II vescoyo `teodosiano` quede riferimento per la normazione «de fide

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II vescoyo `teodosiano` quede riferimento per la normazione «de fide
II vesco yo ‘teodosiano’ quede riferimento per la
normazione «de fide» <secc. 1V-y)
Elio Dovere
Universitá di Napoli Federico II
REsuMEN: A través de la exégesis de las constituciones contenidas en algunos títulos del
Código Teodosiano (CT/I 16, 1; 2; 4; II) se examina la importante posición
desempeñada por el obispo tal como se desprende del derecho del siglo V. Una
comparación de éste con algunos textos extraídos de las epistulae de Ambrosio, se
concluye que el obispo habíía orientado la legislaciómi «teodosiana» defide.
SoMMAIRE: Grñce ~ lexégése des constitutions comprises dans certains articles du Code
Théodosien (CTh 16<1; 2; 4; II) un éxamine la grande place prise par l’évéque, derivée
du Droir du Véllie siéclc. Par la confrontation avcc certains textes des epirtu/ae dAmbrose,
un eonclu que lévéque aurait orienté la législation «théodosiénnc» defide.
—
É di sicuro interessante sottolineare una volta di piíz la singolare posizione
sociale acquistata dal vescovo in etá tardoantica 1, e cosi pure lo spazio da essa
assunto, per ovvia conseguenza, nella non modesta e specifica produzione normativa
1 Codex Tlzeodosianus o
imperatoria concentrata nc
Un rilievo tale quello del vescovo —giusto per non proporre che una sola
notazione— da spingere i compilaíori del Codice alía seelta di sistemare in posízione
ideologicamente preliminare, e súbito privilegiata, proprio i Pastori della catitolica
1 «í vescovi, nella compagine della societá civile e presto in diretto contatto
con le autoritá statali, sono i nuovi proíagonisti>~, P. Siniscalco, II camntino di Cristo
ucUimpero romano, Roma-flan, 1987 (nied.) 238; adde R. L. Fox, Pagani e cristiani,
Roma-Bari, 1991, spec. cap. X: 1 vescovi e 1auroritb.. Per i poteri del veseovo (che
poteva ordinare preti. diaconi e clero di grado inferiore; regolava la vita morale dei
membri della comunitá, e di questultima decideva in via definitiva sia gli argomenti
controversi, sia le questiooi relative alíe vacie entrate; eec.) y., ancora utile, W. Telfer,
Tite Ojj’ice of a Bis/top, London, 1962.
E ben noto, e del resto attestato dagli AíU degli Aposroli e dalle Letíere di
Paolo a Timoteo al a Tito, come fin dagli ultimi anni delletá apostolica la chiesa si fosse
dotata di un particolare ministero al fine di garantire a sé stessa chi potesse assieurarle sia
la fedeltá alía Parola, sia lunitá intorno alía testimonianza degli apostoli (in specie alíe
‘origini, 1 messaggio cristiano, portato ovunque da tante persone diverse, avrebbe
potuto disperdersi in mille interpreta-zioni e dar vita a tradizioni tanto reciprocamente
contrastanti da non potervi pum riconoscere 1 progetto di CesO); ad esso, col rito
dell’imposizione delle mani e linvocazione dello Spirito Santo, venivano destinati solo
alcuni fra i tanti fedeli, cd essi da allora in avanti rappresentavano gli opportuni anelli
nella catena della successione apostolica.
2 AIIinterno della sovrabbondante cd anche recente letteratura basti guardare
per rutti L. Oc Giovanai, 1/libro XVI dci Codier’ Teodosiano. Al/e origiul d.c//a codiJwazione it? tema di t-apporá ChiesaStato, Napoli, l99l~, pp. 39ss.
‘1/u, 1 <1996)
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Elio Dovere
ecciesia giá nella stessa rubrica del secundo titolo di Code.r Titeodosianus 16, De
episco/)is, ecclesiis u clericis 3; segmento codificatorio, questultimo, dedicato nel
sun insieme alía struttura generale della chiesa, cd ai problemi da essa posti all’at4. In pratica, pur riconoscendo alía
tenzione dci van legislatori succeduti a Costantino
chiesa cattolica caratteristiche suc proprie, tali da meritare uno speeifico e coerente
insieme legislativo ordinatamente composto ah interno del Teodosiano, il
codificatore avrebbe pensato prima di ogmii altro ai vescovi, e Ii avrebbe formalmente
anteposti a tutti i membri delle diverse comunitá ecclesiali, cd anche alíe comunitá
medesime (appunto le ecclesiw) giá in sede rubricale.
Da pié parti, comunque, cd anche in periodi recentissimi, il ruolo del
vescovo depoca teodosiana —inteso cioé nellarco di anni fra il primo edil secundo
Teodosio— é stato illuminato a sufficienza fino in quegli aspctti che pié da vicino
dovettero aHora riguardare le mutevoli, crescenti cd intense relazioni che si erano
andate determinando fra i non pochi comnpiti ecclesiastici e disciplinan che costituivano appannaggio istituzionale dci Pastori, e quelli prettamente eivili ad essi
vieppiim richiesti dalle improrogabili necessitá che 1 governo dellimpero incontrava
quotidianamente5 E perció, é ben noto come 1 vescovo, la sua personalitá, lo spazio
significativo che gli era naturalmente riservato nel mondo cristiano fossero stati tutti
legalmente ricontísciuti, cd anche tutelati in modo speciale, in un elevato numero di
proposizioni contenute nelle quarantasette leggi di cuí si sarebhe composto propnio
3 Per una pié approfondita analisi di questo specifico dato allapparenza
tormate, ini sia consentito il rinvio alíe pagine della mia recente inonografia: «lus
j~rincipale» e «catlio/ica lex». Dal Teodosiano agli ediui su Calcedonia, Napoli, 1995,
pp. 156ss.
4 Rasti pensare che in questo segmento del Teodosiano alcuni importanti
aspetti mondani delle tante consociazioni eccíesiastiche presenti negli spazi cittadini
dell im,oeriuní veoi vano stabi Imente posposti alía pié importante realtá epi seopale: per
es., ci/k la breve ma significativa legge in CT/m 16. 2, 30.
5 In argomento la ri lessione scientifica. peraltro assai nota, non di fetta; per
tutti y. comunque J - Oaudemet, L ‘Église 1/005 í ‘empile romain (¡Ve. Ve sh=cles), Paris,
1958 (aggiorn. 1989), passiní, ma spec. PP. 322ss. Qui pare pié utile ricordare, tuttavia,
talune espressiuni documentarie appartenenti al vescovo Ambrogio, le quali, con la loro
stringata efflcacia, meglio di qualsiasi puntualizzazione crilica sembrerebbero lbrnire la
misura del peso episcopale allinterno del tardo contesto cattulico: «nel vescovo
agirebbe la grazia divina pié che 1 intelletto umano», cd infatti, proprio per questo, a lui
«sarebbe toccato un canco maggiore di unen rispetto a tutu gli altri fedeli>~ (Ambros. E¡,.
ev. calI. 14. 58: ti nc adve,-ranius quia iii sacerda/ibas divina magis guau’ Izil/nana O¡,etatmir
pralía .. ); ibid. 64: Debes p raponde TOle VI U? sae e,dos is sicuf pnepondeTui g mhmo; no ni
gui olios prasceptis suis ligar debes ípse legítima p>-it’ce/~ta it? 50 custodire).
Vale la pena di precisare che qoi, come pune pié avaníl, bu consultato le
epistulte di Ambrogio adía iccente e testé completata edizione dell’ Opera on~nia della
Biblíotheca Anibrosiana , fondata sul testo stabilito da M. Zelzer (CSEL 982), cd in
paniculare: Sant’ Ambrogio, Discarsi e Lene-re II/IB. Lellere, cur. G. Banterle, Milano,
988.
II vescovo ‘teodosiano
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6. Queste norme sarebbero state idealmente
il II titulo del libro XVI del Teodosiano
afti’ancate dall’attenzione che altre constitution.es, variamente sparse in libri diversi
dallultimo della cumpilazione, giá nel tempo avevano manifestato nei riguardi dci
vescovi, e con le quali si erano loro attribuiti taluni grossi oneri dalle importantissirne implicazioni non ecclesiali7: implicazioni tali, potrebbe anche dirsi, che in
certi casi erano apparse perfettamente umugenee con alcune di quelle attribuzioni
che, viceversa, da sempre erant> state appannaggio prupriu dell imperium (si pensi
semplicemente alíe macroscopiche manifestaziuni cunnesse, sia rahone n¡ateria& sia
rationeperronw, con la episcopalis audientia; basti qui il ricordo delle disposizioni
contenute, per esempio, o Codex Theodosianus 1, 27, 1 Le Sirm lis).
Per la veritá, come si é accennato, non é di oggi la sottulineatura
riguardante la particulare ‘predilczitrne Legislativa teodosiana proprio per ¡ vescovi;
questa si poírebbe riassumere sia nei tanti e non indifferenti carichi sociali, giuridici
e morali ad essi assegnati, u pum semplicemente riconosciuti, dal coevo tus
~ Cosi come emerge giá nei materiali risalenti agli anni del Tardo-antico,
appare tuttora non sopito l’interesse della ricerca contemporanea sulla centralitá del
vesíOvo nelia storia della tarda societá mediterranea, ed in quella dei seculi
ímmediatamente successivi; non solo, appuntu, il XXV Incontro ‘agustiniano’ vi dedica
ura la sua attenzione cd i suoi spazí, ma giá nel 1995 1 X Sy’nposiuaí canonisticoromanistico lateranense nc aveva affrontato al cuni aspetti: 1/ processo c/i desig~íazione
dci ‘esco vi. $toria, legislazione e prassi , e cosi pure, súbito dopo, una Tavola rotonda
tcnutasi a Roma, odIa sede dellEcole franyaise e presso l’Augustinianum, L’évéque datís
la cite tít. IV” ao y” siécie. Iniage et ai.ilotilé.
7
Basti vedere ura, in via comodamente sintetica, D. Gemmiti, La e/ilesa
privilegiata tic! Codice Teodosiana.
Vescovo, Clero e Monaci: aspeui emblemaíici,
Napoli-Roma, 1991, PP. 49ss.
~ Cfi-. pure CT/í 16, 2, 23, ové tuttavia riconosciuto un certo tipo di competenza giurisdiziunale al sinudo ‘diocesano’. Su questimportante argumento, che
comunque esula dai mie intcressi presenti, si y. fra i contributi non lontani W. Waldstein,
Zar Ste/ha¡g der Episcopa/is Audientia ini spdo-iimischen Prozess, in Fesíschr¡fi Kaser,
MO oc ben, 1976, ‘p 533ss.; F, J - Cuena Hoy, La «episcapa/i.v auclientia». La justicia
«jiiseo/ial en las causas civiles erío-e laicas, Valladolid, 1985; M - R - Ci mn’a,
L epmscopali.s audíensia tic/le costituzioni it??pet-ia/i da Cosíantina a Gií.ístiniana, Tormo,
1989, spcc. cap. III; O. Cri iii, A propasiío di «episco¡~a/is audie,itia» , i n lnstiumíians,
sacíeté el we po/mt/nc doas 1 ‘Iinípirc rOflmcii/i no IV” Site/e ttp. J.C., Roma, 1992, PP 397ss.; P. O. Caron, La com/~eíenza dell ‘«episcapa/is audientia» nc//a icgis/azioíic dcg/i
imperaboí-i rotoano crisíiani , im Ii diriíto tomatio canonico quale dirilto proprma del/e ca¡nanita cristiane deliOriente meditertanco. Atti colluq. Cittá del Vaticano, 1993, ivi
1994, pp. 267ss - O. Vi smara, La giurisdizione civile dei vescovi nel ,u,ondo ant/co, in
La giusuzia ud! ‘alto ,oedu,eva (secali V- VIII), XLII Settirnana di studi Spoleto, 1994, iv’
1995, pp. 225ss.; cd anche K. M. Cirardet: Kaisergericht ¿md Bischoj%gericlit, Bonn,
1975; Ocr/e/it íiber cíen Biscliof van Ro,íi, u, A Vi dell ‘A ccatle,n~a ronlanislica
costantiniana di Perugia (dora innanzi cit. AA)? C Líe altre sigle utilizzate delle
pubblicazioni periodiche sono tratte da L’Année Pliilologique] lO, 1991 (1995) 553 (y.
pure, sempre di Oirardet, Kaiseíge¿-iclíí ¿md Bischofsgcriche Síadien zu den Anfungen des
Do,?aí/s¡eíí.s 1,-cites (313-.? 15) und mm Prozess des A tlianasius van A lexandrien (328—
346). Bonn. 1975).
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Elio Doi-’ere
principale 9, sia nella contestuale attestazione della loro sfaccettata centralitá ad un
10. Ed invero, non solo al vescovo (cosi come anche ai
tempo eccíesiale e civile
chieriel) veniva garantita, rispetto ad ogni altro suddito, una sítuazione del tutto
particolare in relazione alía imposizione fiscale II, ovvero alía tutela
giurisdizionale12, ma in esso, talora, era pure ravvisata, e non con searsa frequenza,
la posizione di ‘speciale’ interlocutore del principe anche sul piano piú
semplicemente formale1 3.
Le immunitá che gli erano state via via attribuite con larghezza (sempre
tuttavia con forti salvaguardie a favore degil interessi statuali 14) avevano trovato la
O Per es., segnatamente relativa ai vescovi, cfr. Cii, 16, 2, 22, che prevedeva
limitazioni al diritto di acquistare per donazione e testamentariamente, nonché alcuni
altri di vieti legati al particol are status ecclesi astico: Fu-ma
1,ra,cec/entis co,isa/O elit¿m
circo episcoporunh virginum que personas el ci¡ca alias. quaran! síaIjito prírcedenti facía
complexio esí, va/cal ac po¿-rigatar (il ri ferimento in essa contenuto é a Ci!, 16, 2, 20);
ma cii pure, pió estesamente. Cii, 9,4(1, 16: II. 36,31; 16. 5; 24: 16,2.35 (e Sir,,, 2).
10 CJi per es. limportante considerazione presente in CTh 16, 2, 3 i (cJ>.
S/rm 14): L- - - ] ¡a episcopus in iu/iw propruc ,¡looncn, de-porcal, cuí sal?cotas ignoscentli
so/am g/oriam dere/iq¡.¡h L .1; essa testimonia, appunto, 1 altissimo ruolo che jI ¿os dci
principe non poteva eñe corí-ertamente riconoscere al Pastore dei suoi sudditi-cattolici.
Cfi. amiche CT/í 16, 2, II e spec. 12 ( Mansoetadi,mis ,,oslrw /ege 1n-ohibe,nas i,, iudiciís
episcopos accosar/, oc, timo adj ulara /psorum beneficio inpu¡íilas ¿esti,naa,r, libe-ra sil at/
argaendos «os oíl/mis furia/ibus ct~pia ), e cosi C’I’/i 1 1, 39, 8: L ---.1 Episco puní al/
testin?o,?ium dicentloni at/¡ni¿ti non deccí, tia,,i el persona dehonoratur cl ti/guitas st¡cerdolis excepto confunditur (¿-Ji pure Ci!, 9,16, 12; 16, lO, 19; 16, 2,32).
11 V. solo. E. Magnin, ‘Inimunités ecelésiastiques’, in DThC 7, 1 (1922) pp.
121 Sss.; O. Ferrari dalle Spade, “Imniunitá eccíesiastiche nel diritto romano imperiale”,
in Scriííi giaridici 3, Milano. 1956, Pp. 125ss.; cui, pUs recente. adde per tutti De
Oiovanni, 1/ libro XVI del Codice cil. parsito., cd ura P. O. Caron, “Lesenzione fiscale
del clero neila legislazione degli imperatori romani cristiani”, a pubblicare in AARC 12,
1995.
12 Rimaneva sen-z’altro preliminare l’opportunitñ che i chierici, cd in specie
vescovi, nellespletamento dei propri incarichi ecclesiali potessero non essere troppo
impegnati dalle mere contingenze materiali, quali, appunto, gravosi carichi fiscali
ovvero qualehe eventuale preoccupazione di natura giurisdizionale. Mi pare che assai
eflicacemente, appunto leggendo le tante co,msíiíu¿ioncs del Codice Teodosiano, De
Oiovanni, II libro XVI ¿/e/ Cot/icc cil. (i vi y. spec. 66 s.) riesca ora a rappresentare in
breve la concretezza delle relazioni osmotiche allora compiutamente delineatesi fra
impet-i oto e sace,tlótioto.
13 Si pensi per es., appunío sul piano formale, allindirizzo della consí/lutio
6, 2, lO, documentalmente rivolta «un,vct-s,s episcopis per diversas
provincias»; cji pure Cii, 16, 2, 14. indirizzata «Feiic/ episcopo» (cf,’. CI 1, 3, 2),
nonché Cilí 16, 2, 23, volta nominativamente ad una serie di altri vescovi.
in CVI
14 in via esemplificativa cfi-. il contenuto di CTñ 16, 2,40 in materia di imposte fondiarie. Cé da dire, in effetti. che mai u legislatore avrehhe potuto trascurare sia le
non poche necesaitá del centro dell’imnperiu;n, sia quelle ancor pUs pressanti
regionalmente diffuse; in argomento per es. toltre alíe leggi del De episcopis: per es. e
cc. 3 e 6) cJi le consí/tuliones di CT/I 12, 1 Dc t/eco,ionibus, circa taluni obblighi degli
ecclesiastici (cfi-. o specie le ca 99; 59: 104; 121; 123; 163; 172), oppure quelle in CT/m
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raño pió profonda in alcune considerazioni che il legislatore —evidentemente— non
poteva non ayer effettuato. Considerazioni che avevano tenuto conto sia dei eonsueti
e delicatissimi compiti che al Pastore ‘diocesano erano tradizionalmente riservati
15, sia di quelle altre attribuzioni che nel
allinterno della dilatata realtñ cattolica
tempo, con non irrilevanti riverberi di natura civile, gli erano andate sempre piú
appartenendolñ: basta che si pensi non solo alíe crescenti e giá intraviste funzioni
giudiziarie, ma pure a quelle generali di controllo su tutta la vita, anche su quella
familiare, del suo gregge, sulle vane attivitá dei chierici e su quelle delle sempre pits
numerose e spesso rumoreggianti’ consociazioni monasticheiY; né si dimentichino
(«ultimi, ma non ultimi») tutti gli adempimenti riguardanti l’amministrazione degli
ormai ingenti patrimoni appartenenti a ciascuna singola eccíesia localeiS.
7, 20 De veleranis (es. la c, 12), in 14,3 De pisto ribas el caíabolens/,s (es. la c. II) e 14,
4 De sato-/is, pecuar/is ct sosceptoribos y/ni ceteris que corporatis (es. la c. 8).
Estensivamente dr. pure CTIm 16, 8, 13, con la quale si concedevano ai “primi” fra
Giudei alcuni dci privilegt giá dati ai ‘‘primni fra i chierici”.
15 Pci le molteplici e sparse fonti evangeliche e patristiche qui pertinenti
basti 1 rinvio alíe indicazioni contenute in alcune fra le pum consolidate Storie della
chiesa; pertanto y. K. Bihlmeyer-H. Tuechie, Storia de//a ch/esa 1. L’aníichilñ cristiana,
Brescia, 19736, pp. 1 28ss.: Li cosí/lazione eccíesiastica; H. Jedin, Síar/a della ch/esa 1.
Le orig/n/, Mil ano, 1 980~: 11 co;np/eít,omenlo dcii ‘organizzazione eccíesiaslica ¡te! III
seco/o, pp. 442ss. Atitie inoltre: lo studio del 1951 di J. Colson, L ‘évéqae tians les
coln,nunaulés pr/¡n/O ves: nonché, del m,~edesi mo, L épisco/~at caílmo/ique. Coilégialilé el
pr/monté t/ans íes trois premiers siécles de 1 ‘ glise. Paris. 1963; 1‘art. di Lécuyer,
“Episcopat dans la tradition patristiquc”, in Dicí. de Spiriíaaliíé 4 (1959) Pp. 884ss.; M.
Maccarrone, “Lo sviluppo dell’idea di episcopato nel II secolo e la formazione del
simbolo della cattedra episcopale’~, in Prob/e,ni di síoria della ch/esa. La ch/esa ant/ra seco/i ¡¡-IV, Milano, 1970, Pp. SSss. (con ampia bibliografia e fonti); cd orn 1 §11 veseovo e la citth~ in P. Brown, Potere e crisliaaesi¡no ¿tel/a lardo a,tí/chií& Roma-Bari,
1995, pp. 2llss.
16 In generale si y. A. H. M. iones, 1/tardo /ntpero romano (284-602 d.C.) 3,
Milano, 1981, Pp. 1316ss.; ma anche 1<. L. Noethlichs, “Materialen zum Bisehofsbild
aus den spdtantiken Rechtsquellen’, in JbAC 16 (1973) pp. 28ss. Relativo alía sola
realth dellOccidente (ma con uso di materiali documentad di provenienza anche
orientale) si y. lo studio di R. Lizzi, Vescovi e síralture eccíesiastiche tiel/a cittó
iart/oantictí (L ‘«¡Ial/a alínonarití» oc’! IV- V seco/o d. C.), Como, 1989, Pp. lSss., PP.
1 O9ss.; nonehé, della stessa studiosa: Ii potem-e episcopaíc’ ~ze/í‘Ch/ente romano.
Rappresen!azione it/eolo pica e rea/tó
1.,olitica (IV—V sec. ti. C. ), Roma, 1987, ptissi,¡t
(adtle pure 5. Mochi Onory, Vescov¿ e cilla (sed. ¡VV), Bologna, 1933).
17 Senza ulteriormente dilungarmi sulle funzioni episcopali, cd eventualmente
su quelle dellampia struttura che localmente gli si era andata a formare intorno faccndogli
corona, vale a pena che si ricordi anche quel sinodo ‘diocesano’ cui i legislatori
lcodosiani, e poi la successiva i¡tte¡prelatio visigutica, avrebbero riconosciuto non poca
importanza circa la cura di taluni affari ecclesiastici non irrilevanti anche sotto l’aspetto
civile; sfr. per es. le referenze in CTim 16, 2, 23.
18 Su questi, nel vastissimo (e qui inintiuente) panorama bibliografico, con
qualehe spunío riassuntivo. y. orn P. O. Caron. “Oh inizi della proprietá monastica odIa
legislazione del tardo impero’, in AARC 0. 1991 (1995) PP. 467ss. (non si trascuríno
íuttav a, fra i dotti studí di O. Barone Adesi ‘II ruolo soci ale dei parrimoni ecclesiastici
nel Codice Teodosiano’, in BID)? 83 L1980] pp. 221ss.; “Dal dibattito cristiano sulla
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Elio Dovere
Peraltro, la considerazione episcopale da parte del ias del principe risaltava
tale misura non 50lt) ah’ interno della ricca e risalente legislazione accolta nel
Codice del 438, ma anche nelle disposizioni di quelle constitutiones contemporanee
agli anni stessi della compilazione: di cié é conferma assai evidente proprio nei
pochi materiali del secondo Teodosio collocati appunto fra le leges di Codex
Theodosianus 16,2.
Con un provvedimento del 418, per esempio, XLIII del titolo in questione,
In
sarebbero stata traslate nelle muani del Pastore talune di quelle funzioni socialmente
importanti che lino ad ahora erano state cspressioni tipiche dei poteri di intervento
t9. Ancora pió esplicita, poi, anzi inequivoca, sarebbe stata
dci funzionari imperiali
una legge del 421, ultima constituí/o teodosiana contenuta allinterno della rubrica
suí vescovi; in essa il sovrano sarebbe ricorso una volta ancora al riconoscimento
esplicito dell’autorevolezza episcopale: nel malaugurato caso (ivi, appunto, giá
prospettato) in cui si fosse verificato qualehe duhhio sull’interpretazione dei canonm
ecclesiastici, esso avrebbe dovuto essere sciolto soltanto dai vescovi; costoro,
neanche a dirlo, al fine di prendere efficacemente lumi, a loro volta si sarebbero
dovuti consultare col ‘proprio Pastore2t).
Ebbene, affianco a codesta massiccia presenza di importanti implicazioni
episcopali dalIa matrice civile (e assai spesso giurisdizionale) in talune deile
constitutiones di Teodosio JI, non pare possibile ignorare lesistenza sia di un
generale richiamo alíe essenziali funziuni di controllo disciplinare esercitabili
destinazione dei beni ecclesiastici alía configurazione in termini di persona delle
«venemabiles domus» destinate «pus causis<’, o AARC 9, 1989 L1993] PP. 23 lss.; del
medesimo y. pure “Eresie ‘sociali’ cd inquisizione teodosiana”, in AARC 5, 1981 L1986]
pp. II 9ss.; ‘‘II sistema giustinianeo delle proprietá eccíesiastiche, in La proprietá e le
proprie/a. A/ti conv. Potignanc’ 1985, Milano, 1988, Pp. 75ss). Sul ruolo sociale del
vescovo, in inca generale. si y. per tutti E. l-lermann, Eccíesia in re publica. Dic
intw/c.-k-lung der Kirche von pseotio stttatí/c/me-r zo staatíic/¡ inLorpor/cíter Existeoz
Fankfurt a M. -ccc., 1980, Pp. 290ss.
19 cj~ CTh 6, 2,43 che andava a modificare le disposiziuni della c. in 12, 2,
42: L ---1 Sed quia líos ¡o/nos saJfice¡-e ití prwsen/i cognovimas, pro quingeo/is seseen/os
cotts/ituí prtt-cipitnus. ita 01 pto a,bii,-io vi,-i revet-etitissinti a¡tíist/tis A/exattdrbta, u,bis
de !tis. qui no te L --- 1- La costi tusi nne. che si ap ri va parlando dei para ha lan i,
Irequentemente é stata oggetto di indagi nc in merilo ad alcune questioni riguardanti tal
personaggi ; pi ultosto che entrare nc 1 merito della di scussione (qui punto interessante)
novio alío studio, ancoro alquanto attuale. di A. Phihipsborn, ‘‘La compagnie
d’ambuhanciers ‘parabaiani’ d’ Alexandrie’, in Byron/ion 20 (1950) Pp. 1 85ss. (oro y.
pure J. Rougé, ‘Les déhuts de hépiscopol de Cyrihhc dAlexandrie elle Code Théodosien,
n Ahexandrina’’ - He/liJo/sine-, jada fsni e e-¡ chr/sr/aoisnte 4 A/c’xaodr/e. Mé/an ges
Mondésert, Paris, 1987, Pp. 339ss., qui PP. 345ss. con bibliografia; nonché gli spunti
orn i n R - Tej a. La “tíagedia ‘‘ de- Jfrso (431): he-tejía y poder e-ti la at;tigiie-tlat/ ta,tlla,
Santander, 1995. Pp. 33s.).
20 Si trotía di Cli, 16, 2,45: Mcl’. iiONOR(iUS) El rIltSoD(oSitJs) AA. Pi-IiLiPPO
l’(RA1i~mzcro) m’( RAr’roo 1)0 11.1 YO Ci omití innovatio,te ce.ssan/c vctos/ate,tt e/ cationes
p ti st,nos- cdc-esiavtict,.v, qo i tz flod rístjíí e /e,t ocr,,,,!, pet- otones I/!).’tici pro ví,tc/t,s set-va,-,
pracipi¡nus. Tutn si qaití dubietatis eme,se,it. it! oporteat ;to¿t abs que sc/cnt/a viii
¡-e-ve- ¡-el, lissítn ls acrost¡nc-ta? le-gis t¿otistí/is- o,-bis Constatttií,opo/itan¿e. quas Romas
veictis p¡-a’¡-ogalivt¿ /tetalot, cottve-tttui sacert!ota// swtctoque mt//dio reservan. OAT. PRIO O. mUL. EUSTATHíO ET AGRícOLA cONSS. (ZJÍ CI 1, 2. 6.
Ji vescovo ‘teodosiano
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appunto dai Pastori, sia la loro eventuale funzione di verifica per cosi dire
‘dogmatica’ nella vita dell’iníper/um. Ansi, e proprio ahl’interno della norma testé
citata da ultima, Corlar Thc’odosianus 16, 2, 45, sembrerebbe che jI ñtsprincipa/e,
proprio in tale prospettiva, avesse persino descritto la traccia di una vera e propria
gerarchia episcopale: una sorta di autorevole indicazione sulla via di quel deciso
sviluppo futuro u quale, passando per la quasi contemporanea consolidazione
2i, sarebbe poi stato rintracciabile nella piii tarda
dell’auctoritas dei patriarcati
«ecciesiologia pentarchica dei teologi bizantini>’22.
Tuttavia, e prima ancora di approfondire qualsiasi discorso su ulteriore e
circostanziato materiale del Codice che in qualehe modo riguardi i veseovi e la
calbolicatides, non va trascurato di dire come si possa trovare ampia e sostanziosa
conferma degli estratti doeumentali finora riferiti anche in alcune altre manifestazioni
testuahi del tutto consentanee: manifestazioni non giuridiche, ma analoghe a queste
teodosiane, nel senso che pure o esse pare che si rintracci un identico teorico ‘dover
essere del potere sovrano in relazione alía stessa materia.
2. — Altre fonti, piú o meno coeve aí materiahi del Codice che finora si
sono guardati, e quindi idealmente contemporanee alía successiva sistemazione
compilatoria, painno testimoniare un pensiero per mnolti versi sostanzíalmente
omogeneo, cd in alcuni casi persino formalmente meghio compiuto di quello
21 A parte le seontate referenze encicoplediche (per es., vane ‘voci’ del DThC,
e cosi pure P. O. Caron, 5. y. “Patriareati in Oriente”, in NN!)1 12 11982; rist.] PP.
602ss): V. T. lstravridis, “Prerogatives of the By-zantine Patriarehate in Relation with
the Oder Oriental Potriarchats’, in 1 palt-iarca/i oriettta¡i tic! ¡ir/mo otiiietumio - Atti congr.
Romo, 1967, ivi 1968, Pp. 37ss.; y. pure 1-1. Gelzer, “Der Streit tíber den Titel
Ókumenischer Patriarch”, in Jah¡-buchf prote.s-t. Tlteaí. 13(1887) Pp. 549ss.; 5. Vajíhé,
‘Le titre de patriarche oecuménique avant saint Grégoire le Grand’, in ¡SO II (1908) Pp.
ÚSss. (rna y. anche i contributi cit. da O. Dagron, Cosíatttinopoli. Nascita di u,ta cap/tale
(330-451), Tormo, 1991, p. 488); V. Laurent, “Le titre de patriarche oeeumenique et la
signature patriarcale”, in REByz 6 (1948) Pp. 4ss.; E. Eid, La figure ffiridique du
pan-¡arche, Roma, 1962; 0. Every, Tite l3yza,tiine- Pa!ria,-cbate, 451-1204, London,
19622; V. Porlato, L’íiJjficio patria,-cale odIe Ch/ese oriental/da! IV al X seco/o, Padova,
1969; F. Winkelmann, “Zur Rolle der Patriarehen von Konstantinopel bei den
Kaiserwechseln in frohbysantinischer Zeit”, in Kl/o 60 (1978) pp. 467ss.; V. Peri, “La
dénomination de patriarche dans la titulature ecclésiastique du IVe au XVIe siécle”, in
Irénikon 64 (1991) Pp. 359ss.; B. Stavridis, “Lautorité du patriarche oeeuménique dans
la vie de lÉglise orrhodoxe”. in ¡st/tía 40 (1995) Pp. 357ss. (y. pure P. Siniscalco,
‘‘Note gui significan del termine ‘Patriarca’ nei primi secohi della nostra era’, in IV
Ce¡tten. <leí! ‘ls//luz. del Patriarct¡to itt Rí.,ssia , Roma, 1991, PP. 24s.) - Per altra letteratura
rin vio al mio «¡Lis ~¡~/tícíptiJe- » e- «cailtolica lcr» ci t - PP - 4Oss -
72 A gua volta, poi, fortemente «polemica con hecclesiologia monarchica dci
teol ogi 1atini »: E. Carcione, Le- e-re-sic. Triniíú e- lncartíaziotte ¡tel/a Ch/esa a¡ít/ca
Milano, 1992 (su cui y. la mia breve nota in SD~ 59 L19931 PP. 399ss.), 174.
Sullargoníento specifico y. E’. R. Oahbauer. 1)/e Petm¿arcl,/cíheorie. Fin Modelí de,’
KÑ-cbet,ícítat,g von det Aníñogen bis zor Ce-gen ~vtn-¡, Frank (uit a. M -‘ 1993: in
prospetniva romanistica: L. Chevail her-R. Chabanne, Just/n/e,t cí la pe¡ttarchie, in
Soda/itas. Serial Cuantío, Napohi. 1984. 2, Pp. 721ss. con bibí. Appropriatamente,
dunque, Dc Oiovanni, Ii tibio XVI tic! (‘oil/cc cit. 144 nt. 12 ricorda la rea-sione papale
ahl’emonazione del documento in CTh 16, 2, 45.
60
Elio Dovere
testimoniato nei predetti brani legislativi Si tratta, e non a caso, di alcuni resti
singolarmente autorevoli (taluno di essi, in epoche successive, anche notissimo) fra
tanti che potrebbero trarsi dalia larga disponibilitá offerta dalle fonti patristiche
degli anni fra i secoli IV e V (una porzione, in veritá. affatto trascurabile del terreno
culturale tardo!).
Massime le preziose risultanze letterarie del vescovo Ambrogio (al di lis
23) possono essere utilmente
delle successive strumentalizzazioni agiografiche
consultate, cd affiancate agli spunti normativi gis intravisti; di esse si dovrebbe tener
conto non foss’altro che per l’indiscusso spessore culturale dell’autore antico (e
senza badare, per esenipio, a certe ‘durezze’ espressive), nonché per u suo essere
stato protagonista attivissirno di non poche di quelle vicende che poi sarebbero
emblematicamente confluite in talune delle leggi del Teodosiano24. A mo’ di
esempio significativo basta che si trascelga allinterno del ricco e godibile
epistolario milanese qualehe documento pié o meno relazionato, giS allepoca, ad
alcune di quelle norine che linora si sono viste25.
A cominciare dalia magnifico epistula del 386 diretta a Valentiniano II (non
a caso scritta sull’onda della importante constituí/o poi sistemata in ~odex
Theodosianus 16, 1, 426), si ritrova espressamente ribadita sia l’idea dell’ormai
consolidata estraneitá dell’ inzperiuín a, jato delia caihoilca lex, sia la relativa cd
23 Oiuste critiche io questo senso appaiono oro odie pagine di A. Di Mauro
Todini, Aspett/ della legislazione te-ligiosa dcl IV secolo, Roma, 1990, pp. 72ss.
24 É notoriamente vasto e persistente l’in¡ercsse su Ambrogio e la sua stagione (y. per es. ‘Ambrosius episcopus”. MU congr Milano, 1974 Livi 1976], cd u libro ¡a me (moro i naccessibi le] di N - fi. McLynn. Atííbrose of Miltín. Clíurch tuid Cou,t it,
a Clíristia,, Ca¡,itaí Li 9941); si pensi alía recen te Tavol a rotonda tenuta presso
1 Augimstiwianum (ottobre 1995) ¡mt terna Ltí libe-Tití ~eIig’íosrt alta fine del IV secoio;
Ambrogio e- Teodosio (interventi di PSiniscalco, Teodosio; L. E. Pizzoiato, Atobrogio;
A - Di Berardi no, II ‘‘Cotlcx ihe-otiosianas ‘‘).
Per l’essenziale, e tenuto conto del contesto presceito odia presente occasione,
sí y. solo 1-1. von Campenhausen, Atíibros/as cotí Ma/latid als Kirclíenpolii/ker, BerlinLeipzig, 1929; i-R. P-alanque, Sn/nr Anmbroise ci I’enípire ronmain.. Paris, 1933; fi.
Biondi, “Linfluenza di santAmbí-ogio odia legislazione religiosa del sun tempo’, in
S/udi giuritlíci 1, Milano, PP. 1965, 645s.s. (= in Sant Ambrogio tic! XVI centenarto
della gua nascila - Milano 1941). 337ss>: A - Paredi, La politica ¿Ii 5. An,brogín , Milano,
1974; al tra e pertinente bibí io grafio é raccolta in Noitoativa itn¡,erialc e duitio rontatio
o cg f/ scr/Ér/ tu s. A,n.b rog/0. ‘Lp ís tu las—De officiis—Ora 1 iones fune6 res’, curr. M Sargenti-R. fi. Bruno Siola, Milano, 1991, PP. l3lss. lnteressanti ritiessioni sulle
relazioni ambrosiano—imperiali sono variamente sporse itt Di Mauro Todi ni, Aspeui tíclía
legislazione religiosa cii., spec. cap. 1.
4, e cap. 2, § 2, ove sono anche resti e
citeratora.
25 1 n quest‘ otti ca appaiono veramnenle preziosi i rnateriali offerl i dal libro X;
mn argomento y. M. Zelzer, Dic b,-iejbticlíer des hí. Aníbrosius un’l dic BrieJk’ cxtra
collecíionem, Wien, 1975 (= AA WW 112 Li 972] Pp. 7ss); adde (ira la leitura delie
nteressanti pagi nc di F. l-lei mit, Ltí théologie dc la victo/te tic Cot,staíít/n ti Tlíéotlose
Paris, 1992, pp. l3Sss.
26 Da ultimi, tutíavia, Sorgenli e lo Bruno Siola (ma non a ragione) esclu—
derebhero qui qualsi asi cortnessione coit tole e-otíshttitio: y. Normativa iin¡,erial« e áiriUt,
romano negí/ scriu/ di 5. Atobrogio cit. PP. Sss.; p. 82.
II vescovo ‘teodosiano’
61
esclusiva competenza del vescovo in argomento. In essa, per di pUs, sembra che
persino si mantenesse la traccia di un provvedimento normativo pié antico (hice [...]
verba rcscripti sutil), di Valentiniano 1, col quale il principe si sarebbe esplicitamente pronunciato come incompetente sia nelle questioni cattoiiche disciplinan,
sia per quell’aspetto del tema religioso che qui pié ci interessa da vicino, e cioé u
momento prettamente dogmatico: nelle vicende riguardanti la fede, e cosi pure in
quelle strettamente interne alía gerarchia della ecciesia (iii causafidei vel eeclesiastiei
[...j),
u legislatore aveva stabilito eñe a giudicare dovesse essere necessariamente II
27.
vescovo
Ma non basta. La fonte amhrosiana, infatti, dice assai di pié, e di aneor pié
particolareggiato: mai, e grazie agli esclusivi diritti sacerdotali, si sarebbe udito che
un vescovo potesse essere istruito da un laico; giammai si sarebbe visto un laico
chiarire i’argomento religioso ad un vescovo, tanto che le Scritture avrebbero sempre
attestato che i vescovi, normalmente, «/tt causa [ji fidei» avrebbero dovuto giudicare limperatore e non certo u contrario28. Non a caso, dunque, lo stesso
Valentiniano 1 si sarebbe a suo tempo dichiarato esplicitamente incompetente
proprio sui vescovi: non est tite-uní indicare- inter episeopos 29
Secondo le chiare cd lucide espressioni del Pastore di Milano, qualora u
confronto si fosse dovuto tenere sul rigido argomento della fede, esso avrebbe dovuto
svolgersi solo tra vescovi (si conferendanz defide sacerdotum debet esse isla collatio
[...]30); solo ai vescovi, infatti, e non al sovrano, appartenevano i misten della fede:
curnfidei ipsius [sc. clementia principis] sacratnenta noít noveril 3i. Niente di
strano, pertanto, che allorché si era trattato di discutere su talune questioni defide
Atubrogio medesimo aveva ritenuto che lo si dovesse fare in e-celes/a, appunto fra
vescovi, cosi come avevano indicato che fosse necessario gli exempla forniti da altri
27 Cfi. Ambros, Lp. 75. 2: [ .] augustas inc/norias pater tuas tion soluto
sertílone- respotídil sed el/am ¡cg/bus suis sanxi/: “Itt causa Jidei ve! eccíes/asticí al/ca/as
ordinis cuttí ¿utí/cate ile-be-te- qul nec Otutiere inipar sé tícc iarc d/ss/ntilis’’. liase en/nt verba
rescripti sant hoc así sacetdotes de sacerdotibus volu/í indicare; quío e//att? sial/os qaoque
at-gueretur episcopus el /noram esset exa,nina,tda causa, etia,,t hanc voluil ad episcopale
indicuin ¡~crí/tíere. Qualehe buona osservazione is nel florilegio di Sargenti-Bruno Siola
citato poco sopra: vi 54; inoitre, dr, anche la testimonianza di Soer. li/sí. cccl? 1, 22:
O. C. Hansen (coliab. M. Sirinjan), Berlin, 1995, 66, 9ss. in linea generale non is
superflua la lettura di A. Roto, I4iscopaiis autí/etítia, in Enc. caííS (1950) Pp. 446s.
28 Cfi-. Ambro,. Lp. 75,4: Quatído aud/st/, clemeníissime iperalot; itt causa
fidel laicos de episcopo iudicassc? L ..] Si docettdus est episcopus a laico quid sequatur?
La/cus ergo dis¡,uíeí ci episdopus audial, ep/sdopus discaí a laico. At c:erte si ve!
sdr/pturatu//t serte/ti divina non ve! veteta lat,ípota retractenius. quis esí qui abnuat /0 causa
¡¿dci. itt causa ittqacwt fidc/, episcopos so/cre tle /,npcraít¡ribus C/íristian/s, ‘fo,’
itttpertttrites tic ep/sCopis iutlicat-e
29 Cjn Ambros. ¡Sp. 75. 5.
30 Idem 15.
31 Ambros. ¡Sp. 75. 5: LI clame-nt/a íaa ca/ adlíuc amerenda baptísníatís
sacrame-nía servantur arro gal defida ¿ud/cian,. cunífidei ipsius sacramenta non ttoticrit.
62
Elio Dovere
32. e cosi come, del resto, veniva tuttora sostenuto dal popolo
e pié antichi Pastori
dei fedeli: veuissern, /¿nperator, ad consisíor/um cIerne-nr/as tute, ul bine core-ini
suggcrerem, si me vel episcopi vel populas pcrrnisissent dicentes defide in «cales/a
coraní populo debe-re írac¡ar/ 33.
Tutto questo insieme di affermazioni sembrerebbe corroborato da ulteriori e
simili spunti presenti in altri luoghi dell ‘epistolario ambrosiano: in talune altre
lettere che, a diffcrenza di quella qui escussa, non avíebbero trovato un immediato
riscontro materiale in alcuno dei testi legislativi contemporanei; essi, pertanto,
lontani da particolari commistioni con lo pressante e contingente realtá politica,
potrebbero veramente attestare le ‘normali’ idee di fondo che un grande vescovo di
allora avrebbe avuto sui reciproci rapporti fra sacerdotium cd imper/an/ quanto alía
determinazione della carbol/ca ¡cx 34. Idee, vale la pena di evidenziare, chiar-amente
manifestate, cd altrettanto coerentemente ‘ricordate’ da Atnbrogio proprio ai pié
qualificati esponenti dell’ imperiant medesimo~5 (senza esserne sostanzialmente
3 2 Cfi. ¡Sp. 75, 1 5: .5/ tractadfmí e-st tractare lo ecclesií, d/tlici,- quod ,,maiore-s
Jece-ruol mci. II testo é pure ricordato da Sargenti-Bruno Siola, Norma/iva /mííeriale- e
tlit-ií¡t, ronía,to ncgli scj-iu/ tu 5. A tnbt-ogio ci t. 41, relegandolo tuttavi a itel1 ‘ámbito
esclusivo dei rapporti fra giurisdizioni.
33 Ambros. ¡Sp. 75, 17. Sulla cd. teologia-politica’ di Ambrogio é noto che
esiste una incredibile varietá di contributi; Ira essi si y. particolarmente gli studi
recenziori (ma aulcle anche M - Sordi. Cristianes/pío e- pagatiesi,tto dopo Ces/att//no, i n
L i/tt/?ero rO¿ita/tO-crts/ia,ío. !‘robletni politicí. ,-eligiosi. c,.títurali, cur. M - Sordi, Roma,
1991 , pp. 121 ss. - 0v’ é leí t-) ci tal i oro da V - Ai ello, ‘‘Costantino ‘eretico’ - Difesa della
ortodossia’ e anricostontinianesimo in etá teodosiana”, in AARC lO, 1991 (1995) Pp.
SSss., qui 81 ot.
34 Né va dimenticato, indipendentemente dal particolare prestigio personale e
dal temperamento dei Pastore milanese, che íd caso dei vescovi deilepoca tarda si
rimaneva decisamente di Ironte a personaggi i quali. pié o meno da soli, continuavono a
rappresentare un discreto livello di cultura, in specie a fronte del mediocre panorama
costitimito da buona parte del ceto dirigente politico-amministrativo laico dellepoca; in
proposito y. E. Patiagean, Sant//tic pote-re a Bisatízio, Milano, 1992, qui spec. p. 74, cui
adde orn la suggesriva e specificzt ricostruzione (tracciata per it tramite delle le-ges pUs
tardi codificate) dello squarcio storico-giuridico riguardante ‘ambiente milanese
contemporaneo ad Ambrogio: O. de Bonfils, CTh. 12.1.157-158 e /1 prefel/o Flavio
Malí/o Teodoro, Baí-i, 1994 (su1 quale si y. pure la mia nota di lettura o SDHI 60 [1994]
pp. SSSss).
35 É forse questo u motivo precipuo che spinge a leggere, nellampia cd
eventuale disponibilitá delle infornx-a-zioni contenute si-a odie non poche opere di
Ambrogio, si a nelle altre referenze testual i patristiche, proprio i materiali epistol ari i n
questione. Cfi-. pci- es. le -afferm-asioni di Ambrogio rivolte allimperatore Eugenio (a.
393) circo la sua persunale, ossnlota imperturbahilitá che ovrebhe avuto oc! ‘parlare in
faccia’’ (/0 cospe-cío te gis íoqui /iOti cO/4/,tidebt,t) a Teodosio su gli argomenli della fede:
¡Sp. cx. col!. lO, 4 (Poslea el/an clcoíentissi,no itnpe-ra/ori Tbcotlosio catatO itt/olíava/que- //t os dicete ootí dt.,bitav/. 11...] in cospecta te-gis loqui tmo,t cotífutítíebar); una
imperturbabilitá, sembra di capire dal contesto del discorso. derivata dall’essere lui,
Aínbrogio, appunto un vescovo t dr. ibid. 2: U//que- e//ant ergo episcopus paríe.s tocas
debui tecognoscere. Detli liballos /t,t¡,era¡oribus duos
iI)-
JI Ve-5COVO ‘teodosiano
63
smentito, salvo che per certune questioni ‘religiose’ pericolosamente coinvolgenti
3tí).
lordine pubblico
E dunque, in un’altra epistula pur essa indirizzata a Valentiniano II (a. 384),
e rinnovando la memoria della religiositá dellimperatore Teodosio, il Pastore
avrebbe appunto ‘ricordato’ al sovrano regnante come fosse ovviamente riservato al
vescovo il merito sulle questioni riguardanti la religione: Si civilis causa esset,
dive-rsa& parti responsio servare-tun Causa re-ligionis es!, episcopus convenio 37.
Analogamente qualehe anno dopo, ma stavolta rivolgendosi al principe
Teodosio, egli avrebbe ‘ricordato’ quale fosse u dovere precipuo di un sovrano, e
quindi con chi costui si dovesse per forza consultare in relazione agli affari religiosi:
Si de- causis pecan/anis cornites tuos consulis, quanto magis in causa re-hg/anis
sacerdotes domini wquunz e-st consulas? 38; cosi pure avrebbe sostenuto, ma
nuovamente diretto a Valentiniano (e stavolta servendosi della traccia offerta dalle
Scritture39): Tributum Cre-saris e-st, non ne-gatur; e-eche-sin dei e-st, OEce-sari utique- non
de-be-! addici, quia ius Cre-saris e-sse non pote-st dei templuto 40
Del resto, e non poteva essere altrimcnti, u grande vescovo non faceva che
ribadire ufficialmente un fatto ahora gis estremamente noto, e ciod che I’imperatore
piuttosto che essere al di sopra della catbolica acches/a vi appartenesse intimamente,
cosi come era indiscutibile che fosse per ogni altro suddito-fedele (imperator e-mm nitra ecclesianm non supra e-ccle-siam «st 41), e che finanche per lo stesso sovrano dei
Romani non vi fosse onore moggiore rispetto a quello di essere considerato filias
acches/ce 42: Quid e-nito hottor{ficie-ntius quato ut imperator e-eche-site 1/bus e-ssedicatur 43.
36 Solo in via di esempio si y. il cd. caso di Callinicuní in Mesopotamia (a.
388), emblematico per la rappresentozione di taluni non facili rapporti fra ‘autoritá
civile e quelia eccíesiastica (nello vicenda di specie, appunto: Teodosio 1 ed Ambrogio) a
motivo di torbidi sociali traenti spunto dalia intolleranza religiosa; da ultimo, cd
efficacissima, y. Di Mauro Todini, Aspatti tíalia legislazione teligiosa cit. PP. 3ss.
37 Ambros. ¡Sp. 72, 13, 1 cui testo é appunto preceduto da: Ce-ríe re-J>¿rad
pare-ti/cfi pietatis Irías princ/pe-m Tlíe-odosiu,,í. que/ti super onití/bus fe-re- /naioribus caus,s
consolare consuesti. Nihil /tiaius es! rel/giotia, ti/luí s,.¡bhittí/us fitie (dr. ide-ití 12).
3~ ¡Sp. 74, 27.
39 Nel caso: Mt 22, 21 40 ¡Sp. 75a, 35.
41 Ambros. ib/ti 36.
42 Tanto che a stare alía “voce popolare non i sacerdoti avrebbero aspirato al
regno, quonto gli imperatori avrebbero aspirato al sacerdozio”; cft Ambros. ¡Sp. 76, 23:
Ve-ten ¿ate ti sacerdolibus tlotiata ittl/~eritt. /tOtí usurpata, et vulgo dici quotí i/típara/ores
sace-rtlotiuttí niagis optave-riit/ quaní impar/ato sace-ntlotes.
~3 Amobros. ISp. 75a, 36.
Elio Dovere
64
E pertanto, poiché al principe sarebbe spettato «u civile« ed al vescovo
44, tutto odIa normalitá di quegli anni il
sarebbe stato riservato «u religioso«
pensiero di Ambrogio allorché avrebbe ribadito in via definitiva e sintetica la
incompetenza del Palazzo sulle «cause di fede», e la riserva esclusiva di esse
all’ufficio del vescovo: Ad palatium impe-ratoris irem le-ben ter, si hoc congrae-ret
sacerdotis officio, ut in pahatio niagis certare-m quaro in e-ce-les/a. [.1 Causam 1/dei
itt e-e-cíes/a age-ndam quis abnuaí? ~t
Orbene, senza ulteriormente permanere sulle tante ed inequivoche parole del
vescovo milanese (e neanche dilagando oll’interno della esuberante patristica
dellepoca), ma per corroborare la sensazione che non vi potessero essere dubbi circa
la concezione contemporanea olla codificazione di Teodosio sulla rigida appartenenza
episcopale della ‘meditazione’ de-/ide- ca/bah/ca 46, va detto qualcosa ancora. E per
evitare inutili appesantimenti é hene che si guardi una volta di piii, brevemente, solo
ad un tratto escerpito da quelle Storie eccíesiastiche coeve alía compilazione cui
molto si deve perla preziosa cd accurata informazione sullevo tardoantico.
La Storia di Sozomeno, per esempio, peraltro riscontrata da un interessante
brano di Teodoreto, avrebbe trasmesso un’attestazione molto esplicita proprio sulla
linea di pensiero che fin qui si é descritta47. Una volta di piii Valentiniano, e nel
caso di specie sollecitato da alcuni vescovi d’Oriente (che pare avessero chiesto
l’autorizzazione a riunírsí in sinodo), avrebbe risposto con perfetta consapevolezza
proclamando la propria appartenenza alía pai-te laica dei cathohici, ed affermando che
egli, proprio per tale motivo, non avrebbe avuto alcun diritto di immischiarsi in
cose onaloghe a quella che alitira gli venivo sottoposta; piuttosto, sarebbe stato
compito dci vescovi decidere autonomamente, e, se oppoítuno, riunirsi a discutere de1/de: Qai cuto inlpe-ratore-/ti adiisse-t, e-t episcoporato mandata ci exposuisset,
Valentinianus ita re-spontlit: Mihi qaidt<ni uy laicorato ordine- cottstí/uio, Jas n.ott e-si
bujusníodi ne-gotia curiosius se-rutan. Sae-e-rilo/es vero quibus id curte e-st, seorsuto
ubican que- volueniní convenianí 48 -
‘~‘~
Credo che anche cost al di Us della specifica vicenda ‘contenuta’ odia fonte
in questione (per la basilica di cui si dibatieva in questa epistaha y. 1 apparatus della cd.
ambrosiana cit.: 1 37ss.), si possa ‘forzare’ l’espressione di Ambrogio (con aropio, ma
secondo me ammi ssibile, interpretazione): Ad inípera/oreto pahatia pe-rtitien/, ad
sace-rtloten, acchas/te. I’ubhicorutn tibi /ttastiiut/m /115 cotomlssuttt est, /iOti sacrorum: E¡,. 76,
19.
45 Ambros. ¡Sp. 75a, 3.
40 Per una ulteriore selezione di testimonianze documentarie novio a H.
Rohoer. Ch/esa e struttura pol/tica tíel cr/s/ia,íe-si,íío prittíitivo. Docu,tíetíti de-lía e-li/e-sa
dei pr/tti/ o//o sae-oh cotí i/itrotluziooe- e- e-Omma/tfo Milano, 1979 (ri st 2), e
segnatomente al cap. 3. La separar/nne- thai po/et-i durante la lotta tíclía Ch/esa coníro u
tíascente ce-sa,opapis/no (V se-e-ob).
47
Questa testimonianza pué reiazionarsi ad Aínbros. ¡Sp. 75, 2. CYk Theod.
¡-‘o; (edizione. per me pUs agevole di altre da guardare) ~2, 1132W
1-1/st ¿ccl? 46:
48 CIr. Sozoíst. Hin. cccl, 67: PC 67. 131 lA; ibid. 1312A: [..j’liíoñ dv,
Xoííé TeTcL’y~1Evct, tú Oqxtr TOLCÚTe íreXurpay~toveiv nL & LEpEt.g oUg TO3JToU
«crO’ ~armííú§
¿1Tt5 (3oúXovrac yvv’íToyrrlv.
~tn’ LETe
[1ÓCL,
II ve-se-ovo ‘teodosiano’
65
3. — Ordunque, tornando ai testi del Teodosiano, cié che senz’altro non
sembra misconoscibile él-a costante affermazione normativa circa l’autorevolezza
specifica della figura episeopale. Questa, nelle singole previsioni di legge che allora
sí erano rese disponibili per la coliazione imperatoria, talora era stata accomunata a
49, ma ancor pié di frequente, ad essa era pure stata
quella piií ‘semplice’ dei chierici
riconosciuta una situazione legale di assoluta premínenza sía morale, sia pié
semplicemente materiale rispetto ad ogni altro membro appartenente allámbito della
chiese cattoliche5tí. II legislatore non solo riconosceva esplicitamente il
centralissimo ruolo del vescovoSí —del quale, in taluni casi, si faceva efficacemente
carleo52—, ma lo elevava persino a proprio punttí di riferimento nell’attivitá di
normazione che avrebbe riguardato 1 pieno della materia religiosa, e cioé il suo
momento ‘dogmuatico’ In altri termini: da un lato ii/as principahe poneva in essere tutto quanto potesse rivelarsi funzionale alía massima tranquillitá quotidiana degli operatori
eccíesiasticí, i quali sempre pié apparivano impegnatí in compiti di ellicace
incidenza sul terreno del sociale53; daltro canto, almeno per cié che qui interessa,
49
Per es. CTIí 16, 2, 20 paría onnicomprensivamente di eeclesiastici:
Eccle-s/astici au/ t’el ex ece-les/asticis val qui
L
.--
50 Onorio aveva persino riconosciuto ai «sace,dotes provine-/as» ven e propri
compiti di vigilanza o difesa dci diritti degli ccclesiastiei: e-fr CTh. 16, 2, 38 (su cuí y.
comunquc fi. Biondi, II diritío roma/mo crisliatmo 1. Orian/ame-oto religioso cíe-lía
legislazione-. Milano, 1952. p. 387): Sacerdotes veto ¡itovincias e,-unt soilicili, tía su¡b
¡mac .s-c/l¿cat priv/le-pu excusatiotie- al/ant contra cotuní ur/h/taíem al/quid his ¿niara/nr
t/ico/tmnioda,n. Qui si y. specialmente L. De Oiovanni, ‘Ortodossia, eresia, funzione dci
chierici. Aspetti e problemi della legislazione religiosa fra Teodosio 1 e Teodosio 11”,
AARC 6, 1983 (1986) Pp. 59ss. (~ in l/mdex 12 L1983-4] 391ss).
St Se nc y. qualehe aspetto significativo neilo prospe-ttiva puramente culturale
brevemente delineota di recente do P. Brown, II Jiioso¡<o e /1 ¿nonuco: due scelte
furcloanhiclte- - in A. Sehiavone (direz. 1, Siotia chi Rotnt¿ 3. £ ‘ará rat-doun/ica: 2. 1 luoghi e
le ccd~,,rc, Tormo, 1993, Pp. 878ss. (per i lesti cJY. per es- Ambros. hin. ex. e-oil. 2 La.
394, indinizzato a Teodosio], 3: L - - - 1 cíc,ímenhia tua hosf ¿ato tionmitio pctra/. oblatiotieni el
grttliat-utn actiotie/tí pe-r sace/tlof es cclcbrt¿ri tioní//lo clcsidcrat); y. pule, nel 1 ottica
tipicamente romanistico. De Oiovanni a. 1,1/. e-iI.
52 Cft-. per es. la c. in CTh 16, 2, 31, al cui interno vi é attestata una vera e
proprio assunzione di difesa della onorabilitá del vescovo da parte dell’ iníper/um e dci
suom i-oppresentant¡ lucali; questo anche nel caso in cui u Pastore, proprio per u suo
oltissimo e santo ruolo, non si fosse attivato nel reagire alía iniuria eventualmente
su bito: L - - - 1 Atique //a prov/tic/ce nioderator sacerclotuto et caihohicas ce-cíes/te
tíímn ,.s-lrot-u/n, Mci c¡uo que ¿ps/as et ti/e/ni ct,ítus itiinriat/i cap/tau ¿o cotívicfc’s st va
cotífesst>s reos se-tite-nt/a tíave-ril vittthicct/lda/n tle-c expelel, ul episcopus ití/arias propt
uhtioncm cleposcal, cta sane-titas ig/íosce-/ícii soititti ploman de-reí/quit (cjt. pure Sirtn 14).
1u vio generale e preliminore non é mutile la lettura di P. H. Lafontaine, Le-s condit/ons
pos/tires tic 1 ‘acce-ssion aux ot-citas tiatís la preniiéra íégísla/ion écclés/así/que (300-4.92),
Ottawa. 1963.
53 Ora si y. solo, per tutti, J. 1-lerrin, “ideals of eharity, realities of weifare: the
philantropic activity of the Byzantine Church”, in Cimate-Ii and Pe-ople- ¿o Byzantiuní, cur.
R. Morris, Manchester, 1991, Pp. 15 lss.
Ello Dovere
66
esso sí servmva della serenitá ecciesiale cosi garantita per rintracciore comodi poli di
orientamento, sempre ‘visivamente’ disponibili, per lindividuazione del Simbolo
cattolico perfettamente ortodosso.
Ed infatti, tenendo fermo quel poco che in genemale si é detto sul vescovo e
sulla sua qualiticata presenza ‘teodosiano, basta che appena si esca latín dallo spazio
codi ficatorit> del titolo 16, 2 per verificare pié da vicino, e sulla base di altri e non
lontani testi, lo stretto cd inevitabi le rapporto i ntercorrente fra u Pastore cd u
legislatore circa la determinazione- normativa della ca¡holica lex.
1
titoli De 1/de- catimolica; De- bis, qai super reí/tone- conte-ndan/; De
te-hg/ana —rispettivamente Code-x The-odosianus 6, 1; 16,4 e 16, II— raccolgono
diverse consíi¡utione-s che in qualche modo, pur sempre nella particolare mauulera in
cui u comupilatore si era usualmente occupoto degli intportanti tem i rigu-ardanti u
54. Ben oltre le
Credo dei cattolici, sembrano funzionali al presente discorso
complesse vicende politico-sociali e religiose odombrote odie leggi in questione55, e
cosi pure superando, laddove possibile, i problemi di squisita critica testuale ad esse
moerenti SÓ, vi pié di un mot ivn per guardaroe di nuOvtí i 1 testo, cd anche nc lía
presente circostanza.
Nel le costi tu zi on i del De fiche- cathoíic-a, per esempio, nel 1’ a lirontare tem
specifici cd occasionali (e tuttavia i ntportanti ssi mi) che riguaudavano certí aspetti
particolari del terna religioso posti dalle pressonti necessitá del mondo coevo, u
legislatore aveva sempre fatto ce-nno oi medesimi referenti ecclesiali che fin qui si
sono detti. Sin nella legge in Codas Thíeocíosianus 16, 1, 2, si-a nelle due
constitutiones collocate di séguito57, 1 ‘unico punto di ri ferirtiento consentito al ms
principale- in quelí ‘ñmhitt ristrettissimo riguardante la (‘br/st/ana íes che ivi veniva
sottintesa sarebbe rimasto esclusivamente centuato sul contemnporaneo contesto
episcop ole58 Persino in quelleditto del 386 che i cornpilatori avevono inscrito come
Codas Theodosianífs 16, 1, 4, e che poi avrebbero parzialmente trascritto anche
54 Per un’ accurata anal si dci testi contenuti sotto tal i ru bniche rinvi o oro al
mio «lus pritíciptile» c’« ccmtltolicc, lev» cml - ~t¡s.sittí,ové anche di scussi one della relativa
dottnioa.
~
Si pensi per esempio al mai seemato cd opportuno inreresse per la e-. idi
CLtI 1 6, 1 (CI i , 1 , 1>: io argoínento y. oro per tutti Di Mauro Todini, Aspe/ti cle-llt,
leg triar/nne- religiosa cii - , spe-c - pp. 1 7ss.
56 Basto che si ricordi no le sostanziose qacestiones legate alía parziale tra—
scrizione di CTIm. 16, 1, 4 o 16, 4, 1: su di e-sso, per es., si y. o studio di J. Oaudemet,
“Orthodoxie et interpola¡ions. A propos de (‘TI,. XVI, 1. 4 et XVI, 4, ‘, o LIudes detít-oit toflmc,itt 1 So Irte-es ct títéotic Icé,, lic, le- do cíe-oit , Napol i ,
n III) C
1979, Pp. 3 lOss, (~
II Li 961] 175ss.), cd oro dello stesso autore: ‘‘Lo formation du droit rontain chrétien’’, o
II d/riítc~ roltíatín cate- nico nt, Pp. 1 63ss., qui p. 168; comunqun y, pure De Oiovanni, ¡¡
libro XVI del Cocí/ce cit. pp34ss.
57 Qualchc butano prodromo si ii acontra tuttavia gis i o CTIm. 16. 6, 2 (o. 377)
di Graz.iano.
Si y. qui O. Borone Adesi, “Primi tentativi di Teodosio u Grande per lunitá
religiosa dellimpero”, in AARC 3. 1977 (1979). PP. 47ss., qui PP. 51 s.
II vescovo ‘teodosiano’
67
come 16, 4, 1, e nel quale si mantenevano palesi allusioni alíe assemblee non
59, allorché il principe
propriamenle ortodosse dei concili’ di Rimini e Costaníinopoli
sí era espresso per indicare ai sudditi gli adeguati orientamenti sulla fede da
proclamare non aveva potuto che ricitiarnarsi, appunto, «sacerdotibus convocatis
L-- .]», e cioé a quei tanti vescovi riunitisi in quei sinodi che contestualmente
venívano considerati: Damas c;opia/it colligendi ¡ffs, qui see-andato ea se-nt/ant. quce
te-niporibus divas tite-mor/as Consta,íti sucerdotibas convoe-atis ex onini orbe
Romano expositaquefide- ab bis ¿psis, quid/sse-nt/re- noscutitur, Ar,nífne-ns¡ coite-ii/o,
Constantinopol(itano) el/am confirmata ¿ti cete-roum mansura de-creta sutil [...]60.
Nonostante l’efficacia cd u vigore delle espressioni normative spesso poste
a contributo dal legislatore in difesa della religione cattolica —e questultima legge
nc rappresento un esempio cospicuo—, solo i sacerdotes rimanevano i riferimenti
che u principe consentiva alía propria volonta nellindividuare i contenuti della
proféssionc di léde. Essi, e non ¿dro, sembra leggersi nei Lesti, avevano reso intelligibili per tutti i credenti quei principi della Cbrisrianajide-s cui attenersi (gatt LI
st¿cerdcníbas con voccmlis ex oníni tube- Roma¡mo ctxpOsitaque 1/de- ab bis ipsiis liD, e
che u principe assolutamente non rifiutava di conoscere, anzi faceva propri.
Ed is appunto ai pregnaoti riferimenti codificatori ai vescovi che bisogna
guardare, nel tentativo di fissare ‘orientamento di Teodosio II sulla cathol/e-a lev.
Per esempio, oltrepassando le sollecitazioni doccasione alía radice del
provvedimento61, non credo che si possa rifenere puramente casuale che la tersa
costituzione del De 1/cíe catimohica (la qtmale immediatamente avrebbe seguito il pié
lamoso editto di Tessalonica) aveva principiato il dettato normativt proprio rivolgen-
S9 Nella sede di Rimini peri vescovi occidentali e in quella di Seleucia di Coria
per i Postori orientoii (estate del 359), Costanzo ave-va voluto che si tenesse un concilio
vol Lo a risol ve-re i n di re-zione fil oorian a gí i ormai ampí cootrasti ami niceni- Le sofferte
cd obbligate decisiooi finoli riminesi —non quelle orientali, sgradite e disapprovate dal
sovraoo— sarebbero state confermate al1 ‘ini zio del 360 da un nuovo sinodo, tenutosi
odia capitale dOriente. trahoccante di deposizioni cd esifl cpiscopali.
1o argomento, pUm che guardare la vasta lette-ratura oggi disponibi le (oltre a J ile-tele—H - Leclercq, JI/5/oit-e des e-O/me-ile-.s tl’cmprés les docu/tme/i/s orígituaux, Paí-is, 1907,
1, 2, Pp. 929ss,, specifico y. Y,-M. Duval, “La ‘manoeuvre frauduleuse’ de Riinini. A la
re-cherche du ‘Liber adversos lirsacium et Vaientem’”, in li/la/te et son te-/ops. Atti colloq.
Poitiers 1968, Paris, 1969, PP. ~lss.; in generale, comunque, e di grande interesse
pecifico y. Nl - Simooetti: S’cutii síclí at-iaae-sit/to , Roma, 1965; La cf/si tsr/e-ccitt un 1V
secolo. Roma, 1975. Pp. 3 l3ss.: B - Studer, La rfflession e te-oíc~gicci /te-ila Ch/esa
ttttperictic’ (rcc. IV— 19. Roma. 1989; T. D. Bornes, A tlia,íasiu.s- ant! (i’ctísia,t¡itts: Tiícoiogv
t,,mci Poli/ics Pi time Constantin/atís LA//pi/-e, Combridge Masa—London 1993, sao ioco), is
he-nc che semplicemente si legga u Simbolo di fede, generico e non ortodosso,
approvato appunto a Costantiutopoli; lo si y. oro comodameote in ‘‘II Cristo II Tas/i
fcologici e- sp/rif ucdi ¿tu li/igl/a greca dc,l IV al VI se-calo, cur. M - Sitoone-tti, Milano,
1986. PP. 244ss.
60 Clii Ib, 1. 4. Cotmsideraziooi su que-sta constituí/o e sul signiticato «<trae
qui non del tu<to impertinente) del suo inserimento odia compilazione teodosiana sono
om-a nel mio cclt,s prate-ipale.» e «r-nthoiit-a Iei’ cii. pp. 173ss.
<~1 Per le quoli y. solo. in breve, 0. 0. Arehi, Teodosio ¡le- la suc codificaz.¡o,me,
Napoli. 1976, p. 160 nt. 12.
Elio Dovere
68
dosi -ai vescovi, e poi di essi significativamente tenendo conto. Anche a yola
considerare u preteso minimalismo che taluno ha pensato di intravedere nella
parzialitá della speciflca occasio le-gis 62, fi dettato di C’ode-x Tite-odas/cinas 16, 1, 3,
e pertanto la presenta della constituho del primo Teodosio alt’ interno del titolo
sulla Iede’, sembrerebbe perfettamente coerente non solo con le altre e vicine le-ges
iv¡ collocate, ma gis con la stessa rubrico compilotoria di cui trattavasi.
lo realtá, molto probabilmente, cttsi come ai compilatori era apparsa
efficacissima in difesa della fede cattolica giS la prima costituzione del titolo (anche a
prescindere dalia speciale occasio) —e lodierna dottrina cene ha pianamente fornito
tí3—, anche laterza legge di Code-x The-odosianus 16, 1 sarebbe stata
ladimostrazione
preservata a fbi analogbi.
Con la consiitut/o o Cc,dex Titeados/anas 16, 1, 1 l’impe-riatn aveva
inteso manifestarsí garante dei Iunghi mate-noIi in ciii il culto della Christiana re-ligio si sarebbe dovuto celebrare; e garante severíssmmo anche e soprattutto nei
contí-onti degli organi suoi ntedesimi64. Cosi pure, ed ancora meglio, leditto
tessalonicese immediatatnente seguente neMa sistemazione cotnpilatoria aveva
mostrato tutta 1’ intenzione sovrana circo 1 ‘ecumenicitá cogente che da alloro o
avanti avrebbe dovuto avere la Cbristicfna íex (Corle-y Theodosianu.s 16, 1, 2)65.
lofine, e prima di chiudere U titulo con un quorto dtícumento, e cioé Codex
Tbeodosiaoas 16, 1, 4—iI quale avrebbe dichiarato la pienezza della disponibilitá
impeí-iole a mantenere la pace religioso e civile del popolo cottolico—, i compilatori
avrebbero collocottí anche la lex di cui testé si ti poriato.
Proprio u documento in 16, 1, 3, fors’anche con maggiore concretezza
rmspetto agli altri testi viciniori, consentiva l’approecio migliore aquella cathcflica
¡ex ncí cui ámbito jI codificatore oveva inteso muoversi: approccio migliore sia per
lo stcsso legislatore, sia, per conseguenza, per i destinatari delle contestuali
02 Si y. Archi ¿de//m. pp. l6lss. V. pore W. 1<. Boyd, Time Ecciasiastical lidie-rs
of tite Títe-odosian Codex, New York, 905 (ried. 1969), Pp 47ss.; i. Oatídemet: “Le
Code Théodosien’, negli IStacles tic tiroit roma/tu cit. 1, PP 283ss. (= s. y. in DDC 7
19621 Pp. lllSss.), qui p. 294.
63 Fe-aso alía convincente letona di CTh 16, 1, 1 ufferta da De Oiovanai, liiibro
XVI del Codice oit. PP. 27ss.
64 La legge parlo infatti di e- iude-x-» cd «apptmritoí»: Quisquis set, iaciax sea
appa rif Or ací cusí oc//am 1 e-tI m¡~íoruto Itoitiitt es Ch rin ¿a/itt re/ip ioo is adposueí¿ f sciaf /2 otí
sciíut i sace. tu att Jo>-tu,, u’- c.v.yc’ itt ,-c-cních <tiu.
65 Non casualmente. infatti, cd é appena u caso di notario, proprio que-sto
editto sarcbbe diveotato 1 primo fra quelli ordinali nel Codes di Giusniniano. E
ovvi amente su pervacaneo foruti re- qu i una si a por acceonato bibí i ografio su Ial e
pcovvedimento (letteratora esse-nziale- ti oro repe-ribile in Aiello, Castantino e-re//co’ cit.,
qui 74 e att.); c.ppure (cd a part.e le ancoro mnteressaatm pagine di Biondi, 11 diiiitt, ,-onmcnw
cr,stic¡tío cit. 1, 303ss), ritengo comu oque non inuti le nella mio prospeltiva che si y.: J.
Gaudeu,,e-t, “Politique- ecclésiastiqime e-t législation muge-use aprés l’édit de Théodose 1 dc
380’’. nella sua rae-coito di saggi I),oi/ ci scc:iéíc «ox cict-tmicrs sti?cle-s cíe í IiA/t/~/tc ta/naití
Napoii, 1992, pp. 175ss. (= in AAI9C 6, 1983 L19861 pp. lssj; nonché O. L. Falchi,
‘Legisiazione e politica ecciesiastica dal 380 d. C. al Codice Teodosiano”, in AARC 6,
¡983 (1986) Pp. 1 lOss.
II vescovo ‘teodosiano’
69
disposizioni del ias principale- - In maniera non dissimile da quanto gis registrato
poco prima con il fondamentale editto di Tessalonica, anche col provvedimento pié
tardo solo di qualehe mese l’imperatore, nello statuire de- 1/de Citristiana, operava in
perfetta armonia con tutte le altre canstitutiones ‘religiose’ e-he poi sarebbero state
poste in tituli diversi del Codice. Pure in Cadex Tbe-adasianas 16, 1,3, cosi come
neila precedente e-. 2, solo i sacerdotes sarebbero rimasti i riferimenti unici ed
ínsostituihili per defmnire la correttezza del Credo dei sudditife-dcli; Damaso e Pietro,
vescovi di Roma cd Alessandria, rappresentavano odia seconda constitatio del Defr/e catiwhica gli orientamenti e-he u legislatore
riteneva
opportuno
indicare
lettori
66, assai
di pié
sarebbero
stati iaiPastori
e destinatari delle prescrizioni ‘religiose’
indicati odia le-x successiva67.
Egli, in virté della esplicita riserva di competenza che 1’ impe-rium non
poteva che riconoscere e garantiíe al vescovo cattolico, proclamava a chiare lettere il
proprio sostanzioso rinvio a tale esclusiva ‘provine-/a’: solo la possibilitá del novio
normativo gli apparteneva appieno; non altrettanto gli apparteneva, evidentemente,
lo specifico e particolare ‘contenuto’ della normazione medesima.
II rispetto e la stima singolari e-he avrebbero circondato la figura del
vescovo ed u suo aif/e-/am in tutta l’altra produzione entrata nel Codice —quella,
appunto, cui sin troppo rapidamente si ti cennato— trovavano l’attestazione pié alta
proprio in queste leggi de 1/de catitohica. Prima il legislatore degli anni fra IV e V
secolo, e poi il codificatore teodosiano, pur ovviamente non disconoscendo lautoritá
dell’iníperium per taluni aspetti della vita quotidiana implicati dalia religiositá dei
sudditi, ed in parte anche per quelli pié intimi in qualehe modo riconnessi alía
formula del Credo (Hane- lege-m se- quentes Cbristianoram catitohie-arato nomen
iabenzus ample-e-ti [...]68), avrebbero interamente nimesso solo ai sacerdotes la
deteríninazione sostanziale del Simbolo stesso69.
66 11 novio a questi vescovi non sempre ti stato valutato con apprezzamento
dalia dottrina (in inca generale- non ti mutile che si y. C. Pietri, Damase el Tite-adose.
Conimunion oríhodoxe- at géograplmie pal/tique, in Epektasis. tildan ges Dat,iélou, Paris,
1972; D. Vera, “Teodosio 1 tra religione e politica: i ritlessi della crisi gotica dopo
Adrianopoli”, AARC 6, 1983 L1986]): assai intiuente in tal senso ti stata l’opinione di
Bardy e Palanque manifestata nel III volume della celebre li/sto/re de- lÉghise di Fue-heMartin: pp. 284s. della cd. it. (cosi, y. pure M. Simonetti, La e-rin ariana oeh IV sae-alo,
Ronia, 1975, p. 452); contra si y., cd a ragione, Barone Adesi, Pr/mi íe-oíaíiv/ di
Teodosio cit. PP. 51s.
Sulle prospettive religiose degli anni del primo Teodosio, odIa corposa
bibliografia (oltre al ‘classico’ e persino ‘abusato’ W. Ensslin, Dic re-h/g/onspohitik des
Kaise,-s Tite-odas/as der C,osse, Mtinehen, 1953; nonché N. Q. King, Tite- Enmperor
Tímeochas/us atmd /Iue Establishment of Clmristianity, London, 1961), si y. oro P. Thrams,
Cht-ist/an/siet-utmg des Riimarreiche-s and be-/do/se-bar W/de-rstand, Heidelberg, 1992, spec.
u cap. Onale.
<7 V. ¿ofra.
68 Cfi-. CTII 16. 1.2. 1.
69 Ricordo eomunque e-he O. L. Falchi, “La tradizione giustinianea del materiale teodosiano (CT!u XVI)”, SDliI 57 (1991) Pp. lss., qui p. 33, ritiene- che in CTIt
16, 1 2, come «criterio formale di valutazione della ortodossia» vi fosse anche un
Ello Dovere
‘70
Sia
u
primo sia 1 secondo Teodosio, nonostante la forza e l’asprezza delle
valutazioni normative dei comportamenti tenuti dagli eventuali contravventori di
queste leggi ‘religiose’, avrebhero limitato la loro intromissione nei ‘meccanismi’
determinativi della catitohica lax a poe-he, generiche e semplicissime allusioni
testuali alía disciplina opostolica cd alía dottrioa evangelica; ai vescovi, infatti, non
al legislatore compete-va la sostanzas dello Vede, non foss’altro perché lo stesso
principe non poteva e-he rie-onoscersi indubitabilinente soggetto alía divina he-x (Elsi
es inupe-rasar, de-o sabditus fía gis e-sse de-bes 70).
E
pertonto, tornando al mero dettato dcl Codice, non ti possibile e-he
potessero essere prevalenti «esigenze di chiarezza e brevitá» (nonostante levideote
volontá imperatoria di «evitare ogni equivoco» religioso) a uiíotivare un discorso
nornlativt) tanto stringato come quello contenuto nelle leggi in questione: discorso,
appunto, che sui temi squisitatrente- de-fiche avrebbe- consentito soltanto 1 semplice
novio al vescovo, ed u silenzio quasi completo su formule del Cre-do in quale-he
modo esaustive ovvero soddisfacenti. Non ti credibile, ciad, che la brevitá e la
chiarezza programmatie-ameate ríe-ere-ate da Teodosio fi nella su-a compila2ione (buon
esempio ti nella leggc in Cade.r Titeados/anas 1, 1, 6) potessero ayer determinato
‘ossenzo in queste disposizion i tic fríe ccztlmalicc< di «astratte formule teologiche»
eventualmente pensate dal legislatore (seppure o ambiente ecciesiastico) e poi
71 (come invece sará non appena quale-he decennio dopo
presentate ai sudditi
lavvenuta pubhlicazione del Code-x 72).
Se pure ti vero che la brevitá de-líe disposizioni ‘religiose’ teodosiane si
mostrava in qualehe manie-ra senzaltro idonea a scoraggiare coloro che avesscro
voluto servirsi delle parole del soví-ano per eventuali polemiche dottrinali, e quindi a
Uní meramente strumentali (e socialmente destabilizzanti), ti altrettanto vero che
l’imperatore non pare e-he fosse, ovvero pare che assoiutamente non si sentisse
autorizzato’ a definire alcunché del contenuto del Simbolo di fe-de. II richiomo
testuale ai Pastori, pe-re-id, non avre-bbe potuto che essere lunica strada allora
percorribile —e- per avventura documentalmente breve cd acconcía— al fine di
identificare legislativamente la catitahicc¿ le-.t. Al 1 ‘impar/ant rimaneya pur sempre
nearico di garanti re uiei fatti la tronqu i liidi religiosa dei sudd ti, e di garantiría i o
« parometro cootenutisti no»: «tmadizioute aposiol ca e Credo niceno». A me, viceveisa, mo
questo testo paiooo troppo generi ci rife-rimen ti cíe- fiche esulanti dalle precise figure
episcopal i i vi ci tale, e nontuoquc troppo sft, mot i perché vi si possa i ndivuare un vero e
p rol)rio - para metro pe- r 1 ‘00 entame-oto cíe- $ic e-cmf/uolic.cz -
70
Cft-. A mabros. ¡Sp
c.c. col!.
It). 8 (a
393, i od i riz-zata aiF i m pe-ratore
Eugcnit).
71 Cus) invece pensa De Oiovaoni, II libro XVI del Codice e-it. PP. 33 s. (di cui
sonmt le e-.spressioni so pro virgol e-ttoie), che íuctov a unostra di non igoorare come la
b revi á normativa fossc uno corarterí stic a ti pica e di ffusa della cultura gi un dina
de-líe-poca. sia e-sso mote-sa o sonso laico sai coooomcO.
72 [‘rimo e-pisodio esempí are- i o tal se-oso, sulla vio e-he poi sará la stessa dci
test i codi ficati e nove-II ori di Ci u stin i ano, ti que-lío dell Ene-ini i ca oormnativa del1, usurpatore di Zenoac 1 souri no, Flavio Basilisco, nel la. 475; i o araomento si y. E.
Poye-re, ‘LFI(IKAIOV BAXIAIXKOV. Un coso di normativo imperiale in Oriente-su temi
di dogmatica teologina”, SDHI Sl (1985) pp. lS3ss.
11 vescovo ‘teodosiano
71
qualsiasi modo (si pensi solo ai forti precetti stabiliti con Cade-x Tite-odas/anas 16,
1, 4); al sace-rdot/unt, e quindi ci vescovi, sarebbe invece spettato di ‘riempire’ le
prescrizioni pié interne alía fe-de, - que-líe, appunto, squisitamente riguardanti u
73.
Simbolo da proclamare
Andando al concreto: se in Code-x Tite-odas/anas 16, 1, 2 e-rano stati solo il
ve-se-ovo di Roma e quePo aiessandrino a sintetizzare l’assunto religioso e-he
contestualmente veniva suggerito ai sudditi74, in Cade-x Tite-arlos/anas 16, 1, 3 sare-bbero stati molto pié numerosí u sacerdate-s-riferime-nto del legislatore. Undiei
vescovi, alcuni dei quaii anche protagooisti del re-e-ente sinodo costantinopolitano,
sarebbe-ro occorsi per rappresentare agli occhi di tutti —evitando ogni eventuale-,
rise-hiosa e men e-he stringata rappresentazione letterale del Simbolo (peraltro esclusa
dall’intravista ‘incompetenz¿t’ laica)— quale fossc lo specifico Pastare con cnt entrare un comunione al fine di non incurre-re nella rigorosa e negativa valutazione
espressa dalia legge: Has cid optinendas ccítitohicas e-e-ches/as ex conítnaniane- et
consorlia probabihium sacerchc»un. opt>ríe-bit admitíi L ~
Anzictté riproporre nel carpo della costituuione la formula del Credo76, sic
U legislatore pié antico sia il compilotore teodosiano avrebbero preferito i vescoví
quali riferimenti ortodossi per la professione di fe-de da imporre allimpero, e prima
ancora o sé stessi. Pur con la perfetta coscienza e-he u Simbolo professato da
Nettario, Timoteo, Pelagio, Diodoro, Amfilocñio, Gttimo, Elladio, Otreio,
Gregorio, Terennio, Marmario (cosi Code-x Titeados/anas 16, 1, 3), ed ugualmente
que-lío professato da Pietro e Damaso (Code-x Tite-arlos/anas 16, 1,2), altro non era
e-he la formula nicena (Li.] tu verte- ac Nicce-nin fide-i sacerdatia casta pe-rmaoe-ant ncc
post evidentem prwce-íni tiostri forníarn maligtice- hocus de-tur asta//as 77), le
73 Dei resto. se allimperatore rimaneva ‘lesciusiva’ sulla tranquillitá religiosa e civile dei sudditi-fedeli (si pensi appuntu a CTit 6,4 De- his qui super re-higiane
e-ant etzdun¡, cd a 16, 5 De bce-re/icis). al Pastore, invece, sempre in virté del suo altissimo
ruolo, compete-va unanaloga ‘ese-lusiva’ sulla stessa tranquillitá personale del sovrano;
cfi. Ambros. ¡Sp. ex. e-oíl. 12, 1 Lindirizzata a Oraziano, a. 379-80]: Revertenti tanteo si
/IOtl occín-tí attono. occurrí, va/o. itt quc) /naiota sutil oJjicia sacerdotis. Occurt-i ch/co. L - - -]
Tuanu cotticlianuto iter !cgebattu, /vocle- ac chic itt /uís casíris nata et sensi~ lc,catus aral/o/luol
excubias ptcete/ldebanl, ets/ iovalidus /tuet-ito se-ch a/fe-cfi. sedulus.
74 Si y. le ragioni di una cosi specitica se-e-Ita (ragioni e-he qui non ioteressa dise-utere) ipotizzate da Archi, Te-odas/o II e-it. 160 s. e ntt., con rife-rime-oto ad altra
1etteratura.
7~ Clii 16, 1, 3, che va e-os) parzialmente completato: 0/noas auf cm, qa/ ab
e-o rl.>/tz. cffi os cotnmetttortitic> spaciahis c.vpte-ssit, 1/dei commuoiotze- disse-t,tiutut, al
toao,frs¡c><- hastetie-os ab e-ce-le-sus expe-líl ncque hús pe-nitus posíitae- obtioeodaram
e-ce-les/ca-roo poot¡/iciam fac¡.uhiate-ttíq,,e- pcrtn itt/ LI. Alcune i nteres santi, seppure
gene-rau. consideraziuni consentanee con le mie sono in Caude-met, Pol/í¿queecchésiastiqae cí lég¿s!a/icm re-hg/e-ase- e-it. PP. 175 s.
76 Per le espressiuoi dogmatiche’ e-he viceversa suno contenute in Clii 16, 5,
6 non sará mutile u rinvio a Dovere, ~<lospr/tic/pa/e-» c’ «catitolica lex» cit. e-ap. 4, § 1
spee. pp. 203ss.
77 Cus) termina iofatti la cotís/i/a i/o testé trascriLta: CT!< 16, 1, 3.
Elio Dovere
72
cancellerie avrebbero comunque optato per una se-e-ita normativa e-he mi sentire-i di
definire- ‘teologicamente soggettiva’ Jo altri te-rinini, o parte i lievissimi ce-onu ‘teologici’ alíe persone della
Trinitá contenuti in Code-x Titeados/anas 16, 1, 2 e 16, 1, 378, le disposizioni le-gisíative rappresentate sulla Cit,is/iana ¡ex nel De- 1/de- catitohica rimanevano
strettame-nte agganciate alíe figure postorali dell’epoca. Né ti a dire e-he ave-sse un
quale-he sigoificato in que-sta direzione-, ovve-rossia come re-fe-rente normativo per la
catitahica lev, quel tale- ricordo di alcuni sinodi ete-rodossi preservoto in Code-x
Tite-odas/anas 16, 1, 4; e-sso, inve-ro, come in altra sede- mi pare- di ayer abbastaoza
onaliticamente dimostrato 79, avrebbe avuto 1 se-oso di un’ampia ed ideologica
difesa, appunto, della re-ligione- cattolica intesa come ormai fermamente ortodossa iii
direzione niceno-costantint>politana.
4. — Ancoro altri vescovi, poi, guardando altrove- nel Teodosiano,
sarebbero tornoti utili agli aif/cia del Palazzo alía cone-re-ta rice-re-a di o,-ientamenti
non ombigui in tema di correttezza del Simbolo. Anche nell’ttltima e brevtssttna
constituí/a del titolo 16, 4 sarebbe stata la comunione con i sacerdoti Arsacio,
Te-ofilo e- Porfirio (titolari di se-di episcopaii destinate a divenire in breve tempo tre
grandi’troni) a permettere- di saggiare- l’ortodossia della posizione religiosa di coloro
80.
e-he eventualmente si fosse-ro mostrati disputatori de-Ile questioni sulla fe-de
Que-st-a legge, pur non intervenendo su un vero e- proprio tema riguardante
leresia (u pum vasto e complesso probletna sarebbe- stato race-hiuso sotto della
rubrica De- itceret/cis, immediatamente sue-cessiva8i), ma fornendo tuttavia
mndie-azioni operative agli apparati perife-rici deli’iíoperianí (Rectores pravinciaram
moneantar L -.- V2). avrebbe distinto con sofisticatezza estrerna dentro quei gruppi
catitohici e-he-, appunto, sarebbero potuti apparire disputatori de- 1/de. Orazie
all’adesione dei singoli cittadini al Credo professato da ciascuno dei vescovi e-he ivi
si elencavano, i pubblici funzionorí sarebbero stati in grado di individuare coloro da
considerare ‘fuori’ dalIa e-ce-hes/a, con tutte le non he-vi etmnseguenze- del caso.
78 Nella prima e-.: L. . - 1 bac e-st u! secu/IcIunI apostalicato cl/s-e-iphiocttn avangel/e-amque doctrituaío patris ctfilii e/ sp/titas sattcti anoto daita/atn sub pat-/Ii maz cstt¡tc
cl sab pia trinilate credczmus; odia se-e-onda: L- --1 qais mu/as muiestalis adqua virtatis
¡~atre-m et 1/hiuttt u spiritunz sattctuní canflie-otar ciusde-m glorias, claritatis att/as [.. 1.
79 V. le indicazioni di cui sapra alía nt. 60.
80 Lo e-omuniane con i vcse-ovi ortudossi, peraltro, allinterno del Codice, Sarcbbe rile-y-ata anche a tini meramente materiali e- con ampi risvolti di natura giuridica;
cfr. il contenuto de-ile consí/zuliones, luna occidentale laltra orientale, in Ch ¡6, 2, 36
e 37 (e-it CI 1,3,15).
81 Eppure, anche in questo titolo 1 ms prine-ipale non si preoce-upava di sattoe-ere come e-sso. taloro (o uneglio: solo talora esplicitamente), intervenisse nel
cune-reto proprio su sollecitazione episcopale; cfi-. (Liii 16. 5, 53: Iavinianam sae-ruegas
agete e-aove/Itas ex/ra toaras utitis sacrcí//ssi//¡as ep/sccpotrzttu querello deplaraí LI
82 Cfi> CV> 16.4.6.
II vescovo ‘teodosiano
73
Anche- peri’ impar/am, in definitiva, u dissenso dei fedeli (ossia i fedeli83.
sudditi) dalia les sae-ra sostenuta dal proprio ve-se-ovo dive-niva inammissibiieRiunirsi a discute-re- de- 1/de- negli spazi estranei alíe e-ce-le-site- (qai ortitodoxaram
reh/gione- sabia¡ti spre-Éis sacrosanctis e-ce-he-sus al/a canvenire canantar 84) avrebbe
significato anche da parte di coloro e-he non esplicitamente erano stati dichiarati
ere-tici porsi fuori dall’e-satte-zza della Citristiana le-x, e pe-r conseguenza fuori dalIa
perfetta osse-rvanza del nuovo ias pr/nc/pate. Sarebbe stato —ed e-ra fermamente
vie-tato e-he cosi fosse— come voler contendere de- fide in luogo ‘altro’ da que-lío a e-ib
de-putato, e quindi all’e-sterno della e-ce-les/a sicuramente catitohica, e fuori dalia
possibilitá di ve-rifica del Simbolo operata dal ve-se-ovo ortodosso precisamente
indicato dalia norma85.
Lo stato dei Romani, di fatto, si chiamava fuori dai te-mi strettamente legati
alía lex dei e-ristiani: que-sti spe-ttavano alía chie-sa, la quale- veniva correttamente
individuata ne-lle- sue- punte- estre-me-, ossia nei van Pastori. Tutto quanto fosserelativo alía caí-bol/e-a lex, l’aspe-tto interno alía re-ligia, doveva rimanere- iotatto86 e
saidamente ancorato a riferitne-nti del tutto estrane-i allimpe-riam, e certamente- ‘altri’
dalIa regia patestas; l’impe-gno di questultima, giá autoritativamente- proclamato in
passato cd ora adeguatamente riaffermato nel Codice, si sarebhe dovuto limitare solo
alía conservazione della integrifl cd inviolabilitá de-lía ve-ra re-ligia, ossia la
Chi/st/ana fidas, anche ai fmi supe-non della salvaguardia de-lío stato87.
Non certo casualmente, del resto, linte-ra compilazione- si sarehhe chiusa
col libro XVI, appunto dedicato ai rapporti e-hie-sa-stato, e per sovrappiú con un
titolo formalmente- rubricato De- reh/gione- (Codex Tite-odosianas 16, II). Anzi,
all’internt) de-líe sole tre- e-ansi/tui/anas appartenenti a que-sto titolo codificatorio
proprio u ve-se-ovo e- la sua compe-tenza de- 1/da sare-bbe-ro risaitati in tutta la loro
pregnanza di significato: Qaotie-ns de- re-hg/ana agitar, apiseopos canvenit agitare-;
ce-teras ve-ra causas, qute ad ordinarios cagnitores vel ad asum pubhie-i /aris perime-nl
he-gibas oparie-taadiri88. Questa ‘ve-ce-hia’ legge- di Onorio, grazie alía posizione- che
ana le veniva attribuita nel Codice (come incipit de-ll’importante titolo di coda),
senza ale-un duhbio tendeva a travalicare i’originario e ristretto recinto territoriale e-he
83 Non mutile, qui, la iettura di O. Puglisi, “Giustizia criminale e persecuzioni
antieretie-he: Prise-illiano e Ursino, Ambrogio e Damaso”, SicCymn 43 (1990) Pp. 9lss.
84 Cfr. CTh 16,4, 6. C’ft-. pure, in aggiunta a quelii giá rilevati, i cenni conteotí ti nel le canstitutiones Sir,t,and/aocc.
85
lassurditá di
e-ce-les/a: cfr.
86
Forse non ti mutile qui u rie-ordo di certe affermazioni di Ambrogio circo
discute-re de- 1/de- /o caos/star/o piuttosto e-he dove prescritto, e dunque in
¡Sp. 75, 17.
Cfr. per es. le espressioni cante-note in Cl!> 16, II, 3.
87 Rinvio ancora una volta (per brevitá), sia par la discussione dei diversi testi
antichi qui pertinenti, sia per la relativa nitlessione se-icotifica recenziore, a Dovere, «las
prine-ipale» e «catita//e-a he-x» e-it., spee-. pp. l2lss.
88 CTh 16. II, 1 (Onorio, a. 399). Analisi esegetica del brano ti oro in Dovere
o. al/u e-it. pp. I36ss.
74
Elio Dopere
ave-va riguaidato la tcrr¿t dAfne-o; e-sso, soprattutto, dava odegtuato nuevo al rapporto
privilegiato, ansi esclusivo, e-he 1 sovrana semplie-emente si limitava a riconoscere
esístente fra la re-ligio e 1’ autorit?t pastomale.
Ed infatti, solo pochi anni dopo la pubblicazione del Cadas Tit e-odas/anas
lAugusto dOccidente, Valentiniano fil, si sarebbe richiamato proprio a que-sta
norma testé citata. Egii, evidente-mente, doveva riteneria assoi importante- dal punto
di vista politico poiché oc avrebbe posta u ricordo in te-sta ad una nave-lía
particolormente ampia e compicssa, e nc avrebbe- segnalato sia la prisca paternitá
imperatoria, sia u successivo e significativo accoglime-oto teodosiano: [...] qaoniam
e-onsíat episcopas Leí presb yte-ros] foraní le-gibas non itabe-re nec da cfh/is causis
se-candan> A re-adii ci Honarii cíivc/hitf ccntstitatct, quía Titeados/anam corpas aste-nchit,
5>9.
prce-íe-r re-hg/anam possa cognosce-re’
É passibiie e-he u se-oso della recezione- compilataria de-lía legge- di Onorio
non ave-va voluto e-sse-re altro e-he la presa d’atto teodosiana, sul piano dei principí
gene-rau, di un dato dalia riconoscibile esistenza oggettiva (Quatie-os de- re-hg/ana
agitar, aI9ise-t)pt)s e-calve-oit agitare-); in quanto tale, 1 legislatore lo dichiarava
estraneo alía propria ‘campe-teosa. Tale manifesta consideraziane, una volta inscrita
neliampio contesto del Codice, e dele-gata a principiare-ii titolo linale De- re-hg/ana,
si trasformava perció stessa in ofíermasione squisitamente idealt>gica (in re-ait>a, ti
pensobile e-he tutto 1 titulo conclusivo del Teodosiano trovasse- una sostanziosa ratia
in qualcosa d’oltro rispe-tta alíe que-stioni particoiari e-he in passato ave-vano motivato
le- brevissime ieggi quivi rae-coite9O).
Ai commissari di Teodosio II, in tale specifico luogo de-lía compilazione
—e massime in Cadas Titeados/anas 16, II—, e-erta non premnevano gí i aspetti
concreti o funuiooaii della campe-tenso del ve-se-ovo, bensi stava a cuore l’e-fficoce
rapprese-ntazione de-lía sua estraneitá ‘te-matica’ aii’inípe-riunz. Soprattutto le
affe-rmazioni di principio re-lative alía e-altai/ca les presenti nei siogoii te-sti del I)ere-hg/ana, e-rano que-ile e-he ave-vano spinto a coliazionare insieme alcuni brani
gene-tie-amente- assai diversi: tau da consentire oggi i’ipote-si e-he laequisizione compi-
latona di codeste brevi testimonianze legislative fosse quasi esclusivomeote motivata
dalia volontá di chiudere lintero Codice con la chiara riproposizione- dei giommai
iote-rrotti impegni imperotori a sostegna dello ve-ra re-ligia. Ed ti appena u e-aso di
sattalineare ancora e-he- trattavasi di que-lía re-ligia u cui fulcro, la e-altai/ca las,
rimaneva normativamente riservato solo ai vescovi, se-oso possibilitá ale-una di
intromissioni da parte del ias priítcipt>le. 91
~9 NavValani 35 pr. Tuttovia, a iegge-re u testo per intero, stavolta la prospettiva sembrerebbe e-sse-re stata parzialmente diversa, e can ben altre sfumature
autoritarie; in argumento si y. la letteraturo e-it. supra alía nt. 8, e-ui asida comunque W.
Se-Ib, “Epise-opalis audientia von der Zeit Konstantins bis Sur Nov. XXXV Vaientinians
lii ZRCRomAbí 84 (1967) pp. 162ss.
90 1 n argumento si y. le- ragi no i esposte- da E. Dovere, ‘5istematica compi—
otaria e ‘nathalina ex’ itt ClIn 16.1 1’’, II chi,-i/fo rc>/na/to ct~ttotuic-c> e-it. PP. 29 lss. (= o
Ve/Chr 31 L1994] PP. ~3~s = o Labe-o 40 1.1994] pp. 325ss).
9 1 Go mttuuticazi ene- al xxv imíc’~ nf re cli si vid os i dcli Amo e- ti
cristiamta: - Ve-sc,, vi e pos>otl
jo epoc:uí leoc/osjcíncí (XVI ce,> /e-nc>rics detlcí cm,scíc,cizico¡ e episcopa!í tu 5. Agustino. 396—1996), Pant.
Umtiv Lateranensis. Am,g,ms>i>,ic,n,,o, isI¡i,mio pairÑico. Reina 8—II mmtaggia 1996.