1 Articolo 1 (Oggetto e finalità del Regolamento) Il presente

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1 Articolo 1 (Oggetto e finalità del Regolamento) Il presente
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI “ALTA IRPINIA”
REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE E DEL SEGRETARIATO SOCIALE
Articolo 1 (Oggetto e finalità del Regolamento)
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Servizio Sociale Professionale e del
Segretariato sociale del Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia, Ambito A2.
Articolo 2 (Normativa)
Il presente regolamento fa riferimento:
-
alla Legge 328/2000;
-
all’art. 10, comma 2, lettera e), punto 4 e all’art. 24 della legge regionale n. 11/07;
-
alla DGR 1317 del 31/07/09;
-
al nomenclatore dei servizi sociali regionali (Allegato D.D. 782 del 01/10/09).
Articolo 3 (Servizio Sociale Professionale)
Il Servizio Sociale Professionale (SSP) rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’art. 5, comma 1,
lettera a) della L.R. n. 11/2007.
Il SSP rappresenta il primo livello di assistenza della popolazione presente sul territorio dell’Ambito A2 e quindi è
trasversale rispetto alle aree di intervento previste dalla Legge 328/2000 (Minori, Responsabilità familiari, Disabili,
Anziani, Contrasto alla Povertà, Immigrati, Dipendenze).
Il SSP ha funzioni di natura preventiva/promozionale, curativa/ripartiva e organizzativa/gestionale, nonché di
programmazione, organizzazione e gestione di servizi sociali, di studio, ricerca, monitoraggio e documentazione.
Il servizio è destinato potenzialmente a tutta la popolazione dell’ambito, con riferimento prioritario, tuttavia, ai cittadini in
condizione di disagio e difficoltà socio-economica, relazionale, lavorativa ed assistenziale, rispetto ai quali si pone
l’obiettivo di ridurre o rimuovere le situazioni problematiche e di favorire l’attivazione di percorsi integrati di inclusione
sociale, con interventi di prevenzione sociale, attivazione e potenziamento delle risorse individuali, familiari e
comunitarie, nonché di valorizzazione dell’individuo.
In linea generale, quindi, il SSP promuove azioni di prevenzione del disagio, aumentando il livello di autonomia delle
persone, attraverso l’uso delle risorse personali, sociali ed ambientali, mentre per i casi di fragilità realizza interventi
immediati, professionali e qualitativi per offrire risposte alle situazioni emergenziali. In quest’ultimo caso il SSP provvede
innanzitutto alla lettura e decodifica del bisogno e successivamente alla presa in carico della persona, della famiglia e/o
del gruppo sociale, alla predisposizione di progetti personalizzati, all’attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse
di rete, all’accompagnamento e all’aiuto nel processo di promozione ed emancipazione.
Le macro-funzioni del SSP sono:
1.
Porta Unitaria di Accesso (PUA), per il sistema dei servizi sociosanitari;
2.
Segretariato Sociale, quando dalla decodifica della domanda origina un bisogno semplice;
3.
Presa in carico, quando dalla decodifica della domanda origina un bisogno complesso.
Articolo 4 (Porta Unitaria di Accesso)
La Porta Unica di Accesso rappresenta la funzione necessaria per accettare la domanda di aiuto e la codifica del bisogno
nei casi in cui esso non è soltanto di carattere sociale ma implica necessariamente interventi di tipo sanitario.
La PUA, infatti assume il ruolo di anello operativo strategico per il reperimento unitario della domanda di servizi sociali,
sanitari e socio sanitari.
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Gli operatori sociali e sanitari addetti alla PUA valutano la tipologia del bisogno e svolgono un’immediata codifica al fine
di offrire una risposta immediata se il bisogno è semplice e di loro competenza, ovvero trasmettere l’istanza agli organi o
a professionalità diversi, se si tratta di un bisogno complesso.
La fase di smistamento delle istanze con un bisogno complesso non ha un modello organizzativo unico, in quanto è
differenziata per area: sociale e socio-sanitaria, e per Ente: Consorzio e ASL. A tal fine si fa ricorso alle procedure e
metodologie operative previste nei rispettivi regolamenti di accesso e/o protocolli operativi.
In materia di integrazione socio-sanitaria, il SSP partecipa anche alle riunioni dell’unità di valutazione integrata (UVI).
A tal fine si rimanda al Regolamento per l’accesso ai servizi socio-sanitari.
Articolo 5 (Segretariato sociale)
Il Segretariato sociale rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) della L.R.
n. 11/2007.
Il segretariato sociale, quale funzione del SSP, si caratterizza per l’elevata prossimità ai cittadini e risponde al loro diritto
a ricevere informazioni esatte, complete ed esaustive sull’insieme dei servizi, sulle procedure per accedervi, sulla
normativa che li disciplina, al fine di promuovere l'uso appropriato dei servizi, ridurre le disuguaglianze nell'accesso alla
rete dei servizi sociali e consentire ai cittadini di effettuare una libera scelta tra le risorse sociali disponibili sul territorio.
Il Servizio persegue queste finalità:
fornire alla comunità informazioni sull'offerta dei servizi, sulle procedure di accesso e sui sistemi di tutela;
fornire a singoli cittadini informazioni personalizzate in relazione a specifiche esigenze e, se necessario, aiuto
affinché sia assicurato l’accesso alle risorse disponibili;
offrire un luogo di accoglienza, ascolto, orientamento, consulenza ed accompagnamento all’utilizzo dei servizi e
delle risorse territoriali;
offrire assistenza nella compilazione di pratiche amministrative;
promuovere azioni di prevenzione del disagio;
segnalare e trasmettere le richieste ai servizi competenti per l’eventuale presa in carico di cui all’art. 3, ultimo
capoverso e art. 6;
collaborare con l’ente nella verifica della funzionalità e rispondenza delle risorse alle necessità dell’utenza;
promuovere scambi e confronti con altri enti e con le organizzazioni di cittadini;
garantire il raccordo con il sistema dei servizi territoriali integrato (sociale, sociosanitario, sanitario, promozione
lavoro, previdenza sociale, rete dei CAAF, Centri Informagiovani, scuola, centri di formazione professionale,
ecc.);
strutturare banche dati per l’analisi della domanda e la valutazione dei bisogni di assistenza sociale
(monitoraggio sociale: individuazione domande inespresse, raccolta dati sui problemi, sulla domanda, sulle
risposte erogate, ricerche sul grado di soddisfazione degli utenti, ecc.).
Il principale strumento operativo utilizzato è la Scheda di accesso al Servizio di Segretariato sociale.
Articolo 6 (Presa in carico)
La presa in carico avviene quando dalla decodifica della domanda (presso il segretariato sociale o PUA) di uno o più
soggetti il SSP riscontra un bisogno complesso.
Il bisogno complesso viene valutato dall’equipe del SSP (assistente sociale, psicologo, educatore), se necessario in
stretta integrazione operativa e organizzativa con gli operatori dell’ASL.
A seguito della valutazione il SSP predispone il progetto personalizzato del soggetto e/o del nucleo familiare, strumento
tecnico della presa in carico, che contiene:
-
la natura del bisogno rilevato;
-
gli obiettivi che si intendono raggiungere, di autonomia personale e sociale;
2
-
i risultati attesi;
-
le azioni specifiche e le tipologie di prestazioni da attivare, specificandone la quantità, la modalità, la frequenza
e la durata, necessari per il raggiungimento degli esiti desiderati;
-
le figure professionali impegnate;
-
la durata complessiva del piano;
-
le risorse necessarie.
Il Progetto personalizzato è condiviso con tutti i soggetti interessati, ivi compresa la famiglia, la quale concorre alla
stesura e alla realizzazione del progetto, nell’ottica della partecipazione programmata di cui alla legge 11/07.
La funzione di presa in carico, dunque, consiste:
1.
nella predisposizione dei piani di intervento individuali e/o familiari e/o di gruppo;
2.
nella gestione sociale del caso (case management), in base al piano redatto;
3.
nella valutazione dei risultati raggiunti, in collaborazione con l’utente, la sua famiglia e con altri servizi o enti
coinvolti.
Il piano personalizzato viene monitorato dai responsabili dell’area e del distretto.
La presa in carico può approdare ad uno dei servizi attivati dal Consorzio e regolarmente programmati, ovvero ad
interventi non preventivabili e dunque appositamente attivati per dare risposte immediate a situazioni di emergenza
indifferibili.
Articolo 7 (Organizzazione territoriale e temporale)
Il SSP è presente:
1.
presso le sedi dei Distretti sociali del Consorzio di Calitri, Lioni, Montella e Sant’Angelo dei Lombardi;
2.
presso ciascuno dei 25 Comuni del Consorzio;
3.
presso ulteriori sedi specifiche presso le quali si renda necessaria la presenza in virtù di interventi/progetti
specifici (es.: carcere, scuole, ASL, centri con finalità sociali, ecc.).
La presenza nelle sedi di cui ai punti 1 e 2 è garantita per almeno una volta a settimana in maniera costante nel corso
dell’anno ma comunque in funzione del carico lavorativo e delle peculiari esigenze territoriali. Il calendario del servizio è
determinato con atto del Direttore.
Le funzioni fondamentali del SSP – Segretariato sociale e Presa in carico – sono svolte indistintamente nell’ambito
dell’organizzazione temporale di ciascun operatore.
Il rapporto numerico minimo tra Assistenti sociali e cittadini è pari a 1:10.000.
Articolo 8 (Personale)
Il personale del SSP del Consorzio è costituito da:
n. 11 Assistenti Sociali;
n. 4 Psicologi;
n. 7 Educatori Professionali.
Il Coordinamento è organizzato territorialmente sulla base dei Distretti sociali di Calitri, Lioni, Montella e Sant’Angelo dei
Lombardi ed è affidato a n. 3 Specialisti in Attività socio-assistenziali, in possesso di Titolo di Laurea e di pluriennale
esperienza professionale.
Articolo 9 (Destinatari)
Sono destinatari degli interventi del Servizio Sociale Professionale i cittadini residenti nei Comuni afferenti al Consorzio
Alta Irpinia, nonché, qualora sia accertata la necessità e l’urgenza, anche i cittadini italiani, quelli di stati appartenenti
all’Unione europea, gli stranieri e agli apolidi, domiciliati o temporaneamente presenti nel territorio del Consorzio.
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Articolo 10 (Entrata in vigore)
Il presente Regolamento, dopo il favorevole esame con atto deliberativo del C.d.A., è pubblicato per quindici giorni
naturali e consecutivi all'albo Pretorio del Comune di Lioni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.
Articolo 11 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
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