regolamento per l`acquisizione di forniture, servizi e per l`esecuzione

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regolamento per l`acquisizione di forniture, servizi e per l`esecuzione
REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI
E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA
Sommario
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI ...................................................................................................................... 2
1
FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE .................................................................................................. 2
2
PRINCIPI .................................................................................................................................................... 2
3
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA .......................................................................... 2
4
LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ............................................................................... 3
5
TIPOLOGIA DELLE SPESE ESEGUIBILI IN ECONOMIA ................................................................................ 3
5.1
Forniture e servizi ............................................................................................................................. 3
5.2
Lavori ................................................................................................................................................ 5
6
PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE .......................................................................................................... 6
7
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ............................................................................................................ 6
8
AFFIDAMENTI E GARANZIE ....................................................................................................................... 6
9
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ....................................................................................................... 7
10 ACCORDI QUADRO ................................................................................................................................... 8
11 COOPERATIVE SOCIALI ............................................................................................................................. 8
12 ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E RELATIVI REQUISITI .............................................................. 8
13 PAGAMENTI .............................................................................................................................................. 9
14 RINVIO ...................................................................................................................................................... 9
PARTE II – FORNITURE E SERVIZI .......................................................................................................................... 9
15 SCELTA DEL CONTRAENTE ........................................................................................................................ 9
16 MODALITA’ DI STIPULA DEI CONTRATTI ................................................................................................. 11
17 ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI ....................................................................................... 12
18 VERIFICA DI CONFORMITA’ .................................................................................................................... 12
PARTE III – LAVORI .............................................................................................................................................. 13
19 SCELTA DEI CONTRAENTI........................................................................................................................ 13
0
20 COTTIMO FIDUCIARIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ............................................................................ 13
21 PROCEDURA DI CONSULTAZIONE........................................................................................................... 13
22 FORME DI CONTRATTO .......................................................................................................................... 14
23 REVISIONE PREZZI ................................................................................................................................... 15
24 LAVORI DI URGENZA ............................................................................................................................... 15
25 LAVORI DI SOMMA URGENZA ................................................................................................................ 15
26 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ............................................................................................... 16
PARTE III - DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI................................................................... 16
27 AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ....................................................................................... 16
28 SERVIZI TECNICI ...................................................................................................................................... 16
29 SERVIZI LEGALI E AMMINISTRATIVI ........................................................................................................ 17
1
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
1
FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento, disciplina il ricorso al sistema semplificato delle procedure per
l'acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia, tenuto conto delle
specifiche esigenze del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale (di seguito, per brevità, “il
Consorzio”).
2. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 125 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii (di seguito, per brevità, "il Codice dei contratti
pubblici” e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, “il ,
Regolamento di attuazione”) .
3. In presenza di contratti misti comprendenti servizi, lavori e/o forniture trova applicazione
l'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici.
2
PRINCIPI
1. Le procedure in economia sono utilizzate per assicurare procedure più snelle e semplificate
per acquisire forniture, servizi e per eseguire lavori nei casi in cui il ricorso alle ordinarie
procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre
ad un notevole dispendio di tempi e risorse.
2. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione,
economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità,
trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei
principi sul procedimento amministrativo.
3
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:
a) amministrazione diretta: in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri
o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto
per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento; restano salvi ed
escluse le attività svolte in gestione diretta per esplicita competenza normativa e
statutaria del Consorzio;
b) cottimo fiduciario: in cui le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento ad operatori
economici o a persone terze;
c) sistema misto, in parte in diretta amministrazione ed in parte per cottimo fiduciario.
2
2. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed
economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei
contenuti.
4
LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
1. Il ricorso al sistema dell'economia è consentito, in via generale, fino ai seguenti importi,
come previsti dall’Art.125 del Codice dei contratti pubblici:
Euro 200.000,00 per quanto riguarda le forniture ed i servizi;
Euro 200.000,00 per quanto riguarda i lavori (cottimo fiduciario)
Euro 50.000,00 di spesa complessiva per i lavori in amministrazione diretta.
2. Resta salva l’applicazione del Regolamento della Regione Emilia – Romagna n. 44/2000
qualora il Consorzio agisca in qualità di soggetto attuatore della Regione Emilia – Romagna ai
sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b) della L.R. n. 22/2000.
3. Gli importi monetari di volta in volta determinati sono da intendersi riferiti al solo importo
dei lavori, forniture e servizi, al netto degli oneri fiscali (IVA) e, ove previsto, di quelli
previdenziali.
4. Nessuna spesa di importo superiore potrà essere frazionata artificiosamente al fine di
ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento.
5. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi individuati dal
Piano Annuale delle commesse e nel piano degli Investimenti, nonché quelle che derivino da
oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del procedimento.
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TIPOLOGIA DELLE SPESE ESEGUIBILI IN ECONOMIA
1. Nel rispetto dei limiti indicati all'art. 4 del presente regolamento, possono eseguirsi in
economia le spese relative ai seguenti lavori, forniture e servizi:
5.1
·
Forniture e servizi:
materiali di ordinario impiego, quali ad esempio: strumenti ed attrezzature di lavoro,
ricambi e simili, materie ausiliarie per la produzione;
·
effetti di corredo per il personale;
·
materiali ed attrezzature antinfortunistiche;
·
cancelleria, stampati, materiali per disegno e fotocopie, lavori tipografici specifici,
esecuzione di servizi fotografici, rilegatura libri e riviste, acquisto carta e materiali per
fotocopiatrici;
·
strumenti, attrezzature e componenti necessari al regolare funzionamento degli impianti
di sollevamento e delle idrovore (pompe, quadri elettrici, inverter, trasformatori, ecc. )
·
arredi ed attrezzature d’impiego ordinario negli uffici;
3
·
prodotti hardware, ivi compresi i componenti ed i pezzi di ricambio, e software;
·
mezzi di trasporto e relativi componenti e pezzi di ricambio;
·
mezzi d'opera e relativi componenti e pezzi di ricambio;
·
attrezzature ed impianti per la realizzazione di energia elettrica;
·
illuminazione, riscaldamento, acqua dei locali e simili;
·
spese postali, telegrafiche e per collegamento con banche dati;
·
acquisto di libri, riviste, giornali, e pubblicazioni di vario genere, anche via internet;
·
abbonamenti a periodici, anche via internet;
·
licenze software;
·
utilizzo di mezzi di comunicazione di massa (radio, tv, stampa, internet, ecc.) per attività
di informazione;
·
spese di rappresentanza e per omaggi di rappresentanza;
·
farmaci e prodotti sanitari;
·
buoni pasto da erogare al personale consortile;
·
attrezzature, apparecchiature per rilievi, misurazioni, ricerche, ecc;
·
spese per consultazioni elettorali;
·
spese per l’acquisto di energia elettrica;
·
inserzioni di carattere obbligatorio e per avvisi o bandi sulla stampa periodica, bollettini e
gazzette ufficiali;
·
oneri di riscaldamento e spese condominiali, non comprese nei canoni d’affitto;
·
canoni radiofonici e televisivi;
·
spese di telefonia fissa e mobile;
·
carte e valori bollati;
·
spese di registro e contrattuali;
·
assicurazioni per la copertura dei rischi ordinari dell’attività consortile e di quelli
obbligatori per legge e servizi assicurativi in genere, ivi compresi i servizi di brokeraggio
assicurativo;
·
gli studi ed i rilievi necessari alla compilazione dei progetti,
·
le attività di responsabile per la sicurezza e di coordinatore per la sicurezza previste dal
D.Lgs. n. 81/2008;
·
trasporti, spedizioni, facchinaggi e noleggi;
·
pulizia e disinfezioni dei locali, derattizzazione, smaltimento rifiuti, trasloco e servizi
analoghi
·
prestazioni di agenzie viaggio;
4
·
noleggi di autovetture;
·
servizi informatici;
·
servizi finanziari, ivi compresa la gestione della cassa e la riscossione delle entrate
tributarie e patrimoniali;
·
servizi di consulenza gestionale;
·
servizi relativi alla formazione e selezione del personale;
·
servizi tecnici, così come precisati al successivo art. 29;
·
servizi legali e amministrativi, così come precisati al successivo art. 30;
·
altri incarichi professionali;
·
nolo a freddo di attrezzature macchine per ufficio e mezzi d’opera;
·
servizio di manutenzione impianti di allarme e di sorveglianza di immobili consortili;
·
servizi di ristorazione, catering, ecc.
·
servizi per l’allestimento e per l’organizzazione di mostre, congressi e convegni;
·
servizi informativi, giornalistici e di stampa;
·
servizi di traduzione, dattilografia, ricerca, copiatura, interpretariato, catalogazione,
legatoria, tipografia, stamperia, ecc.;
·
servizi di spedizione.
2. L'acquisizione in economia di forniture e servizi è, inoltre, consentita, indipendentemente
dall'oggetto del servizio e della fornitura, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Codice dei
contratti pubblici, nei seguenti casi:

risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la
prestazione nel termine previsto nel contratto;

completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non
sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del medesimo contratto;

acquisizioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti
scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti allo scopo di scongiurare situazioni di
pericolo per le persone e le cose ovvero per la salute pubblica nonché di danno al
patrimonio del consorzio.
5.2

Lavori
Interventi di manutenzione nei canali e corsi d’acqua, sugli argini e nelle zone ad essi
adiacenti;

gli interventi da eseguirsi sui versanti collinari o montani nonché sulla viabilità minore;
5

i lavori di manutenzione di opere e di impianti di bonifica idraulica, di bonifica montana e
di irrigazione.

interventi di manutenzione da eseguirsi su immobili di proprietà del Consorzio o del
demanio in uso;

Interventi di esplorazione, sondaggio o rilievo necessari alla redazione dei progetti

Interventi che devono essere eseguiti d’ufficio con spese a carico dei contravventori del
regolamento di polizia idraulica o irrigua;
3.
Il Comitato Amministrativo potrà disporre, di volta in volta, con un proprio provvedimento
generale a integrazione del presente regolamento, che altre spese ritenute indispensabili
all’ordinario funzionamento del Consorzio, o per la quali si ravvisi l’urgenza di provvedere,
vengano effettuate in economia, nel rispetto dei limiti fissati dall’art 4 del presente
regolamento.
6
PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE
1. Dopo l’approvazione del bilancio di previsione, il Comitato Amministrativo approva il Piano
delle commesse indicando gli stanziamenti per i lavori, forniture e servizi in economia
prevedibili, distinti dagli stanziamenti per i lavori non preventivabili, ed i relativi Responsabili
del procedimento.
2. L’approvazione del Piano delle Commesse comporta altresì, relativamente alle forniture ed
ai servizi ivi contemplati da acquisire con il sistema dell’economia, l’approvazione del
progetto e la delibera a contrarre.
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE
1. Fermo quanto sopra previsto all’art. 6, comma 2, la delibera a contrarre è assunta dal
Comitato Amministrativo. Per importi fino a € 50.000,00 la delibera a contrarre può essere
assunta anche dal Presidente.
1. Su proposta del RUP, la delibera a contrarre può disporre di prevedere che le imprese
offerenti presentino la garanzia provvisoria, altrimenti non richiesta.
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AFFIDAMENTI E GARANZIE
1. Gli affidamenti di lavori, forniture e servizi in economia sono disposti dal Comitato
Amministrativo. Gli affidamenti fino a € 10.000,00 possono essere disposti dal Presidente.
Gli affidamenti fino a € 5.000,00 possono essere disposti dal Direttore. Gli affidamenti fino a
€ 2.000,00 possono essere disposti dal Responsabile del procedimento.
6
2. Su proposta del RUP, in fase di affidamento si può disporre di esentare le imprese
aggiudicatarie dalla presentazione della cauzione definiva qualora in possesso di una polizza
sulla responsabilità civile con massimali adeguati.
3. I soggetti affidatari di lavori o di forniture e posa in opera possono essere esonerati, su
proposta Responsabile di cui all'articolo 9 dalla costituzione della copertura assicurativa di
cui all'articolo 129 del Codice per tutti gli affidamenti in economia a condizione che siano,
comunque, muniti di polizza generica di responsabilità civile con appendice alla stessa per la
copertura dei rischi propri di ogni specifico affidamento.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Per ogni singola acquisizione di forniture e servizi e per la realizzazione di ogni lavoro da
eseguire in economia il Consorzio nomina un Responsabile del Procedimento con il compito
di vigilare sulla corretta osservanza della normativa di legge e del presente regolamento
nonché sulla esecuzione delle procedure di affidamento e sulla corretta esecuzione dei
contratti.
2. Al RUP competono le funzioni e i compiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 272 e 273
e dagli articoli 9 e 10 del Regolamento di attuazione i.
3. Per quanto riguarda i lavori ed i servizi di ingegneria e di architettura il Responsabile del
Procedimento deve essere un tecnico, per le forniture e gli altri tipi di servizi il Responsabile
del Procedimento deve possedere un titolo di studio o di competenze professionali adeguati
ai compiti per cui è nominato.
4. Il Consorzio, nel caso in cui il proprio organico presenti carenze o in esso non sia compreso
un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti del
responsabile del procedimento per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'esecuzione di
lavori, provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, a
supportare l'attività del responsabile del procedimento mediante l'affidamento di incarichi
di servizio a soggetti aventi specifiche competenze tecnico- amministrative, organizzative e
legali, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa.
5. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione
verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa
o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del
contratto.
7
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ACCORDI QUADRO
1. Nel caso necessità di lavori, servizi e forniture certi solo nella tipologia potranno essere
stipulati accordi quadro in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato
arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero.
2. Una volta stipulato il contratto nelle forme previste dal presente Regolamento, le
ordinazioni sono fatte volta per volta secondo le necessità operative del Consorzio e con le
modalità stabilite dal contratto medesimo o con semplice ordinazione che deve recare:
a) l'oggetto della singola ordinazione nell'ambito dell’accordo quadro;
b) le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dell'oggetto della singola
ordinazione, eventualmente mediante rinvii ad altri documenti contrattuali;
c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
d) ogni altro elemento previsto che non sia già determinato contrattualmente
3. Nel caso di accordi quadro stipulati per un importo inferiore ai limiti stabiliti dal presente
Regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari
interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile del
procedimento autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura economica,
per un importo che, comunque, non può essere superiore, incrementato dell'importo
contrattuale dell'affidamento iniziale, ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento
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COOPERATIVE SOCIALI
1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia, i
soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le
attività industriali, commerciali o di servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1 della legge
citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono
risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del
1991.
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ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E RELATIVI REQUISITI
1. Ad esclusione dei requisiti relativi alla regolarità contributiva, ed a quella fiscale nonché a
quelli riguardanti la lotta alla criminalità organizzata, che debbono essere comprovati
mediante apposita certificazione, gli altri requisiti di legge che le imprese devono possedere
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi possono essere attestati anche mediante
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dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000,
n.445.
2. Nel caso il Consorzio predisponga, per determinate categorie di lavorazioni, o di forniture e
servizi, elenchi di operatori economici a cui richiedere le offerte, ai sensi dell’art. 125, commi
8 e 11 del Codice dei contratti pubblici Codice dei contratti pubblici, l’inserimento negli
elenchi è subordinato alla presentazione di apposita documentazione (certificazioni o
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) attestante il possesso dei
requisiti di cui agli Artt. 38, 39 e 40 del Codice dei contratti pubblici Codice dei contratti
pubblici e del Regolamento di attuazione. Al fine di mantenere l’iscrizione in tali elenchi, le
imprese dovranno inviare tale documentazione entro il 31 gennaio di ogni anno. In corso di
anno sarà onere dei soggetti iscritti nell’elenco comunicare le variazioni rispetto a quanto
previamente dichiarato.
3. Nelle consultazioni di operatori economici, previste dall’art. 125, commi 8 e 11 del Codice
dei contratti pubblici Codice dei contratti pubblici, riguardanti operatori iscritti negli appositi
elenchi ivi previsti, il Consorzio non chiederà, in sede di consultazione, alcuna attestazione
riguardante il possesso dei requisiti di cui agli Artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del Codice dei
contratti pubblici e 9 del Regolamento di attuazione .
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PAGAMENTI
1. I pagamenti di forniture e servizi sono disposti nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs.
231/02 e ss.mm.ii.
2. I pagamenti dei lavori sono disposti:
per gli stati d’avanzamento lavori entro 30 giorni dall’emissione del certificato di
pagamento;
per la liquidazione della rata di saldo entro il tempo riportato nello schema di
contratto e capitolato speciale d’appalto, e comunque entro un tempo non superiore
a 90 giorni dalla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione.
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RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente
normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, forniture e servizi.
PARTE II – FORNITURE E SERVIZI
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SCELTA DEL CONTRAENTE
1. Per la scelta dei contraente con il sistema dell’economia per forniture e servizi in economia
si fa riferimento all'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici e agli articoli 329-338 del
Regolamento di attuazione.
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2. Prima di porre in essere le procedure previste per le acquisizioni di forniture e di servizi in
economia, il responsabile del procedimento dovrà valutare se il bene o servizio oggetto di
acquisizione sia disponibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
sul mercato elettronico realizzato dalla centrale di committenza regionale di riferimento.
Tale valutazione potrà portare all’affidamento o, di converso, essere parte della ricerca di
mercato svolta dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. Qualora il Responsabile del procedimento non riscontri la presenza sul mercato elettronico
del bene o servizio o ritenga non opportuno accedere a questo sistema, attiva l'affidamento
ad idonea impresa con procedura negoziata
le forniture e dei servizi compresi nelle
tipologie indicate all'art. 5, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dall'art. 4, secondo le
seguenti modalità:

per servizi e forniture di importo da € 40.000 a € 200.000,00 da eseguirsi mediante
procedura negoziata, l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati dal Responsabile del
Unico Procedimento sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici tenuti dal Consorzio;

per forniture e servizi fino ad un importo di € 40.000, su proposta del Responsabile del
Unico Procedimento si può procedere tanto previa consultazione di operatori
economici, s individuati dal Responsabile del Unico Procedimento sulla base di indagini
di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici tenuti dal Consorzio, quanto
anche mediante affidamento diretto ad un’impresa scelta dal RUP.
4. In tutti i casi in cui l’affidamento deve essere preceduto da una consultazione di almeno
cinque operatori economici il Consorzio vi provvederà, in base alle indicazioni del
Responsabile del procedimento, con le seguenti modalità:
a) mediante richieste di offerta da inviare al Consorzio in busta chiusa seguendo le regole
della lettera di invito predisposta;
b) mediante presentazione delle offerte tramite posta elettronica, nel rispetto dell’obbligo
dell’integrità dei dati e della riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione
nonché del divieto di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di
partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione, come
previsto dall’art. 77, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. La richiesta di offerta
deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata del fornitore;
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c)
facendo ricorso a procedure previste dal sistema del mercato elettronico della pubblica
amministrazione per acquisire le offerte utilizzando le procedure di Richiesta di Offerta
(RDO) previste dal sistema, individuando e descrivendo i beni / servizi oggetto della RDO e
selezionando i fornitori qualificati ai quali inviare la RDO.
d) per importi fino a 10.000 € le offerte possono essere ottenute anche tramite indagini sui
siti internet riferiti a siti di commercio elettronico o di vendite on line o mediante
l’acquisizione di preventivi da parte di ditte di settore
5. La richiesta di offerta dovrà indicare:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo
previsto, con esclusione dell’IVA;
b) le garanzie eventualmente richieste all’affidatario del contratto;
c)
il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f)
il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
h) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di
presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali;
j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare
condizioni contrattuali e penalità;
k) l’indicazione dei termini di pagamento;
l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere
apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
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MODALITA’ DI STIPULA DEI CONTRATTI
1. Per i contratti di fornitura e servizi con un corrispettivo inferiore a 2.000,00 Euro, non
vengono fissati requisiti di forma, ferma la forma scritta
2. La forma del contratto per le acquisizioni di importo superiore a € 2.000,00 viene stabilita di
volta in volta in relazione alla natura e all'entità degli stessi, in uno dei seguenti modi:
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a) mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo
1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione della fornitura e/o del servizio
e si riportano le condizioni della fornitura e della prestazione;
b) mediante stipula di contratto o disciplinare di incarico per scrittura privata.
3. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve riportare, ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. l'impegno del
fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente
dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale il Consorzio
effettuerà i pagamenti
esclusivamente tramite bonifico e l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di
cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del
contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni
effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del
bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni.
4. Tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei
subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi.
5. Gli ordini o i contratti per importi superiori a 1.500 €. devono riportare inoltre il codice
identificativo gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per
la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP.
6. Agli ordini o ai contratti deve essere allegato il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di
oggettiva assenza di rischi interferenziali.
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ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI
1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del responsabile del
procedimento o del direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato.
2. In caso di ritardo o inadempimento anche parziale imputabile all'appaltatore, il dirigente
competente, su segnalazione del responsabile del procedimento o del direttore
dell'esecuzione ove nominato, applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale
ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, rimasta senza effetto, il dirigente ha facoltà di risolvere il contratto fatto salvo,
in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo e affidare la fornitura o il servizio
direttamente ad altra ditta .
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VERIFICA DI CONFORMITA’
1. Per le forniture e i servizi acquisiti in economia la verifica di conformità può essere attestata
in forma semplificata dal responsabile del procedimento, o dal direttore dell'esecuzione del
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contratto, ove nominato, mediante apposizione di nulla osta al pagamento sul documento
fiscale emesso dal fornitore, in analogia a quanto previsto per i lavori in economia dall’art.
210, comma 2, del D.p.r. n. 207/2010.
PARTE III – LAVORI
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SCELTA DEI CONTRAENTI
1. La scelta dei contraenti dei lavori da eseguirsi in economia per cottimo fiduciario deve
avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 125 del Codice dei Contratti pubblici.
2. Per i lavori eseguiti per cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento consulta almeno
cinque imprese, se sussistono in tale numero soggetti idonei per l'esecuzione dell'intervento.
3. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti
di operatori economici, periodicamente aggiornati, mediante una procedura adeguatamente
pubblicizzata, ai sensi dell'articolo 125, commi 11 e 12, del Codice dei contratti pubblici.
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COTTIMO FIDUCIARIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO
1. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, si può procedere anche in affidamento
diretto, ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
2. Si può, altresì, prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando direttamente
con un unico operatore economico, nei seguenti casi:
a) quando vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro in relazione a caratteristiche
tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato
ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all'entità dell'intervento;
b) in caso di interventi connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o
della pubblica incolumità.
3. Il Consorzio può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti
dichiarati dall'operatore economico affidatario.
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PROCEDURA DI CONSULTAZIONE
1. In tutti i casi in cui l’affidamento deve essere preceduto da una consultazione di almeno
cinque operatori economici il Consorzio vi provvederà, in base alle indicazioni del
Responsabile del procedimento, con le seguenti modalità:
a) mediante richieste di offerta da inviare al Consorzio in busta chiusa seguendo le regole
della lettera di invito predisposta;
b) mediante presentazione delle offerte tramite posta elettronica, nel rispetto dell’obbligo
dell’integrità dei dati e della riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione
nonché del divieto di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di
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partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione,
come previsto dall’art. 77, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. La richiesta di
offerta deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata del fornitore;
c) per importi fino a 10.000 € le offerte possono essere inviate anche via fax nel rispetto
dell’obbligo dell’integrità dei dati e della riservatezza delle offerte e delle domande di
partecipazione nonché del divieto di prendere visione del contenuto delle offerte e delle
domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro
presentazione, come previsto dall’art. 77, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
La richiesta di offerta deve essere inviata al numero di fax dell’Ufficio Protocollo del
Consorzio.
2. Su proposta del responsabile del procedimento, nel caso sia stata presentata una sola
offerta valida, il Consorzio può dare corso all'aggiudicazione dei lavori qualora ritenga
l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera invito non sia stata
esclusa tale possibilità.
3. Trattandosi di gara meramente informale nel caso di affidamento di lavori con il criterio del
prezzo più basso, non si applica il meccanismo della esclusione automatica delle offerte. Il
responsabile del procedimento comunque, valutare la congruità dell’offerta che in base ad
elementi specifici appaia anormalmente bassa.
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FORME DI CONTRATTO
1. La forma del contratto per esecuzione di lavori a cottimo fiduciario viene stabilita di volta in
volta nell'atto di affidamento dell'intervento, tenuto conto della tipologia dei lavori,
dell'entità e della qualità degli stessi in una delle sotto riportate forme:

scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 1326 del
codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione dei lavori e si riportano le condizioni
evidenziate nella lettera invito;

capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnico, sottoscritti tra le parti;

contratto per scrittura privata.
2. lI contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
c)
le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
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f)
le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il
contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;
g) le eventuali garanzie dell’esecutore.
3. Inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto
2010, n.136 e s.m.i., il contratto dovrà contenere:
h) l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale
appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la Consorzio effettuerà i
pagamenti esclusivamente tramite bonifico,
i) l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge
nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la
previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in
esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico
bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni;
j) il codice identificativo gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio
dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di
progetto "CUP.
4. Tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei
subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'esecuzione dei lavori.
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REVISIONE PREZZI
1. E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma,
del codice civile.
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LAVORI DI URGENZA
1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dallo stato di necessità
e di urgenza, questa deve risultare da un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi, le
cause e i lavori necessari.
2. Il verbale, predisposto dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato,
deve essere corredato da una perizia estimativa per la copertura della spesa. Per lavori di
urgenza di importo superiore a 40.000,00 euro tale verbale viene trasmesso dal responsabile
del procedimento al Direttore per l’autorizzazione ad eseguire l’intervento.
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LAVORI DI SOMMA URGENZA
1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il responsabile del
procedimento o il tecnico all'uopo incaricato provvedono alla redazione dei verbale, e
all'immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di euro 200.000, al netto degli oneri fiscali,
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o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più
operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato.
3. I prezzi delle prestazioni ordinate sono definiti consensualmente con l'affidatario.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine
di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al
verbale di somma urgenza, al Direttore per l'approvazione dei lavori e la copertura della
spesa.
5. Qualora i lavori non conseguano l'approvazione, il responsabile del procedimento provvede
all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione degli oneri relativi agli interventi già
eseguiti.
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
1. La regolare esecuzione dei lavori in economia interamente finanziati con fondi consortili può
essere attestata dal direttore dei lavori mediante apposizione di apposito visto sulla fattura
saldo, ai sensi dell’art. 210, comma 2, del D.p.r. n. 207/2010 .
PARTE III - DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI
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AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
1. Per incarico professionale si intende l’affidamento di una prestazione svolta in modo
autonomo nell’esercizio di arti e professioni.
2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici o amministrativi sono di norma effettuate dal
personale del Consorzio.
3. Nei casi di motivata necessità, dovuta alla carenza di organico di personale tecnico, a
difficoltà a rispettare i tempi della programmazione o a svolgere le funzioni di istituto, alla
speciale complessità di determinate attività o lavori, alla loro rilevanza architettonica o
ambientale, alla necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di
competenze, ecc., il Consorzio può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore
perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari.
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SERVIZI TECNICI
1. Per servizi tecnici si intendono:
a. servizi di architettura e ingegneria, limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori,
al collaudo ed alle prestazioni tecniche connesse di cui all’art. 91 del Codice;
b. le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’art. 112, commi 1 e 5 del Codice;
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c. le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all’art. 10, comma 7 del
Codice;
d. le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es: prestazioni attinenti la
geologia, l’agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
e. i servizi di urbanistica e paesaggistica;
f. di consulente tecnico di parte;
g. ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diverse da quelle di cui
ai punti precedenti.
2. I seguenti servizi attinenti la progettazione e l’esecuzione di lavori pubblici il cui corrispettivo
complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 del
Regolamento di attuazione , sia inferiore a 40.000 euro, possono essere affidati a cottimo
fiduciario con affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 267, comma 10, dello stesso
Regolamento:

progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

direzione lavori, attività tecnico amministrative connesse alla direzione dei lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

collaudi;

studi ed indagini varie (relazioni geologiche-geotecniche, studi e relazioni ambientalepaesaggistiche, calcoli strutturali, relazioni idrauliche ecc.).
3. Per corrispettivi uguali o superiori a 40.000 euro, al netto degli oneri fiscali, i suddetti servizi
devono essere affidati con le procedure di cui all'articolo 91, del Codice dei contratti pubblici
e del Titolo 11, della Parte III, del medesimo Codice.
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SERVIZI LEGALI E AMMINISTRATIVI
1. Per servizi legali e amministrativi si intendono:

legale di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del Codice;

di natura tributaria, fiscale o contributiva;

di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;

di rappresentanza e difesa in giudizio;

prestazioni notarili;

consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;

altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d’istituto o per i quali le
professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti;

di selezione o di formazione del personale.
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2. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono
definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento che devono
recare l’importo stimato dei corrispettivi; nei casi di affidamento di servizio legale per il
patrocinio in procedure contenziose, il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede
di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla
base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
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