ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLE PROVINCE DI SASSARI e OLBIA-TEMPIO
PROT 918/2
SASSARI, 21 MARZO 2006
A tutti gli iscritti
E p.c.
Alle Amministrazioni Comunali
delle Province di Sassari ed Olbia-Tempio
All’Ordine degli Ingegneri
delle Province di Sassari ed Olbia-Tempio
Oggetto:Richiamo al rispetto dell’art. 41 bis della Legge Urbanistica 1150/1942 e ss.mm.ii. nonché alle
norme di deontologia professionale.
Si richiamano gli iscritti e le Amministrazioni Pubbliche per quanto di loro competenza, al rispetto delle
norme di cui all’oggetto, per comodità sotto riportate, ricordando che la loro inosservanza costituisce
motivo di provvedimento disciplinare che può comportare anche la sospensione del collega dall’Ordine
inibendogli la possibilità di svolgere qualsiasi attività professionale per clienti pubblici e privati.
L’Art.41 della L. 1150/1942 recita: I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore
generale o di un programma di fabbricazione possono, fino all’approvazione del piano regolatore
generale o del programma di fabbricazione, assumere nell’ambito del territorio del Comune interessato
soltanto incarichi di progettazione di opere o impianti pubblici. Ogni violazione viene segnalata al
rispettivo Consiglio dell’Ordine per i provvedimenti amministrativi del caso.
Non è pleonastico osservare come sia obbligo, per chiunque ne venga a conoscenza, amministrazione
pubblica o semplice cittadino far rispettare una legge dello Stato provvedendo alla segnalazione
dell’inadempienza del professionista all’Ordine Professionale competente.
Ancora più rigorose in materia sono poi le norme di deontologia che regolano l’ attività professionale
degli iscritti, in particolare i seguenti articoli:
Art. 29 – L’architetto che esegue per incarico di Pubbliche Amministrazioni strumenti urbanistici e loro
varianti deve astenersi dal momento dell’incarico e fino alla loro approvazione definitiva dall’assumere
incarichi privati di progettazione nell’area oggetto dello strumento urbanistico. Tale norma è estesa
anche a quei professionisti che abbiano collaborato alla stesura del piano o che con il primo abbiano
rapporti di collaborazione in atto.
Art. 30 – L’architetto che svolge l’incarico di consulenza per una Amministrazione Pubblica in forma
occasionale o continuativa, non può assumere incarichi professionali privati e pubblici aventi oggetto
attinente la consulenza. Tale divieto è esteso anche a quei professionisti che con il primo abbiano
rapporti di collaborazione in atto.
Già in una precedente comunicazione congiunta con l’ordine degli Ingegneri (luglio 1997) i Consigli
degli Ordini avevano ribadito i concetti espressi nell'art. 41 bis della L.1150/42 e dalle norme di
deontologia professionale, sottolineando l'opportunità che i colleghi incaricati di studi di strumenti
urbanistici sospendano ogni attività privata in corso nell'ambito dell'area di pertinenza dello strumento
urbanistico per il periodo di redazione e stesura del Piano fino all'approvazione dello stesso, ritenendo
tuttavia solo eccezionalmente e non in forma continuativa, per la sola Direzione dei Lavori, non
accompagnata da progettazione di varianti, ammissibile l'assunzione di incarichi privati in quanto non
espressamente vietata dalle norme citate.
Inoltre per quanto concernente varianti in corso d'opera legate ad incarichi privati precedenti l'incarico
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per la redazione dello strumento urbanistico venivano ritenute di norma vietate in quanto configurabili
come nuove progettazioni ad eccezione di eventuali varianti richieste esplicitamente da Enti pubblici
preposti al controllo dell'Urbanistica , dei Monumenti e del Paesaggio.
Giurisprudenza in materia ha infatti identificato la ratio della norma dell’art. 41 bis nell’esigenza di
ritenere al di sopra di qualsiasi sospetto il professionista incaricato dalla pubblica amministrazione,
evitando situazioni di dubbia correttezza e, in particolare, rischi di parzialità e di favoritismi connessi
all’eventuale commistione di interessi pubblici e privati nel rispetto di principi di etica professionale
sanzionabili dagli Ordini competenti territorialmente.
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine
(Dott. Arch. G.Giuliano Mossa)
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