tariffario generale

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tariffario generale
NORME APPLICATIVE
del Tariffario Generale
Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2011
Punto 1) Applicazione Regolamento delle prestazioni e Tariffario Generale
Le norme stabilite dal Regolamento e dal Tariffario Generale (oltre quanto disposto dal Consiglio di
Amministrazione in termini applicativi e/o modificativi) sono vincolanti per tutte le strutture
dell’Associazione.
In particolare le linee amministrative e sanitarie sono preposte, per le proprie competenze e
responsabilità, alla loro corretta attuazione, non suscettibile di alcuna deroga.
Gli stessi organi dell’Associazione (Art. 12 dello Statuto ASSILT) sono parimenti impegnati a tale linea di
comportamento, essendo previsto dallo Statuto e dal Regolamento delle prestazioni loro specifiche
attribuzioni e modalità di intervento di carattere ordinario e straordinario.
Punto 2) Rimborsi
Gli importi indicati nel presente Tariffario sono da corrispondersi al netto delle eventuali quote erogate
dal S.S.N. (con eccezione dei contributi inerenti l’odontoiatria, vedi punto 11); il contributo in ogni caso a
carico dell’ASSILT sommato a quello del S.S.N., non potrà superare la spesa sostenuta.
Temporizzazioni
Le temporizzazioni indicate per il rinnovo di talune prestazioni, devono intendersi dalla precedente
erogazione che, per convenzione, viene associata alla data della fattura o della documentazione di spesa
equipollente ad esclusione delle visite specialistiche per le quali sono previsti contributi per anno solare.
Figure professionali
L’ASSILT riconosce per le prestazioni sanitarie previste dal Regolamento delle prestazioni, dalle Norme
applicative del Tariffario Generale stesso, solo se eseguite da laureati in medicina e chirurgia, da medici
specialisti o da professionisti abilitati a esercitare le professioni sanitarie non mediche ai sensi della
normativa vigente.
Documentazioni di spesa redatte al di fuori dl territorio nazionale
L’ASSILT eroga i contributi previsti nel presente Tariffario anche in occasione di spese mediche sostenute
all’estero. In tal caso, qualora la documentazione di spesa fosse redatta in lingua originale, la stessa
dovrà essere sempre accompagnata da una traduzione in italiano come segue:
1.inglese, francese, tedesco o spagnolo: la traduzione può essere eseguita a cura del socio e da lui
sottoscritta;
2. in altra lingua: la traduzione deve essere corredata da una traduzione giurata.
Trasmissione delle richieste di contributo
Al fine di consentire il rispetto dei termini di rimborso, le richieste di contributo devono essere trasmesse
con le seguenti modalità:
- documentazioni di spesa emesse nel periodo 1° gennaio – 30 aprile non oltre il 30 giugno dello stesso
anno;
- documentazioni di spesa emesse nel periodo 1° maggio – 31 agosto non oltre il 31 ottobre dello stesso
anno;
- documentazioni di spesa emesse nel periodo 1° settembre – 31 dicembre non oltre il 28/29 febbraio
dell’anno successivo.
Punto 3) Assistenza infermieristica
- giornaliera (8 ore al giorno) per un periodo massimo di 90 giorni l’anno;
- ad accesso per un massimo di 2 ore al giorno (periodo massimo di 90 giorni l’anno).
Per i relativi rimborsi si richiede la fattura o la ricevuta di spesa attestante le prestazioni fruite rilasciata:
- dall’infermiere professionale con l’indicazione del numero d’ordine di iscrizione all’Albo;
- da Cooperative o Associazioni abilitate che offrano servizi infermieristici.
Punto 4) Cure convalescenziarie
L’ASSILT, con le modalità stabilite dal Regolamento, eroga un contributo massimo giornaliero, dietro
presentazione di regolare documentazione di spesa.
Punto 5) Cure termali
L’ASSILT riconosce un contributo pari al 90% delle spese sostenute dai soci per ticket sanitari
conseguenti alle fruizioni di terapie termali a carico del S.S.N..
Il contributo è erogato a presentazione della documentazione di spesa rilasciata dagli istituti termali.
In questi casi i soci sono esentati dalla presentazione della prescrizione medica, essendo sia
l’identificazione del fruitore che la verifica della corrispondenza delle prestazioni prescritte, effettuata
direttamente dalla struttura sanitaria pubblica o accreditata erogante.
Punto 6) Erogazioni straordinarie
Con riferimento a quanto previsto dall’Art.8 del vigente Regolamento delle prestazioni sono stati
deliberati dal Consiglio di Amministrazione i seguenti criteri di intervento:
- non sono ammissibili le domande di erogazione straordinaria di Soci Lavoratori e Pensionati inerenti ad
oneri residui non coperti dal S.S.N. e/o dall’ASSILT relativi a:
a - prestazioni odontoiatriche;
b - cure convalescenziarie;
c - ricoveri per malattie croniche e per lungodegenze;
d - assistenza infermieristica domiciliare e/o ospedaliera;
e - prestazioni estetiche;
f - farmaceutica.
Per dette prestazioni si darà pertanto luogo solo agli interventi previsti, in via ordinaria, dal Regolamento
delle prestazioni.
Punto 7) Farmaci
PRONTUARIO FARMACEUTICO INTEGRATIVO
L’ASSILT predispone ed aggiorna periodicamente un Prontuario Farmaceutico Integrativo rivolto ai propri
soci nel quale vengono contemplati farmaci non acquisibili attraverso il S.S.N., che i Consulenti Sanitari
ASSILT in collaborazione con qualificati esperti in materia ritengono di elevato valore terapeutico.
Il contributo che é pari al 60% del costo del farmaco riportato nel presente Tariffario Generale viene
erogato dietro presentazione della prescrizione medica e dello scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia.
La prescrizione del medico dovrà essere intestata al socio e dovrà riportare il timbro della farmacia con
l'indicazione del nome del farmaco. Qualora non sia rilevabile con esattezza il nome del prodotto, è
necessario allegare alla prescrizione una parte della confezione dalla quale si possa individuare il farmaco
acquistato (nome, posologia ed il costo).
Tale obbligo è superabile nel caso di presentazione dello scontrino “parlante”, istituito dalla legge n.296
del 27 dicembre 2006 (art. 1, commi 28 e 29), qualora sia rilevabile con esattezza dallo scontrino stesso
la quantità, il prezzo ed il nome del prodotto acquistato.
FARMACI E CURE OMEOPATICHE
La visita del medico omeopata non viene rimborsata. I farmaci omeopatici sono rimborsabili sino ad un
massimo di euro 80,00 quadrimestrali, dietro presentazione della prescrizione medica, dello scontrino
fiscale rilasciato dalla farmacia o dalle strutture commerciali abilitate e dalle fustelle dei farmaci
acquistati.
Nel caso in cui non fosse praticabile la presentazione delle fustelle, potrà essere presentata in
alternativa una dichiarazione della farmacia o della struttura commerciale abilitata riportante gli estremi
e le quantità dei farmaci acquistati.
Tale obbligo di presentazione delle fustelle è superabile nel caso di presentazione dello scontrino
“parlante”, istituito dalla legge n.296 del 27 dicembre 2006 (art. 1, commi 28 e 29), qualora sia rilevabile
con esattezza dallo scontrino stesso la quantità, il prezzo ed il nome del prodotto acquistato.
Le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate nel modo seguente:
- documentazioni di spesa emesse nel periodo 1°gennaio – 30 aprile non oltre il 30 giugno dello stesso
anno;
- documentazioni di spesa emesse nel periodo 1°maggio – 31 agosto non oltre il 31 ottobre dello stesso
anno;
- documentazioni di spesa emesse nel periodo 1°settembre – 31 dicembre non oltre il 28/29 febbraio
dell’anno successivo.
DOLCIFICANTI ARTIFICIALI
Rimborso dell'75% della spesa sostenuta solo per diabetici con dichiarazione medica della malattia.
Punto 8) Medicina preventiva
Le spese sostenute dai Soci in occasione di partecipazione ad iniziative di Medicina Preventiva, previa
intesa tra Delegati ed il Consiglio di Amministrazione, potranno essere rimborsate secondo modalità da
indicarsi specificatamente.
Punto 9) Psicoterapia
L’ASSILT eroga il contributo previsto dal Tariffario Generale per un periodo di trattamento consecutivo di
2 anni, con un massimo di 80 sedute l'anno, sulla base di prescrizione rilasciata da struttura di Neurologia
– Neuropsichiatria pubblica/convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (Aziende Ospedaliere,
Azienda Unità Sanitarie Locali e Ospedali Accreditati) o in attività intramoenia.
In regime intramoenia, nel caso in cui la prescrizione del medico specialista sia redatta su carta intestata
del medico stesso anziché su quella della struttura pubblica o accreditata, il socio per ottenere i contributi
previsti dovrà contestualmente presentare:
1) la ricevuta della visita specialistica;
2) la prescrizione della terapia necessaria.
I contributi vengono erogati secondo i seguenti criteri e dietro presentazione di regolare ricevuta di spesa
rilasciata da Psicoterapeuti iscritti all’Albo degli Psicologi – Psicoterapeuti.
Al termine del primo anno dovranno essere fornite al Consulente sanitario dell’ASSILT, che si avvarrà
della collaborazione della struttura operativa di riferimento, una relazione redatta dal terapista riportante
le informazioni riguardanti l’andamento del trattamento al fine dell'autorizzazione al proseguimento per il
secondo anno.
Trascorso tale periodo di trattamento massimo concedibile, non potranno essere erogati dall’ASSILT
ulteriori contributi, se non trascorsi almeno tre anni dall’ultimo contributo erogato.
Punto 10) Training autogeno o biofeedback
L'ASSILT eroga il contributo previsto dal presente Tariffario per un massimo di 10 sedute annue sulla
base di prescrizione rilasciata da medici specialisti in medicina interna, ostetricia e ginecologia,
neurologia, psichiatria, ortopedia, urologia e otorino.
I contributi vengono erogati dietro presentazione di regolare ricevuta di spesa rilasciata dagli stessi
medici specialisti sopra elencati.
Punto 11) Prestazioni odontoiatriche
I contributi per prestazioni odontoiatriche sono già tariffati al netto del contributo del S.S.N..
Le tariffe degli interventi sono comprensive di anestesia locale.
L’ASSILT eroga contributi secondo quanto indicato nel presente Tariffario, con le modalità stabilite dal
Regolamento e dietro presentazione di documentazione di spesa dettagliata riportante le prestazioni
fruite e gli elementi dentali interessati.
Nel caso in cui le prestazioni eseguite fossero elencate in un piano dei lavori, sarà necessario far indicare
al medico: “La/e fattura/e n._______ del _______ è/sono relativa/e alle prestazioni esposte nel piano dei
lavori rilasciato il _______”.
Il massimale di contributi erogabili a socio viene fissato a 10.000,00 Euro, per un periodo di riferimento
di 18 mesi.
Il Consiglio di Amministrazione allo scopo di migliorare l’equilibrio ed il grado di copertura delle
prestazioni odontoiatriche, ha deliberato meccanismi normativo - tariffari che modulano i contributi in
relazione ai livelli di spesa sostenuta dai Soci sul territorio ed in relazione alle tariffe massime di
riferimento.
Anticipi
L’anticipazione prevista dal Regolamento che il Socio Lavoratore ha facoltà di richiedere, sarà possibile
erogarla qualora il contributo previsto dal Tariffario sia superiore a 2.000,00 Euro.
Prestiti
Sono concedibili fino ad un importo pari al contributo. Le modalità di recupero in rate mensili consecutive
sono le seguenti:
da Euro
258,50
a Euro
da Euro
516,51
a Euro 1.033,00
n. 12 rate con interessi
da Euro 1.033,01
a Euro 1.549,50
n. 18 rate con interessi
da Euro 1.549,51
a Euro 2.066,00
n. 24 rate con interessi
da Euro 2.066,01
a Euro 2.582,50
n. 30 rate con interessi
oltre Euro 2.582,51
516,50
n. 6 rate con interessi
n. 36 rate con interessi
E’ possibile comunque l’estinzione del prestito in n°3 rate senza interessi.
Temporizzazioni e chiarimenti
Visite specialistiche e predisposizione piano di cura
Non sono erogabili contributi per le visite specialistiche e la predisposizione del piano di cura.
Trattamenti conservativi/endodontici
Conservativa
Qualora per un elemento dentale sia stato erogato un contributo per trattamenti conservativi, non sono
erogabili per lo stesso elemento contributi per eventuali trattamenti endodontici successivi se non
trascorsi almeno 5 anni dalla precedente contribuzione.
Qualora per un elemento dentale sia stato erogato un contributo per trattamenti endodontici, non sono
erogabili per lo stesso elemento nuovi contributi se non trascorsi almeno 5 anni dalla precedente
contribuzione.
Il trattamento canalare si intende comprensivo di quattro radiografie di controllo ad esclusione di quella
diagnostica.
La prestazione ODCN0000 (V classe) è rimborsabile anche se eseguita sullo stesso elemento dentario sul
quale sia già stata eseguita una qualsiasi altra prestazione conservativa, indipendentemente dalla
presenza di vincoli di temporizzazione ancora vigenti. Da quel momento per tale prestazione parte la
temporizzazione dei 5 anni.
Nel caso in cui il dente sottoposto a terapia endodontica (codici ODCN0021- 31 - 32 - 33 - 34) sia
ricostruito con una Otturazione della cavità di accesso, è possibile riconoscere la contemporanea
erogazione di un contributo per le prestazioni di odontoiatria conservativa comprese nei codici ODCN0001
- 2 - 4 - 5.
Per i seguenti trattamenti conservativi/endodontici non sono previste erogazioni di contributi oltre il 12°
anno di età:
- sigillatura dei solchi per dente (contributo erogabile una sola volta per elementi dentali mai sottoposti
ad alcuna terapia conservativa, endodontica o protesica);
- trattamento chimico della ipersensibilita' con oligoelementi (per arcata - ogni 18 mesi);
- amputazione coronale della polpa (per elemento dentale - contributo erogabile una sola volta);
- apecificazione (un unico contributo).
Parodontologia
L’ASSILT non riconosce contributi per levigatura delle radici, courettage gengivale, legatura dentale,
molaggio selettivo, gengivectomia, lembo gengivale e muco gengivale, amputazioni radicolari, chirurgia
ossea resettiva e lembi liberi o peduncolati a iscritti di età inferiore ai 16 anni, salvo autorizzazione del
Consulente Nazionale Odontoiatrico.
L’ASSILT riconosce contributi una sola volta per ogni socio per le prestazioni di molaggio selettivo,
gengivectomia, lembo gengivale e muco gengivale, amputazioni radicolari, chirurgia ossea resettiva e
lembi liberi o peduncolati, salvo autorizzazione del Consulente Nazionale Odontoiatrico.
Per le prestazioni di ablazione tartaro, levigatura delle radici e legature dentali, ASSILT non riconosce
altre prestazioni parodontali sullo stesso dente se non trascorsi 12 mesi dalla precedente contribuzione.
Le prestazioni di ablazione tartaro e levigatura delle radici e/o courettage gengivale sono alternative tra
loro nello stesso piano di cura.
Le prestazioni di molaggio selettivo, gengivectomia, lembo gengivale e muco gengivale, chirurgia ossea
resettiva e lembi liberi o peduncolati, non sono sovrapponibili nello stesso piano di cura.
Protesi ed implantologia
In caso di erogazione di un contributo per la ricostruzione o sostituzione di un elemento dentale, sia in
protesi fissa che rimovibile, devono trascorrere almeno 7 anni dal precedente trattamento protesico per
l’erogazione di un nuovo contributo per intervento protesico sullo stesso dente.
Tale limite non sarà considerato nei casi di Soci che, entro il limite di tempo su indicato per il rinnovo
della protesi, presentino una sopravvenuta edentulia totale dell’arcata interessata, o per i casi di perdita
di uno degli elementi naturali pilastro o di ancoraggio della protesi, previa autorizzazione del Consulente
Nazionale Odontoiatrico.
Il limite dei 7 anni, inoltre, non sarà considerato nei casi di erogazione riferite a riparazioni o ribasamenti
della protesi totale e/o riparazione faccetta in resina/composito/ceramica.
ASSILT non riconosce contributi in caso di perdita di un elemento pilastro di tipo impianto osteointegrato.
Sono erogabili contributi per protesi rimovibile, su un massimo di 2 impianti osteointegrati per emiarcata,
in caso di grave riassorbimento osseo di III - IV grado (secondo la classificazione Lekholm – Zorb), previa
autorizzazione del Consulente Nazionale Odontoiatrico.
Ortognatodonzia
Non sono erogabili contributi per le visite specialistiche e la predisposizione dei piani di cura.
L’ASSILT eroga per la terapia ortognatodontica attiva contributi per un periodo non superiore a tre anni di
cura.
Per le richieste di contributo relative alla correzione di una anomalia di 3a classe, é necessario
presentare, allegata alla prima fattura, copia del tracciato ed analisi cefalometrica per le eventuali
verifiche disposte dall’Associazione.
I contributi per i trattamenti ortodontici potranno essere nuovamente corrisposti trascorsi almeno 7 anni
dall’ultimo contributo erogato secondo i limiti precedentemente descritti.
Si intendono esclusi dalle fasi di terapia attiva e di conseguenza da qualsiasi forma di rimborso, i periodi
di attesa della permuta dentale.
Per le prestazioni ortodontiche di tipo preventivo-intercettivo é previsto un apposito contributo distinto ed
alternativo da quello per le terapie funzionali o fisse.
Il contributo per la terapia preventiva-intercettiva é da intendersi “una tantum” per l’intero periodo.
Il contributo per la contenzione viene erogato “una tantum” al termine della terapia attiva.
Interventi di chirurgia maxillo-facciale
Per i Soci affetti da gravi patologie per la cui risoluzione occorrono interventi di chirurgia maxillo facciale, l’ASSILT eroga un contributo a copertura delle sole spese relative all’intervento, previa
preventiva autorizzazione da parte del Consulente Nazionale Odontoiatrico.
Interventi di chirurgia implantologica
L’ASSILT prevede un contributo erogabile una sola volta per emiarcata per gli interventi di piccolo rialzo e
grande rialzo del seno mascellare e per gli interventi di distrazione osteo-alveolare mandibolare, sulla
base di quanto indicato dal proprio Tariffario Generale.
Gli interventi di piccolo rialzo e grande rialzo del seno mascellare sono alternativi tra loro nello stesso
piano di cura e per la stessa emiarcata.
Nuovi contributi per altri interventi di chirurgia implantologica, potranno essere corrisposti trascorsi
almeno 7 anni dall'ultimo contributo erogato.
Gravi patologie sistemiche e malformative genetiche
Nel caso di particolari patologie sistemiche (neoplasie maligne tessuti orali, lingua, testa, collo, gravi stati
di compromissione dell’autonomia motoria derivanti da patologie neuronali e vascolari) o nel caso di gravi
patologie malformative genetiche o congenite del distretto oro-maxillo-facciale, previa autorizzazione del
Consulente Nazionale Odontoiatrico, potrà essere concesso un incremento dei contributi previsti dal
Tariffario Generale in Odontoiatria, pari al 50% dei contributi stessi, non tenendo conto di
temporizzazioni e plafond massimo di spesa previsti ordinariamente.
Punto 12) Operazioni e cure estetiche
Per “menomazione funzionale” si intende quella alterazione che riduce la funzionalità dell’organo o
dell’apparato.
Per quanto attiene il rimborso delle spese valgono le stesse norme previste per gli interventi chirurgici
(Art.7 § 2 punto b - del Regolamento).
Punto 13) Prodotti dietetici per specifiche patologie (leucinosi, mucoviscidosi e intolleranze
alimentari in età pediatrica)
L’ASSILT, previa certificazione medica di specifiche patologie - come indicato dall’art.7 paragrafo 7 del
Regolamento delle prestazioni - eroga:
Leucinosi e mucoviscidosi
un contributo pari alla totale copertura della spesa sostenuta dai Soci per l'acquisto di prodotti dietetici
specifici - presso farmacie, parafarmacie o rivendite autorizzate dal Ministero - necessari
all'alimentazione.
Il contributo sarà riconosciuto previa presentazione della prescrizione medica e relativa documentazione
di spesa.
Intolleranze alimentari in età pediatrica
-
un contributo pari al 75% della spesa sostenuta dai Soci per l'acquisto di prodotti dietetici specifici presso farmacie, parafarmacie o rivendite autorizzate dal Ministero - necessari all'alimentazione di
quanti affetti da intolleranze alimentari glucidiche, proteiche e lipidiche.
Il contributo sarà riconosciuto fino al compimento del 14° anno di età e previa presentazione della
prescrizione medica e relativa documentazione di spesa.
- un contributo pari al 75% della spesa sostenuta dai soci per l'acquisto di prodotti dietetici specifici presso farmacie, parafarmacie o rivendite autorizzate dal Ministero - necessari all'alimentazione, si
eroga anche ai Soci - fino al compimento del 14° anno di età - senza patologia in atto, ma con
familiarità atopica documentata da struttura pubblica.
Punto 14) Agopuntura
L’ASSILT eroga il contributo previsto dal presente Tariffario, per 3 cicli di cure annue per un massimo di
10 sedute cadauno, su prescrizione del medico curante e dietro presentazione di spesa rilasciata da
operatori Laureati in Medicina e Chirurgia.
Punto 15) Iniezioni ipodermiche
L’ASSILT, di norma, riconosce contributi per iniezioni ipodermiche eseguite da personale medico. Nel caso
in cui per esigenze individuali le prestazioni fossero effettuate da personale infermieristico, la
documentazione di spesa dovrà riportare o il numero d’ordine di iscrizione all’Albo professionale o dovrà
essere emessa da Cooperative o Associazioni abilitate.
Punto 16) Prestazioni riabilitative - assistenza agli handicappati
Per prestazioni riabilitative erogate da centri od operatori specializzati, l’ASSILT eroga un contributo pari
alle tariffe ASSILT di convenzionamento regionale o pari all'85% della spesa sostenuta, su presentazione
da parte del Socio di regolare documentazione di spesa.
Punto 17) Protesi oculistiche
Non sono rimborsabili lenti che non sono dirette a correggere visus o patologie oculari.
Le correzioni ottiche previste per corrispondere nuovamente gli occhiali, potranno essere calcolate anche
attraverso la combinazione sfero - cilindrica, tenendo conto che i valori del cilindro (astigmatismo)
equivalgono alla metà del valore della sfera (miopia, ipermetropia e presbiopia).
Esempio: - 0,75 sfera associato a -0,50 cilindro é uguale a - 0,75 sfera più la metà di 0,50
quindi: - 1,00 sfera.
L’ASSILT eroga contributi, secondo il proprio Tariffario Lenti dietro presentazione da parte dei Soci della
prescrizione dello specialista unitamente alla documentazione di spesa.
Al fine del corretto riconoscimento del contributo è indispensabile che nella ricevuta di spesa sia distinto il
costo della montatura da quello delle lenti acquistate, con l’indicazione della correzione ottica, salvo che
non sia evidenziata nel certificato di conformità.
La prescrizione del medico specialista é indispensabile e dovrà essere sempre presentata in occasione di
ogni richiesta di rimborso (variazione visus, rottura, usura, smarrimento, ecc.). Dal rispetto di tale regola
generale sono dispensati i Soci con difetti semplici di miopia e presbiopia per i quali può anche valere
l’approntamento e vendita diretta di occhiali e lenti da parte di ottici provvisti di licenza per l’esercizio di
tale attività (R.D. n°1334/1928). In questo caso è indispensabile presentare, unitamente alla
documentazione di spesa anche il certificato di conformità delle lenti correttive acquistate.
Per quanto concerne, inoltre, l’erogazione del contributo per lenti a contatto ai Soci che intendessero
fruire di dette protesi qualora non ricorrano le patologie od i limiti previsti dal Regolamento, lo stesso
sarà determinato dalla quota prevista dal presente Tariffario Generale ASSILT per quanto attiene la
montatura sommato a quanto previsto dal Tariffario Lenti aventi lo stesso potere in diottrie e
caratteristiche delle lenti a contatto acquistate dal Socio. In questo caso è indispensabile presentare,
unitamente alla documentazione di spesa anche il certificato di conformità delle lenti correttive
acquistate.
In questo caso per il rinnovo delle protesi varrà la normativa prevista per l’acquisto di un paio di occhiali.
Per le lenti al lantanio e al titanio, ASSILT riconosce un contributo soltanto se il valore della lente
prescritta dall’oculista supera +/- 6 sfera o +/- 2,50 cilindro.
Punto 18) Calzature ortopediche
Si intendono “calzature ortopediche” (codice Tariffario PRPR00) quei presidi confezionati su misura da
laboratori ortopedici, specializzati e legalmente autorizzati, previa dettagliata prescrizione del medico
specialista in ortopedia. Per detti presidi il contributo ASSILT viene determinato assommando le tariffe
corrispondenti dei diversi accessori che li costituiscono (calzature, plantari, rialzi, accessori).
Punto 19) Pile e batterie per apparecchi acustici
ASSILT riconosce un contributo pari all’85% della spesa sostenuta (per anno solare) per l’acquisto di pile
e batterie necessarie per il corretto funzionamento delle protesi acustiche dietro presentazione di un
documento del fornitore che ne certifichi il consumo medio correlato dalla documentazione di spesa.
Le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate nel modo seguente:
- documentazioni di spesa emesse nel periodo 1°gennaio – 30 aprile non oltre il 30 giugno dello stesso
anno;
- documentazioni di spesa emesse nel periodo 1°maggio – 31 agosto non oltre il 31 ottobre dello stesso
anno;
- documentazioni di spesa emesse nel periodo 1°settembre – 31 dicembre non oltre il 28/29 febbraio
dell’anno successivo.
Punto 20) Noleggio di presidi per deambulazione
Qualora le spese sostenute per i presidi per deambulazione siano riferite al noleggio degli stessi, l’ASSILT
eroga un contributo pari all’85% della spesa sostenuta.
Punto 21) Raccoglitori di feci e di urine
L’ASSILT rimborsa totalmente a soggetti sottoposti a stomia intestinale e urostomizzati, le spese
sostenute per l’acquisto di raccoglitori di feci e di urine (sacchetti di plastica, placche adesive, materiale
assorbente, ecc.) su prescrizione del medico curante, nonché dietro presentazione di documentazione di
spesa.
Punto 22) Materiali per colorimetro a riflessione
L’ASSILT eroga un contributo pari all’80% della spesa sostenuta per l’acquisto mensile di una confezione
di strisce reattive per glucometro ed una confezione di lancette per il prelievo capillare, previo parere
favorevole del Consulente sanitario dell’ASSILT in collaborazione con la struttura operativa di riferimento,
ai soci affetti da diabete mellito certificato da uno specialista diabetologo o da un centro di diabetologia.
Il rimborso avverrà dietro presentazione di regolare documentazione di spesa.
Punto 23) Ricoveri per malattie croniche e lungodegenti
Il contributo deve essere calcolato nella misura dell'85% dell'importo residuo a carico del socio fino ad un
massimo di Euro 77,50 giornalieri per un periodo non superiore a:
- 180 giorni all’anno per i ricoveri per cure psico e medico pedagogiche presso Istituti ortofonetici o
presso Istituti specifici per la rieducazione ortofonica;
- 120 giorni all’anno per le altre forme morbose a lunga degenza.
Punto 24) Mezzi di contrasto
Ove le strutture esterne, convenzionate con il S.S.N., richiedano il pagamento dei mezzi di contrasto per
l’effettuazione delle indagini radiologiche, l’ASSILT eroga un contributo a copertura totale della spesa
sostenuta previa presentazione della relativa documentazione.
Punto 25) Spese viaggio e pernottamento per ricoveri o prestazioni ambulatoriali fruite in
ambito pubblico
L'ASSILT secondo le modalità previste e previa autorizzazione della propria Linea Sanitaria, eroga,
qualora non rimborsate dal S.S.N., un contributo volto alla copertura delle spese di viaggio ed un
contributo per le spese di pernottamento, riferite all'iscritto ed all'eventuale accompagnatore - anch'esso
preventivamente autorizzato dalla Linea Sanitaria - a coloro che utilizzano il S.S.N. per ricoveri o
prestazioni ambulatoriali erogate solo da strutture specializzate che si trovano fuori del Comune di
residenza dell'iscritto.
La Linea Sanitaria regionale nel concedere l'autorizzazione di cui sopra, dovrà accertare, in primo luogo,
l'effettiva carenza delle strutture sanitarie pubbiche del Comune di residenza dell'iscritto ed, in secondo
luogo, le soluzioni possibili in ambito del S.S.N. regionale.
Nel caso in cui anche le strutture sanitarie pubbliche della Regione non fossero nella condizione di
soddisfare le richieste, l'ASSILT, previa autorizzazione del Consulente Sanitario Interregionale, prevede,
con le medesime modalità, l'erogazione di contributi volti alla copertura delle spese di viaggio e di
pernottamento necessarie all'iscritto per raggiungere le strutture del S.S.N. al di fuori della sua Regione.
Qualora le spese in argomento nel loro complesso risultassero superiori ad Euro 516,50, gli associati
potranno richiedere all'ASSILT l'erogazione di anticipi.
Punto 26) Rieducazione neuromotoria domiciliare
L’ASSILT eroga il contributo previsto dal Tariffario, su prescrizione dello specialista e preventiva
autorizzazione del Consulente Sanitario.
Il contributo di cui sopra sarà erogato dall’ASSILT previa presentazione di documentazione di spesa
rilasciata da Medici specialisti o fisiokinesiterapisti (art.1 del Decreto legislativo 27/7/2000) e figure
professionali equipollenti riconosciute dal Ministero della Salute (Terapisti della riabilitazione, Tecnici
fisioterapisti della riabilitazione, Terapisti della riabilitazione dell’apparato motorio e Massofisioterapisti).
Punto 27) Magnetoterapia
L’ASSILT eroga il contributo previsto dall’attuale Tariffario per un massimo di 20 sedute annue.
L’erogazione per la Magnetoterapia notturna dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consulente
Sanitario.
Punto 28) Spese viaggio
L’ASSILT, nei casi previsti dal Regolamento, eroga un contributo per le spese di viaggio (interventi
chirurgici, alta consulenza, cure convalescenziarie, prestazioni riabilitative agli handicappati, prestazioni
autorizzate S.S.N. erogate soltanto da strutture specializzate che si trovano fuori dal Comune di
residenza del socio, ecc.), effettuate per ferrovia o con altri mezzi di pubblico trasporto, dietro
presentazione dei relativi biglietti, come segue:
- 1° classe per i viaggi effettuati nella stessa giornata con percorrenza superiore ai 200 Km complessivi;
- 2° classe per i viaggi effettuati nella stessa giornata con percorrenza inferiore ai 200 Km complessivi;
- vagone letto od aereo per distanze superiori ai 400 Km (incluso tragitto Roma - Bari).
Il Socio può altresì optare per l’utilizzo del mezzo proprio, in tal caso il socio stesso potrà ottenere il
rimborso dall’ASSILT su presentazione di una dichiarazione attestante il percorso effettuato, il
chilometraggio e la spesa che dovrà essere sempre documentata con ricevute rilasciate dai gestori di
distributori di carburante e dalle eventuali ricevute di pedaggio autostradale.
Il contributo per la spesa sostenuta sarà calcolato dall’ASSILT nella misura massima di un consumo
medio di un litro di carburante ogni 10 chilometri e comunque compreso nei limiti delle equivalenti spese
di viaggio con mezzo di pubblico trasporto.
Qualora le spese viaggio sostenute per l’utilizzo del mezzo proprio siano riferite a più persone dello stesso
nucleo familiare, il contributo dell’ASSILT sarà erogato fino alla concorrenza del costo dei biglietti di sola
andata e ritorno con mezzo di pubblico trasporto.
Per i Soci portatori di Handicap per i quali il medico curante richiede l’utilizzo del mezzo proprio per il
raggiungimento della struttura riabilitativa prescelta, l’ASSILT erogherà un contributo su presentazione di
una dichiarazione attestante il percorso effettuato, il chilometraggio ed eventuale pedaggio autostradale,
le spese dovranno essere sempre documentate con ricevute rilasciate dai gestori di distributori di
carburante e delle eventuali ricevute di pedaggio autostradale.
Il rimborso della spesa acquisto carburante verrà calcolato nella misura massima di un consumo medio di
un litro ogni 10 chilometri, mentre sarà totale il rimborso del pedaggio autostradale.
Pertanto, in questi casi viene a cadere il vincolo previsto di non superare le tariffe delle spese viaggio con
mezzo di pubblico trasporto.
Per i Soci tossicodipendenti in trattamento riabilitativo presso le “Comunità terapeutiche” per i quali
venga formulata esplicita richiesta della stessa Comunità, ai fini del completamento del trattamento
terapeutico della necessità della presenza dei familiari, l’ASSILT riconoscerà per n°2 persone
(possibilmente genitori) le spese di viaggio andata e ritorno per un massimo di 2 volte al mese.
Punto 29) Spese pernottamento
L’ASSILT eroga un contributo giornaliero massimo dietro presentazione di documentazione di spesa di
pernottamento nei casi previsti dal Regolamento (interventi chirurgici, alta consulenza, cure
convalescenziarie, prestazioni riabilitative agli handicappati, prestazioni autorizzate S.S.N. erogate
soltanto da strutture specializzate che si trovano fuori dal Comune di residenza del socio, ecc., riferite al
Socio ed all’accompagnatore).
Le spese in argomento devono essere documentate e rilasciate regolarmente da strutture alberghiere,
pensioni od affittacamere autorizzati.
Per i Soci tossicodipendenti in trattamento riabilitativo verrà riconosciuto un contributo per n°2 familiari
per un massimo di 2 volte al mese.
Punto 30) Accompagnatori ed assistenza di familiare durante periodi di ricovero
L’ASSILT, previa autorizzazione del Consulente sanitario – che opera in collaborazione con la struttura
operativa di riferimento - eroga rimborsi per spese di viaggio e di pernottamento riferite ad un
accompagnatore necessario al trasferimento del Socio dalla propria residenza alla struttura di ricovero,
terapia o diagnosi e viceversa (Visite di Alta Consulenza, Prestazioni specialistiche o ricoveri a carico
dell’SSN, Interventi Chirurgici di particolare natura, ecc.).
Il trattamento di cui sopra è esteso in via ordinaria a due accompagnatori, se entrambi genitori del
bambino, nei casi di ricovero o prestazioni riferite a minori di anni 12.
In presenza di ricoveri riguardanti:
- soci che non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età o portatori di handicap;
- soci per i quali si è resa necessaria l’accoglienza presso strutture all’Estero;
- soci che per particolari patologie ed a giudizio del Consulente sanitario, necessitano di un sostegno
durante il periodo di ricovero;
i rimborsi per il pernottamento dell’accompagnatore sono estesi all’intero periodo di degenza.
Punto 31) Visite di accertamento
L’ASSILT, nei casi di accertamenti disposti dall’Associazione in merito alle prestazioni fruite dai Soci,
concorre alle eventuali spese di viaggio sostenute dai Soci stessi, secondo quanto stabilito in via generale
al punto 28) delle presenti Norme Applicative.
Punto 32) Ticket sanitari per prestazioni specialistiche
L’ASSILT eroga un contributo pari al 90% delle spese sostenute dai Soci per ticket sanitari riferiti a
prestazioni fruite in regime pubblico o convenzionato, su presentazione della sola documentazione di
spesa.
In questi casi i soci sono esentati dalla presentazione della prescrizione medica, essendo sia
l’identificazione del fruitore che la verifica della corrispondenza delle prestazioni prescritte, effettuata
direttamente dalla struttura sanitaria pubblica o accreditata erogante.
Punto 34) Prestazioni specialistiche
Le prestazioni specialistiche non erogate in ambito pubblico, vengono individuate annualmente nel
Tariffario Generale ASSILT dai Delegati d’intesa con il Consulente sanitario dell’ASSILT e con la
collaborazione della struttura operativa di riferimento.
Le tariffe corrispondenti verranno erogate secondo i limiti contributivi nonché le modalità che il Consiglio
di Amministrazione delibera.
Punto 35) Fecondazione assistita
L’ASSILT per l’atto operativo riconosciuto dalla vigente legislazione e le eventuali prestazioni diagnostiche
non comprese nel Tariffario Generale a cui sono state sottoposte le associate, eroga un contributo
massimo di 1.808,00 Euro ripetibile sino ad un massimo di tre volte.
Punto 36) Visite specialistiche
Per ogni Socio sono concedibili dall’ASSILT un numero massimo di 6 visite specialistiche ambulatoriali e/o
domiciliari ogni anno solare.
Sono escluse da tale norma applicativa:
- le visite specialistiche ginecologiche nel periodo di gravidanza. In tal caso lo stato di gravidanza dovrà
essere certificato;
- le visite specialistiche d’urgenza domiciliari festive e notturne.
Per le visite specialistiche non é richiesta al fine dell’erogazione dei contributi ASSILT alcuna prescrizione
del medico curante.
In presenza di particolari necessità, su presentazione di prescrizione medica, è riconosciuto al Socio il
diritto al contributo anche oltre la sesta visita, previa autorizzazione del Consulente sanitario, che opera
in collaborazione con la struttura operativa di riferimento.
Punto 37) Alta Consulenza
L’ASSILT eroga un contributo pari al 75% della spesa sostenuta dal Socio per visite di Alta Consulenza e
prestazioni necessarie al completamento del quadro clinico-diagnostico, previa presentazione della
prescrizione medica e delle relative documentazioni di spesa.
Qualora le spese relative all’ “Alta Consulenza” nel loro complesso risultassero superiori a € 516,50 i Soci
potranno richiedere all’ASSILT l’erogazione di anticipi.
Punto 38) Interventi chirurgici
L’ASSILT previa presentazione da parte del socio:
- della pagina della cartella dalla quale si possa evincere il nome, il periodo di ospedalizzazione e la
motivazione del ricovero;
- della dettagliata documentazione di spesa riguardante l’intervento rilasciata dalla struttura di ricovero;
eroga contributi sulla base dei seguenti criteri:
• 80% della spesa relativa all’équipe chirurgica fino ad un massimo di € 5.000,00;
• 60% delle spese relative alla sala operatoria fino ad un massimo di € 1.000,00;
• 40% della spesa relativa alla degenza fino ad un massimo di € 1.500,00.
Punto 39) Assistenza Sanitaria Domiciliare
L’ASSILT assicura al domicilio le cure occorrenti ai Soci in cui risulta compromessa la capacità di
provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana a causa di specifiche patologie invalidanti.
Le prestazioni fruibili in tale ambito riguardano: le visite e le prestazioni specialistiche, le prestazioni
infermieristiche, le terapie della riabilitazione, le indagini strumentali e di laboratorio necessarie.
L'assistenza infermieristica potrà essere concessa anche in caso di "soggetti non autosufficienti" in regime
di ricovero.
Il Consulente sanitario, che opera in collaborazione con la struttura operativa di riferimento, e in concorso
con la Struttura Sanitaria richiedente le prestazioni (Aziende Ospedaliere, Ospedali, Medici di Base, ecc..)
potrà predisporre un piano di interventi mirati - secondo i bisogni del malato, per consentire l’erogazione
di contributi sulla base delle tariffe previste per le prestazioni contemplate dal Tariffario Generale
maggiorate del 20%.
Punto 40) Chirurgia refrattiva
L’ASSILT per gli interventi di chirurgia corneale (qualsiasi tecnica) eroga contributi secondo il proprio
Tariffario Generale.
Tali contributi sono comprensivi dell’intervento e dei controlli post-operatori (nei 30 giorni successivi
l’intervento stesso).
Le relative erogazioni avverranno su presentazione della documentazione di spesa da parte del Socio,
unitamente alla prescrizione del medico oculista attestante l’effettivo scopo terapeutico.
Punto 41) Ostetricia - Parto naturale
L’ASSILT previa presentazione da parte del socio:
- della pagina della cartella clinica dalla quale si possa evincere il nome, il periodo di ospedalizzazione e
la motivazione del ricovero oppure di una certificazione redatta dall'équipe ostetrica, nei casi di parti
domiciliari;
- della dettagliata documentazione di spesa rilasciata dalla struttura di ricovero (convenzionata o privata)
o dall'équipe ostetrica;
eroga contributi sulla base dei seguenti criteri:
• 80% della spesa relativa all’équipe ostetrica fino ad un massimo di € 3.500,00;
• 60% delle spese relative alla sala parto fino ad un massimo di € 1.000,00;
• 40% della spesa relativa alla degenza fino ad un massimo di € 1.500,00.
Punto 42) Lenti a contatto monouso e per affetti da cheratocono
L’ASSILT, fermo restano i criteri generali di concessione delle lenti a contatto previsti dal Regolamento e
su presentazione della documentazione di spesa rilasciata dall’ottico, riconosce ogni diciotto mesi il
contributo previsto dal Tariffario Generale per l’acquisto di lenti a contatto monouso.
Il riconoscimento di tale contributo è subordinato alla presentazione della prescrizione del medico
oculista.
L’ASSILT, per i Soci affetti da cheratocono - documentato con esame topografico con indice diagnostico
specifico - su presentazione della prescrizione del medico oculista nonché della documentazione di spesa
rilasciata dall’ottico, riconosce ogni sei mesi il contributo per lenti corneali rigide e semirigide previsto dal
Tariffario Generale, anche in assenza di variazione del visus.
Punto 43) Terapia Fisica
L’ASSILT eroga contributi secondo i limiti annui posti dal proprio Tariffario Generale, dietro presentazione
di dettagliata documentazione di spesa emessa da professionisti o strutture abilitate e di regolare
prescrizione del medico specialista in regime pubblico/accreditato o in attività intramoenia.
In regime intramoenia, nel caso in cui la prescrizione del medico specialista sia redatta su carta intestata
del medico stesso anziché su quella della struttura pubblica o accreditata, il socio per ottenere i contributi
previsti dovrà contestualmente presentare:
1) la ricevuta della visita specialistica;
2) la prescrizione delle terapie necessarie;
3) la documentazione di spesa attestante le terapie eseguite.
La prescrizione specialistica specifica dovrà essere redatta secondo i seguenti principi:
- OSSIGENOTERAPIA: ORTOPEDICO - FISIATRA / REUMATOLOGO / ANGIOLOGO INTERNISTA
- AEROTERAPIA: PNEUMOLOGO - INTERNISTA - OTORINO
- ESERCIZI POSTURALI: NEUROLOGO - NEUROPSICHIATRA / REUMATOLOGO /
ORTOPEDICO - FISIATRA
OTORINO
- CHINESITERAPIA: NEUROLOGO - NEUROPSICHIATRA / ORTOPEDICO - FISIATRA
/ REUMATOLOGO
- IDROTERAPIA: ORTOPEDICO - FISIATRA / REUMATOLOGO / ANGIOLOGO INTERNISTA
- BALNEOTERAPIA: ORTOPEDICO - FISIATRA / REUMATOLOGO / ANGIOLOGO INTERNISTA /
NEUROLOGO - NEUROPSICHIATRA
- RIABILITAZIONE: NEUROLOGO - NEUROPSICHIATRA / ORTOPEDICO - FISIATRA
/ REUMATOLOGO
- TRAINING NEUROPSICHIATRICI: NEUROLOGO - NEUROPSICHIATRA /
OTORINO
- FOTOTERAPIA: DERMATOLOGO
- GINNASTICA VASCOLARE: ANGIOLOGO - INTERNISTA / MEDICO
SPECIALIZZATO IN CHIRURGIA GENERALE
- ELETTROTERAPIA: ORTOPEDICO - FISIATRA / REUMATOLOGO / ANGIOLOGO INTERNISTA/
ALGOLOGO - ANESTESISTA / DIABETOLOGO – INTERNISTA / NEUROLOGO NEUROPSICHIATRA
- MASSOTERAPIA: ORTOPEDICO - FISIATRA / REUMATOLOGO / ANGIOLOGO INTERNISTA /
MEDICO SPECIALIZZATO IN CHIRURGIA GENERALE
- FISIOCHINESITERAPIA OSTEO-ARTICOLARE: ORTOPEDICO - FISIATRA /
REUMATOLOGO
- TERAPIA EDUCAZIONALE: DIABETOLOGO /ENDOCRINOLOGO/ INTERNISTA
Punto 44) Farmaci antifumo
L’ASSILT riconosce ai Soci un contributo di 60,00 euro per le spese sostenute per la partecipazione ai
corsi di disassuefazione al fumo.
L’intervento si estende anche alla copertura di eventuali spese per l’acquisto di farmaci di supporto
prescritti dal curante (60% del loro costo).
L’erogazione dei contributi ASSILT avverrà su presentazione di dettagliata documentazione di spesa e
secondo i criteri indicati al “punto 7) – Farmaci” delle presenti norme applicative.
Punto 45) Iniezioni sclerosanti
L’ASSILT eroga il contributo previsto dal presente Tariffario, per 10 sedute annue, su prescrizione del
medico specialista in Angiologia o Angiochirurgia e dietro presentazione di dettagliata documentazione di
spesa.
Punto 46) Sanzioni
In attuazione di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 dello Statuto, nonché dal Codice Etico, in materia
di sanzioni, nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni medesime in relazione alla gravità
della mancanza e fermo restando il principio del contraddittorio, si precisa che:
1) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati soprattutto tenuto conto del principio di
solidarietà che ispira lo scopo dell’Associazione, anche in relazione:
- alle intenzionalità e circostanze, attenuanti o aggravanti, del comportamento complessivo del
socio;
- alla posizione eventualmente occupata dal socio nell’Associazione;
- al concorso nella mancanza di più soci in accordo tra loro;
- alle precedenti sanzioni in qualunque tempo adottate nei confronti del socio.
2) fermo restando la rilevanza degli elementi che precedono, per le violazioni degli obblighi derivanti
dalla qualità di socio nell’applicazione delle sanzioni si farà riferimento allo schema di seguito
indicato:
a - Caso recidivo: Esclusione
b - Reiterata assenza alla convocazione a visita: Esclusione
c - Fatturazione difforme rispetto ai lavori obiettivamente rilevati per un importo superiore a Euro
150,00:
1. Contraffazione di documenti da parte del socio: Esclusione
2. Fatturazione difforme da parte del medico: Sospensione fino atre anni o Esclusione
(*)(**)
d - Fatturazione difforme fino ad € 150,00: Diffida
(*) oltre € 150,00 e fino a € 500,00 - da sei mesi ad un anno di sospensione
oltre € 500,00 e fino a € 2.000,00 - da uno a due anni di sospensione
oltre € 2.000,00 e fino a € 4.000,00 - da due a tre anni di sospensione
oltre € 4.000,00 - esclusione
(**) a meno che il socio non dimostri la sua totale estraneità e adotti comportamenti di
collaborazione con l’Associazione (art. 8 dello Statuto)
Punto 47) Chemioterapia oncologica e terapia antalgica
L’ASSILT su presentazione da parte del Socio di una “relazione clinica” rilasciata dalla struttura di
ricovero o dal medico specialista e di una dettagliata documentazione di spesa riguardante le terapie
eseguite eroga contributi - previa autorizzazione del Consulente sanitario dell’ASSILT, che si avvarrà della
collaborazione della struttura operativa di riferimento - in base ai seguenti limiti:
- 80% della spesa relativa all’équipe sanitaria;
- 80% delle spese relative al materiale (cateteri impiantabili, pompe peristaltiche, farmaci, ecc.);
- 60% della spesa relativa ai costi di struttura (ambulatorio chirurgico, sala operatoria, degenza, ecc.).
Punto 48) Vaccinazione “ANTI HPV”
L’ASSILT, in applicazione della delibera del CdA del 24 marzo 2011, riconosce anche per l’anno 2011 un
contributo totale per l’acquisto del vaccino “Anti HPV” alle iscritte di età compresa tra i 13 e i 18 anni
compiuti.
Per ottenere il contributo sono necessarie la prescrizione medica e la relativa documentazione di spesa
rilasciata dalla farmacia.
Punto 49) Altre protesi e presidi
Si intendono “protesi ortopediche e presidi sanitari” (codice Tariffario PR) quei presidi confezionati su
misura da laboratori ortopedici, specializzati e legalmente autorizzati, previa dettagliata prescrizione del
medico specialista. Per detti presidi ASSILT riconosce un contributo pari all’85% della spesa sostenuta.