rappresentanze diplomatiche, consolari e commerciali
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INVESTIRE ED OPERARE IN MAROCCO Luglio 2006 www.to.camcom.it/deskmarocco SOMMARIO RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, CONSOLARI E COMMERCIALI 4 INFORMAZIONI UTILI 5 Lingua ufficiale e commerciale Valuta, pesi e misure Ora locale Festività ufficiali e orari Passaporti, visti e regolamentazioni sanitarie Valuta al seguito Clima e suggerimenti sull’abbigliamento idoneo COSTI D’INSERIMENTO NEL MERCATO Costi di affitto per abitazioni ed uffici Servizio di hostess & interpretariato Trasporto merci Trasporto privato Reti e tariffe telefoniche Connessioni internet Spedizioni postali Acqua Carburanti Salari e caratteristiche del rapporto di lavoro dipendente Oneri sociali NORMATIVA DOGANALE/FISCALE E REQUISITI TECNICI REGOLAMENTAZIONE DELLE IMPORTAZIONI Sdoganamento e documenti di importazione Classificazione doganale delle merci Diritti d’importazione IVA PFI Tariffa parafiscale sull’importazione Tassa interna sul consumo Porti e zone franche 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 11 11 11 12 12 13 13 13 13 14 IMPORTAZIONI TEMPORANEE DI CAMPIONI 17 Regimi economici in dogana Restrizioni alle importazioni Countertrade 17 18 19 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Fattura commerciale Fattura consolare Certificazioni attestanti l’origine Documenti speciali Documenti di trasporto 20 20 20 20 20 20 REQUISITI TECNICI, LEGISLAZIONE PER IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA 21 CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA E FRANCHISING 22 TUTELA DEL MERCATO E DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE Monopoli pubblici e leggi sulla concorrenza Marchi e brevetti 23 23 23 LEGISLAZIONE SOCIETARIA 24 INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI ESTERI 26 FISCALITA’ 28 APPENDICE 2 29 Premessa Convenzione tra l’Italia e il Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi. (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali) Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 29 30 2 FONTI: elaborazione Camera di commercio di Torino su dati ICE, Mondimpresa NB: Le informazioni contenute in questo volume sono tratte da fonti ritenute attendibili. Tuttavia, non potendo garantirne l’esattezza, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo da parte del lettore nello svolgimento della propria attività professionale richiede una puntuale verifica presso le Autorità e gli organismi istituzionalmente competenti nella/e materia/e cui le informazioni stesse ineriscono. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 3 RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, CONSOLARI E COMMERCIALI ITALIA IN MAROCCO Ambasciata Italiana 10000 Rabat 2, Zankat Idriss Al Ahzar Tel.: +212 7 706792, 706598 Fax: +212 7 706882 Telex: 00407 32731 RABITAL M E-mail: [email protected] Ufficio Commerciale dell’Ambasciata Italiana 10000 Rabat 2, Zankat Idriss Al Ahzar Tel.: +212 7 706792, 706598 Fax: +212 7 706882 Telex: 00407 32731 RABITAL M E-mail: [email protected] Consolato Generale Italiano 20000 Casablanca 21, Avenue Hassan Souktani Tel.: +212 22 277558, 208445 Fax: +212 22 277139 Telex: 00407 22000 COGEIT M E-mail: [email protected] Vice Consolato Italiano Tangeri Palazzo delle Istituzioni Italiane Rue Mohamed Ben Abdelwahed Tel.: +212 9 931064, 936997 Fax: +212 9 937647 Telex: 00407 33958 CONITANG M E-mail: [email protected] MAROCCO IN ITALIA Ambasciata Marocchina 00161 Roma Via Spallanzani, 8/10 Tel.: 06 4402587, 4402524 Fax: 06 4402695 Telex: 620854 AMAROC E-mail: [email protected] Web: www.ambasciatadelmarocco.it Consolato Generale Marocchino di Roma 00141 Roma Via Monte Autore, 4 Tel.: 06 87180309 Fax: 06 87181294 E-mail: [email protected] Vice Consolato Onorario Italiano 4000 Guerliz Marrakech 2, Rue Ibn Aicha - Imm. Bella Tel.: +212 4 434879 Fax: +212 4 430650 E-mail: [email protected] Ufficio ICE 20050 Casablanca 62, Boulevard d´Anfa, Angle Boulevard Moulay Youssef Tel.: +212 22 224992, 224994, 224995, 224996 Fax: +212 22 274945, 274952 E-mail: [email protected] Consolato Generale Marocchino di Milano 20125 Milano Via Adele Martignoni, 10 Tel.: 02 67073413 Fax: 02 67073415 E-mail: [email protected] Web: www.consulatmilan.multimania.com Consolato Marocchino di Torino 10129 Torino Via Belfiore, 27 Tel.: 011 6506482 Fax: 011 6596065 Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 4 INFORMAZIONI UTILI Lingua ufficiale e commerciale La lingua ufficiale è l'arabo, mentre nelle operazioni commerciali viene utilizzato il francese. Valuta, pesi e misure La valuta marocchina è il Dhiram (MAD), pari a 0,9042 Euro circa (luglio 2006). Un Dirham si suddivide in cento Centimes. Si trovano in circolazione banconote da 200, 100, 50 e 20 Dirham, monete da 10, 5 e 1 Dirham e da 50, 20 e 10 Centimes. Viene utilizzato il sistema metrico decimale. Energia elettrica 110 – 220 Volts. Ora locale In Marocco vige l'ora solare tutto l'anno. La differenza è di 1 ora in meno rispetto all’Italia (2 in meno quando in Italia vige l’ora legale). Festività ufficiali e orari 1° 11 6/7 26 1° 23 4/5 30 14 20 21 6 18 16/17 25 * gennaio gennaio marzo marzo maggio maggio giugno luglio agosto agosto agosto novembre novembre dicembre dicembre Capodanno Manifesto Indipendenza Aïd El Adha* (Festa del Montone) 1° Moharrem Festa del Lavoro Festa nazionale Aïd El Maoulid* (Nascita del Profeta) Festa del Trono Festa Nazionale Battaglia Oued Eddahab Rivoluzione del Re e del Popolo Festa della Gioventù Anniversario della Marcia Verde Festa dell'Indipendenza Aid El Fitre* (fine del Ramadan) Natale Per quanto riguarda le festività islamiche, esse variano ogni anno secondo il calendario lunare. Dal momento che il calendario lunare Hijra è più corto di 11 giorni rispetto al calendario Gregoriano, ogni anno le feste islamiche cadono approssimativamente 11 giorni prima dell’anno precedente. Le date precise sono comunque conosciute solo poco prima della loro celebrazione, dal momento che dipendono dal calendario lunare. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle18.30. Durante il periodo di Ramadan, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 15.00. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 5 Passaporti, visti e regolamentazioni sanitarie Non è richiesto visto d'ingresso per chi proviene dall'Italia ed intende soggiornare in Marocco per un periodo inferiore ai 90 giorni. In questo caso, è sufficiente il passaporto valido per sei mesi a partire dalla data d'ingresso. Se si desidera rimanere nel paese oltre i 90 giorni concessi, occorre rivolgersi entro 8 giorni dall'arrivo in Marocco alla più vicina stazione di polizia per ottenere l'autorizzazione necessaria per soggiorni di durata superiore. E' necessario, invece, il visto per i cittadini marocchini che intendono recarsi in Italia. Non è richiesta documentazione sanitaria, né ufficialmente alcuna vaccinazione. Valuta al seguito Per quanto concerne la valuta estera, non vige nessuna limitazione, ma è consigliabile dichiarare l'intero importo in dogana all'entrata. Divieto assoluto, invece, d'importazione ed esportazione di valuta nazionale. Clima e suggerimenti sull'abbigliamento idoneo Nelle regioni costiere il clima è generalmente mite. Al nord può risultare freddo e piovoso. Le temperature medie a Tangeri e a Casablanca vanno dai 12°C in inverno ai 25°C in estate, ma la temperatura diurna è spesso superiore a questi valori. L'abbigliamento è lo stesso utilizzato in Italia. In inverno è consigliabile un soprabito leggero o un impermeabile. La parte meridionale del paese è, invece, più arida con precipitazioni scarse. Nelle pianure il clima è piuttosto caldo, anche in inverno le temperature possono salire fino a 30°C per scendere rapidamente la sera. In particolare, nel deserto la temperatura può subire forti sbalzi fra il giorno e la notte, mentre in montagna il termometro può segnare i -20°C. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 6 COSTI D’INSERIMENTO NEL MERCATO Costi di affitto per abitazioni ed uffici Il costo d'affitto per locali ad uso ufficio si aggira indicativamente attorno ai 150-180 Dirham al mq al mese, nelle zone centrali e nel centro direzionale di Casablanca, mentre nella stessa città, in zona residenziali, i costi della locazione per abitazioni varia fra i 40-100 Dirham al mq e al mese. Servizio di hostess & interpretariato Il servizio di hostess con possibilità d'interpretariato arabo-italiano o francese-italiano, comporta una spesa compresa fra un minimo di 600 Dirham ed un massimo di 1.000 Dirham per l'intera giornata. Per quanto riguarda l'interpretariato con traduzione simultanea in cuffia, si segnala la non disponibilità in loco di questo servizio per la lingua italiana, mentre nel caso della traduzione inglese e francese, il costo ammonta a 3.000 Dirham. Una sala per conferenze in hotel 5 stelle con catering per 100 convenuti mediamente si aggira attorno ai 31.000 Dirham, a cui vanno aggiunti 4.800 Dirham per la disponibilità di materiale audiovisivo, come proiettori di immagini e maxi-schermo. L'utilizzo della sola sala per conferenze con capienza 200 invitati varia fra i 20.000 e i 30.000 Dirham. Il costo di una camera singola in hotel, in un centro cittadino quale Casablanca, si aggira fra i 750 e i 1.700 Dirham, a seconda che la scelta cada su un albergo a quattro o a cinque stelle. Trasporto merci Il costo del trasporto su strada è fissato a 0,401 Dirham su strada piana, e per una distanza da coprire compresa tra 151 e 175 Km. Il prezzo base subisce maggiorazioni dal 30% al 125% secondo le difficoltà di percorso, e dal 15% al 100% secondo il peso. Per il trasporto ferroviario le tariffe applicabili vanno da 0,282 Dirham a 0,424 per tonnellata/Km. Questi importi vengono maggiorati di un diritto fisso di 12,75 Dirham a tonnellata per le spedizioni per vagone completo, di 25,51 Dirham a tonnellata per le spedizioni minute. Per il trasporto aereo le tariffe di spedizione sono fissate alla partenza da Casablanca secondo la natura, il peso e la destinazione della merce. Trasporto privato Per i trasporti urbani, le città più grandi sono dotate di autobus pubblici, il cui biglietto costa 3 o 4 Dirham. In alternativa, è possibile servirsi di petit taxi, molto economici, che possono trasportare fino a 3 passeggeri. Per i percorsi extra urbani, come i tragitti da e per l'aeroporto, è possibile affidarsi ai grand taxi. Indicativamente, il collegamento Rabat-Casablanca costa 27 Dirham, in taxi collettivo. Dopo le ore 20.00 sui taxi si applica un supplemento del 50%. La tariffa giornaliera per l'autonoleggio varia fra i 250 Dirham, auto di categoria A (utilitaria) e i 700-750 Dirham per un minibus, a cui vanno aggiunti supplementi per i chilometraggi, la polizza assicurativa e l'IVA. E' possibile ottenere prezzi forfetari vantaggiosi. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 7 Reti e tariffe telefoniche Il prezzo per l'allacciamento alla rete telefonica è pari a 500/1.000 Dirham, a seconda che venga richiesto per scopi residenziali o professionali. Il canone mensile è pari a 70/90 Dirham. E' possibile ottenere linee temporanee con un contributo di 200 Dirham a cui vanno aggiunti 70/90 Dirham per il canone mensile, in caso di utilizzo eccedente gli 8 giorni. Le tariffe per la comunicazione internazionale comportano, a titolo esemplificativo, una spesa di: - 4,5 Dirham al minuto, per chiamate dirette in Francia, Spagna, Portogallo e Tunisia; 5,0 Dirham al minuto per chiamate dirette in Italia; 7,0 Dirham per Germania, Regno Unito e Belgio; 9,0 Dirham per Stati Uniti e Canada; 9,0 Dirham per Egitto e Arabia Saudita. La tariffa ridotta del 20% si applica alle telefonate internazionali il sabato, la domenica e i giorni feriali; e dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore 8. Sul mercato sono facilmente reperibili carte telefoniche di Itissalat Al-Maghrib da 50, 70 e 120 unità, ai prezzi rispettivamente di 68, 50, 93, 150 e 156 Dirham. Le tariffe applicate alla rete nazionale comportano uno scatto, pari al costo di 0,80 Dirham, ogni: - 180 secondi per chiamate urbane; - 120 secondi per chiamate extra urbane non superiori ai 35 Km di distanza; - 27 secondi per le altre. Per quanto concerne la telefonia mobile i due gestori attualmente presenti in Marocco sono Maroc Telecom e Mèditel. I costi di accesso alla rete GSM si aggirano intorno a 100 Dirham a cui vanno aggiunti 125 Dirham per il canone di abbonamento. L'opzione roaming è gratuita. I costi delle comunicazioni nazionale si aggirano sui 2 Dirham per minuto, mentre quelli delle comunicazioni internazionali sono maggiorati di 0,80 Dirham ogni 20 secondi di comunicazione. La riduzione del 50% per le comunicazioni nazionali e del 20% per le comunicazioni internazionali si applica sabato, domenica e i giorni festivi, nonché dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore 8.00. Connessioni internet La connessione a Internet può avvenire sia attraverso la rete telefonica commutata, sia per Maghripac, sia per connessione specializzata. Nel caso di rete telefonica commutata l'accesso è gratuito, l'abbonamento mensile è pari a 59 Dirham, il numero delle ore di connessione è variabile, i costi della connessione pari a quella comunicazione locale. Spedizioni postali Le tariffe postali per inviare lettere, cartoline e pacchi in Italia variano da un minimo di 6 Dirham ad un massimo, corrispondente ad un peso di 2 Kg, di 200 Dirham. Le tariffe interne sono di 2,30 Dirham per lettere ordinarie, di 11,50 Dirham per raccomandate, di 25,20 Dirham per raccomandate espresso e di 36,70 per le raccomandate espresso con ricevuta di ritorno. Queste stesse tariffe salgono fino ad un massimo di 71,40 Dirham per pacchi dal peso di 2 Kg. I costi per spedizioni di pacchi in Italia attraverso corrieri internazionali oscillano fra i 475 e i 3.085 Dirham, tariffe indicative per colli rispettivamente del peso di 0,5 Kg e 10 Kg. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 8 Acqua Il costo dell'acqua per uso industriale varia tra i 2,23 e i 10,13 Dirham per metro cubo, in base al centro urbano, ma, in ogni caso, secondo un canone fisso. Il costo del fuel per uso industriale si aggira sulle 2.301,56 Dirham a tonnellata, mentre quello del gasolio ammonta a 5,76 Dirham per litro. Carburanti • • • • • • Benzina Benzina Super Gasolio Gasolio 350 Petrolio Lampante Nafta Industriale 9,45 Dirham / L 9,85 Dirham / L 6,46 Dirham / L 7,70 Dirham / L 6,46 Dirham / L 2.581 Dirham / tonnellata Salari e caratteristiche del rapporto di lavoro dipendente Il salario minimo è liberamente concordato tra datore di lavoro e dipendente, ma non può essere inferiore a allo “SMIG” (Salaire Interprofessionnel Garanti = 9,66 Dirham/ora), o allo “SMAG” (Salaire Agricole Garanti = 50,00 Dirham/giorno). Ogni lavoratore ha diritto di percepire un premio di anzianità che corrisponde a: • • • • • 5% del salario dopo 2 anni di servizio continuativo o meno nello stesso stabilimento e presso lo stesso datore di lavoro; 10% dopo 5 anni di servizio; 15% dopo 12 anni di servizio; 20% dopo 20 anni di servizio; 25% dopo 25 anni di servizio. I salari variano a seconda dei settori d’attività ai quali si aggiungono gli oneri sociali. A titolo esemplificativo, si fornisce la ripartizione dei lavoratori dipendenti iscritti alla CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) secondo il livello medio di retribuzione mensile nel corso dell’anno 2003: • • • il 41% dei lavoratori dipendenti guadagnava fino a 1.826 Dirham/mese; il 50% guadagnava uno stipendio compreso tra i 1.827 ed i 6.000 Dirham/mese; il 9% guadagnava più di 6.000 Dirham/mese. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 9 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE IN MAROCCO DESCRIZIONE • 8 ore al giorno; • 44 ore settimanali; • 2288 ore all’anno nei settori industriale e terziario; • 2496 ore all’anno nel settore agricolo. Ferie annuali / risposo • 1 giorno e mezzo al mese; settimanale • 2 giorni al mese per i minorenni; • 1 giorno e mezzo supplementare ogni 5 anni di lavoro effettivo; • Un minimo di 24 ore di riposo a settimana. Periodo di prova • 1 mese per i contratti di più di 6 mesi; • 3 mesi per i quadri; • 1 mese e mezzo per gli impiegati; • 15 giorni per gli operai. Trattamento di fine rapporto • 96 ore di salario per i primi 5 anni; • 144 ore di salario per un periodo compreso tra i 6 e i 10 anni di servizio; • 192 ore di salario per un periodo compreso tra gli 11 e 15 anni di servizio; • 240 ore per un periodo di servizio di superiore ai 15 anni. VOCE Orari di lavoro Oneri sociali Tavola dei tassi di quotizzazione della CNSS (Caisse Nationale de Securité Sociale) TIPO DI PRESTAZIONE Prestazioni familiari in base al salario reale Prestazioni sociali in Totale base al salario bloccato a 6.000 Breve termine Dirham Lungo termine % A CARICO DEL DATORE 7,50% % A CARICO DEL DIPENDENTE 0% TOTALE 8,60% 4,29% 12,89% 0,67% 0,33% 1% 7,93% 3,96% 11,89% 7,50% Per i pescatori, i tassi di quotizzazione sono i seguenti: • • Pescherecci: 4,65% del guadagno delle vendite Pescatori di sardine: 6% del guadagno totale delle vendite La CNSS è inoltre tenuta a coprire la tassa di formazione professionale e a versarla all’Office de la Formation Professionelle e de la promotion du travail. I costi sono a carico del datore di lavoro e si attestano al 1,6% della massa salariale lorda. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 10 NORMATIVA DOGANALE/FISCALE E REQUISITI TECNICI Regolamentazione delle importazioni Risalgono agli inizi degli anni ottanta, i primi passi compiuti dal Marocco verso una graduale liberalizzazione del regime delle importazioni. Nel 1991, il Parlamento marocchino ha approvato un nuovo regolamento che disciplina il commercio estero in modo semplificato e circoscrive l'intervento dello Stato. Questo provvedimento ha reso possibile la privatizzazione di una parte dell'industria dello zucchero. Nel 1994, il monopolio statale sul commercio di zucchero e té è stato abolito. Tuttavia, la liberalizzazione di altri comparti, come quello dei prodotti petroliferi, dei cereali e dei semi oleosi, è stata ritardata fino al 1996. Il WTO-World Trade Organization giudica ancora troppo elevata la protezione tariffaria marocchina, ma la forte dipendenza delle entrate statali dall'imposizione doganale costituisce un deterrente ad una più rapida liberalizzazione. Le operazioni d'importazione di merci beneficiano del regime di convertibiltà delle operazioni correnti. Di conseguenza queste sono dispensate dall'autorizzazione dell'Office des Change. Per procedere al regolamento delle importazioni gli operatori devono sottoscrivere un titolo d'importazione domiciliato presso una banca marocchina. Il titolo consente il passaggio della merce in dogana e il suo pagamento. Sdoganamento e documenti di importazione Ogni merce importata o presentata all'esportazione è oggetto di una dichiarazione dettagliata, indipendentemente dal regime doganale. La dichiarazione prende il nome di DUM (Déclaration Unique des Marchandises) ed è disponibile presso le cartolerie. Questo documento unico prende il posto dell'insieme delle dichiarazioni richieste in precedenza. La DUM deve essere compilata dal dichiarante in dogana e, quindi: - Dal proprietario delle merci; - Dal transitario in dogana; - Dalla persona titolare di un'autorizzazione di sdoganamento. Per informatizzare l'insieme delle operazioni di sdoganamento è stato messo a punto il SADOC (Système de l'Administration des Douanes et de l'Office des Change). Si tratta di un sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il SADOC è consultabile dal dichiarante presso qualsiasi terminale connesso in rete e presso gli uffici doganali. I documenti richiesti per lo sdoganamento che accompagnano la DUM, sono: - Le fatture definitive; - I titoli di transito; - I titoli d'importazione o esportazione; - I certificati d'origine, se richiesti dai regimi preferenziali; - L'attestazione bancaria per il passaggio in dogana all'importazione, rilasciata dalla banca domiciliataria del titolo d'importazione; - La nota sul peso e sui colli. Le procedure di sdoganamento differiscono a seconda delle merci, in funzione della natura dell'operazione commerciale, del regime doganale e dalla natura stessa delle merci. La procedura è avviata dal momento del deposito della DUM e dei documenti annessi. Lo sdoganamento può essere effettuato presso tutti gli uffici di dogana situati nei posti di frontiera terrestri, marittimi (porti), o aerei (aeroporti). Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 11 È possibile anche lo "sdoganamento a domicilio" (Procedure de Dédouanement à Domicile - PDD) che permette agli operatori di accedere ai servizi doganali dal proprio domicilio. Questo regime è decentralizzato e sono i capi degli uffici locali che lo accordano, facendo seguito alla domanda degli interessati. Attualmente, due distretti industriali di Casablanca beneficiano della PDD. Al fine di stimare con precisione i tempi di sdoganamento merci, é stata elaborata una procedura di controllo informatico. Secondo tale sistema, il lasso di tempo mediamente necessario é stato ridotto da 5,5 giorni nel giugno del 1997 a 24 ore nel settembre del 1998 e a 52 minuti nel settembre del 2002. Classificazione doganale delle merci A partire dal 1993, le statistiche del commercio estero sono compilate secondo la nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS - Harmonized System), che ha sostituito la codificazione utilizzata in Marocco a partire dal 1972 e denominata Nomenclature Générale des Produits (NGP). La classificazione merceologica secondo il sistema HS, che prevede una voce doganale composta da 10 cifre in luogo delle sei adottate dal NGP, permette di raggiungere un più elevato grado di dettaglio al servizio dell'analisi statistica e di allineare il Marocco alle norme in vigore a livello internazionale. L'Office des Changes, organismo che si occupa dell'elaborazione dei dati sul commercio estero marocchino, compila anche delle statistiche utilizzando la nomenclatura internazionale SITC o CTCI (Classification Type pour le Commerce International). Dazi doganali e imposte addizionali alle importazioni In materia di dazi doganali, i riferimenti legislativi più recenti in Marocco sono rappresentati dalla legge quadro n° 18-95 recante "Carta degli Investimenti", e dall'accordo di associazione concluso tra il Marocco e l'Unione Europea, entrato in vigore il 1° marzo 2000. In virtù delle disposizioni di tale accordo, il Marocco e gli Stati membri della Comunità Europea instaurano progressivamente una zona di libero scambio durante un periodo di transizione di 12 anni, a partire dalla data di entrata in vigore. In pratica il Marocco elimina tutti i diritti doganali (diritti d'importazione) e tutte le tasse di effetto equivalente (prelevamento fiscale all'importazione: PFI), in favore dei prodotti originari dei paesi dell'UE. Tuttavia, per alcuni prodotti è previsto uno smantellamento tariffario progressivo. Questo processo ha interessato, come prima tappa, i beni d'investimento importati in Marocco, i quali, a partire dal 2000, non sono più soggetti all’applicazione di diritti doganali. A ciò si aggiunge la seconda ondata di smantellamenti tariffari, avviata sempre nel 2000: essa interessa le materie prime e i prodotti non fabbricati localmente che, per quattro anni fino al marzo 2003, hanno avuto ( avranno ) una riduzione dei dazi pari al 25% per ogni anno. Dal marzo del 2003, per i prodotti fabbricati localmente l'abbattimento del dazio è previsto in ragione del 10% l'anno, fino al 2012. L'articolo 163 bis del codice delle dogane consente inoltre alle imprese di importare, in sospensione di diritti e tasse, le materie prime necessarie a realizzare merci che beneficiano, in virtù di disposizioni legislative particolari, di una franchigia totale o parziale dei diritti e tasse all'importazione diretta. Diritti d'importazione La struttura attuale dei dazi doganali risulta, dunque, modificata dalle disposizioni contenute nell'accordo Marocco-UE. Per gli scambi che avvengono al di fuori della zona di libero scambio con l'Unione Europea i diritti di importazione variano, invece, dal 2,55 al 35%, in base alla fascia di imposizione. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 12 IVA Le importazioni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (TVA), le cui aliquote sono del 7%, 10%, 14% e 20% (tasso normale). Fra i prodotti esonerati: materiali e prodotti agricoli, beni strumentali, materiali, utensili, parti e pezzi di ricambio. L’IVA risulta specifica per le bevande alcoliche (100 Dirham per hl.), sull’oro (4 Dirham per gr.) e sull’argento (0,05 Dirham per gr.). Le imprese che si impegnano a realizzare un investimento di ammontare uguale o superiore ai 500 milioni di Dirham possono beneficiare dell'esonero del diritto d'importazione, del prelievo fiscale all'importazione e dell'imposta sul valore aggiunto sull'importazione di beni strumentali, materiali e attrezzature necessarie alla realizzazione dei loro progetti. Questo esonero è ugualmente accordato alle parti componenti, pezzi e accessori importati allo stesso tempo dei beni strumentali e attrezzature ai quali sono destinati (legge finanziaria 19981999/ Bulletin Officiel n° 4627 del 05/10/98). PFI - Prelievo fiscale all'importazione Il PFI colpisce le merci importate con un aliquota fissa del 15%. Ne sono esonerate le importazioni di beni strumentali, materiali, utensili, parti e pezzi di ricambio destinati alla promozione e sviluppo degli investimenti. Sono esonerati dal PFI e dai diritti d'importazione i prodotti, le parti componenti, i materiali, gli accessori destinati alla fabbricazione di vetture economiche, veicoli leggeri economici, ciclomotori e biciclette economiche. Tariffa parafiscale sull'importazione Colpisce le merci importate con un tasso dello 0,25% ad valorem. Non ne sono soggette: - Le importazioni realizzate sotto i regimi economici in dogana; - Le importazioni di beni strumentali, materiali, utensili parti e pezzi di ricambio destinati alla promozione e sviluppo degli investimenti; - Le merci che beneficiano di franchigia o di sospensione totale dai diritti e dalle tasse all'importazione. Tassa interna sul consumo Colpisce certi prodotti o categorie di prodotti importati o prodotti localmente come limonate, acque minerali, vini, oli, combustibili, ecc. Dal gennaio 2003 la TIC viene applicata anche sui prodotti derivati dalla lavorazione del tabacco, sui quali vige, sempre dalla stessa data, anche l’IVA al 20%. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 13 Porti e zone franche La città di Tangeri, situata nel nord del paese è chiamata a svolgere un ruolo di catalizzatore: a ridosso dello stretto di Gibilterra e a 15 chilometri dal continente europeo, essa rappresenta la porta del Marocco e dell'Africa sul Mediterraneo e sull'Atlantico. In questa zona è stata costituita nel 1991, ma è diventata operativa solo nel 1993, una piazza finanziaria offshore. L'esercizio di attività bancarie offshore è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Finanze marocchino, su consenso di Bank Al Maghrib. L'autorizzazione viene rilasciata solo a istituti bancari di notorietà internazionale dei quali la banca centrale marocchina verifica l'esperienza e la capacità di onorare gli impegni finanziari. Le banche offshore godono di numerose esenzioni e agevolazioni fiscali, nonché di specifici benefici doganali e in materia di legislazione sul lavoro. Analoghi benefici, sempre riconosciuti per legge, spettano alle società holding offshore, vale a dire a tutte le società di nazionalità estera che hanno per oggetto esclusivo l'acquisizione e la gestione di partecipazioni in imprese e il cui capitale, al pari di tutte le operazioni compiute, è espresso in valuta estera convertibile. In questa stessa area, sono operative la Zona Franca Commerciale del Porto di Tangeri e la Zona Franca di Esportazioni dell'Aeroporto di Tangeri. Un'altra zona franca è stata creata nel 1997 nel porto di Nador. Altre zone franche sono previste nell'aeroporto di Casablanca e nel porto di Dakhla. Zona Franca Commerciale del Porto di Tangeri Le merci, provenienti da altri paesi, sono esenti, all'entrata nella zona franca situata nel porto di Tangeri, durante la loro sosta e alla loro uscita per la riesportazione, da tutti i diritti, tasse o sovrattasse che si frappongono all'importazione, circolazione, consumo, produzione o esportazione. L'esenzione è relativa a dazi, imposizioni fiscali e controlli dell'ufficio cambi. I diritti doganali ed altre tasse vengono pagati soltanto se le merci vengono trasferite nel territorio doganale marocchino. Le operazioni che possono essere effettuate nella zona franca sono determinate per legge e sono esonerate, unitamente ai benefici e ai redditi da esse prodotti, da tutte le imposte. Quelle che possono essere effettuate sugli imballaggi e sulle merci sono determinate dal presidente del consiglio municipale o dall'autorità da lui delegata. E' ammessa nella zona la commercializzazione delle merci e non la trasformazione delle stesse. Nella zona franca sono autorizzate tutte le attività commerciali ad eccezione della vendita al minuto. Sono anche consentite l'assemblaggio, la campionatura, il reimballaggio, la conservazione e la riparazione. Il rifornimento delle navi e la vendita ai turisti sono ammesse a determinate condizioni. In questa zona sono possibili transazioni finanziarie, brokeraggio e la moneta marocchina è considerata valuta estera. I profitti e le altre attività esplicate nella zona franca, non sono assoggettate a tassazione. Le merci possono essere immagazzinate nella zona franca per un massimo di due anni. Gli operatori possono usare le piattaforme di deposito ed i magazzini delle amministrazioni delle zone franche, o affittare e costruire ciò che possa loro servire. L'organismo di riferimento è il seguente: OEDP (Direzione dello Sfruttamento del Porto di Tangeri) Zona Franca Commerciale del Porto di Tangeri B.P. 305 Tel.: (09) 93 60 40 / 44 Fax: (09) 93 15 05 Direttore: Sig. LEFTIT Abdelouafi Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 14 Zona Franca di Esportazioni dell'Aeroporto di Tangeri Questa zona franca è stata realizzata su una superficie di 345 Ha. E' delimitata a nord dall'Aeroporto Internazionale di Tangeri "Ibn Batouta", ad ovest dall'Oceano Atlantico (vicino all'ubicazione del progettato Porto Atlantico, operativo entro il 2006) e dal gasdotto Africa/Europa, ad est dalla zona industriale di Gzenaya e a sud dalla città di Tangeri e dal suo porto. Sempre in tema di infrastrutture, sta per essere completata la rete autostradale che collega Tangeri a Casablanca. La zona franca comprende un'area industriale sotto dogana (che raggruppa lotti per l'attività industriale, un centro di gestione, ristoranti, uffici completamente arredati, un centro di deposito, un centro sanitario) e una zona logistica (comprendente un parco TIR in grado di ospitare 900 camion, una stazione di servizio, un insediamento per l'animazione commerciale dotato di alberghi, ristoranti, negozi, infrastrutture per lo sport e divertimenti). Nella zona possono insediarsi fino a 1.300 unità industriali, e la dimensione prevista per i lotti può variare fra i 500 e i 20.000 mq. E' possibile acquistare ed affittare terreni, o immobili, già adibiti ad utilizzo industriale. I prezzi dei lotti variano fra 270 e 300 Dirham per l'acquisto e attorno alle 400 Dirham per spazi destinati alla logistica e ai servizi. E' anche possibile affittare ad un canone di 60 Dirham al mq per anno, con l'acquisizione automatica della proprietà dopo la locazione quindicinale: 40 ettari erano già operativi nell'agosto del 1999, affidati a società americane e saudite (AMG e Hajer). Le industrie autorizzate ad insediarsi in questa zona franca sono quelle a non elevato rischio inquinante, come: l'agro industria; il tessile e cuoio; le attività metallurgiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; il chimico e para-chimico. Possono ugualmente trovare ubicazione nella Zona Franca aeroportuale di Tangeri attività legate alle industrie menzionate sopra, come: - Stabilimenti per i servizi di manutenzione delle unità industriali; - Stabilimenti per l'assistenza tecnica e la formazione delle imprese; - Centri espositivi (show-room); - Attività immobiliari di costruzione dei locali industriali e di commercio; - Società di engineering; - Società informatiche ed uffici di studi tecnici; - Servizi di ristorazione per il personale delle aziende operative nella zona franca; - Servizi postali e bancari. Per alcuni settori produttivi, lo Stato può accordare, attraverso il Fondo Hassan II (istituito nel 2002), degli aiuti finanziari per l’acquisizione di terreni e/o la costruzione di unità produttive. Tali sovvenzioni possono raggiungere anche il 100% del prezzo del terreno, sulla base di un costo massimo di 250 Dirham /mq. La concessione del credito avviene entro un lasso di tempo non superiore ai 30 giorni dalla presentazione della domanda con annessa la documentazione richiesta. Le agevolazioni concesse agli investitori nella Zona Franca di Tangeri comprendono lo snellimento delle formalità amministrative. La società di gestione funziona come sportello unico: riceve gli investitori, li orienta ed effettua per conto loro tutte le formalità necessarie alla realizzazione del loro progetto. Inoltre, la zona franca non è assoggettata al controllo del commercio estero e dei cambi. La zona franca gode di un regime doganale speciale che prevede l'esenzione da tutti i diritti, tasse e sovrattasse che riguardano l'importazione, la circolazione e l'esportazione di beni e servizi per le merci che entrano nella zona franca e che vengono ivi consumate o trasformate per essere riesportate. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 15 Anche il regime fiscale adottato prevede alcuni incentivi, quali: - Estensione del campo di esenzione dell'IVA alle prestazioni di servizi resi nella zona franca di esportazione; esenzione dal pagamento dell'IVA per le merci provenienti dall'estero o da territori assoggettati: I vantaggi accordati alla zona franca di esportazione sono, inoltre, cumulabili con i vantaggi previsti da altre disposizioni legislative in materia di incoraggiamento agli investimenti; - Esenzione dalle imposte di esercizio e dalle tasse urbane per 15 anni; - Esenzione totale dalla imposta sul reddito durante i primi 5 esercizi consecutivi a partire dalla data di inizio dell'attività; abbattimento dell'80% dell'imposta sul reddito per i primi 10 anni di attività produttiva; - Esenzione totale dall'imposta sulle società per i primi 5 anni di attività e riduzione dell'8,5% dell'imposta per i successivi 10 anni; - Esonero totale dal pagamento dell’imposta sul reddito per i primi 5 anni ed un suo abbattimento dell’80% per i seguenti 10 anni ; tale esonero si applica alle imprese create dopo il1 gennaio 2001; - Esonero dal pagamento dell'imposta di registro e di bollo per la costituzione o l'aumento del capitale e per gli acquisti dei terreni. L'allestimento della zona franca è stato affidato ad una società anonima, TFZ (Tanger Free Zone), cui partecipano, otre che operatori industriali e assicurazioni, anche due importanti banche marocchine: la BCM (Banque Commerciale du Maroc) e la BMCE (Banque Marocaine du Commerce Exterieur). Il compito della società è amministrare e promuovere la zona franca di esportazioni di Tangeri. L'organismo di riferimento è il seguente: TFZ - Tanger Free Zone Rue Ibnou Al Mouaataz , Imm. Le Joyau 2 Belvédère Casablanca Marocco Tel.: (212) 2 24 28 42 / 50 Fax: (212) 2 40 45 34 / 35 E-mail: [email protected] TFZ - Tanger Free Zone Direzione: Boulevard Pasteur, 58 Uffici: Rue Ibnou Toumert,11-12 Tangeri Tel.: (212) 9 32 54 02/29 Fax: (212) 9 32 54 02/29 E-mail: [email protected] Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 16 IMPORTAZIONI TEMPORANEE DI CAMPIONI Regimi economici in dogana I regimi economici in dogana hanno come scopo di sviluppare gli scambi commerciali con l'estero e di promuovere le esportazioni. Questi regimi permettono lo stoccaggio, la trasformazione, l'utilizzo e la circolazione delle merci esistenti esenti da ogni diritto o tassa di cui sono passibili: - l'ammissione temporanea: permette agli operatori economici di importare della merce destinata a ricevere una trasformazione, sia essa una lavorazione, o un completamento di manodopera, in esenzione dai diritti e dalle tasse e da ogni formalità di controllo del commercio estero applicabili alla merce stessa. - Importazione temporanea: permette all'impresa di introdurre sul territorio nazionale in esenzione di diritti e tasse ed esente da formalità di controllo del commercio estero alcuni prodotti esportabili, dopo essere stati utilizzati senza alcuna trasformazione. - Deposito di stoccaggio: è un regime che permette di collocare in stabilimenti sottoposti al controllo dei servizi doganali e per un certo periodo: a) Le merci destinate esclusivamente all'esportazione, b) Le merci destinate ad essere presentate al pubblico in fiere ed esposizioni, c) Le merci che necessitano di impianti particolari per la loro conservazione. Il deposito di stoccaggio è un meccanismo complementare del regime dell'ammissione temporanea. In effetti, permette all'impresa di stoccare la merce ottenuta sotto il regime d'ammissione temporanea in attesa di un'opportunità d'esportazione. - Esportazione temporanea: permette l'invio all'estero di materiali e prodotti destinati ad essere in loco utilizzati per un determinato periodo, secondo la natura dei materiali, dei prodotti e dei lavori da effettuare. Questi prodotti devono rientrare in Marocco, senza nessuna trasformazione, in esenzione dei diritti e delle tasse all'importazione. - Traffico di perfezionamento all'esportazione: permette l'uscita provvisoria dal territorio nazionale, in sospensione dei diritti e delle tasse che sono applicabili, di prodotti che devono subire all'estero una trasformazione o una lavorazione. Gli industriali fanno generalmente ricorso a questo regime per due tipi di operazioni: a) Operazioni di trattamento e di trasformazione (tintoria, rigenerazione di pneumatici, ecc) b) Operazioni di riparazione di macchine. Al rientro di questi prodotti dall'estero, solo la valorizzazione estera è sottoposta al pagamento dei diritti esigibili all'importazione. - Il transito: è un regime che permette all'operatore di trasportare, con qualsiasi mezzo di trasporto, della merce sotto dogana, sia a destinazione, sia in partenza dall'impresa. Queste operazioni sono garantite da una consegna, una cauzione o qualsiasi altra forma di garanzia accettata dai servizi doganali. All'ufficio di dogana le formalità per l'importazione sono molto semplificate. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 17 - Drawback: è un regime che permette all'impresa di ottenere il rimborso forfettario dei diritti e delle tasse pagati all'importazione di materie prime o semilavorati utilizzati per la produzione della merce esportata. Questo regime è un meccanismo che risponde in modo particolare ai bisogni dell'industria delle conserve alimentari. Le merci che possono godere di questo regime ed i tassi di rimborso sono fissati per decreto. - L'esportazione preliminare: consente l'esportazione di prodotti ottenuti da merci di origine straniera che hanno pagato i diritti e le tasse all'importazione e la successiva importazione del controvalore in materie prime e semilavorati praticamente esonerati dalla dogana. Si beneficia di questo regime dietro semplice richiesta inoltrata all'Ufficio Doganale d'esportazione. - Deposito preliminare franco: consiste nella creazione di stabilimenti, sotto il controllo dell'Amministrazione delle Dogane, dove le imprese, la cui produzione è destinata interamente all'esportazione, possono importare in sospensione di diritti e tasse, sia i materiali, le attrezzature, loro parti componenti e pezzi di ricambio, sia la merce destinata ad essere lavorata con questi stessi materiali ed attrezzature. Questo regime permette di cumulare i vantaggi dell'ammissione temporanea e dell'importazione temporanea e di godere dei vantaggi delle zone franche per gli stabilimenti insediati sull'intero territorio. Restrizioni alle importazioni Attualmente il numero di prodotti soggetti ad una specifica licenza d'importazione si è ridotto a poche voci. Tutti i prodotti possono essere importati liberamente, salvo i pneumatici usati o rigenerati e gli esplosivi. È previsto che qualora delle importazioni causino pregiudizio grave a un ramo della produzione nazionale, queste siano sottoposte a un diritto di prelievo compensativo o a un diritto di antidumping. L'importazione dei prodotti sottoposti a certificazione obbligatoria (si veda la sezione 5.1.3) è subordinata alla presentazione di un certificato di conformità alle norme marocchine e rilasciato dal Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, conformemente al decreto n° 2.93.530 del 20 settembre 1993. In particolare, per quanto concerne i pagamenti anticipati per importazioni di prodotti destinati al consumo locale, la legislazione marocchina prevede sanzioni per qualsiasi operazione clandestina, non prevista dalla legislazione locale, legata ai pagamenti all’estero. L’Office des Changes, di Rabat, è l’organismo competente, in Marocco, per l’emanazione di direttive relative all’importazione e all’esportazione di divisa estera e per il controllo di questi trasferimenti. L’esportazione di moneta nazionale (Dirham) non è consentita per alcun motivo. L’Ufficio Cambi locale fornisce indicazioni alle banche per i pagamenti anticipati delle importazioni di prodotti destinati al consumo sul territorio marocchino, ad eccezione delle zone franche (che hanno uno statuto speciale). I provvedimenti emanati dall’Office des Changes, attraverso varie circolari e istruzioni, stabiliscono che il trasferimento di divisa, per il regolamento di un’importazione, deve avvenire esclusivamente attraverso la banca nella quale l’importatore ha eletto il proprio domicilio bancario, e per conto di quest’ultimo. L’importatore potrà procedere al regolamento dell’importazione solo dopo l’ingresso effettivo della merce, documentato dall’esemplare di controllo della dichiarazione doganale, vidimata dall’Ufficio doganale. Tuttavia, il pagamento può aver luogo anche a seguito della prova della spedizione della merce come destinata in via diretta ed esclusiva al Marocco. Quest’ultima deve essere fornita, a seconda della tipologia di trasporto, attraverso uno dei seguenti documenti: Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 18 - C.M.R. (Convention des Marchandises par Route); L.T.A. (via aerea); Polizza di carico; Un documento di trasporto conforme alle regole e agli usi internazionali; Una ricevuta di spedizione postale. Non costituiscono prova della spedizione, a destinazione diretta ed esclusiva del Marocco, né la ricevuta di carico di una compagnia navale o di uno spedizioniere doganale né la ricevuta di consegna alla banchina per l’imbarco, e banche intermediarie rappresentanti sono autorizzate al pagamento anticipato delle importazioni (di pezzi di ricambio, di prodotti consumabili, di campioni a pagamento) nel limite del controvalore in valuta di 20.000 Dirhams ( all’incirca Lit. 4.000.000 ovvero 2065,83 Euro). La banca marocchina è autorizzata a procedere al pagamento dell’importazione solo a seguito di una comunicazione da parte della sua corrispondente all’estero, (vale a dire la banca incaricata dall’esportatore). Tale comunicazione deve specificare, in modo chiaro e incontrovertibile, che i documenti di spedizione le sono stati consegnati. Questa circostanza, tuttavia, non esonera la banca locale dal vigilare che i documenti sopra menzionati le pervengano nel minor tempo possibile. Organismi competenti: OFFICE DES CHANGES 31, Rue Patrice Lumumba BP 71 - Rabat Marocco Tel.: 00212 72 19 72 / 72 28 06 Fax: 00212 37 72 12 85 - 72 07 41 Web: www.oc.gov.ma GROUPEMENT PROFESSIONEL DES BANQUES DU MAROC (GPBM) 71, avenue des FAR Casablanca Marocco Tel.: 00212 (22) 311624 Fax: 00212 (22) 314903 Countertrade In Marocco attualmente non vengono intraprese operazioni di countertrade. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 19 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Fattura commerciale Essa deve contenere i seguenti elementi: - destinatario; data di emissione e numero progressivo; descrizione della merce e voce doganale; valore della merce (FOB e CIF); numero dei colli e peso lordo; peso netto o numero dei pezzi; porto di destinazione; ammontare delle spese di trasporto (se CIF); condizioni di pagamento; dichiarazione redatta dall’esportatore: “Nous certifions que les marchandises denomées dans cette facture sont d’origine italienne”. La fattura esente da visti, è richiesta in 2 copie e va redatta in lingua araba o francese. Ad essa va allegata la packing list (liste de colisage). Fattura consolare Non è richiesta. Certificazioni attestanti l'origine Certificato di circolazione EUR 1. EUR 2 fino ad un valore di 2820 Euro. Documenti speciali - Certificato sanitario per prodotti alimentari in genere; Certificato fitosanitario per prodotti di origine vegetale e sementi; Certificato di analisi emesso da laboratori ufficiali per prodotti alimentari e medicinali. Documenti di trasporto Per il trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Lading). Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 20 REQUISITI TECNICI, LEGISLAZIONE PER IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA Non sono richiesti requisiti speciali per l'imballaggio delle spedizioni destinate in Marocco. Tuttavia, l'indicazione sull'imballaggio del peso netto in Kg e dell'identificativo consentiranno un più rapido sdoganamento della merce all'arrivo. Le indicazioni potranno essere in francese o arabo e devono indicare il paese d'origine. Per il cibo e le bevante inscatolate, prodotte sia localmente che all'estero, si richiede l'indicazione della data di produzione e di scadenza. Recentemente, si sono resi obbligatori l’etichettatura in lingua araba per i prodotti alimentari e l’indicazione delle coordinate dell’importatore marocchino su tutte le merci importate. Per quanto riguarda i requisiti tecnici, dal settembre del 2002 é necessaria anche la certificazione ISO 9000, prima non richiesta, anche se la maggior parte delle aziende e multinazionali straniere vi adempivano. Il Governo non richiede alle aziende registrate localmente di applicare lo standard ISO 9000, tuttavia, molte aziende straniere e multinazionali adempiono alla certificazione ISO 9000, inteso principalmente come strumento di marketing. In Marocco è previsto il controllo di qualità per i prodotti industriali con lo scopo di ricercare una maggiore qualità, migliorare la produttività e reprimere le frodi. Le procedure di omologazione sono contenute nel Bulletin Officiel n° 3024 del 14/10/1970, pagina 1411. La certificazione dei prodotti è rilasciata dal MICA (Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato), incaricato di attribuire il marchio di conformità alle norme marocchine e di sorvegliare il mantenimento nel tempo di tale conformità. Altri soggetti coinvolti nel processo di certificazione sono: - I comitati tecnici di certificazione: garantiscono l'imparzialità dell'operazione e sono incaricati di controllare i rapporti di verifica; Lo SNIMA: servizio di coordinamento fra i diversi interventi nel processo di certificazione; I laboratori: incaricati di effettuare le prove di conformità alle norme, ad esempio il LPEE (Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes) per i materiali elettrici e il LABOMETAL per le apparecchiature a gas e i tondini. Gli agenti di verifica. La lista dei prodotti per i quali i controlli sono obbligatori è ampia e dettagliata, fra questi si possono citare i prodotti siderurgici da utilizzare nel cemento armato, la candeggina e suoi estratti, le acque per l'alimentazione umana, i materiali per installazioni domestiche, quali interruttori, prese e convertitori, le apparecchiature per l'illuminazione, gli ascensori, gli imballaggi in materie plastiche, ecc. Per i prodotti disciplinati dalle norme obbligatorie sulla certificazione, le importazioni sono soggette al prelievo di campioni rappresentativi al momento del loro arrivo ai posti di frontiera, da effettuare alla presenza di ufficiali di dogana. A questa operazione fa seguito la redazione di un verbale. I prelievi vengono inviati ai laboratori che provvedono alle prove e, entro le 24 ore dalla verifica, devono trasmettere al MICA i risultati. In caso di conformità, l'attestazione relativa viene fornita dal MICA all'importatore ed una copia è fornita all'ufficio di dogana competente. In possesso della certificazione l'importatore porta a termine tutte le formalità doganali e provvede al ritiro della merce. In caso di non conformità delle prove le spese di laboratorio sono a carico dell'importatore. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 21 CONTRATTI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA E FRANCHISING Attualmente in Marocco non esiste una legislazione specifica che regoli rigidamente il rapporto fra fornitore straniero e partner locale per quel che concerne i contratti d'agenzia, rappresentanza e distribuzione. Nel Paese non esiste nemmeno una normativa che disciplini il franchising. La materia è lasciata alla volontà delle parti, che possono accordarsi liberamente, indicando chiaramente i termini dell'accordo nel testo del contratto. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 22 TUTELA DEL MERCATO E DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE Monopoli pubblici e leggi sulla concorrenza (antitrust) Le privatizzazioni sono diventate l'elemento strategico dell'economia marocchina. L'approccio liberale del Marocco è fondato sulla convinzione che l'impresa privata sia meglio attrezzata per operare in un ambiente concorrenziale e che lo Stato si debba consacrare principalmente al suo ruolo di animatore e regolatore della scena economica nazionale. È in questo clima che è stato possibile giungere alla privatizzazione di una parte dell'industria dello zucchero e, nel 1994, ottenere l'abolizione del monopolio statale sul commercio di zucchero e tè. In Marocco attualmente non esiste una legge in materia di concorrenza della concorrenza. Marchi e brevetti Qualsiasi persona fisica/giuridica, locale/straniera può ottenere/registrare un brevetto e/o un marchio. Le persone straniere non lo possono fare autonomamente ma devono essere rappresentate da un procuratore legale croato registrato presso l’Istituto Brevetti. Brevetti: la richiesta per l'ottenimento deve essere inoltrata all’Istituto Brevetti. Una volta provata la brevettabilità dell'invenzione attraverso le apposite procedure, il brevetto sarà rilasciato. Il nulla osta dell'Istituto Brevetti sulla brevettabilità sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui in un determinato periodo non vengano sollevate opposizioni, il brevetto ed il suo autore verranno registrati al Registro Brevetti. Il brevetto ha una validità di 20 anni dalla data di registrazione. Marchi: la protezione del marchio viene regolarmente acquisita tramite la registrazione dello stesso presso l'Istituto Brevetti attraverso regolare richiesta. Una volta che l'Ufficio Brevetti, attraverso le procedure di verifica, determina che il marchio adempie a tutti i requisiti formali e sostanziali, concederà la protezione del marchio che verrà iscritto, assieme al suo detentore, al Registro dei Marchi. La concessione del marchio verrà pubblicata nella Gazzetta dell'Istituto Brevetti. La durata del marchio è di 10 anni dal momento della registrazione e può essere illimitatamente rinnovata. Il trasferimento delle tecnologie è consentito. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 23 LEGISLAZIONE SOCIETARIA La disposizioni che disciplinano le società sono pubblicate nel Bulletin Officiel n° 4422 del 17 ottobre 1996 e n° 4478 del 1° maggio 1997. Le società commerciali riconosciute in Marocco sono: - Le società di persone: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società in partecipazione; Le società di capitali: società anonima (SA), società a responsabilità limitata (SARL), società in accomandita per azioni; Le società a statuto particolare: società d'investimenti, società cooperative d'acquisto, società cooperative di consumo, società mutualistiche. La SA e la SARL sono le due forme societarie più diffuse. Società Anonima (SA) - - Numero di soci minimo: 5 Capitale sociale minimo: 3 milioni di Dhiram per SA che fanno ricorso al pubblico risparmio, 300.000 Dhiram in caso contrario. Il capitale deve essere interamente sottoscritto per la valida costituzione della società. Valore nominale minimo di ogni azione: 100 Dhiram. Le azioni in numerario devono essere liberate per un quarto del loro importo nominale all'atto della sottoscrizione; quella emesse a fronte di apporti in natura devono essere liberate integralmente all'atto della loro emissione. Le azioni sono titoli negoziabili e liberamente trasferibili. Gli azionisti rispondono limitatamente alla loro quota e la personalità morale viene acquistata dalla società al momento dell'iscrizione al Registro di commercio. La società comprende un Direttorio e un Consiglio di Sorveglianza. Il primo è investito dei poteri più estesi ed agisce in nome della società, il secondo esercita un potere di controllo permanente sull'operato e sulla gestione del primo. La direzione generale della società è attribuita al presidente del consiglio. La nomina di un direttore generale diverso e la definizione dei suoi poteri e delle sue funzioni può avvenire solo su proposta del presidente. Lo stesso vale per la sua revoca. Il presidente è revocabile in ogni momento dal consiglio d'amministrazione. Società a Responsabilità Limitata (SARL) - Una sola persona, il socio unico, può costituire la SARL. Il numero massimo di associati è 50. Capitale sociale minimo: 100.000 Dhiram. Il capitale deve essere depositato su un conto bancario bloccato fino alla registrazione della società sul Registro del commercio e, quindi, fino all'acquisizione della personalità morale. Quota sociale minima: 100 Dhiram. Le quote sono trasferibili per successione e cedibili ai congiunti e ai parenti in linea di successione. Per il trasferimento a terzi occorre il consenso della maggioranza dei soci. Le decisioni sono prese in assemblea generale, salvo diversa disposizione statutaria. L'amministrazione viene affidata ad uno o più persone fisiche responsabili individualmente o in solido verso i terzi. Il controllo sulla gestione viene operato da uno o più commissari dei conti. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 24 Società in Nome Collettivo - I soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione "Società in Nome Collettivo" e può contenere i nomi di uno o più soci. Tutti i soci sono incaricati della gestione, salvo che nello statuto sia concordato diversamente. A maggioranza i soci possono nominare uno o più commissari dei conti. Quando la società ha un giro d'affari superiore ai 50 milioni di Dhiram, è tenuta a designare almeno un commissario. La revoca degli amministratori viene decisa all'unanimità ed è causa di scioglimento della società, a meno che la sua continuazione non sia espressamente prevista nello statuto o decisa all'unanimità. Le quote sociali sono nominative e possono essere cedute all'unanimità. Società in Accomandita Semplice - È composta da soci accomandanti e accomandatari. Ad essa si applicano le disposizioni che regolano le Società in Nome Collettivo, ad eccezione di quanto espressamente previsto e riportato di seguito. I soci accomandanti sono illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali. Gli accomandatari rispondono limitatamente alla loro quota sociale e non possono essere amministratori, né compiere atti verso terzi in nome della società, nemmeno in virtù di una procura. Le modifiche statutarie debbono avvenire col consenso di tutti gli accomandanti e a maggioranza degli accomandatari. La morte di uno degli accomandatari non è causa di scioglimento della società. Società in Accomandita per Azioni - - Ha un capitale sociale suddiviso in azioni ed è costituita da uno o più soci accomandanti, che rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali, e di accomandatari, che hanno la qualità di azionisti e sopportano le perdite sociali limitatamente alla loro quota. Il numero dei soci accomandatari non può essere inferiore a tre. I primi amministratori vengono designati dallo statuto e portano a termine le formalità per la costituzione della società; in seguito gli amministratori vengono nominati dall'assemblea ordinaria col consenso di tutti gli accomandanti; gli amministratori agiscono in nome e per conto della società. L'assemblea ordinaria nomina un consiglio di controllo, composto almeno da tre azionisti; gli accomandanti non possono fare parte di questo consiglio e non partecipano alla scelta dei suoi membri. Il consiglio di controllo assume il controllo permanente della gestione societaria. L'assemblea ordinaria designa uno o più commissari dei conti. Società in partecipazione - Esiste solo nei rapporti fra associati e non è destinata alla conoscenza dei terzi. Non ha personalità morale, non è soggetta alle norme di pubblicità e di registrazione. I soci si accordano liberamente sull'obiettivo sociale, sui loro diritti ed obblighi e sulle condizioni di funzionamento della società. Se la società ha carattere commerciale, i rapporti fra associati sono disciplinati dalle norme applicabili alle società in nome collettivo, salvo patto contrario. Nei confronti dei terzi, ogni socio risponde personalmente ed esclusivamente delle obbligazioni assunte. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 25 INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI ESTERI Le imprese il cui programma di investimento riveste una certa importanza a causa del suo importo o dal numero di impiegati stabili che intende creare, possono beneficiare di specifici vantaggi nel quadro dei contratti da concludere con lo Stato (articolo 17 della legge quadro n° 18-95 che forma la Charte de l’investissement). Possono beneficiare degli incentivi le imprese che: - investono un importo uguale o superiore a 200 milioni di Dhiram; creano un numero di impiegati fissi uguale o superiore a 250; sono costituite in una delle province o prefetture previste dal decreto n° 2-98-520 del 30 giugno 1998; assicurano un trasferimento tecnologico; contribuiscono alla protezione dell’ambiente. I vantaggi previsti sono i seguenti: - Terreni: partecipazione dello Stato alle spese relative all’acquisizione del terreno necessario alla realizzazione del programma di investimento, di circa il 20% delle spese sopraddette; - Infrastrutture: partecipazione dello Stato alle spese esterne necessarie alla realizzazione del programma di investimento nei limiti del 5% della somma totale del programma di investimento; - Formazione: partecipazione dello Stato alle spese per la formazione professionale nel limite del 20% del costo della formazione. Il principio della somma di questi vantaggi è ammesso, a condizione che la partecipazione Statale non superi il 5% della somma totale del programma di investimento. Nel caso in cui il progetto di investimento è previsto in una zona suburbana o rurale, la partecipazione dello Stato può raggiungere il 10%. Incentivi fiscali L’esonero totale riguarda le seguenti tasse e imposte: - prelievo fiscale all’importazione: sono escluse le attrezzature ed i materiali importati; IVA: sono escluse le attrezzature ed i materiali acquistati localmente o importati; imposta sulle licenze: sono escluse le persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività industriale, commerciale o professionale in Marocco; tassa urbana: sono escluse le costruzioni nuove o gli ampliamenti di quelle esistenti; imposta sulle società o imposta generale sul reddito: sono escluse le imprese esportatrici per i primi 5 anni. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 26 Riduzioni di imposte e tasse Le riduzioni di imposte e tasse sono accordate a: - diritti di importazione fra il 2,5% e il 10%: riduzione prevista per materiali ed attrezzature e le loro parti componenti, pezzi di ricambio ed accessori; - 50% dell’Imposta sulle Società o dell’Imposta Generale sul Reddito: riduzione prevista per le imprese esportatrici, dopo i cinque anni di esenzione totale, e per le imprese che si stabiliscono in zone il cui livello di attività economica richiede un trattamento preferenziale per i primi cinque anni. L’investimento deve essere realizzato nei 36 mesi che seguono la data della firma della convenzione (articolo, 7 della Loi des Finances 1998). Tuttavia, nel caso di forza maggiore o di imprevisti possono essere accordati dei ritardi supplementari. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 27 FISCALITA’ Al fine di evitare la duplicazione dell'imposizione e prevenire l'evasione della tassazione dei redditi e dei profitti, varie convenzioni sono state firmate con diversi paesi: Svezia, Francia, Belgio, Norvegia, Germania, Finlandia, Tunisia, Canada, Spagna, Stati Uniti, Olanda, Lussemburgo, Regno Unito, Romania, Danimarca, Libia, Egitto, Svizzera, Ungheria, Polonia e paesi AMU. In particolare, per quel che riguarda l'Italia la materia è disciplinata dalla Convenzione del 7 giugno 1972, integrata dal "Protocol Additionnel", resa esecutiva in Italia con la legge n° 504 del 5 agosto 1981. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 28 APPENDICE 2 Premessa Si riporta in allegato il testo della “Convenzione tra l’Italia e il Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi”, per opportuna informazione in materia d’imposizione fiscale. Investire ed operare in Marocco (luglio 2006) 29 CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL MAROCCO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI RABAT 7 GIUGNO 19721 Il Presidente della Repubblica italiana e sua Maestà il re del Marocco, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito hanno convenuto le disposizioni seguenti: CAPITOLO I - (Campo di applicazione della Convenzione) Articolo 1 - Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Articolo 2 - Imposte considerate I. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne il Marocco: (1) l'imposta sugli utili professionali e le riserve d'investimento (l'impòt sur les bénéfices professionnels et la réserve d'investissements); (2) il prelievo sulle remunerazioni pubbliche e private, sulle indennità ed emolumenti, sui salari, sulle pensioni e sulle rendite vitalizie (le prélèvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagères); (3) la tassa urbana ed i relativi contributi (la taxe urbaine et les taxes y rattachées); (4) l''imposta agricola (1'impôt agricole); (5) il contributo complementare sul reddito globale delle persone fisiche (la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques); 1 Provvedimento di ratifica: legge 5 agosto 1981, n. 504 - Pubblicazione su g.u.: 11 settembre 1981, n. 250, s.o. Entrata in vigore: 10 marzo 1983 - Pubblicazione su g.u.: 21 aprile 1983, n. 109 30 (6) la tassa sugli utili azionari o di quote sociali e sui redditi assimilati (la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés), (qui di seguito indicate quali <imposta marocchina>); b) per quanto concerne l'Italia: (1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; (3) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali <imposta italiana>) (paragrafo così sostituito dall'art. 1, protocollo 28 maggio 1979). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali. CAPITOLO II- (Definizioni) Articolo 3 - Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine <Marocco> designa il Regno del Marocco; b) il termine <Italia> designa la Repubblica italiana; c) le espressioni <uno Stato contraente> e <l'altro Stato contraente> designano, come il contesto richiede, il Marocco o l'Italia; d) il termine <persona> comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine <società> designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni <impresa di uno Stato contraente> e <impresa dell'altro Stato contraente> designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione <autorità competente> designa: (1) in Marocco: il Ministro delle finanze o un suo rappresentante debitamente delegato o autorizzato (numero così sostituito dall'art.1, protocollo 28 maggio l979). (2) in Italia: il Ministero delle finanze. 31 2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. Articolo 4 - Domicilio fiscale 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione <residente di uno Stato contraente> designa ogni persona che in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è ritenuta residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. Articolo 5 - Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione <stabile organizzazione> designa una sede fissa di affari in cui l'imprenditore esercita in tutto o in parte la sua attività. 2. L'espressione <stabile organizzazione> comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; 32 d) una officina; e) un magazzino di vendita; f) un laboratorio; g) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; h) un cantiere di costruzione; i) un cantiere di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi. 3. Non si considera che vi sia una <stabile organizzazione> se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci da spedire all'impresa medesima o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata <stabile organizzazione> nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci da spedire all'impresa medesima. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato contraente la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. 6. I1 fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attività in questo altro Stato contraente (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. 33 CAPITOLO III - (Imposizione dei redditi) Articolo 6 - Redditi immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione <beni immobili> è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla gestione diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione. Articolo 7 - Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge la sua attività come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali afferenti i servizi resi a favore di detta stabile organizzazione sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 34 6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo. Articolo 8 - Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili che queste imprese ritraggono dalla partecipazione ad un servizio in pool di navigazione marittima ed aerea di qualsiasi genere. 3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione di detta nave o, in mancanza del porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave. Articolo 9 - Imprese associate Allorché: a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e nell'uno e nell'altro caso le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. Articolo10 - Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ed in conformità della legislazione di questo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi è una società (escluse le società di persone) che possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi (paragrafo così sostituito dall'art. 2, protocollo 28 maggio 1979); b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. I1 presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 35 3. Ai fini del presente articolo il termine <dividendi> designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato. Articolo11 - Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Nonostante le disposizioni precedenti del presente paragrafo, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato: a) se il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) se gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) se gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti (paragrafo così modificato dall'art. 4, protocollo 28 maggio 1979). 3. Ai fini del presente articolo il termine <interessi> designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantiti o non da ipoteca e comportanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 36 5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito per il quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente nel quale è situata la stabile organizzazione. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. Articolo12 - Canoni 1. I canoni corrisposti per il godimento di beni immobili o per lo sfruttamento di giacimenti minerari, cave od altre risorse naturali sono imponibili nello Stato contraente in cui sono situati detti beni, giacimenti minerari, cave od altre risorse naturali. 2. I canoni, non considerati nel paragrafo l, provenienti da uno Stato contraente e pagati ad una persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, se la legislazione di detto Stato lo prevede, nelle condizioni o con i limiti seguenti: a) i canoni corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, escluse le pellicole cinematografiche e televisive, che sono pagati in uno degli Stati contraenti a una persona domiciliata ai fini fiscali nell'altro Stato contraente, possono essere tassati nel primo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni; b) i canoni relativi alla concessione di licenze di sfruttamento di brevetti, disegni e modelli, progetti, formule o processi segreti, provenienti da fonti situate nel territorio di uno degli Stati contraenti e pagati a una persona domiciliata nel territorio dell'altro Stato, possono essere tassati nel primo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni; c) sono assoggettate al medesimo trattamento riservato ai canoni di cui alla precedente lettera b) le somme corrisposte per la concessione di licenze di sfruttamento di marchi di fabbrica o di commercio e per la locazione del diritto di utilizzazione di pellicole cinematografiche e televisive, le remunerazioni analoghe per la fornitura di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, nonché le remunerazioni per studi tecnici o economici. Eguale trattamento è riservato per i diritti di locazione e le remunerazioni analoghe per l'uso o la concessione in uso di attrezzature agricole, industriali, portuali, commerciali o scientifiche. 3. Se un canone è superiore al valore intrinseco e normale dei diritti per i quali è corrisposto, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto alla quota parte di detti canoni che corrisponde a tale valore intrinseco e normale. 37 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni od altre remunerazioni, ha nello Stato contraente dal quale provengono tali redditi una stabile organizzazione o una sede fissa di affari adibita all'esercizio di una libera professione o di un'altra attività indipendente e che tali canoni o altre remunerazioni sono attribuibili a detta stabile organizzazione o sede fissa di affari. In tal caso i redditi medesimi sono imponibili in detto Stato contraente secondo la propria legislazione. Articolo13 - Guadagni di capitale 1. I guadagni provenienti dalla alienazione dei beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'art. 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 2. I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi i guadagni provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (separatamente o insieme all'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato. 3. I guadagni provenienti dall'alienazione di ogni bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente. Articolo 14 - Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente nei seguenti casi: 1) qualora l'interessato disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, ma unicamente nella misura in cui i citati redditi siano imputabili a detta base fissa; o 2) qualora egli eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi compresa la durata di interruzioni normali di lavoro - che oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare. 2. L'espressione <libera professione> comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili. Articolo15 - Professioni dipendenti 1. Salve le disposizioni degli artt.16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 38 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi, compresa la durata di interruzioni normali di lavoro, che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Articolo16 - Compensi a membri dei Consigli di amministrazione La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Articolo17 - Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli artt. 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte. La disposizione precedente si applica parimenti ai redditi realizzati dalle persone che gestiscono od organizzano le suddette attività. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi di attività esercitate in uno Stato contraente da parte di enti non aventi scopo di lucro dell'altro Stato contraente o da parte di componenti il loro personale, salvo il caso in cui questi ultimi agiscano nel proprio esclusivo interesse. Articolo18 - Pensioni Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate in relazione ad un cessato impiego ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato. 39 Articolo19 - Funzioni pubbliche 1. Le remunerazioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione amministrativa, da un suo ente locale o da una persona giuridica di diritto pubblico, ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente in corrispettivo di servizi resi, sono imponibili nel primo Stato. Tali remunerazioni sono esonerate da imposizione nell'altro Stato quando il beneficiario possieda la nazionalità del primo Stato, senza contemporaneamente possedere la nazionalità dell'altro Stato. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano altresì alle persone che svolgono attività in uno Stato contraente nel quadro degli accordi di cooperazione (paragrafo così modificato dall'art. 5, protocollo 28 maggio 1979). 2. Le disposizioni degli artt. 15 e 16 si applicano alle remunerazioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali esercitate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione amministrativa, da un suo ente locale o da una persona giuridica di diritto pubblico di detto Stato. Articolo 20 - Redditi non espressamente menzionati Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato. CAPITOLO IV - (Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni) Articolo 21 - Metodo dell'imputazione 1. Nel caso dei residenti del Marocco, la doppia imposizione viene eliminata nel modo seguente: a) allorché un residente del Marocco ritrae redditi, diversi da quelli considerati negli artt. 10, 11 e 12, che sono imponibili in Italia in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, il Marocco esenta dall'imposizione detti redditi, ma può, per calcolare le sue imposte sugli altri redditi di detto residente, applicare I'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicata se i redditi in questione non fossero stati esentati; b) per ciò che concerne i redditi considerati ai precedenti artt. 10, 11 e 12, il Marocco può, in conformità delle disposizioni della propria legislazione, includerli nella base imponibile delle imposte previste nell'art. 2, ma accorda, sull'ammontare delle imposte relative a detti redditi e nei limiti di tale ammontare, una riduzione pari al totale delle imposte prelevate dall'Italia sugli stessi redditi. 2. Nel caso dei residenti dell'Italia, la doppia imposizione viene eliminata nel modo seguente: <Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Marocco, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi calcolate l'imposta sui redditi pagata in Marocco, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 40 Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana> (paragrafo così sostituito dall'art. 6, protocollo 28 maggio 1979). 3. Se, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, le imposte cui si applica la presente Convenzione non sono prelevate in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 esclusivamente per quanto concerne: a) gli utili delle imprese di cui all'art. 7, entro il limite massimo del 25 per cento; b) i dividendi nel limite massimo indicato all'art. 10, paragrafo 2; c) gli interessi nel limite massimo indicato all'art. 11, paragrafo 2 (paragrafo così sostituito dall'art. 6, protocollo 28 maggio 1979). CAPITOLO V - (Disposizioni speciali) Articolo 22 - Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. I1 termine <nazionali> designa: a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente. 3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile ed ai loro carichi di famiglia. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato. 5. Ai fini del presente articolo, il termine <tassazione> designa le imposte di ogni genere e denominazione. 41 Articolo 23 - Procedura amichevole 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. 2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una imposizione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o alla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere un tale accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio potrà aver luogo in seno ad una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti. Articolo 24 - Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate che alle persone o alle Autorità incaricate dell'accertamento, compresa la procedura giudiziaria, o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 42 Articolo 25 - Funzionari diplomatici e consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 2. Quando, per effetto dei privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù dei principi generali del diritto internazionale o a termini delle disposizioni di accordi internazionali particolari, il reddito non accreditato sia imponibile nello Stato, il diritto di imposizione è riservato allo Stato accreditante. 3. Ai fini della presente Convenzione, i membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditata nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo i quali siano cittadini dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante se essi sono ivi assoggettati, in materia di imposte sul reddito, agli stessi obblighi dei residenti di detto Stato. 4. La presente Convenzione non si applica alle Organizzazioni internazionali, ai loro organi od ai loro funzionari, né alle persone che sono membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato terzo, quando essi si trovino nel territorio di uno Stato contraente e non siano considerati residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente ai fini delle imposte sul reddito. Articolo 26 - Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata; gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile a Rabat. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica2 e si applicherà: 1) alle imposte applicate alla fonte sui redditi corrisposti o messi in pagamento a partire dal 1° gennaio 1970; 2) alle altre imposte applicate ai redditi relativi ai periodi di imposta che iniziano a partire dal 1° gennaio 1970. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti debbono essere presentate entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o, se più favorevole, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata. Articolo 27 - Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente potrà denunciarla con preavviso di sei mesi, notificato per via diplomatica, per la fine dell'anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della ratifica. 2 Il 10 marzo 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo. La Convenzione è entrata in vigore il 10 marzo 1983 (Avviso pubblicato nella G.U. n 109 del 21 aprile 1983). 43 In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta: 1) alle imposte applicate alla fonte sui redditi corrisposti e messi in pagamento entro il 31 dicembre dell'anno della denuncia; 2) alle altre imposte applicate ai redditi relativi ai periodi di imposta che terminano entro il 31 dicembre dello stesso anno. In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo. Fatto a Rabat il 7 giugno 1972 in due esemplari in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo francese in caso di contestazione (comma così sostituito dall'art. 7, protocollo 28 maggio l979). 44 PROTOCOLLO All'atto della firma della Convenzione fiscale conclusa in data odierna tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. Applicazione dell'art. 3 - Quando l'Italia ed il Marocco aderiranno ad una Convenzione internazionale sul diritto del mare, le due Delegazioni si accorderanno, per mezzo di semplice scambio di note diplomatiche, affinché i termini Marocco ed Italia includano le acque territoriali, nei limiti stabiliti da detta Convenzione internazionale. Applicazione dell'art. 19 - (Disposizione soppressa dall'art. 5, protocollo 28 maggio 1979). Applicazione dell'art. 21 - Ai fini dell'applicazione dell'art. 21, 1. Per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1, dal momento in cui verrà istituita in Marocco un'imposta generale sul reddito a carico dei residenti del Marocco, la doppia imposizione verrà eliminata mediante l'applicazione dell'art. 23-b) del progetto dell'OCSE. 2. I1 paragrafo 3 c) dell'art. 21 si applica, per quanto riguarda gli interessi di fonte marocchina, agli organismi specializzati al fine di favorire lo sviluppo economico del Marocco di cui alla lista seguente: - Caisse nationale de crédit agricole; - Fonds d'équipement communal; - Office chérifien des phosphates; - Office national de l'électricité; - Offices régionaux de mise en valeur agricole; - Bureau de recherches et de participations minières; - Bureau d'études et de participations industrielles; - Office national marocain du tourisme; - Office national des chemins de fer; - Office de commercialisation et d'exportation; - Régie d'aconage du port de Casablanca; - Crédit hôtelier et immobilier du Maroc; - Banque nationale pour le développement économique; - Banque centrale populaire; - Maroc-Chimie; - Complexe textile de Fez (COTEF); - Société chérifienne des pétroles (SCP); - Société anonyme marocaine italienne de raffinage (SAMIR); - Compagrüe marocaine de navigation (COMANAV); - Royal Air Maroc (RAM); - Société d'exploitation des pyrotines de kettara (SEPYK); - Société d'exploitation des mines de fer du Rif (SEFERIF); - Lignes maritimes du détroit (LIMADET); - Société marocaine de construction automobile (SOMACA). La presente lista potrà essere modificata o completata a seguito delle informazioni fornite dalle Autorità marocchine alle competenti Autorità italiane (paragrafo così modificato dall'art. 6, protocollo 28 maggio l979). 45 3. (Paragrafo soppresso dall'art. 6, protocollo Z8 maggio l979). Fatto a Rabat il 7 giugno 1972 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede. 46 PROTOCOLLO AGGIUNTIVO3 Il Governo del Regno del Marocco ed il Governo della Repubblica italiana, desiderosi di concludere un protocollo di accordo per modificare o integrare la Convenzione conclusa tra i due Paesi intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articoli da 1 a 7 omissis Articolo 8 1. Il presente Protocollo di accordo, che farà parte integrante della Convenzione del 7 giugno 1972, sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile. 2. I1 presente Protocollo entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto per i redditi realizzati nei periodi di imposta che iniziano a partire dal 1° gennaio 1974. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento di cui al presente Protocollo di accordo, afferenti le imposte dovute dai residenti di uno degli Stati contraenti, possono essere presentate nel periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo di accordo o, se più favorevole, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata. In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo d'accordo e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Rabat il 28 maggio 1979 in due originali, in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo francese in caso di contestazione. 3 Approvata con legge 5 agosto 1981, n. 504. Per le variazioni intervenute, cfr. il Protocollo, firmato a Rabat il 28 maggio 1979, il cui testo è riportato nelle pagine seguenti. Approvato con legge 5 agosto 1981, n. 504. 47