Regolamento Interno da approvare il 18 dicembre 2014
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Regolamento Interno da approvare il 18 dicembre 2014
Regolamento Interno approvato dall’Assemblea dei Soci del 18 dicembre 2014 REGOLAMENTO INTERNO L’emanazione del presente regolamento si rende indispensabile, come previsto dallo Statuto sociale all’art. 2, al fine di disciplinare in maniera chiara tutti gli obblighi e tutti i diritti al quale il socio e l’Amministrazione della cooperativa dovranno adempiere nel corso dell’attività di programmazione, produzione, conferimento e vendita del prodotto. Per questo motivo il regolamento sarà di seguito schematizzato in articoli e sezioni per renderlo comprensibile a tutti. Art. 1 - Lo Statuto Sociale Si ricorda che tutti i soci al momento dell’iscrizione sul Libro Soci della cooperativa hanno preso visione dello Statuto Sociale (comunque una copia dell’ultima revisione aggiornata al 26 aprile 2014 è sempre disponibile per la consultazione presso gli uffici della cooperativa) nel quale sono riportati in ordine: • la costituzione, la sede, la durata, gli scopi ed i requisiti di mutualità; • i soci cooperatori e sovventori; • il patrimonio sociale; • l’esercizio sociale (bilancio); • gli organi sociali; • il controllo contabile; • la clausola compromissoria ed il collegio arbitrale; Tutto quanto non espressamente previsto dal suddetto Statuto Sociale e nel presente Regolamento Interno, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. 1 Regolamento Interno approvato dall’Assemblea dei Soci del 18 dicembre 2014 Art. 2 - Adesione alla OP ASPORT La Società Agricola C.O.P.A. società cooperativa, al fine di essere riconosciuta quale entità produttiva nel comparto ortofrutticolo comunitario, aderisce alla OP ASPORT allo scopo di ottenere finanziamenti in conto capitale per l’acquisto di beni strumentali (macchine ed attrezzature per la movimentazione interna delle merci, linee di lavorazione, imballaggi per il conferimento dei prodotti della campagna, attrezzature varie, macchine elettroniche, ecc…) e/o in conto esercizio per sopperire in parte al costo di alcune spese necessarie per il sostentamento dell’attività agricola e di commercializzazione (assistenza tecnica, acquisto di materie prime, pubblicità e propaganda, analisi chimiche, ecc…). Tale adesione è comunque subordinata all’intrinseca adesione univoca del produttore iscritto al Libro Soci della cooperativa. Per questo motivo e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 125 bis del nuovo Reg. CE 361/2008, i produttori devono sottoscrivere l’adesione alle OP per le relative coltivazioni; inoltre i produttori associati sono obbligati a conferire all’OP ASPORT e dunque alla C.O.P.A. l’intera loro produzione ortofrutticola, come da “allegato A” della domanda di adesione alla C.O.P.A., da compilare e sottoscrivere a firma di ogni socio, salvo le deroghe previste dalla stessa normativa, ma comunque vagliate di volta in volta, caso per caso e deliberate dal CDA della presente cooperativa. Art. 3 - Programmazione delle coltivazioni Come previsto dallo statuto societario agli articoli 2 e 3, “i soci sono obbligati a conferire tutta la produzione aziendale, sulla base di quei prodotti che la cooperativa riterrà possibile lavorare e commercializzare convenientemente, assoggettandosi, in casi di inadempienza a tale obbligo, al pagamento alla Società di un indennizzo pari al 20 (venti) per cento del valore medio di piazza del quantitativo di prodotti non consegnati, salvo alla cooperativa il diritto al risarcimento dei danni maggiori”. Per tale 2 Regolamento Interno approvato dall’Assemblea dei Soci del 18 dicembre 2014 motivo, ogni anno, in fase di programmazione delle coltivazioni, compreso tra dicembre e gennaio, viene inviata al socio una scheda (sottoforma di dichiarazione) da compilare e controfirmare nella quale deve essere ben evidente la volontà di voler coltivare determinate tipologie e varietà di ortaggi e/o frutta, indicando le superfici, l’epoca di impianto o trapianto, i dati catastali, i titoli di possesso nonché le quantità presunte del prodotto da conferire; inoltre in tale scheda dovranno altresì essere compilate le rispettive parti relative alle materie prime necessarie per la coltivazione (materie plastiche, piantine, semi, o altro necessario). Successivamente alla consegna in cooperativa i programmi così compilati saranno presi in considerazione da parte del CDA che, dopo attenta valutazione delle superfici, delle quantità di prodotto, nonché della potenziale capacità di lavorazione e commercializzazione delle produzioni, stabilisce di concordare con i soci eventuali assestamenti di superfici in più o in meno a seconda delle reali necessità della cooperativa. In nessun caso potranno essere presi in considerazioni impegni di coltivazione che non prevedano l’impegno completo dell’appezzamento in cui è in atto la stessa coltura, salvo distinzione di particelle e con documentazione comprovante il titolo di possesso (proprietà, contratto di affitto, comodato). Non si accettano parziali impegni di coltivazione e conferimenti di quelle aziende agricole, riconducibili ad una unica entità aziendale e/o famigliare, con più di una ragione sociale, che cooperano e collaborano tra loro condividendo mezzi e manodopera. Il socio produttore che non presenta impegno di coltivazione e non conferisce di conseguenza la propria produzione nell’anno solare, senza giustificato motivo, non può riprendere il conferimento previa l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Lo stesso valuterà caso per caso le motivazione che hanno causato il temporaneo mancato conferimento e comunque deciderà tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 8 dello Statuto Sociale. 3 Regolamento Interno approvato dall’Assemblea dei Soci del 18 dicembre 2014 Al fine di ottimizzare al meglio la commercializzazione, sostenendo le forniture alla GDO programmate ad inizio anno, l’Amministrazione della cooperativa potrà programmare anche con aziende agricole non socie l’approvvigionamento di merce strettamente necessaria concordando con le stesse il prezzo al momento dell’acquisto. Resta altresì inteso che dovrà comunque essere rispettato il parametro che definisca la mutualità prevalente della cooperativa. Art. 4 - Difesa delle colture Lo statuto societario all’art. 2 stabilisce gli scopi che la C.O.P.A. si propone al fine di conseguire le finalità della cooperazione e della mutualità. Tra questi compare l’organizzazione di servizi di assistenza tecnica nel settore della produzione aziendale, promuovendo l’istruzione professionale dei soci, ma anche l’organizzazione della difesa delle colture ortofrutticole dalle avversità di origine fitopatologia, nel totale rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata dettati dalla Regione di competenza territoriale. Tutti i prodotti conferiti devono essere necessariamente privi di residui da trattamenti antiparassitari e diserbanti; per osservanza delle leggi è fatto obbligo il rispetto dei tempi di carenza; in ogni modo la cooperativa fornisce al socio personale tecnico qualificato per qualsiasi consultazione in merito a problemi sulla coltura. Durante il periodo della raccolta, qualora si renda opportuno eseguire un trattamento diserbante (per es. sull’asparagiaia), anticrittogamico o antiparassitario, lo stesso va concordato con l’ufficio tecnico della cooperativa, ed è obbligatorio darne immediata comunicazione all’Amministrazione affinché la stessa sia in grado di poter controllare il rispetto dei tempi ed il controllo analitico dei residui chimici. A tal fine durante la campagna di raccolta la cooperativa provvederà a fare campionamenti, sia sul campo sia in fase di conferimento del prodotto, 4 Regolamento Interno approvato dall’Assemblea dei Soci del 18 dicembre 2014 mediante l’ausilio di personale tecnico, in modo da prevenire e/o accertare eventuali incresciose situazioni di cui sopra. L’azione così svolta consentirà alla cooperativa di certificare al consumatore che il prodotto commercializzato sarà esente da residui tossici per la salute umana, nel totale rispetto della legge. Tutti i soci sono dunque obbligati a rispettare le norme e le restrizioni e dettati dai disciplinari di produzione integrata emanati dalla Regione di competenza territoriale. Art. 5 – Conferimento e tracciabilità Gli art. 2 e 3 dello Statuto Sociale prevedono che il socio deve conferire tutto il raccolto delle coltivazioni con l’impegno al conferimento della intera produzione aziendale nei termini e nei modi che verranno dettati singolarmente per coltura. Si ricorda altresì che l’art.8 dello Statuto Sociale al comma e) prevede che se da parte del socio venga svolta attività di contrasto o concorrente con quella della Società, per quanto concerne l’attività di vendita e commercializzazione il socio può essere escluso dalla Società medesima. Il CDA, su richiesta del socio, potrà delegare il richiedente a vendere al di fuori della cooperativa quella tipologia di prodotti che la stessa non commercializza perché non ne possiede sia le capacità commerciali che quelle di trasformazione. Al fine di esemplificare nel dettaglio le operazione del conferimento da parte dei soci, si riportano in elenco gli obblighi ai quali gli stessi dovranno sottostare: a. i prodotti ortofrutticoli vengono conferiti dai soci in cooperativa come “beni con prezzo da determinare” (D.M. 15/11/75 – G.U. n. 310 del 24/11/75); b. i prodotti ortofrutticoli devono essere consegnati in casse o cassoni messi a disposizione dalla cooperativa, la quale contabilizza giorno per giorno la situazione tra pieni resi e vuoti riconsegnati dal socio; a fine campagna di lavorazione il socio è obbligato a riconsegnare 5 Regolamento Interno approvato dall’Assemblea dei Soci del 18 dicembre 2014 tutte le casse o cassoni: per eventuali ammanchi e/o differenze sarà addebitata la spesa pari al costo di acquisto degli stessi nuovi; c. le casse o cassoni devono essere riempiti fino al punto in cui sovrapponendoli il prodotto in essi contenuto non sia danneggiato; è opportuno poi ricordare che le casse o cassoni troppo pieni, in situazioni di intensi caldi, accentuano il surriscaldamento del prodotto contenuto con conseguente perdita di qualità. Tale situazione comporterà il declassamento della merce a 2° scelta o scarto; in taluni casi, a discrezione della cooperativa, il prodotto non sarà accettato; d. per quanto concerne gli asparagi, questi non devono essere possibilmente lavati nelle punte e non devono essere messi a bagno prima del conferimento; soltanto in casi eccezionali di impossibile conferimento a fine raccolta e lavorazione, è sufficiente coprire le casse contenenti gli asparagi con un telo bagnato per mantenerne la freschezza, cercando infine un posto fresco in attesa del conferimento in cooperativa, che in ogni caso di regola va fatto entro la giornata di raccolta. Nel caso in cui il prodotto, per motivi particolari di lavorazione con linee di confezionamento dove si rende necessario il lavaggio e/o lo scorrimento dei mazzi in acqua corrente, è consegnato lavato o bagnato, sarà successivamente applicata una tara definibile a seconda del periodo di conferimento (dal 2% al 5% del conferito). Lo stesso sarà applicato nel caso in cui, tenuto conto delle condizioni climatiche avverse alla raccolta, si DOVRA’ procedere al lavaggio dei mazzi da parte dei soci sempre prima del conferimento in centralina. A tal proposito si ribadisce che NON saranno accettati mazzi di asparagi con evidente presenza di terra. e. al fine di ottemperare alle vigenti normative di legge sulla rintracciabilità dei prodotti ortofrutticoli, il socio deve apporre sulle 6 Regolamento Interno approvato dall’Assemblea dei Soci del 18 dicembre 2014 casse o cassoni pieni l’etichetta riportante il proprio numero identificativo assegnatogli in precedenza, che generalmente corrisponde al numero di iscrizione al Libro Soci, nonché la data del conferimento. Tale necessità ha valore anche per l’Amministrazione della cooperativa la quale in ogni momento della lavorazione e/o commercializzazione potrà tracciare il prodotto; La data riportata in etichetta identificherà il lotto relativo alla produzione del socio nella specifica giornata. I soci, nell’utilizzo delle cassette e dei cassoni di proprietà della Cooperativa, sono tenuti a togliere le vecchie etichette di tracciabilità riportanti vecchie date e ad inserirvi puntualmente le nuove con date aggiornate, sempre prima del conferimento in centralina. La produzione giornaliera di ogni singolo socio andrà a costituire il Lotto Unico della C.O.P.A., che verrà commercializzato secondo i diversi canali di vendita (GDO, Mercati, Industria, Dettaglianti e altri). Per quanto concerne la merce conferita certificata a marchio GDO ed a marchio GlobalGap, questa verrà tracciata e gestita separatamente, assegnando un lotto a parte, specifico per ogni singolo produttore. f. è data in ogni caso delega ad uno o più tecnici interni e/o esterni, nominati dal CDA della cooperativa, al controllo ed al rispetto delle norme e delle regole ampliamente descritte, sia all’atto del conferimento sia in campo che durante la lavorazione; g. eventuali mancanze riguardanti le norme di qualità (per es. scarti di merce non conforme) saranno segnalate nell’immediatezza al socio se presente all’atto del conferimento e/o della lavorazione in centralina, oppure successivamente con tutti quei mezzi che l’Amministrazione della cooperativa riterrà opportuni e che siano in grado di non interrompere la regolare funzionalità del magazzino 7 Regolamento Interno approvato dall’Assemblea dei Soci del 18 dicembre 2014 ortofrutticolo, ma comunque nel rispetto delle normative vigenti. Per tali inconvenienti sarà fatta vendita a parte, sempre se possibile, con ripercussioni sulla liquidazione del conferente, oppure verrà messa a disposizione nuovamente del socio. h. la merce risultante “non idonea o non conforme” alla vendita e dunque scartata in seno alla lavorazione ed al confezionamento verrà smaltita, possibilmente nel breve giro e con tutti i mezzi a disposizione, in modo da non dover intralciare ed ostacolare la logistica della cooperativa (la merce non conforme toglie spazi utili e un numero discreto di casse e/o cassoni necessari per la movimentazione delle merci dalla campagna alla centralina). Il socio non è detentore degli scarti di lavorazione ma, nel caso di eventuale spese straordinarie sostenute per lo smaltimento, verrà preso in considerazione dall’Amministrazione della cooperativa per la propria quota percentuale sul rimborso di tale onere. In casi eccezionali se il socio è in grado di smaltire parte o tutta la merce da scarto del giorno, concordemente con la cooperativa e gratuitamente, potrà coadiuvare nell’opera di smaltimento. Al termine della giornata lavorativa, l’Amministrazione provvederà a formulare un elenco dove saranno riportati: codice identificativo del socio, data del conferimento, prodotto e categoria, causale della NON CONFORMITÀ. L’elenco sarà messo a disposizione dei soci e ben visibile ad essi, tanto da essere considerato come forma di notifica di eventuali problemi o declassamenti sulla merce conferita. Tali prodotti “non conformi” saranno declassificati in categorie di II° o scarto oppure a categorie di I° scelta con difetti e valorizzati a parte rispetto alle categorie idonee. Sarà comunque cura del settore tecnico dell’Amministrazione della cooperativa valutare al momento o successivamente al conferimento la possibilità di rifiutare 8 Regolamento Interno approvato dall’Assemblea dei Soci del 18 dicembre 2014 determinate partite di merci NON CONFORMI invitando il socio ad una migliore lavorazione del prodotto. i. al fine di agevolare e rendere oggettiva la valutazione della NON CONFORMITA’ il tecnico preposto al controllo qualità avrà a disposizione una check-list (redatta per gli asparagi ed allegata al presente nella parte relativa alle norme di qualità) sulla base della quale il prodotto distinto per categoria sarà definito “CONFORME” , “NON CONFORME” oppure “NON CONFORME” ma “ ACCETTATO CON RISERVA”. j. nel caso in cui avvengano infrazioni gravi e/o recidive che possano in qualche modo danneggiare commercializzazione, è Amministrazione negare di dato mandato seriamente al tecnico inderogabilmente al tutta la ed alla socio il conferimento dei prodotti; k. nel caso di contestazione, auspicabile educata e civile, spetterà al Consiglio di Amministrazione effettuare ulteriore valutazione e prendere la decisione definitiva in merito alla controversia. In tal caso si ricorda che dapprima il socio verrà “richiamato” verbalmente, poi in caso di recidiva sarà “diffidato” formalmente con lettera raccomandata “a non commettere più il fatto” e nel caso di seconda recidiva verrà “espulso” ed escluso dal Libro Soci della cooperativa. In ogni caso la trasgressione sarà valutata attentamente dal CDA, il quale adotterà, secondo la gravità, gli opportuni adempimenti facendo riserva su eventuali sanzioni amministrative da dover applicare; l. gli orari di conferimento saranno stabiliti periodicamente, verranno esposti e ben visibili a tutti in modo da soddisfare le esigenze della cooperativa, dei soci, dei clienti, dei trasportatori e degli addetti allo scarico; 9 Regolamento Interno approvato dall’Assemblea dei Soci del 18 dicembre 2014 m. infine si rimanda al rispetto di tutto quanto previsto nelle allegate norme di qualità emanate per ogni singolo prodotto conferito in centralina. Art. 6 – Vendita dei prodotti conferiti Il socio, conferendo in cooperativa l’intera produzione aziendale, formalmente delega la cooperativa alla vendita del suo prodotto. La cooperativa vende il prodotto conferito e successivamente confezionato ai clienti con prezzo determinato in partenza (Grande Distribuzione, commercianti al dettaglio, ecc…), con “prezzo da determinare” (Mercati Generali, commercianti all’ingrosso, intermediari per la vendita all’estero, ecc…), o in “conto vendita” (Mercati Generali). Disponendo di un numero considerevole di clienti, l’Amministrazione della cooperativa o il delegato, stabilisce giornalmente il prezzo di vendita, variabile a seconda dei prezzi realizzati dai Mercati Generali di tutta Italia (almeno quelli di maggior riferimento), dell’area di destinazione della merce (Nord Italia, Toscana e Centro Italia, Roma e limitrofi, Campania, ecc…), dei costi sostenuti per la vendita (confezionamento, trasporto, provvigioni, materiale vario, ecc..), del contratto di fornitura eventualmente stipulato (Industrie di trasformazione, ecc..). Tenuto conto delle molteplici varianti che entrano a far parte della formulazione dei prezzi giornalieri di vendita, considerati eventuali contestazioni del prodotto franco arrivo al cliente con perdite al momento della vendita non quantificabili, non è possibile avere un prezzo certo di liquidazione al socio all’istante, bensì solo a seguito dei conteggi più dettagliati che avverranno a fine mese, ovvero a fatturazione delle vendite e dei costi sostenuti. Art. 7 – Conteggi di liquidazione ai soci Sulla base di quanto dettato dall’articolo precedente, l’amministrazione della cooperativa eseguirà la distribuzione ai soci in proporzione alla 10 Regolamento Interno approvato dall’Assemblea dei Soci del 18 dicembre 2014 qualità e quantità dei prodotti conferiti e quale prezzo dei medesimi, il ricavato dalle vendite al netto delle spese e degli oneri di lavorazione, di ammortamenti e di gestione e delle esigenze funzionali della società. Il prezzo di liquidazione giornaliera del prodotto conferito sarà dunque stabilito al netto delle seguenti voci di spesa: 1. trasporti; 2. manodopera; 3. materiale di confezionamento (casse, elastici, fazzoletti per asparagi, ecc..); 4. provvigioni sulle vendite; 5. sconti di fine anno delle piattaforme di distribuzione; 6. noleggio e movimentazione degli imballi richiudibili per la G.D.O.; 7. altri costi inerenti l’attività commerciale agricola non riportati sopra; 8. di una percentuale sulle vendite deliberata in sede di Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà ritenuta equa a sostenere i costi fissi non imputabili alla commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci (ammortamenti, interessi passivi, dipendenti fissi, oneri di professionisti e commercialisti, compensi amministratori, energia elettrica, spese telefoniche, tasse ed imposte, ecc…) La cooperativa provvederà all’emissione in acconto della fattura o autofattura per conto del socio conferente (ai sensi dell’art. 34 comma 7 e 11) dopo aver ultimato tutti i conteggi relativi al mese; mentre il pagamento delle stesse fatture emesse sarà effettuato nei tempi opportuni, compatibilmente agli incassi dai clienti della cooperativa ed alle disponibilità di cassa, cercando sempre di rispettare 60 giorni dalla data di emissione del documento. Il pagamento delle fatture di conferimento ai soci avverrà nel rispetto dei tempi ed a seguito di comunicazioni dell’Amministrazione della cooperativa. 11 Regolamento Interno approvato dall’Assemblea dei Soci del 18 dicembre 2014 All’atto della liquidazione finale delle fatture di conferimento dei soci, l’amministrazione della cooperativa provvederà a trattenere una parte delle spettanze nette quale “Sovrapprezzo delle Azioni di Capitale Sociale” annuale nella seguente misura: euro 150,00 ad ogni socio conferente nell’anno. Si stabilisce sin da ora che al raggiungimento di euro 7.000,00 di Sovrapprezzo delle Azioni di Capitale Sociale sottoscritto e versato dal socio, lo stesso non dovrà più versare ulteriori cifre annuali e dunque non avrà più addebiti sul Libro Soci. Questo si ritiene necessario al fine di ottenere una ripartizione equa dell’intero Capitale Sociale tra i vari soci.. Per coloro che non hanno conferito nell’anno, al fine di non perdere il diritto a rimanere socio secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale e per concorre alle spese generali per la realizzazione della Nuova Centralina Ortofrutticola, viene stabilita una quota di € 25,00 oltre Iva di legge quale concorso spese generali. La fatturazione di tale costo verrà emessa al socio non conferente ad ogni fine anno di competenza e dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa. Sempre per codesti soci non conferenti nell’anno e negligenti nel pagamento delle fatture di cui sopra, al raggiungimento di un debito pari o superiore all’ammontare della quota sociale già versata negli anni precedenti, gli stessi saranno messi, previo avviso scritto, a Riserva Legale come previsto dallo Statuto Sociale. Art. 8 – Notizie generali Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le regole dettati e dagli articoli dello Statuto Sociale e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione, dalle normative vigenti della Comunità Europea; infine più importante ci si affida soprattutto al buon senso di ognuno. Il socio si dovrà impegnare a rispettare quanto prescritto oltre a qualsiasi altra variazione o integrazione che per motivi commerciali si renderà opportuno apportare al presente Regolamento Interno. 12 Regolamento Interno approvato dall’Assemblea dei Soci del 18 dicembre 2014 Canino, 18 dicembre 2014 13