capitolato tecnico per la fornitura in leasing operativo di n. 6
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CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA IN LEASING OPERATIVO DI N. 6 AMBULANZE PER L’AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA Oggetto del presente appalto è la fornitura in leasing operativo di n. 6 autoambulanze e servizi connessi per l’Azienda ULSS 12 Veneziana. In particolare l’oggetto della fornitura è costituito da: a) la fornitura in leasing della durata di 5 anni, decorrenti dalla data di collaudo, di n. 6 Ambulanze rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal presente capitolato, con possibilità di riscatto al termine del contratto; b) la consegna ed il collaudo delle Ambulanze; c) il servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full-risk” descritte all’art. 4 del presente Capitolato Tecnico; d) le coperture assicurative descritte all’art. 5 del presente Capitolato Tecnico; e) le ulteriori attività previste e descritte nel presente Capitolato Tecnico. Pertanto, fermo restando che la prestazione di cui alla precedente lettera a) si configura come leasing finanziario con previsione di una opzione di riscatto, il rapporto nel suo complesso è stato definito dalla Stazione Appaltante come “operativo” per caratterizzare il rapporto in ragione delle ulteriori e rilevanti prestazioni di cui alle lettere successive. Sono a carico dell’Azienda Sanitaria tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso, sono invece a carico del Fornitore i costi di immatricolazione comprese le imposte regionali e/o provinciali. ART . 2 – REQUISITI DI CONFORMITÀ E CARATTERISTICHE TECNICHE Le autoambulanze dovranno essere conformi all’Allegato XI della Direttiva 2007/46/CE. Le autoambulanze dovranno essere omologate o approvate quali “Ambulanza da soccorso - tipo A – codice carrozzeria: JS” ai sensi del Decreto Ministeriale n. 553/87 e ai sensi del Decreto Ministeriale n. 487/1997. Dovranno altresì essere conformi alla norma europea UNI EN:1789, classificate di tipo C ai sensi del requisito 3.3.3 della norma stessa. Detta rispondenza, dovrà essere dimostrata dal fornitore, esibendo idonea documentazione o certificazione attestante gli estremi identificativi delle prove e omologazioni richieste dalle norme stesse al momento del collaudo. La progettazione e le prestazioni delle barelle ed altre attrezzature di trasporto dei pazienti nelle ambulanze devono essere conformi alla normativa Europea EN 1865:2001. Le attrezzature elettromedicali devono essere conformi alle norme CEI ed alla Direttiva 93/42 “Dispositivi Medici”. Tutti i dispositivi e gli impianti dovranno portare il marchio CE. Le caratteristiche minime del veicolo, dell’allestimento interno, dell’allestimento cabina di guida, dell’allestimento vano sanitario, degli allestimenti impianti vari e dotazioni medicali e sanitarie sono descritte nell’Allegato 1. ART. 3 - OBBLIGHI DELL’AZIENDA SANITARIA IN RELAZIONE ALL’USO DEGLI AUTOVEICOLI L’Azienda Sanitaria, per quanto attiene l’uso delle singole autoambulanze oggetto del contratto, dovrà: far sempre condurre i mezzi da persone abilitate alla guida, in base alle norme del Codice della Strada vigenti al momento, con la diligenza e la cura del “buon padre di famiglia”; far condurre i mezzi seguendo scrupolosamente le norme del codice della strada con assunzione da parte dell’Azienda Sanitaria di qualsiasi conseguenza per eventuali infrazioni. Eventuali multe notificate al soggetto Fornitore per inosservanza alle norme del Codice della Strada non saranno da questi pagate ma saranno rinviate all’Azienda Sanitaria che provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento manlevando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso; non utilizzare i mezzi in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni delle polizze assicurative; osservare tutte le istruzioni del "Manuale Operativo", in dotazione su ciascun autoveicolo; provvedere in caso di furto, anche parziale, od atto vandalico, a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia da inviare entro 48 ore al Fornitore. ART. 4 – SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE “FULL-RISK” A partire dalla data del positivo collaudo e per tutta la durata del contratto, il Fornitore dovrà, a proprio carico, onere e spese, erogare ed assicurare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full-risk” di seguito descritto volto a garantire il perfetto funzionamento delle autoambulanze. Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere assicurato tutti i giorni dell'anno e deve essere svolto oltre che sulle attrezzature elettromedicali, su tutte le componenti della fornitura e precisamente (a titolo esemplificativo e non esaustivo) su tutta la meccanica, sui pneumatici normali e termici e su tutti i cerchioni, su tutta la carrozzeria e vetratura, su tutti gli arredi, su tutto l'impianto elettrico e su tutte le luci esterne ed interne, su tutto il vano sanitario, sulle sedie portantine/ scendiscale e tutti i loro componenti, sulla barella cucchiaio e sulle cinghie, sulla tavola spinale Adulto-pediatrico e sulle cinghie ragno, su tutta la selleria del mezzo, su tutte le cinghie di sicurezza. Dovrà comprendere inoltre la certificazione annuale dell’impianto ossigeno e la revisione/manutenzione semestrale dello stesso anche nei pezzi di ricambio ed usura, la certificazione annuale dell'impianto aria medicale, la certificazione annuale di revisione/controllo/manutenzione sulle barelle e di tutti i loro componenti, la revisione semestrale di tutti gli estintori con collaudo al terzo anno. Programma manutenzione pneumatici: Montaggio e smontaggio pneumatici estivi-invernali (termici) e relativa fornitura. Programma di manutenzione dei pneumatici estivi: • sostituzione dei pneumatici quando il battistrada raggiunge i 3,0 millimetri indicatori TWI, eseguendo sempre campanatura (convergenza) e bilanciatura (equilibratura); • riparazione dei pneumatici nel caso di forature o di altri eventi che compromettessero l'efficienza delle coperture, turnazione dei pneumatici. Programma di manutenzione dei pneumatici termici con simbolo del fiocco di neve all'interno di una montagna stilizzata: • montaggio dei pneumatici termici entro il 15 novembre di ogni anno fino a marzo/aprile di ogni anno; (variazioni climatiche eccezionali possono modificare tale programmazione da concordare). 2 • • sostituzione dei pneumatici quando il battistrada raggiunge i 3,0 millimetri indicatori TWI eseguendo sempre campanatura (convergenza) e bilanciatura (equilibratura); riparazione dei pneumatici nel caso di forature o di altri eventi che compromettessero l'efficienza delle coperture, turnazioni dei pneumatici. Il rimessaggio dei pneumatici estivi e termici è a carico del Fornitore e compreso nel canone. Il ritiro delle ambulanze presso l’Azienda è a carico del Fornitore e deve avvenire entro le 12 ore dalla richiesta inoltrata via fax o mail. L'intervento di manutenzione dei pneumatici, compresa la riconsegna, deve essere eseguito entro le 24 ore dal ritiro del mezzo. MANUTENZIONE ORDINARIA: Per manutenzione ordinaria si intende il complesso delle operazioni necessarie a garantire l'efficienza delle ambulanze in ogni momento. Il Fornitore deve eseguire i seguenti controlli e/o interventi ogni 35.000 km (o, se necessario, anche prima del suddetto chilometraggio): primo tagliando con cambio olio e filtro abitacolo; secondo tagliando con cambio olio, cambio filtro aria e filtro abitacolo, etc.; controllo ed eventuale intervento su impianto frenante con eventuale sostituzione delle pastiglie e/o dei dischi; controllo ed eventuale intervento dei livelli dei liquidi: radiatore, tergicristallo, freni, idroguida, ecc.; controllo ed eventuale intervento di regolazione della chiusura delle porte, controllo ed eventuale intervento delle cerniere delle porte, controllo di tutti i cristalli interni ed esterni; controllo ed eventuale intervento su tutte le luci esterne ed interne: luci vano sanitario, luci stop, luci di posizione anteriori e posteriori, luci anabbaglianti ed abbaglianti, indicatori di direzione, luce targa, fendinebbia anteriori e posteriori, luci di retromarcia; controllo ed eventuale intervento su aspiratore secreti, compressore aria medicale, inverter, prese varie, salvavita, tergicristalli, spina esterna, ecc; controllo ed eventuale intervento sull’impianto di condizionamento anteriore e su vano sanitario ivi compreso i filtri; controllo ed eventuale intervento sull’impianto di riscaldamento anteriore e su vano sanitario; controllo ed eventuale intervento su pneumatici con inversione degli stessi dopo aver eseguito bilanciatura (equilibratura) e campanatura (convergenza), controllo ed eventuale intervento su cerchioni ivi compreso ruota di scorta ed il suo alloggiamento. Il Fornitore deve inoltre eseguire la revisione annuale come da normativa. Le attività sopraelencate sono da considerarsi meramente esemplificative delle attività oggetto del servizio e, pertanto, il Fornitore deve garantire comunque tutte le attività e gli interventi necessari a garantire la piena e totale operatività delle ambulanze. Il ritiro e la riconsegna delle ambulanze presso l’Azienda è a carico del Fornitore e deve avvenire entro le 12 ore dalla richiesta inoltrata via fax o mail. L'intervento di manutenzione ordinaria, compresa la riconsegna, deve essere eseguito entro le 24/36 ore dal ritiro del mezzo. MANUTENZIONE STRAORDINARIA Per manutenzione straordinaria si intende il complesso delle operazioni atte a sostituire parti o 3 componenti usurati, difettosi, guasti dell'ambulanza e comunque tutte quelle operazioni necessarie per ripristinare la funzionalità delle ambulanze e la loro operatività a seguito di anomalie/avarie improvvise su tutte le componenti riferite al veicolo e alla sua trasformazione. L’intervento di manutenzione straordinaria deve avvenire tenendo conto di: 3 giorni per reperibilità dei pezzi; manodopera da tempario Ditte costruttrici; 1 giorno per eventuali imprevisti. Il ritiro/recupero del mezzo in avaria e/o incidentato presso l’Azienda è a carico del Fornitore e deve avvenire entro le 12 ore se il mezzo è in sede ed entro 3 ore dalla richiesta, inoltrata via fax o mail, se il mezzo è sul territorio provinciale e/o regionale. La riconsegna del mezzo presso l’Azienda è a carico del Fornitore. Il ritiro/recupero richiesto deve essere effettuato in tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi e per tutte le 24 ore giornaliere. Il Fornitore, nella documentazione tecnica, deve presentare apposita procedura per il recupero/ritiro delle ambulanze. Per ciascuna ambulanza oggetto di leasing il Fornitore deve predisporre una scheda tecnica, da tenersi costantemente aggiornata contenente: 1. la descrizione dell'ambulanza (targa, modello); 2. i Km percorsi; 3. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, specificando per ciascun intervento la data, la descrizione dell'intervento eseguito; 4. il programma di manutenzione. Le schede aggiornate dovranno essere fornite trimestralmente all'Azienda ULSS. Con riferimento alla manutenzione richiesta si precisa che ogni autoambulanza percorre circa 50.000 KM/anno. ART. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO, KASKO INTEGRALE, INCENDIO E FURTO L’aggiudicataria deve contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni mezzo di soccorso. Tutti i mezzi di soccorso forniti dovranno, dunque, essere muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge e delle garanzie integrative qui elencate: • R.C. auto con un massimale unico non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente; • Polizza kasko integrale con franchigia massima di euro 250,00 per singolo mezzo di soccorso, per singolo sinistro; • incendio e furto totale o parziale del mezzo di soccorso, comprovato da regolare denuncia alle Autorità competenti, compreso il furto e/o danneggiamento di apparecchiature già installate dall’aggiudicataria al momento della consegna; • rottura vetri e cristalli, senza franchigia; • eventi socio politici, eventi naturali, atti vandalici, senza franchigia. Ogni polizza deve contenere espressa clausola di rinuncia alla rivalsa. L’addebito della franchigia per danni accidentali (kasko integrale) avviene in seguito alla definizione del sinistro con fatturazione mensile separata. La fattura deve contenere i seguenti riferimenti: - targa del mezzo di soccorso; 4 - targa del mezzo della controparte (se previsto); - conducente; - data e luogo del sinistro/evento. A tali fatture si applicano le modalità e i termini di pagamento del presente capitolato. All’atto della consegna dei mezzi di soccorso, l’aggiudicataria si impegna a consegnare la documentazione comprovante la copertura RCA (contrassegno, certificato assicurativo), nonché le coperture kasko integrale, incendio e furto; in corso di esecuzione del contratto, l’aggiudicataria è altresì tenuta a consegnare alla Azienda ULSS i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, con responsabilità a proprio carico per le conseguenze economiche e giuridiche derivanti da eventuali ritardi. ART. 6 – CONSEGNA E INTRODUZIONE ALL’USO Il servizio di consegna delle ambulanze si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, sessione introduttiva all’utilizzo del mezzo e delle attrezzature della durata di una giornata, per gli operatori dell’U.O. di Centrale Operativa 118 SUEM. Nell’ambito di tale sessione introduttiva, da svolgersi entro 5 giorni dalla consegna del mezzo, dovranno essere illustrate le corrette procedure per l’utilizzo del veicolo, delle attrezzature e dei dispositivi consegnati, ivi comprese le procedure ed i termini di assistenza. I veicoli dovranno essere consegnati a cura e spese del Fornitore nel luogo indicato nel buono d’ordine. La consegna, pena l’applicazione delle penali previste all’art. 10, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione. Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell’Azienda ULSS e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportate le date dell’avvenuta consegna. Le ambulanze devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente a: a) manualistica d’uso; b) documentazione di cui al precedente art. 2. ART. 7 – COLLAUDO Nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla consegna, risultante dal verbale di cui al precedente art. 6, verrà effettuato il collaudo delle autoambulanze alla presenza del Direttore della CO 118 SUEM ed eventualmente del Direttore dell’U.O.C. Ingegneria Clinica. Il collaudo, quale verifica di funzionalità delle ambulanze, è inteso a verificare la loro conformità con la documentazione tecnica e manualistica d’uso, oltre che con le caratteristiche tecniche richieste dal presente Capitolato. Al positivo completamento delle attività di collaudo verrà redatto apposito verbale, la cui data è da considerarsi “Data di accettazione della fornitura”. La ditta aggiudicataria all’atto della consegna e/o collaudo dovrà obbligatoriamente fornire, per ciascuna apparecchiatura, la seguente documentazione (o apposita dichiarazione a giustificazione di un’eventuale assenza, comunque da sanare nel più breve tempo possibile): - documentazione attestante l’avvenuta Verifica di Sicurezza per le dispersioni elettriche di cui alle norme CEI 62.5; in mancanza l’ULSS provvederà a farla effettuare da terzi, con addebito alla ditta inadempiente; 5 - una relazione illustrante il calendario e le modalità di esecuzione delle visite di Manutenzione Preventiva e della Verifica di Sicurezza nel periodo di durata contrattuale. Le visite, concomitanti, dovranno essere effettuate a partire dal 2° semestre dalla data di consegna dei mezzi e dovranno avere cadenza almeno annuale; - manuale d’uso redatto integralmente in lingua italiana da fornire sia in supporto cartaceo sia in supporto informatico; - certificato di conformità alla direttiva CEI 93/42 concernente i dispositivi medici (marchio CE). La suddetta documentazione è indispensabile ai fini del collaudo. In caso di esito negativo del collaudo sul Fornitore graveranno tutti gli oneri di consegna, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del verbale di collaudo negativo, di un veicolo nuovo, conforme a quello ordinato dall’Azienda Sanitari, nonché tutti gli oneri amministrativi, compresi quelli relativi all’immatricolazione dei nuovi veicoli. ART. 8 – DURATA E BASE D’ASTA Il contratto stipulato dall’Azienda Sanitaria avrà durata di cinque anni, con decorrenza dalla data di collaudo con esito positivo delle autoambulanze consegnate. Il prezzo a base d’asta per la fornitura quinquennale in leasing delle 6 ambulanze è fissata in Euro 825.000,00 IVA esclusa. ART. 9 - CORRISPETTIVO DI FORNITURA - RISCATTO - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI I corrispettivi per le prestazioni richieste dal presente capitolato consistono in canoni trimestrali costanti posticipati e segnatamente: a) canone di leasing di ciascuna Ambulanza oggetto della Fornitura, comprensivo di tutto quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico, ad eccezione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione “full-risk”; b) canone di manutenzione di ciascuna Ambulanza oggetto della Fornitura, relativo al servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full-risk”. I suddetti corrispettivi sono da intendersi inoltre comprensivi di ogni altra attività necessaria per l’esatto adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico. Salva contraria intenzione, da comunicare all’aggiudicataria entro un termine di almeno due mesi prima della scadenza del contratto, l’Azienda Sanitaria si riserva di riscattare una o più ambulanze. Il prezzo del riscatto dovrà essere pagato contestualmente con l’ultima rata di leasing. Tale prezzo è determinato nella misura fissa ed omnicomprensiva dell’1% (uno percento) del valore dell’ambulanza indicata dalla ditta in sede di offerta. I primi canoni periodici decorreranno dalla data del collaudo con esito positivo. Le fatture fino alla data di attivazione della fatturazione elettronica passiva devono essere inviate all’Ufficio Protocollo di questa Azienda a mezzo posta ordinaria o posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected] Il pagamento, ai sensi della normativa vigente, sarà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. 6 Nel caso di subappalto è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore. La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche. ART. 10 – PENALITÀ Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali come di seguito descritte, verranno contestati per iscritto tramite PEC al Fornitore dall’Azienda Sanitaria. Il Fornitore in ogni caso deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. L’Azienda Sanitaria in caso di mancato riscontro nei termini indicati dalla comunicazione di contestazione o in caso di riscontro ritenuto non congruo applicherà la penale dandone comunicazione alla ditta aggiudicataria utilizzando la Posta Elettronica Certificata. Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché l’aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda Sanitaria ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. Qualora la ditta non dovesse provvedere, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Azienda Sanitaria resta autorizzata a provvedere direttamente, in danno della ditta, trattenendo l’importo sulle fatture di prima scadenza, fatte salve le determinazioni inerenti ed i conseguenti maggiori oneri. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Di seguito si riportano le penali applicabili: - per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini per la consegna delle Ambulanze di cui all’art. 6, l’Azienda Sanitaria potrà applicare al Fornitore una penale pari ad Euro 300,00 per ogni ambulanza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; - per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per lo svolgimento del collaudo e della sottoscrizione del relativo verbale di cui all’art. 7, l’Azienda ULSS avrà la facoltà di applicare al Fornitore una penale pari ad Euro 100,00 per ogni ambulanza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; - per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dell’ambulanza di cui all’Art. 7, l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di applicare al Fornitore una penale pari ad Euro 300,00 per ogni ambulanza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e l’eventuale risoluzione; - per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Azienda ULSS ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria, l’Azienda ULSS avrà la facoltà di applicare al Fornitore una penale pari a € 200,00 per ogni ambulanza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 7 ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere “ipso facto” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, nei seguenti casi: a. avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art. 1671 C.C.; b. per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; c. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; d. in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della Ditta Aggiudicataria; e. nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge; f. in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda Sanitaria; g. qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con pec da parte dell’Azienda nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell’esecuzione del contratto o quest’ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente. In caso di risoluzione del contratto a causa dell’appaltatore, l’Azienda Sanitaria ha il diritto di: a. assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno; b. incamerare in toto o in parte la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo dovuto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni; c. rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla Ditta per il contratto precedentemente svolto. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della Ditta Aggiudicataria. ART. 12 – CONTRATTO E SPESE Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. ART. 13 - FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto stipulato tra l’Azienda ULSS 12 Veneziana e la Ditta aggiudicataria sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia. ART. 14 - NORMA DI RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato tecnico valgono le norme di cui alle "Condizioni Generali di contratto per la fornitura di beni e servizi all'Azienda ULSS 12 Veneziana" delle quali si può prendere visione sul sito internet: www.ulss12.ve.it (percorso: Bandi, gare, concorsi e avvisi/Acquisti e logistica/Bandi di gara/ Delibera n. 729 - 13.8.2009), fermo restando che, in caso di contrasto, valgono le norme del Capitolato Tecnico. 8