NORMATIVA TITOLO IX Dlgs 81/08

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NORMATIVA TITOLO IX Dlgs 81/08
NORMATIVA TITOLO IX Dlgs 81/08 -­‐ SOSTANZE PERICOLOSE CAMPO DI APPLICAZIONE • Tutte le attività lavorative (compreso immagazzinamento, trasporto, trattamento rifiuti) • Tutti gli agenti chimici pericolosi: Sostanze e preparati soggetti alle norme di etichettatura Qualsiasi altro agente chimico che può comportare un rischio per la salute o la sicurezza ! SONO ESCLUSI: " Amianto, Cancerogeni, Radioisotopi (perché disciplinati da altre norme) " Sostanze e preparati pericolosi solo per l’ambiente Art. 221 – CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Determinazione dei requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro. 2. I requisiti individuati si applicano a tutti gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro (esclusi quelli per i quali valgono le disposizioni sulla protezione radiologica). 3. Per gli agenti cancerogeni e per il trasporto degli agenti chimici si applicano le disposizioni del presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite dalle rispettive normative. 4. Le attività del presente titolo non si applicano alle attività comportanti esposizione all’amianto. Art. 222 – Definizioni " AGENTI CHIMICI: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. " AGENTI CHIMICI PERICOLOSI: 1) classificati come sostanze pericolose ai sensi del D. Lgs. 3 febbraio 1997 n.52; 2) classificati come preparati pericolosi ai sensi del D. Lgs. 65/2003; 3) non classificati in base ai punti 1 e 2 ma che possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà chimico-­‐fisiche o tossicologiche ……, compresi quelli ai quali è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. " VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE: …il limite della concentrazione media, ponderata nel tempo, di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di tempo… " VALORE LIMITE BIOLOGICO: Il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico. VALUTAZIONE DEL RISCHIO Determina preliminarmente la presenza di agenti chimici pericolosi e prende in considerazione: " Le proprietà pericolose " Le informazioni del produttore (scheda di sicurezza) " Livello, tipo e durata dell’esposizione " Circostanze del lavoro " Valori limite " Misure preventive adottate " Risultati della sorveglianza sanitaria NORME DI RIFERIMENTO 1. D.lgs. 03/02/97 n.52: classificazione, imballaggio ed etichettatura delle SOSTANZE PERICOLOSE 2. D.lgs. 14/03/2003 n.65: classificazione, imballaggio ed etichettatura delle PREPARATI PERICOLOSI 3. D.M. 07/09/2002 (Min. Salute): redazione delle schede di sicurezza Art. 223 – Valutazione dei rischi 4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modifiche, il RESPONSABILE DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. 2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure per la prevenzione dei rischi sono state adottate di tipo generale (art. 224) e, ove applicabile, di tipo specifico (art. 225). Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche. 3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. 5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità. Art. 224 – Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Devono essere eliminati o ridotti al minimo i rischi derivanti dagli agenti chimici pericolosi mediante le seguenti misure: " Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro. " Fornitura di idonee attrezzature per il lavoro specifico. " Procedure di manutenzione adeguate. " Riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro. " Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni di sicurezza nella manipolazione, immagazzinamento e trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e di rifiuti che li contengono. RISCHIO IRRILEVANTE Se la valutazione dimostra che il rischio è “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori”, si applicano solo le misure generali di prevenzione. RISCHIO NON IRRILEVANTE Si applicano le norme: Art. 225 – Misure di prevenzione e protezione Art. 226 – Disposizioni per incidenti o emergenze Art. 229 – Sorveglianza sanitaria Art. 230 – Cartelle sanitarie e di rischio ALTRI CASI MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE • Processi, attrezzature e materiali adeguati • Misure organizzative • Misure di prevenzione collettive • Misure di prevenzione individuali (DPI) • Sorveglianza sanitaria • Monitoraggio ambientale Art. 225 – Misure specifiche di protezione e di prevenzione Eliminazione o riduzione del rischio attraverso la SOSTITUZIONE DELL’AGENTE O DEI PROCESSI 1. In base alla Valutazione del rischio, qualora la natura dell’attività lo consenta, il Datore di lavoro elimina o riduce il rischio sostituendogli agenti pericolosi con altri agenti non pericolosi o meno pericolosi. In caso di IMPOSSIBILITÀ di eliminazione del rischio ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELL’AGENTE Il Datore di lavoro riduce il rischio mediante l’applicazione delle seguenti misure nell’indicato ordine di priorità: a) Progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici / uso di adeguati materiali e attrezzature. b) Appropriate misure organizzative e di protezione collettiva alla fonte del rischio; c) Misure di protezione individuali, compresi i DPI; d) Sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Monitoraggio ambientale 2. Salvo che non possa essere dimostrato con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione/protezione, il Datore di lavoro, periodicamente o se si modificano le condizioni di esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti… …con metodiche standardizzate o, in loro assenza, con metodiche appropriate e con riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio-­‐
temporali. " I risultati delle misurazioni sono allegati al Documento di valutazione del rischio e resi noti ai R.L.S. " Si deve effettuare se non si può dimostrare altrimenti il rispetto del VLP " Si effettua periodicamente e ogni volta che cambiano le condizioni di esposizione, " I risultati devono essere confrontabili con i VLP " I risultati devono essere rappresentativi dell’esposizione " Parte integrante del DVR " Comunicati ai R.L.S. Superamento dei valori limite • Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell’evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione. • Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all’organo di vigilanza. D. Lgs.vo n. 81/08 – Aree di riflessione critica •
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Rischio IRRILEVANTE Misure di prevenzione specifiche Obbligo di misurazione secondo standard internazionali Superamento dei valori limite e azioni conseguenti Step ! Valutazione preliminare del rischio ! Valutazione approfondita del rischio ! Verifica periodica del rispetto del valore limite ! SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE ! IMMEDIATE MISURE CORRETTIVE ! TEMPESTIVE COMUNICAZIONI AI LAVORATORI E ALL’ORGANO DI VIGILANZA Paradosso: Adottando le misure di prevenzione specifiche il rischio diventa irrilevante! Poiché il rischio è irrilevante non occorrono misure di prevenzione specifiche ! ! I rischi per i quali l’attuazione di misure specifiche di prevenzione riporta alla soglia di rischio irrilevante, non sono irrilevanti nella valutazione del rischio. Art. 227 – Informazione e formazione per i lavoratori Il D.d.L. garantisce che i lavoratori dispongano di: • Dati inerenti la valutazione del rischio • Accesso alle schede di sicurezza • Informazioni sugli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro: IDENTITA’, RISCHI, V.L.P., DISPOSIZIONI NORMATIVE • Formazione/Informazione su precauzioni e azioni per proteggere la propria salute e quella degli altri Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal TITOLO V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto, dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili. Art. 231 → Art. 50 (I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA) • CONSULTATI per la valutazione dei rischi e definizione delle misure di prevenzione. • INFORMATI sugli agenti chimici pericolosi, i rischi, le disposizioni normative e le misure di prevenzione • ACCESSO alle schede di sicurezza • INFORMATI su eventuali superamenti dei VLP e relative misure • INFORMATI sul monitoraggio biologico Art. 229 – Sorveglianza sanitaria Si effettua sui lavoratori esposti ad agenti chimici molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di cat. 3 Si effettua prima dell’esposizione, periodicamente e alla cessazione del rapporto di lavoro. MONITORAGGIO BIOLOGICO Il MONITORAGGIO BIOLOGICO è obbligatorio quando è stabilito un valore limite biologico: i risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. AGENTE IBE LIMITE Piombo Piombemia 60mgPb/100ml Stirene Acido mandelico + 400mg/g creatinina fenilgliossilico urinario Toluene O-­‐cresolo-­‐urinario 0,5 mg/L Xilene Acido Etilippurico 1,5 g/g creatina urinario Es.: La sorveglianza sanitaria si effettua quando: " esposizione Pb nell’aria > 0,075 mg/m3 " Piombemia > 40 mgPb/100 ml INDICATORI BIOLOGICI di DOSE: valori di concentrazione di una sostanza o dei suoi metaboliti in compartimenti biologici facilmente esplorabili (rine, sangue, saliva, capelli, aria espirata) dei soggetti esposti. di EFFETTO: valori di concentrazione che rilevano nei lavoratori la presenza di sintomi precoci o situazioni disfunzionali probabilmente ancora reversibili. ! Il datore di lavoro: Adotta misure preventive particolari (compreso l’allontanamento dall’esposizione) in conformità con il parere del medico competente . In caso di effetti dannosi imputabili all’esposizione revisiona il documento di valutazione dei rischi e le misure di prevenzione tenendo conto del parere del medico competente, e fa eseguire una visita medica straordinaria a tutti i lavoratori esposti in condizioni simili . ! L’organo di vigilanza: Può disporre periodicità e contenuti della sorveglianza sanitaria diversi da quelli previsti dal medico competente. ! Cartella sanitaria e di rischio (allegato 3A) Sono riportati i livelli di esposizione individuali comunicati dal Servizio di prevenzione e protezione. Copia delle cartelle sanitarie è fornita a richiesta all’organo di vigilanza. Art. 225 (commi 5-­‐7) – Rischi per la sicurezza Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili. → Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare: a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. 6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive. ↓ ATEX Art. 226 – Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Incidenti o emergenze derivati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro: • Il D.d.L. predispone procedure di intervento al verificarsi di tali eventi: " Esercitazioni di sicurezza " Disponibilità mezzi di pronto soccorso " Sistemi di allarme → In caso di INCIDENTI o di EMERGENZA: " Abbandono dell’area interessata da parte dei lavoratori. " DPI e attrezzature adeguate di intervento. " Misure d’assistenza, evacuazione e soccorso. Le misure di emergenza devono essere contenute nel Piano di cui al Decreto 10 marzo 1998, ove vanno inserite in particolare: a) Informazioni preliminari su: • agenti chimici pericolosi • attività pericolose • misure per identificazione dei rischi • precauzioni e procedure ! Quanto sopra affinché i servizi competenti per i casi di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure. b) Qualunque altra informazione disponibile sui rischi derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le procedure elaborate ai sensi del presente articolo. Art. 228 – Divieti Sono vietate la produzione, la lavorazione, e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate nell’allegato XL. → Possibili deroghe per attività particolari con autorizzazione del Ministero del Lavoro, a condizione che sia adottato un sistema chiuso. Art. 232 – Adeguamenti normativi Con decreto del Ministro del lavoro… • è istituito un comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. • sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, • sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima • e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi. • è determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza. Allegati "
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XXXVIII –Valori limite di esposizione professionale XXXIX –Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria XL –Divieti XLI –Elenco indicativo metodiche standardizzate per la misurazione degli agenti chimici