rappresentanze diplomatiche, consolari e commerciali

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rappresentanze diplomatiche, consolari e commerciali
INVESTIRE ED OPERARE
IN MAROCCO
Luglio 2006
www.to.camcom.it/deskmarocco
SOMMARIO
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, CONSOLARI E COMMERCIALI
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INFORMAZIONI UTILI
5
Lingua ufficiale e commerciale
Valuta, pesi e misure
Ora locale
Festività ufficiali e orari
Passaporti, visti e regolamentazioni sanitarie
Valuta al seguito
Clima e suggerimenti sull’abbigliamento idoneo
COSTI D’INSERIMENTO NEL MERCATO
Costi di affitto per abitazioni ed uffici
Servizio di hostess & interpretariato
Trasporto merci
Trasporto privato
Reti e tariffe telefoniche
Connessioni internet
Spedizioni postali
Acqua
Carburanti
Salari e caratteristiche del rapporto di lavoro dipendente
Oneri sociali
NORMATIVA DOGANALE/FISCALE E REQUISITI TECNICI
REGOLAMENTAZIONE DELLE IMPORTAZIONI
Sdoganamento e documenti di importazione
Classificazione doganale delle merci
Diritti d’importazione
IVA
PFI
Tariffa parafiscale sull’importazione
Tassa interna sul consumo
Porti e zone franche
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13
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IMPORTAZIONI TEMPORANEE DI CAMPIONI
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Regimi economici in dogana
Restrizioni alle importazioni
Countertrade
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18
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Fattura commerciale
Fattura consolare
Certificazioni attestanti l’origine
Documenti speciali
Documenti di trasporto
20
20
20
20
20
20
REQUISITI TECNICI, LEGISLAZIONE PER IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA
21
CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA E FRANCHISING
22
TUTELA DEL MERCATO E DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Monopoli pubblici e leggi sulla concorrenza
Marchi e brevetti
23
23
23
LEGISLAZIONE SOCIETARIA
24
INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI ESTERI
26
FISCALITA’
28
APPENDICE 2
29
Premessa
Convenzione tra l’Italia e il Marocco per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sui redditi.
(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali)
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
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30
2
FONTI: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati ICE, Mondimpresa
NB:
Le informazioni contenute in questo volume sono tratte da fonti ritenute attendibili. Tuttavia, non potendo garantirne l’esattezza, si precisa
che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo da parte del lettore nello
svolgimento della propria attività professionale richiede una puntuale verifica presso le Autorità e gli organismi istituzionalmente
competenti nella/e materia/e cui le informazioni stesse ineriscono.
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
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RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, CONSOLARI E COMMERCIALI
ITALIA IN MAROCCO
Ambasciata Italiana
10000 Rabat
2, Zankat Idriss Al Ahzar
Tel.:
+212 7 706792, 706598
Fax:
+212 7 706882
Telex:
00407 32731 RABITAL M
E-mail: [email protected]
Ufficio Commerciale dell’Ambasciata Italiana
10000 Rabat
2, Zankat Idriss Al Ahzar
Tel.:
+212 7 706792, 706598
Fax:
+212 7 706882
Telex:
00407 32731 RABITAL M
E-mail: [email protected]
Consolato Generale Italiano
20000 Casablanca
21, Avenue Hassan Souktani
Tel.:
+212 22 277558, 208445
Fax:
+212 22 277139
Telex:
00407 22000 COGEIT M
E-mail: [email protected]
Vice Consolato Italiano
Tangeri
Palazzo delle Istituzioni Italiane
Rue Mohamed Ben Abdelwahed
Tel.:
+212 9 931064, 936997
Fax:
+212 9 937647
Telex:
00407 33958 CONITANG M
E-mail: [email protected]
MAROCCO IN ITALIA
Ambasciata Marocchina
00161 Roma
Via Spallanzani, 8/10
Tel.:
06 4402587, 4402524
Fax:
06 4402695
Telex:
620854 AMAROC
E-mail: [email protected]
Web:
www.ambasciatadelmarocco.it
Consolato Generale Marocchino di Roma
00141 Roma
Via Monte Autore, 4
Tel.:
06 87180309
Fax:
06 87181294
E-mail: [email protected]
Vice Consolato Onorario Italiano
4000 Guerliz Marrakech
2, Rue Ibn Aicha - Imm. Bella
Tel.:
+212 4 434879
Fax:
+212 4 430650
E-mail: [email protected]
Ufficio ICE
20050 Casablanca
62, Boulevard d´Anfa, Angle Boulevard Moulay Youssef
Tel.:
+212 22 224992, 224994, 224995, 224996
Fax:
+212 22 274945, 274952
E-mail: [email protected]
Consolato Generale Marocchino di Milano
20125 Milano
Via Adele Martignoni, 10
Tel.:
02 67073413
Fax:
02 67073415
E-mail: [email protected]
Web:
www.consulatmilan.multimania.com
Consolato Marocchino di Torino
10129 Torino
Via Belfiore, 27
Tel.:
011 6506482
Fax:
011 6596065
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
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INFORMAZIONI UTILI
Lingua ufficiale e commerciale
La lingua ufficiale è l'arabo, mentre nelle operazioni commerciali viene utilizzato il francese.
Valuta, pesi e misure
La valuta marocchina è il Dhiram (MAD), pari a 0,9042 Euro circa (luglio 2006).
Un Dirham si suddivide in cento Centimes. Si trovano in circolazione banconote da 200, 100, 50
e 20 Dirham, monete da 10, 5 e 1 Dirham e da 50, 20 e 10 Centimes.
Viene utilizzato il sistema metrico decimale.
Energia elettrica
110 – 220 Volts.
Ora locale
In Marocco vige l'ora solare tutto l'anno.
La differenza è di 1 ora in meno rispetto all’Italia (2 in meno quando in Italia vige l’ora legale).
Festività ufficiali e orari
1°
11
6/7
26
1°
23
4/5
30
14
20
21
6
18
16/17
25
*
gennaio
gennaio
marzo
marzo
maggio
maggio
giugno
luglio
agosto
agosto
agosto
novembre
novembre
dicembre
dicembre
Capodanno
Manifesto Indipendenza
Aïd El Adha* (Festa del Montone)
1° Moharrem
Festa del Lavoro
Festa nazionale
Aïd El Maoulid* (Nascita del Profeta)
Festa del Trono
Festa Nazionale Battaglia Oued Eddahab
Rivoluzione del Re e del Popolo
Festa della Gioventù
Anniversario della Marcia Verde
Festa dell'Indipendenza
Aid El Fitre* (fine del Ramadan)
Natale
Per quanto riguarda le festività islamiche, esse variano ogni anno secondo il calendario lunare. Dal momento che il
calendario lunare Hijra è più corto di 11 giorni rispetto al calendario Gregoriano, ogni anno le feste islamiche
cadono approssimativamente 11 giorni prima dell’anno precedente. Le date precise sono comunque conosciute solo
poco prima della loro celebrazione, dal momento che dipendono dal calendario lunare.
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle18.30.
Durante il periodo di Ramadan, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 15.00.
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Passaporti, visti e regolamentazioni sanitarie
Non è richiesto visto d'ingresso per chi proviene dall'Italia ed intende soggiornare in Marocco per
un periodo inferiore ai 90 giorni. In questo caso, è sufficiente il passaporto valido per sei mesi a
partire dalla data d'ingresso.
Se si desidera rimanere nel paese oltre i 90 giorni concessi, occorre rivolgersi entro 8 giorni
dall'arrivo in Marocco alla più vicina stazione di polizia per ottenere l'autorizzazione necessaria per
soggiorni di durata superiore.
E' necessario, invece, il visto per i cittadini marocchini che intendono recarsi in Italia.
Non è richiesta documentazione sanitaria, né ufficialmente alcuna vaccinazione.
Valuta al seguito
Per quanto concerne la valuta estera, non vige nessuna limitazione, ma è consigliabile dichiarare
l'intero importo in dogana all'entrata.
Divieto assoluto, invece, d'importazione ed esportazione di valuta nazionale.
Clima e suggerimenti sull'abbigliamento idoneo
Nelle regioni costiere il clima è generalmente mite. Al nord può risultare freddo e piovoso. Le
temperature medie a Tangeri e a Casablanca vanno dai 12°C in inverno ai 25°C in estate, ma la
temperatura diurna è spesso superiore a questi valori.
L'abbigliamento è lo stesso utilizzato in Italia. In inverno è consigliabile un soprabito leggero o un
impermeabile.
La parte meridionale del paese è, invece, più arida con precipitazioni scarse. Nelle pianure il
clima è piuttosto caldo, anche in inverno le temperature possono salire fino a 30°C per scendere
rapidamente la sera. In particolare, nel deserto la temperatura può subire forti sbalzi fra il giorno e
la notte, mentre in montagna il termometro può segnare i -20°C.
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COSTI D’INSERIMENTO NEL MERCATO
Costi di affitto per abitazioni ed uffici
Il costo d'affitto per locali ad uso ufficio si aggira indicativamente attorno ai 150-180 Dirham al
mq al mese, nelle zone centrali e nel centro direzionale di Casablanca, mentre nella stessa città, in
zona residenziali, i costi della locazione per abitazioni varia fra i 40-100 Dirham al mq e al mese.
Servizio di hostess & interpretariato
Il servizio di hostess con possibilità d'interpretariato arabo-italiano o francese-italiano, comporta
una spesa compresa fra un minimo di 600 Dirham ed un massimo di 1.000 Dirham per l'intera
giornata.
Per quanto riguarda l'interpretariato con traduzione simultanea in cuffia, si segnala la non
disponibilità in loco di questo servizio per la lingua italiana, mentre nel caso della traduzione
inglese e francese, il costo ammonta a 3.000 Dirham.
Una sala per conferenze in hotel 5 stelle con catering per 100 convenuti mediamente si aggira
attorno ai 31.000 Dirham, a cui vanno aggiunti 4.800 Dirham per la disponibilità di materiale
audiovisivo, come proiettori di immagini e maxi-schermo. L'utilizzo della sola sala per conferenze
con capienza 200 invitati varia fra i 20.000 e i 30.000 Dirham.
Il costo di una camera singola in hotel, in un centro cittadino quale Casablanca, si aggira fra i
750 e i 1.700 Dirham, a seconda che la scelta cada su un albergo a quattro o a cinque stelle.
Trasporto merci
Il costo del trasporto su strada è fissato a 0,401 Dirham su strada piana, e per una distanza da
coprire compresa tra 151 e 175 Km. Il prezzo base subisce maggiorazioni dal 30% al 125%
secondo le difficoltà di percorso, e dal 15% al 100% secondo il peso.
Per il trasporto ferroviario le tariffe applicabili vanno da 0,282 Dirham a 0,424 per tonnellata/Km.
Questi importi vengono maggiorati di un diritto fisso di 12,75 Dirham a tonnellata per le spedizioni
per vagone completo, di 25,51 Dirham a tonnellata per le spedizioni minute.
Per il trasporto aereo le tariffe di spedizione sono fissate alla partenza da Casablanca secondo la
natura, il peso e la destinazione della merce.
Trasporto privato
Per i trasporti urbani, le città più grandi sono dotate di autobus pubblici, il cui biglietto costa 3 o 4
Dirham.
In alternativa, è possibile servirsi di petit taxi, molto economici, che possono trasportare fino a 3
passeggeri.
Per i percorsi extra urbani, come i tragitti da e per l'aeroporto, è possibile affidarsi ai grand taxi.
Indicativamente, il collegamento Rabat-Casablanca costa 27 Dirham, in taxi collettivo.
Dopo le ore 20.00 sui taxi si applica un supplemento del 50%.
La tariffa giornaliera per l'autonoleggio varia fra i 250 Dirham, auto di categoria A (utilitaria) e i
700-750 Dirham per un minibus, a cui vanno aggiunti supplementi per i chilometraggi, la polizza
assicurativa e l'IVA. E' possibile ottenere prezzi forfetari vantaggiosi.
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Reti e tariffe telefoniche
Il prezzo per l'allacciamento alla rete telefonica è pari a 500/1.000 Dirham, a seconda che venga
richiesto per scopi residenziali o professionali. Il canone mensile è pari a 70/90 Dirham.
E' possibile ottenere linee temporanee con un contributo di 200 Dirham a cui vanno aggiunti
70/90 Dirham per il canone mensile, in caso di utilizzo eccedente gli 8 giorni.
Le tariffe per la comunicazione internazionale comportano, a titolo esemplificativo, una spesa di:
-
4,5 Dirham al minuto, per chiamate dirette in Francia, Spagna, Portogallo e Tunisia;
5,0 Dirham al minuto per chiamate dirette in Italia;
7,0 Dirham per Germania, Regno Unito e Belgio;
9,0 Dirham per Stati Uniti e Canada;
9,0 Dirham per Egitto e Arabia Saudita.
La tariffa ridotta del 20% si applica alle telefonate internazionali il sabato, la domenica e i giorni
feriali; e dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore 8.
Sul mercato sono facilmente reperibili carte telefoniche di Itissalat Al-Maghrib da 50, 70 e 120
unità, ai prezzi rispettivamente di 68, 50, 93, 150 e 156 Dirham.
Le tariffe applicate alla rete nazionale comportano uno scatto, pari al costo di 0,80 Dirham, ogni:
- 180 secondi per chiamate urbane;
- 120 secondi per chiamate extra urbane non superiori ai 35 Km di distanza;
- 27 secondi per le altre.
Per quanto concerne la telefonia mobile i due gestori attualmente presenti in Marocco sono Maroc
Telecom e Mèditel. I costi di accesso alla rete GSM si aggirano intorno a 100 Dirham a cui vanno
aggiunti 125 Dirham per il canone di abbonamento. L'opzione roaming è gratuita.
I costi delle comunicazioni nazionale si aggirano sui 2 Dirham per minuto, mentre quelli delle
comunicazioni internazionali sono maggiorati di 0,80 Dirham ogni 20 secondi di comunicazione.
La riduzione del 50% per le comunicazioni nazionali e del 20% per le comunicazioni internazionali
si applica sabato, domenica e i giorni festivi, nonché dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore
8.00.
Connessioni internet
La connessione a Internet può avvenire sia attraverso la rete telefonica commutata, sia per
Maghripac, sia per connessione specializzata.
Nel caso di rete telefonica commutata l'accesso è gratuito, l'abbonamento mensile è pari a 59
Dirham, il numero delle ore di connessione è variabile, i costi della connessione pari a quella
comunicazione locale.
Spedizioni postali
Le tariffe postali per inviare lettere, cartoline e pacchi in Italia variano da un minimo di 6 Dirham
ad un massimo, corrispondente ad un peso di 2 Kg, di 200 Dirham.
Le tariffe interne sono di 2,30 Dirham per lettere ordinarie, di 11,50 Dirham per raccomandate, di
25,20 Dirham per raccomandate espresso e di 36,70 per le raccomandate espresso con ricevuta di
ritorno.
Queste stesse tariffe salgono fino ad un massimo di 71,40 Dirham per pacchi dal peso di 2 Kg.
I costi per spedizioni di pacchi in Italia attraverso corrieri internazionali oscillano fra i 475 e i
3.085 Dirham, tariffe indicative per colli rispettivamente del peso di 0,5 Kg e 10 Kg.
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Acqua
Il costo dell'acqua per uso industriale varia tra i 2,23 e i 10,13 Dirham per metro cubo, in base al
centro urbano, ma, in ogni caso, secondo un canone fisso.
Il costo del fuel per uso industriale si aggira sulle 2.301,56 Dirham a tonnellata, mentre quello del
gasolio ammonta a 5,76 Dirham per litro.
Carburanti
•
•
•
•
•
•
Benzina
Benzina Super
Gasolio
Gasolio 350
Petrolio Lampante
Nafta Industriale
9,45 Dirham / L
9,85 Dirham / L
6,46 Dirham / L
7,70 Dirham / L
6,46 Dirham / L
2.581 Dirham / tonnellata
Salari e caratteristiche del rapporto di lavoro dipendente
Il salario minimo è liberamente concordato tra datore di lavoro e dipendente, ma non può essere
inferiore a allo “SMIG” (Salaire Interprofessionnel Garanti = 9,66 Dirham/ora), o allo “SMAG”
(Salaire Agricole Garanti = 50,00 Dirham/giorno).
Ogni lavoratore ha diritto di percepire un premio di anzianità che corrisponde a:
•
•
•
•
•
5% del salario dopo 2 anni di servizio continuativo o meno nello stesso stabilimento e presso
lo stesso datore di lavoro;
10% dopo 5 anni di servizio;
15% dopo 12 anni di servizio;
20% dopo 20 anni di servizio;
25% dopo 25 anni di servizio.
I salari variano a seconda dei settori d’attività ai quali si aggiungono gli oneri sociali.
A titolo esemplificativo, si fornisce la ripartizione dei lavoratori dipendenti iscritti alla CNSS (Caisse
Nationale de Sécurité Sociale) secondo il livello medio di retribuzione mensile nel corso dell’anno
2003:
•
•
•
il 41% dei lavoratori dipendenti guadagnava fino a 1.826 Dirham/mese;
il 50% guadagnava uno stipendio compreso tra i 1.827 ed i 6.000 Dirham/mese;
il 9% guadagnava più di 6.000 Dirham/mese.
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CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE IN MAROCCO
DESCRIZIONE
• 8 ore al giorno;
• 44 ore settimanali;
• 2288 ore all’anno nei settori industriale e terziario;
• 2496 ore all’anno nel settore agricolo.
Ferie annuali / risposo
• 1 giorno e mezzo al mese;
settimanale
• 2 giorni al mese per i minorenni;
• 1 giorno e mezzo supplementare ogni 5 anni di lavoro effettivo;
• Un minimo di 24 ore di riposo a settimana.
Periodo di prova
• 1 mese per i contratti di più di 6 mesi;
• 3 mesi per i quadri;
• 1 mese e mezzo per gli impiegati;
• 15 giorni per gli operai.
Trattamento di fine rapporto • 96 ore di salario per i primi 5 anni;
• 144 ore di salario per un periodo compreso tra i 6 e i 10 anni di servizio;
• 192 ore di salario per un periodo compreso tra gli 11 e 15 anni di servizio;
• 240 ore per un periodo di servizio di superiore ai 15 anni.
VOCE
Orari di lavoro
Oneri sociali
Tavola dei tassi di quotizzazione della CNSS (Caisse Nationale de Securité Sociale)
TIPO DI PRESTAZIONE
Prestazioni familiari in base al salario reale
Prestazioni sociali in Totale
base al salario
bloccato a 6.000
Breve termine
Dirham
Lungo termine
% A CARICO
DEL DATORE
7,50%
% A CARICO
DEL DIPENDENTE
0%
TOTALE
8,60%
4,29%
12,89%
0,67%
0,33%
1%
7,93%
3,96%
11,89%
7,50%
Per i pescatori, i tassi di quotizzazione sono i seguenti:
•
•
Pescherecci: 4,65% del guadagno delle vendite
Pescatori di sardine: 6% del guadagno totale delle vendite
La CNSS è inoltre tenuta a coprire la tassa di formazione professionale e a versarla all’Office de la
Formation Professionelle e de la promotion du travail.
I costi sono a carico del datore di lavoro e si attestano al 1,6% della massa salariale lorda.
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NORMATIVA DOGANALE/FISCALE E REQUISITI TECNICI
Regolamentazione delle importazioni
Risalgono agli inizi degli anni ottanta, i primi passi compiuti dal Marocco verso una graduale
liberalizzazione del regime delle importazioni.
Nel 1991, il Parlamento marocchino ha approvato un nuovo regolamento che disciplina il
commercio estero in modo semplificato e circoscrive l'intervento dello Stato. Questo provvedimento
ha reso possibile la privatizzazione di una parte dell'industria dello zucchero. Nel 1994, il
monopolio statale sul commercio di zucchero e té è stato abolito. Tuttavia, la liberalizzazione di altri
comparti, come quello dei prodotti petroliferi, dei cereali e dei semi oleosi, è stata ritardata fino al
1996.
Il WTO-World Trade Organization giudica ancora troppo elevata la protezione tariffaria
marocchina, ma la forte dipendenza delle entrate statali dall'imposizione doganale costituisce un
deterrente ad una più rapida liberalizzazione.
Le operazioni d'importazione di merci beneficiano del regime di convertibiltà delle operazioni
correnti. Di conseguenza queste sono dispensate dall'autorizzazione dell'Office des Change. Per
procedere al regolamento delle importazioni gli operatori devono sottoscrivere un titolo
d'importazione domiciliato presso una banca marocchina. Il titolo consente il passaggio della merce
in dogana e il suo pagamento.
Sdoganamento e documenti di importazione
Ogni merce importata o presentata all'esportazione è oggetto di una dichiarazione dettagliata,
indipendentemente dal regime doganale.
La dichiarazione prende il nome di DUM (Déclaration Unique des Marchandises) ed è disponibile
presso le cartolerie. Questo documento unico prende il posto dell'insieme delle dichiarazioni
richieste in precedenza.
La DUM deve essere compilata dal dichiarante in dogana e, quindi:
- Dal proprietario delle merci;
- Dal transitario in dogana;
- Dalla persona titolare di un'autorizzazione di sdoganamento.
Per informatizzare l'insieme delle operazioni di sdoganamento è stato messo a punto il SADOC
(Système de l'Administration des Douanes et de l'Office des Change). Si tratta di un sistema
armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il SADOC è consultabile dal dichiarante
presso qualsiasi terminale connesso in rete e presso gli uffici doganali.
I documenti richiesti per lo sdoganamento che accompagnano la DUM, sono:
- Le fatture definitive;
- I titoli di transito;
- I titoli d'importazione o esportazione;
- I certificati d'origine, se richiesti dai regimi preferenziali;
- L'attestazione bancaria per il passaggio in dogana all'importazione, rilasciata dalla banca
domiciliataria del titolo d'importazione;
- La nota sul peso e sui colli.
Le procedure di sdoganamento differiscono a seconda delle merci, in funzione della natura
dell'operazione commerciale, del regime doganale e dalla natura stessa delle merci. La procedura è
avviata dal momento del deposito della DUM e dei documenti annessi.
Lo sdoganamento può essere effettuato presso tutti gli uffici di dogana situati nei posti di frontiera
terrestri, marittimi (porti), o aerei (aeroporti).
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
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È possibile anche lo "sdoganamento a domicilio" (Procedure de Dédouanement à Domicile - PDD)
che permette agli operatori di accedere ai servizi doganali dal proprio domicilio.
Questo regime è decentralizzato e sono i capi degli uffici locali che lo accordano, facendo seguito
alla domanda degli interessati. Attualmente, due distretti industriali di Casablanca beneficiano della
PDD. Al fine di stimare con precisione i tempi di sdoganamento merci, é stata elaborata una
procedura di controllo informatico. Secondo tale sistema, il lasso di tempo mediamente necessario
é stato ridotto da 5,5 giorni nel giugno del 1997 a 24 ore nel settembre del 1998 e a 52 minuti nel
settembre del 2002.
Classificazione doganale delle merci
A partire dal 1993, le statistiche del commercio estero sono compilate secondo la nomenclatura
del Sistema Armonizzato (HS - Harmonized System), che ha sostituito la codificazione utilizzata in
Marocco a partire dal 1972 e denominata Nomenclature Générale des Produits (NGP).
La classificazione merceologica secondo il sistema HS, che prevede una voce doganale composta
da 10 cifre in luogo delle sei adottate dal NGP, permette di raggiungere un più elevato grado di
dettaglio al servizio dell'analisi statistica e di allineare il Marocco alle norme in vigore a livello
internazionale.
L'Office des Changes, organismo che si occupa dell'elaborazione dei dati sul commercio estero
marocchino, compila anche delle statistiche utilizzando la nomenclatura internazionale SITC o CTCI
(Classification Type pour le Commerce International).
Dazi doganali e imposte addizionali alle importazioni
In materia di dazi doganali, i riferimenti legislativi più recenti in Marocco sono rappresentati dalla
legge quadro n° 18-95 recante "Carta degli Investimenti", e dall'accordo di associazione concluso
tra il Marocco e l'Unione Europea, entrato in vigore il 1° marzo 2000. In virtù delle disposizioni di
tale accordo, il Marocco e gli Stati membri della Comunità Europea instaurano progressivamente
una zona di libero scambio durante un periodo di transizione di 12 anni, a partire dalla data di
entrata in vigore.
In pratica il Marocco elimina tutti i diritti doganali (diritti d'importazione) e tutte le tasse di effetto
equivalente (prelevamento fiscale all'importazione: PFI), in favore dei prodotti originari dei paesi
dell'UE. Tuttavia, per alcuni prodotti è previsto uno smantellamento tariffario progressivo. Questo
processo ha interessato, come prima tappa, i beni d'investimento importati in Marocco, i quali, a
partire dal 2000, non sono più soggetti all’applicazione di diritti doganali. A ciò si aggiunge la
seconda ondata di smantellamenti tariffari, avviata sempre nel 2000: essa interessa le materie
prime e i prodotti non fabbricati localmente che, per quattro anni fino al marzo 2003, hanno avuto
( avranno ) una riduzione dei dazi pari al 25% per ogni anno. Dal marzo del 2003, per i prodotti
fabbricati localmente l'abbattimento del dazio è previsto in ragione del 10% l'anno, fino al 2012.
L'articolo 163 bis del codice delle dogane consente inoltre alle imprese di importare, in
sospensione di diritti e tasse, le materie prime necessarie a realizzare merci che beneficiano, in virtù
di disposizioni legislative particolari, di una franchigia totale o parziale dei diritti e tasse
all'importazione diretta.
Diritti d'importazione
La struttura attuale dei dazi doganali risulta, dunque, modificata dalle disposizioni contenute
nell'accordo Marocco-UE. Per gli scambi che avvengono al di fuori della zona di libero scambio con
l'Unione Europea i diritti di importazione variano, invece, dal 2,55 al 35%, in base alla fascia di
imposizione.
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IVA
Le importazioni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (TVA), le cui aliquote sono del 7%,
10%, 14% e 20% (tasso normale). Fra i prodotti esonerati: materiali e prodotti agricoli, beni
strumentali, materiali, utensili, parti e pezzi di ricambio.
L’IVA risulta specifica per le bevande alcoliche (100 Dirham per hl.), sull’oro (4 Dirham per gr.) e
sull’argento (0,05 Dirham per gr.).
Le imprese che si impegnano a realizzare un investimento di ammontare uguale o superiore ai
500 milioni di Dirham possono beneficiare dell'esonero del diritto d'importazione, del prelievo
fiscale all'importazione e dell'imposta sul valore aggiunto sull'importazione di beni strumentali,
materiali e attrezzature necessarie alla realizzazione dei loro progetti.
Questo esonero è ugualmente accordato alle parti componenti, pezzi e accessori importati allo
stesso tempo dei beni strumentali e attrezzature ai quali sono destinati (legge finanziaria 19981999/ Bulletin Officiel n° 4627 del 05/10/98).
PFI - Prelievo fiscale all'importazione
Il PFI colpisce le merci importate con un aliquota fissa del 15%. Ne sono esonerate le importazioni
di beni strumentali, materiali, utensili, parti e pezzi di ricambio destinati alla promozione e sviluppo
degli investimenti.
Sono esonerati dal PFI e dai diritti d'importazione i prodotti, le parti componenti, i materiali, gli
accessori destinati alla fabbricazione di vetture economiche, veicoli leggeri economici, ciclomotori e
biciclette economiche.
Tariffa parafiscale sull'importazione
Colpisce le merci importate con un tasso dello 0,25% ad valorem.
Non ne sono soggette:
- Le importazioni realizzate sotto i regimi economici in dogana;
- Le importazioni di beni strumentali, materiali, utensili parti e pezzi di ricambio destinati alla
promozione e sviluppo degli investimenti;
- Le merci che beneficiano di franchigia o di sospensione totale dai diritti e dalle tasse
all'importazione.
Tassa interna sul consumo
Colpisce certi prodotti o categorie di prodotti importati o prodotti localmente come limonate,
acque minerali, vini, oli, combustibili, ecc.
Dal gennaio 2003 la TIC viene applicata anche sui prodotti derivati dalla lavorazione del tabacco,
sui quali vige, sempre dalla stessa data, anche l’IVA al 20%.
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
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Porti e zone franche
La città di Tangeri, situata nel nord del paese è chiamata a svolgere un ruolo di catalizzatore: a
ridosso dello stretto di Gibilterra e a 15 chilometri dal continente europeo, essa rappresenta la
porta del Marocco e dell'Africa sul Mediterraneo e sull'Atlantico. In questa zona è stata costituita nel
1991, ma è diventata operativa solo nel 1993, una piazza finanziaria offshore. L'esercizio di attività
bancarie offshore è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle
Finanze marocchino, su consenso di Bank Al Maghrib. L'autorizzazione viene rilasciata solo a istituti
bancari di notorietà internazionale dei quali la banca centrale marocchina verifica l'esperienza e la
capacità di onorare gli impegni finanziari. Le banche offshore godono di numerose esenzioni e
agevolazioni fiscali, nonché di specifici benefici doganali e in materia di legislazione sul lavoro.
Analoghi benefici, sempre riconosciuti per legge, spettano alle società holding offshore, vale a dire
a tutte le società di nazionalità estera che hanno per oggetto esclusivo l'acquisizione e la gestione di
partecipazioni in imprese e il cui capitale, al pari di tutte le operazioni compiute, è espresso in
valuta estera convertibile.
In questa stessa area, sono operative la Zona Franca Commerciale del Porto di Tangeri e la Zona
Franca di Esportazioni dell'Aeroporto di Tangeri. Un'altra zona franca è stata creata nel 1997 nel
porto di Nador.
Altre zone franche sono previste nell'aeroporto di Casablanca e nel porto di Dakhla.
Zona Franca Commerciale del Porto di Tangeri
Le merci, provenienti da altri paesi, sono esenti, all'entrata nella zona franca situata nel porto di
Tangeri, durante la loro sosta e alla loro uscita per la riesportazione, da tutti i diritti, tasse o
sovrattasse che si frappongono all'importazione, circolazione, consumo, produzione o esportazione.
L'esenzione è relativa a dazi, imposizioni fiscali e controlli dell'ufficio cambi. I diritti doganali ed altre
tasse vengono pagati soltanto se le merci vengono trasferite nel territorio doganale marocchino.
Le operazioni che possono essere effettuate nella zona franca sono determinate per legge e sono
esonerate, unitamente ai benefici e ai redditi da esse prodotti, da tutte le imposte.
Quelle che possono essere effettuate sugli imballaggi e sulle merci sono determinate dal
presidente del consiglio municipale o dall'autorità da lui delegata. E' ammessa nella zona la
commercializzazione delle merci e non la trasformazione delle stesse. Nella zona franca sono
autorizzate tutte le attività commerciali ad eccezione della vendita al minuto.
Sono anche consentite l'assemblaggio, la campionatura, il reimballaggio, la conservazione e la
riparazione.
Il rifornimento delle navi e la vendita ai turisti sono ammesse a determinate condizioni. In questa
zona sono possibili transazioni finanziarie, brokeraggio e la moneta marocchina è considerata
valuta estera. I profitti e le altre attività esplicate nella zona franca, non sono assoggettate a
tassazione.
Le merci possono essere immagazzinate nella zona franca per un massimo di due anni. Gli
operatori possono usare le piattaforme di deposito ed i magazzini delle amministrazioni delle zone
franche, o affittare e costruire ciò che possa loro servire.
L'organismo di riferimento è il seguente:
OEDP (Direzione dello Sfruttamento del Porto di Tangeri)
Zona Franca Commerciale del Porto di Tangeri
B.P. 305
Tel.:
(09) 93 60 40 / 44
Fax:
(09) 93 15 05
Direttore:
Sig. LEFTIT Abdelouafi
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
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Zona Franca di Esportazioni dell'Aeroporto di Tangeri
Questa zona franca è stata realizzata su una superficie di 345 Ha. E' delimitata a nord
dall'Aeroporto Internazionale di Tangeri "Ibn Batouta", ad ovest dall'Oceano Atlantico (vicino
all'ubicazione del progettato Porto Atlantico, operativo entro il 2006) e dal gasdotto Africa/Europa,
ad est dalla zona industriale di Gzenaya e a sud dalla città di Tangeri e dal suo porto.
Sempre in tema di infrastrutture, sta per essere completata la rete autostradale che collega Tangeri
a Casablanca.
La zona franca comprende un'area industriale sotto dogana (che raggruppa lotti per l'attività
industriale, un centro di gestione, ristoranti, uffici completamente arredati, un centro di deposito, un
centro sanitario) e una zona logistica (comprendente un parco TIR in grado di ospitare 900 camion,
una stazione di servizio, un insediamento per l'animazione commerciale dotato di alberghi,
ristoranti, negozi, infrastrutture per lo sport e divertimenti).
Nella zona possono insediarsi fino a 1.300 unità industriali, e la dimensione prevista per i lotti
può variare fra i 500 e i 20.000 mq. E' possibile acquistare ed affittare terreni, o immobili, già
adibiti ad utilizzo industriale. I prezzi dei lotti variano fra 270 e 300 Dirham per l'acquisto e attorno
alle 400 Dirham per spazi destinati alla logistica e ai servizi. E' anche possibile affittare ad un
canone di 60 Dirham al mq per anno, con l'acquisizione automatica della proprietà dopo la
locazione quindicinale: 40 ettari erano già operativi nell'agosto del 1999, affidati a società
americane e saudite (AMG e Hajer).
Le industrie autorizzate ad insediarsi in questa zona franca sono quelle a non elevato rischio
inquinante, come: l'agro industria; il tessile e cuoio; le attività metallurgiche, meccaniche, elettriche
ed elettroniche; il chimico e para-chimico.
Possono ugualmente trovare ubicazione nella Zona Franca aeroportuale di Tangeri attività legate
alle industrie menzionate sopra, come:
- Stabilimenti per i servizi di manutenzione delle unità industriali;
- Stabilimenti per l'assistenza tecnica e la formazione delle imprese;
- Centri espositivi (show-room);
- Attività immobiliari di costruzione dei locali industriali e di commercio;
- Società di engineering;
- Società informatiche ed uffici di studi tecnici;
- Servizi di ristorazione per il personale delle aziende operative nella zona franca;
- Servizi postali e bancari.
Per alcuni settori produttivi, lo Stato può accordare, attraverso il Fondo Hassan II (istituito nel
2002), degli aiuti finanziari per l’acquisizione di terreni e/o la costruzione di unità produttive. Tali
sovvenzioni possono raggiungere anche il 100% del prezzo del terreno, sulla base di un costo
massimo di 250 Dirham /mq. La concessione del credito avviene entro un lasso di tempo non
superiore ai 30 giorni dalla presentazione della domanda con annessa la documentazione
richiesta.
Le agevolazioni concesse agli investitori nella Zona Franca di Tangeri comprendono lo snellimento
delle formalità amministrative. La società di gestione funziona come sportello unico: riceve gli
investitori, li orienta ed effettua per conto loro tutte le formalità necessarie alla realizzazione del loro
progetto. Inoltre, la zona franca non è assoggettata al controllo del commercio estero e dei cambi.
La zona franca gode di un regime doganale speciale che prevede l'esenzione da tutti i diritti, tasse
e sovrattasse che riguardano l'importazione, la circolazione e l'esportazione di beni e servizi per le
merci che entrano nella zona franca e che vengono ivi consumate o trasformate per essere
riesportate.
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
15
Anche il regime fiscale adottato prevede alcuni incentivi, quali:
- Estensione del campo di esenzione dell'IVA alle prestazioni di servizi resi nella zona franca di
esportazione; esenzione dal pagamento dell'IVA per le merci provenienti dall'estero o da territori
assoggettati: I vantaggi accordati alla zona franca di esportazione sono, inoltre, cumulabili con i
vantaggi previsti da altre disposizioni legislative in materia di incoraggiamento agli investimenti;
- Esenzione dalle imposte di esercizio e dalle tasse urbane per 15 anni;
- Esenzione totale dalla imposta sul reddito durante i primi 5 esercizi consecutivi a partire dalla
data di inizio dell'attività; abbattimento dell'80% dell'imposta sul reddito per i primi 10 anni di
attività produttiva;
- Esenzione totale dall'imposta sulle società per i primi 5 anni di attività e riduzione dell'8,5%
dell'imposta per i successivi 10 anni;
- Esonero totale dal pagamento dell’imposta sul reddito per i primi 5 anni ed un suo
abbattimento dell’80% per i seguenti 10 anni ; tale esonero si applica alle imprese create dopo
il1 gennaio 2001;
- Esonero dal pagamento dell'imposta di registro e di bollo per la costituzione o l'aumento del
capitale e per gli acquisti dei terreni.
L'allestimento della zona franca è stato affidato ad una società anonima, TFZ (Tanger Free Zone),
cui partecipano, otre che operatori industriali e assicurazioni, anche due importanti banche
marocchine: la BCM (Banque Commerciale du Maroc) e la BMCE (Banque Marocaine du
Commerce Exterieur). Il compito della società è amministrare e promuovere la zona franca di
esportazioni di Tangeri.
L'organismo di riferimento è il seguente:
TFZ - Tanger Free Zone
Rue Ibnou Al Mouaataz , Imm. Le Joyau 2
Belvédère Casablanca
Marocco
Tel.:
(212) 2 24 28 42 / 50
Fax:
(212) 2 40 45 34 / 35
E-mail:
[email protected]
TFZ - Tanger Free Zone
Direzione: Boulevard Pasteur, 58
Uffici:
Rue Ibnou Toumert,11-12
Tangeri
Tel.:
(212) 9 32 54 02/29
Fax:
(212) 9 32 54 02/29
E-mail:
[email protected]
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
16
IMPORTAZIONI TEMPORANEE DI CAMPIONI
Regimi economici in dogana
I regimi economici in dogana hanno come scopo di sviluppare gli scambi commerciali con l'estero
e di promuovere le esportazioni.
Questi regimi permettono lo stoccaggio, la trasformazione, l'utilizzo e la circolazione delle merci
esistenti esenti da ogni diritto o tassa di cui sono passibili:
-
l'ammissione temporanea: permette agli operatori economici di importare della merce destinata
a ricevere una trasformazione, sia essa una lavorazione, o un completamento di manodopera,
in esenzione dai diritti e dalle tasse e da ogni formalità di controllo del commercio estero
applicabili alla merce stessa.
-
Importazione temporanea: permette all'impresa di introdurre sul territorio nazionale in
esenzione di diritti e tasse ed esente da formalità di controllo del commercio estero alcuni
prodotti esportabili, dopo essere stati utilizzati senza alcuna trasformazione.
-
Deposito di stoccaggio: è un regime che permette di collocare in stabilimenti sottoposti al
controllo dei servizi doganali e per un certo periodo:
a) Le merci destinate esclusivamente all'esportazione,
b) Le merci destinate ad essere presentate al pubblico in fiere ed esposizioni,
c) Le merci che necessitano di impianti particolari per la loro conservazione.
Il deposito di stoccaggio è un meccanismo complementare del regime dell'ammissione
temporanea. In effetti, permette all'impresa di stoccare la merce ottenuta sotto il regime
d'ammissione temporanea in attesa di un'opportunità d'esportazione.
-
Esportazione temporanea: permette l'invio all'estero di materiali e prodotti destinati ad essere in
loco utilizzati per un determinato periodo, secondo la natura dei materiali, dei prodotti e dei
lavori da effettuare. Questi prodotti devono rientrare in Marocco, senza nessuna trasformazione,
in esenzione dei diritti e delle tasse all'importazione.
-
Traffico di perfezionamento all'esportazione: permette l'uscita provvisoria dal territorio
nazionale, in sospensione dei diritti e delle tasse che sono applicabili, di prodotti che devono
subire all'estero una trasformazione o una lavorazione. Gli industriali fanno generalmente
ricorso a questo regime per due tipi di operazioni:
a) Operazioni di trattamento e di trasformazione (tintoria, rigenerazione di pneumatici, ecc)
b) Operazioni di riparazione di macchine.
Al rientro di questi prodotti dall'estero, solo la valorizzazione estera è sottoposta al pagamento
dei diritti esigibili all'importazione.
-
Il transito: è un regime che permette all'operatore di trasportare, con qualsiasi mezzo di
trasporto, della merce sotto dogana, sia a destinazione, sia in partenza dall'impresa. Queste
operazioni sono garantite da una consegna, una cauzione o qualsiasi altra forma di garanzia
accettata dai servizi doganali. All'ufficio di dogana le formalità per l'importazione sono molto
semplificate.
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
17
-
Drawback: è un regime che permette all'impresa di ottenere il rimborso forfettario dei diritti e
delle tasse pagati all'importazione di materie prime o semilavorati utilizzati per la produzione
della merce esportata. Questo regime è un meccanismo che risponde in modo particolare ai
bisogni dell'industria delle conserve alimentari. Le merci che possono godere di questo regime
ed i tassi di rimborso sono fissati per decreto.
-
L'esportazione preliminare: consente l'esportazione di prodotti ottenuti da merci di origine
straniera che hanno pagato i diritti e le tasse all'importazione e la successiva importazione del
controvalore in materie prime e semilavorati praticamente esonerati dalla dogana. Si beneficia
di questo regime dietro semplice richiesta inoltrata all'Ufficio Doganale d'esportazione.
-
Deposito preliminare franco: consiste nella creazione di stabilimenti, sotto il controllo
dell'Amministrazione delle Dogane, dove le imprese, la cui produzione è destinata interamente
all'esportazione, possono importare in sospensione di diritti e tasse, sia i materiali, le
attrezzature, loro parti componenti e pezzi di ricambio, sia la merce destinata ad essere lavorata
con questi stessi materiali ed attrezzature. Questo regime permette di cumulare i vantaggi
dell'ammissione temporanea e dell'importazione temporanea e di godere dei vantaggi delle
zone franche per gli stabilimenti insediati sull'intero territorio.
Restrizioni alle importazioni
Attualmente il numero di prodotti soggetti ad una specifica licenza d'importazione si è ridotto a
poche voci.
Tutti i prodotti possono essere importati liberamente, salvo i pneumatici usati o rigenerati e gli
esplosivi.
È previsto che qualora delle importazioni causino pregiudizio grave a un ramo della produzione
nazionale, queste siano sottoposte a un diritto di prelievo compensativo o a un diritto di
antidumping.
L'importazione dei prodotti sottoposti a certificazione obbligatoria (si veda la sezione 5.1.3) è
subordinata alla presentazione di un certificato di conformità alle norme marocchine e rilasciato dal
Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, conformemente al decreto n° 2.93.530 del 20
settembre 1993.
In particolare, per quanto concerne i pagamenti anticipati per importazioni di prodotti destinati al
consumo locale, la legislazione marocchina prevede sanzioni per qualsiasi operazione clandestina,
non prevista dalla legislazione locale, legata ai pagamenti all’estero.
L’Office des Changes, di Rabat, è l’organismo competente, in Marocco, per l’emanazione di
direttive relative all’importazione e all’esportazione di divisa estera e per il controllo di questi
trasferimenti.
L’esportazione di moneta nazionale (Dirham) non è consentita per alcun motivo.
L’Ufficio Cambi locale fornisce indicazioni alle banche per i pagamenti anticipati delle
importazioni di prodotti destinati al consumo sul territorio marocchino, ad eccezione delle zone
franche (che hanno uno statuto speciale). I provvedimenti emanati dall’Office des Changes,
attraverso varie circolari e istruzioni, stabiliscono che il trasferimento di divisa, per il regolamento di
un’importazione, deve avvenire esclusivamente attraverso la banca nella quale l’importatore ha
eletto il proprio domicilio bancario, e per conto di quest’ultimo.
L’importatore potrà procedere al regolamento dell’importazione solo dopo l’ingresso effettivo
della merce, documentato dall’esemplare di controllo della dichiarazione doganale, vidimata
dall’Ufficio doganale.
Tuttavia, il pagamento può aver luogo anche a seguito della prova della spedizione della merce
come destinata in via diretta ed esclusiva al Marocco.
Quest’ultima deve essere fornita, a seconda della tipologia di trasporto, attraverso uno dei
seguenti documenti:
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
18
-
C.M.R. (Convention des Marchandises par Route);
L.T.A. (via aerea);
Polizza di carico;
Un documento di trasporto conforme alle regole e agli usi internazionali;
Una ricevuta di spedizione postale.
Non costituiscono prova della spedizione, a destinazione diretta ed esclusiva del Marocco, né la
ricevuta di carico di una compagnia navale o di uno spedizioniere doganale né la ricevuta di
consegna alla banchina per l’imbarco, e banche intermediarie rappresentanti sono autorizzate al
pagamento anticipato delle importazioni (di pezzi di ricambio, di prodotti consumabili, di campioni
a pagamento) nel limite del controvalore in valuta di 20.000 Dirhams ( all’incirca Lit. 4.000.000
ovvero 2065,83 Euro). La banca marocchina è autorizzata a procedere al pagamento
dell’importazione solo a seguito di una comunicazione da parte della sua corrispondente all’estero,
(vale a dire la banca incaricata dall’esportatore). Tale comunicazione deve specificare, in modo
chiaro e incontrovertibile, che i documenti di spedizione le sono stati consegnati. Questa
circostanza, tuttavia, non esonera la banca locale dal vigilare che i documenti sopra menzionati le
pervengano nel minor tempo possibile.
Organismi competenti:
OFFICE DES CHANGES
31, Rue Patrice Lumumba
BP 71 - Rabat
Marocco
Tel.: 00212 72 19 72 / 72 28 06
Fax: 00212 37 72 12 85 - 72 07 41
Web: www.oc.gov.ma
GROUPEMENT PROFESSIONEL DES BANQUES DU MAROC (GPBM)
71, avenue des FAR
Casablanca
Marocco
Tel.: 00212 (22) 311624
Fax: 00212 (22) 314903
Countertrade
In Marocco attualmente non vengono intraprese operazioni di countertrade.
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Fattura commerciale
Essa deve contenere i seguenti elementi:
-
destinatario;
data di emissione e numero progressivo;
descrizione della merce e voce doganale;
valore della merce (FOB e CIF);
numero dei colli e peso lordo;
peso netto o numero dei pezzi;
porto di destinazione;
ammontare delle spese di trasporto (se CIF);
condizioni di pagamento;
dichiarazione redatta dall’esportatore: “Nous certifions que les marchandises denomées dans
cette facture sont d’origine italienne”.
La fattura esente da visti, è richiesta in 2 copie e va redatta in lingua araba o francese. Ad essa va
allegata la packing list (liste de colisage).
Fattura consolare
Non è richiesta.
Certificazioni attestanti l'origine
Certificato di circolazione EUR 1.
EUR 2 fino ad un valore di 2820 Euro.
Documenti speciali
-
Certificato sanitario per prodotti alimentari in genere;
Certificato fitosanitario per prodotti di origine vegetale e sementi;
Certificato di analisi emesso da laboratori ufficiali per prodotti alimentari e medicinali.
Documenti di trasporto
Per il trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Lading).
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
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REQUISITI TECNICI, LEGISLAZIONE PER IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA
Non sono richiesti requisiti speciali per l'imballaggio delle spedizioni destinate in Marocco.
Tuttavia, l'indicazione sull'imballaggio del peso netto in Kg e dell'identificativo consentiranno un più
rapido sdoganamento della merce all'arrivo. Le indicazioni potranno essere in francese o arabo e
devono indicare il paese d'origine. Per il cibo e le bevante inscatolate, prodotte sia localmente che
all'estero, si richiede l'indicazione della data di produzione e di scadenza. Recentemente, si sono resi
obbligatori l’etichettatura in lingua araba per i prodotti alimentari e l’indicazione delle coordinate
dell’importatore marocchino su tutte le merci importate.
Per quanto riguarda i requisiti tecnici, dal settembre del 2002 é necessaria anche la certificazione
ISO 9000, prima non richiesta, anche se la maggior parte delle aziende e multinazionali straniere vi
adempivano. Il Governo non richiede alle aziende registrate localmente di applicare lo standard
ISO 9000, tuttavia, molte aziende straniere e multinazionali adempiono alla certificazione ISO
9000, inteso principalmente come strumento di marketing.
In Marocco è previsto il controllo di qualità per i prodotti industriali con lo scopo di ricercare una
maggiore qualità, migliorare la produttività e reprimere le frodi. Le procedure di omologazione
sono contenute nel Bulletin Officiel n° 3024 del 14/10/1970, pagina 1411.
La certificazione dei prodotti è rilasciata dal MICA (Ministero per l'Industria, il Commercio e
l'Artigianato), incaricato di attribuire il marchio di conformità alle norme marocchine e di sorvegliare
il mantenimento nel tempo di tale conformità.
Altri soggetti coinvolti nel processo di certificazione sono:
-
I comitati tecnici di certificazione: garantiscono l'imparzialità dell'operazione e sono incaricati di
controllare i rapporti di verifica;
Lo SNIMA: servizio di coordinamento fra i diversi interventi nel processo di certificazione;
I laboratori: incaricati di effettuare le prove di conformità alle norme, ad esempio il LPEE
(Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes) per i materiali elettrici e il LABOMETAL per le
apparecchiature a gas e i tondini.
Gli agenti di verifica.
La lista dei prodotti per i quali i controlli sono obbligatori è ampia e dettagliata, fra questi si
possono citare i prodotti siderurgici da utilizzare nel cemento armato, la candeggina e suoi estratti,
le acque per l'alimentazione umana, i materiali per installazioni domestiche, quali interruttori, prese
e convertitori, le apparecchiature per l'illuminazione, gli ascensori, gli imballaggi in materie
plastiche, ecc.
Per i prodotti disciplinati dalle norme obbligatorie sulla certificazione, le importazioni sono
soggette al prelievo di campioni rappresentativi al momento del loro arrivo ai posti di frontiera, da
effettuare alla presenza di ufficiali di dogana. A questa operazione fa seguito la redazione di un
verbale. I prelievi vengono inviati ai laboratori che provvedono alle prove e, entro le 24 ore dalla
verifica, devono trasmettere al MICA i risultati. In caso di conformità, l'attestazione relativa viene
fornita dal MICA all'importatore ed una copia è fornita all'ufficio di dogana competente. In possesso
della certificazione l'importatore porta a termine tutte le formalità doganali e provvede al ritiro della
merce. In caso di non conformità delle prove le spese di laboratorio sono a carico dell'importatore.
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
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CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA E FRANCHISING
Attualmente in Marocco non esiste una legislazione specifica che regoli rigidamente il rapporto fra
fornitore straniero e partner locale per quel che concerne i contratti d'agenzia, rappresentanza e
distribuzione.
Nel Paese non esiste nemmeno una normativa che disciplini il franchising.
La materia è lasciata alla volontà delle parti, che possono accordarsi liberamente, indicando
chiaramente i termini dell'accordo nel testo del contratto.
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
22
TUTELA DEL MERCATO E DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Monopoli pubblici e leggi sulla concorrenza (antitrust)
Le privatizzazioni sono diventate l'elemento strategico dell'economia marocchina. L'approccio
liberale del Marocco è fondato sulla convinzione che l'impresa privata sia meglio attrezzata per
operare in un ambiente concorrenziale e che lo Stato si debba consacrare principalmente al suo
ruolo di animatore e regolatore della scena economica nazionale.
È in questo clima che è stato possibile giungere alla privatizzazione di una parte dell'industria dello
zucchero e, nel 1994, ottenere l'abolizione del monopolio statale sul commercio di zucchero e tè.
In Marocco attualmente non esiste una legge in materia di concorrenza della concorrenza.
Marchi e brevetti
Qualsiasi persona fisica/giuridica, locale/straniera può ottenere/registrare un brevetto e/o un
marchio.
Le persone straniere non lo possono fare autonomamente ma devono essere rappresentate da un
procuratore legale croato registrato presso l’Istituto Brevetti.
Brevetti:
la richiesta per l'ottenimento deve essere inoltrata all’Istituto Brevetti. Una volta provata la
brevettabilità dell'invenzione attraverso le apposite procedure, il brevetto sarà rilasciato. Il nulla osta
dell'Istituto Brevetti sulla brevettabilità sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui in un
determinato periodo non vengano sollevate opposizioni, il brevetto ed il suo autore verranno
registrati al Registro Brevetti. Il brevetto ha una validità di 20 anni dalla data di registrazione.
Marchi:
la protezione del marchio viene regolarmente acquisita tramite la registrazione dello stesso presso
l'Istituto Brevetti attraverso regolare richiesta. Una volta che l'Ufficio Brevetti, attraverso le procedure
di verifica, determina che il marchio adempie a tutti i requisiti formali e sostanziali, concederà la
protezione del marchio che verrà iscritto, assieme al suo detentore, al Registro dei Marchi. La
concessione del marchio verrà pubblicata nella Gazzetta dell'Istituto Brevetti. La durata del marchio
è di 10 anni dal momento della registrazione e può essere illimitatamente rinnovata.
Il trasferimento delle tecnologie è consentito.
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
23
LEGISLAZIONE SOCIETARIA
La disposizioni che disciplinano le società sono pubblicate nel Bulletin Officiel n° 4422 del 17
ottobre 1996 e n° 4478 del 1° maggio 1997.
Le società commerciali riconosciute in Marocco sono:
-
Le società di persone: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società in
partecipazione;
Le società di capitali: società anonima (SA), società a responsabilità limitata (SARL), società in
accomandita per azioni;
Le società a statuto particolare: società d'investimenti, società cooperative d'acquisto, società
cooperative di consumo, società mutualistiche.
La SA e la SARL sono le due forme societarie più diffuse.
Società Anonima (SA)
-
-
Numero di soci minimo: 5
Capitale sociale minimo: 3 milioni di Dhiram per SA che fanno ricorso al pubblico risparmio,
300.000 Dhiram in caso contrario. Il capitale deve essere interamente sottoscritto per la valida
costituzione della società.
Valore nominale minimo di ogni azione: 100 Dhiram. Le azioni in numerario devono essere
liberate per un quarto del loro importo nominale all'atto della sottoscrizione; quella emesse a
fronte di apporti in natura devono essere liberate integralmente all'atto della loro emissione. Le
azioni sono titoli negoziabili e liberamente trasferibili.
Gli azionisti rispondono limitatamente alla loro quota e la personalità morale viene acquistata
dalla società al momento dell'iscrizione al Registro di commercio.
La società comprende un Direttorio e un Consiglio di Sorveglianza. Il primo è investito dei poteri
più estesi ed agisce in nome della società, il secondo esercita un potere di controllo permanente
sull'operato e sulla gestione del primo.
La direzione generale della società è attribuita al presidente del consiglio. La nomina di un
direttore generale diverso e la definizione dei suoi poteri e delle sue funzioni può avvenire solo
su proposta del presidente. Lo stesso vale per la sua revoca.
Il presidente è revocabile in ogni momento dal consiglio d'amministrazione.
Società a Responsabilità Limitata (SARL)
-
Una sola persona, il socio unico, può costituire la SARL.
Il numero massimo di associati è 50.
Capitale sociale minimo: 100.000 Dhiram. Il capitale deve essere depositato su un conto
bancario bloccato fino alla registrazione della società sul Registro del commercio e, quindi, fino
all'acquisizione della personalità morale.
Quota sociale minima: 100 Dhiram. Le quote sono trasferibili per successione e cedibili ai
congiunti e ai parenti in linea di successione. Per il trasferimento a terzi occorre il consenso della
maggioranza dei soci.
Le decisioni sono prese in assemblea generale, salvo diversa disposizione statutaria.
L'amministrazione viene affidata ad uno o più persone fisiche responsabili individualmente o in
solido verso i terzi.
Il controllo sulla gestione viene operato da uno o più commissari dei conti.
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
24
Società in Nome Collettivo
-
I soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali.
La denominazione sociale deve contenere l'indicazione "Società in Nome Collettivo" e può
contenere i nomi di uno o più soci.
Tutti i soci sono incaricati della gestione, salvo che nello statuto sia concordato diversamente.
A maggioranza i soci possono nominare uno o più commissari dei conti. Quando la società ha
un giro d'affari superiore ai 50 milioni di Dhiram, è tenuta a designare almeno un commissario.
La revoca degli amministratori viene decisa all'unanimità ed è causa di scioglimento della
società, a meno che la sua continuazione non sia espressamente prevista nello statuto o decisa
all'unanimità.
Le quote sociali sono nominative e possono essere cedute all'unanimità.
Società in Accomandita Semplice
-
È composta da soci accomandanti e accomandatari. Ad essa si applicano le disposizioni che
regolano le Società in Nome Collettivo, ad eccezione di quanto espressamente previsto e
riportato di seguito.
I soci accomandanti sono illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali.
Gli accomandatari rispondono limitatamente alla loro quota sociale e non possono essere
amministratori, né compiere atti verso terzi in nome della società, nemmeno in virtù di una
procura.
Le modifiche statutarie debbono avvenire col consenso di tutti gli accomandanti e a
maggioranza degli accomandatari.
La morte di uno degli accomandatari non è causa di scioglimento della società.
Società in Accomandita per Azioni
-
-
Ha un capitale sociale suddiviso in azioni ed è costituita da uno o più soci accomandanti, che
rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali, e di accomandatari, che
hanno la qualità di azionisti e sopportano le perdite sociali limitatamente alla loro quota.
Il numero dei soci accomandatari non può essere inferiore a tre.
I primi amministratori vengono designati dallo statuto e portano a termine le formalità per la
costituzione della società; in seguito gli amministratori vengono nominati dall'assemblea
ordinaria col consenso di tutti gli accomandanti; gli amministratori agiscono in nome e per
conto della società.
L'assemblea ordinaria nomina un consiglio di controllo, composto almeno da tre azionisti; gli
accomandanti non possono fare parte di questo consiglio e non partecipano alla scelta dei suoi
membri. Il consiglio di controllo assume il controllo permanente della gestione societaria.
L'assemblea ordinaria designa uno o più commissari dei conti.
Società in partecipazione
-
Esiste solo nei rapporti fra associati e non è destinata alla conoscenza dei terzi.
Non ha personalità morale, non è soggetta alle norme di pubblicità e di registrazione.
I soci si accordano liberamente sull'obiettivo sociale, sui loro diritti ed obblighi e sulle condizioni
di funzionamento della società.
Se la società ha carattere commerciale, i rapporti fra associati sono disciplinati dalle norme
applicabili alle società in nome collettivo, salvo patto contrario. Nei confronti dei terzi, ogni
socio risponde personalmente ed esclusivamente delle obbligazioni assunte.
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
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INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI ESTERI
Le imprese il cui programma di investimento riveste una certa importanza a causa del suo importo
o dal numero di impiegati stabili che intende creare, possono beneficiare di specifici vantaggi nel
quadro dei contratti da concludere con lo Stato (articolo 17 della legge quadro n° 18-95 che forma
la Charte de l’investissement).
Possono beneficiare degli incentivi le imprese che:
-
investono un importo uguale o superiore a 200 milioni di Dhiram;
creano un numero di impiegati fissi uguale o superiore a 250;
sono costituite in una delle province o prefetture previste dal decreto n° 2-98-520 del 30 giugno
1998;
assicurano un trasferimento tecnologico;
contribuiscono alla protezione dell’ambiente.
I vantaggi previsti sono i seguenti:
-
Terreni:
partecipazione dello Stato alle spese relative all’acquisizione del terreno necessario alla
realizzazione del programma di investimento, di circa il 20% delle spese sopraddette;
-
Infrastrutture:
partecipazione dello Stato alle spese esterne necessarie alla realizzazione del programma di
investimento nei limiti del 5% della somma totale del programma di investimento;
-
Formazione:
partecipazione dello Stato alle spese per la formazione professionale nel limite del 20% del
costo della formazione.
Il principio della somma di questi vantaggi è ammesso, a condizione che la partecipazione Statale
non superi il 5% della somma totale del programma di investimento.
Nel caso in cui il progetto di investimento è previsto in una zona suburbana o rurale, la
partecipazione dello Stato può raggiungere il 10%.
Incentivi fiscali
L’esonero totale riguarda le seguenti tasse e imposte:
-
prelievo fiscale all’importazione: sono escluse le attrezzature ed i materiali importati;
IVA: sono escluse le attrezzature ed i materiali acquistati localmente o importati;
imposta sulle licenze: sono escluse le persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività
industriale, commerciale o professionale in Marocco;
tassa urbana: sono escluse le costruzioni nuove o gli ampliamenti di quelle esistenti;
imposta sulle società o imposta generale sul reddito: sono escluse le imprese esportatrici per i
primi 5 anni.
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
26
Riduzioni di imposte e tasse
Le riduzioni di imposte e tasse sono accordate a:
-
diritti di importazione fra il 2,5% e il 10%:
riduzione prevista per materiali ed attrezzature e le loro parti componenti, pezzi di ricambio ed
accessori;
-
50% dell’Imposta sulle Società o dell’Imposta Generale sul Reddito:
riduzione prevista per le imprese esportatrici, dopo i cinque anni di esenzione totale, e per le
imprese che si stabiliscono in zone il cui livello di attività economica richiede un trattamento
preferenziale per i primi cinque anni.
L’investimento deve essere realizzato nei 36 mesi che seguono la data della firma della
convenzione (articolo, 7 della Loi des Finances 1998).
Tuttavia, nel caso di forza maggiore o di imprevisti possono essere accordati dei ritardi
supplementari.
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
27
FISCALITA’
Al fine di evitare la duplicazione dell'imposizione e prevenire l'evasione della tassazione dei redditi
e dei profitti, varie convenzioni sono state firmate con diversi paesi: Svezia, Francia, Belgio,
Norvegia, Germania, Finlandia, Tunisia, Canada, Spagna, Stati Uniti, Olanda, Lussemburgo,
Regno Unito, Romania, Danimarca, Libia, Egitto, Svizzera, Ungheria, Polonia e paesi AMU.
In particolare, per quel che riguarda l'Italia la materia è disciplinata dalla Convenzione del 7
giugno 1972, integrata dal "Protocol Additionnel", resa esecutiva in Italia con la legge n° 504 del 5
agosto 1981.
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
28
APPENDICE 2
Premessa
Si riporta in allegato il testo della “Convenzione tra l’Italia e il Marocco per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sui redditi”, per opportuna informazione in materia d’imposizione
fiscale.
Investire ed operare in Marocco (luglio 2006)
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CONVENZIONE TRA
L'ITALIA E
IL MAROCCO
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
RABAT 7 GIUGNO 19721
Il Presidente della Repubblica italiana e
sua Maestà il re del Marocco,
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
CAPITOLO I - (Campo di applicazione della Convenzione)
Articolo 1 - Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
Articolo 2 - Imposte considerate
I. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli
Stati contraenti, delle sue suddivisioni amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema
di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi
del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e salari corrisposti dalle imprese, nonché le
imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne il Marocco:
(1) l'imposta sugli utili professionali e le riserve d'investimento (l'impòt sur les bénéfices
professionnels et la réserve d'investissements);
(2) il prelievo sulle remunerazioni pubbliche e private, sulle indennità ed emolumenti, sui
salari, sulle pensioni e sulle rendite vitalizie (le prélèvement sur les traitements publics et
privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagères);
(3) la tassa urbana ed i relativi contributi (la taxe urbaine et les taxes y rattachées);
(4) l''imposta agricola (1'impôt agricole);
(5) il contributo complementare sul reddito globale delle persone fisiche (la contribution
complémentaire sur le revenu global des personnes physiques);
1
Provvedimento di ratifica: legge 5 agosto 1981, n. 504 - Pubblicazione su g.u.: 11 settembre 1981, n. 250, s.o. Entrata in vigore: 10 marzo 1983 - Pubblicazione su g.u.: 21 aprile 1983, n. 109
30
(6) la tassa sugli utili azionari o di quote sociali e sui redditi assimilati (la taxe sur les produits
des actions ou parts sociales et revenus assimilés), (qui di seguito indicate quali <imposta
marocchina>);
b) per quanto concerne l'Italia:
(1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(3) l'imposta locale sui redditi;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali <imposta italiana>)
(paragrafo così sostituito dall'art. 1, protocollo 28 maggio 1979).
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno
in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli
Stati contraenti si comunicheranno, ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni
fiscali.
CAPITOLO II- (Definizioni)
Articolo 3 - Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine <Marocco> designa il Regno del Marocco;
b) il termine <Italia> designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni <uno Stato contraente> e <l'altro Stato contraente> designano, come il contesto
richiede, il Marocco o l'Italia;
d) il termine <persona> comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di
persone;
e) il termine <società> designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni <impresa di uno Stato contraente> e <impresa dell'altro Stato contraente>
designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed
un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione <autorità competente> designa:
(1) in Marocco: il Ministro delle finanze o un suo rappresentante debitamente delegato o
autorizzato (numero così sostituito dall'art.1, protocollo 28 maggio l979).
(2) in Italia: il Ministero delle finanze.
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2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non
definite diversamente hanno il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione di detto
Stato relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda
una diversa interpretazione.
Articolo 4 - Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione <residente di uno Stato contraente> designa
ogni persona che in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del
suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura
analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è ritenuta residente di
entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione
permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è
considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche
sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la
nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di
alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune
accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è
considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato
contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 - Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione <stabile organizzazione> designa una sede fissa
di affari in cui l'imprenditore esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione <stabile organizzazione> comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
32
d) una officina;
e) un magazzino di vendita;
f) un laboratorio;
g) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
h) un cantiere di costruzione;
i) un cantiere di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una <stabile organizzazione> se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o
di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte
di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci da spedire all'impresa
medesima o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire
informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o
ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è
considerata <stabile organizzazione> nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto
Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta
persona sia limitata all'acquisto di merci da spedire all'impresa medesima.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato contraente la propria
attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro
ordinaria attività.
6. I1 fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società
residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attività in questo altro Stato contraente (a mezzo
di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare
una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
33
CAPITOLO III - (Imposizione dei redditi)
Articolo 6 - Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono
situati.
2. L'espressione <beni immobili> è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente
in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o
vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o
fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre
risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla gestione diretta, dalla
locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una
impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Articolo 7 - Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge la sua attività come avanti detto, gli utili dell'impresa
sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile
organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta
stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di
una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o
analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le
spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di
direzione e le spese generali afferenti i servizi resi a favore di detta stabile organizzazione sia nello
Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una
stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di
essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili
imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che
il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati
in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per
procedere diversamente.
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6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della
presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del
presente articolo.
Articolo 8 - Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono imponibili
soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili che queste imprese ritraggono dalla
partecipazione ad un servizio in pool di navigazione marittima ed aerea di qualsiasi genere.
3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è a bordo di una nave,
tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione di
detta nave o, in mancanza del porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente
l'esercente della nave.
Articolo 9 - Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al
capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e
nell'uno e nell'altro caso le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono
vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da
una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni non sono stati così realizzati, possono
essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Articolo10 - Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono tassabili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è
residente, ed in conformità della legislazione di questo Stato, ma l'imposta così applicata non può
eccedere:
a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi è una società
(escluse le società di persone) che possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della
società che paga i dividendi (paragrafo così sostituito dall'art. 2, protocollo 28 maggio 1979);
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Le autorità competenti
degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione. I1 presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali
sono stati pagati i dividendi.
35
3. Ai fini del presente articolo il termine <dividendi> designa i redditi derivanti da azioni, da azioni
o buoni di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione
agli utili ad eccezione dei crediti nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle
azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi,
residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi
è residente, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice
dei dividendi. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi profitti o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a
persone non residenti in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli
utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non
distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
Articolo11 - Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo
la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento
dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di
comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
Nonostante le disposizioni precedenti del presente paragrafo, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato:
a) se il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
b) se gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad
un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato
contraente o di un suo ente locale; o
c) se gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in
dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli
Stati contraenti (paragrafo così modificato dall'art. 4, protocollo 28 maggio 1979).
3. Ai fini del presente articolo il termine <interessi> designa i redditi di titoli del debito pubblico, di
buoni ed obbligazioni garantiti o non da ipoteca e comportanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in
base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in
prestito.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi,
residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi
una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal
caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
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5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito per il
quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi
stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente nel quale è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e
terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati,
eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di
ciascuno stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo12 - Canoni
1. I canoni corrisposti per il godimento di beni immobili o per lo sfruttamento di giacimenti
minerari, cave od altre risorse naturali sono imponibili nello Stato contraente in cui sono situati detti
beni, giacimenti minerari, cave od altre risorse naturali.
2. I canoni, non considerati nel paragrafo l, provenienti da uno Stato contraente e pagati ad una
persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali
canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, se la legislazione di
detto Stato lo prevede, nelle condizioni o con i limiti seguenti:
a) i canoni corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti di autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, escluse le pellicole cinematografiche e televisive, che sono pagati in uno
degli Stati contraenti a una persona domiciliata ai fini fiscali nell'altro Stato contraente, possono
essere tassati nel primo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento
dell'ammontare lordo dei canoni;
b) i canoni relativi alla concessione di licenze di sfruttamento di brevetti, disegni e modelli,
progetti, formule o processi segreti, provenienti da fonti situate nel territorio di uno degli Stati
contraenti e pagati a una persona domiciliata nel territorio dell'altro Stato, possono essere tassati
nel primo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare
lordo dei canoni;
c) sono assoggettate al medesimo trattamento riservato ai canoni di cui alla precedente lettera b)
le somme corrisposte per la concessione di licenze di sfruttamento di marchi di fabbrica o di
commercio e per la locazione del diritto di utilizzazione di pellicole cinematografiche e
televisive, le remunerazioni analoghe per la fornitura di informazioni concernenti esperienze di
carattere industriale, commerciale o scientifico, nonché le remunerazioni per studi tecnici o
economici.
Eguale trattamento è riservato per i diritti di locazione e le remunerazioni analoghe per l'uso o la
concessione in uso di attrezzature agricole, industriali, portuali, commerciali o scientifiche.
3. Se un canone è superiore al valore intrinseco e normale dei diritti per i quali è corrisposto, le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto alla quota parte di detti canoni che corrisponde
a tale valore intrinseco e normale.
37
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni od altre
remunerazioni, ha nello Stato contraente dal quale provengono tali redditi una stabile
organizzazione o una sede fissa di affari adibita all'esercizio di una libera professione o di un'altra
attività indipendente e che tali canoni o altre remunerazioni sono attribuibili a detta stabile
organizzazione o sede fissa di affari. In tal caso i redditi medesimi sono imponibili in detto Stato
contraente secondo la propria legislazione.
Articolo13 - Guadagni di capitale
1. I guadagni provenienti dalla alienazione dei beni immobili secondo la definizione di cui al
paragrafo 2 dell'art. 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di
una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato
contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi i guadagni
provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (separatamente o insieme all'intera
impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato.
3. I guadagni provenienti dall'alienazione di ogni bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e
2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Articolo 14 - Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o
da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia,
tali redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:
1) qualora l'interessato disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per
l'esercizio delle sue attività, ma unicamente nella misura in cui i citati redditi siano imputabili a
detta base fissa; o
2) qualora egli eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi compresa la durata di interruzioni normali di lavoro - che oltrepassino in totale 183 giorni nel
corso dell'anno solare.
2. L'espressione <libera professione> comprende in particolare le attività indipendenti di carattere
scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici,
avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo15 - Professioni dipendenti
1. Salve le disposizioni degli artt.16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe
percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di una attività dipendente sono
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato
contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in
questo altro Stato.
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2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato
contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono
imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi, compresa la durata di
interruzioni normali di lavoro, che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale considerato;
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative ad attività
dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello
Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo16 - Compensi a membri dei Consigli di amministrazione
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno
Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o di sorveglianza di
una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo17 - Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli artt. 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali
gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi,
ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in
cui dette attività sono svolte. La disposizione precedente si applica parimenti ai redditi realizzati
dalle persone che gestiscono od organizzano le suddette attività.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi di attività esercitate in uno Stato
contraente da parte di enti non aventi scopo di lucro dell'altro Stato contraente o da parte di
componenti il loro personale, salvo il caso in cui questi ultimi agiscano nel proprio esclusivo
interesse.
Articolo18 - Pensioni
Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate in relazione ad un cessato impiego ad un
residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
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Articolo19 - Funzioni pubbliche
1. Le remunerazioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione amministrativa, da un
suo ente locale o da una persona giuridica di diritto pubblico, ad una persona fisica residente
dell'altro Stato contraente in corrispettivo di servizi resi, sono imponibili nel primo Stato. Tali
remunerazioni sono esonerate da imposizione nell'altro Stato quando il beneficiario possieda la
nazionalità del primo Stato, senza contemporaneamente possedere la nazionalità dell'altro Stato.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano altresì alle persone che svolgono attività in uno
Stato contraente nel quadro degli accordi di cooperazione (paragrafo così modificato dall'art. 5,
protocollo 28 maggio 1979).
2. Le disposizioni degli artt. 15 e 16 si applicano alle remunerazioni pagate in corrispettivo di
servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali esercitate da uno Stato contraente, da
una sua suddivisione amministrativa, da un suo ente locale o da una persona giuridica di diritto
pubblico di detto Stato.
Articolo 20 - Redditi non espressamente menzionati
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati
negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
CAPITOLO IV - (Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni)
Articolo 21 - Metodo dell'imputazione
1. Nel caso dei residenti del Marocco, la doppia imposizione viene eliminata nel modo seguente:
a) allorché un residente del Marocco ritrae redditi, diversi da quelli considerati negli artt. 10, 11 e
12, che sono imponibili in Italia in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, il
Marocco esenta dall'imposizione detti redditi, ma può, per calcolare le sue imposte sugli altri
redditi di detto residente, applicare I'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicata se i redditi in
questione non fossero stati esentati;
b) per ciò che concerne i redditi considerati ai precedenti artt. 10, 11 e 12, il Marocco può, in
conformità delle disposizioni della propria legislazione, includerli nella base imponibile delle
imposte previste nell'art. 2, ma accorda, sull'ammontare delle imposte relative a detti redditi e nei
limiti di tale ammontare, una riduzione pari al totale delle imposte prelevate dall'Italia sugli stessi
redditi.
2. Nel caso dei residenti dell'Italia, la doppia imposizione viene eliminata nel modo seguente:
<Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Marocco, l'Italia,
nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, può
includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse
disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve
dedurre dalle imposte cosi calcolate l'imposta sui redditi pagata in Marocco, ma l'ammontare
della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di
reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
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Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad
imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base
alla legislazione italiana> (paragrafo così sostituito dall'art. 6, protocollo 28 maggio 1979).
3. Se, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, le imposte cui si applica la presente
Convenzione non sono prelevate in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo, dette imposte
si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2
esclusivamente per quanto concerne:
a) gli utili delle imprese di cui all'art. 7, entro il limite massimo del 25 per cento;
b) i dividendi nel limite massimo indicato all'art. 10, paragrafo 2;
c) gli interessi nel limite massimo indicato all'art. 11, paragrafo 2 (paragrafo così sostituito
dall'art. 6, protocollo 28 maggio 1979).
CAPITOLO V - (Disposizioni speciali)
Articolo 22 - Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. I1 termine <nazionali> designa:
a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della
legislazione in vigore in uno Stato contraente.
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro
Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico
delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività. Tale disposizione non può essere
interpretata nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo di accordare ai residenti dell'altro
Stato contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che esso
accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile ed ai loro carichi di famiglia.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non
debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa
relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della
stessa natura di detto primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine <tassazione> designa le imposte di ogni genere e
denominazione.
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Articolo 23 - Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi
gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla
legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente
di cui è residente.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una
soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole
composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una
imposizione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di
amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o alla applicazione della
Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi
non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di
pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere un tale accordo
appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio potrà aver luogo in
seno ad una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati
contraenti.
Articolo 24 - Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per
applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati
contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione nella misura in cui la tassazione
che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno
tenute segrete e non potranno essere comunicate che alle persone o alle Autorità incaricate
dell'accertamento, compresa la procedura giudiziaria, o della riscossione delle imposte che formano
oggetto della presente Convenzione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di
imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria
prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali,
professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
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Articolo 25 - Funzionari diplomatici e consolari
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano
i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di
accordi particolari.
2. Quando, per effetto dei privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in
virtù dei principi generali del diritto internazionale o a termini delle disposizioni di accordi
internazionali particolari, il reddito non accreditato sia imponibile nello Stato, il diritto di
imposizione è riservato allo Stato accreditante.
3. Ai fini della presente Convenzione, i membri di una missione diplomatica o consolare di uno
Stato contraente accreditata nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo i quali siano cittadini
dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante se essi sono ivi
assoggettati, in materia di imposte sul reddito, agli stessi obblighi dei residenti di detto Stato.
4. La presente Convenzione non si applica alle Organizzazioni internazionali, ai loro organi od ai
loro funzionari, né alle persone che sono membri di una missione diplomatica o consolare di uno
Stato terzo, quando essi si trovino nel territorio di uno Stato contraente e non siano considerati
residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente ai fini delle imposte sul reddito.
Articolo 26 - Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata; gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena
possibile a Rabat.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica2 e si
applicherà:
1) alle imposte applicate alla fonte sui redditi corrisposti o messi in pagamento a partire dal 1°
gennaio 1970;
2) alle altre imposte applicate ai redditi relativi ai periodi di imposta che iniziano a partire dal 1°
gennaio 1970.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta cui dà diritto la presente Convenzione
con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti debbono essere
presentate entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o, se più
favorevole, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
Articolo 27 - Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente
potrà denunciarla con preavviso di sei mesi, notificato per via diplomatica, per la fine dell'anno
solare a partire dal quinto anno successivo a quello della ratifica.
2
Il 10 marzo 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo.
La Convenzione è entrata in vigore il 10 marzo 1983 (Avviso pubblicato nella G.U. n 109 del 21 aprile 1983).
43
In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:
1) alle imposte applicate alla fonte sui redditi corrisposti e messi in pagamento entro il 31
dicembre dell'anno della denuncia;
2) alle altre imposte applicate ai redditi relativi ai periodi di imposta che terminano entro il 31
dicembre dello stesso anno.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il
proprio sigillo.
Fatto a Rabat il 7 giugno 1972 in due esemplari in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti
egualmente fede e prevalendo il testo francese in caso di contestazione (comma così sostituito
dall'art. 7, protocollo 28 maggio l979).
44
PROTOCOLLO
All'atto della firma della Convenzione fiscale conclusa in data odierna tra il Regno del Marocco e la
Repubblica italiana, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte
integrante della Convenzione.
Applicazione dell'art. 3 - Quando l'Italia ed il Marocco aderiranno ad una Convenzione
internazionale sul diritto del mare, le due Delegazioni si accorderanno, per mezzo di semplice
scambio di note diplomatiche, affinché i termini Marocco ed Italia includano le acque territoriali,
nei limiti stabiliti da detta Convenzione internazionale.
Applicazione dell'art. 19 - (Disposizione soppressa dall'art. 5, protocollo 28 maggio 1979).
Applicazione dell'art. 21 - Ai fini dell'applicazione dell'art. 21,
1. Per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1, dal momento in cui verrà istituita in Marocco
un'imposta generale sul reddito a carico dei residenti del Marocco, la doppia imposizione verrà
eliminata mediante l'applicazione dell'art. 23-b) del progetto dell'OCSE.
2. I1 paragrafo 3 c) dell'art. 21 si applica, per quanto riguarda gli interessi di fonte marocchina, agli
organismi specializzati al fine di favorire lo sviluppo economico del Marocco di cui alla lista
seguente:
- Caisse nationale de crédit agricole;
- Fonds d'équipement communal;
- Office chérifien des phosphates;
- Office national de l'électricité;
- Offices régionaux de mise en valeur agricole;
- Bureau de recherches et de participations minières;
- Bureau d'études et de participations industrielles;
- Office national marocain du tourisme;
- Office national des chemins de fer;
- Office de commercialisation et d'exportation;
- Régie d'aconage du port de Casablanca;
- Crédit hôtelier et immobilier du Maroc;
- Banque nationale pour le développement économique;
- Banque centrale populaire;
- Maroc-Chimie;
- Complexe textile de Fez (COTEF);
- Société chérifienne des pétroles (SCP);
- Société anonyme marocaine italienne de raffinage (SAMIR);
- Compagrüe marocaine de navigation (COMANAV);
- Royal Air Maroc (RAM);
- Société d'exploitation des pyrotines de kettara (SEPYK);
- Société d'exploitation des mines de fer du Rif (SEFERIF);
- Lignes maritimes du détroit (LIMADET);
- Société marocaine de construction automobile (SOMACA).
La presente lista potrà essere modificata o completata a seguito delle informazioni fornite dalle
Autorità marocchine alle competenti Autorità italiane (paragrafo così modificato dall'art. 6,
protocollo 28 maggio l979).
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3. (Paragrafo soppresso dall'art. 6, protocollo Z8 maggio l979).
Fatto a Rabat il 7 giugno 1972 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e francese, entrambi
i testi facenti egualmente fede.
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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO3
Il Governo del Regno del Marocco ed il Governo della Repubblica italiana, desiderosi di concludere
un protocollo di accordo per modificare o integrare la Convenzione conclusa tra i due Paesi intesa
ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti
disposizioni:
Articoli da 1 a 7
omissis
Articolo 8
1. Il presente Protocollo di accordo, che farà parte integrante della Convenzione del 7 giugno 1972,
sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile.
2. I1 presente Protocollo entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue
disposizioni avranno effetto per i redditi realizzati nei periodi di imposta che iniziano a partire dal
1° gennaio 1974.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento di cui al presente Protocollo di accordo, afferenti le
imposte dovute dai residenti di uno degli Stati contraenti, possono essere presentate nel periodo di
tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo di accordo o, se più
favorevole, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo
d'accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.
Fatto a Rabat il 28 maggio 1979 in due originali, in lingua araba, italiana e francese, i tre testi
facenti egualmente fede e prevalendo il testo francese in caso di contestazione.
3
Approvata con legge 5 agosto 1981, n. 504. Per le variazioni intervenute, cfr. il Protocollo, firmato a Rabat il 28
maggio 1979, il cui testo è riportato nelle pagine seguenti. Approvato con legge 5 agosto 1981, n. 504.
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