L`abuso di posizione dominante - Università degli Studi di Napoli
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L’abuso di posizione dominante: prassi recenti e priorità di intervento Corso di perfezionamento in Diritto Comunitario: La tutela dei diritti. - Università degli Studi di Napoli Federico II - Maria Gaia Pazzi (Avvocato, LL.M) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato* *Le opinioni espresse sono personali e non impegnano in alcun modo l’istituzione di appartenenza Di che cosa parleremo: Definizioni problematiche di Novità introdotte dalle Linee-guida della Commissione europea sull’art. 82 CE Priorità di intervento nell’analisi antitrust comunitaria e nazionale Giurisprudenza nazionale recente in materia di abuso A) dominanza B) Abuso 2 Brevi cenni introduttivi Come diventa dominante un’impresa? Concentrazione Crescita interna Sfruttamento di privative concesse dallo Stato Altro? L’origine comunitaria della fattispecie Art. 82 EC come norma di chiusura del sistema – cfr. art. 3 L. 287/90 3 L’articolo 3 della L. 287/90 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi. 4 Definizione di posizione dominante nella giurisprudenza comunitaria Una posizione di potere economico goduto da una determinata impresa tale da impedire che sul mercato rilevante ci sia una concorrenza efficace e che le fornisce il potere di agire, in una dimensione apprezzabile, indipendentemente dai suoi concorrenti, clienti e in ultima analisi dai consumatori (Hoffman–La Roche, 1979) Questa situazione si presenta quando tale impresa, in virtù della sua quota di mercato o della sua quota di mercato unita in particolare al possesso di conoscenze tecniche e alla disponibilità di materie prime o di capitali, ha la possibilità di determinare i prezzi o di controllare la produzione o la distribuzione di una parte cospicua dei prodotti considerati (Continental Can, 1973) Tale posizione non preclude una certa concorrenza […] ma consente all’impresa che ne beneficia, se non di determinare, almeno di avere un’influenza notevole sulle condizioni in base alle quali tale concorrenza si svilupperà e, in ogni caso, di agire trascurandole ampiamente, nella misura in cui tale condotta non opera a suo detrimento (Hoffman – La Roche, 1979) 5 Le Linee Guida sull’art. 82 CE: principi generali I consumatori traggono beneficio dalla concorrenza grazie a prezzi inferiori, migliore qualità e più ampia scelta di beni e servizi nuovi o migliorati. La Commissione indirizzerà dunque l'attuazione coercitiva delle norme in modo da garantire che i mercati funzionino correttamente e che i consumatori traggano vantaggio dall'efficienza e dalla produttività derivanti da una concorrenza effettiva tra imprese (cfr. pt. 4-5) Si tutela il confronto competitivo on the merits e non la numerosità dei concorrenti 6 Le Linee Guida sull’art. 82: sintesi delle novità introdotte Linee Guida della Cm europea sull’art. 82 come perno dell’analisi su posizione dominante individuale e abuso escludente in Europa Mix di innovazione e tradizione Approccio che privilegia l’effetto delle pratiche (effectbased approach), piuttosto che la loro tipizzazione e classificazione come escludenti o no (c.d. approccio formalistico) As efficient competitor test Innova nella trattazione degli abusi di prezzo Ribadisce e chiarifica giurisprudenza su prezzi predatori Tradizionalista su ruolo della quota di mercato nella definizione di posizione dominante Safe harbor al 40% - ma in casi specifici anche quote inferiori (ad es. gravi limitazioni di capacità, cfr. pt. 14) 7 Le Linee Guida sull’art. 82: struttura del documento Elementi da considerare per quantificare il potere di mercato e qualificare la PD (Sez. III.A) Criteri per valutare le condotte escludenti che potrebbero avere effetti pregiudizievoli per la concorrenza a danno dei consumatori (Sez. III.B) Criteri di valutazione delle condotte escludenti di prezzo (Sez. III.C) Argomentazioni delle Parti sulle ragioni di obiettiva necessità che possono giustificare la condotta e i guadagni di efficienza (Sez. III.D) Tipologie di abuso escludente (Sez. IV) 8 A) L’accertamento della dominanza La dominanza – eccetto casi estremi – si regge su due elementi: La significativa dimensione dell’impresa, rappresentata dalla sua quota di mercato La sua capacità di controllare il mercato, rappresentata dalla “indipendenza di comportamento” 9 9 Mantenendo una relazione concorrenziale asimmetrica a proprio favore con i concorrenti Influenzando le condizioni di concorrenza stesse Entrambi gli elementi sono egualmente importanti, anche se storicamente la quota di mercato ha spesso avuto un ruolo preminente 9 Fasi dell’analisi definizione del mercato rilevante calcolo delle quote di mercato esame delle barriere all’entrata e degli altri indizi di dominanza 10 Dominanza nelle Linee Guida art. 82 situazione di potere economico grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare il persistere di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e di agire in maniera significativamente indipendente rispetto ai suoi concorrenti, ai suoi clienti e, in ultima analisi, ai consumatori (pt. 10) concetto di indipendenza correlato al grado di pressione concorrenziale esercitata sull'impresa in questione esistenza di una posizione dominante significa che tali pressioni concorrenziali non sono sufficientemente efficaci e che l'impresa in questione gode pertanto di un considerevole potere di mercato durante un certo periodo (almeno 2 anni, cfr. nt. 6, p.6) Questo significa che le decisioni dell'impresa sono per lo più insensibili alle azioni e reazioni dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori. Dominanza = possesso di significativo potere di mercato Questa definizione permette di “importare” l’analisi degli effetti unilaterali senza grosse difficoltà nel nostro ordinamento 11 Definizione di PD nella giurisprudenza nazionale/1 Tar in A372 Mercato del calcestruzzo autoclavato (2008) “Per posizione dominante si intende una posizione di potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva su un determinato mercato e ha la possibilità di tenere comportamenti in linea di massima indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori”. “L’impresa i posizione dominante, quindi, è l’impresa che, detenendo un considerevole potere di mercato, non è soggetta a vincoli concorrenziali”. “L’esistenza di una situazione del genere non è esclusa dalla circostanza che, a differenza di una situazione di monopolio o quasi monopolio, sul mercato sia in qualche modo consentita l’esplicazione, sia pure entro certi limiti, del gioco della concorrenza, e comunque, di comportarsi senza doverne tenere conto e senza che, per questo, simile condotta le arrechi pregiudizio” Vedi anche Tar in A333 Enel Trade-Clienti Idonei (2006) e A110 Consorzio per il nucleo di industrializzazione Campobasso-Boiano/S.G.M. (2006) 12 Definizione di PD nella giurisprudenza nazionale/2 CDS in A299 International Mail Express Italy/Poste Italiane (2003) “la circostanza che un dato mercato sia (parzialmente) liberalizzato e aperto alla concorrenza non esclude di per sé sola e in astratto che un soggetto si trovi in posizione dominante su tale mercato, dovendosi verificare in concreto se l’astratta apertura del mercato alla concorrenza sia stata seguita da un’effettiva presenza di una pluralità di operatori sul mercato”. 13 Definizione di PD nella giurisprudenza nazionale/3 CDS in A351 Comportamenti abusivi di Telecom Italia (2006) (in merito all’individuazione delle imprese con un significativo potere di mercato nel settore delle telecomunicazioni) “secondo le linee direttive della Commissione europea (2002/C 165/03), la nozione di impresa con rilevante potere di mercato nel settore delle comunicazioni coincide con la nozione di impresa in posizione dominante, e si individua con gli stessi parametri, attraverso una pluralità di elementi, che dette linee indicano a titolo esemplificativo”. “sull’impresa in posizione dominante grava, indipendentemente dalle cause che hanno determinato tale posizione, la responsabilità particolare di non compromettere, con il proprio comportamento, lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune”. 14 La posizione dominate collettiva nella giurisprudenza nazionale/1 Tar in A357 Tele2/Tim-Vodafone-Wind (2008) L’accertamento di una PDC è necessario riscontrare la presenza di tre requisiti cumulativi: 1) la perfetta trasparenza del mercato; 2) la stabilità dell’equilibrio collusivo, per la presenza di incentivi in tal senso; 3) prevedibilità delle reazioni dei concorrenti attuali e potenziali Giurisprudenza Airtours elaborata ai fini del controllo di operazioni di concentrazione (valutazione ex ante, prospettica), “di talché, per farne applicazione ex post, il margine di valutazione discrezionale della Commissione (e delle ANC) appare più ridotto, essendo necessario il riscontro di elementi di natura storica ed oggettiva (quali, ad esempio, la presenza di stretti legami strutturali tra le imprese”. In ogni caso, anche per il controllo delle concentrazioni, le prove sulla PDC devono essere “particolarmente solid[e]”. 15 La posizione dominate collettiva nella giurisprudenza nazionale/2 - Continua Inoltre, “anche sul piano comportamentale, è del tutto pacifico che, in assenza di indizi c.d. ‘esogeni’, gravi sull’Autorità l’onere di dimostrare che il parallelismo delle condizioni di offerta praticate da imprese operanti in regime oligopolistico non sia il frutto di razionali condotte imprenditive” . Nel caso di specie, il Tar ha concluso: “pur essendosi rilevata [nella CRI] l’esistenza di un significativo grado di concorrenza interna tra le imprese, e la mancanza di vincoli strutturali, non è stato poi spiegato come tale conflittualità (e alterità) possa conciliarsi con la valutazione collettiva della loro posizione e l’affermazione dell’esistenza di un potere di mercato unitario”. Quanto all’ipotesi di PDC tra Wind e Telecom, il Tar ritenuto evidente che “alla configurazione di un duopolio, si oppone la stessa presenza di Wind sul mercato rilevante. Essa, infatti, impedisce ex se di ritenere integrato il terzo requisito del c.d. test Airtours, secondo il quale occorre che la situazione di equilibrio collusivo non possa essere turbata dalla prevedibile reazione dei concorrenti effettivi e potenziali”. 16 B) Il concetto di abuso Tradizionalmente definito facendo riferimento al concetto di “competition on the merits”: “LA NOZIONE DI SFRUTTAMENTO ABUSIVO ‘E UNA NOZIONE OGGETTIVA , CHE RIGUARDA IL COMPORTAMENTO DELL ' IMPRESA IN POSIZIONE DOMINANTE ATTO AD INFLUIRE SULLA STRUTTURA DI UN MERCATO IN CUI , PROPRIO PER IL FATTO CHE VI OPERA DETTA IMPRESA , IL GRADO DI CONCORRENZA E GIA SMINUITO E CHE HA COME EFFETTO DI OSTACOLARE , RICORRENDO A MEZZI DIVERSI DA QUELLI SU CUI SI IMPERNIA LA CONCORRENZA NORMALE TRA PRODOTTI O SERVIZI , FONDATA SULLE PRESTAZIONI DEGLI OPERATORI ECONOMICI , LA CONSERVAZIONE DEL GRADO DI CONCORRENZA ANCORA ESISTENTE SUL MERCATO O LO SVILUPPO DI DETTA CONCORRENZA “. (sent. Hoffmann La Roche, par. 91) “…. OSTACOLARE , RICORRENDO A MEZZI DIVERSI DA QUELLI SU CUI SI IMPERNIA LA CONCORRENZA NORMALE TRA PRODOTTI O SERVIZI , FONDATA SULLE PRESTAZIONI DEGLI OPERATORI ECONOMICI , LA CONSERVAZIONE DEL GRADO DI CONCORRENZA ANCORA ESISTENTE SUL MERCATO O LO SVILUPPO DI DETTA CONCORRENZA …” (sent. Michelin I, par. 70) Ergo: le imprese dominanti possono competere, anche aggressivamente, sul mercato, purché si tratti di una competizione “on the merits” 17 Che cosa significa “competition on the merits”? Prezzi inferiori o prodotti migliori non costituiscono un abuso, anche se possono influire negativamente sui concorrenti. Solo eccezionalmente, se questi prezzi sono parte di una più ampia strategia predatoria di foreclosure del mercato e permettono di ripianare le perdite a danno dei consumatori, la concorrenza non è sul merito. Le esclusive sono molto diffuse e normalmente non costituiscono un abuso se consentono, ad es., prezzi inferiori o maggiore concorrenza tra marche, etc. Solo quando sono uno strumento per estromettere i concorrenti dal mercato a danno dei consumatori, non è concorrenza sul merito. Le pratiche leganti (Tying) è anche spesso un modo per offrire prodotti di qualità maggiore, ma se diventano un mezzo per eliminare la concorrenza da un mercato contiguo a danno dei consumatori, non è concorrenza sul merito. Non cedere un diritto di proprietà intellettuale a terzi è anche normale e non costituisce un abuso, ma se l’accesso all’IPR è chiesto per offrire sul mercato un prodotto nuovo, allora non è concorrenza sul merito, ecc. ecc. 18 Le Linee Guida sull’art. 82: indicazioni specifiche sulle priorità di intervento l’attività di enforcement si focalizzerà sulla protezione dei consumatori e del processo concorrenziale e non sulla protezione dei concorrenti (pt. 20-22); conseguentemente, quando l’attività di enforcement riguarderà condotte di prezzo dell’operatore dominante, la Commissione verificherà se tali condotte possano impedire l’espansione o l’ingresso sul mercato a concorrenti altrettanto efficienti dell’operatore principale; Inoltre, proprio perchè ciò che conta è il benessere del consumatore, la Commissione vaglierà eventuali giustificazioni del comportamento dell’operatore in posizione dominante basate su considerazioni di efficienza. 19 Linee Guida: qualifica dell’abuso Valutazione necessaria effetti concreti o probabili della condotta dell’impresa in PD Altri fattori: di carattere quantitativo (percentuale vendite totali interessata dal comportamento, marginalizzazione quote concorrenti, ecc.) di carattere qualitativo Ad es. prova diretta dell’intento escludente tramite documentazione interna dell’impresa 20 Linee Guida: prova della preclusione concorrenziale Si deve provare un anticompetitive foreclosure (pt. 20 e ss.) ossia che: 1. l’accesso al mercato è impossibilitato o ostacolato dall’impresa in PD (foreclosure) 2. In modo tale da arrecare danno ai consumatori (anticompetitive) Spazio molto limitato per condotte hardcore (pt. 22) 21 Linee Guida: prova dell’as efficient competitor Test utile per determinare se una condotta di prezzo è idonea a danneggiare i consumatori (pt. 23-27) In base ai dati disponibili, può essere utilizzato per valutare tutte le condotte di prezzo: sconti, bundling misto, prezzi predatori, margin squeeze, etc. In generale, i consumatori non sono danneggiati da comportamenti di prezzo idonei solo ad escludere imprese meno efficienti: soft safe harbour per prezzi > LRAIC (costo incrementale medio di lungo periodo) Tuttavia, si tiene presente in una prospettiva dinamica, il vincolo potenziale che esercita anche l’impresa meno efficiente Test valido solo per valutare la capacità di danneggiare i consumatori, il cui risultato deve poi essere integrato nell’analisi più ampia della preclusione anticompetitiva 22 L’efficiency defence nelle Linee Guida sull’art. 82: principio non saranno oggetto dell’attività di enforcement comportamenti tenuti da imprese in posizione dominante che, pur se idonei a svantaggiare o espellere dal mercato alcuni concorrenti, al tempo stesso non si traducano in un danno per i consumatori 23 L’efficiency defence nelle Linee Guida: parametri (pt.30) • le efficienze sono realizzate in conseguenza del comportamento (ad esempio, miglioramenti tecnici della qualità dei beni o riduzione dei costi di produzione o di distribuzione); • il comportamento è indispensabile per la realizzazione di tali efficienze (non esistono alternative meno anticoncorrenziali); • le probabili efficienze determinate dal comportamento in questione superano i probabili effetti negativi sulla concorrenza e sul benessere dei consumatori; • il comportamento non sopprime la concorrenza effettiva, eliminando tutte le fonti esistenti di concorrenza reale o potenziale o la maggior parte di esse. Onere della prova sull’impresa in PD che i comportamenti, pur se idonei a svantaggiare/espellere dal mercato dei concorrenti, al tempo stesso non si traducono in un danno per i consumatori in quanto oggettivamente necessari per realizzare efficienze 24 Linee Guida: tipologie di abuso 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. La Sez.IV codifica le principali tipologie di abuso: Accordi di approvvigionamento esclusivo Pratiche di sconto Accordi leganti Prestazioni gemellate Prezzi predatori Rifiuti a contrarre Compressione dei margini 25 Casi nazionali di abuso escludente/1 “l’impresa in posizione dominante ha una speciale responsabilità in ragione della quale le è vietato dar corso a qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza o ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati, connotati, proprio per la sua presenza, da un ridotto grado di concorrenza” (Tar in A333 Enel Trade-Clienti Idonei , 2006); “sebbene l’esistenza di una posizione dominante non privi un’impresa che si trovi in questa posizione di tutelare i propri interessi commerciali, né la privi della facoltà, entro limiti ragionevoli, di compiere gli atti che essa ritenga opportuni per la protezione di tali interessi, non è però ammissibile un comportamento che abbia lo scopo di rafforzare la posizione dominante e di farne abuso” (Tar in A285 Infostrada/Telecom Italia-Tecnologia ADSL, 2001) ; “il criterio da utilizzare ... va rinvenuto nel principio di proporzionalità, il quale esige che la fisiologica tensione dell’impresa verso il conseguimento dell’utile si esprima attraverso l’impiego dei soli mezzi necessari al perseguimento dei suoi legittimi obiettivi” (Tar A274 Stream/Telepiù, 2001). 26 Casi nazionali di abuso escludente/2 Con riferimento all’abuso escludente posto in essere da Enel tramite previsione nei contratti di un bonus a favore della clientela per il caso rinnovo dei contratti stessi, il Tar ha ritenuto legittima la qualificazione tale clausola come sconto fidelizzante, “come tale precluso a imprese la di di in posizione dominate allorquando non sia basato su una contropartita economicamente giustificata” (Tar in A333 Enel Trade-Clienti Idonei, 2006) Gli “sconti target” o “sconti obiettivo”, alla luce della giurisprudenza comunitaria, “costituiscono un abuso di posizione dominante, quando siano idonei a fidelizzare i soggetti destinatari, sottraendoli di fatto ai concorrenti e riducendo il residuo grado di concorrenza conseguente alla presenza della impresa dominante”. Secondo i precedenti comunitari “l’impresa dominante non può concedere sconti per incoraggiare la fedeltà dei clienti, che non siano giustificati da specifiche ragioni di efficienza o da altre obiettive giustificazioni economiche” (CDS in A224 Pepsi-Coca/Coca-Cola, 2002). Principi analoghi anche in CDS A291 Assoviaggi/Alitalia 2007. 27 Casi nazionali di abuso escludente/3 Tar in A372 Mercato del calcestruzzo autoclavato (2008) “La condotta escludente sussiste nell’ipotesi in cui un’impresa in posizione dominante estrometta i rivali da mercato, li ostacoli dal concorrere o disincentivi concorrenti potenziali dall’ingresso sul mercato” “Per strategia di prezzi predatori va intesa quella condotta di un’impresa in posizione dominante che abbassa i propri prezzi e di conseguenza deliberatamente soffre perdite, ovvero rinuncia a profitti nel breve periodo, al fine di eliminare o disciplinare uno o più concorrenti, con ciò discostandosi da una legittima strategia competitiva basata sull’applicazione di prezzi bassi” “Sono abusive solo le pratiche di prezzo idonee ad escludere un ipotetico concorrente altrettanto efficiente, con il benchmark che è rappresentato dai costi che l’impresa dominante sopporta”. “L’applicazione di prezzi al di sotto dei costi totali medi è indice di comportamento predatorio se fa parte di un piano per eliminare la concorrenza, a differenza dei prezzi al di sotto dei costi variabili che si presumono predatori salvo circostanza eccezionali. Ove siano applicati prezzi inferiori al costo totale medio, quindi, è necessario verificare la presenza di un intento predatorio per accertare la sussistenza di un abuso di posizione dominante L’intenzione predatoria può anche manifestarsi quando l’impresa dominante fissa un prezzo inferiore al costo medio totale solo per i consumatori del concorrente, ma non per i propri consumatori tradizionali”. 28 Casi nazionali di abuso escludente/4 CDS in A267 Diano/Tourist Ferry Boat-Caronte (2007) “se il prezzo è inferiore al costo incrementale medio di breve periodo, deve essere considerato di natura predatoria; se il prezzo è superiore al costo incrementale medio di lungo periodo, non può essere considerato di per sé predatorio; se il prezzo è compreso tra i due costi, la valutazione dell’eventuale comportamento predatorio necessita di ulteriori elementi e dell’esame del contesto competitivo in cui esso si inserisce” “In base al metodo dei costi incrementali è possibile, quindi, confrontare i ricavi realizzati con i costi effettivamente sostenuti per l’incremento produttivo e con i costi che l’imprenditore è in grado di far cessare immediatamente nell’ipotesi di cessazione di quella produzione aggiuntiva (c.d. costi incrementali di breve periodo), nonché con tutti quelli riferibili alla produzione aggiuntiva stessa, compresi quelli irrecuperabili (c.d. costi incrementali di lungo periodo), da sostenersi anche in caso di cessazione della produzione” 29 Casi nazionali di abuso escludente/5 CDS in A351 Comportamenti abusivi di Telecom Italia (2006) L’ampio potere negoziale del cliente “non attenua la responsabilità dell’incumbent, ma, semmai, la aggrava: maggiori sono le dimensioni dei clienti sottratti alla concorrenza, maggiore è il danno per la concorrenza medesima”. Se le condizioni contrattuali introdotte dall’incumbent sono vantaggiose per la clientela con ampio potere negoziale, ciò è ininfluente al fine della sussistenza dell’abuso; al più si può affermare un concorso della clientela nell’abuso “sicché, il potere negoziale della clientela opera come ‘fattore concausale rafforzativo’ dell’abuso escludente, e non come ‘causa eliminativa’ dell’abuso medesimo”. 30 Casi nazionali di abuso escludente/6 TAR in A358 Eni – Trans Tunisian Pipeline (2006) “La giurisprudenza comunitaria esaminate le condizioni che consentono la qualificazione di una data infrastruttura come ‘essenziale’ (test c.d. Bronner), ha concluso che il rifiuto di accesso di un concorrente ad una infrastruttura essenziale possa essere incompatibile con l’art. 82 quando non sia obiettivamente giustificabile” Ciò posto, sono state considerate abusive le condotte escludenti - nel caso di specie, la risoluzione dei contratti già stipulati con gli shipper per il trasporto di gas in Italia - concretatesi nella frapposizione di ostacoli all’ingresso nel mercato, al fine di tutelare la propria posizione in un mercato a valle, quale, nel caso di specie, il mercato italiano dell’approvvigionamento del gas. 31 Casi nazionali di abuso escludente/7 Tar in A364 Merck-Principi attivi (2006) Richiamo alla necessità di un “bilanciamento tra la protezione degli investimenti operati da un’impresa in posizione dominante e l’esigenza di non impedire lo sviluppo della concorrenza, attuale o potenziale, da parte di altri operatori”. “il c.d. test Bronner può ritenersi superato: a) se il rifiuto [di licenza] è ingiustificato; b) se esso riguarda una risorsa non duplicabile per un’impresa efficiente; c) se la risorsa è essenziale per competere e, dunque, il rifiuto, è idoneo ad eliminare la concorrenza”. Al di fuori del mercato in cui opera la protezione della privativa, “l’Autorità deve poter valutare l’esercizio di un potere, non più giuridico, ma di fatto, da parte del titolare del diritto di proprietà intellettuale che può, attraverso la negazione della risorsa, impedire lo sviluppo della concorrenza e danneggiare i consumatori”. 32 Conclusioni Progetto definitivo di guidelines meno innovativo del discussion paper Progresso maggiore nell’analisi economica per l’as efficient as test – da AGCM però già da tempo impiegato nei casi di non replicabilità dell’offerta dell’incumbent (A351, A357, ecc.) Tentativo di introdurre un sistema di eccezione legale come per l’art. 81(3) CE? 33