Nuova territorialità nelle locazioni di mezzi di trasporto

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Nuova territorialità nelle locazioni di mezzi di trasporto
NUOVA TERRITORIALITÀ NELLE LOCAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO
Dal 1° gennaio 2013, sono entrate in vigore le disposizioni contenute all’art 3 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n.
18, le quali apportano importanti modifiche al regime della territorialità IVA delle prestazioni di locazione anche
finanziaria, noleggio e simili di mezzi di mezzi di trasporto, cosiddette a “lungo termine”.
Si coglie quindi l’occasione per riprendere l’argomento delle locazioni e dei noleggi di mezzi di trasporto nella
sua interezza, in considerazione della sua complessità.
A tale riguardo è utile premettere come in base all’art. 7, comma 1, lett. g. del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 per
“locazione anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto” debba intendersi il
possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a
novanta giorni per i natanti.
Conseguentemente sono a “lungo termine” le prestazioni di locazione che determinano un utilizzo superiore a
30 ovvero 90 giorni per i natanti.
Questa distinzione è della massima importanza poiché, come si vedrà in prosieguo, il trattamento è diverso a
seconda che la locazione sia a breve o a lungo termine. In particolare si anticipa che le novità interessano
unicamente le locazioni a lungo termine.
Parimenti merita di essere ricordato come il Regolamento n. 282 del 15 marzo 2011, di “rifusione” del
Regolamento n. 1777/2005/CE pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 marzo 2011, sia
intervenuto chiarendo cosa debba intendersi per mezzo di trasporto.
All’art. 38 viene infatti precisato che “comprendono i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature
concepiti per il trasporto di persone, od oggetti da un luogo all’altro, che possono essere tirati, trainati o spinti
da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto”
Non solo, l’articolo 38 propone anche un’elencazione di mezzi di trasporto rientranti in questa definizione:
•
Veicoli terrestri, quali automobili, motociclette biciclette tricicli roulotte (con esclusione di quelle fissate
al suolo e che svolgono una mera funzione di alloggio);
•
Rimorchi e semirimorchi;
•
Vagoni ferroviari;
•
Navi;
•
Aeromobili;
•
Veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite;
•
Trattori e altri veicoli agricoli;
•
Veicoli a propulsione meccanica o elettronica per il trasporto di invalidi;
Dalla elencazione è possibile individuare come la funzione precipua di tali beni sia il trasporto, perciò vanno
esclusi da questa categoria i beni la cui funzione è di natura strumentale ad attività agricola, industriale e
commerciale, dove la funzione di trasporto è meramente accidentale.
Una mototrebbiatrice, dunque non può essere considerata un mezzo di trasporto.
Prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di
trasporto (in vigore dal 1° gennaio 2010)
Passando ora all’individuazione dei presupposti che determinano la territorialità si rileva come l’art. 7 – quater
al comma 1, lett. e preveda come le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a
breve termine di mezzi di trasporto siano rilevanti ai fini IVA quando detti mezzi sono messi a disposizione del
destinatario nel territorio dello Stato e utilizzati nel territorio della Comunità. Il luogo in cui il mezzo di trasporto
1
è effettivamente messo a disposizione del destinatario è quello dove il destinatario o un terzo che agisce per
suo conto ne prende fisicamente possesso.
Parimenti sono considerate territorialmente rilevanti le predette prestazioni anche quando i mezzi sono messi
a disposizione fuori dal territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato.
Laddove il presupposto territoriale risulti soltanto in modo parziale è necessario determinare la quota parte
rilevante ai fini IVA e quella fuori campo. Si ipotizzi, ad esempio, la prestazione di noleggio di una autovettura
messa a disposizione a Lugano da parte di un operatore svizzero, ma utilizzata parzialmente in Italia. In
questa ipotesi sarà necessario determinarne l’impiego individuando i chilometri percorsi in territorio italiano e
rapportarli a quelli percorsi in territorio elvetico ed infine rapportarli a cento. Così supponendo i percorsi in
Svizzera pari a 400 e quelli in Italia 700, la percentuale territorialmente rilevante sarà pari a (400/700) x 100 =
57,14286.
La percentuale così determinata andrà applicata al corrispettivo dovuto per il noleggio.
RIFERIMENTO NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
LUOGO DI CONSEGNA
CRITERIO
ITALIA
ITALIA
ART. 7, - quarter c 1,. lett. e)
D.P.R. 633/72
SERVIZI DI LOCAZIONE, ANCHE
FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, A
BREVE TERMINE DI MEZZI DI
TRASPORTO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO O NON
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO STATO
ALTRO PAESE COMUNITARIO
PAESE TERZO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
SI
UNIONE EUROPEA
SI
PAESE EXTRAUE
NO
ITALIA
NO
UNIONE EUROPEA
NO
PAESE EXTRAUE
NO
ITALIA
SI
UNIONE EUROPEA
NO
PAESE EXTRAUE
NO
Prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, a lungo termine, di mezzi di trasporto (in
vigore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012)
La vecchia formulazione l’art. 7 – sexies, comma 1 lett. e considerava effettuate nel territorio dello Stato, le
prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di
trasporto in favore di committenti non soggetti passivi rese da operatori stabiliti in Italia a condizione che i
veicoli fossero utilizzati nel territorio dello Comunità. Nel caso in cui le predette prestazioni fossero state
realizzate da soggetti passivi stabiliti fuori dalla Comunità si consideravano effettuate nel territorio dello Stato,
quando i veicoli erano utilizzati in Italia
Sulla base di questa deroga e di quanto previsto come regola generale dall’art. 7 – ter che disciplina i rapporti
tra operatori economici, si può affermare che indipendentemente dal luogo di impiego le predette prestazioni
di locazione e noleggio fossero sempre territorialmente rilevanti quando il committente era un operatore
stabilito in Italia, mai quando era un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il
committente non fosse stato un soggetto passivo, le prestazioni in esame erano rilevanti ai fini IVA soltanto se
i veicoli venivano utilizzati nel territorio della Comunità.
Parimenti erano considerate territorialmente rilevanti le prestazioni di locazione finanziaria, noleggio e simili
non a breve termine di mezzi di trasporto quando erano realizzati da soggetti passivi stabiliti fuori dal territorio
della comunità e i veicoli erano utilizzati nel territorio dello Stato.
Per quel che concerne il noleggio o la locazione di navi da diporto si segnala la circolare n. 94/E del 7 giugno
2002, dove l'amministrazione finanziaria, allo scopo di rendere più semplice l'applicazione della normativa,
aveva ritenuto di potere determinare in via forfetaria l'utilizzo extracomunitario, sulla base delle caratteristiche
tipologiche di tali imbarcazioni.
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IMBARCAZIONI DA DIPORTO A MOTORE
Lunghezza
Percentuale di utilizzo al di fuori delle acque territoriali
comunitarie
fino a 7,50 metri
10%
da 7,51 a 12 metri
40%
da 12,01 a 16 metri
50%
da 16,01 a 24 metri
60%
oltre 24 metri
70%
IMBARCAZIONI DA DIPORTO A VELA
Lunghezza
Percentuale di utilizzo al di fuori delle acque territoriali
comunitarie
fino a 10 metri
40%
da 10,01 a 20 metri
50%
da 20,01 a 24 metri
60%
oltre 24 metri
70%
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART. 7 – ter D.P.R.
633/72 (in vigore dal 1°
gennaio 2010)
RIFERIMENTO
NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
TUTTI I SERVIZI COMPRESE
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DI LOCAZIONE ANCHE
FINANZIARIA, NOLEGGIO E
SIMILI, NON A BREVE
TERMINE, DI MEZZI DI
TRASPORTO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO
PASSIVO STABILITO
O NON STABILITO
NEL TERRITORIO
DELLO STATO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
ART. 7 - sexies, 1° c,. lett.
e) D.P.R. 633/72 (in
vigore dal 1 gennaio 2010
fino al 31 dicembre 2012)
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI
LOCAZIONE ANCHE
FINANZIARIA, NOLEGGIO E
SIMILI, NON A BREVE
TERMINE, DI MEZZI DI
TRASPORTO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO
NELL’UNIONE
EUROPEA
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO FUORI DAL
TERRITORIO DELLA
UNIONE EUROPEA
Il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, interessato al riguardo, aveva
quindi individuato criteri presuntivi di utilizzo
delle imbarcazioni al di fuori del territorio
dell'U.E. con riferimento alle caratteristiche
tecniche proprie del mezzo a disposizione,
quali la categoria di appartenenza, il tipo di
propulsione (motore o vela) e la lunghezza,
stabilendo le percentuali di forfetizzazione
per determinare la parte territorialmente
rilevante della prestazione di noleggio e di
locazione.
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL TERRITORIO
DELLO STATO
SEMPRE
SI
SOGGETTO PASSIVO NON
STABILITO NEL TERRITORIO
DELLO STATO
MAI
NO
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
PRIVATO NAZIONALE,
COMUNITARIO O
EXTRACOMUNITARIO
PRIVATO NAZIONALE,
COMUNITARIO O
EXTRACOMUNITARIO
PRIVATO NAZIONALE,
COMUNITARIO O
EXTRACOMUNITARIO
UTILIZZO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
ITALIA
SI
COMUNITARIO
SI
PAESE EXTRACOMUNITARIO
NO
ITALIA
NO
COMUNITARIO
NO
PAESE EXTRACOMUNITARIO
NO
ITALIA
SI
COMUNITARIO
NO
PAESE EXTRACOMUNITARIO
NO
Novità a partire dal 1° gennaio 2013
In premessa si è detto che le novità in tema di territorialità riguardano solo le locazioni anche finanziarie
noleggio e simili di mezzi di trasporto a lungo termine e specificamente quando tali prestazioni siano
commissionate da privati.
Le modifiche hanno comportato la sostituzione della “vecchia” lettera e, dell’art. 7 sexies ed aggiunta la nuova
lett. e bis, che prevede una specifica disciplina per le imbarcazioni da diporto.
Per quanto attiene la “nuova” lettera e essa prevede che siano considerate territorialmente rilevanti le
prestazioni di locazione noleggio e simili nel caso in cui il committente del servizio sia domiciliato o residente
in Italia senza essere domiciliato all’estero e il veicolo sia utilizzato nella comunità.
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Sono ugualmente considerate territorialmente rilevanti quando sono rese a un soggetto non comunitario e
utilizzate nel territorio dello Stato.
Nulla varia per quanto attiene gli operatori economici, per i quali i noleggi a lungo termine di veicoli restano
sempre territorialmente rilevanti in base al dettato dell’art. 7 ter.
Per quanto attiene le prestazioni di locazione finanziaria noleggio e simili di unità da diporto si considerano
territorialmente rilevanti, se l’imbarcazione viene messa effettivamente a disposizione nel territorio dello stato
da operatori economici stabiliti in Italia e utilizzata nel territorio della Unione Europea.
Allo stesso modo sono ugualmente considerate territorialmente rilevanti le prestazioni di locazione e noleggio
a lungo termine di imbarcazioni da diporto che siano utilizzate in Italia, nel caso in cui l’imbarcazione sia
messa a disposizione in uno stato non comunitario e il prestatore sia stabilito in quello stesso stato.
Infine, nel caso in cui la imbarcazione da diporto sia messa a disposizione in uno stato comunitario diverso da
quello di stabilimento del prestatore devono essere applicate i criteri previsti per gli altri mezzi di trasporto
dalla precedente lettera e.
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART. 7 - sexies, 1° c,. lett.
e) D.P.R. 633/72 (in
vigore dal 1 gennaio 2013)
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI
LOCAZIONE ANCHE
FINANZIARIA, NOLEGGIO E
SIMILI, NON A BREVE
TERMINE, DI MEZZI DI
TRASPORTO DIVERSI DALLE
IMBARCAZIONI DA DIPORTO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
PRIVATO NAZIONALE,
COMUNITARIO O
EXTRACOMUNITARIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO
NELL’UNIONE
EUROPEA
PRIVATO NAZIONALE,
COMUNITARIO O
EXTRACOMUNITARIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO FUORI DAL
TERRITORIO DELLA
UNIONE EUROPEA
RIFERIMENTO
NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
PRIVATO NAZIONALE,
COMUNITARIO O
EXTRACOMUNITARIO
ART. 7 - sexies, 1° c,. lett.
e) D.P.R. 633/72 (in
vigore dal 1 gennaio 2013)
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI
LOCAZIONE ANCHE
FINANZIARIA, NOLEGGIO E
SIMILI, NON A BREVE
TERMINE, DI IMBARCAZIONI
DA DIPORTO
COMUNITARIO
PAESE EXTRACOMUNITARIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO
NELL’UNIONE
EUROPEA
OVUNQUE
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO FUORI DAL
TERRITORIO DELLA
UNIONE EUROPEA
PAESE DI STABILIMENTO DEL
PRESTATORE
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
ITALIA
SI
COMUNITARIO
SI
PAESE EXTRACOMUNITARIO
NO
ITALIA
NO
COMUNITARIO
NO
PAESE EXTRACOMUNITARIO
NO
ITALIA
SI
COMUNITARIO
NO
PAESE EXTRACOMUNITARIO
NO
MESSA A DISPOSIZIONE
ITALIA
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
UTILIZZO
UTILIZZO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
ITALIA
STATO UE
STATO EXTRA UE
ITALIA
STATO UE
STATO EXTRA UE
ITALIA
STATO UE
STATO EXTRA UE
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
OVUNQUE
NO
ITALIA
SI
STATO UE
NO
STATO EXTRA UE
NO
GIAMPAOLO GIULIANI
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2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2013,
all'articolo 7-sexies, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio
e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente
è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel
territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del
territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;";
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni
da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la
prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità. Le medesime
prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il
prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi
utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato
diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e);".
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NUOVA TERRITORIALITÀ NELLE LOCAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO
Dal 1° gennaio 2013, sono entrate in vigore le disposizioni contenute all’art 3 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n.
18, le quali apportano importanti modifiche al regime della territorialità IVA delle prestazioni di locazione anche
finanziaria, noleggio e simili di mezzi di mezzi di trasporto, cosiddette a “lungo termine”.
Si coglie quindi l’occasione per riprendere l’argomento delle locazioni e dei noleggi di mezzi di trasporto nella
sua interezza, in considerazione della sua complessità.
A tale riguardo è utile premettere come in base all’art. 7, comma 1, lett. g. del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 per
“locazione anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto” debba intendersi il
possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a
novanta giorni per i natanti.
Conseguentemente sono a “lungo termine” le prestazioni di locazione che determinano un utilizzo superiore a
30 ovvero 90 giorni per i natanti.
Questa distinzione è della massima importanza poiché, come si vedrà in prosieguo, il trattamento è diverso a
seconda che la locazione sia a breve o a lungo termine. In particolare si anticipa che le novità interessano
unicamente le locazioni a lungo termine.
Parimenti merita di essere ricordato come il Regolamento n. 282 del 15 marzo 2011, di “rifusione” del
Regolamento n. 1777/2005/CE pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 marzo 2011, sia
intervenuto chiarendo cosa debba intendersi per mezzo di trasporto.
All’art. 38 viene infatti precisato che “comprendono i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature
concepiti per il trasporto di persone, od oggetti da un luogo all’altro, che possono essere tirati, trainati o spinti
da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto”
Non solo, l’articolo 38 propone anche un’elencazione di mezzi di trasporto rientranti in questa definizione:
•
Veicoli terrestri, quali automobili, motociclette biciclette tricicli roulotte (con esclusione di quelle fissate
al suolo e che svolgono una mera funzione di alloggio);
•
Rimorchi e semirimorchi;
•
Vagoni ferroviari;
•
Navi;
•
Aeromobili;
•
Veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite;
•
Trattori e altri veicoli agricoli;
•
Veicoli a propulsione meccanica o elettronica per il trasporto di invalidi;
Dalla elencazione è possibile individuare come la funzione precipua di tali beni sia il trasporto, perciò vanno
esclusi da questa categoria i beni la cui funzione è di natura strumentale ad attività agricola, industriale e
commerciale, dove la funzione di trasporto è meramente accidentale.
Una mototrebbiatrice, dunque non può essere considerata un mezzo di trasporto.
Prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di
trasporto (in vigore dal 1° gennaio 2010)
Passando ora all’individuazione dei presupposti che determinano la territorialità si rileva come l’art. 7 – quater
al comma 1, lett. e preveda come le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a
breve termine di mezzi di trasporto siano rilevanti ai fini IVA quando detti mezzi sono messi a disposizione del
destinatario nel territorio dello Stato e utilizzati nel territorio della Comunità. Il luogo in cui il mezzo di trasporto
1
è effettivamente messo a disposizione del destinatario è quello dove il destinatario o un terzo che agisce per
suo conto ne prende fisicamente possesso.
Parimenti sono considerate territorialmente rilevanti le predette prestazioni anche quando i mezzi sono messi
a disposizione fuori dal territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato.
Laddove il presupposto territoriale risulti soltanto in modo parziale è necessario determinare la quota parte
rilevante ai fini IVA e quella fuori campo. Si ipotizzi, ad esempio, la prestazione di noleggio di una autovettura
messa a disposizione a Lugano da parte di un operatore svizzero, ma utilizzata parzialmente in Italia. In
questa ipotesi sarà necessario determinarne l’impiego individuando i chilometri percorsi in territorio italiano e
rapportarli a quelli percorsi in territorio elvetico ed infine rapportarli a cento. Così supponendo i percorsi in
Svizzera pari a 400 e quelli in Italia 700, la percentuale territorialmente rilevante sarà pari a (400/700) x 100 =
57,14286.
La percentuale così determinata andrà applicata al corrispettivo dovuto per il noleggio.
RIFERIMENTO NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
LUOGO DI CONSEGNA
CRITERIO
ITALIA
ITALIA
ART. 7, - quarter c 1,. lett. e)
D.P.R. 633/72
SERVIZI DI LOCAZIONE, ANCHE
FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, A
BREVE TERMINE DI MEZZI DI
TRASPORTO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO O NON
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO STATO
ALTRO PAESE COMUNITARIO
PAESE TERZO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
SI
UNIONE EUROPEA
SI
PAESE EXTRAUE
NO
ITALIA
NO
UNIONE EUROPEA
NO
PAESE EXTRAUE
NO
ITALIA
SI
UNIONE EUROPEA
NO
PAESE EXTRAUE
NO
Prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, a lungo termine, di mezzi di trasporto (in
vigore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012)
La vecchia formulazione l’art. 7 – sexies, comma 1 lett. e considerava effettuate nel territorio dello Stato, le
prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di
trasporto in favore di committenti non soggetti passivi rese da operatori stabiliti in Italia a condizione che i
veicoli fossero utilizzati nel territorio dello Comunità. Nel caso in cui le predette prestazioni fossero state
realizzate da soggetti passivi stabiliti fuori dalla Comunità si consideravano effettuate nel territorio dello Stato,
quando i veicoli erano utilizzati in Italia
Sulla base di questa deroga e di quanto previsto come regola generale dall’art. 7 – ter che disciplina i rapporti
tra operatori economici, si può affermare che indipendentemente dal luogo di impiego le predette prestazioni
di locazione e noleggio fossero sempre territorialmente rilevanti quando il committente era un operatore
stabilito in Italia, mai quando era un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il
committente non fosse stato un soggetto passivo, le prestazioni in esame erano rilevanti ai fini IVA soltanto se
i veicoli venivano utilizzati nel territorio della Comunità.
Parimenti erano considerate territorialmente rilevanti le prestazioni di locazione finanziaria, noleggio e simili
non a breve termine di mezzi di trasporto quando erano realizzati da soggetti passivi stabiliti fuori dal territorio
della comunità e i veicoli erano utilizzati nel territorio dello Stato.
Per quel che concerne il noleggio o la locazione di navi da diporto si segnala la circolare n. 94/E del 7 giugno
2002, dove l'amministrazione finanziaria, allo scopo di rendere più semplice l'applicazione della normativa,
aveva ritenuto di potere determinare in via forfetaria l'utilizzo extracomunitario, sulla base delle caratteristiche
tipologiche di tali imbarcazioni.
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IMBARCAZIONI DA DIPORTO A MOTORE
Lunghezza
Percentuale di utilizzo al di fuori delle acque territoriali
comunitarie
fino a 7,50 metri
10%
da 7,51 a 12 metri
40%
da 12,01 a 16 metri
50%
da 16,01 a 24 metri
60%
oltre 24 metri
70%
IMBARCAZIONI DA DIPORTO A VELA
Lunghezza
Percentuale di utilizzo al di fuori delle acque territoriali
comunitarie
fino a 10 metri
40%
da 10,01 a 20 metri
50%
da 20,01 a 24 metri
60%
oltre 24 metri
70%
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART. 7 – ter D.P.R.
633/72 (in vigore dal 1°
gennaio 2010)
RIFERIMENTO
NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
TUTTI I SERVIZI COMPRESE
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DI LOCAZIONE ANCHE
FINANZIARIA, NOLEGGIO E
SIMILI, NON A BREVE
TERMINE, DI MEZZI DI
TRASPORTO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO
PASSIVO STABILITO
O NON STABILITO
NEL TERRITORIO
DELLO STATO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
ART. 7 - sexies, 1° c,. lett.
e) D.P.R. 633/72 (in
vigore dal 1 gennaio 2010
fino al 31 dicembre 2012)
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI
LOCAZIONE ANCHE
FINANZIARIA, NOLEGGIO E
SIMILI, NON A BREVE
TERMINE, DI MEZZI DI
TRASPORTO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO
NELL’UNIONE
EUROPEA
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO FUORI DAL
TERRITORIO DELLA
UNIONE EUROPEA
Il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, interessato al riguardo, aveva
quindi individuato criteri presuntivi di utilizzo
delle imbarcazioni al di fuori del territorio
dell'U.E. con riferimento alle caratteristiche
tecniche proprie del mezzo a disposizione,
quali la categoria di appartenenza, il tipo di
propulsione (motore o vela) e la lunghezza,
stabilendo le percentuali di forfetizzazione
per determinare la parte territorialmente
rilevante della prestazione di noleggio e di
locazione.
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL TERRITORIO
DELLO STATO
SEMPRE
SI
SOGGETTO PASSIVO NON
STABILITO NEL TERRITORIO
DELLO STATO
MAI
NO
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
PRIVATO NAZIONALE,
COMUNITARIO O
EXTRACOMUNITARIO
PRIVATO NAZIONALE,
COMUNITARIO O
EXTRACOMUNITARIO
PRIVATO NAZIONALE,
COMUNITARIO O
EXTRACOMUNITARIO
UTILIZZO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
ITALIA
SI
COMUNITARIO
SI
PAESE EXTRACOMUNITARIO
NO
ITALIA
NO
COMUNITARIO
NO
PAESE EXTRACOMUNITARIO
NO
ITALIA
SI
COMUNITARIO
NO
PAESE EXTRACOMUNITARIO
NO
Novità a partire dal 1° gennaio 2013
In premessa si è detto che le novità in tema di territorialità riguardano solo le locazioni anche finanziarie
noleggio e simili di mezzi di trasporto a lungo termine e specificamente quando tali prestazioni siano
commissionate da privati.
Le modifiche hanno comportato la sostituzione della “vecchia” lettera e, dell’art. 7 sexies ed aggiunta la nuova
lett. e bis, che prevede una specifica disciplina per le imbarcazioni da diporto.
Per quanto attiene la “nuova” lettera e essa prevede che siano considerate territorialmente rilevanti le
prestazioni di locazione noleggio e simili nel caso in cui il committente del servizio sia domiciliato o residente
in Italia senza essere domiciliato all’estero e il veicolo sia utilizzato nella comunità.
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Sono ugualmente considerate territorialmente rilevanti quando sono rese a un soggetto non comunitario e
utilizzate nel territorio dello Stato.
Nulla varia per quanto attiene gli operatori economici, per i quali i noleggi a lungo termine di veicoli restano
sempre territorialmente rilevanti in base al dettato dell’art. 7 ter.
Per quanto attiene le prestazioni di locazione finanziaria noleggio e simili di unità da diporto si considerano
territorialmente rilevanti, se l’imbarcazione viene messa effettivamente a disposizione nel territorio dello stato
da operatori economici stabiliti in Italia e utilizzata nel territorio della Unione Europea.
Allo stesso modo sono ugualmente considerate territorialmente rilevanti le prestazioni di locazione e noleggio
a lungo termine di imbarcazioni da diporto che siano utilizzate in Italia, nel caso in cui l’imbarcazione sia
messa a disposizione in uno stato non comunitario e il prestatore sia stabilito in quello stesso stato.
Infine, nel caso in cui la imbarcazione da diporto sia messa a disposizione in uno stato comunitario diverso da
quello di stabilimento del prestatore devono essere applicate i criteri previsti per gli altri mezzi di trasporto
dalla precedente lettera e.
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART. 7 - sexies, 1° c,. lett.
e) D.P.R. 633/72 (in
vigore dal 1 gennaio 2013)
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI
LOCAZIONE ANCHE
FINANZIARIA, NOLEGGIO E
SIMILI, NON A BREVE
TERMINE, DI MEZZI DI
TRASPORTO DIVERSI DALLE
IMBARCAZIONI DA DIPORTO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
PRIVATO NAZIONALE,
COMUNITARIO O
EXTRACOMUNITARIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO
NELL’UNIONE
EUROPEA
PRIVATO NAZIONALE,
COMUNITARIO O
EXTRACOMUNITARIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO FUORI DAL
TERRITORIO DELLA
UNIONE EUROPEA
RIFERIMENTO
NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
PRIVATO NAZIONALE,
COMUNITARIO O
EXTRACOMUNITARIO
ART. 7 - sexies, 1° c,. lett.
e) D.P.R. 633/72 (in
vigore dal 1 gennaio 2013)
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI
LOCAZIONE ANCHE
FINANZIARIA, NOLEGGIO E
SIMILI, NON A BREVE
TERMINE, DI IMBARCAZIONI
DA DIPORTO
COMUNITARIO
PAESE EXTRACOMUNITARIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO
NELL’UNIONE
EUROPEA
OVUNQUE
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO FUORI DAL
TERRITORIO DELLA
UNIONE EUROPEA
PAESE DI STABILIMENTO DEL
PRESTATORE
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
ITALIA
SI
COMUNITARIO
SI
PAESE EXTRACOMUNITARIO
NO
ITALIA
NO
COMUNITARIO
NO
PAESE EXTRACOMUNITARIO
NO
ITALIA
SI
COMUNITARIO
NO
PAESE EXTRACOMUNITARIO
NO
MESSA A DISPOSIZIONE
ITALIA
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
UTILIZZO
UTILIZZO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
ITALIA
STATO UE
STATO EXTRA UE
ITALIA
STATO UE
STATO EXTRA UE
ITALIA
STATO UE
STATO EXTRA UE
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
OVUNQUE
NO
ITALIA
SI
STATO UE
NO
STATO EXTRA UE
NO
GIAMPAOLO GIULIANI
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2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2013,
all'articolo 7-sexies, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio
e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente
è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel
territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del
territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;";
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni
da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la
prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità. Le medesime
prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il
prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi
utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato
diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e);".
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NUOVA TERRITORIALITÀ NELLE LOCAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO
Dal 1° gennaio 2013, sono entrate in vigore le disposizioni contenute all’art 3 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n.
18, le quali apportano importanti modifiche al regime della territorialità IVA delle prestazioni di locazione anche
finanziaria, noleggio e simili di mezzi di mezzi di trasporto, cosiddette a “lungo termine”.
Si coglie quindi l’occasione per riprendere l’argomento delle locazioni e dei noleggi di mezzi di trasporto nella
sua interezza, in considerazione della sua complessità.
A tale riguardo è utile premettere come in base all’art. 7, comma 1, lett. g. del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 per
“locazione anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto” debba intendersi il
possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a
novanta giorni per i natanti.
Conseguentemente sono a “lungo termine” le prestazioni di locazione che determinano un utilizzo superiore a
30 ovvero 90 giorni per i natanti.
Questa distinzione è della massima importanza poiché, come si vedrà in prosieguo, il trattamento è diverso a
seconda che la locazione sia a breve o a lungo termine. In particolare si anticipa che le novità interessano
unicamente le locazioni a lungo termine.
Parimenti merita di essere ricordato come il Regolamento n. 282 del 15 marzo 2011, di “rifusione” del
Regolamento n. 1777/2005/CE pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 marzo 2011, sia
intervenuto chiarendo cosa debba intendersi per mezzo di trasporto.
All’art. 38 viene infatti precisato che “comprendono i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature
concepiti per il trasporto di persone, od oggetti da un luogo all’altro, che possono essere tirati, trainati o spinti
da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto”
Non solo, l’articolo 38 propone anche un’elencazione di mezzi di trasporto rientranti in questa definizione:
•
Veicoli terrestri, quali automobili, motociclette biciclette tricicli roulotte (con esclusione di quelle fissate
al suolo e che svolgono una mera funzione di alloggio);
•
Rimorchi e semirimorchi;
•
Vagoni ferroviari;
•
Navi;
•
Aeromobili;
•
Veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite;
•
Trattori e altri veicoli agricoli;
•
Veicoli a propulsione meccanica o elettronica per il trasporto di invalidi;
Dalla elencazione è possibile individuare come la funzione precipua di tali beni sia il trasporto, perciò vanno
esclusi da questa categoria i beni la cui funzione è di natura strumentale ad attività agricola, industriale e
commerciale, dove la funzione di trasporto è meramente accidentale.
Una mototrebbiatrice, dunque non può essere considerata un mezzo di trasporto.
Prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di
trasporto (in vigore dal 1° gennaio 2010)
Passando ora all’individuazione dei presupposti che determinano la territorialità si rileva come l’art. 7 – quater
al comma 1, lett. e preveda come le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a
breve termine di mezzi di trasporto siano rilevanti ai fini IVA quando detti mezzi sono messi a disposizione del
destinatario nel territorio dello Stato e utilizzati nel territorio della Comunità. Il luogo in cui il mezzo di trasporto
1
è effettivamente messo a disposizione del destinatario è quello dove il destinatario o un terzo che agisce per
suo conto ne prende fisicamente possesso.
Parimenti sono considerate territorialmente rilevanti le predette prestazioni anche quando i mezzi sono messi
a disposizione fuori dal territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato.
Laddove il presupposto territoriale risulti soltanto in modo parziale è necessario determinare la quota parte
rilevante ai fini IVA e quella fuori campo. Si ipotizzi, ad esempio, la prestazione di noleggio di una autovettura
messa a disposizione a Lugano da parte di un operatore svizzero, ma utilizzata parzialmente in Italia. In
questa ipotesi sarà necessario determinarne l’impiego individuando i chilometri percorsi in territorio italiano e
rapportarli a quelli percorsi in territorio elvetico ed infine rapportarli a cento. Così supponendo i percorsi in
Svizzera pari a 400 e quelli in Italia 700, la percentuale territorialmente rilevante sarà pari a (400/700) x 100 =
57,14286.
La percentuale così determinata andrà applicata al corrispettivo dovuto per il noleggio.
RIFERIMENTO NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
LUOGO DI CONSEGNA
CRITERIO
ITALIA
ITALIA
ART. 7, - quarter c 1,. lett. e)
D.P.R. 633/72
SERVIZI DI LOCAZIONE, ANCHE
FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, A
BREVE TERMINE DI MEZZI DI
TRASPORTO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO O NON
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO STATO
ALTRO PAESE COMUNITARIO
PAESE TERZO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
SI
UNIONE EUROPEA
SI
PAESE EXTRAUE
NO
ITALIA
NO
UNIONE EUROPEA
NO
PAESE EXTRAUE
NO
ITALIA
SI
UNIONE EUROPEA
NO
PAESE EXTRAUE
NO
Prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, a lungo termine, di mezzi di trasporto (in
vigore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012)
La vecchia formulazione l’art. 7 – sexies, comma 1 lett. e considerava effettuate nel territorio dello Stato, le
prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di
trasporto in favore di committenti non soggetti passivi rese da operatori stabiliti in Italia a condizione che i
veicoli fossero utilizzati nel territorio dello Comunità. Nel caso in cui le predette prestazioni fossero state
realizzate da soggetti passivi stabiliti fuori dalla Comunità si consideravano effettuate nel territorio dello Stato,
quando i veicoli erano utilizzati in Italia
Sulla base di questa deroga e di quanto previsto come regola generale dall’art. 7 – ter che disciplina i rapporti
tra operatori economici, si può affermare che indipendentemente dal luogo di impiego le predette prestazioni
di locazione e noleggio fossero sempre territorialmente rilevanti quando il committente era un operatore
stabilito in Italia, mai quando era un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il
committente non fosse stato un soggetto passivo, le prestazioni in esame erano rilevanti ai fini IVA soltanto se
i veicoli venivano utilizzati nel territorio della Comunità.
Parimenti erano considerate territorialmente rilevanti le prestazioni di locazione finanziaria, noleggio e simili
non a breve termine di mezzi di trasporto quando erano realizzati da soggetti passivi stabiliti fuori dal territorio
della comunità e i veicoli erano utilizzati nel territorio dello Stato.
Per quel che concerne il noleggio o la locazione di navi da diporto si segnala la circolare n. 94/E del 7 giugno
2002, dove l'amministrazione finanziaria, allo scopo di rendere più semplice l'applicazione della normativa,
aveva ritenuto di potere determinare in via forfetaria l'utilizzo extracomunitario, sulla base delle caratteristiche
tipologiche di tali imbarcazioni.
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IMBARCAZIONI DA DIPORTO A MOTORE
Lunghezza
Percentuale di utilizzo al di fuori delle acque territoriali
comunitarie
fino a 7,50 metri
10%
da 7,51 a 12 metri
40%
da 12,01 a 16 metri
50%
da 16,01 a 24 metri
60%
oltre 24 metri
70%
IMBARCAZIONI DA DIPORTO A VELA
Lunghezza
Percentuale di utilizzo al di fuori delle acque territoriali
comunitarie
fino a 10 metri
40%
da 10,01 a 20 metri
50%
da 20,01 a 24 metri
60%
oltre 24 metri
70%
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART. 7 – ter D.P.R.
633/72 (in vigore dal 1°
gennaio 2010)
RIFERIMENTO
NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
TUTTI I SERVIZI COMPRESE
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DI LOCAZIONE ANCHE
FINANZIARIA, NOLEGGIO E
SIMILI, NON A BREVE
TERMINE, DI MEZZI DI
TRASPORTO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO
PASSIVO STABILITO
O NON STABILITO
NEL TERRITORIO
DELLO STATO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
ART. 7 - sexies, 1° c,. lett.
e) D.P.R. 633/72 (in
vigore dal 1 gennaio 2010
fino al 31 dicembre 2012)
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI
LOCAZIONE ANCHE
FINANZIARIA, NOLEGGIO E
SIMILI, NON A BREVE
TERMINE, DI MEZZI DI
TRASPORTO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO
NELL’UNIONE
EUROPEA
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO FUORI DAL
TERRITORIO DELLA
UNIONE EUROPEA
Il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, interessato al riguardo, aveva
quindi individuato criteri presuntivi di utilizzo
delle imbarcazioni al di fuori del territorio
dell'U.E. con riferimento alle caratteristiche
tecniche proprie del mezzo a disposizione,
quali la categoria di appartenenza, il tipo di
propulsione (motore o vela) e la lunghezza,
stabilendo le percentuali di forfetizzazione
per determinare la parte territorialmente
rilevante della prestazione di noleggio e di
locazione.
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL TERRITORIO
DELLO STATO
SEMPRE
SI
SOGGETTO PASSIVO NON
STABILITO NEL TERRITORIO
DELLO STATO
MAI
NO
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
PRIVATO NAZIONALE,
COMUNITARIO O
EXTRACOMUNITARIO
PRIVATO NAZIONALE,
COMUNITARIO O
EXTRACOMUNITARIO
PRIVATO NAZIONALE,
COMUNITARIO O
EXTRACOMUNITARIO
UTILIZZO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
ITALIA
SI
COMUNITARIO
SI
PAESE EXTRACOMUNITARIO
NO
ITALIA
NO
COMUNITARIO
NO
PAESE EXTRACOMUNITARIO
NO
ITALIA
SI
COMUNITARIO
NO
PAESE EXTRACOMUNITARIO
NO
Novità a partire dal 1° gennaio 2013
In premessa si è detto che le novità in tema di territorialità riguardano solo le locazioni anche finanziarie
noleggio e simili di mezzi di trasporto a lungo termine e specificamente quando tali prestazioni siano
commissionate da privati.
Le modifiche hanno comportato la sostituzione della “vecchia” lettera e, dell’art. 7 sexies ed aggiunta la nuova
lett. e bis, che prevede una specifica disciplina per le imbarcazioni da diporto.
Per quanto attiene la “nuova” lettera e essa prevede che siano considerate territorialmente rilevanti le
prestazioni di locazione noleggio e simili nel caso in cui il committente del servizio sia domiciliato o residente
in Italia senza essere domiciliato all’estero e il veicolo sia utilizzato nella comunità.
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Sono ugualmente considerate territorialmente rilevanti quando sono rese a un soggetto non comunitario e
utilizzate nel territorio dello Stato.
Nulla varia per quanto attiene gli operatori economici, per i quali i noleggi a lungo termine di veicoli restano
sempre territorialmente rilevanti in base al dettato dell’art. 7 ter.
Per quanto attiene le prestazioni di locazione finanziaria noleggio e simili di unità da diporto si considerano
territorialmente rilevanti, se l’imbarcazione viene messa effettivamente a disposizione nel territorio dello stato
da operatori economici stabiliti in Italia e utilizzata nel territorio della Unione Europea.
Allo stesso modo sono ugualmente considerate territorialmente rilevanti le prestazioni di locazione e noleggio
a lungo termine di imbarcazioni da diporto che siano utilizzate in Italia, nel caso in cui l’imbarcazione sia
messa a disposizione in uno stato non comunitario e il prestatore sia stabilito in quello stesso stato.
Infine, nel caso in cui la imbarcazione da diporto sia messa a disposizione in uno stato comunitario diverso da
quello di stabilimento del prestatore devono essere applicate i criteri previsti per gli altri mezzi di trasporto
dalla precedente lettera e.
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART. 7 - sexies, 1° c,. lett.
e) D.P.R. 633/72 (in
vigore dal 1 gennaio 2013)
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI
LOCAZIONE ANCHE
FINANZIARIA, NOLEGGIO E
SIMILI, NON A BREVE
TERMINE, DI MEZZI DI
TRASPORTO DIVERSI DALLE
IMBARCAZIONI DA DIPORTO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
PRIVATO NAZIONALE,
COMUNITARIO O
EXTRACOMUNITARIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO
NELL’UNIONE
EUROPEA
PRIVATO NAZIONALE,
COMUNITARIO O
EXTRACOMUNITARIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO FUORI DAL
TERRITORIO DELLA
UNIONE EUROPEA
RIFERIMENTO
NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
PRIVATO NAZIONALE,
COMUNITARIO O
EXTRACOMUNITARIO
ART. 7 - sexies, 1° c,. lett.
e) D.P.R. 633/72 (in
vigore dal 1 gennaio 2013)
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI
LOCAZIONE ANCHE
FINANZIARIA, NOLEGGIO E
SIMILI, NON A BREVE
TERMINE, DI IMBARCAZIONI
DA DIPORTO
COMUNITARIO
PAESE EXTRACOMUNITARIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO
NELL’UNIONE
EUROPEA
OVUNQUE
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO FUORI DAL
TERRITORIO DELLA
UNIONE EUROPEA
PAESE DI STABILIMENTO DEL
PRESTATORE
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
ITALIA
SI
COMUNITARIO
SI
PAESE EXTRACOMUNITARIO
NO
ITALIA
NO
COMUNITARIO
NO
PAESE EXTRACOMUNITARIO
NO
ITALIA
SI
COMUNITARIO
NO
PAESE EXTRACOMUNITARIO
NO
MESSA A DISPOSIZIONE
ITALIA
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
UTILIZZO
UTILIZZO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
ITALIA
STATO UE
STATO EXTRA UE
ITALIA
STATO UE
STATO EXTRA UE
ITALIA
STATO UE
STATO EXTRA UE
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
OVUNQUE
NO
ITALIA
SI
STATO UE
NO
STATO EXTRA UE
NO
GIAMPAOLO GIULIANI
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2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2013,
all'articolo 7-sexies, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio
e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente
è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel
territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del
territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;";
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni
da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la
prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità. Le medesime
prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il
prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi
utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato
diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e);".
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