PROVINCIA DI BIELLA

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PROVINCIA DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
Governo del Territorio, Trasp. e Prot. Civile - DT
Impegno n.
Dirigente / Resp. P.O.: CONTI MARIA LUISA
DETERMINAZIONE N. 2241
IN DATA 20-09-2012
Oggetto: contratto di servizio per il trasporto pubblico extraurbano stipulato con
l’Azienda ATAP Spa di Biella in data 02/07/2001, rep. 908 - procedimento
di determinazione dell’adeguamento del corrispettivo chilometrico per
l’esercizio 2012 : approvazione d ell’entità dell’adeguamento .
La sottoscritta, Arch. Maria Luisa Conti, Dirigente del Settore Governo del Territorio e Trasporti, oggi,
addì……………..
PREMESSO CHE:
§ il Decreto Legislativo n. 422/1997 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale”, prevede che l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico venga effettuato tramite
procedure di gara a evidenza pubblica svolte in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti
pubblici di servizi;
la Legge Regionale 1/2000 e ss. mm. ii., in attuazione del decreto legislativo 422/1997, disciplina le
§
funzioni, i compiti, gli strumenti, le procedure e la determinazione delle risorse per la gestione dei servizi di
trasporto affidati dagli Enti soggetti di delega;
l’art. 21 della Legge Regionale 1/2000 ha definito le procedure transitorie da applicare alla stipulazione del
§
primo contratto di servizio relativamente al periodo 2001-2002
§
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in data 02/07/2001 (rep. 908), a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi dell’art. 21 della Legge
Regionale 1/2000, è stato stipulato il primo contratto di servizio fra Provincia di Biella e ATAP s.p.a. per
l’esercizio del Trasporto Pubblico Extraurbano sulla rete provinciale;
il suddetto contratto di servizio con successivi atti è stato periodicamente prorogato;
il primo Contratto di Servizio non determinava le modalità di revisione annuale del corrispettivo; al momento
della sua stesura e sottoscrizione si presupponeva una durata e validità limitata al periodo 2001-2002, visto il
termine del 31.12.2002 inizialmente dettato dalla L.R. 1/2000 per la conclusione del regime transitorio;
numerose sono state le ragioni che hanno determinato il protrarsi del regime di proroga, accompagnate dal
contestuale rinvio dei termini di legge per gli affidamenti tramite procedure a evidenza pubblica, dalla costante
evoluzione del quadro normativo e, negli ultimi anni, dalle mutate disponibilità di risorse per il finanziamento dei
servizi;
le condizioni determinate per le ripetute proroghe del primo Contratto di Servizio sono finora state
concordate tra le parti;.
per il 2011 il contratto per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico extraurbano della Provincia di Biella
stipulato con l’Azienda ATAP Spa di Biella è stato prorogato fino al 31/12/2011, riconoscendo un corrispettivo
unitario pari a euro/km 1.5394;
nel corso del 2011 è stata svolta, con la collaborazione dell’attuale gestore, una completa indagine delle
frequentazioni dei servizi extraurbani provinciali;
sulla base delle risorse disponibili, delle indagini sulla frequentazione dei servizi e dell’applicazione del modello
di simulazione è stata predisposta la riprogrammazione dei servizi;
la riprogrammazione dei servizi è stata sottoposta a verifica in relazione alle condizioni di efficacia
organizzativa ed efficienza gestionale e al contenimento del disagio per gli utenti;
gli esiti della verifica sono stati assunti come base di confronto tra l’amministrazione provinciale e l’attuale
gestore per giungere alla condivisione preventiva delle modifiche alle condizioni contrattuali da adottare a
partire dal 2011;
le modifiche alle condizioni contrattuali condivise per la gestione 2011 riguardavano:
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l’adeguamento del corrispettivo chilometrico
le variazioni al programma di esercizio
la revisione delle modalità di calcolo per l’effettuazione delle corse bis
ulteriori programmi di monitoraggio per la programmazione dei servizi da erogare nel 2012;
PREMESSO INOLTRE CHE:
La Giunta Provinciale con Deliberazione n. 28 del 13/02/2012, considerando la riduzione e la parziale
indeterminazione delle risorse disponibili per l’intera durata del periodo di affidamento dei servizi
unitamente alle intervenute modifiche normative in materia di procedure di affidamento e regime di
regolazione dei servizi e la conseguente impossibilità di confermare le condizioni di gara inizialmente
adottate , ha valutato necessario e urgente :
o procedere alla revoca del bando di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, (CIG
04455943CC) pubblicato sulla G.U.C.E. in data 27/02/2010 e sulla G.U.R.I. in data 03/03/2010
disporre la riformulazione della procedura amministrativa e del modello di gara in coerenza con le
o
mutate condizioni finanziarie e normative
con Determinazione dirigenziale n. 435 in data 16/02/2012 è stata disposta la revoca del bando di gara (CIG
04455943CC) pubblicato sulla G.U.C.E. in data 27/02/2010 e sulla G.U.R.I. in data 03/03/2010, relativo
all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale inclusi in un unico lotto denominato “Bacino
Interprovinciale di Biella e Vercelli”
per disporre del tempo necessario a dare piena esecuzione agli indirizzi, contenuti nella Deliberazione n. 28
del 13 febbraio 2012, specificatamente in merito alla riformulazione della procedura amministrativa e del
modello di gara, in conformità alle nuove disposizioni normative e compatibilmente con le mutate condizioni
finanziarie intervenute oltre che .in attesa di definire eventuali modifiche alle condizioni contrattuali è stata
disposta e comunicata al gestore la prosecuzione dei servizi per l’intero esercizio 2012
essendosi ravvisata l’opportunità di aggiornare il corrispettivo unitario da riconoscere per la gestione dei
servizi prodotti nel 2012 con Determinazione Dirigenziale n 1488 in data 14 giugno 2012 è stato avviato il
procedimento finalizzato ad acquisire gli elementi necessari per la determinazione del valore dell’adeguamento
§
§
§
§
DATO ATTO CHE
§ il suddetto provvedimento è stato inviato all’attuale Concessionario dei servizi di Trasporto Pubblico
extraurbano della Provincia di Biella per consentire la partecipazione al procedimento garantendo la possibilità
di far pervenire alla Provincia di Biella propri motivati e documentati contributi di analisi coerenti con la finalità
specifica della procedura in questione
§ l’attuale Concessionario ha trasmesso una prima nota prot. N. 79 in data 22/06/2012 acquisita agli atti della
Provincia con prot. 28469 del 25/06/2012;
nella suddetta nota viene affermato che il criterio di adeguamento utilizzato per il 2011 “possa essere
§
opportunamente applicato anche per l’esercizio 2012 ed eventuali ulteriori proroghe che avessero ad essere
richieste e concordate per periodi successivi”
il Servizio Trasporti della Provincia di Biella ha nel contempo provveduto ad analizzare gli elementi che
§
concorrono alla determinazione dell’incremento annuale dei costi di produzione dei servizi unitamente agli
indici di incremento dell’inflazione generale
PRECISATO CHE
§ La determinazione dell’adeguamento per il 2011 è stata effettuata adottando un paniere specifico costituito in
parte dall’aumento dei prezzi del carburante ed in parte al tasso di inflazione generale.
La metodologia adottata per l’adeguamento 2011 risultava così articolata:
§
1. Dal bilancio 2010 dell’attuale Concessionario è stata desunta l'incidenza del costo dei carburanti sul totale dei costi di
produzione del servizio;
2. E' stata analizzata l'evoluzione nel periodo dicembre 2009 – dicembre 2010 dei seguenti valori:
-
Prezzo del gasolio autotrazione (dati ufficiali del Ministero per lo Sviluppo Economico);
Indice ISTAT NIC (Intera collettività nazionale) esclusi i tabacchi, i carburanti e i lubrificanti. E' stato necessario adottare il
NIC in quanto l'indice FOI non è diffuso da ISTAT ad un livello di disaggregazione tale da consentire la depurazione della
componente carburanti;
3. Dai dati pubblicati sono state desunte le seguenti grandezze:
CC = 14%
% incidenza dei costi del carburante sui costi totali di produzione del servizio ATAP
CA = (1 - CC) = 86%
% incidenza degli altri costi sui costi totali di produzione del servizio ATAP
TGP (2011-2010) = 15.40%
Incremento di prezzo del gasolio alla pompa nel periodo dicembre 2009 – dicembre 2010
TNIC-CL (2011-2010) = 1.44% Incremento indice ISTAT NIC esclusi tabacchi, depurato della componente “carburanti e
lubrificanti” nel periodo dicembre 2009 – dicembre 2010
4. E’ stato determinato il seguente tasso di incremento, da adottarsi per il corrispettivo contrattuale 2011 rispetto al
corrispondente valore 2010:
TCORR (2011-2010) = CC * TGP (2011-2010) + CA * TNIC-CL (2011-2010) = 3.39%
§
§
Il valore del corrispettivo chilometrico concordato per il 2011 è stato assunto come base di riferimento su cui
applicare il dato dell’adeguamento, considerando l’incremento dei costi rilevabili rispetto al 2010 e le variazioni
di incidenza di alcuni fattori verificatesi nel corso del 2011
L’attività di analisi effettuata dal Servizio Trasporti della Provincia ha fatto rilevare:
- la significativa incidenza sul dato di incremento determinata dall’aumento del prezzo del carburante
verificatosi nel 2011;
- che tale incidenza è attenuata dal rimborso sulle accise carburante previsto per il settore dell’autotrasporto;
- che l’andamento del rimborso è progressivamente aumentato nel corso del 2011 come risulta dalla
consultazione dei dati pubblicati dall’Agenzia delle Dogane;
- che in particolare il più recente aumento dell’accisa sul gasolio (+11,2 €cent/litro, ai sensi dell’art.15,
comma 4, del decreto legge 6.12.2011, n. 201) viene integralmente rimborsato all’azienda di trasporto
dall’Agenzia delle Dogane;
- che la media ponderata dei valori riconosciuti nel corso del 2011 a titolo di rimborso è pari a 5,58 €cent/litro;
RITENUTO OPPORTUNO
§ non trascurare la significativa variazione e incidenza dell’elemento costituito dal rimborso delle spese di
carburante ai fini dell’analisi in ragione del fatto che l’incidenza di questo elemento permetterebbe di attenuare
la penalizzazione verificatasi nei confronti dell’offerta di servizi in conseguenza della progressiva riduzione di
risorse per il loro finanziamento e del contestuale aumento dei costi di gestione
VERIFICATO CHE
§ l’entità esatta dei rimborsi sulle accise carburante riscossi dal concessionario relativamente alla gestione 2011
sarà nota solo al termine dell’esercizio 2012;
dai dati del bilancio dell’attuale Concessionario e dell’estratto relativo al servizio extrurbano gestito per la
§
Provincia di Biella, si evince che l’incidenza del servizio extraurbano biellese sulla spesa annua per carburanti
relativa al 2011 è pari al 40.81%;
una stima preventiva dell’incidenza determinata dall’incremento dei rimborsi può essere effettuata
§
introducendo nel metodo di calcolo la sottrazione dal valore del prezzo del gasolio della media ponderata dei
valori riconosciuti alle aziende di trasporto dallo Stato nel corso del 2011 a titolo di rimborso delle spese di
carburante
L’applicazione del criterio già assunto per il 2011 e riproposto dal Concessionario per l’esercizio 2012
§
determinerebbe un incremento del corrispettivo pari al 5.90% senza considerare le agevolazioni che
consentono il recupero delle accise carburante;
l’analisi effettuata dal Servizio Trasporti, applicando allo stesso metodo la riduzione relativa al rimborso
§
sulle accise carburante ha stimato in via preventiva un incremento pari al 5,29%,
l’esito dell’attività di analisi è stato assunto come valore di raffronto con il criterio proposto dal
§
Concessionario;
è stato inoltre ipotizzato un criterio di riequilibrio della differenza tra il valore ottenuto dall’analisi effettuata
§
dal Servizio Trasporti e il valore calcolato con il criterio proposto dal Concessionario
l’introduzione di tale criterio ha utilizzato la seguente metodologia:
§
- assumere come adeguamento del corrispettivo per l’esercizio 2012 il valore calcolato con lo stesso metodo
già adottato per il 2011, corrispondente al 5.90;
- verificare a consuntivo l’entità dei rimborsi ricevuti dal Concessionario in relazione ai consumi di gasolio
effettuati nel 2011,
- determinare la quota attribuibile al servizio extraurbano della Provincia di Biella applicando l’aliquota del
40.81%
- stornare la quota così ottenuta nell’ambito del calcolo del saldo per l’esercizio 2012;
DATO ATTO CHE:
·
·
l’ipotesi di cui al punto precedente è stata assunta con determinazione dirigenziale n. 1741 in data 13 luglio
2012, proposta e trasmessa all’attuale Concessionario ai fini dell’adeguamento da applicare per l’esercizio
2012 e per le eventuali ulteriori proroghe che si rendessero necessarie;
a seguito dell’assunzione di tale provvedimento e di un ulteriore scambio di comunicazioni tra
Concessionario e Provincia di Biella si è convenuto di integrare la metodologia proposta considerando :
- il dato di incidenza della voce “carburanti” sul totale dei costi aziendali riferito all’esercizio 2011, che risulta
aumentato dal 14 al 15%;
·
- la variazione del prezzo del gasolio da autotrazione al netto delle agevolazioni fiscali per i rimborsi delle
accise, riferita al periodo 2010-2011 per entrambe le voci ( prezzo del gasolio e rimborso accise);
a seguito della suddetta integrazione si determina una percentuale di adeguamento del corrispettivo per i
servizi erogati nell’esercizio 2012 pari al 5,81% , derivante dal seguente calcolo:
1. Dal bilancio 2011 dell’attuale Concessionario è stata desunta l'incidenza del costo dei carburanti sul totale dei costi di
produzione del servizio;
2. E' stata analizzata l'evoluzione nel periodo dicembre 2010 – dicembre 2011 dei seguenti valori:
-
Prezzo del gasolio autotrazione (dati ufficiali del Ministero per lo Sviluppo Economico);
-
3.
4.
5.
6.
Indice ISTAT NIC (Intera collettività nazionale) esclusi i tabacchi, i carburanti e i lubrificanti. E' stato necessario adottare il
NIC in quanto l'indice FOI non è diffuso da ISTAT ad un livello di disaggregazione tale da consentire la depurazione della
componente carburanti;
E’ stata acquisita da ATAP, in quanto già disponibile, la quantificazione della media ponderata dei rimborsi ottenuti dall’Agenzia
delle Dogane per gli anni 2010 (pari ad euro/litro 0.01978) e 2011 (pari ad euro/litro 0.05286), deducendo tale valore dal
rispettivo prezzo alla pompa.
Dai dati pubblicati sono state desunte le seguenti grandezze:
CORR(2011) = 1.5394 €/km
Corrispettivo chilometrico 2011, base di calcolo per l’adeguamento
CC = 15%
% incidenza dei costi del carburante sui costi totali di produzione del servizio ATAP
CA = (1 - CC) = 85%
% incidenza degli altri costi sui costi totali di produzione del servizio ATAP
TGP (2012-2011) = 24.65%
Incremento di prezzo del gasolio alla pompa (depurato dei rimborsi sulle accise così come
determinato ai punti precedenti) nel periodo dicembre 2010 – dicembre 2011
TNIC-CL (2012-2011) = 2.49% Incremento indice ISTAT NIC esclusi tabacchi, depurato della componente “carburanti e
lubrificanti” nel periodo dicembre 2010 – dicembre 2011
E’ stato determinato il seguente tasso di incremento, da adottarsi per il corrispettivo contrattuale 2012 rispetto al corrispondente
valore 2011:
TCORR (2012-2011) = CC * TGP (2012-2011) + CA * TNIC-CL (2012-2011) = 5.81%
E’ stato determinato il valore da adottarsi per il corrispettivo contrattuale 2012 con l’applicazione del tasso di incremento:
CORR (2012) = CORR (2011)*[1+ TCORR (2012-2011)] = €/km 1.6288
RITENUTO PERTANTO DI
Assumere il risultato ottenuto applicando la metodologia descritta al punto precedente ai fini della determinazione
del valore di adeguamento del corrispettivo chilometrico riconosciuto al Concessionario per i servizi erogati nel
corso del 2012
RITENUTO ALTRESI’ OPPORTUNO
Stabilire di applicare la stessa metodologia di calcolo del valore dell’adeguamento del corrispettivo chilometrico per
le eventuali ulteriori proroghe che si rendessero necessarie al fine di assicurare l'integrale e regolare
prosecuzione dei servizi fino alla conclusione delle procedure di affidamento espletate ai sensi della normativa
vigente
Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto dagli
artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.lgs. 165/2001.
Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa:
1. di assumere l’esito dell’attività di analisi e di confronto con il Concessionario effettuata ai fini
dell’adeguamento del corrispettivo chilometrico per l’esercizio 2012 dei servizi di trasporto extraurbano
della Provincia di Biella;
2. di applicare la seguente procedura per il calcolo del valore dell’adeguamento:
1. Dal bilancio 2011 dell’attuale Concessionario è stata desunta l'incidenza del costo dei carburanti sul totale dei costi di
produzione del servizio;
2. E' stata analizzata l'evoluzione nel periodo dicembre 2010 – dicembre 2011 dei seguenti valori:
-
Prezzo del gasolio autotrazione (dati ufficiali del Ministero per lo Sviluppo Economico);
Indice ISTAT NIC (Intera collettività nazionale) esclusi i tabacchi, i carburanti e i lubrificanti. E' stato necessario adottare il
NIC in quanto l'indice FOI non è diffuso da ISTAT ad un livello di disaggregazione tale da consentire la depurazione della
componente carburanti;
3. E’ stata acquisita da ATAP, in quanto già disponibile, la quantificazione della media ponderata dei rimborsi ottenuti dall’Agenzia
delle Dogane per gli anni 2010 (pari ad euro/litro 0.01978) e 2011 (pari ad euro/litro 0.05286), deducendo tale valore dal
rispettivo prezzo alla pompa.
4. Dai dati pubblicati sono state desunte le seguenti grandezze:
CORR(2011) = 1.5394 €/km
Corrispettivo chilometrico 2011, base di calcolo per l’adeguamento
CC = 15%
% incidenza dei costi del carburante sui costi totali di produzione del servizio ATAP
CA = (1 - CC) = 85%
TGP (2012-2011) = 24.65%
% incidenza degli altri costi sui costi totali di produzione del servizio ATAP
Incremento di prezzo del gasolio alla pompa (depurato dei rimborsi sulle accise così come
determinato ai punti precedenti) nel periodo dicembre 2010 – dicembre 2011
TNIC-CL (2012-2011) = 2.49% Incremento indice ISTAT NIC esclusi tabacchi, depurato della componente “carburanti e
lubrificanti” nel periodo dicembre 2010 – dicembre 2011
5. E’ stato determinato il seguente tasso di incremento, da adottarsi per il corrispettivo contrattuale 2012 rispetto al corrispondente
valore 2011:
TCORR (2012-2011) = CC * TGP (2012-2011) + CA * TNIC-CL (2012-2011) = 5.81%
6. E’ stato determinato il valore da adottarsi per il corrispettivo contrattuale 2012 con l’applicazione del tasso di incremento:
CORR (2012) = CORR (2011)*[1+ TCORR (2012-2011)] = €/km 1.6288
3. di riconoscere all’attuale Concessionario una percentuale di adeguamento del corrispettivo per i servizi
erogati nell’esercizio 2012 pari al 5,81% corrispondente a 1,6288 euro/km IVA esclusa
4. di stabilire che la stessa metodologia di calcolo del valore dell’adeguamento del corrispettivo chilometrico
sarà applicata per le eventuali ulteriori proroghe che si rendessero necessarie al fine di assicurare
l'integrale e regolare prosecuzione dei servizi fino alla conclusione delle procedure di affidamento
espletate ai sensi della normativa vigente
5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alle condizioni di
esercizio stabilite nel contratto di servizio per il trasporto pubblico extraurbano stipulato con l’Azienda ATAP
Spa di Biella in data 02/07/2001, rep. 908
6. di dare atto che le risorse per l’attuazione del presente atto, che a preventivo risultano complessivamente
pari ad euro 4.783.785,60, sono imputate nel Bilancio 2012 sui seguenti capitoli PEG:
- 15010310 “Servizi di trasporto extraurbano e in area a domanda debole o rarefatta”, per un importo di
€ 4.378.898,00;
15010310 “Servizi di trasporto extraurbano e in area a domanda debole o rarefatta” - gestione
RR.PP. - imp. 614/2007, per un importo di euro 175.524,53;
15010310 “Servizi di trasporto extraurbano e in area a domanda debole o rarefatta” - gestione
RR.PP. - imp. 461/2008, per un importo di euro 132.355,47;
15010310 “Servizi di trasporto extraurbano e in area a domanda debole o rarefatta” - gestione
RR.PP. - imp. 229/2011, per un importo di euro 9.907,60;
15010360 “Oneri contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale (art. 9 L.472/99-D.M.
22/12/2000)” per un importo di € 87.100,00;
7. di comunicare il presente provvedimento all’attuale Concessionario a titolo di integrazione e modificazione
alle condizioni di esercizio stabilite nel contratto di servizio per il trasporto pubblico extraurbano stipulato
con l’Azienda ATAP Spa di Biella in data 02/07/2001, rep. 908
IL DIRIGENTE
(Arch. Maria Luisa Conti)
Biella lì_________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO E AFFARI LEGALI
(Dott. Giorgio MOSCA)
Biella, lì ………………
Pubblicata all’albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal ……………….
………………….
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato in originale:
il dirigente/responsabile CONTI MARIA LUISA
Pubblicato per 10 giorni sull’Albo Pretorio a partire dal 20-09-2012.
Al