alberghi e campeggi confcommercio

Transcript

alberghi e campeggi confcommercio
ALBERGHI E CAMPEGGI CONFCOMMERCIO
Dicembre 2016
ESTREMI E PARTI STIPULANTI
Accordo di rinnovo
CCNL
Campo di applicazione
Accordi e protocolli aggiuntivi
Data di stipula
Decorrenza
Scadenza
18 gennaio 2014
1° maggio 2013
31 agosto 2016
Parti stipulanti
Federalberghi, Faita e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
20 febbraio 2010
1° gennaio 2010
30 aprile 2013
Parti stipulanti
Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Il c.c.n.l. si applica al personale dipendente da: aziende alberghiere; complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta; aziende pubblici esercizi;
stabilimenti balneari; alberghi diurni; imprese di viaggi e turismo, tour operator e network di agenzie; porti e approdi turistici; rifugi alpini.
Il c.c.n.l. si applica inoltre agli addetti alle attività non turistiche (esempio: commerciali) svolte all’interno delle strutture ricettive e
pararicettive, purché le relative licenze siano intestate al titolare dell’azienda turistica.
Il personale adibito ai servizi organizzati in comune da più unità aziendali, aventi o meno un unico titolare o una unica ragione sociale, è
regolamentato dal presente contratto. In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali
interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
Accordo 17 aprile 2012
in materia di riordino dell’apprendistato
Accordo 16 giugno 2014
disposizioni sul contratto a tempo determinato e sull’apprendistato
Accordo 30 novembre 2016
minimi tabellari per i lavoratori assunti dal 14.11.2016
DATI RETRIBUTIVI
Minimi contrattuali
Alberghi e campeggi
A) Lavoratori assunti entro il 13.11.2016
Liv.
1.2.2014
1.10.2014
Paga base nazionale
1.4.2015
1.10.2015
1.4.2016
A*
2.109,82
2.134,91
2.159,99
2.185,08
2.210,16
B*
1.953,30
1.976,53
1.999,75
2.022,98
2.046,20
1
1.819,89
1.841,53
1.863,16
1.884,80
1.906,44
2
1.663,37
1.683,14
1.702,92
1.722,70
1.742,47
3
1.568,76
1.587,41
1.606,07
1.624,72
1.643,37
4
1.480,29
1.497,89
1.515,49
1.533,09
1.550,69
5
1.388,26
1.404,76
1.421,27
1.437,77
1.454,28
6S
1.334,88
1.350,75
1.366,62
1.382,49
1.398,37
6
1.315,97
1.331,61
1.347,26
1.362,91
1.378,55
7
1.233,16
1.247,82
1.262,49
1.277,15
1.291,81
* Indennità di funzione: liv. A, euro 75,00 - liv. B euro 70,00
B) Lavoratori assunti dal 14.11.2016
Paga base nazionale
Liv.
1.11.2016
1.8.2017
1.1.2018
A*
2.159,15
2.199,06
2.210,16
B*
1.999,42
2.036,37
2.046,20
1
1.863,27
1.897,70
1.906,44
2
1.703,52
1.734,99
1.742,47
3
1.606,97
1.636,64
1.643,37
4
1.516,59
1.544,59
1.550,69
5
1.422,77
1.449,03
1.454,28
6S
1.368,29
1.393,54
1.398,37
6
1.342,89
1.367,55
1.378,55
7
1.264,50
1.287,82
1.291,81
* Indennità di funzione: liv. A, euro 75,00 - liv. B euro 70,00
Alberghi e campeggi minori
A) Lavoratori assunti entro il 13.11.2016
Liv.
1.2.2014
1.10.2014
Paga base nazionale
1.4.2015
1.10.2015
1.4.2016
A*
2.097,23
2.122,16
2.147,10
2.172,03
2.196,97
B*
1.941,86
1.964,95
1.988,03
2.011,12
2.034,21
SINTESI CCNL - ALBERGHI E CAMPEGGI CONFCOMMERCIO
Dicembre 2016
DATI RETRIBUTIVI
1
1.808,44
1.829,94
1.851,44
1.872,95
1.894,45
2
1.653,64
1.673,30
1.692,96
1.712,62
1.732,29
3
1.560,17
1.578,72
1.597,27
1.615,82
1.634,37
4
1.472,84
1.490,35
1.507,86
1.525,38
1.542,89
5
1.381,37
1.397,80
1.414,22
1.430,65
1.447,07
6S
1.328,58
1.344,37
1.360,17
1.375,96
1.391,76
6
1.309,66
1.325,23
1.340,80
1.356,38
1.371,95
7
1.227,43
1.242,03
1.256,62
1.271,21
1.285,81
* Indennità di funzione: liv. A, euro 75,00 - liv. B euro 70,00
B) Lavoratori assunti dal 14.11.2016
Paga base nazionale
Liv.
1.11.2016
1.8.2017
1.1.2018
A*
2.146,79
2.186,12
2.196,97
B*
1.988,18
2.024,60
2.034,21
1
1.852,04
1.885,93
1.894,45
2
1.693,98
1.725,00
1.732,29
3
1.598,54
1.627,81
1.634,37
4
1.509,29
1.536,94
1.542,89
5
1.416,02
1.441,95
1.447,07
6S
1.362,10
1.387,05
1.391,76
6
1.336,66
1.361,32
1.371,95
7
1.258,88
1.281,94
1.285,81
* Indennità di funzione: liv. A, euro 75,00 - liv. B euro 70,00
N.B. – Le riduzioni derivanti dalla tabella relativa agli alberghi e campeggi minori non si applicano ai lavoratori con qualifica di cuoco,
cameriere e barista inquadrati al 5° livello, nonché ai dipendenti da ostelli, bed and breakfast e affittacamere.
Scatti di anzianità
Liv.
A
B
1
2
3
Mensilità aggiuntive
Premio di risultato
Importo
40,80
39,25
37,70
36,15
34,86
Liv.
4
5
6S
6
7
Importo
33,05
32,54
31,25
30,99
30,47
Maturazione: fino a 6 scatti triennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio
richiesta. L’anzianità utile per la maturazione del primo scatto decorre dal compimento del 18° anno di età. In caso di passaggio al livello
superiore, il valore degli scatti maturati in precedenza viene ricalcolato al momento della maturazione del prossimo scatto (senza
liquidazione di arretrati per il periodo pregresso).
Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di una mensilità della
retribuzione in atto (paga base nazionale, indennità di contingenza, indennità di funzione, scatti di anzianità, terzi elementi, quote aggiuntive
provinciali e trattamenti integrativi aziendali comunque denominati). L’importo matura per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio
prestato nel periodo gennaio-dicembre (le frazioni di mese non interamente lavorato danno luogo all’attribuzione di 1/26 di un rateo
mensile per ogni giorno lavorato). Periodi non utili per la maturazione della tredicesima: assenze dal lavoro non retribuite per una delle
cause previste dal c.c.n.l., salvo diverse disposizioni legali o contrattuali (il datore di lavoro deve integrare al 100% i ratei relativi al periodo
di assenza obbligatoria per maternità).
La quattordicesima mensilità va corrisposta con la retribuzione del mese di luglio e va calcolata sulla base di 1/12 della retribuzione
mensile in atto al 30 giugno, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo luglio anno precedente – giugno anno corrente. Altri criteri:
come per la tredicesima mensilità (nessun obbligo di integrazione per il periodo di assenza obbligatoria per maternità).
La contrattazione di secondo livello può individuare erogazioni salariali correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi
aventi per obiettivo incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività.
Importo sostitutivo. Nelle aziende che non abbiano definito un accordo entro il 31 gennaio 2016, ai dipendenti qualificati in forza al 29
febbraio 2016, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, vengono erogati gli importi di cui alla tabella che segue, da rapportare alle giornate
di effettiva prestazione nel periodo 1° gennaio 2014 – 29 febbraio 2016. Per i lavoratori a tempo parziale l’importo è calcolato in
proporzione all’entità della prestazione. L’importo del premio è omnicomprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali e legali, compreso il
tfr. Il premio è assorbito, fino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal
c.c.n.l. che venga pagato dopo il 1° gennaio 2014 (non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi
stipulati prima del 1° luglio 1993). In presenza di difficoltà economico-produttive il datore di lavoro può sospendere l’erogazione del
premio.
2
SINTESI CCNL - ALBERGHI E CAMPEGGI CONFCOMMERCIO
Dicembre 2016
DATI RETRIBUTIVI
Livello
Importo
A, B
1, 2, 3
4, 5
6S, 6, 7
Lavoro straordinario, notturno,
festivo
Altre voci
Parametri retributivi
186 euro
158 euro
140 euro
112 euro
Tipo di prestazione
Maggiorazione
Straordinario diurno
30%
Straordinario notturno
60%
Notturno
25%
Notturno (personale alberghiero con qualifica notturna)
12%
Festivo (festività nazionali e infrasettimanali)
20%
Il lavoro straordinario è ammesso fino a 260 ore annuali. Ai fini retributivi è considerato notturno il lavoro prestato dalle 24 alle 6.
Per i lavoratori notturni degli alberghi, le relative maggiorazioni si applicano alle ore prestate dalle 23 e 30 alle 6 e 30. Per i lavoratori
notturni dei campeggi, le maggiorazioni si applicano dalle 23 alle 6.
La maggiorazione per lavoro straordinario notturno non è cumulabile con quella per lavoro ordinario notturno. Non è considerato
lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
Indennità per lavoro domenicale: ai lavoratori che usufruiscono del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica compete
un’indennità in cifra fissa, pari al 10% della paga base e dell’indennità di contingenza, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente
prestato di domenica.
Vitto e alloggio (da 1.1.2014)
Prezzo da corrispondere per la fornitura del vitto e dell’alloggio: - un pranzo 0,90 euro; - una prima colazione 0,16 euro; - un
pernottamento 1,00 euro.
Eventuali valori del vitto e dell’alloggio provincialmente in atto superiori a quelli indicati verranno adeguati nella misura massima di euro
0,10 per un pranzo, euro 0,02 per una prima colazione, euro 0,15 per un pernottamento.
Premio di anzianità. L’istituto, soppresso il 31 maggio 1986, continua a produrre effetti per i lavoratori in servizio a quella data presso la
stessa impresa alberghiera. Il premio compete nella misura di: - una mensilità di retribuzione, dopo 10 anni di servizio; - una mensilità e
mezza, dopo 15 anni di servizio; - due mensilità, dopo 20 anni di servizio; - tre mensilità, dopo 30 anni di servizio. In caso di risoluzione del
rapporto dopo il decimo anno, il lavoratore ha diritto ai ratei maturati per frazioni d’anno.
Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 172 (40 ore settimanali), 190 (44 ore settimanali), 192
(45 ore settimanali). Numero di mensilità: 14.
Elementi della retribuzione: paga base nazionale conglobata; eventuali trattamenti integrativi comunque denominati previsti per ciascun
comparto contrattuale; indennità di contingenza (nella quale è conglobato l’e.d.r. ex a.i. 31.7.1992); eventuali scatti di anzianità.
Assorbimenti: gli aumenti retributivi stabiliti dal c.c.n.l. non possono essere assorbiti da quote salariali comunque denominate derivanti
dalla contrattazione collettiva salvo che non sia stato diversamente ed espressamente previsto.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Categorie e qualifiche
Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 10 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si
rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 201).
Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative
mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) non superiore a 3 mesi.
Periodo di prova
Livello
Durata
A-B
180 giorni
1
150 giorni
2
75 giorni
3
45 giorni
4-5
30 giorni
6S
20 giorni
6-7
15 giorni
Criteri di computo: per la durata del periodo di prova si computano esclusivamente le giornate di effettiva prestazione, fermo restando il
limite massimo di 6 mesi previsto dall’art. 10, L. n. 604/1966.
Esclusioni: è dispensato dal periodo di prova il personale riassunto entro due anni presso la stessa azienda con la medesima qualifica.
Recesso: al personale assunto fuori provincia e licenziato durante il periodo di prova compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e
ritorno al luogo di provenienza.
ORARIO DI LAVORO
Regimi di orario
Orario normale: 40 ore settimanali. L’orario può essere articolato su cicli plurisettimanali multiperiodali che ne prevedano la realizzazione
come media nell’arco di 6 mesi (estensibile a 12 mesi in sede di contrattazione integrativa). La durata dell’intervallo per la consumazione
dei pasti è stabilito dai contratti integrativi tra un minimo di mezz’ora e un massimo di un’ora al giorno.
Distribuzione dell’orario settimanale: su 5 giornate e mezza. Il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, di ricevimento e
3
SINTESI CCNL - ALBERGHI E CAMPEGGI CONFCOMMERCIO
Dicembre 2016
ORARIO DI LAVORO
Banca ore
portineria e di 12 ore per il restante personale.
Flessibilità dell’orario. Flessibilità ordinaria: l’orario contrattuale può essere superato fino a 4 settimane consecutive, fermo restando il
limite di 8 ore giornaliere. Le ore prestate oltre l’orario contrattuale sono recuperate con corrispondenti riposi compensativi entro 12
settimane. Flessibilità estesa: previo esame con la rappresentanza sindacale le aziende possono attuare, per due volte all’anno non
consecutive, sistemi di distribuzione dell’orario che prevedono l’estensione della flessibilità a 12 settimane consecutive e dei termini di
recupero a 24 settimane (per i lavoratori interessati il monte ore annuo dei permessi ROL ed ex festività è elevato a 116 ore).
Orario medio in regime di flessibilità. Il sistema si applica ad alberghi, campeggi, porti e approdi turistici, rifugi alpini e prevede la
possibilità di: - effettuare orari inferiori alle 40 ore settimanali, senza riduzioni della normale retribuzione mensile (le minori prestazioni sono
compensate da prestazioni di durata equivalente svolte nell'arco delle 13 settimane successive o dall’utilizzo dei permessi ROL ed ex
festività); - effettuare orari superiori alle 40 ore settimanali, senza corresponsione del trattamento economico previsto per il lavoro
straordinario (le maggiori prestazioni sono compensate da riposi di durata equivalente fruiti nell'arco delle 8 settimane successive o da un
corrispondente incremento del monte ore di permessi ROL ed ex festività; non vengono liquidate maggiorazioni per lavoro straordinario).
Compensazioni per i lavoratori stagionali e a tempo determinato (con esclusione dei contratti stipulati per ragioni sostitutive e dei contratti a
termine di durata superiore a 12 mesi): possono avvenire lungo tutto l'arco del rapporto. Il numero massimo di settimane nelle quali è
possibile effettuare le compensazioni può essere elevato sino a: - 26 settimane, con riduzione dell'orario di lavoro pari a 30 minuti per ogni
settimana effettivamente utilizzata in aggiunta alle 13 settimane, da riconoscersi ai lavoratori interessati attraverso l’incremento del monte
ore di permessi ROL ed ex festività; - 52 settimane, previo accordo in sede aziendale che preveda l'elevazione del monte ore annuo di
permessi ROL ed ex festività sino a 128 ore. Il c.c.n.l. prevede limitazioni al numero dei permessi annui utilizzabili per le compensazioni.
Il meccanismo in esame non si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale. La
contrattazione integrativa può stabilire regole diverse.
Riposo settimanale. Salvo diversa previsione della contrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito a intervalli più lunghi di
una settimana la sua durata complessiva ogni 14 giorni deve corrispondere a non meno di 24 ore consecutive per ogni 6 giornate
effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Il sistema della banca ore può essere attivato a seguito di contrattazione aziendale sull’utilizzo delle prestazioni lavorative
complessivamente dovute. Il sistema consente ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte delle prestazioni
eccedenti l’orario medio annuo. Per i lavoratori interessati il monte annuo dei permessi ROL ed ex festività è elevato a 128 ore.
Festività
Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità
produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma).
Ferie
Maturazione: 26 giorni per ogni anno di servizio. Ai fini del computo la settimana si intende composta di 6 giorni lavorativi qualunque sia la
distribuzione dell’orario di lavoro settimanale. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (le frazioni di
mese non interamente lavorato danno luogo all’attribuzione di 1/26 di un rateo mensile per ogni giorno lavorato).
Malattia sopravvenuta: il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenuta malattia.
Maturazione: per ogni anno di servizio, con esclusione dei periodi di assenza senza diritto alla retribuzione. Rapporti iniziati/cessati in
corso d’anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (le frazioni di mese non interamente lavorato danno luogo all’attribuzione di 1/26 di un
rateo mensile per ogni giorno lavorato).
Permessi ROL - Ex festività
Tipo di permesso
Durata
72 ore
32 ore
ROL
Ex festività
Criteri di utilizzo/liquidazione: i permessi non fruiti nell’anno di maturazione sono liquidati con la retribuzione in atto al momento della
scadenza salvo possibile utilizzo entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Ex festività del 4 novembre: - se il lavoratore è chiamato a prestare servizio riceve, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione
per le ore effettivamente prestate (senza alcuna maggiorazione); in alternativa può usufruire di un corrispondente riposo compensativo; - al
lavoratore che non sia chiamato a prestare servizio non viene effettuata nessuna detrazione sul normale trattamento mensile; - al
lavoratore assente in quella giornata per riposo settimanale viene corrisposta una quota pari alla retribuzione giornaliera.
VICENDE DEL RAPPORTO
Malattia
Periodo di comporto
180 giorni nell’anno civile (1° gennaio –
31 dicembre)
Periodo di assenza
Integrazione a carico azienda
Malattie fino a 3 giorni
1° giorno
2° e 3° giorno
100%
Malattie di durata superiore
dal 1° al 3° giorno
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
Maternità
Infortunio sul lavoro
100%
fino al 75%
fino al 100%
Criteri di computo. In caso di più malattie nel corso dell’anno i periodi di assenza si cumulano agli effetti del raggiungimento del limite
massimo di conservazione del posto.
Aspettativa. Il lavoratore che ne faccia richiesta con raccomandata a.r., prima della scadenza del 180° giorno, può usufruire (per una sola
volta) di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino a 120 giorni. Non sono ammessi al beneficio i lavoratori affetti da malattie
croniche o psichiche. Il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio solo in caso di successiva prosecuzione del
rapporto. In presenza di gravi patologie oncologiche l’aspettativa generica può essere prorogata oltre il termine ordinario.
Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere l’intera retribuzione per un arco di cinque mesi durante il periodo di astensione
obbligatoria.
Conservazione del posto: come per la malattia.
Trattamento economico:
Integrazione a carico del datore di lavoro al 60% della retribuzione per i tre giorni successivi all’infortunio (periodo di carenza).
4
SINTESI CCNL - ALBERGHI E CAMPEGGI CONFCOMMERCIO
Dicembre 2016
VICENDE DEL RAPPORTO
Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. Il congedo
deve essere richiesto con un preavviso di almeno dieci giorni e concesso con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del
matrimonio. Il lavoratore può chiedere la proroga del congedo per altri cinque giorni senza retribuzione.
Servizio militare
Trasferta
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto durante il periodo di richiamo alle armi. Tale periodo va computato agli effetti degli scatti
di anzianità e del preavviso.
Al termine del richiamo il lavoratore deve rientrare in servizio entro 5 giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, entro
8 giorni se ha avuto durata superiore ad un mese, ma non a 6 mesi, entro 15 giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi.
Diritto allo studio. Campo di applicazione: aziende con almeno 50 dipendenti. Requisiti dei corsi e monte ore: i lavoratori che, al fine di
miglioramento culturale e professionale, intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e svolti presso istituti
pubblici o legalmente riconosciuti, nonché corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di qualifica professionale riferito al settore
turismo, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 5 ore annue per ogni
dipendente occupato nell’unità produttiva all’inizio del triennio. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore
pro-capite nel triennio, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle
richieste come permesso. Assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi: non possono superare il 2% della forza occupata
nell’unità produttiva all’inizio del triennio. In ogni unità produttiva e nell’ambito di ogni singolo reparto deve essere comunque garantito lo
svolgimento della normale attività.
Congedi per motivi familiari. In caso di disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità (coniuge, figli, nipoti, genitori,
nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi, cognati) o di grave calamità, il lavoratore ha diritto a un congedo retribuito di durata
rapportata alle reali esigenze di assenza fino ad un massimo di 5 giorni di calendario. Il congedo può essere prolungato fino ad ulteriori 3
giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere. In altri casi di forza maggiore il lavoratore può usufruire di congedi
retribuiti deducibili dalle ferie. In casi particolari il lavoratore può usufruire di brevi permessi da recuperare nel limite di un’ora al giorno.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Trasferimento
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Corsi di studio e attività formative
Altri permessi e aspettative
DISCIPLINE SPECIALI
Apprendistato
professionalizzante
Durata e retribuzione
Apprendisti assunti dal 26.4.2012
Apprendisti assunti in precedenza
Livello (1)
Periodo (2) (mesi)
Progressione retr. (3)
Livello (1)
Periodo (2) (mesi)
Progressione retr. (3)
2
1-12
13-24
25-36
1-12
13-24
25-36
1-12
13-24
25-36
1-12
13-24
25-36
1-12
13-24
25-36
1-12
13-24
80%
85%
90%
80%
85%
90%
80%
85%
90%
80%
85%
90%
80%
85%
90%
80%
85%
2
1-12
13-24
25-36
37-48
1-12
13-24
25-36
37-48
1-12
13-24
25-36
37-48
1-12
13-24
25-36
1-12
13-24
25-36
1-12
13-24
80%
85%
90%
95%
80%
85%
90%
95%
80%
85%
90%
95%
80%
85%
90%
80%
85%
90%
80%
85%
3
4
5
6s
6
Per le figure elencate nell'accordo 17.4.2012 la durata
massima è fissata in 48 mesi (retribuzione da 37 a 48 mesi:
95%)
3
4
5
6s
6
(1) Livello di destinazione finale dell'apprendista
(2) Durata dell'apprendistato (mesi)
(3) Percentuale della retribuzione relativa al livello di destinazione
Riduzioni: per gli apprendisti assunti dal 18.1.2014 la durata massima dell’apprendistato può essere ridotta come segue: - livv. 2-3 (qualifiche
con contenuti omologhi a quelli dei profili artigiani), mesi 46; - liv. 4 (qualifiche con contenuti omologhi a quelli dei profili artigiani), mesi 40; - livv.
2-3-4-5-6S, mesi 34; - liv. 6, mesi 22. Condizioni: le riduzioni indicate sono applicabili qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: l’apprendista è in possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di un diploma attinente il turismo, valevole come
“apprendimento formale”; - l’apprendista ha partecipato ad iniziative promosse da organismi che perseguono scopi educativi e formativi, valevoli
come “apprendimento non formale”; - l’apprendista ha maturato esperienze valevoli come “apprendimento informale”.
Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del
rapporto, il contratto è prolungato per un periodo corrispondente alla durata dell’assenza. Formazione per l’acquisizione delle competenze
tecnico-professionali e specialistiche: - liv. 2-3, 80 ore medie annue; - liv. 4-5-6S, 60 ore medie annue; - liv. 6, 40 ore medie annue. Per gli
apprendisti assunti dal 18.1.2014 con durata ridotta (v. sopra) la formazione è di 60 ore medie annue per i livelli fino al 6S e di 45 ore medie
5
SINTESI CCNL - ALBERGHI E CAMPEGGI CONFCOMMERCIO
Dicembre 2016
DISCIPLINE SPECIALI
annue per il liv. 6. Preavviso: completato il periodo di formazione, le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 30 giorni
decorrente dal termine del periodo stesso. Apprendistato in cicli stagionali. Lo svolgimento dell’apprendistato può essere articolato in più
stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali deve avere inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima
assunzione. Per il computo della durata sono utili anche le brevi prestazioni eventualmente rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo l’accordo 17.4.2012 il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia
mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Dal computo sono
esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova, quelli risolti per dimissioni, licenziamento (giusta causa o giustificato motivo) o per rifiuto della
proposta di rimanere in servizio, nonché i rapporti stagionali con diritto di precedenza. Resta comunque salva la possibilità di assumere un
apprendista.
Altri tipi di apprendistato
Apprendistato per la qualifica o diploma professionale: può essere articolato in cicli stagionali secondo la disciplina prevista per l’apprendistato
professionalizzante.
Lavoro a tempo determinato
Sono previsti i seguenti limiti numerici per la stipulazione di contratti a tempo determinato (la base di computo è costituita dai lavoratori assunti
con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultano iscritti nel libro unico al momento dell’attivazione dei singoli
rapporti a tempo determinato): - unità produttive da 0 a 4 dipendenti, 4 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive da 5 a 9 dipendenti, 6
lavoratori a tempo determinato; - unità produttive da 10 a 25 dipendenti, 7 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive da 26 a 35
dipendenti, 9 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive da 36 a 50 dipendenti, 12 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive con
più di 50 dipendenti, 20% di lavoratori a tempo determinato (le frazioni di unità si computano per intero). Esclusioni: ferme restando le esclusioni e
le discipline specifiche previste dalla legge, sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di
nuove attività (fino a 12 mesi, elevabili a 24 in sede di contrattazione integrativa); - per ragioni di carattere sostitutivo (di lavoratori assenti per
qualsiasi causa, di lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o sede, di lavoratori impegnati in attività formative, di lavoratori il cui
rapporto sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale) o di stagionalità; – per l’intensificazione dell’attività lavorativa in
determinati periodi dell’anno (periodi connessi a festività religiose e civili, nazionali ed estere, allo svolgimento di manifestazioni e di iniziative
promozionali e/o commerciali, ad intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività nelle aziende ad apertura annuale); - per esigenze connesse a
cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali. Gli accordi integrativi stipulati a livello aziendale/territoriale possono modificare i limiti
numerici indicati e definire ulteriori ipotesi di esclusione.
Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo
contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non è richiesto intervallo temporale: - per
la stipulazione di contratti a termine riconducibili alla stagionalità in senso ampio (aziende di stagione, periodi connessi a festività religiose e civili,
nazionali ed estere, allo svolgimento di manifestazioni e di iniziative promozionali e/o commerciali, ad intensificazione stagionale e/o ciclica
dell’attività nelle aziende ad apertura annuale); - nei casi in cui il datore di lavoro, senza esservi obbligato da disposizioni di legge o contrattuali,
conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione; - nell’ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per
ragioni di carattere sostitutivo; - ai contratti stipulati con soggetti percettori di forme di sostegno del reddito (Aspi, Cig, Cigs, mobilità, ecc.), con
disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio; - negli altri casi individuati dalla contrattazione di
secondo livello.
Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e
rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una
sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 8 mesi (elevabile a 12 in sede di contrattazione
integrativa aziendale/territoriale), a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DPL e con l’assistenza di un rappresentante sindacale.
Esclusioni: sono esclusi da limitazioni temporali: - i contratti a termine riconducibili alla stagionalità in senso ampio (aziende di stagione, periodi
connessi a festività religiose e civili, nazionali ed estere, allo svolgimento di manifestazioni e di iniziative promozionali e/o commerciali, ad
intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività nelle aziende ad apertura annuale); - i casi in cui il datore di lavoro, senza esservi obbligato da
disposizioni di legge o contrattuali, conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione.
Sostituzione di lavoratori assenti. Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento tra il sostituto e
il lavoratore sostituito fino alla metà della durata della sostituzione. L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo
di maternità/paternità può essere anticipata fino a tre mesi prima dell’inizio del congedo.
In occasione di servizi speciali è consentita l'assunzione per una durata non superiore a 3 giorni: - banquetting; - meeting, convegni, fiere,
congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari; - attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e
alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari; - fine settimana; - festività; - ulteriori casi individuati dalla contrattazione
integrativa.
La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione integrativa territoriale.
In mancanza, il compenso è fissato nelle seguenti misure per i rapporti instaurati entro il 13 novembre 2016:
Lavoro extra e di surroga
Livello
da feb-14
da ott-14
da apr-15
da ott-15
da apr-16
4
13,60
13,76
13,93
14,09
14,25
5
12,96
13,12
13,27
13,43
13,58
6S
12,40
12,54
12,69
12,84
12,99
6
12,25
12,39
12,54
12,68
12,83
7
11,47
11,60
11,74
11,88
12,01
Importi orari per servizio minimo di 4 ore
Per i rapporti di lavoro extra e di surroga instaurati dal 14 novembre 2016 i compensi sono i seguenti:
Livello
da nov-16
da ago-17
da gen-18
4
13,88
14,14
14,25
5
13,23
13,48
13,58
6S
12,65
12,89
12,99
6
12,50
12,73
12,83
7
11,70
11,92
12,01
6
SINTESI CCNL - ALBERGHI E CAMPEGGI CONFCOMMERCIO
Dicembre 2016
DISCIPLINE SPECIALI
Telelavoro
Il compenso orario indicato in tabella è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto
nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di tfr. Le prestazioni di lavoro
straordinario possono dar luogo, anziché al compenso, al godimento di riposi compensativi, di pari durata, alla scadenza del rapporto a termine
che viene corrispondentemente prorogato.
Limiti minimi di orario. La contrattazione integrativa può stabilire limiti minimi e massimi della prestazione individuale. In assenza di questa
determinazione la prestazione individuale si svolge in misura non inferiore ai seguenti limiti: 15 ore (orario settimanale), 64 ore (orario mensile),
600 ore (orario annuale). A livello aziendale/territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario. Part-time nel
week-end della durata di almeno 8 ore settimanali possono essere stipulati con studenti (la prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non
può essere frazionata nell’arco della giornata).
Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei
rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata
della prestazione, per una quantità non eccedente il 30% della prestazione annua a tempo parziale. Le variazioni devono essere richieste con un
preavviso di almeno 2 giorni. Trattamento economico: - per le ore oggetto di diversa collocazione (clausole flessibili) spetta la maggiorazione
omnicomprensiva del 1,50%; - per le ore di lavoro prestate in aumento (clausole elastiche) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 31,5%
(30%+1,50%: la maggiorazione dell’1,50% può essere sostituita dalla corresponsione per quote mensili di un’indennità annuale non inferiore a
120 euro). Le maggiorazioni si computano sulla quota oraria della retribuzione.
Lavoro supplementare. La contrattazione integrativa può stabilire il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragion d’anno.
In assenza di questa determinazione il ricorso al lavoro supplementare è consentito per specifiche esigenze organizzative fino al limite di 180
ore/anno, salvo comprovati impedimenti. Le prestazioni di lavoro supplementare sono utili ai fini del computo dei ratei degli istituti normativi
contrattuali (in particolare: il conguaglio relativo alle mensilità aggiuntive, alle ferie e al tfr avviene in via forfettaria applicando al compenso la
maggiorazione del 30%).
Trasformazione del rapporto. Le aziende sono tenute ad accogliere, nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva e in relazione
alla fungibilità dei lavoratori interessati, le richieste di trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per assistere i figli
fino al compimento del terzo anno d’età, avanzate dai lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Retribuzione: viene corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato.
Durata della prestazione: la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che ciascun
coobbligato si impegna a svolgere sono indicati nel contratto di lavoro, ferma restando la possibilità per i coobbligati di determinare
discrezionalmente la sostituzione o la modificazione dell'orario, previa comunicazione al datore di lavoro (preavviso: una settimana).
Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico.
Periodo di prova: 14 giorni lavorativi per tutto il personale (è escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio presso la
stessa azienda con la medesima qualifica). Distribuzione dell’orario settimanale: in 6 giornate. Congedo matrimoniale: non si applica. Congedo per
motivi familiari: conservazione del posto non superiore a 6 giorni. Retribuzione: le quote di maggiorazione sono stabilite dai contratti integrativi
territoriali. Preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato: 15 giorni. Rimborsi: il personale ha diritto al biglietto di andata dal punto di
ingaggio (o dalla stazione di confine se proveniente dall’estero). Il rimborso del biglietto di ritorno spetta in caso di licenziamento durante il periodo
di prova o prima dello scadere del termine senza giustificato motivo.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Somministrazione di lavoro
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Lavoro a tempo parziale
Lavoro ripartito
Lavoro stagionale
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
Attività sindacale
Assemblea: nelle unità aziendali con più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei
limiti di 10 ore annue retribuite. La singola riunione non può superare le tre ore di durata. Affissione: è consentito ai sindacati provinciali di
categoria di far affiggere comunicati in luoghi non accessibili alla clientela.
Dirigenti RSU aventi diritto ai permessi retribuiti: - 3 nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; - 3 ogni 300 o frazione di
300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti; - 3 componenti aggiuntivi ogni 500 o frazione di 500
dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni. Nelle aziende che occupano da 11 a 15 dipendenti può essere nominato un
delegato aziendale.
Permessi retribuiti
Dirigenti RSU: i permessi retribuiti sono pari a 8 ore mensili nelle unità produttive che occupano più di 200 dipendenti. Nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti i permessi sono di 1 ora all’anno per ciascun dipendente. I dirigenti della RSU hanno inoltre
diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative o riunioni sindacali in misura non inferiore a 8 giorni all’anno.
Dirigenti OSL: ai lavoratori che fanno parte dei consigli o comitati direttivi nazionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
stipulanti sono concessi permessi retribuiti (riferiti a un componente per esercizio e per ogni organizzazione sindacale) nelle seguenti
misure: - aziende da 6 a 15 dipendenti, 24 ore/anno; - aziende con più di 15 dipendenti, 70 ore/anno.
Previdenza complementare
Contribuzione al fondo Fon.te:
- a carico azienda: 0,55% della retribuzione utile per il computo del tfr
- a carico lavoratore: 0,55% della stessa base di computo, oltre al versamento dell’intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno
iniziato l’attività lavorativa dopo il 28.4.1993 (3,45% della retribuzione utile se l’attività è iniziata in precedenza).
Contribuzione al fondo Fast di assistenza sanitaria:
Fino al 30 giugno 2014
- a carico azienda: 10 euro/mese, per 12 mensilità
Dal 1° luglio 2014
- a carico azienda: 10 euro/mese, per 12 mensilità
- a carico lavoratore: 1 euro/mese, per 12 mensilità
Dal 1° luglio 2015
- a carico azienda: 10 euro/mese, per 12 mensilità
- a carico lavoratore: 2 euro/mese, per 12 mensilità
WELFARE CONTRATTUALE
Assistenza integrativa
7
SINTESI CCNL - ALBERGHI E CAMPEGGI CONFCOMMERCIO
Dicembre 2016
WELFARE CONTRATTUALE
Polizze assicurative
Contributi contrattuali
Contribuzione alla cassa Qu.A.S. di assistenza sanitaria per i quadri
- a carico azienda: 340 euro/anno
- a carico lavoratore: 50 euro/anno.
Quadri. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello
svolgimento delle proprie mansioni.
Impiegati non soggetti ad assicurazione obbligatoria Inail: beneficiano della stessa tutela nei limiti di un massimale di euro 7.746,85 per
invalidità permanente e di euro 5.164,57 in caso di morte.
Per il finanziamento degli enti bilaterali è stabilito un contributo in misura pari allo 0,40% della paga base e dell’indennità di contingenza
per 14 mensilità, di cui 0,20% a carico del lavoratore e 0,20% a carico del datore di lavoro.
Contributo al Quadrifor (Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario):
- a carico azienda: 50 euro/anno
- a carico lavoratore: 25 euro/anno.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Preavviso
Livello
A-B
1
2-3
4-5
6S - 6 - 7
Trattamento di fine rapporto
fino a 5 anni
4 mesi
2 mesi
1 mese
20 giorni
15 giorni
Anzianità di servizio
da 6 a 10 anni
5 mesi
3 mesi
45 giorni
30 giorni
20 giorni
oltre 10 anni
6 mesi
4 mesi
2 mesi
45 giorni
20 giorni
Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge
8