capitolo primo il bilancio di esercizio
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capitolo primo il bilancio di esercizio
CAPITOLO PRIMO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 1.1 Soggetti obbligati Sono obbligati alla redazione del bilancio di esercizio secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile: - le società per azioni (art. 2423 cod. civ.); - le società in accomandita per azioni (art. 2454 cod. civ.); - le società a responsabilità limitata (art. 2478 bis cod. civ.); - le società cooperative (art. 2519 cod. civ.); - i consorzi con attività esterna (art. 2615-bis cod. civ.)1; - le società consortili per azioni o a responsabilità limitata (art. 2615-ter cod. civ.); - le società costituite all’estero, con sede secondaria in Italia (art. 2508 e 2509 cod. civ.); - le società di persone interamente possedute da società di capitali (art. 111-duodecies Disposizioni di attuazione del codice civile). 1.2 La gerarchia delle fonti La fonte principale in materia di redazione del bilancio è rappresentata dal codice civile, che, attraverso il D.Lgs. 127/1991, ha recepito le disposizioni contenute nella IVª Direttiva CEE. In particolare le norme del codice dedicate alla formazione del bilancio delle società di capitali sono contenute negli articoli che vanno dal 2423 al 2435-bis. Tali articoli sono ricompresi nell’ambito del Capo V, relativo alle società per azioni, ma si applicano anche alle società a responsabilità limitata e in accomandita per azioni in virtù dei richiami di cui agli articoli 2478-bis e 2454. Con la riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003 e successivi decreti correttivi), il legislatore ha completamente riformato la Sezione IX del Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile, apportando rilevanti cambiamenti anche in materia di bilancio. Per sua natura la legge non può che fissare i principi generali sulla formazione del bilancio, non potendo ovviamente entrare nei dettagli maggiormente operativi. È proprio questo il ruolo primario dei principi contabili, che rappresentano quel complesso di regole tecniche ed applicative necessarie per interpretare ed integrare le norme legislative in materia di bilancio. Nel nostro paese i principi contabili di riferimento sono emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Per quanto riguarda i consorzi, l’art. 2615-bis cod. civ. richiede la redazione della sola situazione patrimoniale allo scopo di tenere informati i terzi sulla consistenza patrimoniale del consorzio. 1 11 CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO 1.1 Soggetti obbligati Aggiornamento Principi contabili OIC E’ in corso l’aggiornamento dei principi contabili nazionali, iniziato con la promozione di una consultazione pubblica da parte dell’OIC (maggio 2010), al fine di tener conto degli sviluppo verificatisi in materia contabile nel periodo di tempo trascorso dall’ultima revisione; sviluppo conseguente sia all’evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale che all’evoluzione degli orientamenti dottrinali e della regolamentazione contabile internazionale. L’obiettivo che l’OIC si è prefissato è quello di aggiornare i principi contabili nazionali anche alla luce di quelli che ne sono oggi gli effettivi utilizzatori, ovvero le piccole e medie imprese, cercando di semplificarne la disciplina. Ad oggi sono state pubblicati in consultazione i seguenti principi contabili aggiornati: in data 23.12.2011: • OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali • OIC 18 – Ratei e risconti • OIC 19 – I fondi per rischi ed oneri – Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato • OIC 19 – I debiti • OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio. la cui consultazione si è chiusa il 30.06.2012; in data 27.4.2012: • OIC 13 – Le rimanenze di magazzino • OIC 14 – Disponibilità liquide • OIC 15 – I crediti • OIC 20 – I titoli di debito la cui consultazione si è chiusa il 31.10.2012; in data 6.12.2012: • OIC 21 – Partecipazioni • OIC 22 – Conti d’ordine • OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione la cui consultazione si è chiusa entro il 31.5.2013; in data 12.02.2013: • OIC 24 – Le immobilizzazioni immateriali la cui consultazione si è chiusa entro il 31.7.2013; in data 8.05.2013: • OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera la cui consultazione si è chiusa entro il 31.10.2013; in data 17.06.2013: • OIC 25 – Il trattamento contabile delle imposte sul reddito la cui consultazione si è chiusa entro il 31.10.2013; in data 12.11.2013: • OIC 17 – Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto la cui consultazione si dovrebbe chiudere entro il 28.2.2014; in data 27.11.2013: • OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 12 CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO 1.2 La gerarchia delle fonti la cui consultazione si dovrebbe chiudere entro il 28.2.2014; in data 5.12.2013: • OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio la cui consultazione si dovrebbe chiudere entro il 28.2.2014. I principi contabili oggetto di consultazione diverranno definitivi solo dopo l’approvazione finale da parte dell’OIC. Si evidenzia inoltre che il 7 febbraio 2013 sono stati emanati due nuovi principi contabili: OIC 7 – I certificati verdi Lo scopo del presente principio è di definire i criteri per la rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione dei certificati verdi nel bilancio d’esercizio, nonché l’informativa da presentare nella nota integrativa. Il principio contabile disciplina il trattamento contabile dei certificati verdi distinguendo tra: (a)società che producono/importano energia elettrica da fonti non rinnovabili; (b)società che producono energia elettrica da fonti rinnovabili; (c)società trader. OIC 8 – Le quote di emissione di gas ad effetto serra Lo scopo del presente principio è di definire i criteri per la rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione delle quote di emissione di gas ad effetto serra nel bilancio d’esercizio, nonché l’informativa da presentare nella nota integrativa. Il principio contabile disciplina il trattamento contabile delle quote di emissione distinguendo tra: (a)società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; (b)società trader. Nel caso di aree non ancora regolamentate dai principi contabili nazionali, o in caso di dubbi interpretativi, si dovrà fare riferimento ai principi contabili emanati dall’International Accounting Standard Board (IAS/IFRS). DIRETTIVE COMUNITARIE NORME CIVILISTICHE PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI (OIC) PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS) 13 CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO 1.3 I principi generali (articolo 2423 cod. civ.) 1.3 I principi generali (articolo 2423 cod. civ.) QUADRO FEDELE IL BILANCIO DEVE ESSERE REDATTO CON CHIAREZZA E RAPPRESENTARE IN MODO VERITIERO E CORRETTO LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA ED IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO Il primo principio che viene enunciato dall’articolo 2423 è quello della chiarezza. Al di là quindi del rispetto delle norme in materia di schemi obbligatori di bilancio, questi devono essere comprensibili, chiari e atti a fornire una rappresentazione facilmente interpretabile della situazione economico-patrimoniale dell’ azienda. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI A QUELLE GIÀ PREVISTE DALLA LEGGE QUANDO QUESTE NON SIANO SUFFICIENTI AI FINI DELLA RAPPRESENTAZIONE DEL QUADRO FEDELE Il redattore del bilancio non può limitarsi ad un passivo rispetto delle norme emanate in tema di completezza delle informazioni e della composizione degli schemi: il terzo comma dell’articolo 2423 prevede infatti che, qualora le informazioni richieste dalle norme non fossero sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio debba contenere le opportune rettifiche e integrazioni. OBBLIGO DI DEROGA QUALORA L’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SIA INCOMPATIBILE CON LA RAPPRESENTAZIONE DEL QUADRO FEDELE Qualora l’applicazione di una norma del codice civile risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta degli accadimenti aziendali, il quarto comma dell’articolo 2423 dispone che la norma in questione non debba essere applicata, e che vengano forniti nella nota integrativa i motivi della deroga. 14 CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO 1.4 I principi di redazione del bilancio (articolo 2423-bis cod.civ.) 1.4 I principi di redazione del bilancio (articolo 2423-bis cod.civ.) PRUDENZA GLI UTILI NON REALIZZATI NON POSSONO ESSERE RILEVATI IN BILANCIO, MENTRE VANNO RILEVATE SEMPRE LE PERDITE, ANCHE SE NON DEFINITIVAMENTE REALIZZATE Secondo il documento OIC 11 “il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio”: quindi, mentre le passività potenziali (allorquando il loro verificarsi sia probabile) debbono essere considerate in ogni caso, le attività potenziali non possono essere rilevate fino a quando non sono realizzate. CONTINUITÀ AZIENDALE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VANNO VALUTATE NELLA PROSPETTIVA DELLA CONTINUITÀ DELL’ATTIVITÀ Altrettanto importante è il principio della continuità aziendale: le attività e passività devono essere valutate nella prospettiva della continuità della attività (valutazioni diverse comporta ad esempio la situazione di una società in liquidazione, in cui tutti i beni devono in ogni caso essere realizzati). Nel caso di dubbi sulla continuità aziendale, ciò dovrebbe essere chiaramente indicato nella nota integrativa, onde permettere una più prudente interpretazione dei dati. PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA SI DEVE TENERE CONTO DELLA FUNZIONE ECONOMICA DELL’ELEMENTO DELL’ATTIVO O DEL PASSIVO CONSIDERATO 15 CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO 1.5 Dal bilancio di verifica al bilancio di esercizio Gli eventi di gestione devono essere rappresentati in bilancio in base alla sostanza economica, piuttosto che in base alla forma contrattuale. Esempi di situazioni che comportano una divergenza fra sostanza economica e forma contrattuale, sono le operazioni di pronti contro termine ed i contratti di locazione finanziaria. COMPETENZA SI DEVE TENERE CONTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO, INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DELL’INCASSO O DEL PAGAMENTO L’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi afferiscono e non a quello in cui si verificano i relativi incassi e pagamenti. COMPARABILITÀ I CRITERI DI VALUTAZIONE NON POSSONO ESSERE MODIFICATI DA UN ESERCIZIO ALL’ALTRO Infine, l’articolo 2423-bis dispone che il bilancio debba poter essere comparato con quello degli altri esercizi, prevedendo il divieto di modificare i criteri di valutazione da un esercizio all’altro. In caso di modifica del criterio, permessa solo in casi eccezionali, nella nota integrativa deve essere indicata non solo la motivazione, ma anche l’effetto sulla situazione patrimoniale e su quella economica. 1.5 Dal bilancio di verifica al bilancio di esercizio BILANCIO DI APERTURA RILEVAZIONI CONTABILI 16 CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO 1.6 Gli schemi e la struttura del bilancio BILANCIO DI VERIFICA SCRITTURE DI ASSESTAMENTO BILANCIO DI VERIFICA RETTIFICATO RILEVAZIONE IMPOSTE BILANCIO DI ESERCIZIO Le scritture di assestamento hanno la fondamentale funzione di trasformare i valori rilevati secondo la loro manifestazioni numerari in valori rilevati secondo il criterio di competenza economica. Esse sono: • scritture di integrazione ð volte ad aggiungere costi e ricavi d’esercizio non ancora rilevati ma economicamente maturati (ratei); • scritture di rettifica ð volte a stornare costi e ricavi d’esercizio rilevati ma non ancora economicamente maturati (risconti); • scritture di ammortamento; • scritture di accantonamento; • rilevazione delle rimanenze finali. 1.6 Gli schemi e la struttura del bilancio Il bilancio d’esercizio si compone di: STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA Gli articoli 2424 e 2425 del codice civile individuano gli schemi obbligatori di stato patrimoniale e conto economico. 17 CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO 1.6 Gli schemi e la struttura del bilancio Le voci devono essere comparate con quelle dell’esercizio precedente; se non sono comparabili è necessario adattarle, dando motivazione nella nota integrativa dell’impossibilità della comparazione e dei criteri di adattamento. La nota integrativa ha invece una forma libera, sebbene la sua redazione debba seguire le indicazioni contenute nell’ambito dell’articolo 2427 del codice civile. La rigidità degli schemi prevista per stato patrimoniale e conto economico può subire delle deroghe, disciplinate dall’art. 2423-ter del codice civile. In particolare è possibile procedere a: suddivisione di voci raggruppamento delle voci 18 F F aggiunta di voci F adattamento delle voci F le voci precedute da numeri arabi possono essere suddivise senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente. le voci precedute da numeri arabi possono essere raggruppate se il raggruppamento, a causa dell’importo delle voci, è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico o quando il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio. La nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto del raggruppamento. possono essere aggiunte delle voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna delle voci obbligatorie previste dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata. CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO 1.6 Gli schemi e la struttura del bilancio STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31.12. 31.12. A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, di cui • parte richiamata B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria I. Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto ed ampliamento 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento 6) immobilizzazioni in corso acconti 7) altre Totale II. Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati 2) impianti e macchinari 3) attrezzature industriali e commerciali 4) altri beni 5) immobilizzazioni in corso e acconti Totale III. Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese 2) crediti: a) imprese controllate, di cui - esigibili entro l’esercizio successivo b) imprese collegate, di cui - esigibili entro l’esercizio successivo c) imprese controllanti, di cui - esigibili entro l’esercizio successivo d) altre imprese, di cui - esigibili entro l’esercizio successivo 3) altri titoli 4) azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo Totale TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 19 CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO 1.6 Gli schemi e la struttura del bilancio ATTIVO CIRCOLANTE C) I. Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 5) acconti Totale II. Crediti 1) verso clienti, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo 2) verso imprese controllate, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo 3) verso imprese collegate, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo 4) verso controllanti, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo 4bis) crediti tributari, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo 4ter) imposte anticipate, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo 5) verso altri, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo Totale III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 4) altre partecipazioni 5) azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo 6) altri titoli Totale IV. Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 2) assegni 3) denaro e valori in cassa Totale TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI, di cui • disaggi su prestiti TOTALE ATTIVO 20 CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO 1.6 Gli schemi e la struttura del bilancio PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I. capitale II. riserva da soprapprezzo delle azioni III. riserve da rivalutazione IV. riserva legale V. riserve statutarie VI. riserva per azioni proprie in portafoglio VII. altre riserve, distintamente indicate VIII. utili (perdite) portati a nuovo IX. utile (perdita) dell’esercizio Totale B) FONDI RISCHI ED ONERI 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte, anche differite 3) altri Totale C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 31.12. 31.12. D) DEBITI 1) obbligazioni, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo 2) obbligazioni convertibili, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo 3) debiti verso soci per finanziamenti, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo 4) debiti verso banche, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo 5) debiti verso altri finanziatori, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo 6) acconti, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo 7) debiti verso fornitori, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo 8) debiti rappresentati da titoli di credito, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo 9) debiti verso imprese controllate, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo 10) debiti verso imprese collegate, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo 11) debiti verso controllanti, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo 12) debiti tributari, di cui - esigibili oltre l’esercizio successivo 21