Circolare N.101 del 6 Luglio 2011 Buttafuori: è “arrivato” il decreto di

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Circolare N.101 del 6 Luglio 2011 Buttafuori: è “arrivato” il decreto di
Circolare N.101 del 6 Luglio 2011
Buttafuori: è “arrivato” il decreto di proroga
Buttafuori: è “arrivato” il decreto di proroga
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che secondo quanto stabilito dal Ministero
dell’Interno con decreto 30.06.2011 i nuovi obblighi di formazione previsti per il personale
di sicurezza diventeranno operativi soltanto a partire dall’anno prossimo. Come è noto,
infatti, a partire dal 01.07.2011 sarebbero dovute entrare in vigore le disposizioni contenute nel
decreto 06.10.2009 del Ministero dell’Interno, con cui sono stati determinati i requisiti necessari
per l'iscrizione all'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo della
attività di intrattenimento e di spettacolo. A partire dal primo luglio 2011, i titolari delle agenzie
che svolgono tali servizi di controllo avrebbero dovuto mettersi a norma ottenendo l'autorizzazione, in
base all'art. 134 Tulps e secondo cui “Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare
opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o
ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”. Per ottenere tale autorizzazione, però,
sono previsti alcuni requisiti. Il decreto del ministero dell'interno del 1/12/2010 n. 269, infatti,
disciplina i requisiti minimi professionali e la capacità tecnica richiesti per la direzione degli
istituti di investigazione e vigilanza privata e ha innalzato notevolmente i requisiti minimi
soggettivi e la capacità tecnica per l'ottenimento di queste autorizzazioni, ovvero laurea
triennale ed esperienza professionale di almeno tre anni presso un investigatore
autorizzato. In alternativa, tre anni di dirigenza con un Istituto di vigilanza con minimo 20 Gpg e
diploma di Scuola media superiore. Data la particolare rigorosità di tali requisiti gli operatori
del settore si sono attivati proponendo di distinguere le attività di controllo dalla
vigilanza e dalle investigazioni. A seguito delle osservazioni fatte dagli operatori del settore il
Ministero dell’Interno ha prorogato l’efficacia dei nuovi obblighi formativi dal 30.06.2011 al
prossimo 31.12.2011. Secondo le nuove disposizioni impartite dal Ministero, inoltre, è prevista la
possibilità, per i buttafuori, di operare e continuare a operare se entro il 31 ottobre 2011
questi hanno iniziato il corso di formazione che le varie Regioni ed enti organizzano e
hanno presentato al prefetto competente la relativa domanda di iscrizione nell'apposito
elenco da parte di un'agenzia di investigazioni o istituto di vigilanza, debitamente
autorizzato a svolgere questo tipo di servizio con un'estensione specifica di autorizzazione, o dal
titolare del locale.
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Premessa
Con il decreto del Ministero dell’Interno 30.06.2011, in parziale accoglimento delle osservazioni
effettuate dalle associazioni di categoria è stata concessa una proroga dal 30.06.2011 al
31.12.2011 rispetto all’accertamento dei requisiti abilitativi necessari per la gestione di
attività di servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
Il decreto, inoltre, ha rivisitato i requisiti soggettivi minimi per i buttafuori: il Ministero
dell’Interno, infatti, ha stabilito che debba essere applicato l'articolo 11 del Tulps, il quale
prevede che possa venire negata l'iscrizione nell'elenco prefettizio solo a coloro i quali:
 hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre
anni per delitto non colposo e non hanno ottenuto la riabilitazione;
 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale;
 a chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Per quanto concerne, infine, le agenzie di somministrazione e le società che fino a oggi hanno
fornito questo tipo di personale, il decreto del Ministero dell’Interno ha stabilito che possono
continuare a svolgere questo servizio solo se le stesse hanno presentato regolare
domanda per il riconoscimento dei requisiti previsto dall’articolo 134 TULPS prima del
30.06.2011.
La proroga
Come è noto l’art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 contiene “Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica” e, in particolare, i commi dal 7 al 13 autorizzano e disciplinano l’impiego di personale
addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumità dei presenti, mentre
il decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 della citata
legge n. 94/2009, ha stabilito:
 i requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo
delle attività d’intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
 le modalità per la selezione e la formazione del personale;
 gli ambiti applicativi e il relativo impiego.
OSSERVA
In particolare l’art. 8 comma 1 del citato decreto ministeriale 6 ottobre 2009 contiene una
norma transitoria, secondo cui ”Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto
già svolge servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui all’art. 1 può
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continuare a espletare la propria attività, con le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4, 5, 6 del
presente decreto, prima dell’iscrizione nel citato elenco e comunque per un periodo non superiore a
sei mesi dalla data del presente decreto”
che dal Decreto Ministero Interno 31.3.2010 è stata
spostata al 31.12.2010.
Ciò detto il Decreto del Ministro Interno 17.12.2010 ha prorogato l’operatività dei nuovi
requisiti solo a partire dal 30.06.2011 e il successivo decreto del 30.06.2011 ha prorogato
ulteriormente di 6 mesi tale termine, che ora scade il 31.12.2011.
I nuovi requisiti per i buttafuori
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni di cui al decreto ministeriale 30.06.2011 è prevista
la possibilità, per i buttafuori, di operare e continuare a operare se entro il 31 ottobre 2011
questi:
 hanno iniziato il corso di formazione che le varie Regioni ed enti organizzano;
 hanno presentato al prefetto competente la relativa domanda di iscrizione nell'apposito
elenco da parte di un'agenzia di investigazioni o istituto di vigilanza debitamente
autorizzato a svolgere questo tipo di servizio con un'estensione specifica di autorizzazione, o dal
titolare del locale.
I requisiti soggettivi minimi per i buttafuori che vogliono iscriversi, come anticipato in premessa,
sono stati ridefiniti e ridotti rispetto a quanto previsto dal decreto del 2009: viene ora
applicato l'articolo 11 del Tulps, il quale prevede che possa venire negata l'iscrizione
nell'elenco prefettizio solo a coloro i quali:
 hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre
anni per delitto non colposo e non hanno ottenuto la riabilitazione;
 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale;
 a chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le agenzie di somministrazione e le altre aziende appaltatrici
Secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Interno 30.06.2011, le agenzie di
somministrazione e le altre società appaltatrici che alla data del 30.06.2011 forniscono il
personale delle attività di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumità dei presenti, possono
continuare a svolgere tale attività fino al 31.10.2011 qualora abbiano presentato entro il
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30.06.2011 domanda di rilascio di autorizzazione ai sensi dell’articolo 134 TULPS, secondo
cui “Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di
proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni
per conto di privati”. Per ottenere tale autorizzazione, però, sono previsti alcuni requisiti, ovvero i
seguenti:
 nella laurea triennale;
 esperienza professionale di almeno tre anni presso un investigatore autorizzato;
 in alternativa, tre anni di dirigenza con un Istituto di vigilanza con minimo 20 Gpg e
diploma di Scuola media superiore.
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