LA “POLIZZA STIMATA” NELL`ASSICURAZIONE DEI BENI

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LA “POLIZZA STIMATA” NELL`ASSICURAZIONE DEI BENI
LA “POLIZZA STIMATA” NELL’ASSICURAZIONE DEI BENI CULTURALI:
STRUMENTO EFFICACE (MA NON TROPPO) PER PREVENIRE LE LITI TRA
ASSICURATORE E ASSICURATO di Fabrizio Lemme
Che il valore degli oggetti d’arte sia un dato
è tenuta solo per la relativa minor somma.
inafferrabile, è cosa che ho ripetutamente affermato
Quindi, in caso di assicurazione di beni culturali,
e scritto. Le cause sono note: la difficoltà ed
l’assicurato può indicare anche valori enormi per le
opinabilità delle attribuzioni, la forbice enorme che
cose d’arte assicurate ma, se un sinistro interviene
esiste anche all’interno del “corpus” certo di un
(perimento o furto), l’assicurazione pagherà solo nei
determinato artista, le “mode”, spontanee - od
limiti dell’oggettivo valore di mercato delle cose
abilmente manovrate attraverso i “media” - che,
assicurate.
volta a volta, esaltano o deprimono questo o quel
E qui si aprirà una interminabile “querelle”: quanto
movimento artistico, ecc.
vale un dipinto, ad esempio, di Tiziano? E’ opera del
Questa difficoltà diventa particolarmente acuta
Maestro cadorino o della sua bottega o, peggio, di
quando si tratta di “coprire” con un valore
un imitatore più o meno tardivo? E, in caso di
assicurativo un determinato bene culturale.
attribuzione indubitabile, l’opera rappresenta un
Infatti, in base agli artt. 1882 e 1908 c.c., con il
raggiungimento elevato o medio o, addirittura,
contratto
scarso, nella produzione dell’artista?
di
assicurazione
l’assicurato
va
indennizzato dall’assicuratore per il “danno” che un
I temi di indagine che debbono essere risolti per
determinato sinistro abbia provocato, nei limiti del
arrivare alla determinazione dell’indennizzo -
valore (di fatto, mai determinabile con certezza) che
limitandoci solo ai più frequenti - come si vede, sono
le cose assicurate avevano al momento in cui questo
complessi e tortuosi e potrebbero generare una
si è verificato.
interminabile lite, tra assicurato ed assicuratore, di
L’indennizzo ha un “tetto” costituito dall’indicazione
esito assai dubbio o, comunque, molto differito.
- da parte dell’assicurato - del valore attribuito alla
Per evitare un simile risultato, vi sono normalmente
cosa ed in relazione al quale viene determinato il
due sistemi.
“premio” per l’assicuratore.
I l p r i m o : prevedere in contratto una clausola
Ma tale limite - insuperabile “verso l’alto” - non lo è
arbitrale.
egualmente “verso il basso”. In altri termini, in
assicuratore, in altri termini, sarà sottratta alla lunga
quanto il contratto d’assicurazione ha per oggetto
e complicata macchina giudiziaria e sarà decisa da un
l ’ i n d e n n i z z o, se il valore indicato dall’assicurato è
arbitro unico predeterminato (normalmente, persona
eccessivo rispetto a quello oggettivo, l’assicurazione
di comune fiducia dell’assicurato e dell’assicuratore)
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La
controversia
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tra
assicurato
ed
o da un collegio di tre arbitri: due scelti - uno
alla Ca’ Foscari ed esperto di Diritto delle
ciascuno - dalle parti ed il terzo, dai due arbitri di
Assicurazioni), ci fornisce un elemento di riscontro
parte o, in caso di disaccordo, da un organo od
più eloquente di qualunque spiegazione concettuale.
ufficio predeterminato (il Presidente del Tribunale, il
Un “marchand-amateur” (del quale non indichiamo
Presidente della Camera di Commercio, il Presidente
il
dell’Ordine
cinquecentesco, di derivazione tintorettiana.
degli
Avvocati
o
dei
Dottori
nome)
era
proprietario
di
un
dipinto
Commercialisti, ecc.). In tal modo si potrà confidare
L’opera era stata attribuita - mi astengo dal valutare
in un esito comunque molto incerto ma non troppo
il fondamento dell’attribuzione - al grande pittore
differito nel tempo.
Domenico Theotocopoulos, detto “El Greco de
I l s e c o n d o: procedere alla c.d. “polizza stimata”.
Toledo”.
L’assicuratore e l’assicurato, stipulando il contratto di
E’ noto, infatti, che questo artista cretese trascorse
assicurazione
un
(la
c.d.
“polizza
assicurativa”),
periodo
di
formazione
a
Venezia,
convengono sul valore delle cose assicurate e,
presumibilmente nella bottega di Jacopo Tintoretto;
quindi, quando il sinistro si verifichi, l’assicuratore
in questo periodo, le sue opere risentono fortemente
non può confutare la valutazione concordata, che
lo stile del Maestro e non si avventurano verso quegli
diviene in tal modo vincolante (art. 1908, 2° comma,
esiti
c.c.).
espressionismo, che caratterizzano il suo periodo
Ma anche in tal caso, la possibilità di contesa -
spagnolo.
scacciata dalla porta - rientra dalla finestra.
Il proprietario intendeva vendere l’opera e l’aveva
Infatti, in base all’art. 1909 c.c., in caso di d o l o
affidata ad una galleria, formalmente gestita da
dell’assicurato nell’indicazione in essere del valore
un’impeccabile signora che, però, aveva sposato un
della cosa, anche la polizza stimata diviene i n v a l i d a,
personaggio assai discutibile (se ne parla, addirittura,
ed il dolo può essere colto da molti “elementi
come un noto
sintomatici”, che inducano a configurare non la
patrimonio), reale “dominus” della Galleria.
malvagità dell’assicurato (ipotesi limite), ma anche
L’attribuzione al “El Greco” era stata certificata da
un’assenza di buona fede ai limiti, quanto meno,
uno studioso di pittura veneziana (peraltro, non
dell’irragionevolezza.
particolarmente esperto sulla pittura dell’”age d’or”
Un caso concreto, esposto recentemente (sulla Rivista
cinquecentesca, ma, semmai, sul suo tramonto
“Contratto e Impresa”), con il suo consueto acume,
settecentesco) ed era stata offerta ad un non
da Giulio Partesotti (Ordinario di Diritto Commerciale
precisato cliente svizzero, che l’aveva “trattata” sulla
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di
manierismo
allucinato
o
di
pre-
pregiudicato per reati contro il
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base di ben... 1 0 m i l i a rd i di lire.
Inoltre, si è chiesto Partesotti, è possibile che il
Proprio a questo punto, il proprietario - tramite un
proprietario del dipinto - persona molto informata
“broker” assicurativo - aveva proceduto ad
sul mercato dell’arte e sui suoi avvenimenti - non
assicurate
l’opera
determinando
il
polizza
con
prezzo
nel
s t i m a t a,
abbia “segnalato” l’opera in suo possesso agli
atteso
organizzatori di una mostra monografica su
valore
dall’ipotetico acquirente svizzero.
“El Greco” realizzata in quel torno di tempo ed assai
Poco tempo dopo, l’opera era denunciata come
reclamizzata nella fase di studio e allestimento?
rubata dal “dominus” della Galleria che la custodiva.
Non era, questo un chiaro segno della volontà del
La foto del dipinto era stata sottoposta ad Alfonso
proprietario di non sottoporre l’opera ad un giudizio
Perez-Sanchez e questi aveva escluso la sua
imparziale sulla sua importanza ed autografia?
riferibilità a El Greco. Inoltre - ed è circostanza non
Ci si chiederà, a questo punto, come la vicenda sia
ultima, in ordine d’importanza - quand’anche questa
andata a finire: non lo so, e, se anche lo sapessi, non
riferibilità fosse stata accertata, nel dipinto si sarebbe
lo direi.
espressa la formazione tintorettesca del Maestro,
L’esito di una singola causa conta poco e comunque
non il suo stile più proprio e vigoroso, che lo colloca
non è particolarmente illuminante sul piano di
ai livelli più alti di pittore antesignano di un’estrema
precedenti.
modernità, anticipata di circa quattro secoli.
Mi interessa solo dimostrare che tutto è relativo, tra
Ora, questi i dati di fatto:
“Arte e Diritto” e che la materia non offre e non
incertezza assoluta nell’attribuzione (anzi, più che
offrirà mai alcuna certezza.
probabile esclusione della paternità dichiarata);
stima, anche per questo, manifestamente eccessiva;
affidamento
dell’opera
particolarmente
a
personaggio
qualificato
e
non
conseguente
aggravamento del rischio;
trattativa avviata con persona di incerta identità (il
“solito” cliente svizzero),
sono stati indicati da Giulio Partesotti come
elementi sintomatici del dolo dell’assicurato, con la
conseguente
conclusione
della
invalidità
del
contratto.
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