LA POLIZZA INFORTUNI DEL SOCIO ANIEF VADEMECUM PER

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LA POLIZZA INFORTUNI DEL SOCIO ANIEF VADEMECUM PER
LA POLIZZA INFORTUNI DEL SOCIO ANIEF
VADEMECUM PER GLI ISCRITTI
La garanzia ha lo scopo di risarcire i soci per gli infortuni che dovessero loro occorrere
durante l’attività professionale, compresi quelli che avvengono durante il percorso
dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa.
[In caso di infortuni è essenziale, pertanto, in via prioritaria, l’attestato di servizio e il
certificato di iscrizione all’ANIEF].
DEFINIZIONE DI INFORTUNIO (*)
La legge definisce infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che
produca lesioni corporali o obiettivamente constatabili.
Non sono, pertanto, da considerarsi infortuni, in quanto eventi traumatici dovuti a causa
interna in via esemplificativa :
a) i mal di schiena
b) i colpi della strega
c) un infarto
In più sono esclusi dalla garanzia i seguenti casi che più comunemente potrebbero interessare
i docenti, quali:
•
•
•
guida senza patente di un auto;
dalla pratica anche non professionale di alcuni sport impegnativi quali::
alpinismo, sci alpino, atletica pesante, rugby, ecc.
dalla partecipazione a gare organizzate dalle competenti Federazioni e
riservate ai tesserati quale baseball, calcio, ciclismo, ecc..
(*) si precisa che gli iscritti sono esonerati dal denunciare altre eventuali assicurazioni che essi abbiano stipulato o stipulino
in proprio con la stessa Società o con altre Società assicurative: in pratica i risarcimenti spettanti con la presente polizza
sono aggiuntivi a quelli spettanti all’infortunato da altre polizze
.Gli iscritti (garanzia O, Scheda pag. 3) sono inclusi in garanzia indipendentemente dal loro stato fisico, pertanto
l’indennizzo è ridotto tenendo conto di eventuali invalidità preesistenti.
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DOVE SCATTA LA COPERTURA
La copertura vale in tutti i plessi scolastici o assimilati (quali musei, laboratori o luoghi
visitati, ecc.) dove è svolta la propria attività professionale, così come definita dalle norme,
dal contratto di categoria e dalle attività deliberate dal collegio dei docenti.
Vale, ad esempio:
• se si è passeggero sugli autobus scolastici,
• se si è accompagnatori degli studenti,
• nelle visite guidate in qualsiasi parte del mondo,
• se si è passeggero su un aereo, un treno,
• in classe, nella scuola
LIMITE DI ETA’ DELL’ASSICURATO
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia per le persone
che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino
alla successiva scadenza annuale del premio (31/12 di ogni anno)e cessa automaticamente al
compimento di detto termine.
(Ci auguriamo che questo caso non debba mai verificarsi per gli insegnanti in servizio!)
LO STATO DI SALUTE E LA GARANZIA
La copertura non scatta se la persona è affetta da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS,
diabete insulino dipendente o da infermità mentali.
LE GARANZIE
La polizza assicura singolarmente gli associati ANIEF per le seguenti somme pro-capite, con
l’accortezza che per un sinistro cumulativo, la società non pagherà più di € 1.000.000,00,
dando luogo a riduzione proporzionale dei singoli indennizzi.
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SCHEDA DELLE GARANZIE PREVISTE E DELLE SOMME ASSICURATE PROCAPITE
MORTE
€ 75.000,00
Invalidità permanente
€100.000,00
Diaria giornaliera da ricovero
€
30,00
Diaria giornaliera da gesso
€
15,00
Rimborso delle spese di cura
€ 3.000,00
Danni estetici
€ 2.600,00
Rottura di lenti e/o occhiali: La Società rimborsa, sino alla concorrenza della €
250,00
somma indicata in polizza, le spese sostenute per l’acquisto di lenti (anche a
contatto e/o occhiali, la cui rottura sia stata determinata da infortunio
indennizzabile a termine di polizza
Cure odontoiatriche e protesi dentarie: la Società rimborsa, sino alla € 2.000,00
concorrenza della somma indicata in polizza, le spese dentarie di primo
intervento e quelle per protesi, rese necessarie a seguito di infortunio
indennizzabile a termini di polizza.
In caso di rottura di protesi dentarie fisse o mobili a seguito dell’infortunio
indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza
di € =150,00=, le spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione.
Danni al vestiario:la Società rimborsa all’Assicurato, fino ad un massimo €
150,00
della somma indicata in polizza, le spese sostenute per la sostituzione del
vestiario danneggiato in seguito ad infortunio indennizzabile a termini di
polizza.
Spese funerarie: la Società rimborsa, agli aventi diritto, le spese funerarie € 1.500,00
conseguenti ad infortunio, indennizzabile a termini di polizza, ed
effettivamente sostenute. Esse saranno riconosciute fino a concorrenza della
somma assicurata in polizza
Rischio volo
compreso
Rischio guerra all’estero
compreso
Rischio in itinere
compreso
Rischio calamità
compreso
Trasporti in ambulanza in Italia.Per i trasporti in Italia il massimale ivi €
250,00
indicato deve intendersi elevato a €=250,00=.
Rientro salma
compreso
Assistenza sanitaria – Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, compresa
telefonicamente, via e-mail, via telefax, nel momento in cui si verifica il
sinistro e comunque non oltre i tre giorni dal verificarsi dell’evento che le
rende necessarie, direttamente ai numeri che seguono:
Num. Verde 800-01.78.72- Telefono +390642115575-telefax +39064743262
Sinistro cumulativo. L’esborso massimo complessivo a carico della Società,
non potrà comunque superare l’importo di €=1.000.000,00=
Condizioni Aggiuntive richiamate ed espressamente operanti:
A-limitazione dell’assicurazione agli Infortuni professionali;
N-Esonero della denuncia di altre assicurazioni;
O-Esonero della denuncia di infermità
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COSA SPETTA ALL’ASSICURATO IN CASO DI INFORTUNIO (Criteri di
indennizzabilità)
Importante: contrattualmente viene liquidato solo l’indennizzo per le conseguenze dirette,
esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio (è escluso il danno morale e
biologico!)
IN CASO DI MORTE
La Compagnia corrisponderà agli eredi dell’Assicurato, in parti uguali, la somma assicurata
di € 75.000,00 se la morte fosse conseguente a un infortunio che abbia provocato
un’invalidità permanente e se per questa l’Assicurato abbia percepito già l’indennizzo
spettante, la Compagnia verserà agli eredi soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se
superiore, e quello già pagato per l’invalidità permanente.
L’indennizzo per il caso di morte vale anche per il caso di “morte presunta” (es.: l’aereo che
si inabissa in mare con mancato ritrovamento dei corpi).
INVALIDITA’ PERMANENTE
Per il calcolo dell’invalidità si fa riferimento alla seguente tabella esposta nelle pagine 5 e 6:
a) L’Invalidità permanente è totale
Si considera invalidità totale quando il grado di invalidità previsto dalla tabella è
superiore al 65%. In questo caso viene liquidato all’assicurato tutto il capitale
b) L’Invalidità parziale – Infortunio rientranti tra quelli previsti in tabella .
Se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente definitiva parziale,
l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di
invalidità permanente che va accertata facendo riferimento ai valori delle
menomazioni indicate nella suddetta tabella.
Importante: non viene erogato nessun indennizzo se l’invalidità permanente è di
grado pari o inferiore al 3% del totale; se, invece, l’invalidità permanente risulta
superiore a tale percentuale, l’indennizzo è liquidato solo per la parte eccedente.
Se l’invalidità permanente parziale è superiore al 30% la franchigia del 3% non
viene applicata.
INVALIDITA’ PARZIALE – Infortunio non rientrante tra quelli previsti in tabella.
Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati
nella succitata tabella, la stessa viene determinata tenendo conto della complessiva
diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro,
indipendentemente dalla sua professione.
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Tabella I – Percentuali di invalidità permanente
Descrizione
Percentuali ___
Destro
Sinistro
Perdita anatomica o funzionale
- di un arto superiore
70
60
- di una mano o di un avambraccio
60
50
- di un pollice
18
16
- di un indice
14
12
- di un medio
8
6
- di un anulare
8
6
- di un mignolo
12
10
- della falange ungueale di un poliice
9
8
- di una falange di un altro dito della mano
1/3 del dito
___________________________________________________________ ____________
Anchilosi:
- della scapolo-omerale con arto in posizione
favorevole, ma con immobilità della scapola
25
20
- del gomito in angolazione compresa tra 120° e 70°
con pronosupinazione libera
20
15
- del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera
10
8
_______________________________________________________________________
Paralisi completa:
- del nervo radiale
35
30
- del nervo ulnare
20
17
_______________________________________________________________________
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:
- al di sopra della metà della coscia
70
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio
60
- al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba
50
_______________________________________________________________________
Perdita anatomica o funzionale di:
- un piede
40
- ambedue i piedi
100
- un alluce
5
- un dito del piede diverso dall’alluce
1
- della falange ungueale di un alluce
2,5
_______________________________________________________________________
Anchilosi:
- dell’anca in posizione favorevole
35
- del ginocchio in estensione
25
- della tibio-tarsica ad angolo retto
10
- della tibio-tarsica con anchilosi della sotto-astragalica
15
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Descrizione
Percentuali ___
Destro
Sinistro
_____________________________________________________________
Paralisi completa dello sciatico popliteo esterno
15
_______________________________________________________________________
Esiti di frattura scomposta di una costa
1
_______________________________________________________________________
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
- di una vertebra cervicale
12
- di una vertebra dorsale
5
- della 12° dorsale
10
- di una vertebra lombare
10
_______________________________________________________________________
Postumi di un trauma discorsivo cervicale con contrattura
Muscolare e limitazione dei movimenti
2
_______________________________________________________________________
Esiti di frattura del sacro
3
_______________________________________________________________________
Esiti di frattura del coccige con callo deforme
5
_______________________________________________________________________
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
- un occhio
25
- ambedue gli occhi
100
_______________________________________________________________________
Sordità completa di:
- un orecchio
10
- ambedue gli orecchi
40
_______________________________________________________________________
Stenosi nasale assoluta:
- monolaterale
4
- bilaterale
10
_______________________________________________________________________
Perdita anatomica:
- di un rene
15
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica
8
_______________________________________________________________________
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità
previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
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DIARIA DA RICOVERO
La Compagnia corrisponderà l’indennità di € =30,00= al giorno nei seguenti due casi:
a) in caso di ricovero ospedaliero reso necessario da infortunio per un massimo di 300
gg./per anno.
b) in caso di applicazione di apparecchi gessati o di tutori immobilizzanti equivalenti
(esclusi collari o tutori terapeutici amovibili), conseguenti a un infortunio; la Società
liquida la diaria a partire da quello successivo all’infortunio per un periodo massimo
di 120 gg/per anno assicurativo.
L’immobilizzazione deve avere una durata minima di sette giorni.
DIARIA DA GESSO
La Compagnia corrisponderà l’indennità di € =15,00= al giorno così come previsto alla
lettera a) e alla b) della “diaria da ricovero”.
RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA
La Compagnia rimborserà fino al massimale di € =3.000,00= all’infortunio le seguenti spese:
•
quelle sostenute durante la degenza in istituto di cura quali:
- onorario del personale partecipante all’intervento
- rette di degenza
- trattamenti riabilitativi
- cure mediche
•
quelle sostenute per le prestazioni sanitarie extra-ricovero, quali quelle
prescritte da medici specialisti per:
- accertamenti diagnostici
- onorari dei medici
- interventi chirurgici ambulatoriali
- medicinali, materiale farmaceutico e parafarmaceutico
- trattamenti riabilitativi
- noleggio o acquisto di apparecchiature terapeutiche e/o
ortopediche
Importante! Le spese del presente punto sono rimborsate fino all’80%.Il 20% rimanente con
il minimo di € =72,00= per ogni infortunio, resta a carico dell’assicurato.
DANNI ESTETICI
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Qualora l’infortunio abbia comportato sfregi o deturpazioni , la Compagnia rimborserà le
spese sostenute per cure, applicazioni ed eventuali interventi di chirurgia ricostruttiva
effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico fino a € =2.600,00=.
L’intervento deve avvenire entro due anni dal giorno dell’infortunio e non oltre un anno dalla
scadenza della polizza.
Il risarcimento avviene anche se il danno estetico non comporti invalidità permanente di
carattere funzionale
GARANZIE GIA’ DESCRITTE NELLA SCHEDA A PAG. 3:
- Rottura di lenti e occhiali,
- Cure odontoiatriche e protesi dentarie,
- Danni al vestiario
- Spese funerarie
- Trasporto ambulanza
RISCHIO VOLO
Come già specificato, è considerato solo il caso in cui l’assicurato sia un passeggero.
RISCHIO GUERRA ALL’ESTERO
Sono compresi nell’assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezioni che
l’assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 15 gg.
dall’insorgere di tali eventi, a condizione che l’assicurato già si trovasse nello Stato nel quale
insorge la guerra o l’insurrezione.
RISCHIO IN ITINERE
L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni conseguenti all’attività professionale
dichiarata, compresi quelli che avvengono durante il percorso dall’abitazione al luogo di
lavoro e viceversa.
CALAMITA’ NATURALI
E’ incluso il caso in cui l’assicurato subisca l’infortunio a causa di eventi naturali quali
movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni,trombe d’aria e uragani.
Gli indennizzi nei casi suddetti sono sempre ridotti
RIENTRO SALMA
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La società di assistenza (vedi punto successivo), organizza ed effettua il rimpatrio della salma
fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo a proprio carico le spese fino a un massimo di
€=3.000,00=.
A questa prestazione, viene anche abbinato il biglietto di aereo o treno A/R per un parente
residente in Italia che voglia partecipare alle esequie.
Sono escluse le spese inerenti la cerimonia funebre.
ASSISTENZA SANITARIA
La Società di assistenza, garantisce agli assicurati un servizio di informazioni, segnalando
medici convenzionati in Italia e all’estero.
Sono previste le seguenti prestazioni:
- segnalazione e/o prenotazione visita specialistica,
- ricerca e/o prenotazione posti letto,
- consulenza medica,
- consegna esiti a domicilio (in Italia),
- invio di un medico d’urgenza (in Italia),
- invio di un medico d’urgenza all’estero,
- reperimento ed invio di un autoambulanza,
- trasporto sanitario dall’estero in Italia,
- accompagnatore in caso di trasporto sanitario,
- rientro della salma in Italia,
- invio di medicinali urgenti all’estero,
- invio di medicinali urgenti in Italia,
- anticipo denaro per spese mediche all’estero,
- viaggio di un parente in caso di ricovero ospedaliero all’estero,
- prolungamento del soggiorno all’estero
- trasferimento alla clinica scelta dall’assicurato
- ecc……
Le prestazioni di assistenza sono parti del contratto di assicurazione: esse scattano quando la
garanzia infortuni è operante.
Maggiori informazioni e dettagli possono essere chiesti anche via filo ai seguenti numeri:
Numero Verde 800-01.78.72
Linea urbana +390642115575
Telefax
+39064743262
PROMOBROKER SRL : Tel. 081/283445 – Telefax 081/283249
COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO
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-
L’assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso scritto
all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla
Promobroker srl, entro sei giorni dal giorno dell’infortunio o da
quando ne hanno la possibilità.
-
La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno
e dell’ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle
sue modalità di accadimento.
Alla denuncia devono essere allegati:
a) il primo certificato rilasciato dal reparto di Pronto
Soccorso
b) il certificato di iscrizione ANIEF .
c) attestato di servizio riportante l’inizio e la fine del
rapporto contrattuale. L’attestato di servizio, se trattasi
di infortunio “in itinere” deve prevedere gli orari di
lezione del docente.
-
-
Se l’infortunio ha avuto come conseguenza un’inabilità
temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive
scadenze. In mancanza, la liquidazione dell’indennizzo viene
fatta considerando come data di guarigione quella pronosticata
dall’ultimo certificato regolarmente inviato.
-
Nota importante: va conservata tutta la documentazione
relativa all’infortunio e le relative pezze giustificative dei costi
affrontati sia per il caso di inabilità temporanea, che di
invalidità permanente. Per la liquidazione occorrono i
documenti originali.
-
Nel caso di infortunio che comporti un’invalidità permanente si
deve avere l’accortezza di sollecitare una visita specialistica del
medico incaricato della Compagnia. L’infortunato si può far
assistere da un proprio medico di fiducia per la valutazione
dell’infortunio, le cui spese sono a suo carico
Non è previsto in questa fase l’intervento di alcun legale le cui
spese sono a carico esclusivo dell’assicurato, ove fosse
sollecitato.
Nei casi più complessi, per la valutazione dell’Invalidità
Permanente, si può ricorrere a un collegio arbitrale
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-
Se l’infortunio ha comportato la morte dell’assicurato, gli eredi
devono presentare:
a) certificato di morte in carta semplice,
b) relazione medica sulle cause del decesso,
c) copia del verbale dell’autorità giudiziaria che ha
effettuato gli accertamenti ed ogni altro documento che
riporti le circostanze in cui si è verificato l’infortunio,
d) copia integrale della cartella clinica se vi è stato
ricovero.
-
Se l’infortunio ha comportato ricovero ospedaliero e
l’indennizzo riguarda la garanzia rimborso spese di cura,
l’assicurato deve presentare:
a) copia della cartella clinica,
b) originali di notule, distinte e ricevute delle spese
sostenute, debitamente quietanzate ( essi verranno
restituiti con apposizione della data di liquidazione e
dell’importo liquidato
-
Se l’infortunio ha comportato l’applicazione di gesso e
l’indennizzo riguarda la garanzia “diaria giornaliera da gesso”,
l’assicurato deve presentare certificazione medica attestante la
sede della frattura, nonché la data di applicazione e quella di
rimozione del gesso stesso.
-
Se l’infortunio ha comportato il coinvolgimento di più
garanzie, deve essere presentato, “in toto”, la documentazione
giustificativa delle singole garanzie.
-
Importante! Il diritto all’indennizzo scade entro un anno
dalla comunicazione dell’evento. Deve essere cura degli
assicurati o degli eredi di provvedere all’interruzione della
prescrizione dei loro diritti.
N.B.: TALE RELAZIONE, SINTESI DELLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI
ASSICURAZIONI DELLA POLIZZA INFORTUNI ANIEF, HA LO SCOPO DI AIUTARE GLI
ASSOCIATI ALL’UTILIZZO DELLA STESSA. ESSA NON E’ ESAUSTIVA, MA SOLAMENTE
ILLUSTRATIVA.
IL TESTO DA PRENDERE COME RIFERIMENTO IN CASO DI DISCORDANZA CON LA
PRESENTE, E’ QUELLO DELLA POLIZZA IN POSSESSO DI ANIEF.
EVENTUALI CHIARIMENTI PIU’ DETTAGLIATI POSSONO ESSERE CHIESTI ALLA
PROMOBROKER SRL (E-MAIL [email protected] c.a. Prof. Orlando Rosario)
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