Statuto - Nostra Signora di Lourdes – Piacenza

Transcript

Statuto - Nostra Signora di Lourdes – Piacenza
STATUTO
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
Parrocchia “Nostra Signora di Lourdes”
Piacenza
PREMESSA
La Scuola Materna Parrocchiale “Nostra Signora di Lourdes” si configura giuridicamente ed
amministrativamente come attività della Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes in Piacenza che la
costituisce e la gestisce, a norma dell’art. 16, lettera b) della legge 222/85. Mantiene la qualifica di
“Paritaria” come stabilito dal M.P.I. prot. 488/764 del 28 febbraio 2001.
Da ciò consegue che:
- Il legale rappresentante della Scuola Materna è il Parroco pro-tempore
- L’attività della Scuola Materna rientra nell’ambito della Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes
e la sua gestione è svolta separatamente agli effetti amministrativi, civilisti e
fiscali.
- Ne assume il c.f. 91018020338 con assegnata la P.I. 01284610332.
- Il presente Statuto, e l’annesso Regolamento approvati in modo autonomo dal Parroco protempore, costituisce ad ogni effetto di legge, le norme di riferimento della gestione della Scuola per
l’Infanzia e dello svolgimento dell’attività scolastica.
STATUTO
PARTE PRIMA
COSTITUZIONE, IDENTITA’, FINALITA’
Art. 1 E’ costituita nell’ambito delle attività pastorali della Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes
la Scuola per l’Infanzia Paritaria Parrocchiale “Nostra Signora di Lourdes” approvata, ai sensi del
Can. 800 del Codice di Diritto Canonico, dall’Ordinario diocesano di Piacenza-Bobbio, riconosciuta
“Paritaria” ai sensi della l. 10 marzo 2000,n. 62, con decreto a prot. 488/764 del Ministero della
Pubblica Istruzione del 28 febbraio 2001.
Art. 2 La Scuola dell’Infanzia è espressione della Comunità Parrocchiale che si assume
spontaneamente l’impegno di soddisfare l’esigenza sociale dell’educazione pre-scolare,
avvertendola come espressione della propria identità religiosa ed ideale: luogo fondamentale per
l’itinerario di fede dei bambini e l’incontro con le loro famiglie.
Art. 3 La Scuola dell’Infanzia, nel rispetto del primario diritto e dovere dei genitori di educare i
figli, intende radicare la propria proposta educativa nella concezione cristiana della vita che genitori
ed insegnanti s’impegnano a rispettare in spirito di collaborazione.
Art. 4 La Scuola ha un Progetto Educativo che afferma la sua identità di Scuola Cattolica e
costituisce lo “sfondo integratore” all’interno del quale si struttura e si realizza il P.O.F. ( Piano
Offerta Formativa). La dimensione religiosa è costitutiva della vita umana perciò la cura di essa,
declinata nella proposta cristiana, è alla base del progetto educativo della Scuola per l’Infanzia
Nostra Signora di Lourdes. Nell’orizzonte di questa cura fondamentale si sviluppano tutti gli altri
aspetti della persona umana: intelligenza, affettività e socialità.
Art. 5 La Scuola è aperta a tutti, anche ai bambini diversamente abili. Accoglie i bambini di
nazionalità straniera e d’altro credo religioso e ne rispetta le credenze senza per altro rinunciare ad
essere fedele alla propria identità della quale i genitori sono informati. Promuove progetti
interculturali per ottimizzare l’inserimento scolastico e sociale dei bambini e delle loro famiglie.
Art. 6 La Scuola considera, con rispettosa discrezione, le situazioni familiari difficili e/o
economicamente precarie verso le quali testimonia concretamente accoglienza, comprensione e
solidarietà.
Art. 7 La Scuola non persegue fini di lucro e intende costituire l’occasione per il concreto esercizio
dei primari diritti riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, siano essi personali,
comunitari, di iniziativa sociale, di libertà educativa e religiosa.
Art. 8 La Scuola dell’Infanzia è a tutti gli effetti autonoma ai sensi della Legge 59/97 e successivo
DPR 275/99 e riconosciuta paritaria ai sensi della Legge 62/2000 prot.488/764 del 28/02/2001; per
la preparazione della sua progettazione educativo-didattica si avvale delle Indicazioni Nazionali per
il curricolo nella Scuola dell’Infanzia e delle raccomandazioni per la loro attuazione emanate dal
competente Ministero.
PARTE SECONDA
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
Art. 9 Per l’amministrazione e la gestione della Scuola il “gestore” si avvale dei seguenti
organismi:
- Il Comitato di Gestione
- Il Presidente e il Presidente Vicario
- Il Segretario
Art. 10 Il comitato di gestione
10. 1. Composizione del Comitato di gestione:
- il parroco pro tempore, rappresentante legale della scuola, “gestore”;
- la coordinatrice/il coordinatore della scuola;
- due (2) membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale;
- un (1) membro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici;
- due (2) rappresentanti dei genitori dei bambini frequentanti, eletti in apposita assemblea dei
genitori. Ogni rappresentante dei genitori eletto può delegare uno dei componenti dell’assemblea
d’intersezione in veste di supplente qualora fosse impossibilitato a presenziare.
10.2. La presidenza del comitato di gestione spetta al parroco, cioè al legale rappresentante, che può
delegare, con apposito provvedimento, un componente del comitato a svolgere le funzioni vicarie.
10. 3. Competenze del Comitato di gestione:
- provvede agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- definisce e adotta il regolamento interno;
- esprima parere sulle nomine del personale (coordinatore, docente, di servizio), nonché sui
provvedimenti disciplinari o di licenziamento;
- fissa il contributo mensile delle famiglie, la quota d’iscrizione annua e ogni altro contributo che
ritiene opportuno, valutando eventuali condizioni di indigenza;
- esprime parere sulla stipula di convenzioni con altri enti;
- esprime parere sulle costituzioni di giudizio in genere.
10.4 I provvedimenti del comitato di gestione sono esecutivi salvo veto motivato del parroco
opposto entro tre giorni dalla data di adozione.
10.5 Funzionamento:
- si riunisce su convocazione del presidente, ordinariamente ogni tre mesi;
- possono essere convocate riunioni straordinarie dal Presidente o su richiesta scritta di almeno tre
membri;
- le decisioni vengono prese con votazione a maggioranza.
10.6 Durata:
- dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili;
- l’appartenenza cessa per morte, dimissioni, decadenza; la decadenza viene dichiarata dal Comitato
per assenza a tre sedute consecutive;
- se durante il triennio viene a mancare un componente si provvede al reintegro secondo Art. 10.1.
della composizione;
- i rappresentanti dei genitori decadono se non hanno figli iscritti.
10.7 Scioglimento:
Il Comitato di Gestione è sciolto con provvedimento formale del parroco:
- in caso di cambio del parroco, il comitato continua nell’ordinaria amministrazione fino
all’inserimento del nuovo parroco che provvederà alla nomina dei membri non eletti;
- in caso di accertata inefficienza e inadeguatezza previo parere non vincolante del Consiglio
Pastorale Parrocchiale, attraverso un provvedimento formale del parroco.
Art. 11 Il Presidente:
- convoca, dirige e coordina il Comitato di Gestione;
- rappresenta la scuola e sta in giudizio per essa;
- nomina, ammonisce, licenzia il personale, previo esame del parere del Comitato di Gestione;
- stipula convenzioni con altri enti, previo esame del parere del Comitato di Gestione;
- adotta, in caso, provvedimenti d’urgenza e ne riferisce al Comitato di Gestione;
- nomina il Segretario;
- può delegare, con apposito provvedimento, un componente del Comitato di Gestione a svolgere
funzioni di Presidente Vicario con i poteri stabiliti nel provvedimento.
Art. 12 Il Segretario:
- redige i verbali del Comitato di Gestione;
- dirama inviti e convocazioni;
- vigila sulla corretta tenuta della contabilità;
- conserva tutta la documentazione e i registri attinenti l’attività didattica della scuola;
- svolge gli adempimenti per l’ordinaria amministrazione.
PARTE TERZA
ORGANI DI PARTECIPAZIONE
Art. 13 Il funzionamento della scuola si organizza intorno a tre soggetti (Comitato di Gestione,
Personale Educativo e altro personale, genitori dei bambini) che interagiscono tra loro con
competenze e funzioni diverse.
Art. 14 I genitori sono portatori dei bisogni delle famiglie e del loro punto di vista specifico che
consente alla dinamica educativa scuola-famiglie di esprimersi. Hanno diritto alla trasparenza
rispetto alle scelte del comitato di gestione e sono chiamati a interagire con il corpo docenti rispetto
alle scelte educative.
Art. 15 Il personale educativo della scuola è titolare della programmazione educativa, che deve
essere elaborata in armonia con le linee d’indirizzo definite dal Comitato di Gestione, ed è
chiamato a stimolare la riflessione dei genitori intorno al pensiero e alle pratiche educative. E’
chiamato ad ascoltare e restituire bisogni e problemi evidenziati dai genitori al Comitato di
Gestione.
Il Comitato di Gestione elabora le politiche d’indirizzo della scuola, approva l’organizzazione
proposta dal/dalla coordinatore/ice del personale educativo, prende in carico, insieme al personale
educativo, bisogni e problemi evidenziati dalle famiglie. E’ l’organo decisionale che dirige, anche
attraverso delega, la scuola. Informa, nei modi che ritiene più adeguati, rispetto alle proprie
decisioni i portatori d’interesse coinvolti.
Art. 16 Gli organi collegiali rappresentano un elemento fondamentale per la progettualità didatticaeducativa e per la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola.
Sono istituiti i seguenti organi collegiali:
- il Collegio dei Docenti
- l’Assemblea di Sezione
- L’Assemblea Generale
- L’Assemblea di Intersezione dei Genitori.
Art. 16.1 Il Collegio dei Docenti è composto dal personale insegnante in servizio nella scuola ed è
presieduto dal coordinatrice/coordinatore.
Compiti:
- elabora la programmazione educativa iniziale ed in itinere e indica le azioni/attività per realizzarle;
- formula proposte per l’organizzazione della scuola (orari di apertura, distribuzione oraria del
personale docente, proposte formative, composizione delle sezioni) considerando il regolamento
interno approvato dal Comitato di Gestione. La proposta deve essere approvata dal Comitato di
Gestione che ha facoltà, se necessario, di modificarla. Nell’elaborazione dell’organizzazione il/la
Coordinatore/trice coinvolge anche il personale non docente;
- valuta periodicamente l’efficacia dell’azione didattica in relazione agli obiettivi definiti in
programmazione:
- elabora, dopo aver consultato gli altri organi collegiali, il POF, che deve essere approvato dal
Comitato di Gestione. Dopo l’approvazione viene reso disponibile alle famiglie nei modi ritenuti
più opportuni dal Comitato di Gestione:
- si riunisce almeno una volta a quadrimestre su convocazione del/della Coordinatrice/Coordinatore;
- le riunioni vengono verbalizzate da un Segretario
nominato di volta in volta dal
coordinatrice/coordinatore tra i docenti presenti all’incontro.
Art. 16.2 L’Assemblea di Sezione è luogo di confronto tra genitori e insegnanti al fine di creare una
comune azione educativa e una reciproca conoscenza dei bambini nei diversi contesti di vita.
è formata dall’insegnante/i di riferimento e dai genitori dei bambini della sezione.
Compiti:
- presenta ai genitori la “situazione” della sezione, le attività e gli eventuali problemi;
- nella prima convocazione, effettuata dal personale docente entro il mese di novembre, elegge due
genitori che si faranno carico di raccogliere le proposte/osservazioni dei genitori e fungeranno da
punto di riferimento;
- i due genitori referenti rimangono in carica un anno e sono rieleggibili.
Art. 16.3 L’Assemblea Generale è costituita dai genitori delle bambine e dei bambini iscritti, dal
gestore e dal personale docente.
La prima Assemblea Generale viene convocata e presieduta dal rappresentante dei genitori, eletto
all’interno del Comitato di Gestione, più votato. La convocazione e la conduzione può essere
delegata dal genitore più votato all’altro genitore.
I due rappresentanti dei genitori presenti all’interno del Comitato di Gestione vengono votati
unicamente dai genitori. I rappresentanti restano in carica tre anni ma decadono qualora i figli non
frequentino più la scuola, fatta salva la nomina dei nuovi rappresentanti.
L’assemblea viene convocata dal rappresentante dei genitori più votato o su richiesta scritta di
almeno un sesto dei suoi componenti.
Il parroco fa parte di diritto dell’Assemblea Generale anche se nelle eventuali votazioni non ha
diritto di voto.
All’assemblea deve essere presentata la programmazione didattica elaborata dal Collegio Docenti e
pur non avendo facoltà di modificarla può esprimere osservazioni che verranno esaminate dal
Comitato di Gestione tramite i due rappresentanti.
L’Assemblea, attraverso gli strumenti che ritiene più opportuni, elabora e quindi indirizza al
Comitato di Gestione proposte e segnala bisogni e problemi.
Art. 16.4 Fanno parte dell’Assemblea di Intersezione i genitori eletti come referenti nelle assemblee
di sezione e, se non rientrano già tra questi, i rappresentanti all’interno del Comitato di Gestione.
Viene convocata dal rappresentante più votato all’interno del Comitato di Gestione.
Raccoglie ed elabora le eventuali osservazioni, problemi, bisogni almeno una volta all’anno e
tramite i due rappresentanti comunica quanto emerso al Comitato di Gestione.
L’Assemblea d’Intersezione individua gli strumenti che ritiene più adeguati per la raccolta delle
informazioni.
Piacenza, 14 ottobre 2014