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SEMINARIO "VINO, PATRIMONIO E TERRITORIO" Venerdì 8 maggio 2015, ore 10:00 Aula Magna, Palazzo di Giustizia di Milano Via Carlo Freguglia «La tutela delle denominazioni d’origine nell’accordo UE/USA sul commercio del vino » Avv. Stefano Dindo DINDO, ZORZI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE | via leoncino 16, Verona | t. 045 8001884 | www.studiodindo.it Obiettivi della relazione • Premessi cenni inerenti l’approccio europeo al tema delle DOP rispetto a quello extra europeo (o americano); • a) esaminare la disciplina della DOP in materia vinicola nell’Unione Europea; • b) confrontare tale disciplina con quella in vigore in un paese extra comunitari come gli USA, anche alla luce degli accordi Trips; • c) evidenziare il risultato cui si è pervenuti nell’Accordo USAUE in materia vinicola del 10,3,2006 con cenni su ciò che ancora costituisce materia di contrasto. Obiettivi tutelati dalla DOP • a) interesse del produttore: tutela di un prodotto che si caratterizza per essere originario di una determinata regione e la cui qualità sia dovuta o comunque sia abbinata ad un determinato ambiente geografica comprensivo dei fattori naturali ed umani; • b) interesse del consumatore: acquisto di un prodotto che se porta una determinata denominazione deve provenire ed avere effettivamente le qualità che è legittimo attendersi dai prodotti di una determinata zona; • c) la tutela dell’avviamento riconducibile all’attività produttiva considerata nel tempo in una determinata area geografica è il presupposto che legittima la tutela delle DOP. Due concetti in constante dialettica • A) «Origine» versus «reputazione» • B) Specificità di un termine (cioè sua capacità distintiva versus genericità del termine. Cosa è una DOP ai sensi del regolamento UE 1308/2013? • Art. 93 • Ai fini della presente sezione si intende per: • a) «denominazione di origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all’art. 92, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti: • (i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani; • (ii) le uve da cui ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica; • (iii) la produzione avviene in detta zona geografica e • (iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera; Effetti della registrazione di una DOP vinicola (art. 103 reg. UE 1308/2013) • • • • • Protezione Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro: a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto; – (i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o – (ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o espressioni simili. La tutela dei nomi geografici al di fuori dell’Unione Europea: gli accordi TRIPS di Marrakech del 15.4.1994 nell’ambito degli accordi GATT. • Per la prima volta paesi come USA-Australia-Nuova ZelandaGiappone accettano il concetto di protezione delle indicazioni geografiche Articolo 22 • «Le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un membro o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altra caratteristica del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica». Articolo 23 (applicabile ai vini) • Prevede l’obbligo per ciascuno Stato membro di approntare «i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l’uso di un’indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l’indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile» o simili». Articolo 24.5 • Contiene deroghe al principio generale inerente la validità delle indicazioni geografiche e/o marchi d’impresa utilizzati o registrati in buona fede (uso in buona fede per almeno 10 anni prima del 15.4.1994 di indicazioni geografiche appartenenti ad un altro paese, ovvero registrazione in buona fede di un marchio uguale all’indicazione geografica prima della data di applicazione degli accordi TRIPS). Articolo 24.6 • Precisa che la protezione non si applica «ad una indicazione geografica di qualsiasi altro membro per prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di detto membro». L’art. 23.4 stabilisce inoltre che «al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini verranno intrapresi negoziati in seno al consiglio TRIPS riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei membri partecipanti al sistema» Differente applicazione degli accordi Trips nei vari paesi • Impostazione americana • a) Indicazioni geografiche: la protezione viene accordata solamente se qualità, notorietà ed altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuite alla sua origine geografica. • Quindi: nessuna protezione se il consumatore non conosce il territorio di provenienza. Differente valutazione della genericità di un termine. • Impostazione europea • a) Indicazioni geografiche: prevalgono sempre sui marchi, salvo le eccezioni previste dall’art. 24.5 e la provenienza va sempre tutelata. • Da un punto di vista extra europeo (in particolare americano) due domande cruciali condizionano la possibilità di proteggere un’indicazione geografica: • a) il tipico consumatore associa l’indicazione geografica al territorio che essa richiama? (fatto da provare) • b) in caso affermativo l’associazione tra prodotto e territorio risulta effettivamente rilevante al fine di determinare le scelte d’acquisto (fatto da provare). • Non è quindi sufficiente la sola provenienza di un prodotto, per determinare la tutela. Due casi concreti: • A) il caso «Chably with twist» (958 F. 201 1574 Fed. Civ. 1992) • B) il caso del Cognac Cenni sulla disciplina USA della classificazione dei vini • Code of Federal Regulations (CFR) title 27, Punto IV, dedicata all’etichettatura e pubblicità di prodotti vinicoli contiene (anche in applicazione dell’art. 24,6 degli accordi TRIPS da un punto di vista americano) una classificazione dei segni di rilevanza geografica suddivisi in: • a) generici • b) semi-generici • c) non generici. • Il potere di classificazione è attribuito ad un’apposita agenzia del Ministero del Tesoro – Alcohol, Tabacco, Tax and Trade Bureau (TTB) • Il CFR opera una distinzione tra i nomi «non generici» in materia di commercio di vino tra: • a) nomi «non generici» «which are not distinctive designation of a wine» • b) nomi «non generici distintivi» che sono considerati «Designation of a specific wine of the particular place or region distinguishable from all other wines”. • Le DOP italiane classificate come non generiche distintive sono solo 17, incluse le DOP Bardolino, Valpolicella e Soave. La soluzione adottata nell’accordo USA - UE • - I termini europei (che in realtà corrispondono alle nostre denominazioni) allegati all’accordo, sono considerati negli USA, in applicazione dell’accordo, come non generici; (ciò comporta che tali termini non potranno diventare generici) • - i termini americani allegati all’accordo possono essere utilizzati in Europa solo per designare vini provenienti da quella regione. • Deroga: chi ha utilizzato prima del 10/3/2006 uno dei termini divenuti non generici potrà continuare a farlo se detto termine era stato autorizzato negli USA. Concludendo • Proteggere le DOP fuori d’Europa significa, in ogni caso, • a) promuovere: • - l’abbinamento prodotto-territorio • b) far conoscere il territorio di provenienza. • Grazie per l’attenzione • Stefano Dindo