II vescoyo `teodosiano` quede riferimento per la normazione «de fide
Transcript
II vescoyo `teodosiano` quede riferimento per la normazione «de fide
II vesco yo ‘teodosiano’ quede riferimento per la normazione «de fide» <secc. 1V-y) Elio Dovere Universitá di Napoli Federico II REsuMEN: A través de la exégesis de las constituciones contenidas en algunos títulos del Código Teodosiano (CT/I 16, 1; 2; 4; II) se examina la importante posición desempeñada por el obispo tal como se desprende del derecho del siglo V. Una comparación de éste con algunos textos extraídos de las epistulae de Ambrosio, se concluye que el obispo habíía orientado la legislaciómi «teodosiana» defide. SoMMAIRE: Grñce ~ lexégése des constitutions comprises dans certains articles du Code Théodosien (CTh 16<1; 2; 4; II) un éxamine la grande place prise par l’évéque, derivée du Droir du Véllie siéclc. Par la confrontation avcc certains textes des epirtu/ae dAmbrose, un eonclu que lévéque aurait orienté la législation «théodosiénnc» defide. — É di sicuro interessante sottolineare una volta di piíz la singolare posizione sociale acquistata dal vescovo in etá tardoantica 1, e cosi pure lo spazio da essa assunto, per ovvia conseguenza, nella non modesta e specifica produzione normativa 1 Codex Tlzeodosianus o imperatoria concentrata nc Un rilievo tale quello del vescovo —giusto per non proporre che una sola notazione— da spingere i compilaíori del Codice alía seelta di sistemare in posízione ideologicamente preliminare, e súbito privilegiata, proprio i Pastori della catitolica 1 «í vescovi, nella compagine della societá civile e presto in diretto contatto con le autoritá statali, sono i nuovi proíagonisti>~, P. Siniscalco, II camntino di Cristo ucUimpero romano, Roma-flan, 1987 (nied.) 238; adde R. L. Fox, Pagani e cristiani, Roma-Bari, 1991, spec. cap. X: 1 vescovi e 1auroritb.. Per i poteri del veseovo (che poteva ordinare preti. diaconi e clero di grado inferiore; regolava la vita morale dei membri della comunitá, e di questultima decideva in via definitiva sia gli argomenti controversi, sia le questiooi relative alíe vacie entrate; eec.) y., ancora utile, W. Telfer, Tite Ojj’ice of a Bis/top, London, 1962. E ben noto, e del resto attestato dagli AíU degli Aposroli e dalle Letíere di Paolo a Timoteo al a Tito, come fin dagli ultimi anni delletá apostolica la chiesa si fosse dotata di un particolare ministero al fine di garantire a sé stessa chi potesse assieurarle sia la fedeltá alía Parola, sia lunitá intorno alía testimonianza degli apostoli (in specie alíe ‘origini, 1 messaggio cristiano, portato ovunque da tante persone diverse, avrebbe potuto disperdersi in mille interpreta-zioni e dar vita a tradizioni tanto reciprocamente contrastanti da non potervi pum riconoscere 1 progetto di CesO); ad esso, col rito dell’imposizione delle mani e linvocazione dello Spirito Santo, venivano destinati solo alcuni fra i tanti fedeli, cd essi da allora in avanti rappresentavano gli opportuni anelli nella catena della successione apostolica. 2 AIIinterno della sovrabbondante cd anche recente letteratura basti guardare per rutti L. Oc Giovanai, 1/libro XVI dci Codier’ Teodosiano. Al/e origiul d.c//a codiJwazione it? tema di t-apporá ChiesaStato, Napoli, l99l~, pp. 39ss. ‘1/u, 1 <1996) 54 Elio Dovere ecciesia giá nella stessa rubrica del secundo titolo di Code.r Titeodosianus 16, De episco/)is, ecclesiis u clericis 3; segmento codificatorio, questultimo, dedicato nel sun insieme alía struttura generale della chiesa, cd ai problemi da essa posti all’at4. In pratica, pur riconoscendo alía tenzione dci van legislatori succeduti a Costantino chiesa cattolica caratteristiche suc proprie, tali da meritare uno speeifico e coerente insieme legislativo ordinatamente composto ah interno del Teodosiano, il codificatore avrebbe pensato prima di ogmii altro ai vescovi, e Ii avrebbe formalmente anteposti a tutti i membri delle diverse comunitá ecclesiali, cd anche alíe comunitá medesime (appunto le ecclesiw) giá in sede rubricale. Da pié parti, comunque, cd anche in periodi recentissimi, il ruolo del vescovo depoca teodosiana —inteso cioé nellarco di anni fra il primo edil secundo Teodosio— é stato illuminato a sufficienza fino in quegli aspctti che pié da vicino dovettero aHora riguardare le mutevoli, crescenti cd intense relazioni che si erano andate determinando fra i non pochi comnpiti ecclesiastici e disciplinan che costituivano appannaggio istituzionale dci Pastori, e quelli prettamente eivili ad essi vieppiim richiesti dalle improrogabili necessitá che 1 governo dellimpero incontrava quotidianamente5 E perció, é ben noto come 1 vescovo, la sua personalitá, lo spazio significativo che gli era naturalmente riservato nel mondo cristiano fossero stati tutti legalmente ricontísciuti, cd anche tutelati in modo speciale, in un elevato numero di proposizioni contenute nelle quarantasette leggi di cuí si sarebhe composto propnio 3 Per una pié approfondita analisi di questo specifico dato allapparenza tormate, ini sia consentito il rinvio alíe pagine della mia recente inonografia: «lus j~rincipale» e «catlio/ica lex». Dal Teodosiano agli ediui su Calcedonia, Napoli, 1995, pp. 156ss. 4 Rasti pensare che in questo segmento del Teodosiano alcuni importanti aspetti mondani delle tante consociazioni eccíesiastiche presenti negli spazi cittadini dell im,oeriuní veoi vano stabi Imente posposti alía pié importante realtá epi seopale: per es., ci/k la breve ma significativa legge in CT/m 16. 2, 30. 5 In argomento la ri lessione scientifica. peraltro assai nota, non di fetta; per tutti y. comunque J - Oaudemet, L ‘Église 1/005 í ‘empile romain (¡Ve. Ve sh=cles), Paris, 1958 (aggiorn. 1989), passiní, ma spec. PP. 322ss. Qui pare pié utile ricordare, tuttavia, talune espressiuni documentarie appartenenti al vescovo Ambrogio, le quali, con la loro stringata efflcacia, meglio di qualsiasi puntualizzazione crilica sembrerebbero lbrnire la misura del peso episcopale allinterno del tardo contesto cattulico: «nel vescovo agirebbe la grazia divina pié che 1 intelletto umano», cd infatti, proprio per questo, a lui «sarebbe toccato un canco maggiore di unen rispetto a tutu gli altri fedeli>~ (Ambros. E¡,. ev. calI. 14. 58: ti nc adve,-ranius quia iii sacerda/ibas divina magis guau’ Izil/nana O¡,etatmir pralía .. ); ibid. 64: Debes p raponde TOle VI U? sae e,dos is sicuf pnepondeTui g mhmo; no ni gui olios prasceptis suis ligar debes ípse legítima p>-it’ce/~ta it? 50 custodire). Vale la pena di precisare che qoi, come pune pié avaníl, bu consultato le epistulte di Ambrogio adía iccente e testé completata edizione dell’ Opera on~nia della Biblíotheca Anibrosiana , fondata sul testo stabilito da M. Zelzer (CSEL 982), cd in paniculare: Sant’ Ambrogio, Discarsi e Lene-re II/IB. Lellere, cur. G. Banterle, Milano, 988. II vescovo ‘teodosiano 55 6. Queste norme sarebbero state idealmente il II titulo del libro XVI del Teodosiano afti’ancate dall’attenzione che altre constitution.es, variamente sparse in libri diversi dallultimo della cumpilazione, giá nel tempo avevano manifestato nei riguardi dci vescovi, e con le quali si erano loro attribuiti taluni grossi oneri dalle importantissirne implicazioni non ecclesiali7: implicazioni tali, potrebbe anche dirsi, che in certi casi erano apparse perfettamente umugenee con alcune di quelle attribuzioni che, viceversa, da sempre erant> state appannaggio prupriu dell imperium (si pensi semplicemente alíe macroscopiche manifestaziuni cunnesse, sia rahone n¡ateria& sia rationeperronw, con la episcopalis audientia; basti qui il ricordo delle disposizioni contenute, per esempio, o Codex Theodosianus 1, 27, 1 Le Sirm lis). Per la veritá, come si é accennato, non é di oggi la sottulineatura riguardante la particulare ‘predilczitrne Legislativa teodosiana proprio per ¡ vescovi; questa si poírebbe riassumere sia nei tanti e non indifferenti carichi sociali, giuridici e morali ad essi assegnati, u pum semplicemente riconosciuti, dal coevo tus ~ Cosi come emerge giá nei materiali risalenti agli anni del Tardo-antico, appare tuttora non sopito l’interesse della ricerca contemporanea sulla centralitá del vesíOvo nelia storia della tarda societá mediterranea, ed in quella dei seculi ímmediatamente successivi; non solo, appuntu, il XXV Incontro ‘agustiniano’ vi dedica ura la sua attenzione cd i suoi spazí, ma giá nel 1995 1 X Sy’nposiuaí canonisticoromanistico lateranense nc aveva affrontato al cuni aspetti: 1/ processo c/i desig~íazione dci ‘esco vi. $toria, legislazione e prassi , e cosi pure, súbito dopo, una Tavola rotonda tcnutasi a Roma, odIa sede dellEcole franyaise e presso l’Augustinianum, L’évéque datís la cite tít. IV” ao y” siécie. Iniage et ai.ilotilé. 7 Basti vedere ura, in via comodamente sintetica, D. Gemmiti, La e/ilesa privilegiata tic! Codice Teodosiana. Vescovo, Clero e Monaci: aspeui emblemaíici, Napoli-Roma, 1991, PP. 49ss. ~ Cfi-. pure CT/í 16, 2, 23, ové tuttavia riconosciuto un certo tipo di competenza giurisdiziunale al sinudo ‘diocesano’. Su questimportante argumento, che comunque esula dai mie intcressi presenti, si y. fra i contributi non lontani W. Waldstein, Zar Ste/ha¡g der Episcopa/is Audientia ini spdo-iimischen Prozess, in Fesíschr¡fi Kaser, MO oc ben, 1976, ‘p 533ss.; F, J - Cuena Hoy, La «episcapa/i.v auclientia». La justicia «jiiseo/ial en las causas civiles erío-e laicas, Valladolid, 1985; M - R - Ci mn’a, L epmscopali.s audíensia tic/le costituzioni it??pet-ia/i da Cosíantina a Gií.ístiniana, Tormo, 1989, spcc. cap. III; O. Cri iii, A propasiío di «episco¡~a/is audie,itia» , i n lnstiumíians, sacíeté el we po/mt/nc doas 1 ‘Iinípirc rOflmcii/i no IV” Site/e ttp. J.C., Roma, 1992, PP 397ss.; P. O. Caron, La com/~eíenza dell ‘«episcapa/is audientia» nc//a icgis/azioíic dcg/i imperaboí-i rotoano crisíiani , im Ii diriíto tomatio canonico quale dirilto proprma del/e ca¡nanita cristiane deliOriente meditertanco. Atti colluq. Cittá del Vaticano, 1993, ivi 1994, pp. 267ss - O. Vi smara, La giurisdizione civile dei vescovi nel ,u,ondo ant/co, in La giusuzia ud! ‘alto ,oedu,eva (secali V- VIII), XLII Settirnana di studi Spoleto, 1994, iv’ 1995, pp. 225ss.; cd anche K. M. Cirardet: Kaisergericht ¿md Bischoj%gericlit, Bonn, 1975; Ocr/e/it íiber cíen Biscliof van Ro,íi, u, A Vi dell ‘A ccatle,n~a ronlanislica costantiniana di Perugia (dora innanzi cit. AA)? C Líe altre sigle utilizzate delle pubblicazioni periodiche sono tratte da L’Année Pliilologique] lO, 1991 (1995) 553 (y. pure, sempre di Oirardet, Kaiseíge¿-iclíí ¿md Bischofsgcriche Síadien zu den Anfungen des Do,?aí/s¡eíí.s 1,-cites (313-.? 15) und mm Prozess des A tlianasius van A lexandrien (328— 346). Bonn. 1975). 56 Elio Doi-’ere principale 9, sia nella contestuale attestazione della loro sfaccettata centralitá ad un 10. Ed invero, non solo al vescovo (cosi come anche ai tempo eccíesiale e civile chieriel) veniva garantita, rispetto ad ogni altro suddito, una sítuazione del tutto particolare in relazione alía imposizione fiscale II, ovvero alía tutela giurisdizionale12, ma in esso, talora, era pure ravvisata, e non con searsa frequenza, la posizione di ‘speciale’ interlocutore del principe anche sul piano piú semplicemente formale1 3. Le immunitá che gli erano state via via attribuite con larghezza (sempre tuttavia con forti salvaguardie a favore degil interessi statuali 14) avevano trovato la O Per es., segnatamente relativa ai vescovi, cfr. Cii, 16, 2, 22, che prevedeva limitazioni al diritto di acquistare per donazione e testamentariamente, nonché alcuni altri di vieti legati al particol are status ecclesi astico: Fu-ma 1,ra,cec/entis co,isa/O elit¿m circo episcoporunh virginum que personas el ci¡ca alias. quaran! síaIjito prírcedenti facía complexio esí, va/cal ac po¿-rigatar (il ri ferimento in essa contenuto é a Ci!, 16, 2, 20); ma cii pure, pió estesamente. Cii, 9,4(1, 16: II. 36,31; 16. 5; 24: 16,2.35 (e Sir,,, 2). 10 CJi per es. limportante considerazione presente in CTh 16, 2, 3 i (cJ>. S/rm 14): L- - - ] ¡a episcopus in iu/iw propruc ,¡looncn, de-porcal, cuí sal?cotas ignoscentli so/am g/oriam dere/iq¡.¡h L .1; essa testimonia, appunto, 1 altissimo ruolo che jI ¿os dci principe non poteva eñe corí-ertamente riconoscere al Pastore dei suoi sudditi-cattolici. Cfi. amiche CT/í 16, 2, II e spec. 12 ( Mansoetadi,mis ,,oslrw /ege 1n-ohibe,nas i,, iudiciís episcopos accosar/, oc, timo adj ulara /psorum beneficio inpu¡íilas ¿esti,naa,r, libe-ra sil at/ argaendos «os oíl/mis furia/ibus ct~pia ), e cosi C’I’/i 1 1, 39, 8: L ---.1 Episco puní al/ testin?o,?ium dicentloni at/¡ni¿ti non deccí, tia,,i el persona dehonoratur cl ti/guitas st¡cerdolis excepto confunditur (¿-Ji pure Ci!, 9,16, 12; 16, lO, 19; 16, 2,32). 11 V. solo. E. Magnin, ‘Inimunités ecelésiastiques’, in DThC 7, 1 (1922) pp. 121 Sss.; O. Ferrari dalle Spade, “Imniunitá eccíesiastiche nel diritto romano imperiale”, in Scriííi giaridici 3, Milano. 1956, Pp. 125ss.; cui, pUs recente. adde per tutti De Oiovanni, 1/ libro XVI del Codice cil. parsito., cd ura P. O. Caron, “Lesenzione fiscale del clero neila legislazione degli imperatori romani cristiani”, a pubblicare in AARC 12, 1995. 12 Rimaneva sen-z’altro preliminare l’opportunitñ che i chierici, cd in specie vescovi, nellespletamento dei propri incarichi ecclesiali potessero non essere troppo impegnati dalle mere contingenze materiali, quali, appunto, gravosi carichi fiscali ovvero qualehe eventuale preoccupazione di natura giurisdizionale. Mi pare che assai eflicacemente, appunto leggendo le tante co,msíiíu¿ioncs del Codice Teodosiano, De Oiovanni, II libro XVI ¿/e/ Cot/icc cil. (i vi y. spec. 66 s.) riesca ora a rappresentare in breve la concretezza delle relazioni osmotiche allora compiutamente delineatesi fra impet-i oto e sace,tlótioto. 13 Si pensi per es., appunío sul piano formale, allindirizzo della consí/lutio 6, 2, lO, documentalmente rivolta «un,vct-s,s episcopis per diversas provincias»; cji pure Cii, 16, 2, 14. indirizzata «Feiic/ episcopo» (cf,’. CI 1, 3, 2), nonché Cilí 16, 2, 23, volta nominativamente ad una serie di altri vescovi. in CVI 14 in via esemplificativa cfi-. il contenuto di CTñ 16, 2,40 in materia di imposte fondiarie. Cé da dire, in effetti. che mai u legislatore avrehhe potuto trascurare sia le non poche necesaitá del centro dell’imnperiu;n, sia quelle ancor pUs pressanti regionalmente diffuse; in argomento per es. toltre alíe leggi del De episcopis: per es. e cc. 3 e 6) cJi le consí/tuliones di CT/I 12, 1 Dc t/eco,ionibus, circa taluni obblighi degli ecclesiastici (cfi-. o specie le ca 99; 59: 104; 121; 123; 163; 172), oppure quelle in CT/m II vescovo ‘teodosiano 57 raño pió profonda in alcune considerazioni che il legislatore —evidentemente— non poteva non ayer effettuato. Considerazioni che avevano tenuto conto sia dei eonsueti e delicatissimi compiti che al Pastore ‘diocesano erano tradizionalmente riservati 15, sia di quelle altre attribuzioni che nel allinterno della dilatata realtñ cattolica tempo, con non irrilevanti riverberi di natura civile, gli erano andate sempre piú appartenendolñ: basta che si pensi non solo alíe crescenti e giá intraviste funzioni giudiziarie, ma pure a quelle generali di controllo su tutta la vita, anche su quella familiare, del suo gregge, sulle vane attivitá dei chierici e su quelle delle sempre pits numerose e spesso rumoreggianti’ consociazioni monasticheiY; né si dimentichino («ultimi, ma non ultimi») tutti gli adempimenti riguardanti l’amministrazione degli ormai ingenti patrimoni appartenenti a ciascuna singola eccíesia localeiS. 7, 20 De veleranis (es. la c, 12), in 14,3 De pisto ribas el caíabolens/,s (es. la c. II) e 14, 4 De sato-/is, pecuar/is ct sosceptoribos y/ni ceteris que corporatis (es. la c. 8). Estensivamente dr. pure CTIm 16, 8, 13, con la quale si concedevano ai “primi” fra Giudei alcuni dci privilegt giá dati ai ‘‘primni fra i chierici”. 15 Pci le molteplici e sparse fonti evangeliche e patristiche qui pertinenti basti 1 rinvio alíe indicazioni contenute in alcune fra le pum consolidate Storie della chiesa; pertanto y. K. Bihlmeyer-H. Tuechie, Storia de//a ch/esa 1. L’aníichilñ cristiana, Brescia, 19736, pp. 1 28ss.: Li cosí/lazione eccíesiastica; H. Jedin, Síar/a della ch/esa 1. Le orig/n/, Mil ano, 1 980~: 11 co;np/eít,omenlo dcii ‘organizzazione eccíesiaslica ¡te! III seco/o, pp. 442ss. Atitie inoltre: lo studio del 1951 di J. Colson, L ‘évéqae tians les coln,nunaulés pr/¡n/O ves: nonché, del m,~edesi mo, L épisco/~at caílmo/ique. Coilégialilé el pr/monté t/ans íes trois premiers siécles de 1 ‘ glise. Paris. 1963; 1‘art. di Lécuyer, “Episcopat dans la tradition patristiquc”, in Dicí. de Spiriíaaliíé 4 (1959) Pp. 884ss.; M. Maccarrone, “Lo sviluppo dell’idea di episcopato nel II secolo e la formazione del simbolo della cattedra episcopale’~, in Prob/e,ni di síoria della ch/esa. La ch/esa ant/ra seco/i ¡¡-IV, Milano, 1970, Pp. SSss. (con ampia bibliografia e fonti); cd orn 1 §11 veseovo e la citth~ in P. Brown, Potere e crisliaaesi¡no ¿tel/a lardo a,tí/chií& Roma-Bari, 1995, pp. 2llss. 16 In generale si y. A. H. M. iones, 1/tardo /ntpero romano (284-602 d.C.) 3, Milano, 1981, Pp. 1316ss.; ma anche 1<. L. Noethlichs, “Materialen zum Bisehofsbild aus den spdtantiken Rechtsquellen’, in JbAC 16 (1973) pp. 28ss. Relativo alía sola realth dellOccidente (ma con uso di materiali documentad di provenienza anche orientale) si y. lo studio di R. Lizzi, Vescovi e síralture eccíesiastiche tiel/a cittó iart/oantictí (L ‘«¡Ial/a alínonarití» oc’! IV- V seco/o d. C.), Como, 1989, Pp. lSss., PP. 1 O9ss.; nonehé, della stessa studiosa: Ii potem-e episcopaíc’ ~ze/í‘Ch/ente romano. Rappresen!azione it/eolo pica e rea/tó 1.,olitica (IV—V sec. ti. C. ), Roma, 1987, ptissi,¡t (adtle pure 5. Mochi Onory, Vescov¿ e cilla (sed. ¡VV), Bologna, 1933). 17 Senza ulteriormente dilungarmi sulle funzioni episcopali, cd eventualmente su quelle dellampia struttura che localmente gli si era andata a formare intorno faccndogli corona, vale a pena che si ricordi anche quel sinodo ‘diocesano’ cui i legislatori lcodosiani, e poi la successiva i¡tte¡prelatio visigutica, avrebbero riconosciuto non poca importanza circa la cura di taluni affari ecclesiastici non irrilevanti anche sotto l’aspetto civile; sfr. per es. le referenze in CTim 16, 2, 23. 18 Su questi, nel vastissimo (e qui inintiuente) panorama bibliografico, con qualehe spunío riassuntivo. y. orn P. O. Caron. “Oh inizi della proprietá monastica odIa legislazione del tardo impero’, in AARC 0. 1991 (1995) PP. 467ss. (non si trascuríno íuttav a, fra i dotti studí di O. Barone Adesi ‘II ruolo soci ale dei parrimoni ecclesiastici nel Codice Teodosiano’, in BID)? 83 L1980] pp. 221ss.; “Dal dibattito cristiano sulla 58 Elio Dovere Peraltro, la considerazione episcopale da parte del ias del principe risaltava tale misura non 50lt) ah’ interno della ricca e risalente legislazione accolta nel Codice del 438, ma anche nelle disposizioni di quelle constitutiones contemporanee agli anni stessi della compilazione: di cié é conferma assai evidente proprio nei pochi materiali del secondo Teodosio collocati appunto fra le leges di Codex Theodosianus 16,2. Con un provvedimento del 418, per esempio, XLIII del titolo in questione, In sarebbero stata traslate nelle muani del Pastore talune di quelle funzioni socialmente importanti che lino ad ahora erano state cspressioni tipiche dei poteri di intervento t9. Ancora pió esplicita, poi, anzi inequivoca, sarebbe stata dci funzionari imperiali una legge del 421, ultima constituí/o teodosiana contenuta allinterno della rubrica suí vescovi; in essa il sovrano sarebbe ricorso una volta ancora al riconoscimento esplicito dell’autorevolezza episcopale: nel malaugurato caso (ivi, appunto, giá prospettato) in cui si fosse verificato qualehe duhhio sull’interpretazione dei canonm ecclesiastici, esso avrebbe dovuto essere sciolto soltanto dai vescovi; costoro, neanche a dirlo, al fine di prendere efficacemente lumi, a loro volta si sarebbero dovuti consultare col ‘proprio Pastore2t). Ebbene, affianco a codesta massiccia presenza di importanti implicazioni episcopali dalIa matrice civile (e assai spesso giurisdizionale) in talune deile constitutiones di Teodosio JI, non pare possibile ignorare lesistenza sia di un generale richiamo alíe essenziali funziuni di controllo disciplinare esercitabili destinazione dei beni ecclesiastici alía configurazione in termini di persona delle «venemabiles domus» destinate «pus causis<’, o AARC 9, 1989 L1993] PP. 23 lss.; del medesimo y. pure “Eresie ‘sociali’ cd inquisizione teodosiana”, in AARC 5, 1981 L1986] pp. II 9ss.; ‘‘II sistema giustinianeo delle proprietá eccíesiastiche, in La proprietá e le proprie/a. A/ti conv. Potignanc’ 1985, Milano, 1988, Pp. 75ss). Sul ruolo sociale del vescovo, in inca generale. si y. per tutti E. l-lermann, Eccíesia in re publica. Dic intw/c.-k-lung der Kirche von pseotio stttatí/c/me-r zo staatíic/¡ inLorpor/cíter Existeoz Fankfurt a M. -ccc., 1980, Pp. 290ss. 19 cj~ CTh 6, 2,43 che andava a modificare le disposiziuni della c. in 12, 2, 42: L ---1 Sed quia líos ¡o/nos saJfice¡-e ití prwsen/i cognovimas, pro quingeo/is seseen/os cotts/ituí prtt-cipitnus. ita 01 pto a,bii,-io vi,-i revet-etitissinti a¡tíist/tis A/exattdrbta, u,bis de !tis. qui no te L --- 1- La costi tusi nne. che si ap ri va parlando dei para ha lan i, Irequentemente é stata oggetto di indagi nc in merilo ad alcune questioni riguardanti tal personaggi ; pi ultosto che entrare nc 1 merito della di scussione (qui punto interessante) novio alío studio, ancoro alquanto attuale. di A. Phihipsborn, ‘‘La compagnie d’ambuhanciers ‘parabaiani’ d’ Alexandrie’, in Byron/ion 20 (1950) Pp. 1 85ss. (oro y. pure J. Rougé, ‘Les déhuts de hépiscopol de Cyrihhc dAlexandrie elle Code Théodosien, n Ahexandrina’’ - He/liJo/sine-, jada fsni e e-¡ chr/sr/aoisnte 4 A/c’xaodr/e. Mé/an ges Mondésert, Paris, 1987, Pp. 339ss., qui PP. 345ss. con bibliografia; nonché gli spunti orn i n R - Tej a. La “tíagedia ‘‘ de- Jfrso (431): he-tejía y poder e-ti la at;tigiie-tlat/ ta,tlla, Santander, 1995. Pp. 33s.). 20 Si trotía di Cli, 16, 2,45: Mcl’. iiONOR(iUS) El rIltSoD(oSitJs) AA. Pi-IiLiPPO l’(RA1i~mzcro) m’( RAr’roo 1)0 11.1 YO Ci omití innovatio,te ce.ssan/c vctos/ate,tt e/ cationes p ti st,nos- cdc-esiavtict,.v, qo i tz flod rístjíí e /e,t ocr,,,,!, pet- otones I/!).’tici pro ví,tc/t,s set-va,-, pracipi¡nus. Tutn si qaití dubietatis eme,se,it. it! oporteat ;to¿t abs que sc/cnt/a viii ¡-e-ve- ¡-el, lissítn ls acrost¡nc-ta? le-gis t¿otistí/is- o,-bis Constatttií,opo/itan¿e. quas Romas veictis p¡-a’¡-ogalivt¿ /tetalot, cottve-tttui sacert!ota// swtctoque mt//dio reservan. OAT. PRIO O. mUL. EUSTATHíO ET AGRícOLA cONSS. (ZJÍ CI 1, 2. 6. Ji vescovo ‘teodosiano 59 appunto dai Pastori, sia la loro eventuale funzione di verifica per cosi dire ‘dogmatica’ nella vita dell’iníper/um. Ansi, e proprio ahl’interno della norma testé citata da ultima, Corlar Thc’odosianus 16, 2, 45, sembrerebbe che jI ñtsprincipa/e, proprio in tale prospettiva, avesse persino descritto la traccia di una vera e propria gerarchia episcopale: una sorta di autorevole indicazione sulla via di quel deciso sviluppo futuro u quale, passando per la quasi contemporanea consolidazione 2i, sarebbe poi stato rintracciabile nella piii tarda dell’auctoritas dei patriarcati «ecciesiologia pentarchica dei teologi bizantini>’22. Tuttavia, e prima ancora di approfondire qualsiasi discorso su ulteriore e circostanziato materiale del Codice che in qualehe modo riguardi i veseovi e la calbolicatides, non va trascurato di dire come si possa trovare ampia e sostanziosa conferma degli estratti doeumentali finora riferiti anche in alcune altre manifestazioni testuahi del tutto consentanee: manifestazioni non giuridiche, ma analoghe a queste teodosiane, nel senso che pure o esse pare che si rintracci un identico teorico ‘dover essere del potere sovrano in relazione alía stessa materia. 2. — Altre fonti, piú o meno coeve aí materiahi del Codice che finora si sono guardati, e quindi idealmente contemporanee alía successiva sistemazione compilatoria, painno testimoniare un pensiero per mnolti versi sostanzíalmente omogeneo, cd in alcuni casi persino formalmente meghio compiuto di quello 21 A parte le seontate referenze encicoplediche (per es., vane ‘voci’ del DThC, e cosi pure P. O. Caron, 5. y. “Patriareati in Oriente”, in NN!)1 12 11982; rist.] PP. 602ss): V. T. lstravridis, “Prerogatives of the By-zantine Patriarehate in Relation with the Oder Oriental Potriarchats’, in 1 palt-iarca/i oriettta¡i tic! ¡ir/mo otiiietumio - Atti congr. Romo, 1967, ivi 1968, Pp. 37ss.; y. pure 1-1. Gelzer, “Der Streit tíber den Titel Ókumenischer Patriarch”, in Jah¡-buchf prote.s-t. Tlteaí. 13(1887) Pp. 549ss.; 5. Vajíhé, ‘Le titre de patriarche oecuménique avant saint Grégoire le Grand’, in ¡SO II (1908) Pp. ÚSss. (rna y. anche i contributi cit. da O. Dagron, Cosíatttinopoli. Nascita di u,ta cap/tale (330-451), Tormo, 1991, p. 488); V. Laurent, “Le titre de patriarche oeeumenique et la signature patriarcale”, in REByz 6 (1948) Pp. 4ss.; E. Eid, La figure ffiridique du pan-¡arche, Roma, 1962; 0. Every, Tite l3yza,tiine- Pa!ria,-cbate, 451-1204, London, 19622; V. Porlato, L’íiJjficio patria,-cale odIe Ch/ese oriental/da! IV al X seco/o, Padova, 1969; F. Winkelmann, “Zur Rolle der Patriarehen von Konstantinopel bei den Kaiserwechseln in frohbysantinischer Zeit”, in Kl/o 60 (1978) pp. 467ss.; V. Peri, “La dénomination de patriarche dans la titulature ecclésiastique du IVe au XVIe siécle”, in Irénikon 64 (1991) Pp. 359ss.; B. Stavridis, “Lautorité du patriarche oeeuménique dans la vie de lÉglise orrhodoxe”. in ¡st/tía 40 (1995) Pp. 357ss. (y. pure P. Siniscalco, ‘‘Note gui significan del termine ‘Patriarca’ nei primi secohi della nostra era’, in IV Ce¡tten. <leí! ‘ls//luz. del Patriarct¡to itt Rí.,ssia , Roma, 1991, PP. 24s.) - Per altra letteratura rin vio al mio «¡Lis ~¡~/tícíptiJe- » e- «cailtolica lcr» ci t - PP - 4Oss - 72 A gua volta, poi, fortemente «polemica con hecclesiologia monarchica dci teol ogi 1atini »: E. Carcione, Le- e-re-sic. Triniíú e- lncartíaziotte ¡tel/a Ch/esa a¡ít/ca Milano, 1992 (su cui y. la mia breve nota in SD~ 59 L19931 PP. 399ss.), 174. Sullargoníento specifico y. E’. R. Oahbauer. 1)/e Petm¿arcl,/cíheorie. Fin Modelí de,’ KÑ-cbet,ícítat,g von det Aníñogen bis zor Ce-gen ~vtn-¡, Frank (uit a. M -‘ 1993: in prospetniva romanistica: L. Chevail her-R. Chabanne, Just/n/e,t cí la pe¡ttarchie, in Soda/itas. Serial Cuantío, Napohi. 1984. 2, Pp. 721ss. con bibí. Appropriatamente, dunque, Dc Oiovanni, Ii tibio XVI tic! (‘oil/cc cit. 144 nt. 12 ricorda la rea-sione papale ahl’emonazione del documento in CTh 16, 2, 45. 60 Elio Dovere testimoniato nei predetti brani legislativi Si tratta, e non a caso, di alcuni resti singolarmente autorevoli (taluno di essi, in epoche successive, anche notissimo) fra tanti che potrebbero trarsi dalia larga disponibilitá offerta dalle fonti patristiche degli anni fra i secoli IV e V (una porzione, in veritá. affatto trascurabile del terreno culturale tardo!). Massime le preziose risultanze letterarie del vescovo Ambrogio (al di lis 23) possono essere utilmente delle successive strumentalizzazioni agiografiche consultate, cd affiancate agli spunti normativi gis intravisti; di esse si dovrebbe tener conto non foss’altro che per l’indiscusso spessore culturale dell’autore antico (e senza badare, per esenipio, a certe ‘durezze’ espressive), nonché per u suo essere stato protagonista attivissirno di non poche di quelle vicende che poi sarebbero emblematicamente confluite in talune delle leggi del Teodosiano24. A mo’ di esempio significativo basta che si trascelga allinterno del ricco e godibile epistolario milanese qualehe documento pié o meno relazionato, giS allepoca, ad alcune di quelle norine che linora si sono viste25. A cominciare dalia magnifico epistula del 386 diretta a Valentiniano II (non a caso scritta sull’onda della importante constituí/o poi sistemata in ~odex Theodosianus 16, 1, 426), si ritrova espressamente ribadita sia l’idea dell’ormai consolidata estraneitá dell’ inzperiuín a, jato delia caihoilca lex, sia la relativa cd 23 Oiuste critiche io questo senso appaiono oro odie pagine di A. Di Mauro Todini, Aspett/ della legislazione te-ligiosa dcl IV secolo, Roma, 1990, pp. 72ss. 24 É notoriamente vasto e persistente l’in¡ercsse su Ambrogio e la sua stagione (y. per es. ‘Ambrosius episcopus”. MU congr Milano, 1974 Livi 1976], cd u libro ¡a me (moro i naccessibi le] di N - fi. McLynn. Atííbrose of Miltín. Clíurch tuid Cou,t it, a Clíristia,, Ca¡,itaí Li 9941); si pensi alía recen te Tavol a rotonda tenuta presso 1 Augimstiwianum (ottobre 1995) ¡mt terna Ltí libe-Tití ~eIig’íosrt alta fine del IV secoio; Ambrogio e- Teodosio (interventi di PSiniscalco, Teodosio; L. E. Pizzoiato, Atobrogio; A - Di Berardi no, II ‘‘Cotlcx ihe-otiosianas ‘‘). Per l’essenziale, e tenuto conto del contesto presceito odia presente occasione, sí y. solo 1-1. von Campenhausen, Atíibros/as cotí Ma/latid als Kirclíenpolii/ker, BerlinLeipzig, 1929; i-R. P-alanque, Sn/nr Anmbroise ci I’enípire ronmain.. Paris, 1933; fi. Biondi, “Linfluenza di santAmbí-ogio odia legislazione religiosa del sun tempo’, in S/udi giuritlíci 1, Milano, PP. 1965, 645s.s. (= in Sant Ambrogio tic! XVI centenarto della gua nascila - Milano 1941). 337ss>: A - Paredi, La politica ¿Ii 5. An,brogín , Milano, 1974; al tra e pertinente bibí io grafio é raccolta in Noitoativa itn¡,erialc e duitio rontatio o cg f/ scr/Ér/ tu s. A,n.b rog/0. ‘Lp ís tu las—De officiis—Ora 1 iones fune6 res’, curr. M Sargenti-R. fi. Bruno Siola, Milano, 1991, PP. l3lss. lnteressanti ritiessioni sulle relazioni ambrosiano—imperiali sono variamente sporse itt Di Mauro Todi ni, Aspeui tíclía legislazione religiosa cii., spec. cap. 1. 4, e cap. 2, § 2, ove sono anche resti e citeratora. 25 1 n quest‘ otti ca appaiono veramnenle preziosi i rnateriali offerl i dal libro X; mn argomento y. M. Zelzer, Dic b,-iejbticlíer des hí. Aníbrosius un’l dic BrieJk’ cxtra collecíionem, Wien, 1975 (= AA WW 112 Li 972] Pp. 7ss); adde (ira la leitura delie nteressanti pagi nc di F. l-lei mit, Ltí théologie dc la victo/te tic Cot,staíít/n ti Tlíéotlose Paris, 1992, pp. l3Sss. 26 Da ultimi, tutíavia, Sorgenli e lo Bruno Siola (ma non a ragione) esclu— derebhero qui qualsi asi cortnessione coit tole e-otíshttitio: y. Normativa iin¡,erial« e áiriUt, romano negí/ scriu/ di 5. Atobrogio cit. PP. Sss.; p. 82. II vescovo ‘teodosiano’ 61 esclusiva competenza del vescovo in argomento. In essa, per di pUs, sembra che persino si mantenesse la traccia di un provvedimento normativo pié antico (hice [...] verba rcscripti sutil), di Valentiniano 1, col quale il principe si sarebbe esplicitamente pronunciato come incompetente sia nelle questioni cattoiiche disciplinan, sia per quell’aspetto del tema religioso che qui pié ci interessa da vicino, e cioé u momento prettamente dogmatico: nelle vicende riguardanti la fede, e cosi pure in quelle strettamente interne alía gerarchia della ecciesia (iii causafidei vel eeclesiastiei [...j), u legislatore aveva stabilito eñe a giudicare dovesse essere necessariamente II 27. vescovo Ma non basta. La fonte amhrosiana, infatti, dice assai di pié, e di aneor pié particolareggiato: mai, e grazie agli esclusivi diritti sacerdotali, si sarebbe udito che un vescovo potesse essere istruito da un laico; giammai si sarebbe visto un laico chiarire i’argomento religioso ad un vescovo, tanto che le Scritture avrebbero sempre attestato che i vescovi, normalmente, «/tt causa [ji fidei» avrebbero dovuto giudicare limperatore e non certo u contrario28. Non a caso, dunque, lo stesso Valentiniano 1 si sarebbe a suo tempo dichiarato esplicitamente incompetente proprio sui vescovi: non est tite-uní indicare- inter episeopos 29 Secondo le chiare cd lucide espressioni del Pastore di Milano, qualora u confronto si fosse dovuto tenere sul rigido argomento della fede, esso avrebbe dovuto svolgersi solo tra vescovi (si conferendanz defide sacerdotum debet esse isla collatio [...]30); solo ai vescovi, infatti, e non al sovrano, appartenevano i misten della fede: curnfidei ipsius [sc. clementia principis] sacratnenta noít noveril 3i. Niente di strano, pertanto, che allorché si era trattato di discutere su talune questioni defide Atubrogio medesimo aveva ritenuto che lo si dovesse fare in e-celes/a, appunto fra vescovi, cosi come avevano indicato che fosse necessario gli exempla forniti da altri 27 Cfi. Ambros, Lp. 75. 2: [ .] augustas inc/norias pater tuas tion soluto sertílone- respotídil sed el/am ¡cg/bus suis sanxi/: “Itt causa Jidei ve! eccíes/asticí al/ca/as ordinis cuttí ¿utí/cate ile-be-te- qul nec Otutiere inipar sé tícc iarc d/ss/ntilis’’. liase en/nt verba rescripti sant hoc así sacetdotes de sacerdotibus volu/í indicare; quío e//att? sial/os qaoque at-gueretur episcopus el /noram esset exa,nina,tda causa, etia,,t hanc voluil ad episcopale indicuin ¡~crí/tíere. Qualehe buona osservazione is nel florilegio di Sargenti-Bruno Siola citato poco sopra: vi 54; inoitre, dr, anche la testimonianza di Soer. li/sí. cccl? 1, 22: O. C. Hansen (coliab. M. Sirinjan), Berlin, 1995, 66, 9ss. in linea generale non is superflua la lettura di A. Roto, I4iscopaiis autí/etítia, in Enc. caííS (1950) Pp. 446s. 28 Cfi-. Ambro,. Lp. 75,4: Quatído aud/st/, clemeníissime iperalot; itt causa fidel laicos de episcopo iudicassc? L ..] Si docettdus est episcopus a laico quid sequatur? La/cus ergo dis¡,uíeí ci episdopus audial, ep/sdopus discaí a laico. At c:erte si ve! sdr/pturatu//t serte/ti divina non ve! veteta lat,ípota retractenius. quis esí qui abnuat /0 causa ¡¿dci. itt causa ittqacwt fidc/, episcopos so/cre tle /,npcraít¡ribus C/íristian/s, ‘fo,’ itttpertttrites tic ep/sCopis iutlicat-e 29 Cjn Ambros. ¡Sp. 75. 5. 30 Idem 15. 31 Ambros. ¡Sp. 75. 5: LI clame-nt/a íaa ca/ adlíuc amerenda baptísníatís sacrame-nía servantur arro gal defida ¿ud/cian,. cunífidei ipsius sacramenta non ttoticrit. 62 Elio Dovere 32. e cosi come, del resto, veniva tuttora sostenuto dal popolo e pié antichi Pastori dei fedeli: veuissern, /¿nperator, ad consisíor/um cIerne-nr/as tute, ul bine core-ini suggcrerem, si me vel episcopi vel populas pcrrnisissent dicentes defide in «cales/a coraní populo debe-re írac¡ar/ 33. Tutto questo insieme di affermazioni sembrerebbe corroborato da ulteriori e simili spunti presenti in altri luoghi dell ‘epistolario ambrosiano: in talune altre lettere che, a diffcrenza di quella qui escussa, non avíebbero trovato un immediato riscontro materiale in alcuno dei testi legislativi contemporanei; essi, pertanto, lontani da particolari commistioni con lo pressante e contingente realtá politica, potrebbero veramente attestare le ‘normali’ idee di fondo che un grande vescovo di allora avrebbe avuto sui reciproci rapporti fra sacerdotium cd imper/an/ quanto alía determinazione della carbol/ca ¡cx 34. Idee, vale la pena di evidenziare, chiar-amente manifestate, cd altrettanto coerentemente ‘ricordate’ da Atnbrogio proprio ai pié qualificati esponenti dell’ imperiant medesimo~5 (senza esserne sostanzialmente 3 2 Cfi. ¡Sp. 75, 1 5: .5/ tractadfmí e-st tractare lo ecclesií, d/tlici,- quod ,,maiore-s Jece-ruol mci. II testo é pure ricordato da Sargenti-Bruno Siola, Norma/iva /mííeriale- e tlit-ií¡t, ronía,to ncgli scj-iu/ tu 5. A tnbt-ogio ci t. 41, relegandolo tuttavi a itel1 ‘ámbito esclusivo dei rapporti fra giurisdizioni. 33 Ambros. ¡Sp. 75, 17. Sulla cd. teologia-politica’ di Ambrogio é noto che esiste una incredibile varietá di contributi; Ira essi si y. particolarmente gli studi recenziori (ma aulcle anche M - Sordi. Cristianes/pío e- pagatiesi,tto dopo Ces/att//no, i n L i/tt/?ero rO¿ita/tO-crts/ia,ío. !‘robletni politicí. ,-eligiosi. c,.títurali, cur. M - Sordi, Roma, 1991 , pp. 121 ss. - 0v’ é leí t-) ci tal i oro da V - Ai ello, ‘‘Costantino ‘eretico’ - Difesa della ortodossia’ e anricostontinianesimo in etá teodosiana”, in AARC lO, 1991 (1995) Pp. SSss., qui 81 ot. 34 Né va dimenticato, indipendentemente dal particolare prestigio personale e dal temperamento dei Pastore milanese, che íd caso dei vescovi deilepoca tarda si rimaneva decisamente di Ironte a personaggi i quali. pié o meno da soli, continuavono a rappresentare un discreto livello di cultura, in specie a fronte del mediocre panorama costitimito da buona parte del ceto dirigente politico-amministrativo laico dellepoca; in proposito y. E. Patiagean, Sant//tic pote-re a Bisatízio, Milano, 1992, qui spec. p. 74, cui adde orn la suggesriva e specificzt ricostruzione (tracciata per it tramite delle le-ges pUs tardi codificate) dello squarcio storico-giuridico riguardante ‘ambiente milanese contemporaneo ad Ambrogio: O. de Bonfils, CTh. 12.1.157-158 e /1 prefel/o Flavio Malí/o Teodoro, Baí-i, 1994 (su1 quale si y. pure la mia nota di lettura o SDHI 60 [1994] pp. SSSss). 35 É forse questo u motivo precipuo che spinge a leggere, nellampia cd eventuale disponibilitá delle infornx-a-zioni contenute si-a odie non poche opere di Ambrogio, si a nelle altre referenze testual i patristiche, proprio i materiali epistol ari i n questione. Cfi-. pci- es. le -afferm-asioni di Ambrogio rivolte allimperatore Eugenio (a. 393) circo la sua persunale, ossnlota imperturbahilitá che ovrebhe avuto oc! ‘parlare in faccia’’ (/0 cospe-cío te gis íoqui /iOti cO/4/,tidebt,t) a Teodosio su gli argomenli della fede: ¡Sp. cx. col!. lO, 4 (Poslea el/an clcoíentissi,no itnpe-ra/ori Tbcotlosio catatO itt/olíava/que- //t os dicete ootí dt.,bitav/. 11...] in cospecta te-gis loqui tmo,t cotífutítíebar); una imperturbabilitá, sembra di capire dal contesto del discorso. derivata dall’essere lui, Aínbrogio, appunto un vescovo t dr. ibid. 2: U//que- e//ant ergo episcopus paríe.s tocas debui tecognoscere. Detli liballos /t,t¡,era¡oribus duos iI)- JI Ve-5COVO ‘teodosiano 63 smentito, salvo che per certune questioni ‘religiose’ pericolosamente coinvolgenti 3tí). lordine pubblico E dunque, in un’altra epistula pur essa indirizzata a Valentiniano II (a. 384), e rinnovando la memoria della religiositá dellimperatore Teodosio, il Pastore avrebbe appunto ‘ricordato’ al sovrano regnante come fosse ovviamente riservato al vescovo il merito sulle questioni riguardanti la religione: Si civilis causa esset, dive-rsa& parti responsio servare-tun Causa re-ligionis es!, episcopus convenio 37. Analogamente qualehe anno dopo, ma stavolta rivolgendosi al principe Teodosio, egli avrebbe ‘ricordato’ quale fosse u dovere precipuo di un sovrano, e quindi con chi costui si dovesse per forza consultare in relazione agli affari religiosi: Si de- causis pecan/anis cornites tuos consulis, quanto magis in causa re-hg/anis sacerdotes domini wquunz e-st consulas? 38; cosi pure avrebbe sostenuto, ma nuovamente diretto a Valentiniano (e stavolta servendosi della traccia offerta dalle Scritture39): Tributum Cre-saris e-st, non ne-gatur; e-eche-sin dei e-st, OEce-sari utique- non de-be-! addici, quia ius Cre-saris e-sse non pote-st dei templuto 40 Del resto, e non poteva essere altrimcnti, u grande vescovo non faceva che ribadire ufficialmente un fatto ahora gis estremamente noto, e ciod che I’imperatore piuttosto che essere al di sopra della catbolica acches/a vi appartenesse intimamente, cosi come era indiscutibile che fosse per ogni altro suddito-fedele (imperator e-mm nitra ecclesianm non supra e-ccle-siam «st 41), e che finanche per lo stesso sovrano dei Romani non vi fosse onore moggiore rispetto a quello di essere considerato filias acches/ce 42: Quid e-nito hottor{ficie-ntius quato ut imperator e-eche-site 1/bus e-ssedicatur 43. 36 Solo in via di esempio si y. il cd. caso di Callinicuní in Mesopotamia (a. 388), emblematico per la rappresentozione di taluni non facili rapporti fra ‘autoritá civile e quelia eccíesiastica (nello vicenda di specie, appunto: Teodosio 1 ed Ambrogio) a motivo di torbidi sociali traenti spunto dalia intolleranza religiosa; da ultimo, cd efficacissima, y. Di Mauro Todini, Aspatti tíalia legislazione teligiosa cit. PP. 3ss. 37 Ambros. ¡Sp. 72, 13, 1 cui testo é appunto preceduto da: Ce-ríe re-J>¿rad pare-ti/cfi pietatis Irías princ/pe-m Tlíe-odosiu,,í. que/ti super onití/bus fe-re- /naioribus caus,s consolare consuesti. Nihil /tiaius es! rel/giotia, ti/luí s,.¡bhittí/us fitie (dr. ide-ití 12). 3~ ¡Sp. 74, 27. 39 Nel caso: Mt 22, 21 40 ¡Sp. 75a, 35. 41 Ambros. ib/ti 36. 42 Tanto che a stare alía “voce popolare non i sacerdoti avrebbero aspirato al regno, quonto gli imperatori avrebbero aspirato al sacerdozio”; cft Ambros. ¡Sp. 76, 23: Ve-ten ¿ate ti sacerdolibus tlotiata ittl/~eritt. /tOtí usurpata, et vulgo dici quotí i/típara/ores sace-rtlotiuttí niagis optave-riit/ quaní impar/ato sace-ntlotes. ~3 Amobros. ISp. 75a, 36. Elio Dovere 64 E pertanto, poiché al principe sarebbe spettato «u civile« ed al vescovo 44, tutto odIa normalitá di quegli anni il sarebbe stato riservato «u religioso« pensiero di Ambrogio allorché avrebbe ribadito in via definitiva e sintetica la incompetenza del Palazzo sulle «cause di fede», e la riserva esclusiva di esse all’ufficio del vescovo: Ad palatium impe-ratoris irem le-ben ter, si hoc congrae-ret sacerdotis officio, ut in pahatio niagis certare-m quaro in e-ce-les/a. [.1 Causam 1/dei itt e-e-cíes/a age-ndam quis abnuaí? ~t Orbene, senza ulteriormente permanere sulle tante ed inequivoche parole del vescovo milanese (e neanche dilagando oll’interno della esuberante patristica dellepoca), ma per corroborare la sensazione che non vi potessero essere dubbi circa la concezione contemporanea olla codificazione di Teodosio sulla rigida appartenenza episcopale della ‘meditazione’ de-/ide- ca/bah/ca 46, va detto qualcosa ancora. E per evitare inutili appesantimenti é hene che si guardi una volta di piii, brevemente, solo ad un tratto escerpito da quelle Storie eccíesiastiche coeve alía compilazione cui molto si deve perla preziosa cd accurata informazione sullevo tardoantico. La Storia di Sozomeno, per esempio, peraltro riscontrata da un interessante brano di Teodoreto, avrebbe trasmesso un’attestazione molto esplicita proprio sulla linea di pensiero che fin qui si é descritta47. Una volta di piii Valentiniano, e nel caso di specie sollecitato da alcuni vescovi d’Oriente (che pare avessero chiesto l’autorizzazione a riunírsí in sinodo), avrebbe risposto con perfetta consapevolezza proclamando la propria appartenenza alía pai-te laica dei cathohici, ed affermando che egli, proprio per tale motivo, non avrebbe avuto alcun diritto di immischiarsi in cose onaloghe a quella che alitira gli venivo sottoposta; piuttosto, sarebbe stato compito dci vescovi decidere autonomamente, e, se oppoítuno, riunirsi a discutere de1/de: Qai cuto inlpe-ratore-/ti adiisse-t, e-t episcoporato mandata ci exposuisset, Valentinianus ita re-spontlit: Mihi qaidt<ni uy laicorato ordine- cottstí/uio, Jas n.ott e-si bujusníodi ne-gotia curiosius se-rutan. Sae-e-rilo/es vero quibus id curte e-st, seorsuto ubican que- volueniní convenianí 48 - ‘~‘~ Credo che anche cost al di Us della specifica vicenda ‘contenuta’ odia fonte in questione (per la basilica di cui si dibatieva in questa epistaha y. 1 apparatus della cd. ambrosiana cit.: 1 37ss.), si possa ‘forzare’ l’espressione di Ambrogio (con aropio, ma secondo me ammi ssibile, interpretazione): Ad inípera/oreto pahatia pe-rtitien/, ad sace-rtloten, acchas/te. I’ubhicorutn tibi /ttastiiut/m /115 cotomlssuttt est, /iOti sacrorum: E¡,. 76, 19. 45 Ambros. ¡Sp. 75a, 3. 40 Per una ulteriore selezione di testimonianze documentarie novio a H. Rohoer. Ch/esa e struttura pol/tica tíel cr/s/ia,íe-si,íío prittíitivo. Docu,tíetíti de-lía e-li/e-sa dei pr/tti/ o//o sae-oh cotí i/itrotluziooe- e- e-Omma/tfo Milano, 1979 (ri st 2), e segnatomente al cap. 3. La separar/nne- thai po/et-i durante la lotta tíclía Ch/esa coníro u tíascente ce-sa,opapis/no (V se-e-ob). 47 Questa testimonianza pué reiazionarsi ad Aínbros. ¡Sp. 75, 2. CYk Theod. ¡-‘o; (edizione. per me pUs agevole di altre da guardare) ~2, 1132W 1-1/st ¿ccl? 46: 48 CIr. Sozoíst. Hin. cccl, 67: PC 67. 131 lA; ibid. 1312A: [..j’liíoñ dv, Xoííé TeTcL’y~1Evct, tú Oqxtr TOLCÚTe íreXurpay~toveiv nL & LEpEt.g oUg TO3JToU «crO’ ~armííú§ ¿1Tt5 (3oúXovrac yvv’íToyrrlv. ~tn’ LETe [1ÓCL, II ve-se-ovo ‘teodosiano’ 65 3. — Ordunque, tornando ai testi del Teodosiano, cié che senz’altro non sembra misconoscibile él-a costante affermazione normativa circa l’autorevolezza specifica della figura episeopale. Questa, nelle singole previsioni di legge che allora sí erano rese disponibili per la coliazione imperatoria, talora era stata accomunata a 49, ma ancor pié di frequente, ad essa era pure stata quella piií ‘semplice’ dei chierici riconosciuta una situazione legale di assoluta premínenza sía morale, sia pié semplicemente materiale rispetto ad ogni altro membro appartenente allámbito della chiese cattoliche5tí. II legislatore non solo riconosceva esplicitamente il centralissimo ruolo del vescovoSí —del quale, in taluni casi, si faceva efficacemente carleo52—, ma lo elevava persino a proprio punttí di riferimento nell’attivitá di normazione che avrebbe riguardato 1 pieno della materia religiosa, e cioé il suo momento ‘dogmuatico’ In altri termini: da un lato ii/as principahe poneva in essere tutto quanto potesse rivelarsi funzionale alía massima tranquillitá quotidiana degli operatori eccíesiasticí, i quali sempre pié apparivano impegnatí in compiti di ellicace incidenza sul terreno del sociale53; daltro canto, almeno per cié che qui interessa, 49 Per es. CTIí 16, 2, 20 paría onnicomprensivamente di eeclesiastici: Eccle-s/astici au/ t’el ex ece-les/asticis val qui L .-- 50 Onorio aveva persino riconosciuto ai «sace,dotes provine-/as» ven e propri compiti di vigilanza o difesa dci diritti degli ccclesiastiei: e-fr CTh. 16, 2, 38 (su cuí y. comunquc fi. Biondi, II diritío roma/mo crisliatmo 1. Orian/ame-oto religioso cíe-lía legislazione-. Milano, 1952. p. 387): Sacerdotes veto ¡itovincias e,-unt soilicili, tía su¡b ¡mac .s-c/l¿cat priv/le-pu excusatiotie- al/ant contra cotuní ur/h/taíem al/quid his ¿niara/nr t/ico/tmnioda,n. Qui si y. specialmente L. De Oiovanni, ‘Ortodossia, eresia, funzione dci chierici. Aspetti e problemi della legislazione religiosa fra Teodosio 1 e Teodosio 11”, AARC 6, 1983 (1986) Pp. 59ss. (~ in l/mdex 12 L1983-4] 391ss). St Se nc y. qualehe aspetto significativo neilo prospe-ttiva puramente culturale brevemente delineota di recente do P. Brown, II Jiioso¡<o e /1 ¿nonuco: due scelte furcloanhiclte- - in A. Sehiavone (direz. 1, Siotia chi Rotnt¿ 3. £ ‘ará rat-doun/ica: 2. 1 luoghi e le ccd~,,rc, Tormo, 1993, Pp. 878ss. (per i lesti cJY. per es- Ambros. hin. ex. e-oil. 2 La. 394, indinizzato a Teodosio], 3: L - - - 1 cíc,ímenhia tua hosf ¿ato tionmitio pctra/. oblatiotieni el grttliat-utn actiotie/tí pe-r sace/tlof es cclcbrt¿ri tioní//lo clcsidcrat); y. pule, nel 1 ottica tipicamente romanistico. De Oiovanni a. 1,1/. e-iI. 52 Cft-. per es. la c. in CTh 16, 2, 31, al cui interno vi é attestata una vera e proprio assunzione di difesa della onorabilitá del vescovo da parte dell’ iníper/um e dci suom i-oppresentant¡ lucali; questo anche nel caso in cui u Pastore, proprio per u suo oltissimo e santo ruolo, non si fosse attivato nel reagire alía iniuria eventualmente su bito: L - - - 1 Atique //a prov/tic/ce nioderator sacerclotuto et caihohicas ce-cíes/te tíímn ,.s-lrot-u/n, Mci c¡uo que ¿ps/as et ti/e/ni ct,ítus itiinriat/i cap/tau ¿o cotívicfc’s st va cotífesst>s reos se-tite-nt/a tíave-ril vittthicct/lda/n tle-c expelel, ul episcopus ití/arias propt uhtioncm cleposcal, cta sane-titas ig/íosce-/ícii soititti ploman de-reí/quit (cjt. pure Sirtn 14). 1u vio generale e preliminore non é mutile la lettura di P. H. Lafontaine, Le-s condit/ons pos/tires tic 1 ‘acce-ssion aux ot-citas tiatís la preniiéra íégísla/ion écclés/así/que (300-4.92), Ottawa. 1963. 53 Ora si y. solo, per tutti, J. 1-lerrin, “ideals of eharity, realities of weifare: the philantropic activity of the Byzantine Church”, in Cimate-Ii and Pe-ople- ¿o Byzantiuní, cur. R. Morris, Manchester, 1991, Pp. 15 lss. Ello Dovere 66 esso sí servmva della serenitá ecciesiale cosi garantita per rintracciore comodi poli di orientamento, sempre ‘visivamente’ disponibili, per lindividuazione del Simbolo cattolico perfettamente ortodosso. Ed infatti, tenendo fermo quel poco che in genemale si é detto sul vescovo e sulla sua qualiticata presenza ‘teodosiano, basta che appena si esca latín dallo spazio codi ficatorit> del titolo 16, 2 per verificare pié da vicino, e sulla base di altri e non lontani testi, lo stretto cd inevitabi le rapporto i ntercorrente fra u Pastore cd u legislatore circa la determinazione- normativa della ca¡holica lex. 1 titoli De 1/de- catimolica; De- bis, qai super reí/tone- conte-ndan/; De te-hg/ana —rispettivamente Code-x The-odosianus 6, 1; 16,4 e 16, II— raccolgono diverse consíi¡utione-s che in qualche modo, pur sempre nella particolare mauulera in cui u comupilatore si era usualmente occupoto degli intportanti tem i rigu-ardanti u 54. Ben oltre le Credo dei cattolici, sembrano funzionali al presente discorso complesse vicende politico-sociali e religiose odombrote odie leggi in questione55, e cosi pure superando, laddove possibile, i problemi di squisita critica testuale ad esse moerenti SÓ, vi pié di un mot ivn per guardaroe di nuOvtí i 1 testo, cd anche nc lía presente circostanza. Nel le costi tu zi on i del De fiche- cathoíic-a, per esempio, nel 1’ a lirontare tem specifici cd occasionali (e tuttavia i ntportanti ssi mi) che riguaudavano certí aspetti particolari del terna religioso posti dalle pressonti necessitá del mondo coevo, u legislatore aveva sempre fatto ce-nno oi medesimi referenti ecclesiali che fin qui si sono detti. Sin nella legge in Codas Thíeocíosianus 16, 1, 2, si-a nelle due constitutiones collocate di séguito57, 1 ‘unico punto di ri ferirtiento consentito al ms principale- in quelí ‘ñmhitt ristrettissimo riguardante la (‘br/st/ana íes che ivi veniva sottintesa sarebbe rimasto esclusivamente centuato sul contemnporaneo contesto episcop ole58 Persino in quelleditto del 386 che i cornpilatori avevono inscrito come Codas Theodosianífs 16, 1, 4, e che poi avrebbero parzialmente trascritto anche 54 Per un’ accurata anal si dci testi contenuti sotto tal i ru bniche rinvi o oro al mio «lus pritíciptile» c’« ccmtltolicc, lev» cml - ~t¡s.sittí,ové anche di scussi one della relativa dottnioa. ~ Si pensi per esempio al mai seemato cd opportuno inreresse per la e-. idi CLtI 1 6, 1 (CI i , 1 , 1>: io argoínento y. oro per tutti Di Mauro Todini, Aspe/ti cle-llt, leg triar/nne- religiosa cii - , spe-c - pp. 1 7ss. 56 Basto che si ricordi no le sostanziose qacestiones legate alía parziale tra— scrizione di CTIm. 16, 1, 4 o 16, 4, 1: su di e-sso, per es., si y. o studio di J. Oaudemet, “Orthodoxie et interpola¡ions. A propos de (‘TI,. XVI, 1. 4 et XVI, 4, ‘, o LIudes detít-oit toflmc,itt 1 So Irte-es ct títéotic Icé,, lic, le- do cíe-oit , Napol i , n III) C 1979, Pp. 3 lOss, (~ II Li 961] 175ss.), cd oro dello stesso autore: ‘‘Lo formation du droit rontain chrétien’’, o II d/riítc~ roltíatín cate- nico nt, Pp. 1 63ss., qui p. 168; comunqun y, pure De Oiovanni, ¡¡ libro XVI del Cocí/ce cit. pp34ss. 57 Qualchc butano prodromo si ii acontra tuttavia gis i o CTIm. 16. 6, 2 (o. 377) di Graz.iano. Si y. qui O. Borone Adesi, “Primi tentativi di Teodosio u Grande per lunitá religiosa dellimpero”, in AARC 3. 1977 (1979). PP. 47ss., qui PP. 51 s. II vescovo ‘teodosiano’ 67 come 16, 4, 1, e nel quale si mantenevano palesi allusioni alíe assemblee non 59, allorché il principe propriamenle ortodosse dei concili’ di Rimini e Costaníinopoli sí era espresso per indicare ai sudditi gli adeguati orientamenti sulla fede da proclamare non aveva potuto che ricitiarnarsi, appunto, «sacerdotibus convocatis L-- .]», e cioé a quei tanti vescovi riunitisi in quei sinodi che contestualmente venívano considerati: Damas c;opia/it colligendi ¡ffs, qui see-andato ea se-nt/ant. quce te-niporibus divas tite-mor/as Consta,íti sucerdotibas convoe-atis ex onini orbe Romano expositaquefide- ab bis ¿psis, quid/sse-nt/re- noscutitur, Ar,nífne-ns¡ coite-ii/o, Constantinopol(itano) el/am confirmata ¿ti cete-roum mansura de-creta sutil [...]60. Nonostante l’efficacia cd u vigore delle espressioni normative spesso poste a contributo dal legislatore in difesa della religione cattolica —e questultima legge nc rappresento un esempio cospicuo—, solo i sacerdotes rimanevano i riferimenti che u principe consentiva alía propria volonta nellindividuare i contenuti della proféssionc di léde. Essi, e non ¿dro, sembra leggersi nei Lesti, avevano reso intelligibili per tutti i credenti quei principi della Cbrisrianajide-s cui attenersi (gatt LI st¿cerdcníbas con voccmlis ex oníni tube- Roma¡mo ctxpOsitaque 1/de- ab bis ipsiis liD, e che u principe assolutamente non rifiutava di conoscere, anzi faceva propri. Ed is appunto ai pregnaoti riferimenti codificatori ai vescovi che bisogna guardare, nel tentativo di fissare ‘orientamento di Teodosio II sulla cathol/e-a lev. Per esempio, oltrepassando le sollecitazioni doccasione alía radice del provvedimento61, non credo che si possa rifenere puramente casuale che la tersa costituzione del De 1/cíe catimohica (la qtmale immediatamente avrebbe seguito il pié lamoso editto di Tessalonica) aveva principiato il dettato normativt proprio rivolgen- S9 Nella sede di Rimini peri vescovi occidentali e in quella di Seleucia di Coria per i Postori orientoii (estate del 359), Costanzo ave-va voluto che si tenesse un concilio vol Lo a risol ve-re i n di re-zione fil oorian a gí i ormai ampí cootrasti ami niceni- Le sofferte cd obbligate decisiooi finoli riminesi —non quelle orientali, sgradite e disapprovate dal sovraoo— sarebbero state confermate al1 ‘ini zio del 360 da un nuovo sinodo, tenutosi odia capitale dOriente. trahoccante di deposizioni cd esifl cpiscopali. 1o argomento, pUm che guardare la vasta lette-ratura oggi disponibi le (oltre a J ile-tele—H - Leclercq, JI/5/oit-e des e-O/me-ile-.s tl’cmprés les docu/tme/i/s orígituaux, Paí-is, 1907, 1, 2, Pp. 929ss,, specifico y. Y,-M. Duval, “La ‘manoeuvre frauduleuse’ de Riinini. A la re-cherche du ‘Liber adversos lirsacium et Vaientem’”, in li/la/te et son te-/ops. Atti colloq. Poitiers 1968, Paris, 1969, PP. ~lss.; in generale, comunque, e di grande interesse pecifico y. Nl - Simooetti: S’cutii síclí at-iaae-sit/to , Roma, 1965; La cf/si tsr/e-ccitt un 1V secolo. Roma, 1975. Pp. 3 l3ss.: B - Studer, La rfflession e te-oíc~gicci /te-ila Ch/esa ttttperictic’ (rcc. IV— 19. Roma. 1989; T. D. Bornes, A tlia,íasiu.s- ant! (i’ctísia,t¡itts: Tiícoiogv t,,mci Poli/ics Pi time Constantin/atís LA//pi/-e, Combridge Masa—London 1993, sao ioco), is he-nc che semplicemente si legga u Simbolo di fede, generico e non ortodosso, approvato appunto a Costantiutopoli; lo si y. oro comodameote in ‘‘II Cristo II Tas/i fcologici e- sp/rif ucdi ¿tu li/igl/a greca dc,l IV al VI se-calo, cur. M - Sitoone-tti, Milano, 1986. PP. 244ss. 60 Clii Ib, 1. 4. Cotmsideraziooi su que-sta constituí/o e sul signiticato «<trae qui non del tu<to impertinente) del suo inserimento odia compilazione teodosiana sono om-a nel mio cclt,s prate-ipale.» e «r-nthoiit-a Iei’ cii. pp. 173ss. <~1 Per le quoli y. solo. in breve, 0. 0. Arehi, Teodosio ¡le- la suc codificaz.¡o,me, Napoli. 1976, p. 160 nt. 12. Elio Dovere 68 dosi -ai vescovi, e poi di essi significativamente tenendo conto. Anche a yola considerare u preteso minimalismo che taluno ha pensato di intravedere nella parzialitá della speciflca occasio le-gis 62, fi dettato di C’ode-x Tite-odas/cinas 16, 1, 3, e pertanto la presenta della constituho del primo Teodosio alt’ interno del titolo sulla Iede’, sembrerebbe perfettamente coerente non solo con le altre e vicine le-ges iv¡ collocate, ma gis con la stessa rubrico compilotoria di cui trattavasi. lo realtá, molto probabilmente, cttsi come ai compilatori era apparsa efficacissima in difesa della fede cattolica giS la prima costituzione del titolo (anche a prescindere dalia speciale occasio) —e lodierna dottrina cene ha pianamente fornito tí3—, anche laterza legge di Code-x The-odosianus 16, 1 sarebbe stata ladimostrazione preservata a fbi analogbi. Con la consiitut/o o Cc,dex Titeados/anas 16, 1, 1 l’impe-riatn aveva inteso manifestarsí garante dei Iunghi mate-noIi in ciii il culto della Christiana re-ligio si sarebbe dovuto celebrare; e garante severíssmmo anche e soprattutto nei contí-onti degli organi suoi ntedesimi64. Cosi pure, ed ancora meglio, leditto tessalonicese immediatatnente seguente neMa sistemazione cotnpilatoria aveva mostrato tutta 1’ intenzione sovrana circo 1 ‘ecumenicitá cogente che da alloro o avanti avrebbe dovuto avere la Cbristicfna íex (Corle-y Theodosianu.s 16, 1, 2)65. lofine, e prima di chiudere U titulo con un quorto dtícumento, e cioé Codex Tbeodosiaoas 16, 1, 4—iI quale avrebbe dichiarato la pienezza della disponibilitá impeí-iole a mantenere la pace religioso e civile del popolo cottolico—, i compilatori avrebbero collocottí anche la lex di cui testé si ti poriato. Proprio u documento in 16, 1, 3, fors’anche con maggiore concretezza rmspetto agli altri testi viciniori, consentiva l’approecio migliore aquella cathcflica ¡ex ncí cui ámbito jI codificatore oveva inteso muoversi: approccio migliore sia per lo stcsso legislatore, sia, per conseguenza, per i destinatari delle contestuali 02 Si y. Archi ¿de//m. pp. l6lss. V. pore W. 1<. Boyd, Time Ecciasiastical lidie-rs of tite Títe-odosian Codex, New York, 905 (ried. 1969), Pp 47ss.; i. Oatídemet: “Le Code Théodosien’, negli IStacles tic tiroit roma/tu cit. 1, PP 283ss. (= s. y. in DDC 7 19621 Pp. lllSss.), qui p. 294. 63 Fe-aso alía convincente letona di CTh 16, 1, 1 ufferta da De Oiovanai, liiibro XVI del Codice oit. PP. 27ss. 64 La legge parlo infatti di e- iude-x-» cd «apptmritoí»: Quisquis set, iaciax sea appa rif Or ací cusí oc//am 1 e-tI m¡~íoruto Itoitiitt es Ch rin ¿a/itt re/ip ioo is adposueí¿ f sciaf /2 otí sciíut i sace. tu att Jo>-tu,, u’- c.v.yc’ itt ,-c-cních <tiu. 65 Non casualmente. infatti, cd é appena u caso di notario, proprio que-sto editto sarcbbe diveotato 1 primo fra quelli ordinali nel Codes di Giusniniano. E ovvi amente su pervacaneo foruti re- qu i una si a por acceonato bibí i ografio su Ial e pcovvedimento (letteratora esse-nziale- ti oro repe-ribile in Aiello, Castantino e-re//co’ cit., qui 74 e att.); c.ppure (cd a part.e le ancoro mnteressaatm pagine di Biondi, 11 diiiitt, ,-onmcnw cr,stic¡tío cit. 1, 303ss), ritengo comu oque non inuti le nella mio prospeltiva che si y.: J. Gaudeu,,e-t, “Politique- ecclésiastiqime e-t législation muge-use aprés l’édit de Théodose 1 dc 380’’. nella sua rae-coito di saggi I),oi/ ci scc:iéíc «ox cict-tmicrs sti?cle-s cíe í IiA/t/~/tc ta/naití Napoii, 1992, pp. 175ss. (= in AAI9C 6, 1983 L19861 pp. lssj; nonché O. L. Falchi, ‘Legisiazione e politica ecciesiastica dal 380 d. C. al Codice Teodosiano”, in AARC 6, ¡983 (1986) Pp. 1 lOss. II vescovo ‘teodosiano’ 69 disposizioni del ias principale- - In maniera non dissimile da quanto gis registrato poco prima con il fondamentale editto di Tessalonica, anche col provvedimento pié tardo solo di qualehe mese l’imperatore, nello statuire de- 1/de Citristiana, operava in perfetta armonia con tutte le altre canstitutiones ‘religiose’ e-he poi sarebbero state poste in tituli diversi del Codice. Pure in Cadex Tbe-adasianas 16, 1,3, cosi come neila precedente e-. 2, solo i sacerdotes sarebbero rimasti i riferimenti unici ed ínsostituihili per defmnire la correttezza del Credo dei sudditife-dcli; Damaso e Pietro, vescovi di Roma cd Alessandria, rappresentavano odia seconda constitatio del Defr/e catiwhica gli orientamenti e-he u legislatore riteneva opportuno indicare lettori 66, assai di pié sarebbero stati iaiPastori e destinatari delle prescrizioni ‘religiose’ indicati odia le-x successiva67. Egli, in virté della esplicita riserva di competenza che 1’ impe-rium non poteva che riconoscere e garantiíe al vescovo cattolico, proclamava a chiare lettere il proprio sostanzioso rinvio a tale esclusiva ‘provine-/a’: solo la possibilitá del novio normativo gli apparteneva appieno; non altrettanto gli apparteneva, evidentemente, lo specifico e particolare ‘contenuto’ della normazione medesima. II rispetto e la stima singolari e-he avrebbero circondato la figura del vescovo ed u suo aif/e-/am in tutta l’altra produzione entrata nel Codice —quella, appunto, cui sin troppo rapidamente si ti cennato— trovavano l’attestazione pié alta proprio in queste leggi de 1/de catitohica. Prima il legislatore degli anni fra IV e V secolo, e poi il codificatore teodosiano, pur ovviamente non disconoscendo lautoritá dell’iníperium per taluni aspetti della vita quotidiana implicati dalia religiositá dei sudditi, ed in parte anche per quelli pié intimi in qualehe modo riconnessi alía formula del Credo (Hane- lege-m se- quentes Cbristianoram catitohie-arato nomen iabenzus ample-e-ti [...]68), avrebbero interamente nimesso solo ai sacerdotes la deteríninazione sostanziale del Simbolo stesso69. 66 11 novio a questi vescovi non sempre ti stato valutato con apprezzamento dalia dottrina (in inca generale- non ti mutile che si y. C. Pietri, Damase el Tite-adose. Conimunion oríhodoxe- at géograplmie pal/tique, in Epektasis. tildan ges Dat,iélou, Paris, 1972; D. Vera, “Teodosio 1 tra religione e politica: i ritlessi della crisi gotica dopo Adrianopoli”, AARC 6, 1983 L1986]): assai intiuente in tal senso ti stata l’opinione di Bardy e Palanque manifestata nel III volume della celebre li/sto/re de- lÉghise di Fue-heMartin: pp. 284s. della cd. it. (cosi, y. pure M. Simonetti, La e-rin ariana oeh IV sae-alo, Ronia, 1975, p. 452); contra si y., cd a ragione, Barone Adesi, Pr/mi íe-oíaíiv/ di Teodosio cit. PP. 51s. Sulle prospettive religiose degli anni del primo Teodosio, odIa corposa bibliografia (oltre al ‘classico’ e persino ‘abusato’ W. Ensslin, Dic re-h/g/onspohitik des Kaise,-s Tite-odas/as der C,osse, Mtinehen, 1953; nonché N. Q. King, Tite- Enmperor Tímeochas/us atmd /Iue Establishment of Clmristianity, London, 1961), si y. oro P. Thrams, Cht-ist/an/siet-utmg des Riimarreiche-s and be-/do/se-bar W/de-rstand, Heidelberg, 1992, spec. u cap. Onale. <7 V. ¿ofra. 68 Cfi-. CTII 16. 1.2. 1. 69 Ricordo eomunque e-he O. L. Falchi, “La tradizione giustinianea del materiale teodosiano (CT!u XVI)”, SDliI 57 (1991) Pp. lss., qui p. 33, ritiene- che in CTIt 16, 1 2, come «criterio formale di valutazione della ortodossia» vi fosse anche un Ello Dovere ‘70 Sia u primo sia 1 secondo Teodosio, nonostante la forza e l’asprezza delle valutazioni normative dei comportamenti tenuti dagli eventuali contravventori di queste leggi ‘religiose’, avrebhero limitato la loro intromissione nei ‘meccanismi’ determinativi della catitohica lax a poe-he, generiche e semplicissime allusioni testuali alía disciplina opostolica cd alía dottrioa evangelica; ai vescovi, infatti, non al legislatore compete-va la sostanzas dello Vede, non foss’altro perché lo stesso principe non poteva e-he rie-onoscersi indubitabilinente soggetto alía divina he-x (Elsi es inupe-rasar, de-o sabditus fía gis e-sse de-bes 70). E pertonto, tornando al mero dettato dcl Codice, non ti possibile e-he potessero essere prevalenti «esigenze di chiarezza e brevitá» (nonostante levideote volontá imperatoria di «evitare ogni equivoco» religioso) a uiíotivare un discorso nornlativt) tanto stringato come quello contenuto nelle leggi in questione: discorso, appunto, che sui temi squisitatrente- de-fiche avrebbe- consentito soltanto 1 semplice novio al vescovo, ed u silenzio quasi completo su formule del Cre-do in quale-he modo esaustive ovvero soddisfacenti. Non ti credibile, ciad, che la brevitá e la chiarezza programmatie-ameate ríe-ere-ate da Teodosio fi nella su-a compila2ione (buon esempio ti nella leggc in Cade.r Titeados/anas 1, 1, 6) potessero ayer determinato ‘ossenzo in queste disposizion i tic fríe ccztlmalicc< di «astratte formule teologiche» eventualmente pensate dal legislatore (seppure o ambiente ecciesiastico) e poi 71 (come invece sará non appena quale-he decennio dopo presentate ai sudditi lavvenuta pubhlicazione del Code-x 72). Se pure ti vero che la brevitá de-líe disposizioni ‘religiose’ teodosiane si mostrava in qualehe manie-ra senzaltro idonea a scoraggiare coloro che avesscro voluto servirsi delle parole del soví-ano per eventuali polemiche dottrinali, e quindi a Uní meramente strumentali (e socialmente destabilizzanti), ti altrettanto vero che l’imperatore non pare e-he fosse, ovvero pare che assoiutamente non si sentisse autorizzato’ a definire alcunché del contenuto del Simbolo di fe-de. II richiomo testuale ai Pastori, pe-re-id, non avre-bbe potuto che essere lunica strada allora percorribile —e- per avventura documentalmente breve cd acconcía— al fine di identificare legislativamente la catitahicc¿ le-.t. Al 1 ‘impar/ant rimaneya pur sempre nearico di garanti re uiei fatti la tronqu i liidi religiosa dei sudd ti, e di garantiría i o « parometro cootenutisti no»: «tmadizioute aposiol ca e Credo niceno». A me, viceveisa, mo questo testo paiooo troppo generi ci rife-rimen ti cíe- fiche esulanti dalle precise figure episcopal i i vi ci tale, e nontuoquc troppo sft, mot i perché vi si possa i ndivuare un vero e p rol)rio - para metro pe- r 1 ‘00 entame-oto cíe- $ic e-cmf/uolic.cz - 70 Cft-. A mabros. ¡Sp c.c. col!. It). 8 (a 393, i od i riz-zata aiF i m pe-ratore Eugcnit). 71 Cus) invece pensa De Oiovaoni, II libro XVI del Codice e-it. PP. 33 s. (di cui sonmt le e-.spressioni so pro virgol e-ttoie), che íuctov a unostra di non igoorare come la b revi á normativa fossc uno corarterí stic a ti pica e di ffusa della cultura gi un dina de-líe-poca. sia e-sso mote-sa o sonso laico sai coooomcO. 72 [‘rimo e-pisodio esempí are- i o tal se-oso, sulla vio e-he poi sará la stessa dci test i codi ficati e nove-II ori di Ci u stin i ano, ti que-lío dell Ene-ini i ca oormnativa del1, usurpatore di Zenoac 1 souri no, Flavio Basilisco, nel la. 475; i o araomento si y. E. Poye-re, ‘LFI(IKAIOV BAXIAIXKOV. Un coso di normativo imperiale in Oriente-su temi di dogmatica teologina”, SDHI Sl (1985) pp. lS3ss. 11 vescovo ‘teodosiano 71 qualsiasi modo (si pensi solo ai forti precetti stabiliti con Cade-x Tite-odas/anas 16, 1, 4); al sace-rdot/unt, e quindi ci vescovi, sarebbe invece spettato di ‘riempire’ le prescrizioni pié interne alía fe-de, - que-líe, appunto, squisitamente riguardanti u 73. Simbolo da proclamare Andando al concreto: se in Code-x Tite-odas/anas 16, 1, 2 e-rano stati solo il ve-se-ovo di Roma e quePo aiessandrino a sintetizzare l’assunto religioso e-he contestualmente veniva suggerito ai sudditi74, in Cade-x Tite-arlos/anas 16, 1, 3 sare-bbero stati molto pié numerosí u sacerdate-s-riferime-nto del legislatore. Undiei vescovi, alcuni dei quaii anche protagooisti del re-e-ente sinodo costantinopolitano, sarebbe-ro occorsi per rappresentare agli occhi di tutti —evitando ogni eventuale-, rise-hiosa e men e-he stringata rappresentazione letterale del Simbolo (peraltro esclusa dall’intravista ‘incompetenz¿t’ laica)— quale fossc lo specifico Pastare con cnt entrare un comunione al fine di non incurre-re nella rigorosa e negativa valutazione espressa dalia legge: Has cid optinendas ccítitohicas e-e-ches/as ex conítnaniane- et consorlia probabihium sacerchc»un. opt>ríe-bit admitíi L ~ Anzictté riproporre nel carpo della costituuione la formula del Credo76, sic U legislatore pié antico sia il compilotore teodosiano avrebbero preferito i vescoví quali riferimenti ortodossi per la professione di fe-de da imporre allimpero, e prima ancora o sé stessi. Pur con la perfetta coscienza e-he u Simbolo professato da Nettario, Timoteo, Pelagio, Diodoro, Amfilocñio, Gttimo, Elladio, Otreio, Gregorio, Terennio, Marmario (cosi Code-x Titeados/anas 16, 1, 3), ed ugualmente que-lío professato da Pietro e Damaso (Code-x Tite-arlos/anas 16, 1,2), altro non era e-he la formula nicena (Li.] tu verte- ac Nicce-nin fide-i sacerdatia casta pe-rmaoe-ant ncc post evidentem prwce-íni tiostri forníarn maligtice- hocus de-tur asta//as 77), le 73 Dei resto. se allimperatore rimaneva ‘lesciusiva’ sulla tranquillitá religiosa e civile dei sudditi-fedeli (si pensi appuntu a CTit 6,4 De- his qui super re-higiane e-ant etzdun¡, cd a 16, 5 De bce-re/icis). al Pastore, invece, sempre in virté del suo altissimo ruolo, compete-va unanaloga ‘ese-lusiva’ sulla stessa tranquillitá personale del sovrano; cfi. Ambros. ¡Sp. ex. e-oíl. 12, 1 Lindirizzata a Oraziano, a. 379-80]: Revertenti tanteo si /IOtl occín-tí attono. occurrí, va/o. itt quc) /naiota sutil oJjicia sacerdotis. Occurt-i ch/co. L - - -] Tuanu cotticlianuto iter !cgebattu, /vocle- ac chic itt /uís casíris nata et sensi~ lc,catus aral/o/luol excubias ptcete/ldebanl, ets/ iovalidus /tuet-ito se-ch a/fe-cfi. sedulus. 74 Si y. le ragioni di una cosi specitica se-e-Ita (ragioni e-he qui non ioteressa dise-utere) ipotizzate da Archi, Te-odas/o II e-it. 160 s. e ntt., con rife-rime-oto ad altra 1etteratura. 7~ Clii 16, 1, 3, che va e-os) parzialmente completato: 0/noas auf cm, qa/ ab e-o rl.>/tz. cffi os cotnmetttortitic> spaciahis c.vpte-ssit, 1/dei commuoiotze- disse-t,tiutut, al toao,frs¡c><- hastetie-os ab e-ce-le-sus expe-líl ncque hús pe-nitus posíitae- obtioeodaram e-ce-les/ca-roo poot¡/iciam fac¡.uhiate-ttíq,,e- pcrtn itt/ LI. Alcune i nteres santi, seppure gene-rau. consideraziuni consentanee con le mie sono in Caude-met, Pol/í¿queecchésiastiqae cí lég¿s!a/icm re-hg/e-ase- e-it. PP. 175 s. 76 Per le espressiuoi dogmatiche’ e-he viceversa suno contenute in Clii 16, 5, 6 non sará mutile u rinvio a Dovere, ~<lospr/tic/pa/e-» c’ «catitolica lex» cit. e-ap. 4, § 1 spee. pp. 203ss. 77 Cus) termina iofatti la cotís/i/a i/o testé trascriLta: CT!< 16, 1, 3. Elio Dovere 72 cancellerie avrebbero comunque optato per una se-e-ita normativa e-he mi sentire-i di definire- ‘teologicamente soggettiva’ Jo altri te-rinini, o parte i lievissimi ce-onu ‘teologici’ alíe persone della Trinitá contenuti in Code-x Titeados/anas 16, 1, 2 e 16, 1, 378, le disposizioni le-gisíative rappresentate sulla Cit,is/iana ¡ex nel De- 1/de- catitohica rimanevano strettame-nte agganciate alíe figure postorali dell’epoca. Né ti a dire e-he ave-sse un quale-he sigoificato in que-sta direzione-, ovve-rossia come re-fe-rente normativo per la catitahica lev, quel tale- ricordo di alcuni sinodi ete-rodossi preservoto in Code-x Tite-odas/anas 16, 1, 4; e-sso, inve-ro, come in altra sede- mi pare- di ayer abbastaoza onaliticamente dimostrato 79, avrebbe avuto 1 se-oso di un’ampia ed ideologica difesa, appunto, della re-ligione- cattolica intesa come ormai fermamente ortodossa iii direzione niceno-costantint>politana. 4. — Ancoro altri vescovi, poi, guardando altrove- nel Teodosiano, sarebbero tornoti utili agli aif/cia del Palazzo alía cone-re-ta rice-re-a di o,-ientamenti non ombigui in tema di correttezza del Simbolo. Anche nell’ttltima e brevtssttna constituí/a del titolo 16, 4 sarebbe stata la comunione con i sacerdoti Arsacio, Te-ofilo e- Porfirio (titolari di se-di episcopaii destinate a divenire in breve tempo tre grandi’troni) a permettere- di saggiare- l’ortodossia della posizione religiosa di coloro 80. e-he eventualmente si fosse-ro mostrati disputatori de-Ile questioni sulla fe-de Que-st-a legge, pur non intervenendo su un vero e- proprio tema riguardante leresia (u pum vasto e complesso probletna sarebbe- stato race-hiuso sotto della rubrica De- itceret/cis, immediatamente sue-cessiva8i), ma fornendo tuttavia mndie-azioni operative agli apparati perife-rici deli’iíoperianí (Rectores pravinciaram moneantar L -.- V2). avrebbe distinto con sofisticatezza estrerna dentro quei gruppi catitohici e-he-, appunto, sarebbero potuti apparire disputatori de- 1/de. Orazie all’adesione dei singoli cittadini al Credo professato da ciascuno dei vescovi e-he ivi si elencavano, i pubblici funzionorí sarebbero stati in grado di individuare coloro da considerare ‘fuori’ dalIa e-ce-hes/a, con tutte le non he-vi etmnseguenze- del caso. 78 Nella prima e-.: L. . - 1 bac e-st u! secu/IcIunI apostalicato cl/s-e-iphiocttn avangel/e-amque doctrituaío patris ctfilii e/ sp/titas sattcti anoto daita/atn sub pat-/Ii maz cstt¡tc cl sab pia trinilate credczmus; odia se-e-onda: L- --1 qais mu/as muiestalis adqua virtatis ¡~atre-m et 1/hiuttt u spiritunz sattctuní canflie-otar ciusde-m glorias, claritatis att/as [.. 1. 79 V. le indicazioni di cui sapra alía nt. 60. 80 Lo e-omuniane con i vcse-ovi ortudossi, peraltro, allinterno del Codice, Sarcbbe rile-y-ata anche a tini meramente materiali e- con ampi risvolti di natura giuridica; cfr. il contenuto de-ile consí/zuliones, luna occidentale laltra orientale, in Ch ¡6, 2, 36 e 37 (e-it CI 1,3,15). 81 Eppure, anche in questo titolo 1 ms prine-ipale non si preoce-upava di sattoe-ere come e-sso. taloro (o uneglio: solo talora esplicitamente), intervenisse nel cune-reto proprio su sollecitazione episcopale; cfi-. (Liii 16. 5, 53: Iavinianam sae-ruegas agete e-aove/Itas ex/ra toaras utitis sacrcí//ssi//¡as ep/sccpotrzttu querello deplaraí LI 82 Cfi> CV> 16.4.6. II vescovo ‘teodosiano 73 Anche- peri’ impar/am, in definitiva, u dissenso dei fedeli (ossia i fedeli83. sudditi) dalia les sae-ra sostenuta dal proprio ve-se-ovo dive-niva inammissibiieRiunirsi a discute-re- de- 1/de- negli spazi estranei alíe e-ce-le-site- (qai ortitodoxaram reh/gione- sabia¡ti spre-Éis sacrosanctis e-ce-he-sus al/a canvenire canantar 84) avrebbe significato anche da parte di coloro e-he non esplicitamente erano stati dichiarati ere-tici porsi fuori dall’e-satte-zza della Citristiana le-x, e pe-r conseguenza fuori dalIa perfetta osse-rvanza del nuovo ias pr/nc/pate. Sarebbe stato —ed e-ra fermamente vie-tato e-he cosi fosse— come voler contendere de- fide in luogo ‘altro’ da que-lío a e-ib de-putato, e quindi all’e-sterno della e-ce-les/a sicuramente catitohica, e fuori dalia possibilitá di ve-rifica del Simbolo operata dal ve-se-ovo ortodosso precisamente indicato dalia norma85. Lo stato dei Romani, di fatto, si chiamava fuori dai te-mi strettamente legati alía lex dei e-ristiani: que-sti spe-ttavano alía chie-sa, la quale- veniva correttamente individuata ne-lle- sue- punte- estre-me-, ossia nei van Pastori. Tutto quanto fosserelativo alía caí-bol/e-a lex, l’aspe-tto interno alía re-ligia, doveva rimanere- iotatto86 e saidamente ancorato a riferitne-nti del tutto estrane-i allimpe-riam, e certamente- ‘altri’ dalIa regia patestas; l’impe-gno di questultima, giá autoritativamente- proclamato in passato cd ora adeguatamente riaffermato nel Codice, si sarebhe dovuto limitare solo alía conservazione della integrifl cd inviolabilitá de-lía ve-ra re-ligia, ossia la Chi/st/ana fidas, anche ai fmi supe-non della salvaguardia de-lío stato87. Non certo casualmente, del resto, linte-ra compilazione- si sarehhe chiusa col libro XVI, appunto dedicato ai rapporti e-hie-sa-stato, e per sovrappiú con un titolo formalmente- rubricato De- reh/gione- (Codex Tite-odosianas 16, II). Anzi, all’internt) de-líe sole tre- e-ansi/tui/anas appartenenti a que-sto titolo codificatorio proprio u ve-se-ovo e- la sua compe-tenza de- 1/da sare-bbe-ro risaitati in tutta la loro pregnanza di significato: Qaotie-ns de- re-hg/ana agitar, apiseopos canvenit agitare-; ce-teras ve-ra causas, qute ad ordinarios cagnitores vel ad asum pubhie-i /aris perime-nl he-gibas oparie-taadiri88. Questa ‘ve-ce-hia’ legge- di Onorio, grazie alía posizione- che ana le veniva attribuita nel Codice (come incipit de-ll’importante titolo di coda), senza ale-un duhbio tendeva a travalicare i’originario e ristretto recinto territoriale e-he 83 Non mutile, qui, la iettura di O. Puglisi, “Giustizia criminale e persecuzioni antieretie-he: Prise-illiano e Ursino, Ambrogio e Damaso”, SicCymn 43 (1990) Pp. 9lss. 84 Cfr. CTh 16,4, 6. C’ft-. pure, in aggiunta a quelii giá rilevati, i cenni conteotí ti nel le canstitutiones Sir,t,and/aocc. 85 lassurditá di e-ce-les/a: cfr. 86 Forse non ti mutile qui u rie-ordo di certe affermazioni di Ambrogio circo discute-re de- 1/de- /o caos/star/o piuttosto e-he dove prescritto, e dunque in ¡Sp. 75, 17. Cfr. per es. le espressioni cante-note in Cl!> 16, II, 3. 87 Rinvio ancora una volta (per brevitá), sia par la discussione dei diversi testi antichi qui pertinenti, sia per la relativa nitlessione se-icotifica recenziore, a Dovere, «las prine-ipale» e «catita//e-a he-x» e-it., spee-. pp. l2lss. 88 CTh 16. II, 1 (Onorio, a. 399). Analisi esegetica del brano ti oro in Dovere o. al/u e-it. pp. I36ss. 74 Elio Dopere ave-va riguaidato la tcrr¿t dAfne-o; e-sso, soprattutto, dava odegtuato nuevo al rapporto privilegiato, ansi esclusivo, e-he 1 sovrana semplie-emente si limitava a riconoscere esístente fra la re-ligio e 1’ autorit?t pastomale. Ed infatti, solo pochi anni dopo la pubblicazione del Cadas Tit e-odas/anas lAugusto dOccidente, Valentiniano fil, si sarebbe richiamato proprio a que-sta norma testé citata. Egii, evidente-mente, doveva riteneria assoi importante- dal punto di vista politico poiché oc avrebbe posta u ricordo in te-sta ad una nave-lía particolormente ampia e compicssa, e nc avrebbe- segnalato sia la prisca paternitá imperatoria, sia u successivo e significativo accoglime-oto teodosiano: [...] qaoniam e-onsíat episcopas Leí presb yte-ros] foraní le-gibas non itabe-re nec da cfh/is causis se-candan> A re-adii ci Honarii cíivc/hitf ccntstitatct, quía Titeados/anam corpas aste-nchit, 5>9. prce-íe-r re-hg/anam possa cognosce-re’ É passibiie e-he u se-oso della recezione- compilataria de-lía legge- di Onorio non ave-va voluto e-sse-re altro e-he la presa d’atto teodosiana, sul piano dei principí gene-rau, di un dato dalia riconoscibile esistenza oggettiva (Quatie-os de- re-hg/ana agitar, aI9ise-t)pt)s e-calve-oit agitare-); in quanto tale, 1 legislatore lo dichiarava estraneo alía propria ‘campe-teosa. Tale manifesta consideraziane, una volta inscrita neliampio contesto del Codice, e dele-gata a principiare-ii titolo linale De- re-hg/ana, si trasformava perció stessa in ofíermasione squisitamente idealt>gica (in re-ait>a, ti pensobile e-he tutto 1 titulo conclusivo del Teodosiano trovasse- una sostanziosa ratia in qualcosa d’oltro rispe-tta alíe que-stioni particoiari e-he in passato ave-vano motivato le- brevissime ieggi quivi rae-coite9O). Ai commissari di Teodosio II, in tale specifico luogo de-lía compilazione —e massime in Cadas Titeados/anas 16, II—, e-erta non premnevano gí i aspetti concreti o funuiooaii della campe-tenso del ve-se-ovo, bensi stava a cuore l’e-fficoce rapprese-ntazione de-lía sua estraneitá ‘te-matica’ aii’inípe-riunz. Soprattutto le affe-rmazioni di principio re-lative alía e-altai/ca les presenti nei siogoii te-sti del I)ere-hg/ana, e-rano que-ile e-he ave-vano spinto a coliazionare insieme alcuni brani gene-tie-amente- assai diversi: tau da consentire oggi i’ipote-si e-he laequisizione compi- latona di codeste brevi testimonianze legislative fosse quasi esclusivomeote motivata dalia volontá di chiudere lintero Codice con la chiara riproposizione- dei giommai iote-rrotti impegni imperotori a sostegna dello ve-ra re-ligia. Ed ti appena u e-aso di sattalineare ancora e-he- trattavasi di que-lía re-ligia u cui fulcro, la e-altai/ca las, rimaneva normativamente riservato solo ai vescovi, se-oso possibilitá ale-una di intromissioni da parte del ias priítcipt>le. 91 ~9 NavValani 35 pr. Tuttovia, a iegge-re u testo per intero, stavolta la prospettiva sembrerebbe e-sse-re stata parzialmente diversa, e can ben altre sfumature autoritarie; in argumento si y. la letteraturo e-it. supra alía nt. 8, e-ui asida comunque W. Se-Ib, “Epise-opalis audientia von der Zeit Konstantins bis Sur Nov. XXXV Vaientinians lii ZRCRomAbí 84 (1967) pp. 162ss. 90 1 n argumento si y. le- ragi no i esposte- da E. Dovere, ‘5istematica compi— otaria e ‘nathalina ex’ itt ClIn 16.1 1’’, II chi,-i/fo rc>/na/to ct~ttotuic-c> e-it. PP. 29 lss. (= o Ve/Chr 31 L1994] PP. ~3~s = o Labe-o 40 1.1994] pp. 325ss). 9 1 Go mttuuticazi ene- al xxv imíc’~ nf re cli si vid os i dcli Amo e- ti cristiamta: - Ve-sc,, vi e pos>otl jo epoc:uí leoc/osjcíncí (XVI ce,> /e-nc>rics detlcí cm,scíc,cizico¡ e episcopa!í tu 5. Agustino. 396—1996), Pant. Umtiv Lateranensis. Am,g,ms>i>,ic,n,,o, isI¡i,mio pairÑico. Reina 8—II mmtaggia 1996.