Lavori Pubblici: verifica e validazione del progetto, procedure di
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Lavori Pubblici: verifica e validazione del progetto, procedure di
COSTRUZIONI Lavori Pubblici: verifica e validazione del progetto, procedure di aggiudicazione per la selezione dell'operatore economico e varie garanzie di rito di Mauro Cappello GEOCENTRO/magazine pubblica, di Mauro Cappello, Ingegnere e Ispettore Verificatore del Ministero dello Sviluppo Economico, la terza delle sei lezioni del corso “Normativa e procedure alla base della realizzazione delle opere pubbliche” tenute nella Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma “La Sapienza”. La versione video della lezione è visionabile gratuitamente sul sito www.filotecna.it, sezione “e-learning”. La fase di aggiudicazione dell’appalto ha lo scopo di selezionare l’operatore economico che dovrà realizzare l’opera pubblica. Da un punto di vista generale l’aggiudicazione comincia solamente dopo che il progetto oggetto di gara è stato validato dalla Stazione Appaltante ed è quindi stato sottoposto ad una serie di verifiche che mirano ad accertarne la correttezza, l’aderenza alle indicazioni date dall’Amministrazione ed infine l’immediata eseguibilità (spesso denominata anche “cantierabilità”). La verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori Il tema delle verifiche cui deve essere sottoposta la 72 progettazione è trattato all’art. 112 del Codice dei contratti, che riprende molte delle disposizioni originariamente introdotte dalla Legge 109/1994 agli articoli 30 e 19, integrandole con nuove norme. Il Codice prevede che tutti i livelli di progettazione (preliminare - definitivo - esecutivo) debbano essere sottoposti a verifica. Le operazioni di verifica sono governate dagli articoli da 44 a 59 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), debbono accertare che il progetto sia aderente alla normativa vigente, che sia completo relativamente all’insieme degli atti autorizzativi. L’articolo 52 del Regolamento detta i principali criteri generali di verifica dei progetti e prevede una ricognizione generale degli elaborati al fine di stabilire che il progetto sia adeguato per essere fondamento della successiva procedura di aggiudicazione. Il D.Lgs. 163/2006 prevede che il soggetto incaricato delle attività di verifica sia munito di apposita polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuto ad errori od omissioni nello svolgimento delle attività di verifica, le cui caratteristiche sono definite all’art. 57 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Qualora le citate attività fossero svolte da personale interno all’Amministrazione, l’onere di pagamento della polizza deve essere a carico dell’Amministrazione stessa e deve comparire nel quadro economico del progetto, sotto la voce delle somme a disposizione. Il comma 5 dell’articolo 112 del Codice individua la soglia, per l’importo dei lavori, pari a 20 milioni di euro al di sotto della quale le attività di verifica possono essere svolte dagli Uffici tecnici delle stazioni appaltanti se la progettazione è stata svolta da progettisti esterni ovvero se le Amministrazioni dispongono di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati. Se invece l’importo dei lavori è uguale o supera la soglia di importo di 20 milioni di euro, allora le citate verifiche debbono essere effettuate da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IES 17020 Per quanto riguarda la polizza di garanzia del soggetto verificatore, essa deve avere durata specifica fino alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo o di regolare esecuzione. Art. 52 D.P.R. 207/2010 - Criteri generali della verifica 1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: a) affidabilità; b) completezza ed adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) compatibilità; intendendosi per: a) affidabilità: 1. verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto; 2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza; b) completezza ed adeguatezza: 1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità; 2. verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; 3. verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 4. verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; 5. verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; 6. verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità: 1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione; 2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; 3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; d) compatibilità: 1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente; 2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: a. inserimento ambientale; b. impatto ambientale; c. funzionalità e fruibilità; d. stabilità delle strutture; e. topografia e fotogrammetria; f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; g. igiene, salute e benessere delle persone; h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; i. sicurezza antincendio; l. inquinamento; m. durabilità e manutenibilità; n. coerenza dei tempi e dei costi; o. sicurezza ed organizzazione del cantiere. LAVORI ORDINARI IMPORTO DEI LAVORI SOMMA GARANTITA DALLA POLIZZA DEL VERIFICATORE I minore di euro 4.845.000,00 5% dell'importo lavori con limite di euro 500.000,00 I maggiore o uguale a euro 4.845.000,00 10% dell'importo lavori con limite di euro 1.500.000,00 LAVORI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ IMPORTO DEI LAVORI SOMMA GARANTITA DALLA POLIZZA DEL VERIFICATORE Può essere richiesto un massimale superiore ad euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo lavori con un limite di euro 2.500.000,00 Qualora il soggetto verificatore sia coperto da una polizza generale allargata all'intera attività, allora la citata polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia che attesti la volontà di coprire anche le attività di verifica Tabella 1 – Caratteristiche della polizza del soggetto verificatore – (Art. 57 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 73 ANNO III | n. 15 | MAGGIO - GIUGNO 2011 La validazione del progetto La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che recepisce gli esiti delle verifiche, è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa esplicito riferimento al rapporto conclusivo del soggetto verificatore ed alle eventuali contro deduzioni del progettista. Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento dovesse essere in disaccordo rispetto alle risultanze delle verifiche, dovrà esporre le proprie motivazioni all’interno dell’atto di validazione o mancata validazione, sarà quindi l’Amministrazione aggiudicatrice a prendere la decisione finale in accordo con le proprie disposizioni regolamentari interne. I contratti pubblici di lavori – Art. 53 D.Lgs. 163/2006 I lavori pubblici possono essere realizzati solamente tramite due tipologie di procedimento: • contratto di appalto; • contratto di concessione. Per definire la concessione di lavori pubblici, si potrebbe dire che essa è un contratto concluso in forma scritta fra un imprenditore ed un’amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario, che finanzia la realizzazione delle opere, consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Per quanto riguarda invece l’appalto di lavori pubblici, esso concerne nella sottoscrizione di un contratto tra un soggetto pubblico ed un operatore economico (soggetto privato) che realizza, a fronte di un prezzo pagato dal soggetto pubblico, un lavoro od opera. Nell’ambito dei contratti di lavori pubblici, il decreto o la determina a contrarre definiscono le modalità esecutive del contratto, ovvero: • • solo lavori; progetto esecutivo + lavori, sulla base di un progetto definitivo redatto dall’Amministrazione; • previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta (sulla base di un progetto preliminare redatto dall’Amministrazione), esecutivo + lavori . Gli stessi contratti sono sempre stipulati a corpo, le Amministrazioni hanno facoltà di stipulare a misura i contratti, solamente nei seguenti casi: • appalto di sola esecuzione di importo inferiore ad euro 500.000,00; • contratti d’appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici; • opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione e quelle di consolidamento dei terreni Quando il contratto è stipulato a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. In questi casi, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura. Le procedure per l’individuazione degli offerenti – Art. 54 D.Lgs. 163/2006 L’argomento delle procedure da utilizzare per l’individuazione dei soggetti offerenti è trattato all’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici, dove il legislatore richiama ben quattro tipologie di procedura: • procedure aperte; • procedure ristrette; • procedure negoziate; • dialogo competitivo. Procedure aperte Nelle procedure aperte, tutti gli operatori economici interessati possono presentare offerta per concorrere all’assegnazione dell’appalto. Procedure ristrette Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando. Figura 1 – Tipologia di contratti pubblici – appalto – concessione. 74 Procedure negoziate Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa Dialogo competitivo Le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo, nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto. Figura 3 – Procedure per l’individuazione degli offerenti pubblicazione di un bando di gara, solamente quando ricorrono le seguenti ipotesi: a. quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro; b. nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimenta-zione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo. Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato «particolarmente complesso» quando la stazione appaltante: • non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, • non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono essere considerati particolarmente complessi, gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all’analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storicoartistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. La seduta di gara La prima seduta di gara deve essere adeguatamente pubblicizzata, infatti il Regolamento prevede che il bando rechi l’indicazione del giorno e dell’ora di inizio della seduta, inoltre essa può essere interrotta ed aggiornata Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici è il massimo Organo tecnico consultivo dello Stato, cui è garantita l’indipendenza di giudizio e di valutazione; ha autonomia funzionale, organizzativa e tecnico-scientifica. Le competenze istituzionali del Consiglio Superiore si esplicano attraverso le seguenti attività: • attività consultiva, che consiste essenzialmente nell’emissione, da parte dell’Assemblea Generale o delle Sezioni, di pareri obbligatori sui progetti di lavori pubblici di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo superiore a 25 milioni di euro, nonché di pareri richiesti da altre amministrazioni pubbliche centrali e locali; • attività normativa che consiste nell’elaborazione ed aggiornamento di norme tecniche e di indirizzo (circolari, linee guida, capitolati tipo) in materia di sicurezza delle costruzioni e di opere speciali; • rappresentanza presso Enti ed Organismi nazionali ed internazionali competenti in materia di qualificazione e sicurezza dei materiali e prodotti da costruzione; • attività di certificazione, ispezione e vigilanza, attraverso il Servizio Tecnico Centrale, per il rilascio di benestare tecnico europeo dei prodotti e dei sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, relativamente al requisito essenziale n.1 “Resistenza meccanica e stabilità”; • attività di abilitazione di organismi di certificazione, ispezione e prova; • rilascio della concessione ai laboratori di prove materiali ed ai laboratori di prove geotecniche; • qualificazione dei prodotti siderurgici; • deposito della documentazione ed autorizzazione di manufatti prefabbricati; • certificazione di idoneità tecnica di sistemi costruttivi. • qualificazioni di prodotti di legno. • qualificazione di centri di trasformazione. L’attività consultiva del Consiglio Superiore si svolge nell’ambito delle Adunanze dell’Assemblea Generale e delle Sezioni. Nell’ambito della Presidenza Generale del Consiglio Superiore è, inoltre, incardinato il Servizio Tecnico Centrale, Organo che opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio Superiore nei settori della certificazione dei materiali da costruzione e abilitazione degli organismi di ispezione, certificazione e prova. 75 ANNO III | n. 15 | MAGGIO - GIUGNO 2011 salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. Va detto che una voluminosa giurisprudenza prevede che, durante la sospensione, la documentazione di gara sia adeguatamente custodita, con la citazione delle misure di protezione che l’Amministrazione porrà in essere già in sede di verbale di sospensione. Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso Quando l’Amministrazione decide di adottare il criterio del massimo ribasso, l’autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l’appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale: a. sull’elenco prezzi unitari per i contratti da stipulare a misura; b. sull’importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L’offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene utilizzato di preferenza dalle Amministrazioni quando la gara abbia ad oggetto lavori complessi, per i quali si voglia valutare non soltanto l’aspetto economico, ma anche quello tecnico, eventuali componenti artistiche ed impiantistiche, ed altri particolari aspetti. Per dare un’idea dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riportiamo per estratto alcune delle informazioni che il relativo bando dovrà contenere, in particolare: 1. Prezzo; 2. Qualità; 3. Pregio tecnico; 4. Caratteristiche estetiche e funzionali; 5. Caratteristiche ambientali e contenimento del 76 consumo energetico e delle risorse ambientali; 6. Costo di utilizzazione e manutenzione; 7. Redditività 8. Servizio successivo alla vendita; 9. Assistenza tecnica; 10. Data di consegna ovvero termine di consegna e di esecuzione; 11. Sicurezza di approvvigionamento Il bando di gara dovrà inoltre fissare il peso ponderale di ciascun criterio, indicando un valore assoluto oppure una soglia in cui il rapporto tra il valore minimo e quello massimo siano appropriati. L’aspetto più delicato nell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa riguarda l’attribuzione dei punteggi, in quanto ciò implica la costituzione di una specifica commissione giudicatrice in cui siano presenti figure di esperti riconosciuti nei settori (previsti da bando) cui attribuire i punteggi. Le garanzie del contratto: cauzione definitiva Per tutelare l’Amministrazione, l’articolo 113 del Codice dei contratti prevede che l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Il progressivo inasprirsi della soglia di garanzia all’aumentare della percentuale di ribasso offerta dal concorrente, costituisce una misura preventiva finalizzata al contenimento del fenomeno denominato “ribassi temerari”. Osservando il mercato degli appalti ed i numerosi studi elaborati sul tema, per dovere di cronaca si deve concludere che il solo istituto della cauzione definitiva fino ad oggi è risultato insufficiente a limitare i ribassi temerari, potendo le imprese rifugiarsi nelle maglie dell’istituto delle riserve. Uno spiraglio di luce in questo senso è rappresentato dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 “Decreto sviluppo”, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che all’art. 4 “Costruzione di opere pubbliche” introduce una serie di modifiche al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture) ed al relativo Regolamento. Una delle disposizioni del Decreto Sviluppo introduce una integrazione all’art. 240-bis del Codice, prevedendo un limite massimo pari al 20% dell’importo lavori per l’iscrizione delle riserve.