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SEMINARIO
"VINO, PATRIMONIO E TERRITORIO"
Venerdì 8 maggio 2015, ore 10:00
Aula Magna, Palazzo di Giustizia di Milano Via Carlo Freguglia
«La tutela delle denominazioni d’origine nell’accordo UE/USA sul commercio del vino »
Avv. Stefano Dindo
DINDO, ZORZI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE | via leoncino 16, Verona | t. 045 8001884 | www.studiodindo.it
Obiettivi della relazione
• Premessi cenni inerenti l’approccio europeo al tema delle DOP
rispetto a quello extra europeo (o americano);
• a) esaminare la disciplina della DOP in materia vinicola
nell’Unione Europea;
• b) confrontare tale disciplina con quella in vigore in un paese
extra comunitari come gli USA, anche alla luce degli accordi
Trips;
• c) evidenziare il risultato cui si è pervenuti nell’Accordo USAUE in materia vinicola del 10,3,2006 con cenni su ciò che
ancora costituisce materia di contrasto.
Obiettivi tutelati dalla DOP
• a) interesse del produttore: tutela di un prodotto che si
caratterizza per essere originario di una determinata regione e
la cui qualità sia dovuta o comunque sia abbinata ad un
determinato ambiente geografica comprensivo dei fattori
naturali ed umani;
• b) interesse del consumatore: acquisto di un prodotto che se
porta una determinata denominazione deve provenire ed
avere effettivamente le qualità che è legittimo attendersi dai
prodotti di una determinata zona;
• c) la tutela dell’avviamento riconducibile all’attività produttiva
considerata nel tempo in una determinata area geografica è il
presupposto che legittima la tutela delle DOP.
Due concetti in constante dialettica
• A) «Origine» versus «reputazione»
• B) Specificità di un termine (cioè sua capacità distintiva versus
genericità del termine.
Cosa è una DOP ai sensi del regolamento
UE 1308/2013?
• Art. 93
• Ai fini della presente sezione si intende per:
• a) «denominazione di origine», il nome di una regione, di un luogo
determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese
che serve a designare un prodotto di cui all’art. 92, paragrafo 1, conforme
ai seguenti requisiti:
• (i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente
o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori
naturali e umani;
• (ii) le uve da cui ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale
zona geografica;
• (iii) la produzione avviene in detta zona geografica e
• (iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis
vinifera;
Effetti della registrazione di una DOP vinicola (art.
103 reg. UE 1308/2013)
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• Protezione
Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono
essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in
conformità con il relativo disciplinare di produzione.
Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini
che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare
sono protette contro:
a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto;
– (i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o
– (ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di
origine o di una indicazione geografica;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del
prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una
trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali
«genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o
espressioni simili.
La tutela dei nomi geografici al di fuori dell’Unione Europea:
gli accordi TRIPS di Marrakech del 15.4.1994
nell’ambito degli accordi GATT.
• Per la prima volta paesi come USA-Australia-Nuova ZelandaGiappone accettano il concetto di protezione delle indicazioni
geografiche
Articolo 22
•
«Le indicazioni che identificano un prodotto come originario
del territorio di un membro o di una regione o località di detto
territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o
altra caratteristica del prodotto siano essenzialmente
attribuibili alla sua origine geografica».
Articolo 23 (applicabile ai vini)
• Prevede l’obbligo per ciascuno Stato membro di approntare
«i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di
impedire l’uso di un’indicazione geografica che identifichi dei
vini per vini non originari del luogo indicato dall’indicazione
geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti
è indicata o se l’indicazione geografica è tradotta o è
accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile» o
simili».
Articolo 24.5
• Contiene deroghe al principio generale inerente la validità
delle indicazioni geografiche e/o marchi d’impresa utilizzati o
registrati in buona fede (uso in buona fede per almeno 10
anni prima del 15.4.1994 di indicazioni geografiche
appartenenti ad un altro paese, ovvero registrazione in buona
fede di un marchio uguale all’indicazione geografica prima
della data di applicazione degli accordi TRIPS).
Articolo 24.6
• Precisa che la protezione non si applica «ad una
indicazione geografica di qualsiasi altro membro per
prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione sia
identica al termine correntemente usato come
denominazione comune per tali prodotti o servizi nel
territorio di detto membro». L’art. 23.4 stabilisce inoltre
che «al fine di facilitare la protezione delle indicazioni
geografiche per i vini verranno intrapresi negoziati in
seno al consiglio TRIPS riguardo alla creazione di un
sistema multilaterale di notifica e registrazione delle
indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla
protezione nei membri partecipanti al sistema»
Differente applicazione degli accordi Trips
nei vari paesi
• Impostazione americana
• a) Indicazioni geografiche: la protezione viene accordata
solamente se qualità, notorietà ed altre caratteristiche
del prodotto siano essenzialmente attribuite alla sua
origine geografica.
• Quindi: nessuna protezione se il consumatore non
conosce il territorio di provenienza. Differente
valutazione della genericità di un termine.
• Impostazione europea
• a) Indicazioni geografiche: prevalgono sempre sui marchi,
salvo le eccezioni previste dall’art. 24.5 e la provenienza
va sempre tutelata.
• Da un punto di vista extra europeo (in particolare
americano) due domande cruciali condizionano la
possibilità di proteggere un’indicazione geografica:
• a) il tipico consumatore associa l’indicazione geografica
al territorio che essa richiama? (fatto da provare)
• b) in caso affermativo l’associazione tra prodotto e
territorio risulta effettivamente rilevante al fine di
determinare le scelte d’acquisto (fatto da provare).
• Non è quindi sufficiente la sola provenienza di un
prodotto, per determinare la tutela.
Due casi concreti:
• A) il caso «Chably with twist» (958 F. 201 1574
Fed. Civ. 1992)
• B) il caso del Cognac
Cenni sulla disciplina USA
della classificazione dei vini
• Code of Federal Regulations (CFR) title 27, Punto IV,
dedicata all’etichettatura e pubblicità di prodotti vinicoli
contiene (anche in applicazione dell’art. 24,6 degli accordi
TRIPS da un punto di vista americano) una classificazione
dei segni di rilevanza geografica suddivisi in:
• a) generici
• b) semi-generici
• c) non generici.
• Il potere di classificazione è attribuito ad un’apposita
agenzia del Ministero del Tesoro – Alcohol, Tabacco, Tax
and Trade Bureau (TTB)
• Il CFR opera una distinzione tra i nomi «non generici» in
materia di commercio di vino tra:
• a) nomi «non generici» «which are not distinctive
designation of a wine»
• b) nomi «non generici distintivi» che sono considerati
«Designation of a specific wine of the particular place or
region distinguishable from all other wines”.
• Le DOP italiane classificate come non generiche distintive
sono solo 17, incluse le DOP Bardolino, Valpolicella e
Soave.
La soluzione adottata nell’accordo
USA - UE
• - I termini europei (che in realtà corrispondono alle
nostre denominazioni) allegati all’accordo, sono
considerati negli USA, in applicazione dell’accordo, come
non generici; (ciò comporta che tali termini non potranno
diventare generici)
• - i termini americani allegati all’accordo possono essere
utilizzati in Europa solo per designare vini provenienti da
quella regione.
• Deroga: chi ha utilizzato prima del 10/3/2006 uno dei
termini divenuti non generici potrà continuare a farlo se
detto termine era stato autorizzato negli USA.
Concludendo
• Proteggere le DOP fuori d’Europa significa, in
ogni caso,
• a) promuovere:
• - l’abbinamento prodotto-territorio
• b) far conoscere il territorio di provenienza.
• Grazie per l’attenzione
•
Stefano Dindo