IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione
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IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Marianna Garrone Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 03/2016 nei confronti di: GIULIANA FABRIS * * * In seguito alla trasmissione del 24 febbraio 2016 da parte della Procura Federale della segnalazione inoltrata, per il tramite del Comitato Regionale Veneto, dal Signor Alessandro Bergamin in qualità di Presidente di Giuria della manifestazione di cui infra, venivano sottoposti, in conformità alla competenza di questo Giudice, i fatti riguardanti una presunta irregolarità di iscrizione di un cavallo, privo della corretta documentazione di identificazione, al concorso ippico di S.O. B1*, tenutosi in data 23 e 24 gennaio 2016 presso lo Sporting Club Paradiso di Sommacampagna (VR). In data 24 gennaio 2016, infatti, su segnalazione del Direttore Sportivo del Comitato Regionale Veneto, durate lo svolgimento del richiamato concorso, veniva effettuato un controllo identificativo sul cavallo di nome Coco (maschio, grigio, anno 2000, Ungherese, registrato alla Fise con certificato n. 01148X), iscritto nella categoria C115, montato dalla junior G.P., tessera Fise n. 28660D. Dal controllo, effettuato dal Veterinario Delegato, alla presenza dello stesso Presidente di Giuria, emergeva come il cavallo, in realtà, fosse un altro equide, di nome Salut (maschio, grigio, anno 2001, Polacco, iscritto Fei con certificato n. 09430), non iscritto ai Ruoli Federali. Conseguentemente, il Collegio Giudicante della manifestazione, da una parte, provvedeva a squalificare il cavallo Coco nella categoria C115 affrontata il giorno precedente e disponeva che il cavallo Salut venisse posto, nella categoria della giornata, in ordine di partenza come fuori classifica; dall’altra, rimetteva ai competenti Organi di Giustizia Federale gli eventuali provvedimenti da assumersi nei confronti della signora Giuliana Fabris, Istruttrice Federale di 2° Livello e Presidente dell’A.S.D. Vola Con Pegaso, circolo ippico di riferimento della minore G.P. Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, ritenendo sussistere comportamenti irregolari, apriva pertanto procedimento nei confronti di Giuliana Fabris, nella richiamata qualità, fissando la pronuncia del provvedimento per la data del 05.03.2016. In seguito alla comunicazione del provvedimento perveniva, nei termini assegnati, da parte della signora Giuliana Fabris, memoria difensiva con allegati. * * * Al fine di correttamente inquadrare la vicenda, occorre far riferimento al Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli che, agli articoli 2.2. e 8, prevede che i cavalli, per partecipare in gara a manifestazioni di qualsiasi tipo, devono essere iscritti, sotto pena di squalifica, ai Ruoli Federali, anche a fini assicurativi. Lo stesso articolo 2.2. prevede la facoltà di far prendere parte ai concorsi - fuori classifica - a cavalli non iscritti nei Ruoli Federali purchè muniti di un documento di riconoscimento e previa consegna alla Segreteria del Concorso, da parte del cavaliere interessato, di dichiarazione di possesso di apposita polizza assicurativa per copertura della responsabilità civile per i danni a terzi. Il soggetto tenuto a tali obblighi e adempimenti e, pertanto, responsabile della regolarità dell’iscrizione, è individuato, per i minori, nell’Istruttore e Presidente dell’Associazione che ha iscritto l’allievo al concorso. Dall’esame della documentazione sottoposta all’attenzione del GSN emerge come la vicenda scaturisca da una prima segnalazione pervenuta, in forma anonima, al Direttore Sportivo del CO.RE.VE. in data addirittura precedente alla manifestazione 2 sportiva richiamata ed in forza della quale sono stati successivamente effettuati i controlli identificativi sul cavallo. A tale segnalazione ne seguiva un’altra, regolarmente sottoscritta dal denunciante, e accompagnata da una serie di elementi dai quali parrebbe emergere, come prassi dell’Istruttrice Giuliana Fabris, quella di iscrivere ai concorsi di salto ostacoli il cavallo Salut, privo della necessaria iscrizione ai Ruoli Federali, utilizzando il nome e il passaporto di altro cavallo, di nome Coco, regolarmente iscritto alla Fise. Di tale prassi, peraltro non oggetto della presente pronuncia, non risultano essere state prodotte, al di là di alcune pagine di social network, evidenze di sorta allo scrivente GSN, che intende in ogni caso stigmatizzare le sottostanti condotte dei soggetti coinvolti in questa vicenda, lontane dai valori universali dello sport. La signora Fabris, invece, pur non contestando il fatto storico, del quale si rammarica, sostiene a sua difesa di non essere sanzionabile nel caso in esame, scaturito a suo dire da uno scambio di passaporti dei due cavalli effettuato, in buona fede e per errore, dal padre della minore G.P., all’atto del caricare sul camion il cavallo Salut, di proprietà del signor Enrico Mazzi e in prova alla G.P. stessa. A riprova di ciò, la signora Fabris produce, fra l’altro, dichiarazione confermativa del signor Enrico Mazzi. A prescindere dalla veridicità di tale circostanza, tale giustificazione non può rappresentare un motivo di esenzione della tesserata Fabris dal rispetto dei doveri derivanti dal suo ruolo di Istruttrice, per di più di minori, nonchè dal rispetto, sia del Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli, sia dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui al Codice di comportamento Sportivo Coni e al Regolamento di Giustizia Fise. Peraltro, la ricostruzione fornita dalla signora Fabris appare confusa e comunque contraddittoria in rapporto alle risultanze 3 esposte nella relazione del Collegio Giudicante della manifestazione di cui trattasi. In particolare, la circostanza che il padre della minore G.P. abbia prelevato per errore il passaporto del cavallo Coco in luogo di quello del cavallo Salut, appare poco credibile posto che al concorso ippico era stato iscritto effettivamente il cavallo Coco e non il cavallo Salut. Dalla documentazione in atti risulta pertanto in modo inconfutabile come la signora Giuliana Fabris si sia resa responsabile dell’iscrizione della tesserata G.P. al Concorso di cui in premessa con il cavallo Coco, senza aver impedito alla medesima G.P. di parteciparvi con un cavallo diverso da quello iscritto. Il fatto addebitato alla tesserata Giuliana Fabris, pertanto, è rilevante per l’ordinamento sportivo, concretando una violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva, nonché la violazione della normativa specifica dettata dal Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli. IL GSN tiene in ogni caso conto di come, per quanto consta, non risultino precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia a carico della signora Giuliana Fabris la quale, peraltro, ha spontaneamente dichiarato in sede di controllo come la stessa irregolarità si fosse verificata anche il giorno precedente. PQM Il Giudice Sportivo Nazionale irroga alla tesserata GIULIANA FABRIS la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00 di cui all’art. 6 lettera d) del Regolamento di Giustizia vigente. MANDA alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento. Roma, lì 05 marzo 2016 4 Il Giudice Sportivo Nazionale F.to Garrone 5 Avv. Marianna