttive emanate
dal Ministro del Lavoro, la vigilanza in
materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione
obbligatoria
nonché
legislazione sociale, ivi compresa la
vigilanza in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei
limiti delle competenze già attribuite al
personale ispettivo del
Ministero del Lavoro ai sensi del D.lgs. n.
81/2008, e gli accertamenti in materia di
riconoscimento del diritto a prestazioni
per infortuni su lavoro e malattie
professionali, della esposizione al rischio
nelle
malattie
professionali,
delle
caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fi
ni della applicazione della tariffa dei
premi;
(…)
e) svolge le attività di prevenzione e
promozione della legalità presso enti,
datori di lavoro e associazioni finalizzate
al contrasto del lavoro sommerso e
irregolare ai sensi
dell’art. 8, del D.lgs. n. 124/2004;
(…)
Art. 2
CAMPUS SPAO
Art. 1
Ispettorato nazionale del lavoro
Il c. 4 è sostituito dal seguente L’Ispettorato
ha una sede centrale in Roma e un massimo di 80
sedi territoriali. In fase di avvio la sede centrale è
ubicata presso un immobile demaniale o un
immobile già in uso al Ministero del Lavoro o un
immobile dell’INPS, dell’INAIL o di altri istituti
previdenziali.
Funzioni ed attribuzioni
2 L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti
funzioni e attribuzioni:
a) esercita e coordina su tutto il territorio
nazionale, sulla base di direttive emanate dal
Ministro del Lavoro, contenenti anche specifiche
linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto
utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria nonché legislazione
sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite
al personale ispettivo del Ministero del Lavoro ai
sensi del D.lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'art. 1,
della L. n. 123/2007, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e gli
accertamenti in materia di riconoscimento del
diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e
malattie professionali, della esposizione al rischio
nelle malattie professionali, delle caratteristiche
dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione
della tariffa dei premi;
(…)
e) svolge le attività di prevenzione e promozione
della legalità presso enti, datori di lavoro e
associazioni finalizzate al contrasto del lavoro
sommerso e irregolare, anche attraverso l'uso
non corretto dei tirocini, ai sensi dell'art. 8
(Prevenzione e promozione), del D.lgs. n.
124/2004
(Razionalizzazione
delle
funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'art. 8 della L. n. 30/2003);
(…)
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Art. 4 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015,
n.150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3, della Legge 10 dicembre
2014, n. 183”.
D.lgs. n. 150/2015 Previgente
D.lgs. n. 150/2015 Vigente
Art. 1
Art. 1
Art. 3
Competenze del Ministero del Lavoro in
materia di politiche attive del lavoro
C. 3 Al Ministero del Lavoro compete inoltre,
anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei
seguenti atti:
a) definizione del concetto di offerta di
lavoro congrua, ai fini di cui all'art. 25 del
presente Decreto, in relazione al grado di
vicinanza
rispetto
alla
specifica
professionalità, alla distanza dal domicilio e
ai tempi di trasporto con mezzi pubblici,
tenuto
conto
della
durata
della
disoccupazione;
(…)
Art. 4
Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro
Entro il termine di 45 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente Decreto, con
decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro,
di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze e il Ministro per la
Semplificazione
e
la
Pubblica
Amministrazione
si
provvede
alla
individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane e strumentali da trasferire
Art. 3
Rete Nazionale dei servizi per le politiche
del lavoro
c. 2 La rete dei servizi per le politiche del
lavoro è costituita dai seguenti soggetti,
pubblici o privati:
(…)
e) le Agenzie per il lavoro, di cui all'art. 4 del
D.lgs. n. 276/2003, e gli altri soggetti
autorizzati all'attività di intermediazione ai
sensi dell'art. 12 del presente decreto;
(…)
CAMPUS SPAO
Rete Nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro
c. 2. La rete dei servizi per le politiche del
lavoro è costituita dai seguenti soggetti,
pubblici o privati:
(…)
La lett. e) è sostituita dalla seguente le
Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del D.lgs.
n. 276/2003, i soggetti autorizzati allo
svolgimento delle attività di intermediazione ai
sensi dell'art. 6 del medesimo decreto
legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per
il lavoro ai sensi dell'art. 12;
(…)
Competenze del Ministero del Lavoro in
materia di politiche attive del lavoro
C. 3, Al Ministero del Lavoro compete inoltre,
anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei
seguenti atti:
La lett. a) è sostituita dalla seguente
definizione del concetto di offerta di lavoro
congrua ai fini di cui all'art. 25;
(…)
Art. 4
Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro
Il quarto periodo, c. 9 è sostituito dal
seguente in grassetto Entro il termine di 45
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente Decreto, con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per
la
Semplificazione
e
la
Pubblica
Amministrazione si provvede alla individuazione
dei beni e delle risorse finanziarie, umane e
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dal Ministero del Lavoro e dall'ISFOL
all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei
contratti ancora in corso, nonché delle
modalità e procedure di trasferimento. Gli
schemi di decreto, corredati da relazione
tecnica, sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica
perché su di essi siano espressi, entro 30
giorni dalla data di assegnazione i pareri delle
Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari. Ai dipendenti transitati nei
ruoli dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di
opzione per il regime previdenziale dell'ente
di provenienza. I dipendenti trasferiti ad
ANPAL da enti che applicano un differente
contratto collettivo nazionale sono inseriti in
ruoli ad esaurimento con applicazione del
contratto collettivo nazionale di provenienza.
strumentali da trasferire dal Ministero del
Lavoro e dall'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la
cessione dei contratti ancora in corso, nonché
delle modalità e procedure di trasferimento.
Gli schemi di decreto, corredati da relazione
tecnica, sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica perché
su di essi siano espressi, entro 30 giorni dalla
data di assegnazione i pareri delle Commissioni
competenti per materia e per i profili
finanziari. Ai dipendenti transitati nei ruoli
dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione
per il regime previdenziale dell'ente di
provenienza. Al personale dell'ISFOL trasferito
all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto
collettivo nazionale applicato dall'ente di
provenienza.
Art. 5
Risorse
finanziarie
dell'Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro
Art. 5
Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro
Art. 9
Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro
C. 1 All'ANPAL sono conferite le seguenti
funzioni:
a)
coordinamento
della
gestione
dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei
servizi per il lavoro, del collocamento dei
disabili di cui alla L. n. 68/1999, nonché delle
politiche di attivazione dei lavoratori
disoccupati, con particolare riferimento ai
beneficiari di prestazioni di sostegno del
reddito collegate alla cessazione del rapporto
CAMPUS SPAO
Dopo il c. 4 è inserito il c. 4-bis L'ANPAL
effettua la verifica dei residui passivi a valere
sul Fondo di rotazione di cui all'art. 9, c. 5, del
D.L. n. 148/1993, relativi a impegni assunti
prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione. Con decreto del
Ministero del Lavoro, di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono
individuate le risorse da disimpegnare a seguito
della verifica di cui al primo periodo. Il 50%
delle risorse disimpegnate confluisce in una
gestione a stralcio separata istituita nell'ambito
dello stesso Fondo di rotazione per essere
destinate al finanziamento di iniziative del
Ministero del Lavoro, il quale dispone delle
risorse confluite nella gestione a stralcio
separata delegando l'ANPAL ad effettuare i
relativi pagamenti.
Art. 9
Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per
le Politiche Attive del Lavoro
Il c. 1, è modificato come segue:
All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:
a)
coordinamento
della
gestione
dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei
servizi e delle misure di politica attiva del
lavoro di cui all'art. 18 del collocamento dei
disabili di cui alla L. n. 68/1999, nonché delle
politiche
di
attivazione
dei
lavoratori
disoccupati, con particolare riferimento ai
beneficiari di prestazioni di sostegno del
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di lavoro;
reddito collegate alla cessazione del rapporto
di lavoro;
(…)
Dopo la lett. q, è aggiunta la lett. q-bis
q-bis) svolgimento delle attività già in capo al
Ministero del Lavoro in materia di promozione e
coordinamento
dei
programmi
formativi
destinati alle persone disoccupate, ai fini della
qualificazione e riqualificazione professionale,
dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento
lavorativo, nel rispetto delle competenze delle
Regioni e delle Province Autonome di Trento e
di Bolzano.
Art. 10
Art. 10
Funzioni e compiti dell'Istituto per lo Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo
sviluppo della formazione professionale dei della formazione professionale dei lavoratori
lavoratori
Dopo il c. 3, è inserito il c. 3-bis Con effetto
dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori,
costituito con D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478,
assume la denominazione di Istituto nazionale
per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e
conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni
normative vigenti deve intendersi riferito,
rispettivamente, all'Istituto nazionale per
l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.
Art. 13
Art. 13
Sistema informativo unitario delle politiche Sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro
del lavoro
C. 1 In attesa della realizzazione di un C. 1 In attesa della realizzazione di un sistema
sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, informativo unico, l'ANPAL realizza, in
in cooperazione con il Ministero del Lavoro, le cooperazione con il Ministero del Lavoro, il
Regioni, le Province Autonome di Trento e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e della Ricerca, le Regioni, le Province Autonome
riutilizzando le componenti informatizzate di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL,
realizzate dalle predette amministrazioni, il valorizzando e riutilizzando le componenti
sistema informativo unitario delle politiche informatizzate realizzate dalle predette
del lavoro, che si compone del nodo di amministrazioni, il sistema informativo unitario
coordinamento nazionale e dei nodi di delle politiche del lavoro, che si compone del
coordinamento regionali, nonché il portale nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di
unico per la registrazione alla Rete nazionale coordinamento regionali, nonché il portale
dei servizi per le politiche del lavoro.
unico per la registrazione alla Rete nazionale
dei servizi per le politiche del lavoro.
Dopo il c. 2, è inserito il c. 2-bis Al sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro
affluiscono i dati relativi alle schede
anagrafico-professionali già nella disponibilità
delle Regioni e delle Province Autonome di
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Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla
base di specifiche convenzioni, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati
contenuti nella banca dati reddituale, con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi con
modello 730 o modello unico PF presentate
dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con
modello 770 semplificato e alle certificazioni
uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli
esiti delle consultazioni delle banche dati
catastali e di pubblicità immobiliare e i dati
contenuti nelle banche dati del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e
il Sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 76/2005
nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti
universitari e dei laureati delle università di cui
all'art. 1-bis del D.L. n. 105/2003, convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 170/2003.
Art. 14
e )il Presidente dell'ISFOL;
(…)
Art. 19
Stato di disoccupazione
C. 1 Sono considerati disoccupati i lavoratori
privi di impiego che dichiarano, in forma
telematica, al portale nazionale delle
politiche del lavoro di cui all'art. 13, la
propria
immediata
disponibilità
allo
svolgimento di attività lavorativa ed alla
partecipazione alle misure di politica attiva
del lavoro concordate con il Centro per
l'impiego.
CAMPUS SPAO
Fascicolo elettronico del lavoratore e
coordinamento dei sistemi informativi
Dopo la lett. d, c. 4, è aggiunta la lett. dbis:
c. 4 Al fine di garantire la interconnessione
sistematica delle banche dati in possesso del
Ministero del Lavoro, dell'ANPAL, dell'INPS,
dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro e la
piena accessibilità reciproca delle stesse, è
istituto un comitato presso il Ministero del
Lavoro, così costituito:
(…)
d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;
(…)
La lett. e è sostituita come segue:
e )il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;
(…)
Art. 19
Stato di disoccupazione
C. 1 Sono considerati disoccupati i soggetti privi
di impiego che dichiarano, in forma telematica,
al sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro di cui all'art. 13, la propria
immediata disponibilità allo svolgimento di
attività lavorativa ed alla partecipazione alle
misure di politica attiva del lavoro concordate
con il Centro per l'impiego
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Art. 21
Rafforzamento
dei
meccanismi
di
condizionalità e livelli essenziali delle
prestazioni relative ai beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito
C. 1 La domanda di Assicurazione Sociale per
l'Impiego, di cui all'art. 2 della L. n. 92/2012,
di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI) o Indennità di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e
15 del D.lgs. n. 22/2015, e la domanda di
indennità di mobilità di cui all'art. 7 della L.
n. 223/1991, resa dall'interessato all'INPS,
equivale a dichiarazione di immediata
disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS
all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema
informativo unitario delle politiche attive.
C. 7 Con riferimento all'Assicurazione Sociale
per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennità
di disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata (DISCOLL) e all'indennità di mobilità, si applicano
le seguenti sanzioni:
(…)
c) in caso di mancata partecipazione, in
assenza di giustificato motivo, alle iniziative
di cui all'art. 20, c. 3, lett. b):
1) la decurtazione di una mensilità, alla
prima mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo
stato di disoccupazione, in caso di ulteriore
mancata presentazione;
(…)
d) in caso di mancata accettazione di
un'offerta di lavoro congrua di cui all'art. 20,
c. 3, lett. c), in assenza di giustificato
motivo, la decadenza dalla prestazione.
Art. 23
Assegno di ricollocazione
C. 5 La richiesta del servizio di assistenza alla
ricollocazione, per tutta la sua durata,
sospende il patto di servizio personalizzato
eventualmente stipulato ai sensi dell'art. 20.
Il servizio di assistenza alla ricollocazione
deve prevedere:
(…)
d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui
al c. 1 di accettare l'offerta di lavoro congrua
rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e
possibilità effettive, in rapporto alle
condizioni del mercato del lavoro nel
CAMPUS SPAO
Art. 21
Rafforzamento
dei
meccanismi
di
condizionalità e livelli essenziali delle
prestazioni relative ai beneficiari di strumenti
di sostegno al reddito
C. 1 La domanda di Assicurazione Sociale per
l'Impiego, di cui all'art. 2 della L. n. 92/2012, di
Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI) o Indennità di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15
del D.lgs. n. 22/2015, e la domanda di
indennità di mobilità di cui all'art. 7 della L. n.
223/1991,
resa
dall'interessato
all'INPS,
equivale a dichiarazione di immediata
disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS
all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro.
C. 7 Con riferimento all'Assicurazione Sociale
per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale
per l'Impiego (NASpI), alla Indennità di
disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione
coordinata
(DIS-COLL)
e
all'indennità di mobilità, si applicano le
seguenti sanzioni:
(…)
c) in caso di mancata partecipazione, in
assenza di giustificato motivo, alle iniziative di
cui all'art. 20, c. 3, lett. b) e all'articolo 26:
1) la decurtazione di una mensilità, alla prima
mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato
di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata
presentazione;
d) in caso di mancata accettazione, in assenza
di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro
congrua ai sensi dell'art. 25, la decadenza
dalla
prestazione
e
dallo
stato
di
disoccupazione.
Art. 23
Assegno di ricollocazione
C. 5 La richiesta del servizio di assistenza alla
ricollocazione, per tutta la sua durata,
sospende il patto di servizio personalizzato
eventualmente stipulato ai sensi dell'art. 20. Il
servizio di assistenza alla ricollocazione deve
prevedere:
(…)
d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui
al c. 1 di accettare un'offerta di lavoro
congrua ai sensi dell'art. 25;
(…)
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territorio di riferimento nonché al periodo di
disoccupazione;
(…)
Art. 32
Incentivi per il contratto di apprendistato
per la qualifica, il diploma e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e di alta
formazione e ricerca
Primo periodo c. 3 Ai sensi degli articoli 41,
c. 3, e 43, c. 1, del D.lgs. n. 81/2015, in
materia di disciplina organica dei contratti di
lavoro e la revisione della normativa in tema
di mansioni, a titolo sperimentale, per gli
anni 2015 e 2016 le risorse di cui di cui all'art.
68, c. 4, lett. a), della L. n. 144/1999, sono
incrementate di 27 milioni di euro per
ciascuna
annualità
da
destinare
al
finanziamento dei percorsi formativi degli
anni
2015/2016
e
2016/2017
rivolti
all'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore, e dei
percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola
lavoro ai sensi dell'art. 1, c. 7, lett. d), della
L. n. 183/2014 e del D.lgs. n. 77/2005.
Art. 33
Centri per l’Impiego
C. 1 Allo scopo di garantire livelli essenziali
di prestazioni in materia di servizi e politiche
attive del lavoro, l'importo di cui all'art. 15,
c. 3, del D.L. n. 78/2015, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 125/2015, è
incrementato di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016.
Modifica alla Legge n.388/2000
Art. 118
(Interventi in materia di formazione
professionale nonché disposizioni in
materia di attività svolte in fondi
comunitari e di Fondo sociale europeo)
della L. n. 388/2000
(…) Il Ministero del Lavoro esercita altresì la
vigilanza sulla gestione dei fondi.
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Art. 32
Incentivi per il contratto di apprendistato per
la qualifica, il diploma e il certificato di
specializzazione tecnica superiore
Il primo periodo, c. 3, viene sostituito dal
seguente: Ai sensi degli articoli 41, c. 3, e 43,
c. 1, del D.lgs. n. 81/2015, a titolo
sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le risorse
di cui all'art. 68, c. 4, lett. a), della L. n.
144/1999, sono incrementate di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per
l'anno 2016 da destinare al finanziamento dei
percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore
e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza
scuola lavoro ai sensi dell'art. 1, c. 7, lett. d),
della L. n. 183/2014 e del D.lgs. n. 77/2005.
Art. 33
Centri per l’Impiego
C. 1 Allo scopo di garantire livelli essenziali di
prestazioni in materia di servizi e politiche
attive del lavoro, l'importo di cui all'art. 15, c.
3, del D.L. n. 78/2015, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 125/2015, è
incrementato di 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016.
Art. 118
(Interventi
in
materia
di
formazione
professionale nonché disposizioni in materia
di attività svolte in fondi comunitari e di
Fondo sociale europeo)
della L. n. 388/2000
Il secondo periodo, c. 2 è sostituito come
segue: La vigilanza sulla gestione dei fondi è
esercitata dall'ANPAL, istituita dal D.lgs. n.
150/2015, che ne riferisce gli esiti al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini
della revoca dell'autorizzazione e del
commissariamento dei fondi nel caso in cui
vengano meno le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione.
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Art. 5 del Correttivo “Modificazioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.
151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre
2014, n. 183”.
D.lgs. n. 151/2015 Previgente
D.lgs. n. 151/2015 Vigente
Art. 4
Art. 4
Modifica dell'art. 4 della L. n. 68 /1999
Modifica dell'art. 4 della L. n. 68 /1999
C. 3-bis I lavoratori, già disabili prima della C. 3-bis I lavoratori, già disabili prima della
costituzione del rapporto di lavoro, anche se costituzione del rapporto di lavoro, anche se
non
assunti
tramite
il
collocamento non
assunti
tramite
il
collocamento
obbligatorio, sono computati nella quota di obbligatorio, sono computati nella quota di
riserva di cui all'art. 3 nel caso in cui abbiano riserva di cui all'art 3 nel caso in cui abbiano
una riduzione della capacità lavorativa una riduzione della capacità lavorativa pari o
superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla
prima alla sesta categoria di cui alle tabelle prima alla sesta categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia annesse al testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n.
dicembre 1978, n. 915, o con disabilità 915/1978, o con disabilità intellettiva e
intellettiva e psichica, con riduzione della psichica, con riduzione della capacità
capacità lavorativa superiore al 45%, accertata lavorativa superiore al 45%, accertata dagli
dagli organi competenti.
organi competenti.
Il D.lgs. n. 151/2015 nella versione previgente e vigente non contiene alcun riferimento alle
modifiche dell’art. 15, della L. n. 68/1999. Le modifiche sono state inserite dall’art. 5,
commi 1, 2 e 3, del D.lgs. n. 185/2016.
Art. 15 (Sanzioni)
Art. 15 (Sanzioni)
della L. n. 68/1999
della L. n. 68/1999
C. 4 Trascorsi 60 giorni dalla data in cui L’art. 5, c. 1, lett. b) del D.lgs. n. 185/2016
insorge
l'obbligo
di assumere soggetti apporta al c. 4, dell’art. 15, della L. n.
appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, 68/1999 le seguenti modifiche: Trascorsi 60
per ogni giorno lavorativo durante il quale giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di
risulti non coperta, per cause imputabili al assumere soggetti appartenenti alle categorie
datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui di cui all'art. 1, per ogni giorno lavorativo
all'art. 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al durante il quale risulti non coperta, per cause
versamento,
a
titolo
di
sanzione imputabili al datore di lavoro, la quota
amministrativa, al Fondo di cui all'art. 14, di dell'obbligo di cui all'art. 3, il datore di lavoro
una somma pari a lire 100.000 al giorno per stesso è tenuto al versamento, a titolo di
ciascun lavoratore disabile che risulta non sanzione amministrativa, al Fondo di cui
occupato nella medesima giornata.
all'art. 14, di una somma pari a 5 volte la
misura del contributo esonerativo di cui
all'art. 5, c 3-bis, al giorno per ciascun
lavoratore disabile che risulta non occupato
nella medesima giornata.
L’art. 5, c. 2, del D.lgs.
n. 185/2016,
aggiunge dopo il c. 4, della L. n. 68/1999, il
c. 4-bis Per la violazione di cui al c. 4, trova
applicazione la procedura di diffida di cui
all'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004, e s.m.i. La
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diffida prevede, in relazione alla quota
d'obbligo non coperta, la presentazione agli
uffici competenti della richiesta di assunzione
o la stipulazione del contratto di lavoro con la
persona con disabilità avviata dagli uffici.
C. 5 Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono L’art. 5, c. 1, lett. b) del D.lgs. n. 185/2016
adeguate ogni 5 anni con decreto del Ministro apporta al c. 5, dell’art. 15, della L. n.
del Lavoro.
68/1999 le seguenti modifiche: gli importi
delle sanzioni amministrative di cui al c. 1
sono adeguati ogni 5 anni con Decreto del
Ministro del Lavoro
Art. 23
Art. 23
Art. 26
Art. 26
Modifiche all'art. 4 della L. n. 300/1970 e
all'art. 171 del D.lgs. n. 196/2003
C. 1 Gli impianti audiovisivi e gli altri
strumenti dai quali derivi anche la possibilità
di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori
possono
essere
impiegati
esclusivamente per esigenze organizzative e
produttive, per la sicurezza del lavoro e per la
tutela del patrimonio aziendale e possono
essere installati previo accordo collettivo
stipulato dalla rappresentanza sindacale
unitaria o dalle rappresentanze sindacali
aziendali. In alternativa, nel caso di imprese
con unità produttive ubicate in diverse
province della stessa Regione ovvero in più
Regioni, tale accordo può essere stipulato
dalle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale. In
mancanza di accordo gli impianti e gli
strumenti di cui al periodo precedente possono
essere installati previa autorizzazione della
Direzione territoriale del lavoro o, in
alternativa, nel caso di imprese con unità
produttive
dislocate
negli
ambiti
di
competenza di più Direzioni territoriali del
lavoro, del Ministero del Lavoro.
Dimissioni
volontarie
e
risoluzione
consensuale
C. 4 La trasmissione dei moduli di cui al c. 1
può avvenire anche per il tramite dei
patronati, delle organizzazioni sindacali
nonché degli enti bilaterali e delle
commissioni di certificazione di cui agli
articoli 2, c. 1, lett. h), e art. 76 del D.lgs. n.
276/2003.
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Modifiche all'art. 4 della L. n. 300/1970 e
all'art. 171 del D.lgs. n. 196/2003
Il terzo periodo, del c. 1 è stato
modificato come evidenziato in grassetto.
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai
quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori possono
essere impiegati esclusivamente per esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza
del lavoro e per la tutela del patrimonio
aziendale e possono essere installati previo
accordo
collettivo
stipulato
dalla
rappresentanza sindacale unitaria o dalle
rappresentanze
sindacali
aziendali.
In
alternativa, nel caso di imprese con unità
produttive ubicate in diverse province della
stessa Regione ovvero in più Regioni, tale
accordo può essere stipulato dalle associazioni
sindacali
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale. In
mancanza di accordo, gli impianti e gli
strumenti di cui al primo periodo possono
essere installati previa autorizzazione delle
sede territoriale dell'Ispettorato nazionale
del lavoro o, in alternativa, nel caso di
imprese con unità produttive dislocate negli
ambiti di competenza di più sedi territoriali,
della sede centrale dell'Ispettorato nazionale
del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo
periodo sono definitivi.
Dimissioni
volontarie
e
risoluzione
consensuale
C. 4 La trasmissione dei moduli di cui al c. 1
può avvenire anche per il tramite dei
patronati, delle organizzazioni sindacali, dei
consulenti del lavoro, delle sedi territoriali
dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché
degli enti bilaterali e delle commissioni di
certificazione di cui agli art. 2, c. 1, lett. h), e
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art. 76, del D.lgs. n. 276/2003.
Dopo il c. 8, è aggiunto il c. 8-bis Le
disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, c. 2, del D.lgs. n. 165/2001.
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