Etichettatura degli alimenti

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Etichettatura degli alimenti
ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI – INFORMAZIONI UTILI
Il 13 dicembre 2014 è divenuto applicabile il Regolamento (CE) N. 1169/2011 relativo alla fornitura
di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Ha l’obiettivo di consentire ai consumatori di far scelte consapevoli e di prevenire le pratiche
commerciali sleali dei produttori che possono indurre in errore i consumatori e le omissioni di
informazioni sugli alimenti.
È indirizzato agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare (produttori,
commercio all’ingrosso, vendita al pubblico, ristorazione).
Riguarda l’etichetta di tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi gli alimenti
destinati alla fornitura di collettività e proposti al consumo dalle collettività.
“Informazioni sugli alimenti”: destinate al consumatore finale che comprende non solo i sistemi
tradizionali di informazione al consumatore mediante etichetta o documentazione commerciale,
ma anche i nuovi mezzi tecnologici (Internet – siti WEB – applicativi su smartphone) e la possibilità
della comunicazione verbale.
“Alimento preimballato”: l’unità di vendita costituita dall’alimento e dall’imballaggio, inamovibile
senza causarne la rottura, destinato al consumatore finale e alla collettività.
Le informazioni sugli alimenti devono essere leggibili, chiare, precise e facilmente comprensibili per
il consumatore. Tutte le indicazioni devono essere stampate in modo chiaro e leggibile in carattere
pari o superiore a 1,2 mm. Nelle confezioni con superficie inferiore a 80 cm² il carattere deve essere
minimo 0,9 mm.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE SULLE ETICHETTE
Denominazione dell’alimento
Elenco degli ingredienti
Sostanze allergeniche
Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
Quantità netta dell’alimento
Termine minimo di conservazione o data di scadenza
Condizioni particolari di conservazione e/o condizioni di impiego
Nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore con il cui nome o ragione sociale viene è
commercializzato il prodotto; l’importatore per i prodotti alimentari importati nell’Unione Europea
Paese di origine o luogo di provenienza
Istruzioni per l’uso, nei casi in cui l’omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento
Titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con più di 1.2% di alcool
Indicazioni nutrizionali
Il Regolamento non si applica direttamente agli alimenti preimballati nel luogo di vendita – in loco su richiesta del cliente/consumatore o preimballati per la vendita diretta; si rimane in attesa della
pubblicazione della normativa nazionale per l’applicazione del Regolamento 1169 comprensiva
delle sanzioni amministrative. È comunque obbligatorio riportare sempre l’indicazione delle
sostanze allergeniche.
Alimenti Preimballati:
Denominazione dell’alimento: deve essere precisa, riferita direttamente all’alimento
commercializzato - dichiarazione dello stato fisico dell’alimento o il trattamento cui è stato
sottoposto (affumicato, essiccato, congelato, surgelato, ricongelato, in polvere, concentrato,
liofilizzato). Se l’alimento è venduto allo stato fisico di decongelazione deve essere presente la
designazione “decongelato” – “scongelato” per i prodotti ittici.
Gli ingredienti devono essere indicati per ordine decrescente in peso, iniziando dall’ingrediente
contenuto nell’alimento in maggiore quantità.
È obbligatorio indicare la percentuale di acqua aggiunta nei prodotti a base di carne e prodotti
della pesca compresi i preparati sotto forma di taglio, fetta o porzione.
Alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (Allegato II del Regolamento)
devono essere sempre obbligatoriamente riportati in etichettatura.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO
DIPARTIMENTO VETERINARIO
Viale Molise 66/b Milano - 20137 - Tel. 02/85789048 fax 02/85789059
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Queste informazioni, con caratteri distinti per dimensione, colore, stile dagli altri ingredienti elencati,
devono essere chiare per consentire ai consumatori soggetti ad allergie o intolleranze alimentari, di
effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza e salute.
Allegato II
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
b) maltodestrine a base di grano;
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa
naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di
acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne
per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO² totale da calcolarsi per i
prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi
Si deve distinguere la data di scadenza (alimenti deperibili che devono essere commercializzati
entro la data indicata – il giorno successivo sono considerati a rischio) dal Termine minimo di
conservazione che è riferito alla data di durabilità minima dell’alimento conservato in appropriate
condizioni, con successiva perdita di caratteristiche nutrizionali.
L’indicazione di origine è obbligatoria per le carni bovine e dal 01 aprile 2015 per le carni avicole,
ovine, caprine e suine. Sono previste specifiche indicazioni di provenienza, sistema di produzione e
metodo di pesca, denominazione di specie per i prodotti ittici.
Altri alimenti per i quali è obbligatoria l’indicazione di origine sono il miele, l’olio di oliva, frutta e
ortaggi. È obbligatorio indicare l’origine degli oli e grassi di origine vegetale (ad esempio olio di
palma, di girasole, ecc.)
L’etichettatura nutrizionale, in applicazione obbligatoria dal 13 dicembre 2016 (ma può essere
anticipata volontariamente dal Responsabile della commercializzazione degli alimenti), ha
l’obiettivo di rendere consapevole il consumatore sugli aspetti nutrizionali degli alimenti e prevede
una specifica dichiarazione nutrizionale obbligatoria:
a) il valore energetico (calorie),
b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale,
espressa come quantità per 100 gr o 100 ml, o per porzione, nel campo visivo principale.
È consentita l’integrazione dell’etichettatura nutrizionale con le seguenti indicazioni:
a) acidi grassi monoinsaturi (ad esempio acido oleico);
b) acidi grassi polinsaturi (ad esempio la serie omega 3 e omega 6 – essenziali per la nutrizione);
c) polioli (ad esempio sorbitolo, mannitolo, in genere dolcificanti in sostituzione dello zucchero);
d) amido (ad esempio di riso, di mais);
e) fibre (polisaccaridi o pectati);
f) i sali minerali o le vitamine, come sono elencati all’Allegato XIII ed in quantità significativa (ad
esempio Vitamina A, C, D, E, Tiammina, Niacina, Vitamine B6 e B12, Calcio, Magnesio, Fosforo,
Ferro, Zinco, Iodio ecc...).
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