Novità principi contabili e redazione del bilancio
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Novità principi contabili e redazione del bilancio
Modello Unico 2014 Reddito d’impresa: quadri RF, RS, RQ Monitoraggio Valutario e IVIE ed IVAFE: quadro RW Reddito di lavoro autonomo Rivalutazione partecipazioni e terreni RATEIZZAZIONE PLUSVALENZE Rateazione plusvalenze: contrasto tra art. 86 Tuir che utilizza il termine esercizio ed istruzioni che utilizzano il termine periodo d’imposta Plus e minus da lease back: Circ. 38/10 le plus si rateizzano in max cinque esercizi e le minus sono deducibili in base all’imputazione a conto economico TASSAZIONE FONDIARIA E VALUTAZIONE RIMANENZE L. 147/13, art. 1, c. 36 : viene ripristinata opzione per reddito agrario da parte di societa’ di capitali ( SRL o coop agricole), ma per quelle costituite nel 2013, l’opzione puo’ avere efficacia solo dal 2014, quindi il reddito del 2013 deve essere determinato in modo analitico Ris. 78/13: la rimanenze valutate a costo specifico non possono essere svalutate in base al minor valore recuperabile, la differenza, se e’ stata eseguita la svalutazione civilistica va segnalata al rigo RF 13 ( contro ADC 168/2007) COMPENSI AMMINISTRATORI Elenco delle problematiche: 1) Necessita’ della delibera 2) Deducibilita’ del compenso 3) Sindacabilita’ del compenso Delibera necessaria…… Cass. SSUU Sentenza 29.8.2008, n. 21933 La violazione dell’articolo 2389 c.c., sul piano civilistico, da luogo a nullità degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per violazione di norma imperativa, nullità che, per il principio stabilito dall’articolo 1423 c.c., non è suscettibile di convalida, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente.”. …….In contrasto con… CTP Milano, sentenza 2.3.2012, n. 48/21/12 Sono deducibili anche i compensi agli amministratori non deliberati semprechè siano stati pagati. Se così non fosse si avrebbe una discrasia poiché a fronte di compensi tassati in capo all’amministratore si contrapporrebbe una non coerente indeducibilità in capo alla società, con duplicazione d’imposta. Cassazione n. 25572 del 14 novembre 2013 L’art. 62 Tuir (ante IRES) esclude la deduzioni per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per compensi agli amministratori di società di persone. Ciò non consente di dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore unico di società di capitali Ris. 27.5.02 n. 158 - Ris. 31.12.12 n. 113 L’art. 60 del TUIR si rivolge “al solo imprenditore individuale/persona fisica e non anche all’impresa esercitata in forma collettiva” Il compenso all’amministratore è sindacabile? NO SI n. 6599/2002 n. 21155/2005 n. 28595/2008 n. 24957/2010 n. 12813/2000 n. 13478/2001 n. 20748/2006 n. 21221/2006 n. 21169/2008 n. 10257/2008 n. 9497/2008 n. 4554/2010 n. 26480/2011 n. 3243/2013 n. 25572/2013 DEDUCIBILITA’ IRAP E IMU Indicare le imposte imputate indeducibili nel Conto economico Deduzione Irap forfettaria Per interessi passivi Deduzione Irap analitica Costo del lavoro 12 38 33 Deduzione Imu per immobili strumentali IL BILANCIO 2013 Alfa Srl presenta i seguenti dati relativi al bilancio 2013: 1) Costo del lavoro dipendente = 440.000 ( gia’ nettizzato delle deduzioni ex art. 11) 2) Compenso erogato agli amministratori = 102.000 3) Indennita’ per trasferte = 20.000 5) deduzioni Irap = 170.000 6) Base Imponibile Irap = 400.000 7) Interessi passivi = 13.000 8) Interessi attivi = 2.000 La societa’ ha versato nel 2013 un acconto Irap pari a 14.000, mentre l’Irap dovuta e’ pari 13.000 04 | IL CALCOLO DELLA DEDUZIONE PER ACCONTO 2013 Incidenza costo del lavoro sulla base imponibile netta = 440.000 +102.000 + 20.000 / 400.000 = 71,17% Spetta la deduzione forfettaria del 10% perche’ gli interessi passivi risultano superiori a quelli attivi. Considerando che l’Irap pagata per il 2013 in acconto e’ 14.000 ma il dovuto e’ 13.000 si assume quest’ultimo dato: Deduzione forfettaria 13.000 x 10% = 1.300 Deduzione analitica 13.000 x 71,17% =9252 Totale deduzione per acconto 2013 = 10.552 Questioni da risolvere 1) Tetto max di deducibilita’ 2012 > saldo 2000 Irap lav. 1000 e Irap 10% 200 2013 > acconti 5000 Irap lav. 5000 e irap 10% 500 Totale versato in due anni 7000 > totale deducibile 6700 Ma se l’esame va eseguito ad anno, come si ritiene, il calcolo corretto e’ 2012 deduzione 1200, 2013 deduzione 5000, totale 6.200 2) Componenti da considerare nel costo del lavoro 1) Indennita’ di trasferta certamente si’ ( circ. 8/13) Indennita’ chilometriche, si ritiene che vadano incluse poichè costo del lavoro indeducibile ai fini Irap 2) Le deduzioni ex art. 11 D.Lgs 446/97 che vanno a ridurre il costo del lavoro sono le stesse da utilizzare nella riduzione della base imponibile Irap, quindi: a) Personale dipendente ( parte forfettaria e contributi) b) Indennità per settore autotrasporto c) Deduzione forfettaria per base imponibile non sup a € 180.000 d) Deduzione forfettaria per chi ha dipendenti non sup a 5 unità 3) Problematica voucher inps 4) Lavoratori in CIG Deduzione IMU 1) Percentuale del 30% sull’imposta «pagata» nel 2013 ( attenzione a depurare eventuali versamenti tardivi eseguiti nel 2013 ma relativi al 2012) 2) Deduzione ammessa per Immobili strumentali a) b) Imprese: Strumentalità per destinazione Strumentalità per natura, quindi compresi anche gli immobili strumentali locati a terzi a) Professionisti: Strumentalità per destinazione, quindi non deducibile IMU relativa a immobili promiscui Esclusi gli immobili merce locati a terzi anche in via temporanea ( Telefisco 2014) e quelli patrimonio Deducibilità spese per mezzi di trasporto Veicoli utilizzati nell’esercizio di impresa 20% Veicoli utilizzati da professionisti 20% Veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio 80% Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta ( Telefisco 2014 : non sono beni di cui alla lett. B) quindi non si applicano nemmeno i limiti quantitativi del valore max del veicolo) 70% Svalutazioni indeducibili Ris. 98/13: svalutazione indeducibile ma quota di ammortamento deducibile fino al raggiungimento dell’aliquota tabellare Cespite acquistato nel 2008, valore 100, quote di ammortamento previste dal D.M. 31.12.1988 pari a 10. Fine ammortamento nel 2017. Invece l’azienda decide di stanziare a conto economico quote di ammortamento pari a 8, quindi con conclusione del processo di ammortamento ipotizzata nel 2020. Poi nel 2012 viene eseguita una svalutazione pari a 20. Quindi il bene, che presentava un residuo pari ad 68 ( 100 meno 4 anni di ammortamento per 8 ciascuno) , viene svalutato a 48, La conclusione dell’ammortamento viene mantenuta nel 2020, quindi la quota di ammortamento imputata a conto economico risulta essere 48/ anni residui al 2020, cioe’ 48/9= 5,3. mentre ai fini Ires e’ deducibile la variazione diminutiva di 4,7 RF 55 cod 99 Novità principi contabili e redazione del bilancio Pag. 117 1. SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE Bozza OIC 9 I capisaldi del nuovo principio: Disciplinare il trattamento contabile e l’informativa da fornire in Nota integrativa, per soggetti non Ias Adopter, in caso di perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali ed immateriali Definizione di “perdita durevole di valore”: diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di una immobilizzazione inferiore al suo valore netto contabile, in una prospettiva di l/t. Definizione di “valore recuperabile”: va riferito ad un’attività o una UGC (unità generatrice di cassa) ed è il maggiore fra: a. Valore d’uso: valore attuale dei flussi di cassa attesi b. Valore equo: valore ottenibile dalla vendita fra parti indipendenti, al netto di costi di dismissione Novità principi contabili e redazione del bilancio Pag. 117 INDICATORI DI PERDITE DUREVOLI ED EFFETTI Indicatori di perdite durevoli di valore: Effetti: Diminuzione rilevante ed inattesa del valore di mercato Cambiamenti tecnologici, di mercato, del contesto di riferimento, ecc. Valore di realizzo degli assets inferiore al valore netto contabile Obsolescenza, deterioramento, ecc. Mancato utilizzo del bene, piani di dismissione, ristrutturazione, ecc. Andamento economico peggiore delle previsioni e contrazione risultati operativi Sensibili modifiche nei tassi con effetto sull’attualizzazione dei flussi Verificare l’esistenza di una perdita durevole di valore Verificare necessità di modificare il piano di ammortamento, la vita utile residua, ecc. Novità principi contabili e redazione del bilancio Pag. 118 RIVALUTAZIONE DELLA PERDITA DUREVOLE DI VALORE Se per una immobilizzazione Valore recuperabile < Valore netto contabile Allora, si rileva una perdita durevole di valore da imputare a CE: Voce B.10.c): se dovuta alla gestione ordinaria Voce E.21: se di natura straordinaria •Mentre, quando il valore di mercato (valore equo) dell’attività resta superiore al suo valore netto contabile, non occorre rilevare la perdita di valore; prosegue comunque l’ammortamento sistematico (anche per l’Avviamento!). •Se in seguito vengono meno i motivi che hanno indotto la perdita durevole di valore, si procede al ripristino (sempre escluso il ripristino per Avviamento e Oneri pluriennali) Novità principi contabili e redazione del bilancio Pag. 118 DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DUREVOLE DI VALORE: I DUE METODI PER LA DETERMINAZIONE DEL “VALORE D’USO” LA BOZZA DI OIC 9 PROPONE DUE METODI: Ordinario: ispirato agli IAS, è basato sulla determinazione del “valore d’uso” del bene in base all’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dalla UGC . Semplificato: per le società minori, è basato sulla capacità di ammortamento della società considerata nella sua interezza •Se il “valore d’uso” è superiore al valore netto contabile della immobilizzazione, non rilevano eventuali oscillazioni del suo valore di mercato. Novità principi contabili e redazione del bilancio Pag. 119 IL METODO SEMPLIFICATO DI DETERMINAZIONE DEL “VALORE D’USO” E’ rivolto alle imprese che per due esercizi consecutivi non superano 2 dei 3 limiti: 1. 2. 3. Per queste società sono indicatori di potenziale perdita di valore: Dipendenti: 250 Tot. Attivo di bilancio: sup. a 20 mln Ricavi: sup. a 40 mln a) b) Esercizio in perdita non dovuta a fattori contingenti senza sicurezza di pronto recupero dell’equilibrio economico Mutazioni del contesto di riferimento Novità principi contabili e redazione del bilancio Pag. 119 IL METODO SEMPLIFICATO: LA DETERMINAZIONE DELLA “CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO” • Si confrontano: i. Valore netto contabile dell’attività; ii. La capacità di ammortamento dei futuri esercizi, ovvero la somma del margine economico che la gestione produce, in un dato orizzonte temporale, e mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. Si tratta di: somma algebrica dei redditi prospettici (orizzonte circa 5 anni) al lordo degli ammortamenti delle attività da testare, al netto degli oneri finanziari e al lordo di quelli fiscali e straordinari Dà la possibilità di “compensare” eventuali esercizi in perdita Se la sommatoria dei redditi prospettici così determinati è maggiore del valore netto contabile, non c’è necessità di svalutare. Eventuali attività non utilizzate e senza prospettive di reimpiego vanno comunque svalutate Sponsorizzazioni e Pubblicità 1) CTP Mantova 114/01/2013: La contestazione sulla base del comportamento antieconomico non puo’ in se’ essere sufficiente poiche’ l’Ufficio non puo’ sindacare ex post le scelte dell’imprenditore ( in senso conforme CTR Marche n. 94 del 11.11.2011 2) Nel caso in cui il soggetto sponsorizzato sia associazione sportiva dilettantistica la deducibilita’ e’ sancita dall’art. 90 comma 8 della L. 289/02 fino a € 200.000 3) Assonime Caso 6/2013 : sponsorizzazioni culturali ( DM 19.12.2012) : devono essere ricondotte tra le spese di pubblicita’ sia nel caso della sponsorizzazione tecnica, sia per quella pura, sia per quella mista. Non deducibile invece l’ipotesi di «mero ringraziamento» 1) Capitalizzazione: OIC 24 > possibile solo se vi e’ un ritorno pluriennale della spesa, come nel caso del lancio di un nuovo prodotto 2) Inserimento totale a conto economico e deduzione rinviata in 5 esercizi > situazione che ha originato parere contrario ufficioso da parte di alcune Direzioni Regionali ma che risulta conforme al dettato dell’articolo 108, c. 2 Tuir. In tal caso variazione in aumento per 5/5 e diminutiva per un 1/5 ogni anno 99 Indennità suppletiva clientela Circ. 33 del 8.11.2013 : viene riconosciuta la deducibilita’ dell’accantonamento annuale nonostante il carattere aleatorio Correzioni degli errori in materia di competenza ( circ. 31/13) Componenti negativi contabilizzati nel 2013 ( cod 37) ma di competenza anni precedenti e componenti positivi del 2013 non contabilizzati ( cod 38) 37 10.000 Esempio: componente negativo di competenza 2011 pari a € 10.000 rilevato nel 2013: variazione diminutiva Unico 2012, gestione del credito d’imposta in Unico 2013 ( RX) e variazioni in aumento Unico 2014 2.750 Correzioni degli errori in materia di competenza ( circ. 31/13) Componenti positivi contabilizzati nel 2013 ( cod 35) ma di competenza anni precedenti e componenti negativi del 2013 non contabilizzati ( cod 36) 35 10.000 Esempio: componente positivo di competenza 2011 pari a € 10.000 rilevato nel 2013: variazione diminutiva Unico 2014, e variazioni in aumento in Unico 2012, ma quali sanzioni ? Rivalutazione dei beni e delle Partecipazioni e Riallineamento Circ. 11/09 : « Coerentemente con quanto precisato nella risoluzione n. 362/E del 2008 con riferimento alla precedente rivalutazione prevista dalla legge n. 266/2005, si evidenzia che l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva.» Affrancamento delle riserve da rivalutazione o da riallineamento Telefisco 2014 : non possibile su «vecchie» riserve Istruzioni : affrancabile anche la riserva da riallineamento CTP Ravenna 99/03/10, Ctp Ravenna 2/5/09 del 1.12.2008 CTR Emilia Romagna 14/3/09 del 18.2.09 versamento da eseguire sul saldo attivo netto. Rivalutazione 2008 e quadro RV Esempio : Bene costo storico 100.000 ammortizzato al 31.12.2007 per 70.000, residuo quindi 30.000. Valore di mercato al 2008 = 310.000. Valore di sostituzione 350.000. Si determina un saldo attivo di 280.000 su cui e’ stata versata l’imposta sostitutiva pari al 3% di 280.000, cioe’ 8.400. Il coefficiente d’ammortamento e’ pari al 3% . Quote di ammortamento : 2008 = 3000, 2009/2013 = 52.500 ( inded. = 30.000) Residuo 2013 = 350.000 meno fondo 95.500 = 254.500 ( valore fiscale 284.500) 265.000 15.000 280.000 10.500 254.500 10.500 284.500 Rivalutazione 2013 e quadro RV Esempio : Bene costo storico 100.000 ammortizzato al 31.12.2012 per 70.000, residuo quindi 30.000. Valore di mercato al 2013 = 310.000. Valore di sostituzione 350.000. Si determina un saldo attivo di 280.000 su cui e’ stata versata l’imposta sostitutiva pari al 16% . Il coefficiente d’ammortamento e’ pari al 3% . Quote di ammortamento : 2013 = 3000 30.000 30.000 280.000 3.000 3.000 307.000 27.000 Svalutazioni dirette ed accantonamenti componenti deducibili esercizio 2013, sia derivanti da perdite sia derivanti da svalutazioni:per eccedenza del fondo esistente al 2012 Perdite derivanti da atti realizzativi o estintivi E le svalutazioni dei mini crediti e dei debitori falliti ??? Ammontare dedotto ex art. 106 fino al 31.12.2012 Quindi prima si utilizza il fondo dedotto 2012 e poi si stanzia l’accantonamento Del 2013 sul fondo ridotto per l’utilizzo non viene data informativa del componente economico relativo al fallimento 200.000 1000 zero 100.000 zero zero 100000 Esempio: Nel corso del 2012 i crediti pari a 200.000 sono stati svalutati interamente con rilevanza solo civilistica. La deduzione fiscale e’ stata operata per lo 0,5% cioe’ 1000. Nel corso dell’esercizio 2013 si e’ manifestato un costo per fallimento del debitore per € 100.000. In primo luogo viene utilizzato il fondo che diventa pari a zero, mentre la perdita e’ deducibile per € 99.000 ( variazione diminutiva RF). In secondo luogo l’importo dei crediti al 31.12.2013 e’ zero valore civilistico e 100.000 valore fiscale Esempio: valore dei crediti = 100.000, piccoli crediti deducibili = 4800 4800 500 100000 BLOCCO DELLA DEDUCIBILITA’ A 500!!!!!!! 4800 NESSUN BLOCCO !!!!!!! 4800 100000 Ipotesi: Fondo pregresso al 31.12.2012 € 10.000 ( interamente dedotto) Svalutato nel 2013 un credito di € 2.400 con la scrittura contabile dare svalutazione avere fondo. Il risultato finale dovrebbe essere che non viene dedotto nulla ed il fondo diminuisce a € 7.600. Ma se con la svalutazione viene implementato il fondo rischi su crediti « indistinto» si avra’ che il fondo totale sara’ ancora € 10.000. Una possibile soluzione: Dare svalutazione / avere Fondo non tassabile 2.400 Dare Fondo ex art. 106 Tuir/ Avere Utilizzo fondo 2.400 E nel quadro RS 10.000 2.400 10.000 2.400 7.600 Variazione in aumento RF Oppure zero dato che non e’ una perdita ma una svalutazione Dinamica gestionale del fondo circ. 26/13 e istruzioni mod. Unico • 1) Utilizzo avviene prima dell’accantonamento • 2) Utilizzo ed accantonamento avvengono per masse • 3) Il controllo del parametro ( 0,5% e 5%) viene calcolato sul dato iniziale del credito, quindi prima di ogni svalutazione ( ma al netto della svalutazione interamente deducibili ?) Perdite su crediti e concordato preventivo • 1) Problema dell’ammontare della perdita deducibile: integrale e parziale • 2) Momento della deduzione : decreto di ammissione • 3) Emissione della nota di accredito ai fini Iva Rivalutazione 2013 ed ACE • 1) Societa’ di capitali : saldo attivo e’ riserva di utili da valutazione quindi ai sensi dell’art. 5 del D.M. 14/3/2012 non rientra nel computo dell’ACE • Tuttavia quando diventa disponibile per realizzo del bene, si dovrebbe avere l’incremento rilevante ( non vale per la rivalutazione 2008 perche la riserva si e’ formata prima del 2010) Rivalutazione 2013 ed ACE • 1) Societa’ di persone : saldo attivo e’ riserva che partecipa alla formazione del patrimonio netto quindi rientra nel computo dell’ACE incremento Eseguito nel 2011/12/13 Possibili incrementi 2013 Utile 2012 a riserva 2013 Conferimenti in denaro 2013 ( ragguaglio) Conferimenti in denaro e utili destinati a riserva nel 2011 e 2012 ( computo al 100%) Riserve indisponibili che sono diventate disponibili ( es. utili su cambi realizzati nel 2013) Riduzioni effettive In denaro e in natura Per attribuzione ai soci Possibili decrementi 2013 Distribuzioni utili 2013 e attribuzioni in natura 2013, rilevanza dall’1.1.2013 ( oltre ai decrementi verificatisi nel 2011 e 2012) 1) Operazione antielusive art. 10 D.A. Es. Conferimenti eseguito verso controllata Alcune riduzioni sono pero’ temporanee quindi possono essere riassorbite. Es. finanziamento a controllata restituito nel 2013, quindi viene Meno la riduzione dell’incremento aceizzabile 1) Dato del patrimonio netto: va considerato l’utile di Esercizio 2) Vanno considerate le perdite non coperte 3) Vanno considerati i versamenti a copertura per la loro Totalita’ ( non pro rata temporis) 4) Non vanno considerate le riserve azioni proprie 5) Incremento del netto eseguito in qualunque data del 2013 puo’ generare Incremento dell’importo aceizzabile 2011/12 Solo cause di disapplicazione da test di operativita’ Questione disapplicazione parziale cod. 5: i crediti verso partecipate operative Cir. 23/12: efficacia delle cause di esclusione: solo nel periodo di comodo Questione dell’affitto dell’unica azienda cod 1 se in perdita triennale senza disapplicazione, cod. da 2 a 12 per cause di disapplicazione Circ. 23/12 : efficacia delle cause solo per triennio Cod. 4 : esclusione totale partecipazioni cod. 7 : mol positivo escudendo anche i leasing ( ris. 107/12) Impegno in questa dichiarazione 99cod. 99 per impegno liquidazione assunto in precedenza Non sono cause di disapplicazione, ma solo di esonero da compilazione prospetto se non ci sono mai stati beni cod. 1 e cod. 2 se i beni non sussistono solo nel 2013 , in tal caso non si compilano solo le colonne 4 e 5 poiché non esiste reddito minimo Situazione in caso di detenzione di partecipazioni Immobili rivalutati 2008 strumentali: media 2011/12/13 x 6% Abitativi rivalutati x 4% nel 2013/14/15 1) Partecipate operative: disapplicazione oggettiva parziale, cioe’ si elimina dal test la partecipazione ( e , si ritiene anche eventuale credito da finanziamento) 2) Partecipate non in perdita che il cui valore supera quello delle partecipazioni in perdita : disapplicazione soggettiva totale cod 4 Abrogate le comunicazioni di minusvalenze su partecipazioni, sostituite da inserimento nel quadro RS Minus superiori a € 5.000.000 relative a partecipazioni immobilizzate Minus superiori a € 50.000 relative a partecipazioni in societa’ quotate reddito Imposta dovuta credito Art. 9 , L. 97/13 ( Legge Europea) Provvedimento 18.12.2013 Circ. 38 del 23.12.2013 Quadro RW ( art. 4 e 5 D.L. 167/90) 1) Abrogate le sezioni I ( trasferimenti per motivi legati a spese correnti) e III ( flussi finanziari). Obblighi di comunicazione dei flussi a carico degli intermediari 2) Sezione II ( detenzione): a) La locuzione al «termine del periodo d’imposta» viene sostituita da « i soggetti che… detengono nel periodo d’imposta..» quindi obbligo anche se alla fine del periodo l’attivita’ non e’ piu’ esistente b) Abrogato il tetto soglia pari a € 10.000 ( reintrodotto per soli conti correnti dal D.L. 4/14) c) Introdotto il concetto di titolare effettivo Quadro RW • Elementi generali • 1) Obbligo sussiste anche quando sia avvenuto il totale disinvestimento • 2) Se attivita’ finanziaria o patrimoniale e’ cointestata ciascuno ha obbligo di dichiarare il valore totale del bene, con percentuale di possesso • 3) Sono obbligati alla compilazione coloro che detengono la disponibilita’ ( ad esempio delegato sul conto corrente, ma non l’amministratore di societa’) • Modello unico per Monitoraggio, Ivafe ed Ivie QUADRO RW Titolare effettivo • Partecipazione in stati collaborativi • • • In RW si indica la partecipazione, e codice fiscale partecipata Se partecipata e’ residente non si indica nulla Se unitamente alla partecipata residente vi e’ detenzione diretta, si indica il totale valore percentuale della partecipazione • Partecipazione in stati non collaborativi • In RW si indica il bene detenuto dalla societa’ ( cumulativamente salvo detenere apposito prospetto) • In caso di titolarita’ effettiva tramite trust non rileva se il paese di residenza del trust e’ collaborativo o meno Distinzione tra stati collaborativi e stati non collaborativi WHITE LIST NON WHITE LIST MA COLLABORATIVI Quadro RW • Valore degli immobili rilevante e’ quello IVIE ( anche se non dovuta), quindi: • 1) Costo acquisto o in mancanza valore di mercato • 2) Successione o donazione > il costo indicato in tali atti o in mancanza il costo di acquisto del donante o del de cuius • 3) Immobili SEE > valore catastale o in mancanza come punto 1 • 4) Immobili Francia, Irlanda, Belgio, Malta > valore catastale dato del reddito medio per coefficienti IMU italiani • 5) Valore delle Attivita’ Finanziarie e’ quello IVAFE cioe’ valore della quotazione a fine esercizio o alla data di dismissione • Per i beni detenuti dalla societa’ partecipata ( titolare effettivo) indicazione cumulativa con compilazione di prospetto a parte Coordinamento tra RW e IVAFE • Esonero per RW > conti correnti non superiori a € 10.000 ( soglia che sembra complessiva , quindi piu’ conti correnti che superano € 10.000 andrebbero indicati) • Esonero per Ivafe > conti che per giacenza media non superano € 5.000 ( tetto cumulativo per rapporti stesso intermediario) • Quindi giacenza media es. € 7.000 non rientra nell’RW ma va indicato per Ivafe, oppure 5 conti correnti presso diversi intermediari , giacenza media € 3.000, non pagano Ivafe ma devono essere indicati nell’RW • Delegato all’utilizzo del conto corrente: deve segnalare l’attivita’ in RW ma non deve pagare Ivafe ( percentuale di possesso zero) Provvedimento 4.4.2014 Prot. 48537/2014 ( correzioni al modello Unico) • ATTENZIONE: l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro (art. 4bis del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta • l’IVAFE”; Codice 2 per Titolare effettivo Codice 1 se delegato al prelievo Valore iniziale, finale e giacenza max per non collaborativi, per conti correnti giacenza media ( ma se giacenza media fosse 4.500 e picco 11.000 come mi comporto ? ? IVAFE : 0,15% o 34,2 euro Titolare effettivo : codice fiscale societa’ partecipata e codice altri partecipanti !!!! Esempio 1 : comproprieta’ di bene • Cinque persone fisiche detengono la proprieta’ di un immobile all’estero il cui valore e’ € 500.000 Ciascuno dichiara il valore intero dell’immobile riportando la quota di possesso del 20% 20 4 500.000 760 500 260 Costo di acquisto Esempio 2 : partecipazione 30% societa’ white list • Detenzione partecipazione 30% in societa’ white list: RW per quota di partecipazione 30 45 100.000 Esempio 3 : partecipazione 50% societa’ italiana • Detenzione partecipazione 50% societa’ italiana che detiene 100% di societa’ estera la quale a sua volta detiene investimenti all’estero • NO RW per quota di partecipazione, No RW per societa’ Italiana la quale e’ esclusa dall’obbligo di monitoraggio Esempio 4 : partecipazione 15% societa’ white list e 50% Italiana • Detenzione partecipazione 15% societa’ white list piu’ 50% societa’ italiana che detiene 50% societa’ white list SI RW per quota di partecipazione, da indicare al 40% in quanto titolare effettivo 100.000 60 40 Esempio 5 : partecipazione 30% societa’ non w.l. • partecipazione 30% societa’ non w.l. che detiene investimenti in italia: SI RW ma per quota di partecipazione, nonostante la societa’ sia non w.l. poiche’ i beni sono detenuti in italia 100.000 45 30 Esempio 6 : partecipazione 30% societa’ non w.l. • partecipazione 30% societa’ non w.l. che detiene investimenti all’estero SI RW per i beni esteri valore complessivo. Valore quota 100.000, valore beni 500.000 ( ma come lo calcolo ?) 500.000 225 30 esoneri • Persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato Italiano o per Organizzazioni Internazionali > esonero totale • Persone fisiche che prestano lavoro all’estrro in zone di frontiera > esonero limitato al paese ove si lavora Nuove Sanzioni e Decorrenza • Violazione all’obbligo: dal 3 al 15% dell’ammontare non dichiarato ( prima era dal 10 al 50%), se il paese estero e’ black list la sanzione e’ dal 6 al 30% • Omessa presentazione ravveduta entro 90 gg : sanzione fissa € 258 ( pagamento 1/8) • Omessa presentazione ravveduta oltre 90 gg entro termine successiva dichiarazione : sanzione 1/8 del 3% ( investimenti white list o del 6% ( investimenti black list) . Viene meno la confisca per equivalente • In base al principio del favor rei, le nuove sanzioni sono certamente applicabili anche al passato ( Unico 2013 compreso) Telefisco 2014: i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per maggior parte del periodo d’imposta non sottostanno alle regole della lett. b) del 164 del Tuir, quindi deducibilita’ canoni leasing e’ meta periodo di ammortamento e non 4 anni e non si applicano i tetti e le limitazioni della lett. b) 20% deducibilita’ spese veicoli 70% se dati in uso promiscuo ai dipendenti Telefisco 2014: 1) i canoni leasing per immobili promiscui sono deducibili al 50% dal 2007/2009, e tornano deducibili dal 2014 2) Le spese sostenute su immobili promiscui in leasing sono deducibili nella categoria delle spese non capitalizzabili, quindi nell’esercizio di sostenimento entro il 5% valore cespiti, e per l’eccedenza in cinque quote costanti negli esercizi successivi Deduzione 30% imu pagata 2013 su fabbricati strumentali: Telefisco 2014 non rientra nella deducibilita’ l’IMU relativa ad immobili promiscui perche non sono strumentali Rivalutazione dei terreni eseguita nel 2013 Problema: cessione di fabbricato collocato su terreno edificabile Posizione delle Entrate: cessione di area edificabile quindi 1) sempre tassabile a prescindere dalla date di detenzione 2) Se detenuto all’1.1.2014 rivalutabile Posizione della Corte di Cassazione ( sent. 4150/2014) : cessione di fabbricato poiche’ occorre aver riguardo alla stato di fatto al momento della cessione, quindi bene non rivalutabile se detenuto all1.1.2014 RIAPERTURA RIVALUTAZIONE E TERRENI Valutazioni in diminuzione circ. 1/13 Circ. 1/13 risposta 4.1 : due alternative: a) indicare il corrispettivo ai fini delle imposte indirette almeno quanto quello periziato ( con pagamento di imposte indirette piu’ elevato poiche’ eseguito su un valore piu’ alto rispetto a quello pattuito b) Eseguire entro 30.6.2014 nuova perizia con valore meno elevato senza versare nulla o compensando la rata precedentemente versata Rivalutazione partecipazioni eseguita nel 2013 Perfezionamento della rivalutazione 1) circ. 47/11 : al momento del versamento della prima rata con asseverazione eseguita > mancato pagamento rate residue: iscrizione a ruolo 2) CTR Lombardia n.168/65/2013: E’ possibile rinunciare alla rivalutazione > mancato pagamento rate residue possibile come possibile ottenere il rimborso di quelle versate Rideterminazione valori terreni partecipazioni PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN DONAZIONE O SUCCESSIONE • Successione - art. 68, c. 6 Tuir: valore rilevante ai fini imposta successione dato da art. 16 D.L. 346/90 – valore contabile – il costo ereditato può essere inferiore rispetto al costo riconosciuto in capo al de cuius (irrilevanti le rivalutazioni del de cuius) • Donazione: si assume come costo quello del donante – rilevanti le rivalutazioni del donante