Cane libero nel cortile del condominio: condannato Il

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Cane libero nel cortile del condominio: condannato Il
Cane libero nel cortile del
condominio: condannato Il
padrone per aggressione
Con la Sentenza n. 4672 del 3.2.2009 la 4^ Sez. Penale della
Corte di Cassazione ha sancito definitivamente il divieto di
lasciare circolare liberamente il proprio cane nel cortile
condominiale, privo di guinzaglio e di supervisione da parte
del proprietario/detentore.
La Corte di appello di Catania aveva infatti confermato in 2°
grado, con sentenza datata 1.4.2008, la sentenza di 1° grado
del Tribunale di Catania con la quale il proprietario di un
cane era stato dichiarato colpevole del reato di lesioni
colpose in danno di un terzo (art. 590 c. p.) e condannato
alla pena ritenuta di giustizia.
Secondo le motivazioni presentate dai Giudici, il cane di
razza «collie» che aveva aggredito un condomino facendolo
rovinare per terra e procurandogli lesioni alla persona,
doveva essere custodito nell’occasione dall’imputato, che ne
era il proprietario, ma ciò non è avvenuto e l’imputato è
pertanto risultato colpevole di aver lasciato libero l’animale
e omesso di custodirlo nel cortile condominiale, dove si
trovavano altre persone, tenuto anche conto della mole
dell’animale.
Come ormai ribadito più volte anche nei precedenti articoli
pubblicati in questa sezione, quando ci si trova in un luogo
pubblico o in un luogo privato ma aperto al passaggio di terze
persone -i.e. il cortile di un condominio- è fatto obbligo di
condurre il proprio cane con guinzaglio non più lungo di 1,5
mt e munirsi di museruola da applicare all’animale in caso di
necessità o in caso venga richiesto dalle autorità.
Per concludere è bene ricordare che il proprietario di un cane
è sempre responsabile del controllo e della conduzione
dell’animale e per questo motivo risponde, sia civilmente che
penalmente, dei danni e delle lesioni a persone, animali o
cose provocati dall’animale stesso.
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