LA “POLIZZA STIMATA” NELL`ASSICURAZIONE DEI BENI
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LA “POLIZZA STIMATA” NELL`ASSICURAZIONE DEI BENI
LA “POLIZZA STIMATA” NELL’ASSICURAZIONE DEI BENI CULTURALI: STRUMENTO EFFICACE (MA NON TROPPO) PER PREVENIRE LE LITI TRA ASSICURATORE E ASSICURATO di Fabrizio Lemme Che il valore degli oggetti d’arte sia un dato è tenuta solo per la relativa minor somma. inafferrabile, è cosa che ho ripetutamente affermato Quindi, in caso di assicurazione di beni culturali, e scritto. Le cause sono note: la difficoltà ed l’assicurato può indicare anche valori enormi per le opinabilità delle attribuzioni, la forbice enorme che cose d’arte assicurate ma, se un sinistro interviene esiste anche all’interno del “corpus” certo di un (perimento o furto), l’assicurazione pagherà solo nei determinato artista, le “mode”, spontanee - od limiti dell’oggettivo valore di mercato delle cose abilmente manovrate attraverso i “media” - che, assicurate. volta a volta, esaltano o deprimono questo o quel E qui si aprirà una interminabile “querelle”: quanto movimento artistico, ecc. vale un dipinto, ad esempio, di Tiziano? E’ opera del Questa difficoltà diventa particolarmente acuta Maestro cadorino o della sua bottega o, peggio, di quando si tratta di “coprire” con un valore un imitatore più o meno tardivo? E, in caso di assicurativo un determinato bene culturale. attribuzione indubitabile, l’opera rappresenta un Infatti, in base agli artt. 1882 e 1908 c.c., con il raggiungimento elevato o medio o, addirittura, contratto scarso, nella produzione dell’artista? di assicurazione l’assicurato va indennizzato dall’assicuratore per il “danno” che un I temi di indagine che debbono essere risolti per determinato sinistro abbia provocato, nei limiti del arrivare alla determinazione dell’indennizzo - valore (di fatto, mai determinabile con certezza) che limitandoci solo ai più frequenti - come si vede, sono le cose assicurate avevano al momento in cui questo complessi e tortuosi e potrebbero generare una si è verificato. interminabile lite, tra assicurato ed assicuratore, di L’indennizzo ha un “tetto” costituito dall’indicazione esito assai dubbio o, comunque, molto differito. - da parte dell’assicurato - del valore attribuito alla Per evitare un simile risultato, vi sono normalmente cosa ed in relazione al quale viene determinato il due sistemi. “premio” per l’assicuratore. I l p r i m o : prevedere in contratto una clausola Ma tale limite - insuperabile “verso l’alto” - non lo è arbitrale. egualmente “verso il basso”. In altri termini, in assicuratore, in altri termini, sarà sottratta alla lunga quanto il contratto d’assicurazione ha per oggetto e complicata macchina giudiziaria e sarà decisa da un l ’ i n d e n n i z z o, se il valore indicato dall’assicurato è arbitro unico predeterminato (normalmente, persona eccessivo rispetto a quello oggettivo, l’assicurazione di comune fiducia dell’assicurato e dell’assicuratore) www.studiolemme.it La controversia [email protected] tra assicurato ed o da un collegio di tre arbitri: due scelti - uno alla Ca’ Foscari ed esperto di Diritto delle ciascuno - dalle parti ed il terzo, dai due arbitri di Assicurazioni), ci fornisce un elemento di riscontro parte o, in caso di disaccordo, da un organo od più eloquente di qualunque spiegazione concettuale. ufficio predeterminato (il Presidente del Tribunale, il Un “marchand-amateur” (del quale non indichiamo Presidente della Camera di Commercio, il Presidente il dell’Ordine cinquecentesco, di derivazione tintorettiana. degli Avvocati o dei Dottori nome) era proprietario di un dipinto Commercialisti, ecc.). In tal modo si potrà confidare L’opera era stata attribuita - mi astengo dal valutare in un esito comunque molto incerto ma non troppo il fondamento dell’attribuzione - al grande pittore differito nel tempo. Domenico Theotocopoulos, detto “El Greco de I l s e c o n d o: procedere alla c.d. “polizza stimata”. Toledo”. L’assicuratore e l’assicurato, stipulando il contratto di E’ noto, infatti, che questo artista cretese trascorse assicurazione un (la c.d. “polizza assicurativa”), periodo di formazione a Venezia, convengono sul valore delle cose assicurate e, presumibilmente nella bottega di Jacopo Tintoretto; quindi, quando il sinistro si verifichi, l’assicuratore in questo periodo, le sue opere risentono fortemente non può confutare la valutazione concordata, che lo stile del Maestro e non si avventurano verso quegli diviene in tal modo vincolante (art. 1908, 2° comma, esiti c.c.). espressionismo, che caratterizzano il suo periodo Ma anche in tal caso, la possibilità di contesa - spagnolo. scacciata dalla porta - rientra dalla finestra. Il proprietario intendeva vendere l’opera e l’aveva Infatti, in base all’art. 1909 c.c., in caso di d o l o affidata ad una galleria, formalmente gestita da dell’assicurato nell’indicazione in essere del valore un’impeccabile signora che, però, aveva sposato un della cosa, anche la polizza stimata diviene i n v a l i d a, personaggio assai discutibile (se ne parla, addirittura, ed il dolo può essere colto da molti “elementi come un noto sintomatici”, che inducano a configurare non la patrimonio), reale “dominus” della Galleria. malvagità dell’assicurato (ipotesi limite), ma anche L’attribuzione al “El Greco” era stata certificata da un’assenza di buona fede ai limiti, quanto meno, uno studioso di pittura veneziana (peraltro, non dell’irragionevolezza. particolarmente esperto sulla pittura dell’”age d’or” Un caso concreto, esposto recentemente (sulla Rivista cinquecentesca, ma, semmai, sul suo tramonto “Contratto e Impresa”), con il suo consueto acume, settecentesco) ed era stata offerta ad un non da Giulio Partesotti (Ordinario di Diritto Commerciale precisato cliente svizzero, che l’aveva “trattata” sulla www.studiolemme.it di manierismo allucinato o di pre- pregiudicato per reati contro il [email protected] base di ben... 1 0 m i l i a rd i di lire. Inoltre, si è chiesto Partesotti, è possibile che il Proprio a questo punto, il proprietario - tramite un proprietario del dipinto - persona molto informata “broker” assicurativo - aveva proceduto ad sul mercato dell’arte e sui suoi avvenimenti - non assicurate l’opera determinando il polizza con prezzo nel s t i m a t a, abbia “segnalato” l’opera in suo possesso agli atteso organizzatori di una mostra monografica su valore dall’ipotetico acquirente svizzero. “El Greco” realizzata in quel torno di tempo ed assai Poco tempo dopo, l’opera era denunciata come reclamizzata nella fase di studio e allestimento? rubata dal “dominus” della Galleria che la custodiva. Non era, questo un chiaro segno della volontà del La foto del dipinto era stata sottoposta ad Alfonso proprietario di non sottoporre l’opera ad un giudizio Perez-Sanchez e questi aveva escluso la sua imparziale sulla sua importanza ed autografia? riferibilità a El Greco. Inoltre - ed è circostanza non Ci si chiederà, a questo punto, come la vicenda sia ultima, in ordine d’importanza - quand’anche questa andata a finire: non lo so, e, se anche lo sapessi, non riferibilità fosse stata accertata, nel dipinto si sarebbe lo direi. espressa la formazione tintorettesca del Maestro, L’esito di una singola causa conta poco e comunque non il suo stile più proprio e vigoroso, che lo colloca non è particolarmente illuminante sul piano di ai livelli più alti di pittore antesignano di un’estrema precedenti. modernità, anticipata di circa quattro secoli. Mi interessa solo dimostrare che tutto è relativo, tra Ora, questi i dati di fatto: “Arte e Diritto” e che la materia non offre e non incertezza assoluta nell’attribuzione (anzi, più che offrirà mai alcuna certezza. probabile esclusione della paternità dichiarata); stima, anche per questo, manifestamente eccessiva; affidamento dell’opera particolarmente a personaggio qualificato e non conseguente aggravamento del rischio; trattativa avviata con persona di incerta identità (il “solito” cliente svizzero), sono stati indicati da Giulio Partesotti come elementi sintomatici del dolo dell’assicurato, con la conseguente conclusione della invalidità del contratto. www.studiolemme.it [email protected]