Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e

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Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
UNION DER ITALIENISCHEN SPEISEEISHERSTELLER IN DEUTSCHLAND e.V.
UNIONE GELATIERI ARTIGIANI ITALIANI IN GERMANIA e.V.
UNFALLVERSICHERUNG (BGN)
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali in Germania
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(Unfallversicherung - UV) è un ramo assicurativo che rientra nella previdenza sociale il cui
obiettivo è la prevenzione mediante ogni mezzo adeguato degli infortuni sul lavoro, delle malattie
professionali, nonché di tutti i rischi per la salute connessi all’attività lavorativa e, nel caso in cui si
verifichino infortuni sul lavoro o sopraggiungano malattie professionali, il recupero dell’integrità
psicofisica e dell’attitudine al lavoro dell’assicurato. Il regime legale di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è disciplinato dal libro VII del Codice
in materia previdenziale (Sozialgesetzbuch - SGB). Un’ulteriore base giuridica fondamentale in
materia di malattie professionali è costituita anche dal Decreto sulle malattie professionali
(Berufskrankheitenverordnung). L’assicurazione contro gli infortuni fu introdotta per la prima volta
nell’ambito della legislazione previdenziale di Bismark (“Legge sull’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) nel 1884, rientra quindi nella storia della
previdenza sociale in Germania.
L’assicurato
Hanno diritto alle prestazioni erogate dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali:
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gli assicurati a titolo obbligatorio, ovvero
o i lavoratori
o i bambini che frequentano un asilo nido o una scuola dell’infanzia,
o gli studenti che frequentano una scuola di istruzione generale,
o gli studenti universitari,
o i tirocinanti,
o gli agricoltori,
o il personale di assistenza sanitaria,
o soccorritori,
o i volontari della protezione civile o ancora
o i donatori di sangue o di organi oppure
gli assicurati a titolo volontario e
o gli imprenditori (eccetto, ad es. i parrucchieri),
o i lavoratori autonomi o liberi professionisti o
o i coniugi dipendenti.
A causa dell’alto rischio di contrarre una malattia professionale, gli imprenditori di un salone di
parrucchiere rientrano nella categoria degli assicurati obbligatori (§ 50 dello Statuto della BGW).
Inoltre esistono anche alcune altre categorie di assicurati speciali come ad esempio determinate
categorie di volontari. Assicurazione obbligatoria in questo caso non significa, che gli assicurati
sono obbligati a versare un premio (che invece è tenuto a versare il datore di lavoro o, in caso di
assicurati volontari, l’istituzione responsabile competente), bensì che l’istituto d’assicurazione
contro gli infortuni è obbligato in caso di infortunio a risarcire il danno.
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Tuttavia, di norma, l’assicurato non è coperto in qualsiasi caso, anzi, le prestazioni
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dipendono da ulteriori fattori:
L’infortunio
I rischi che la Unfallversicherung assicura sono gli infortuni sul lavoro (anche nella circolazione
stradale, ad es. nel caso di tassisti), inclusi gli infortuni durante il percorso di andata e ritorno dal
luogo di lavoro (infortunio sul percorso diretto da o verso il luogo di svolgimento dell’attività
assicurata, normalmente verso l’abitazione dell’assicurato e viceversa), e le malattie professionali
(se riconosciute tali nel decreto sulle malattie professionali - Berufskrankheitenverordnung).
In base alla definizione di infortunio contenuta nel § 8, n. 1 frase 1 del SGB VII, il termine
infortunio sul lavoro (Arbeitsunfall) indica l’infortunio di un assicurato in seguito ad attività coperta
dall’assicurazione (attività assicurata) ai sensi dei §§ 2, 3 o 6 (assicurazione in virtù della legge,
assicurazione in virtù dello Statuto, assicurazione volontaria). In tal caso il danneggiamento
psicofisico deve poter essere ricondotto da un punto di vista legale in primo luogo all’infortunio
stesso.
Ai sensi del § 8, n. 1 frase 2 del SGB VII gli infortuni sono eventi di durata limitata che influiscono
sul corpo dall’esterno e che hanno come conseguenza lesioni fisiche o morte.
Non tutti gli infortuni che si verificano sul lavoro o durante il percorso di andata e ritorno dal luogo
in cui si svolge l’attività assicurata sono automaticamente infortuni sul lavoro. Non esiste a tal
proposito una definizione generale. Il verificarsi dell’infortunio deve invece dipendere dall’attività
assicurata, sulla base di determinati criteri elaborati tra l’altro dalla giurisprudenza. Tuttavia,
esistono numerosi casi particolari ed eccezioni in merito.
Anche una malattia che compare in concomitanza con il lavoro non è automaticamente una malattia
professionale. Il Legislatore – e non gli istituti d'assicurazione contro gli infortuni – offre un elenco
stilati in base alle lesioni (ad es. da sostanze chimiche) di determinate malattie che possono essere
considerate professionali, a fianco delle quali (ad es. amianto) è indicato il valore minimo che
comporta effetti dannosi, a fianco di altre l’obbligo di abbandonare l’attività lavorativa finora svolta
(ad es. nel caso di malattie della pelle). Questa lista viene analizzata da un comitato di esperti che,
alla fine delle loro analisi, indica al Governo tedesco quali sono le malattie che andrebbero
introdotte nella lista e che quindi possono essere trattate come professionali, con i relativi
risarcimenti. Esse non compaiano quindi esplicitamente nella lista, ma soddisfano altri criteri.
È possibile che, in alcuni casi, vengano riconosciute come malattie professionali delle malattie che
non compaiono nella lista.
Le prestazioni
Le prestazioni erogate dalla Unfallversicherung all’assicurato sono soprattutto sanitarie e di
riabilitazione volte al reinserimento nel mondo del lavoro, nonché indennità sostitutive del salario o
risarcimenti in denaro (assistenza sanitaria e indennità in caso di lesioni - Verletztengeld, pensione
per lesioni da infortunio - Verletztenrente, pensione di reversibilità - Hinterbliebenenrente). Il
trattamento medico viene erogato in qualità di prestazione sanitaria; il medico curante rilascia una
fattura direttamente all’associazione di categoria competente. Fa fede il tariffario delle commissioni
per i medici (UV-GOÄ 2001) nella versione del 1° luglio 2007 che per ciascuna voce di prestazione
prevede un valore fisso. L’onorario risultante varia minimamente se invece della cura generica ci si
sottopone a cura specialistica.
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In caso di inabilità permanente di grado pari o superiore al 20% (grado minimo che dà diritto alla
rendita) dalla 26a settimana successiva al giorno in cui è avvenuto l’infortunio le prestazioni
consistono anche in una pensione ed altri indennizzi all’assicurato. Tuttavia, nel caso in cui
quest’ultimo si sia già infortunato sul lavoro e la sua invalidità corrisponda al 10 % –
indipendentemente dall’ente erogatore della UV obbligatoria – e subisce un nuovo infortunio,
interviene quella che si potrebbe denominare “fattispecie complementare”. Ad esempio: due
infortuni avvenuti in circostanze diverse, ciascuno con invalidità del 10%: entrambe le pensioni
vengono corrisposte per un’invalidità del 10%. I due diritti sono complementari. Se uno dei due
decade grazie alla guarigione, decade anche il secondo. Un’eccezione è costituita dagli infortuni
verificatisi dopo il 1° gennaio 2008 a coniugi e familiari di imprenditori agricoli. In tal caso
l’invalidità minima per ottenere il diritto ad una pensione deve essere del 30 %.
La revisione viene eseguita dall’ente assicurativo, che a tal fine svolge un’indagine accurata che
può deviare totalmente anche dalla valutazione del perito medico. L’invalidità non è una „revisione
degli arti “ come nel ramo assicurativo privato. In caso di assicurazione privata, viene stipulato un
contratto su determinate prestazioni in caso di determinati danneggiamenti fisici (ad es. perdita di
un dito = X % del capitale assicurato – indipendentemente dall’età, dal lavoro e dall’entità effettiva
della perdita funzionale). Al contrario, nella determinazione dell’invalidità, viene tenuto conto
soprattutto della perdita funzionale. Pertanto, può accadere che a due assicurati con la medesima
lesione vengano attribuiti due distinti gradi d’invalidità.
Finora le prestazioni erogate come pensioni non vengono considerate come reddito. Soltanto l’Ente
pensionistico considera al momento della propria prestazione come reddito una pensione erogata
dalla Unfallversicherung.
Le pensioni di reversibilità non vengono calcolate sulla base di un grado individuale come
l’invalidità, bensì erogate sulla base di tassi percentuali fissi. Se la pensione supera l’importo esente
da tassazione, viene considerata come reddito da tassare con una percentuale già stabilita per legge
in base alle differenti tipologie di reddito.
La prestazione corrisponde ai 2/3 del reddito annuo effettivamente corrisposto nei dodici mesi
precedenti al mese in cui si è verificato l’infortunio. A tal proposito i datori di lavoro sono tenuti
all’osservanza di determinate norme, come la fattispecie che le loro prestazioni si orientano su un
capitale assicurato stabilito dallo Statuto.
Non è chiaro se l’assicurazione contro gli infortuni risarcisca anche i danni morali o ne sospenda
ancora il diritto al risarcimento civile. Ai sensi della normativa vigente, un simile rimborso non è
previsto. Nel 1995 la Corte Costituzionale federale ha dichiarato costituzionale il trattamento
diverso che deriva da tale normativa per i lavoratori dipendenti danneggiati rispetto ad altre persone
danneggiate che hanno invece diritto ad un risarcimento dei danni morali. In tempi più recenti si
moltiplicano le voci critiche (cfr. solo Fuhlrott, Neue Zeitschrift für Sozialrecht 2007, pp. 237 e
seg.), secondo le quali la normativa comporta una differenza di trattamento che la renderebbe
incostituzionale. La riforma attualmente in discussione deve valutare, se riconoscere o meno il
diritto al risarcimento per danni morali.
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Quando la copertura assicurativa non risponde
Una possibile causa di perdita dei diritti in caso di infortunio durante il percorso di andata e
ritorno dal luogo di lavoro è la deviazione dalla strada che collega l’abitazione e il posto di
lavoro e/o l’interruzione del percorso per un periodo di tempo prolungato. La concezione giuridica,
vigente all’interno di alcune imprese, secondo cui i lavoratori dipendenti perdono il diritto alla
copertura assicurativa nel momento in cui superano l’orario di lavoro quotidiano di dieci ore è
inesatta. La Unfallversicherung garantisce la prestazione indipendente dalla colpa. Restrizioni
possono intervenire soltanto in caso di dolo (ad es. ferite autoinferte in modo doloso da parte
dell’assicurato o violazione dolosa di disposizioni da parte del datore di lavoro) o in caso di grave
negligenza. Questa circostanza viene prevalentemente determinata giuridicamente.
La copertura assicurativa contro gli infortuni può anche non rispondere dei danni in caso di
consumo di alcol e dall’assunzione di altre sostanze stupefacenti:
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In caso di consumo di alcol modesto, la copertura viene meno se l’unica causa concreta
dell’incidente da un punto di vista giuridico è l’azione dell’alcol. Questo significa che se,
ad esempio, un dipendente in debole stato di ebbrezza nell’utilizzare il martello si martella il
pollice, subisce un infortunio sul lavoro, in quanto un simile evento potrebbe verificarsi
anche in assenza di influsso di alcol. Se invece il dipendente, in presenza dello stesso effetto
di alcol, cade dalla scala di servizio, siccome ha perso l’equilibrio a causa dell’influsso di
alcol, non siamo di fronte ad un infortunio sul lavoro. In caso di incidente stradale se la non
idoneità alla guida è totale (da 1,1 ‰ tasso alcolico), di solito si presume, che l’influsso di
alcol sia l’unica causa reale dell’incidente.
In caso di stato di ebbrezza totale, per cui il lavoratore dipendente non è più assolutamente
capace di intendere e di volere, viene trattato come un “estraneo all’azienda”, perdendo la
propria copertura assicurativa, indipendentemente dalla causa concreta dell’incidente.
Le funzioni
Tra le funzioni degli Enti assicurativi contro gli infortuni (Berufsgenossenschaft), oltre
all’erogazione delle prestazioni, in seguito al verificarsi dell’infortunio, vi sono anche la consulenza
e la sorveglianza delle aziende associate per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, la prevenzione
contro gli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori dipendenti (prevenzione); a tal proposito gli
enti assicurativi contro gli infortuni agiscono cooperando in parte con le autorità statali di
supervisione delle attività produttive. Anche il calcolo dei contributi sulla base del rischio di
infortunio dei rami d’attività (categorie di rischio) va a sostegno della prevenzione.
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Enti assicurativi
Gli Enti assicurativi della Unfallversicherung in Germania sono elencati al § 114 n. 1 del SGB VII.
In particolare si tratta di:
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Associazioni delle categorie produttive. In tutto 25 associazioni delle categorie produttive
(suddivise in base ai rami d'attività), inclusa l’associazione marittima.
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Associazioni delle categorie agricole. Sono 9 le associazioni delle categorie agricole
suddivise in regioni (ne fanno parte le associazioni delle categorie agricole e forestali dei
Länder e dell’associazione di categoria dei giardinieri).
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Casse infortunistiche e casse infortunistiche per i vigili del fuoco, 32 istituti pubblici
d'assicurazione contro gli infortuni, enti ed aziende federali, dei Länder e comunali, nonché
per università, scuole e scuole materne, imprese di soccorso come vigili del fuoco,
soccorritori e volontari. Nello specifico:
o la cassa infortunistica federale,
o la cassa infortunistica per le ferrovie,
o la cassa infortunistica di Poste e Telekom,
o le casse infortunistiche dei Länder,
o le associazioni comunali di assicurazione contro gli infortuni e le casse
infortunistiche comunali,
o le casse infortunistiche per i vigili del fuoco,
o le casse infortunistiche collettive di ambito federale e comunale.
Le Associazioni di categoria sotto il controllo statale e le assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sono istituzioni di diritto pubblico e sono auto-amministrate. Fino al giugno del 2007
erano consorziate in 3 distinte Associazioni nazionali: la Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften (HVBG), la Bundesverband der Unfallkassen (BUK) e la Bundesverband
der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften (BLB). In data 1° giugno 2007 la HVBG
e la BUK si sono fuse nell’Associazione di vertice comune della Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung (DGUV).
Finanziamenti
La Unfallversicherung obbligatoria viene finanziata da contributi (premi) versati dalle imprese
associate mediante un sistema contributivo che prevede il versamento posticipato (contributo
annuale).
Per quanto riguarda la Unfallversicherung delle attività produttive delle imprese assicurate
(ad es. aziende di trasporto), l’ammontare del contributo dell’assicurazione pubblica si basa
sull’entità della retribuzione così come sulla categoria di rischio, alla quale l’impresa è stata
assegnata. La categoria di rischio e la relativa tariffa vengono determinate in ogni associazione delle
categorie produttive dall’assemblea dei rappresentanti (§§ 157 SGB VII). I contributi vengono
versati esclusivamente dagli imprenditori (datori di lavoro) (§ 150 comma 1 SGB VII) e il loro
ammontare si basa tra l’altro anche sull’ammontare della retribuzione pagata ai lavoratori
dipendenti, il cosiddetto monte salari (§ 153 SGB VII).
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La Unfallversicherung agricola viene finanziata da contributi che si basano sull’estensione dell’area
coltivata e il numero degli animali posseduti.
La Unfallversicherung del settore pubblico per quanto riguarda i bambini che frequentano le scuole
materne, gli scolari e gli studenti viene finanziata mediante introiti fiscali.
Prestazioni economiche
In caso di infortunio, ai sensi del SGB VII è possibile ricevere le seguenti forme di indennizzo:
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assistenza sanitaria e indennità in caso di lesioni
pensione per lesioni da infortunio
liquidazione
indennità di accompagnamento
indennità provvisoria (90 % del reddito netto)
pensione di reversibilità
concessione di costi di trasporto
indennità per decesso
benefici addizionali per lavoratori volontari
sussidio
Prestazioni sanitarie
Inoltre, gli assicurati hanno ampio diritto a prestazioni sanitarie, soprattutto cure mediche
ospedaliere o ambulatoriali, assistenza domiciliare ai malati, collaboratrici domestiche, prestazioni
per la partecipazione alle varie attività della vita quotidiana – Teilhabeleistungen, farmaci e sussidi.
A volte, il diritto alle prestazioni sanitarie è di gran lunga superiore a quanto offre l’assicurazione
medico-sanitaria obbligatoria, in quanto per ristabilire l’abilità al lavoro della persona ferita, l’ente
previdenziale deve adottare tutte le misure necessarie possibili. Nel farlo non procede ad alcuna
forma di bilancio preventivo dei fondi da impiegare. Gli enti assicurativi contro gli infortuni
mettono a disposizione ospedali ortopedici e traumatologici speciali, equipaggiati appositamente
per l’assistenza alle vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali, in modo da offrire una
riabilitazione di prima qualità. Rispetto al servizio sanitario obbligatorio, per l’assicurato la
possibilità di scegliere liberamente il medico curante in caso di cure terapeutiche presso gli ospedali
delle associazioni di categoria è molto ristretta. Di norma è permesso rivolgersi soltanto presso
medici chirurgi con specializzazione in traumatologia o presso medici specializzati in ortopedia e
traumatologia, con il titolo aggiuntivo di “medico specializzato in traumatologia speciale”, che
hanno ottenuto un permesso dalle associazioni di categoria stesse, i cosiddetti Durchgangsärzte.
Inoltre può essere concessa la cosiddetta Berufshilfe, una promozione professionale ai fini della
reintegrazione nel mondo del lavoro finanziata da un apposito fondo.
Riforma organizzativa 2008
La legge di adeguamento della Unfallversicherung (UVMG; in Bundestags-Drucksache 16/9154)
prevede riforme radicali dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
in Germania, che entreranno in vigore già a partire dal 2009. Il disegno di legge è stato approvato in
data 25 giugno 2008 dalla Commissione per il lavoro e il sociale del Bundestag ed è stata varata il
26 giugno 2008 dal Bundestag stesso con i voti a favore di CDU/CSU, SPD e della sinistra.
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L’obiettivo della riforma è l’adattamento dell’assetto della Unfallversicherung alle nuove
condizioni dell’economia produttiva, la distribuzione più equa degli oneri accumulati che gravano
su tutti e la modernizzazione generale delle strutture amministrative (BT-Drs. 16/9154, S. 1).
In particolare, le modifiche previste sono le seguenti:
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Grazie alla loro fusione, entro la fine del 2009 il numero delle associazioni delle categorie
produttive dovrebbe passare dalle attuali 23 ad appena 9, mentre le casse infortunistiche
saranno ridotte a 17.
Per le associazioni delle categorie produttive verrà probabilmente introdotta la cosiddetta
misura dell’Überaltlastenausgleich (trad.: perequazione degli oneri storici) con lo scopo di
dividere tra tutti gli enti assicurativi, in modo proporzionale e sicuro per il futuro, gli oneri
che gravano sulle singole associazioni di categoria determinati dagli oneri accumulati a loro
volta causati dalla storia. Grazie a questa misura esce rafforzato il principio di solidarietà nei
finanziamenti della Unfallversicherung. La ripartizione avverrà verosimilmente per il 70%
sulla base delle retribuzioni e per il 30% sulla base dell’onere delle nuove pensioni degli enti
assicurativi. Per la maggior parte delle assicurazioni questo significherà la riduzione dei
contributi, mentre nel settore dei servizi e della sanità si giungerà per lo più all’aumento dei
contributi. L’attuazione avrà luogo in un arco temporale che secondo le previsioni si
estenderà sino al 2013.
Verrà abolita l’attuale procedura di iscrizione alla Unfallversicherung, la documentazione
relativa al reddito da presentare agli enti assicurativi. In futuro sarà fatto obbligo ai datori di
lavoro di comunicare all’associazione di categoria tutti i dati previsti per legge (soprattutto il
monte salari e le ore lavorate) non più riassunte per l’intera impresa, bensì per ciascun
assicurato, al relativo ente assicurativo, che si fa carico anche della prassi dei controlli.
Spetta alle stesse imprese comunicare la categoria di rischio dell’assicurato sulla base della
tariffa di rischio. Questa nuova regolamentazione è stata fortemente criticata non solo da
parte degli imprenditori, bensì anche delle associazioni di categoria, secondo le quali
porterebbe ad un aumento smisurato delle spese amministrative a causa della rilevazione e
della trasmissione di dati assolutamente non necessari ai fini della determinazione delle
classi di rischio.
L’Associazione nazionale delle Associazioni delle categorie produttive e delle Casse
infortunistiche, la Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), sarà subordinata
soltanto alla sorveglianza giuridica e non, come previsto finora, a quella governativa del
Ministero federale alle Politiche sociali.
La riscossione del premio per l’Insolvenzgeld (il sussidio di disoccupazione per dipendenti
di società fallite) non spetterà più alle Associazioni di categoria, bensì delle Casse Mutue
che lo percepiranno assieme ai contributi mensili versati alla previdenza sociale
(Gesamtsozialversicherungsbeitrag).
Il lungo e controverso dibattito su un’eventuale riforma del diritto relativo alle prestazioni
assicurative è stato abbandonato.