ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLE PROVINCE DI SASSARI e OLBIA-TEMPIO PROT 918/2 SASSARI, 21 MARZO 2006 A tutti gli iscritti E p.c. Alle Amministrazioni Comunali delle Province di Sassari ed Olbia-Tempio All’Ordine degli Ingegneri delle Province di Sassari ed Olbia-Tempio Oggetto:Richiamo al rispetto dell’art. 41 bis della Legge Urbanistica 1150/1942 e ss.mm.ii. nonché alle norme di deontologia professionale. Si richiamano gli iscritti e le Amministrazioni Pubbliche per quanto di loro competenza, al rispetto delle norme di cui all’oggetto, per comodità sotto riportate, ricordando che la loro inosservanza costituisce motivo di provvedimento disciplinare che può comportare anche la sospensione del collega dall’Ordine inibendogli la possibilità di svolgere qualsiasi attività professionale per clienti pubblici e privati. L’Art.41 della L. 1150/1942 recita: I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino all’approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell’ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere o impianti pubblici. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell’Ordine per i provvedimenti amministrativi del caso. Non è pleonastico osservare come sia obbligo, per chiunque ne venga a conoscenza, amministrazione pubblica o semplice cittadino far rispettare una legge dello Stato provvedendo alla segnalazione dell’inadempienza del professionista all’Ordine Professionale competente. Ancora più rigorose in materia sono poi le norme di deontologia che regolano l’ attività professionale degli iscritti, in particolare i seguenti articoli: Art. 29 – L’architetto che esegue per incarico di Pubbliche Amministrazioni strumenti urbanistici e loro varianti deve astenersi dal momento dell’incarico e fino alla loro approvazione definitiva dall’assumere incarichi privati di progettazione nell’area oggetto dello strumento urbanistico. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che abbiano collaborato alla stesura del piano o che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto. Art. 30 – L’architetto che svolge l’incarico di consulenza per una Amministrazione Pubblica in forma occasionale o continuativa, non può assumere incarichi professionali privati e pubblici aventi oggetto attinente la consulenza. Tale divieto è esteso anche a quei professionisti che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto. Già in una precedente comunicazione congiunta con l’ordine degli Ingegneri (luglio 1997) i Consigli degli Ordini avevano ribadito i concetti espressi nell'art. 41 bis della L.1150/42 e dalle norme di deontologia professionale, sottolineando l'opportunità che i colleghi incaricati di studi di strumenti urbanistici sospendano ogni attività privata in corso nell'ambito dell'area di pertinenza dello strumento urbanistico per il periodo di redazione e stesura del Piano fino all'approvazione dello stesso, ritenendo tuttavia solo eccezionalmente e non in forma continuativa, per la sola Direzione dei Lavori, non accompagnata da progettazione di varianti, ammissibile l'assunzione di incarichi privati in quanto non espressamente vietata dalle norme citate. Inoltre per quanto concernente varianti in corso d'opera legate ad incarichi privati precedenti l'incarico 07100 SASSARI – VIA TORRES, 2/A - TEL. 079.2828008 - FAX 079.2827035 - C.F. 92019430906 HTTP://WWW.SS.ARCHIWORLD.IT - EMAIL: [email protected] [email protected] ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLE PROVINCE DI SASSARI e OLBIA-TEMPIO per la redazione dello strumento urbanistico venivano ritenute di norma vietate in quanto configurabili come nuove progettazioni ad eccezione di eventuali varianti richieste esplicitamente da Enti pubblici preposti al controllo dell'Urbanistica , dei Monumenti e del Paesaggio. Giurisprudenza in materia ha infatti identificato la ratio della norma dell’art. 41 bis nell’esigenza di ritenere al di sopra di qualsiasi sospetto il professionista incaricato dalla pubblica amministrazione, evitando situazioni di dubbia correttezza e, in particolare, rischi di parzialità e di favoritismi connessi all’eventuale commistione di interessi pubblici e privati nel rispetto di principi di etica professionale sanzionabili dagli Ordini competenti territorialmente. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine (Dott. Arch. G.Giuliano Mossa) 07100 SASSARI – VIA TORRES, 2/A - TEL. 079.2828008 - FAX 079.2827035 - C.F. 92019430906 HTTP://WWW.SS.ARCHIWORLD.IT - EMAIL: [email protected] [email protected]