Katia D`Avanzo - In campo con il cuore
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Katia D`Avanzo - In campo con il cuore
IN CAMPO CON IL CUORE DEFIBRILLATORI NELLO SPORT Le Norme e gli aspetti legali Milano, 17 maggio 2014 FONDAZIONE AEM Avv. Katia D’Avanzo Agente di Calciatori F.I.G.C.F.I.F.A. Docente di Diritto dello Sport [email protected] Legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive) Art.1 – La tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle regioni che la esercitano secondo un programma le cui finalità e contenuti corrisponderanno ai criteri di massima fissati dal Ministero della Sanità con il concorso delle regioni stesse. Art.2 – La tutela sanitaria si esplica mediante l’accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell’idoneità generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico-sportive. Le visite mediche sono gratuite, tranne per coloro che svolgono professionalmente attività agonistica Artt.3, 4, 5, 6 e 7 – trattano di doping nello sport. Art.9 – Per il perseguimento dei fini di cui alla presente legge possono essere istituiti, in ogni provincia, su iniziativa del Ministero della Sanità, sentite le regioni e con la collaborazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di altri enti pubblici e privati, centri di medicina dello sport. Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) Titolo I, Capo I: comma 1 (I principi) : La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il Servizio Sanitario Nazionale: comma 2 (Gli obiettivi):il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma è assicurato mediante: ...(omissis) e) la tutela sanitaria delle attività sportive; …(omissis) D.M. Sanità 18 febbraio 1982 (Norme sulla tutela Sanitaria attività sportiva agonistica) Art.1 – Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell’idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono. La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni Sportive Nazionali o agli enti sportivi riconosciuti. Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai Giochi della Gioventù per accedere alle fasi finali. Art.5 – Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello prestabilito. La presentazione, da parte dell’interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza. D.M. Sanità 28 febbraio 1983 (Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche ) Art.1 – Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche: a) gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18.2.1982; c) coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale. Art.3 – La certificazione di cui al precedente art.2 è rilasciata ai propri assistiti dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell’art.23 dei rispettivi accordi collettivi vigenti. Decreto-legge 13.9.2012, n.158 convertito dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 201 della Gazzetta Ufficiale, n. 263 del 10 novembre 2012 ART 7 Comma 11 Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministero della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. MINISTERO della Salute Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013 c.d. DECRETO BALDUZZI In conseguenza della caso di morte prematura ed inaspettata del calciatore del Livorno Morosini, a seguito dell’improvviso arresto cardiaco avvenuto durante la manifestazione sportiva Pescara – Livorno del 14 Aprile 2012 presso lo Stadio Adriatico di Pescara, l’allora Ministro della Salute On. Renato Balduzzi, di concerto con il Minisro degli Affari Regionali, On. Pietro Gnudi emanarono il Decreto del 24 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013, in forza del quale vengono dettate le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici. MINISTERO della Salute Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013 c.d. DECRETO BALDUZZI Art 1 Ambito di disciplina Il presente decreto, in attuazione dell’art.7, comma 11 del decreto Legge del 13 settembre 2012, n. 158,convertito con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, al fine di: 1. salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, dispone garanzie sanitarie, mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonchè 2. linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti 3. e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche di defibrillatori semiautomaticie di eventuali altri dispositivi salvavita. MINISTERO della Salute Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013 c.d. DECRETO BALDUZZI Art. 2 Comma 1 Attività amatoriale . E’ definita amatoriale l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. MINISTERO della Salute Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013 c.d. DECRETO BALDUZZI ( Art. 3) Attività Sportiva non Agonistica Quella praticata dai seguenti soggetti: a. Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche; b. I partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale; c. Le persone che svolgono attività organizzate dal CONI o da società affiliate alle FSN, alle DSA o agli EPS riconosciuti dal CONI che non siano considerati atleti agonisti dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982 devono sottoporsi a un controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva. Tale certificazione viene rilasciata da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport. La visita medica dovrà prevedere la misurazione della pressione arteriosae un elettrocardiogramma a riposo. (Ill decreto ministeriale 28 febbraio 1983, recante ‘’ norme sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica ‘’, è abrogato). MINISTERO della Salute Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013 c.d. DECRETO BALDUZZI ( Articolo 5 ) Obbligo di presenza dei defibrillatori Comma 1 e 2 Le società sportive dilettantistiche, di cui al comma 17 dell’art.90 della legge 289/2002 e quelle professionistiche, di cui alla legge 91/1981, dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici. MINISTERO della Salute Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013 Comma 3 Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio: Bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili. Tutte le altre sono soggette all’obbligo. MINISTERO della Salute Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013 DECRETO BALDUZZI Comma 4 -5 Le società dilettantisti che hanno 30 mesi di tempo per adeguarsi , quelle professionistiche 6 mesi a far tempo dalla pubblicazione del decreto in GU ( 20 luglio 2013). Comma 6 Gli oneri (dotazione e manutenzione) sono a carico delle società.Le società possono associarsi se operano nello stesso impianto sportivo. Le società (singole o associate) possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico, attraverso un accordo che definisca le responsabilità in ordine all’uso o alla gestione. MINISTERO della Salute Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013 DECRETO BALDUZZI Comma 7 Il decreto ministeriale (fermo restando le disposizioni contenute nel DM 18 marzo 2011 sui criteri, modalità, diffusione dei DAE) contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori. Il CONI nell’ambito della propria autonomia adotta Protocolli di pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD) della federazione Medico sportiva Italiana. MINISTERO della Salute Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013 DECRETO BALDUZZI Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire e il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni. Regione Lombardia La GIUNTA Delibera n. IX /4717 seduta del 23.01.2013 Determinazione in ordine alle Linee guida regionali sull’utilizzo dei Defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e sull’attivazione dei progetti di defibrillazione semiautomatica sul territorio lombardo (PAD) Viene reso obbligatorio la presenza DAE presso società sportive (professionistiche e dilettantistiche) in accordo con quanto con quanto previsto dal DL 158 (13 settembre 2012) si rende obbligatorio che ogni societa’ sportiva, sia professionistica che dilettantistica, disponga di un numero sufficiente di affiliati addestrati alle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e abilitati all’utilizzo dei DAE, tale da consentire la presenza in ogni attività sportiva di almeno una persona addestrata ed abilitata all’uso dei DAE. Viene raccomandato l’uso di DAE in ambienti elevata densità di popolazione, in struttura sanitarie e socio sanitarie (es. Aereoporti, stazioni…) Regione Lombardia ha conferito ad AREU(Azienda Regionale Emergenza Urgenza) il mandato di regolamentare anche la formazione personale. Decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 ( c.d. Decreto del Fare ) convertito nella Legge 9 agosto 2013, n.98 Supplemento Ordinario n. 63/L G U n.194 del 20 agosto 2013 Il c.d. Decreto del Fare ( dei senatori Francesca Puglisi e Stefano Vaccari ha eliminato l’obbligo di certificazione sanitaria per le attività amatoriali e ludico motorie. Permane l’obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica. Sono I medici e I pediatri di base attualmente a stabilire dopo anamnesi e visita se I pazienti necessitano di ulteriori accertamenticome l’elettrocardiogramma. Legge 98/2013, art.42 bis “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio Sanitario Nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di certificazioni per l’attività ludico motoria e amatoriale previsto dall’art.7, comma 11 del decreto-legge 158/2012 convertito con modificazioni nella legge 189/2012 e dal decreto del Ministro della Salute 24.4.2013” Circolare Ministero della Salute nota 11 settembre2013 L’Ufficio legislativo del Ministero della Salute con nota dell’11 settembre 2013 in merito all’interpretazione dell’art.42 bis della legge 98/2013 ha specificato che anche i medici specialisti in medicina dello sport – oltre al medico o pediatra generale – possono rilasciare i certificati per l’attività sportiva non agonistica. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 1099/1971 tutela sanitaria attività sportive; Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) D.M. Sanità 18 febbraio 1982 (Norme sulla tutela Sanitaria attività sportiva agonistica) D.M. Sanità 28 febbraio 1983 (Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche ) Decreto-legge 13.9.2012, n.158 convertito dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” MINISTERO della Salute Decreto 24 Aprile 2013 GU n. 169 del 20 luglio 2013 c.d. DECRETO BALDUZZI Regione Lombardia La GIUNTADelibera n. IX /4717 seduta del 23.01.2013 Decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 ( c.d. Decreto del Fare ) convertito nella Legge 9 agosto 2013, n.98 Supplemento Ordinario n. 63/L G U n.194 del 20 agosto 2013 GRAZIE