IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione

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IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Marianna Garrone
Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento
n. 03/2016 nei confronti di:
GIULIANA FABRIS
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In seguito alla trasmissione del 24 febbraio 2016 da parte della
Procura Federale della segnalazione inoltrata, per il tramite del
Comitato Regionale Veneto, dal Signor Alessandro Bergamin in
qualità di Presidente di Giuria della manifestazione di cui infra,
venivano sottoposti, in conformità alla competenza di questo
Giudice, i fatti riguardanti una presunta irregolarità di iscrizione
di
un
cavallo,
privo
della
corretta
documentazione
di
identificazione, al concorso ippico di S.O. B1*, tenutosi in data
23 e 24 gennaio 2016 presso lo Sporting Club Paradiso di
Sommacampagna (VR).
In data 24 gennaio 2016, infatti, su segnalazione del Direttore
Sportivo del Comitato Regionale Veneto, durate lo svolgimento
del
richiamato
concorso,
veniva
effettuato
un
controllo
identificativo sul cavallo di nome Coco (maschio, grigio, anno
2000, Ungherese, registrato alla Fise con certificato n. 01148X),
iscritto nella categoria C115, montato dalla junior G.P., tessera
Fise n. 28660D. Dal controllo, effettuato dal Veterinario
Delegato, alla presenza dello stesso Presidente di Giuria,
emergeva come il cavallo, in realtà, fosse un altro equide, di
nome Salut (maschio, grigio, anno 2001, Polacco, iscritto Fei con
certificato n. 09430), non iscritto ai Ruoli Federali.
Conseguentemente, il Collegio Giudicante della manifestazione,
da una parte, provvedeva a squalificare il cavallo Coco nella
categoria C115 affrontata il giorno precedente e disponeva che il
cavallo Salut venisse posto, nella categoria della giornata, in
ordine di partenza come fuori classifica; dall’altra, rimetteva ai
competenti
Organi
di
Giustizia
Federale
gli
eventuali
provvedimenti da assumersi nei confronti della signora Giuliana
Fabris, Istruttrice Federale di 2° Livello e Presidente dell’A.S.D.
Vola Con Pegaso, circolo ippico di riferimento della minore G.P.
Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del
vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del
Regolamento di Giustizia, ritenendo sussistere comportamenti
irregolari, apriva pertanto procedimento nei confronti di Giuliana
Fabris, nella richiamata qualità, fissando la pronuncia del
provvedimento per la data del 05.03.2016.
In seguito alla comunicazione del provvedimento perveniva, nei
termini assegnati, da parte della signora Giuliana Fabris,
memoria difensiva con allegati.
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Al fine di correttamente inquadrare la vicenda, occorre far
riferimento al Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli che, agli
articoli 2.2. e 8, prevede che i cavalli, per partecipare in gara a
manifestazioni di qualsiasi tipo, devono essere iscritti, sotto pena
di squalifica, ai Ruoli Federali, anche a fini assicurativi. Lo
stesso articolo 2.2. prevede la facoltà di far prendere parte ai
concorsi - fuori classifica - a cavalli non iscritti nei Ruoli Federali
purchè muniti di un documento di riconoscimento e previa
consegna alla Segreteria del Concorso, da parte del cavaliere
interessato, di dichiarazione di possesso di apposita polizza
assicurativa per copertura della responsabilità civile per i danni
a terzi.
Il soggetto tenuto a tali obblighi e adempimenti e, pertanto,
responsabile della regolarità dell’iscrizione, è individuato, per i
minori, nell’Istruttore e Presidente dell’Associazione che ha
iscritto l’allievo al concorso.
Dall’esame della documentazione sottoposta all’attenzione del
GSN
emerge
come
la
vicenda
scaturisca
da
una
prima
segnalazione pervenuta, in forma anonima, al Direttore Sportivo
del CO.RE.VE. in data addirittura precedente alla manifestazione
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sportiva
richiamata
ed
in
forza
della
quale
sono
stati
successivamente effettuati i controlli identificativi sul cavallo.
A tale segnalazione ne seguiva un’altra, regolarmente sottoscritta
dal denunciante, e accompagnata da una serie di elementi dai
quali parrebbe emergere, come prassi dell’Istruttrice Giuliana
Fabris, quella di iscrivere ai concorsi di salto ostacoli il cavallo
Salut, privo della necessaria iscrizione ai Ruoli Federali,
utilizzando il nome e il passaporto di altro cavallo, di nome Coco,
regolarmente iscritto alla Fise.
Di tale prassi, peraltro non oggetto della presente pronuncia,
non risultano essere state prodotte, al di là di alcune pagine di
social network, evidenze di sorta allo scrivente GSN, che intende
in ogni caso stigmatizzare le sottostanti condotte dei soggetti
coinvolti in questa vicenda, lontane dai valori universali dello
sport.
La signora Fabris, invece, pur non contestando il fatto storico,
del quale si rammarica, sostiene a sua difesa di non essere
sanzionabile nel caso in esame, scaturito a suo dire da uno
scambio di passaporti dei due cavalli effettuato, in buona fede e
per errore, dal padre della minore G.P., all’atto del caricare sul
camion il cavallo Salut, di proprietà del signor Enrico Mazzi e in
prova alla G.P. stessa. A riprova di ciò, la signora Fabris
produce, fra l’altro, dichiarazione confermativa del signor Enrico
Mazzi.
A
prescindere
dalla
veridicità
di
tale
circostanza,
tale
giustificazione non può rappresentare un motivo di esenzione
della tesserata Fabris dal rispetto dei doveri derivanti dal suo
ruolo di Istruttrice, per di più di minori, nonchè dal rispetto, sia
del Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli, sia dei doveri di
lealtà, probità e correttezza di cui al Codice di comportamento
Sportivo Coni e al Regolamento di Giustizia Fise.
Peraltro, la ricostruzione fornita dalla signora Fabris appare
confusa e comunque contraddittoria in rapporto alle risultanze
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esposte
nella
relazione
del
Collegio
Giudicante
della
manifestazione di cui trattasi.
In particolare, la circostanza che il padre della minore G.P. abbia
prelevato per errore il passaporto del cavallo Coco in luogo di
quello del cavallo Salut, appare poco credibile posto che al
concorso ippico era stato iscritto effettivamente il cavallo Coco e
non il cavallo Salut.
Dalla
documentazione
in
atti
risulta
pertanto
in
modo
inconfutabile come la signora Giuliana Fabris si sia resa
responsabile dell’iscrizione della tesserata G.P. al Concorso di
cui in premessa con il cavallo Coco, senza aver impedito alla
medesima G.P. di parteciparvi con un cavallo diverso da quello
iscritto.
Il fatto addebitato alla tesserata Giuliana Fabris, pertanto, è
rilevante per l’ordinamento sportivo, concretando una violazione
dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva, nonché la
violazione della normativa specifica dettata dal Regolamento
Nazionale di Salto Ostacoli.
IL GSN tiene in ogni caso conto di come, per quanto consta, non
risultino precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia a
carico della signora Giuliana Fabris la quale, peraltro, ha
spontaneamente dichiarato in sede di controllo come la stessa
irregolarità si fosse verificata anche il giorno precedente.
PQM
Il Giudice Sportivo Nazionale irroga alla tesserata GIULIANA
FABRIS la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00 di cui
all’art. 6 lettera d) del Regolamento di Giustizia vigente.
MANDA
alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione
del presente provvedimento.
Roma, lì 05 marzo 2016
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Il Giudice Sportivo Nazionale
F.to
Garrone
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Avv.
Marianna