Katia D`Avanzo - In campo con il cuore

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Katia D`Avanzo - In campo con il cuore
IN CAMPO CON IL CUORE
DEFIBRILLATORI NELLO SPORT
Le Norme e gli aspetti legali
Milano, 17 maggio 2014
FONDAZIONE AEM
Avv. Katia D’Avanzo
Agente di Calciatori F.I.G.C.F.I.F.A.
Docente di Diritto dello Sport
[email protected]
Legge 26 ottobre 1971, n. 1099
(Tutela sanitaria delle attività sportive)
Art.1 – La tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle regioni che
la esercitano secondo un programma le cui finalità e contenuti
corrisponderanno ai criteri di massima fissati dal Ministero della
Sanità con il concorso delle regioni stesse.
Art.2 – La tutela sanitaria si esplica mediante l’accertamento
obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico,
dell’idoneità generica e della attitudine di chi intende svolgere o
svolge attività agonistico-sportive.
Le visite mediche sono gratuite, tranne per coloro che svolgono
professionalmente attività agonistica
Artt.3, 4, 5, 6 e 7 – trattano di doping nello sport.
Art.9 – Per il perseguimento dei fini di cui alla presente legge possono
essere istituiti, in ogni provincia, su iniziativa del Ministero della
Sanità, sentite le regioni e con la collaborazione del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano e di altri enti pubblici e privati, centri di
medicina dello sport.
Legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)
Titolo I, Capo I:
comma 1 (I principi) : La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività mediante il Servizio Sanitario Nazionale:
comma 2 (Gli obiettivi):il conseguimento delle finalità di cui
al precedente comma è assicurato mediante:
...(omissis)
e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
…(omissis)
D.M.
Sanità
18
febbraio
1982
(Norme sulla tutela Sanitaria attività sportiva agonistica)
Art.1 – Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva
agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo
dell’idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.
La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle
Federazioni Sportive Nazionali o agli enti sportivi riconosciuti.
Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai Giochi
della Gioventù per accedere alle fasi finali.
Art.5 – Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato
di
idoneità
secondo
il
modello
prestabilito.
La presentazione, da parte dell’interessato, del predetto certificato di
idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività
agonistiche.
Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di
appartenenza.
D.M. Sanità 28 febbraio 1983
(Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive non
agonistiche )
Art.1 – Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo
sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche:
a) gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici
nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate
alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del
D.M. 18.2.1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella
nazionale.
Art.3 – La certificazione di cui al precedente art.2 è rilasciata ai propri assistiti
dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta,
ai sensi dell’art.23 dei rispettivi accordi collettivi vigenti.
Decreto-legge 13.9.2012, n.158 convertito dalla
Legge 8 novembre 2012 n. 189
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
più alto livello di tutela della salute”
Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 201 della Gazzetta Ufficiale, n. 263
del 10 novembre 2012
ART 7 Comma 11
Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano
un’attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministero della
salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro
delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie
mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee
guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la
dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia
professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
MINISTERO della Salute
Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013
c.d. DECRETO BALDUZZI
In conseguenza della caso di morte prematura ed
inaspettata del calciatore del Livorno Morosini, a seguito
dell’improvviso arresto cardiaco avvenuto durante la
manifestazione sportiva Pescara – Livorno del 14 Aprile
2012 presso lo Stadio Adriatico di Pescara, l’allora
Ministro della Salute On. Renato Balduzzi, di concerto con
il Minisro degli Affari Regionali, On. Pietro Gnudi
emanarono il Decreto del 24 aprile 2013, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013, in forza del quale
vengono dettate le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo
dei defibrillatori semiautomatici.
MINISTERO della Salute
Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013
c.d. DECRETO BALDUZZI
Art 1 Ambito di disciplina
Il presente decreto, in attuazione dell’art.7, comma 11 del decreto
Legge del 13 settembre 2012, n. 158,convertito con modificazioni,
dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, al fine di:
1. salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività
sportiva non agonistica o amatoriale, dispone garanzie
sanitarie, mediante l’obbligo di idonea certificazione medica,
nonchè
2. linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui
praticanti
3. e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive
sia professionistiche sia dilettantistiche di defibrillatori
semiautomaticie di eventuali altri dispositivi salvavita.
MINISTERO della Salute
Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013
c.d. DECRETO BALDUZZI
Art. 2 Comma 1 Attività amatoriale .
E’ definita amatoriale l’attività ludico-motoria,
praticata da soggetti non tesserati alle FSN, alle DSA
e agli EPS riconosciuti dal CONI, individuale o
collettiva, non occasionale, finalizzata al
raggiungimento e mantenimento del benessere
psico-fisico della persona, non regolamentata da
organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il
soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con
organizzazioni o soggetti terzi.
MINISTERO della Salute
Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013
c.d. DECRETO BALDUZZI
( Art. 3) Attività Sportiva non Agonistica
Quella praticata dai seguenti soggetti:
a. Gli
alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle
scuole nell’ambito delle attività parascolastiche;
b. I partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella
nazionale;
c. Le persone che svolgono attività organizzate dal CONI o da società affiliate
alle FSN, alle DSA o agli EPS riconosciuti dal CONI che non siano considerati
atleti agonisti dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982 devono sottoporsi a
un controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva.
Tale certificazione viene rilasciata da un medico di medicina generale, un
pediatra di libera scelta o un medico dello sport.
La visita medica dovrà prevedere la misurazione della
pressione
arteriosae un elettrocardiogramma a riposo.
(Ill decreto ministeriale 28 febbraio 1983, recante ‘’ norme sulla tutela
sanitaria dell’attività sportiva non agonistica ‘’, è abrogato).
MINISTERO della Salute
Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013
c.d. DECRETO BALDUZZI
( Articolo 5 )
Obbligo di presenza dei defibrillatori
Comma 1 e 2
Le società sportive dilettantistiche, di cui al
comma 17 dell’art.90 della legge 289/2002 e
quelle professionistiche, di cui alla legge
91/1981,
dovranno dotarsi di defibrillatori
semiautomatici.
MINISTERO della Salute
Decreto 24 Aprile 2013
GU n. 169 del 20 luglio 2013
Comma 3
Sono escluse le società dilettantistiche che
svolgono attività a ridotto impegno
cardiocircolatorio:
Bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf,
pesca sportiva di superficie, caccia sportiva,
sport di tiro, giochi da tavolo e sport
assimilabili.
Tutte le altre sono soggette all’obbligo.
MINISTERO della Salute
Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013
DECRETO BALDUZZI
Comma 4 -5
Le società dilettantisti che hanno 30 mesi di tempo
per adeguarsi ,
quelle professionistiche 6 mesi a far tempo dalla
pubblicazione del decreto in GU ( 20 luglio 2013).
Comma 6
Gli oneri (dotazione e manutenzione) sono a carico
delle società.Le società possono associarsi se
operano nello stesso impianto sportivo.
Le società (singole o associate) possono accordarsi
con i gestori degli impianti perché siano questi a
farsene carico, attraverso un accordo che definisca le
responsabilità in ordine all’uso o alla gestione.
MINISTERO della Salute
Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013
DECRETO BALDUZZI
Comma 7
Il decreto ministeriale (fermo restando le
disposizioni contenute nel DM 18 marzo 2011
sui criteri, modalità, diffusione dei DAE)
contiene linee guida dettagliate sulla
dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori.
Il CONI nell’ambito della propria autonomia
adotta Protocolli di pronto soccorso sportivo
defibrillato (PSSD) della federazione Medico
sportiva Italiana.
MINISTERO della Salute
Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013
DECRETO BALDUZZI
Dovrà essere presente personale formato e
pronto a intervenire e il defibrillatore deve
essere facilmente accessibile, adeguatamente
segnalato e sempre perfettamente
funzionante.
I corsi di formazione sono effettuati dai Centri
di formazione accreditati dalle singole Regioni.
Regione Lombardia
La GIUNTA
Delibera n. IX /4717 seduta del 23.01.2013
Determinazione in ordine alle Linee guida regionali sull’utilizzo dei
Defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e sull’attivazione dei progetti di
defibrillazione semiautomatica sul territorio lombardo (PAD)
Viene reso obbligatorio la presenza DAE presso società sportive
(professionistiche e dilettantistiche) in accordo con quanto con quanto
previsto dal DL 158 (13 settembre 2012) si rende obbligatorio che ogni
societa’ sportiva, sia professionistica che dilettantistica, disponga di un
numero sufficiente di affiliati addestrati alle manovre di rianimazione
cardiopolmonare di base e abilitati all’utilizzo dei DAE, tale da consentire la
presenza in ogni attività sportiva di almeno una persona addestrata ed
abilitata all’uso dei DAE.
Viene raccomandato l’uso di DAE in ambienti elevata densità di
popolazione, in struttura sanitarie e socio sanitarie (es. Aereoporti,
stazioni…)
Regione Lombardia ha conferito ad AREU(Azienda Regionale Emergenza
Urgenza) il mandato di regolamentare anche la formazione personale.
Decreto-legge 21 giugno 2013, n.69
( c.d. Decreto del Fare )
convertito nella Legge 9 agosto 2013, n.98
Supplemento Ordinario n. 63/L G U n.194 del 20 agosto 2013
Il c.d. Decreto del Fare ( dei senatori Francesca Puglisi e
Stefano Vaccari ha eliminato l’obbligo di certificazione
sanitaria per le attività amatoriali e ludico motorie.
Permane l’obbligo di certificazione presso il medico o
pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica.
Sono I medici e I pediatri di base attualmente a stabilire
dopo anamnesi e visita se I pazienti necessitano di
ulteriori accertamenticome l’elettrocardiogramma.
Legge 98/2013, art.42 bis
“Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
promuovendo la pratica sportiva, per non gravare
cittadini e Servizio Sanitario Nazionale di ulteriori
onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso
l’obbligo di certificazioni per l’attività ludico motoria
e amatoriale previsto dall’art.7, comma 11 del
decreto-legge 158/2012 convertito con modificazioni
nella legge 189/2012 e dal decreto del Ministro della
Salute 24.4.2013”
Circolare Ministero della Salute
nota 11 settembre2013
L’Ufficio legislativo del Ministero della Salute con
nota dell’11 settembre 2013 in merito
all’interpretazione dell’art.42 bis della legge
98/2013 ha specificato che anche i medici
specialisti in medicina dello sport – oltre al
medico o pediatra generale – possono rilasciare
i certificati per l’attività sportiva non agonistica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 1099/1971 tutela sanitaria attività sportive;
Legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)
D.M. Sanità 18 febbraio 1982
(Norme sulla tutela Sanitaria attività sportiva agonistica)
D.M. Sanità 28 febbraio 1983
(Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche )
Decreto-legge 13.9.2012, n.158 convertito dalla
Legge 8 novembre 2012 n. 189
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”
MINISTERO della Salute
Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013
c.d. DECRETO BALDUZZI
Regione Lombardia
La GIUNTADelibera n. IX /4717 seduta del 23.01.2013
Decreto-legge 21 giugno 2013, n.69
( c.d. Decreto del Fare )
convertito nella Legge 9 agosto 2013, n.98 Supplemento Ordinario n. 63/L G U n.194 del 20 agosto 2013
GRAZIE