VALUTATORE D`AZIENDA - Dott. Luca Bisceglie

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VALUTATORE D`AZIENDA - Dott. Luca Bisceglie
CHI E' E COME OPERA IL "VALUTATORE D'AZIENDA"
Sommario
1. Introduzione
2. Le diverse posizioni professionali
3. La scelta del metodo di valutazione
4. Le fonti delle informazioni
5. Lo svolgimento dell'incarico
6. Conclusioni
1. Introduzione
Nel nostro Paese in questi ultimi anni si sono moltiplicate
le di operazioni di "merger & acquisition", ossia tipicamente
le fusioni, le acquisizioni ed in generale le operazioni
straordinarie d'impresa.
Le ragioni di tale importante fenomeno economico sono
molteplici, ma in questa sede ci limiteremo ad indicare
soltanto le le tre principali.
In primo luogo l'accresciuta concorrenza dei mercati
nell'economia "globalizzata" costringe le imprese ad unirsi per
dotarsi di strutture più forti e competitive: è il caso ad
esempio dei settori automobilistico, informatico, bancario e
assicurativo.
In secondo luogo il processo di unificazione economica e
monetaria europea stimola le nostre aziende a legarsi
stabilmente a partner dell' Unione, al fine di ampliare il loro
ambito territoriale e sviluppare sinergie comuni: i settori più
rilevanti sono la telefonia mobile, la grande distribuzione
commerciale ed i trasporti.
In terzo luogo il naturale
ricambio generazionale degli
imprenditori che hanno iniziato le loro attività
imprenditoriali nel periodo del dopoguerra fa sì che gli eredi
talora decidano di alienare l'impresa di famiglia per
monetizzare il patrimonio ricevuto. Dette imprese vengono
solitamente acquistate o da imprenditori nazionali in fase
emergente, oppure da grandi gruppi, italiani o stranieri.
I settori interessati da tale fenomeno sono prevalentemente
riconducibili all'area industriale e commerciale.
Sotto il profilo tecnico -professionale, alla base di questo
tipo di operazioni vi è sempre un procedimento di valutazione
aziendale da parte di chi compra, di chi vende e di chi si
fonde con altri.
A motivo di quanto sopra, sul tema della valutazione
aziendale si è sviluppato un crescente interesse da parte delle
imprese, delle categorie professionali e della dottrina.
Per approfondire la materia sono state istituite diverse
commissioni di studio, tanto in ambito professionale quanto
nell'ambiente universitario, e sono state edite
numerose
pubblicazioni specifiche.
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L'obiettivo del presente lavoro è quello di fornire ad ogni
parte interessata un quadro di riferimento preciso in ordine
alla figura del "valutatore d'azienda" ed al suo modo di
operare.
Non si vuole qui riferirsi ai requisiti soggettivi che deve
avere il valutatore (competenza, esperienza, aggiornamento
professionale) o alle norme di deontologia professionale a cui
lo stesso deve attenersi (indipendenza, diligenza,
responsabilità, riservatezza), quanto piuttosto si in
tendono
illustrare le concrete specificità proprie dell'attività
professionale in questione.
2. Le diverse posizioni professionali
Un primo aspetto che è bene tenere presente è quello
relativo alle diverse posizioni professionali del valutatore,
in quanto da queste discendono diversità di impostazione del
comportamento valutativo.
A prescindere da configurazioni di tipo legale e
privilegiando la sostanza dei rapporti, il professionista
incaricato di valutare un'azienda può venire a trovarsi in tre
posizioni: perito neutrale, consulente od arbitro. Vediamole in
dettaglio:
Perito neutrale
In questo caso l'esperto è chiamato a determinare il valore
"oggettivo" dell'azienda, ossia il valore teoricamente valido
per un investitore qualunque, prescindendo dagli elementi
soggettivi di stima delle parti interessate.
Il valore determinato secondo questa logica, che può essere
definito "generale", normalmente rappresenta la base delle
trattative sul prezzo fra le parti coinvolte nell'operazione o
comunque funge da riferimento per la generalità degli
interessati.
Consulente
In questa situazione il professionista agisce nell'interesse di
una delle parti. Il suo operato pertanto tiene presenti e
tutela le necessità, le possibilità e le aspettative
"soggettive" della parte mandante.
Questi aspetti soggettivi sono generalmente riconducibili a
possibili sinergie di natura imprenditoriale (tecnologiche,
commerciali, finanziarie, fiscali, ecc.) che potranno
svilupparsi fra la parte mandante e l'azienda
da valutare,
delle quali il valutatore dovrà necessariamente tenere conto.
Onde evitare incomprensioni, è bene ricordare che, anche quando
agisce in veste di consulente, il professionista ha l'obbligo
di agire con onestà intellettuale ed indipendenza di giudizio.
Arbitro
E' il caso che nella pratica si riscontra con minore frequenza.
L'esperto è chiamato a svolgere un delicato ruolo "super
partes" che tuttavia non è asettico come quello del perito
neutrale.
In questa fattispecie il professionista deve tenere conto delle
considerazioni di carattere soggettivo che influenzano le
aspettative di tutte le parti interessate e pervenire ad un
valore che le stesse possano definire "equo".
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La rilevanza delle diversità delle posizioni professionali
descritte è talmente macroscopica che non è necessario
approfondire ulteriormente il concetto.
E' invece importante sottolineare in questa sede che ogni
soggetto interessato ad una valutazione ha il diritto di essere
informato in merito alla veste professionale con cui ha operato
il valutatore e pertanto quest'ultimo è tenuto ad indicarla
esplicitamente nella propria relazione.
Non facendolo, il professionista violerebbe le norme
deontologiche professionali e sarebbe pertanto passibile di
eventuali provvedimenti disciplinari da parte dell'ordine
professionale di appartenenza.
Inoltre, qualora l'esperto abbia operato con accertata
imperizia o addirittura con dolo, cagionando dei danni
patrimoniali o inducendo in errore una delle parti, potrà
essere chiamato a risponderne i n sede civile ed eventualmente,
ricorrendone i presupposti, anche in sede penale.
3. La scelta del metodo di valutazione
Un secondo aspetto di cui è necessaria la conoscenza
relativamente al comportamento del valutatore è che questi,
nella scelta del metodo di valutazione da adottare, si trova a
dover optare, secondo il proprio giudizio, tra vari metotodi
proposti dalla dottrina e dalla prassi professionale.
I metodi, come è noto, sono molti e si differenziano in modo
significativo l'uno dall'altro, pur trovando essi un elemento
unificatore nel principio generale secondo il quale il valore
di un'azienda è sempre determinato in funzione del suo previsto
andamento economico futuro.
In estrema sintesi, non essendo l'argomento specificamente
oggetto del presente lavoro, i vari metodi di valutazione
possono essere così ricordati:
Il valore d'azienda teoricamente corretto è costituito dal
valore attuale delle entrate finanziarie nette generate
dall'investimento, quantificate dal momento della valutazione
alla sua completa liquidazione.
Più precisamente, il valore attribuibile all'azienda
corrisponde al valore attuale delle future eccedenze
finanziarie generate dall'azienda che possono essere prelevate
mantenendo integra la sua capacità di produrre reddito, al
quale va aggiunto il valore di liquidazione attualizzato.
Nella pratica tuttavia una previsione attendibile delle future
eccedenze finanziarie presenta delle rilevanti difficoltà.
Questa è la ragione principale per cui
il metodo enunciato
non sempre è agevolmente applicabile e può quindi rendere
necessario ricorrere a quello del valore di rendimento, secondo
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il quale il valore d'azienda si determina capitalizzando i
redditi conseguibili durevolmente in futuro, considerati una
rendita perpetua.
Anche in questo caso però la pratica dimostra che la previsione
dei redditi prospettici è sovente aleatoria e difficile, a
causa delle incertezze connesse a qualsiasi stima del futuro,
nonchè della frequente mancanza di informazioni.
Tenuto conto di quanto sopra, nella prassi professionale
possono essere applicati altri metodi, da scegliersi secondo il
prudente apprezzamento del valutatore.
I due metodi che trovano generalmente maggiore diffusione sono:
a) Metodo del valore medio (detto anche Metodo dei pratici)
In questo modello il valore aziendale viene determinato come
media aritmetica fra il valore patrimoniale ed il valore di
rendimento dell'impresa.
b) Metodo della capitalizzazione limitata del sovrareddito
Secondo tale metodologia il valore dell'azienda è dato dal
valore patrimoniale incrementato del valore attualizzato dei
sovraredditi futuri conseguibili nell'arco di un numero
limitato di anni.
Con la locuzione "sovrareddito" si definisce il maggior
reddito che potrà essere generato dall'impresa rispetto ad un
reddito ritenuto "normale", il quale dovrebbe rappresentare la
congrua remunerazione di un capitale finanziario
equivalente al
patrimonio aziendale.
Esistono po i diversi altri metodi, che hanno tuttavia una
diffusione più limitata, i quali si basano sul patrimonio
aziendale, su particolari indicatori settoriali, su previsioni
di mercato, su criteri misti, su sistemi empirici, ecc.
Vi sono infine dei metodi specifici che vengono correntemente
utilizzati per aziende di settori speciali (ad esempio banche,
assicurazioni, e-commerce).
Inoltre, nell'ambito dei singoli metodi, è possibile
individuare dei passaggi che a loro volta presentano varie
alternative possibili ( ad esempio relativamente al tasso di
capitalizzazione o al premio correlato al coefficiente di
rischio).
Si è voluto brevemente delineare il quadro sintetico di cui
sopra per evidenziare come il professionista, nel campo delle
valutazioni aziendali, non disponga quasi mai di canoni di
riferimento certi, precisi e definitivi, sui quali invece può
spesso fare affidamento per altre materie dell'attività
professionale (consulenze contabili, societarie, fiscali,
ecc.).
Viene a questo punto da chiedersi:
a fronte di tale
molteplicità di metodi e di alternative quale deve essere in
concreto il comportamento del valutatore?
La risposta corretta si articola in due punti:
a) La discrezionalità del professionista nella scelta è
limitata
dal fatto che il metodo di valutazione è
necessariamente
correlato alle caratteristiche intrinseche
dell'azienda da
valutare e dal grado di disponibilità delle
informazioni
necessarie per la valutazione, dal quale
dipende la possibilità di applicare i metodi concettu
almente
più corretti oppure la necessità di derogarvi.
b) Nella sua relazione il valutatore deve informare sul metodo
adottato e motivare adeguatamente la propria scelta, evitando
il ricorso a vuote frasi di circostanza e facendo invece
menzione degli elementi concreti che hanno concorso alla
formazione del suo giudizio professionale.
In particolare, quanto sopra esposto deve essere
specialmente
approfondito nel caso in cui il professionista
adotti un metodo
con il quale il rispetto d
el principio
generale sopra ricordato
(ossia che il valore dell'azienda è
determinato in funzione del
suo previsto andamento economico
futuro) viene solo indirettamente o empiricamente raggiunto.
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4. Le fonti delle informazioni
Il terzo aspetto rilevante che caratterizza l'attività del
valutatore è relativo alle fonti di informazione sulle quali
deve basare il suo lavoro.
Queste possono essere ricondotte a tre tipologie:
a) dati di origine contabile, in particolare i bilanci;
b) dati previsionali, statistici, micro e macro economici,
finanziari e modelli attuariali;
c) perizie di tecnici terzi.
Per poter essere utilizzate dal professionista che esegue la
valutazione tutte queste informazioni devono essere prima
verificate. Ovviamente il livello delle verifiche dipende dalla
natura delle informazioni stesse. Infatti:
a) Per quanto riguarda i bilanci, ed in generale i dati
contabili,
che l'esperto utilizza, essi dovrebbero essere
revisionati.
Non è necessario
che la revisione contabile abbia
l'estensione
richiesta per la certificazione, ma comunque
dovrebbe coprire
tutti gli aspetti salienti ai fini della
valutazione.
Se invece i bilanci non sono stati revisionati, ciò deve
essere
indicato chiaramente nella relazione del valutatore
in quanto il
rischio che ne deriva si trasferisce sul valore
aziendale che
il professionista andrà a determinare.
b) Diverso è l'approccio per i dati previsionali. Solo una
parte di
essi infatti può essere verif icata ricorrendo al
concetto di "correttezza" usuale per le verifiche contabili.
Per la maggior parte di questo tipo di dati invece la
verifica deve essere condotta sostituendo al concetto di
correttezza quello, necessariamente più aleatorio, di
"attendibilità", inteso come momento di sintesi della
congruità, della plausibilità, della ragionevolezza e della
coerenza dei dati.
L'esperienza dimostra che possono essere verificati in base
alla "correttezza" i seguenti elementi di valutazione:
- la metodologia usata nella redazione dei budget finanziari
ed economici;
- i fatti già noti che influenzano il futuro, come i
contratti stipulati, gli ordini acquisiti, i fidi ottenuti, i
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progetti di investimento già deliberati e finanziati, il
volume degli
ammortamenti, le sentenze giudiziarie definitive;
- i conti economici consuntivi, utilizzati al fine di
determinare gli scostamenti rispetto alle previsioni;
- le formule attuariali.
Sono invece oggetto di un solo giudizio professio
nale di
"attendibilità" i dati, riferibili sia a quantità che a valori,
che dipendono direttamente o indirettamente da congetture e
previsioni in merito all'andamento delle vendite, degli
approvvigionamenti, della produzione e dei costi, nonchè dalle
dinamiche dei mercati finanziari e da altre variabili micro e
macro economiche di natura previsionale.
c) La terza fonte è costituita dalle perizie di terzi. Infatti
il
valutatore non dispone normalmente di tutte le competenze
specialistiche necessarie per valutare un'azienda.
Si consideri ad esempio il processo di determinazione del
valore
corrente delle immobilizzazioni tecniche, per il
quale occorre
avere uno specifico bagaglio professionale di
tipo
tecnico-commerciale.
Il professionista dovrà allora avvalersi della
collaborazione di
altri specialisti, con i quali dovrà
preventivamente chiarire
gli obiettivi del loro intervento e
concordare i procedimenti ed
i criteri da utilizzare.
E' opportuno sottolineare che, benchè la responsabilità del
contenuto di ciascuna perizia stia ovviamente in capo allo
specialista che l'ha redatta, è sempre bene che il valutatore
esamini con attenzione tutte le perizie e si formi una propria
opinione circa l'affidabilità del metodo adottato da ciascun
perito e l'attendibilità (generica) dei risultati che ne sono
derivati.
Secondo un corretto approccio etico
-professionale, ogni
soggetto interessato alla valutazione deve essere posto in
grado di apprezzare il grad
o di affidabilità del valore
aziendale complessivo a cui il valutatore è pervenuto.
Nella sua relazione pertanto il professionista è tenuto a
riferire in merito alle fonti delle informazioni che ha
utilizzato, alla qualità delle stesse ed al criterio con cui le
ha valutate, evidenziando altresì ogni ulteriore elemento utile
ai fini del citato apprezzamento.
5. Lo svolgimento dell'incarico
La conoscenza delle diverse posizioni che può assumere il
valutatore, la consapevolezza del suo dov
er necessariamente
optare tra molteplici metodi di valutazione ed infine
l'indicazione delle fonti (e delle relative verifiche svolte)
delle informazioni che sono state utilizzate ai fini della
valutazione, sono i tre elementi fondamentali e necessari per
evitare possibili incomprensioni ed equivoci nei rapporti tra
il professionista ed i mandanti, nonchè nella lettura della
relazione peritale.
Nello svolgimento dell'incarico il valutatore deve altresì
attenersi anche ad alcuni altri principi generali. Vediamone i
principali:
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a) Considerazioni sul futuro
Come si è già accennato in precedenza il valore dell'azienda è
sempre una funzione del suo previsto andamento finanziario ed
economico futuro.
Le situazioni del passato e la realtà in essere al momento
della valutazione, che certamente devono essere conosciute ed
esaminate, sono degli elementi importanti per orientare le
determinazioni di valutazione ma non possono mai ritenersi
esaustive prescindendo dalla formulazione di ragionevoli
considerazioni circa il futuro.
b) Unità aziendale
Un secondo principio che il professionista deve osservare nello
svolgimento dell'incarico è che l'azienda da valutare va
considerata come una entità unitaria e non semplicemente come
la somma di diversi valori individuali.
Ciò che infatti caratterizza l'impresa, in un periodo di
normale attività, è il fatto di essere una struttura organica
ed organizzata in funzionamento.
Alla considerazione di cui sopra va poi aggiunto che, se devono
essere valutate singole quote dell'azien
da rappresentate da
pacchetti azionari, la valutazione non può essere fatta
semplicemente con criteri di proporzionalità rispetto al valore
totale, ma si rendono invece necessarie ulteriori appropriate
considerazioni (ad esempio in base al fatto che si tratti di
pacchetti di maggioranza o di minoranza).
c) Innovazioni future
Normalmente il valutatore deve fare riferimento alle condizioni
oggettive già in essere dell'azienda, senza tener conto delle
eventuali possibilità innovative della struttura aziendale
di
cui l'acquirente potrebbe disporre.
Certamente si deve tener conto delle prospettive di gestione,
ma queste debbono essere sempre riferite a fatti attuabili in
assenza di nuovi interventi esterni, ossia ad eventi che
presumibilmente si produrranno sulla base di condizioni o di
decisioni già esistenti al momento della valutazione.
Quanto sopra esposto è valido per il valutatore che ricopra il
ruolo di "perito neutrale".
Del tutto diverso è ovviamente quanto avviene quando il
professionista opera come co
nsulente di parte od arbitro,
posizioni che, come è già stato ricordato, devono essere
dichiarate nella relazione di valutazione.
In questi casi infatti devono essere attentamente esaminati sia
i possibili effetti di azioni innovative prospettate dalla
parte acquirente, sia le eventuali sinergie derivanti
dall'appartenenza ad un gruppo, dandone adeguata notizia nella
relazione.
d) Valore patrimoniale
Il valore patrimoniale è un elemento quasi sempre necessario,
per vari differenti aspetti, nelle valutazioni di azienda.
E' perciò opportuno precisare in questa sede che, con la
locuzione "valore patrimoniale", il valutatore intende
riferirsi al valore corrente di sostituzione dell'attivo netto,
il quale generalmente è diverso da quello contabile. In
proposito si rinvia a quanto già espresso al paragrafo 4 (c)
precedente.
Sempre in tema di patrimonio è altresì utile ricordare che il
valutatore deve trattare separatamente dal complesso
patrimoniale aziendale, che è una delle basi di riferimento del
procedimento v alutativo, i beni non necessari alla ordinaria
gestione dell'impresa. E' questo il caso ad esempio delle auto
aziendali assegnate in uso esclusivo agli amministratori per
uso sia professionale che extra -professionale, le quali molto
spesso, nella realtà aziendale, costituiscono una dotazione
strettamente personale degli stessi e, di conseguenza, non
seguono necessariamente le vicende dell'azienda ceduta.
e) Prudenza
E' opportuno considerare che il professionista chiamato a
valutare un'azienda è normalmente anche un esperto contabile.
Nell'espletamento dell'incarico il valutatore tuttavia dovrà
tenere ben distinti i due approcci professionali, onde evitare
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un'impropria commistione di principi di comportamento
disomogenei.
Non è quindi superfluo evidenziare in questa sede che il
principio della prudenza, il quale costituisce uno dei
fondamentali principi contabili generali, non deve trovare
necessariamente una pedissequa applicazione in sede di
valutazione.
In altre parole, il professionista non è tenuto ad ap
plicare
sempre e comunque il criterio della prudenza nella valutazione
di ciascuna posta di bilancio, ma deve piuttosto stabilire,
caso per caso, secondo propria scienza e coscienza, quale sia
l'approccio valutativo più opportuno da adottare per conseguire
la maggiore obiettività possibile.
E' il caso, ad esempio, della svalutazione generica dei crediti
verso la clientela che, in talune circostanze, benchè
indubbiamente prudente può risultare inappropriata.
Una riflessione analoga può riguardare l'abbattime
nto
prudenziale dei valori di merci in magazzino ritenute obsolete
(ad esempio pezzi di ricambio per un autoveicolo non più in
produzione), per le quali invece talvolta esiste ancora una
forte domanda da parte del mercato (perchè numerosi esemplari
di quell'autoveicolo sono ancora circolanti) e pertanto
mantengono inalterato il loro valore.
Nel caso di incertezze insormontabili il valutatore deve
formulare delle ipotesi alternative ed illustrarle
dettagliatamente nella propria relazione.
f) Conferimento dell'incarico
Da quanto sin qui esposto, che peraltro rappresenta solo una
piccola parte delle molte tematiche connesse ad una valutazione
d'azienda, risulta evidente quanto complessi, articolati e
ricchi di alternative siano l'intervento e le scelte
professionali del professionista incaricato della valutazione.
E' pertanto opportuno che l'incarico sia preventivamente
discusso in modo approfondito e venga conferito con la massima
chiarezza e precisione, formalizzandolo per iscritto.
La lettera di incarico dov rebbe contenere i seguenti elementi
essenziali:
* l'identificazione delle parti;
* la descrizione dell'oggetto, della natura e delle finalità
dell'incarico;
* la data di riferimento della valutazione;
* eventuali accordi preventivi sulle consulenze tecniche di
terzi
specialisti di cui il valutatore ritiene di doversi
avvalere;
* accordi tesi ad assicurare l'impegno e la responsabilità
della
società oggetto della valutazione a fornire al
valutatore la
documentazione, le informazioni e l'assistenza
che gli siano
necessarie;
* il tipo di relazione che dovrà essere emessa, i suoi
destinatari
e la sua destinazione;
* gli aspetti commerciali del rapporto, gli onorari ed i
termini
di pagamento.
g) Relazione
L'atto finale e fondamentale dell'attività svolta dal
professionista è costituito dalla relazione di valutazione.
Nel redigere la propria relazione il valutatore è tenuto a
rispettare un principio professionale essenziale: egli deve
mettere in grado il destinatario, od i destinatari,
dell'elaborato di conoscere e di valutare dal proprio punto di
vista le ipotesi e le motivazioni su cui si è costruito il
procedimento (in particolare i dati ed i criteri utilizzati) e
le conclusioni alle quali è giunto.
Pertanto, indipendentemente dai termini dell'incarico
concordati con il mandante, il valutatore deve includere nella
relazione un contenuto minimo costituito da:
* identificazione dell'azienda valutata;
* descrizione dell'oggetto, della natura e delle finalità
della valutazione;
* data di riferimento della valutazione;
* indicazione della posizione professionale con la quale ha
operato;
* descrizione del metodo usato e motivazioni della scelta;
* natura dei documenti e delle fonti di informazione
utilizzati,
compreso il ricorso a perizie di terzi, con
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specifiche
considerazioni in merito all'adeguatezza di detta
base
documentale ed adeguata informativa sulle verifiche
effettuate,
in particolare quando queste abbiano avuto
limitazioni;
* sviluppo essenziale dei calcoli di valutazione (es.
attuariali);
* altri aspetti che devono essere chiaramente illustrati sono
le
ipotesi, le stime, le semplificazioni su cui il lavoro si è
basato e le connesse incertezze ed influenze sul valore che è
stato determinato;
* da ultimo, nel formulare il proprio giudizio finale, il
valutatore deve utilizzare chiare espressioni linguistiche che
non si prestino ad interpretazioni non univoche.
6. Conclusioni
Sulla base di quanto precedentemente esposto è possibile
formulare un sintetico excursus riepilog ativo in merito alla
figura del valutatore ed al suo operato.
Il ritratto che emerge del "valutatore d'azienda" è quello
di un professionista alquanto peculiare.
Oltre a disporre di un bagaglio professionale articolato
(conoscenze approfondite in materia contabile, giuridica e
tributaria, in management, finanza e strategia aziendale, in
matematica finanziaria ed attuariale) che è in grado di
utilizzare in un'ottica interdisciplinare, deve essere dotato
di notevole equilibrio, elasticità mentale, senso
pratico ed
indipendenza intellettuale, il tutto corredato da un'ottima
conoscenza ed un rigoroso rispetto dei principi deontologici
della professione.
I termini dell'incarico lo portano da subito ad assumere un
ruolo definito (perito neutrale, consulente od arbitro), dal
quale dipende in modo sostanziale il successivo svolgimento del
suo lavoro.
In primo luogo raccoglie una serie di dati e di informazioni
al fine di ottenere, in un tempo relativamente ristretto, una
comprensione approfondita della r
ealtà aziendale che sta
valutando. Fatto ciò procede alla scelta del metodo (o di più
metodi) di valutazione.
Il passo successivo è quello di predisporre una strategia di
lavoro e di procedere alla valutazione analitica delle varie
fonti di informazioni disponibili.
In seguito, analizzando e coordinando opportunamente i dati
consuntivi e previsionali raccolti, sulla base della propria
esperienza e professionalità provvede a formulare una
valutazione equa e ragionevole.
In questa fase frequentemente
è chiamato a prendere delle
decisioni, anche molto delicate, ed a formulare stime e
congetture in condizioni di incertezza, talora basandosi su
perizie di terzi.
Una volta formato il proprio giudizio professionale ed avere
ricontrollato l'esattezza dei passaggi svolti, il valutatore
deve infine mettere nero su bianco il contenuto rilevante del
proprio operato, redigendo un'apposita relazione che deve
risultare trasparente, esaustiva, corretta e comprensibile, la
quale rappresenta l'atto conclusivo dell'incarico espletato.
LB = Dott. Luca Bisceglie
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