è legittima una organizzazione di turni di guardia interdivisionale tra
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è legittima una organizzazione di turni di guardia interdivisionale tra
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it OGGETTO GUARDIA INTERDIVISIONALE QUESITI (posti in data 15 novembre 2010) Nel nostro Ospedale per motivi di carattere organizzativo (siamo collocati nella stessa palazzina) è stato disposto un servizio di guardia interdivisionale tra i reparti Malattie Infettive e Oncologia, per assicurare la presenza in servizio di un medico per l’urgenza 24 ore su 24. Per sopperire alle carenze derivanti dalla mancanza h24 dell' infettivologo (la competenza del quale risulta fondamentale per affrontare correttamente urgenze quali meningite, infezione da HV, malaria e simili), è stato organizzato un servizio di reperibilità infettivologica nei giorni in cui la guardia interdivisionale è assicurata da un medico del reparto di oncologia. Tale copertura si estende anche durante l'orario di servizio diurno. Ciò crea non pochi problemi innanzi tutto perché tale presenza è interpretata dall'oncologo nel senso di impiegare l'infettivologo reperibile anche per problematiche che potrebbero essere risolte da un internista. Ad esempio il reperibile infettivologo viene chiamato per problematiche quali polmoniti nell'anziano. Secondariamente la carenza di organico da parte dell'oncologia e la dislocazione logistica delle strutture oncologiche (gli ambulatori e il DH sono distaccati in altra palazzina lontana dai reparti di degenza) comporta che l'infettivologo quando di guardia venga chiamato per effettuare in reparto oncologia ricoveri programmati, trasferimenti da altri reparti, o anche banali interventi di "aggiustamento" terapeutico. Rispetto alla situazione descritta si pongono due quesiti: 1) è legittima una organizzazione di turni di guardia interdivisionale tra reparti con competenze specialistiche così diverse quali l'oncologia e le malattie infettive? (che tra l'altro non afferiscono nemmeno allo stesso dipartimento) 2) esiste una normativa che chiarisca quali siano i compiti effettivi del medico di guardia interdivisionale (anche durante l'orario diurno, pur se non considerato di guardia effettiva) rispetto al medico di reparto presente in servizio? Cioè, in termini pratici, se presente in servizio un dirigente oncologo è legittimo chiamare il medico di guardia interdivisionale per svolgere attività routinaria (ricoveri programmati, trasferimenti, aggiustamenti terapeutici) nel reparto di oncologia? HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it RISPOSTE 1) è legittima una organizzazione di turni di guardia interdivisionale tra reparti con competenze specialistiche così diverse quali l'oncologia e le malattie infettive? (che tra l'altro che non afferiscono nemmeno allo stesso dipartimento) Quella che generalmente viene definita guardia interdivisionale più propriamente dovrebbe definirsi, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del CCNL 2002_2005, guardia tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee, per cui il requisito della omogeneità funzionale costituisce precondizione essenziale per attivare questa modalità. L’essere collocati nello stesso edificio costituisce ulteriore requisito che deve essere rispettato, fermo restando che il primo è quello dell’omogeneità funzionale. Nella concreta applicazione di questi requisiti devono peraltro essere tenuti nella dovuta considerazione i seguenti elementi: la regolamentazione della continuità assistenziale deve essere definita nell’ambito del piano annuale per le emergenze, che deve essere adottato ogni anno dalla direzione generale previa concertazione con le organizzazioni sindacali; in materia di disciplina della continuità assistenziale le Regioni possono emanare linee guida, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera h) del CCNL 2006_2009 (“criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza”) la regolamentazione della continuità assistenziale non può prescindere da considerazioni di efficienza economica. tanto più vincolanti in un momento come l’attuale in cui esistono oggettivi problemi di equilibrio tra risorse disponibili e livelli di assistenza che devono essere assicurati ai cittadini. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it Una analisi comparativa di quanto al riguardo precisato nelle linee guida emanate da alcune Regioni (Piemonte, Liguria, Lombardia) ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera h) del CCNL 2006_2009, mostra che la definizione di aree funzionali omogenee è pressoché identica. Le linee guida regionali analizzate definiscono tali quelle: insistenti nella stessa sede lavorativa; raggruppabili per tipologia di specialità (ad esempio: area medica generale; area medica specialistica; area chirurgica generale; area chirurgica specialistica); e precisano che in tali aree funzionali omogenee è indicata l’istituzione della continuità assistenziale attraverso la cosiddetta guardia interdivisionale o di dipartimento, alla cui copertura partecipano, con equa turnazione, tutti i componenti delle équipe afferenti, ad esclusione dei Direttori di Struttura Complessa. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2) esiste una normativa che chiarisca quali siano i compiti effettivi del medico di guardia interdivisionale (anche durante l'orario diurno, pur se non considerato di guardia effettiva) rispetto al medico di reparto presente in servizio? Cioè, in termini pratici, se presente in servizio un dirigente oncologo è legittimo chiamare il medico di guardia interdivisionale per svolgere attività routinaria (ricoveri programmati, trasferimenti, aggiustamenti terapeutici) nel reparto di oncologia? La normativa contrattuale di livello nazionale stabilisce i criteri generali che devono essere soddisfatti per assicurare una risposta adeguata alle emergenze. Da tali criteri generali si evince chiaramente che il medico di guardia deve garantire una risposta immediata ad eventuali emergenze che dovessero presentarsi nell’area per la quale la guardia è istituita (area che può essere una specifica unità operativa, un dipartimento, o una diversa articolazione organizzativa). Se questa possibilità non viene negativamente condizionata da un utilizzo del medico in attività che non rivestono carattere di urgenza, anche se queste concernono una unità operativa diversa da quella alla quale il medico che copre il turno di guardia interdivisionale appartiene, non ritengo possano ravvedersi particolari problemi. Semmai opinabile appare il ricorso al medico infettivologo di guardia interdivisionale se il medico che presta servizio nell’unità operativa di oncologia non è impegnato in attività dalle quali è opportuno che non sia distolto nell’interesse dei pazienti. Il principio di carattere generale che deve essere seguito è quello di un razionale utilizzo delle risorse disponibili, con attenzione prioritaria alla qualità dell’assistenza ed alla sicurezza del paziente, scegliendo tra le diverse opzioni possibili per garantire questo irrinunciabile requisito, quella che ovviamente presenta il costo minore. La regolamentazione di dettaglio dei compiti e delle responsabilità che sono attribuiti al medico di guardia, sia esso di unità operativa o tra unità operative afferenti ad una stessa area (o di dipartimento) deve essere formulata in sede di regolamento aziendale per le emergenze. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it Tale regolamento deve essere adottato dalla direzione generale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, con il supporto del Collegio di Direzione. In merito al ruolo cruciale che deve essere attribuito al Collegio di Direzione credo di non poter aggiungere molto a quanto scritto nella risposta al quesito 200920, dalla quale è tratto il testo di seguito riprodotto. Il processo di riordino del Servizio Sanitario Nazionale ha posto inizialmente particolare enfasi su criteri e strumenti di tipo aziendale in quanto esso nasce in un momento che era di vera e propria emergenza economica, ed il problema centrale era quello di riportare sotto controllo la spesa sanitaria. Successivamente questa dimensione è stata contemperata contrapponendo alle logiche di tipo aziendale strumenti che garantiscano la qualità, l’appropriatezza e la sicurezza dell’assistenza (governo clinico, risk management) ma soprattutto creando spazi nei quali fosse possibile ai medici dare un apporto di sensibilità, di esperienza e di valori ai processi organizzativi aziendali. In questo il decreto 19 luglio 1999, n. 229 segna una tappa importante, istituendo il collegio di direzione, le funzioni del quale sono così definite: “In ogni azienda è costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico – sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione della attività libero – professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione per l'elaborazione del programma di attività dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane. Lo stesso decreto legislativo 229 rinvia all’autonoma determinazione delle Regioni la disciplina del collegio di direzione, ed in effetti le leggi regionali definiscono composizione, funzioni e modalità di funzionamento di questo essenziale organo di gestione aziendale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it Interessante a questo riguardo la scelta fatta dalla Regione Emilia Romagna, che con legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, conferisce al collegio di direzione la rilevanza di organo di gestione dell’azienda (ponendolo in sostanza allo stesso livello del direttore generale e del collegio sindacale, che sono i due organi di governo dell’azienda nell’assetto organizzativo indicato dalla normativa nazionale). La legge citata, all’articolo 3, dispone infatti: Sono organi delle Aziende: il direttore generale, cui spetta la responsabilità complessiva della gestione; il Collegio di direzione, con compiti di proposta per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca ed innovazione e la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori; il Collegio sindacale, con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile. L’ex ministro Turco aveva presentato, in allegato alla legge finanziaria 2008, un disegno di legge di riordino del SSN che tra le altre innovazioni prevedeva di dare dignità di organo al collegio di direzione sottolineando anche in questo l’importanza di un reale coinvolgimento della componente medica nella gestione aziendale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it RIFERIMENTI NORMATIVI Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, nell’ambito del piano aziendale per le urgenze ed emergenze che deve essere adottato dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali, mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto. (CCNL 2002_2005, articolo 16, comma 1) In riferimento all'articolo 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di unità operativa (divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali: ostetricia, pediatria con neonatologia; unità di terapie intensive e semi intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche); attività di alta specialità di cui al D.M. del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di primo e secondo livello. Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (interdivisionale) può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'equipe. Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia. (CCNL 2002_2005, ALLEGATO 2) HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it INDICAZIONI OPERATIVE La struttura logica del processo di progressiva specificazione, rispetto alle diverse realtà aziendali, dei criteri e dei vincoli che sono contenuti nelle norme di livello nazionale, è esplicitata nel diagramma qui sotto riprodotto. Appare evidente il ruolo che il questo processo deve essere svolto dalle Organizzazioni Sindacali, che devono dare ai diversi livelli istituzionali del sistema (nazionale, regionale e aziendale) il proprio contributo di idee e di proposte, finalizzate a presidiare la corretta applicazione degli istituti normativi nella salvaguardia della sicurezza dell’assistito e dell’operatore. NORME DI CARATTERE GENERALE (leggi, decreti legislativi, decreti ministeriali) CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO LINEE DI INDIRIZZO EMANATE DALLA REGIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 CONTRATTI INTEGRATIVI E REGOLAMENTI AZIENDALI In questa logica, nella fattispecie che costituisce oggetto dei quesiti posti è al momento dell’adozione del regolamento aziendale in materia di continuità assistenziale che devono essere precisati tutti quegli aspetti che possono determinare incertezze interpretative o aleatorietà di comportamenti, eliminando così possibili conflitti. 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