ADEMPIMENTI IL CORRETTO TRATTAMENTO

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ADEMPIMENTI IL CORRETTO TRATTAMENTO
Periodico plurisettimanale
Area: ADEMPIMENTI
23 giugno 2006
IL CORRETTO TRATTAMENTO IVA DI BENI DA INSTALLARE IN ITALIA/UE
La presente circolare informativa si propone di analizzare il corretto trattamento IVA delle
operazioni di acquisto o di cessione di beni costituenti i “componenti” di un impianto e/o
macchinario che un operatore italiano acquista da un soggetto UE oppure cede ad un soggetto UE
ed il cui contratto preveda l’assemblaggio dei componenti e la messa in funzione da parte del
fornitore presso l’acquirente.
ACQUISTO DA UN FORNITORE UE
Quando l’operatore italiano acquista un bene da un fornitore UE che provvede, direttamente o
tramite terzi, all’installazione dell’impianto/macchinario ed alla sua messa in funzione in Italia, tale
operazione non deve essere considerata un acquisto intracomunitario.
Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 38, comma 5, DL 331/1993, che testualmente recita:
“non costituiscono acquisti intracomunitari: (…) b) l’introduzione nel territorio dello Stato, in
esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal
fornitore o per suo conto”
e dall’art. 7, comma 2, DPR 633/1972 che dispone:
“le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto (…) beni
mobili spediti da altro Stato membro, installati o montati o assiemati nel territorio dello Stato dal
fornitore o per suo conto”
trattasi di un acquisto interno al territorio dello Stato in quanto il momento impositivo ai fini IVA
viene individuato nel momento in cui il fornitore UE consegna all’acquirente l’impianto/macchinario
installato e funzionante.
Gli adempimenti IVA da assolvere, differiscono a seconda che il fornitore UE, in assenza di una
stabile organizzazione in Italia, sia o meno identificato direttamente o abbia nominato un
rappresentante fiscale in Italia.
In questi casi gli adempimenti IVA sono a suo carico, nel caso contrario ovvero in mancanza della
stabile organizzazione, dell’identificazione diretta o del rappresentante fiscale in Italia, l’acquirente
italiano dovrà:
emettere un’autofattura (in unico esemplare ex art. 21, DPR 633/72), per l’importo
dovuto al fornitore UE, con l’applicazione dell’aliquota IVA prevista in caso di cessione
dello stesso bene in Italia;
annotarla sia nel registro IVA degli acquisti che in quello delle fatture emesse;
per i soli operatori tenuti alla presentazione dei modelli INTRASTAT con periodicità
mensile, provvedere, ai soli fini statistici, alla compilazione dell’elenco riepilogativo mod.
INTRA-2bis
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REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA)
TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI
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Sebbene il trasferimento in Italia dei beni dallo Stato UE del fornitore non abbia rilevanza ai fini
IVA, si ritiene comunque opportuno annotare l’arrivo dei “componenti”, nell’apposito registro di cui
all’art. 50, comma 5, DL 331/1993, nel caso in cui gli stessi siano spediti dal fornitore UE in più
tranches o in tempi diversi rispetto all’installazione/montaggio, al fine di superare la presunzione
dell’acquisto degli stessi.
CESSIONE IN ALTRO STATO UE
Nel caso in cui l’operatore italiano sia il fornitore del bene ceduto ad un acquirente UE, presso il
quale viene effettuata l’installazione/montaggio e la messa in funzione dell’impianto/macchinario a
carico del fornitore, o di un terzo per suo conto, si configura una cessione intracomunitaria non
imponibile art. 41, comma 1, DL n. 331/93. Si dovrà pertanto compilare il mod. INTRA-1bis.
Costituendo operazioni intracomunitarie, dette cessioni concorrono ai fini all’acquisizione dello
status di esportatore abituale ed alla formazione del relativo plafond.
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