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SEMINARIO ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE “GRUPPO DI PISA” “LA GIUSTIZIA ELETTORALE” FIRENZE, 16 NOVEMBRE 2012 - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA – UNIVERSITÀ DI FIRENZE GIOVANNI PICCIRILLI* PROFILI DI AGGIRAMENTO E DI VIOLAZIONE DEL CODICE DI BUONA CONDOTTA ELETTORALE DELLA «COMMISSIONE DI VENEZIA» NELLA RUOLO DEL PARLAMENTO ALL’INTERNO DELLA DISCIPLINA SUL CONTENZIOSO ELETTORALE Premessa Nel limitato tempo a disposizione vorrei provare ad accennare ad alcuni nodi problematici che emergono dal raffronto tra la disciplina del contenzioso elettorale – in particolare in relazione alle sue fasi preparatorie, nonché ad alcuni tratti della cd. disciplina “di contorno” – e il “Codice di buona condotta in materia elettorale” (di seguito: Codice), prodotto nella cornice del Consiglio d’Europa dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (cd. “Commissione di Venezia”). Per altro, proprio in questi ultimi giorni il Codice è stato oggetto di richiami nell’ambito del dibattito politico italiano, ancorché su profili ulteriori quali la raccomandazione di non provvedere a una revisione delle regole del confronto elettorale a ridosso delle consultazioni 1. In particolare, vorrei segnalare almeno due punti che appaiono costituire, nell’un caso, un aggiramento delle linee guida contenute nella parte del codice relativa al contenzioso (descritto come “sistema di ricorso efficace”) e, nell’altro, una frontale violazione di queste ultime, per altro, in modo da condurre a aporie di qualche rilievo nella disciplina complessiva del procedimento elettorale. Per il primo profilo, è in generale lo stesso sistema di verifica parlamentare di cui all’art. 66 Cost. a evidenziarsi in maniera problematica rispetto alle direttrici tracciate dal Codice; in secondo luogo, è l’interpretazione costantemente fornita dalla giurisprudenza amministrativa circa il difetto assoluto di giurisdizione sugli atti i provenienza parlamentare (anche qualora relativi a profili affatto attinenti con l’autonomia “guarentigiata” delle Camere), ad aver condotto a vere e proprie asimmetrie nel sistema complessivo del contenzioso, tali da compromettere la coerenza del sistema. Entrambi i profili hanno dunque ad oggetto il controverso ruolo giocato dall’autonomia parlamentare (rectius, del ruolo che ad essa è stato, nel tempo, attribuito) rispetto alle dinamiche del contenzioso elettorale, tanto da sottolineare nuovamente la problematicità di una simile interpretazione (invero suffragata da ampia giurisprudenza costituzionale), mettendo in luce notevoli profili critici sia ove il Parlamento risulti coinvolto in qualità di eventuale “giudice” dei * Traccia provvisoria In proposito si v. il punto II.2.b. del Codice: “Gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni non devono poter essere modificati nell’anno che precede l'elezione, o dovrebbero essere legittimati a livello costituzionale o ad un livello superiore a quello della legge ordinaria”. 1 risultati delle elezioni politiche, sia perfino quando quella stessa interpretazione finisca per riverberarsi su ulteriori (e realmente “giudiziali”) momenti del contenzioso. Prima di accennare ai due punti ora introdotti, sembra appena opportuno ricordare la natura non vincolante del menzionato Codice, non costituendo certo le linee guida di cui esso si compone un parametro di legittimità in relazione a cui misurare la validità delle norme interne. E tuttavia, anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale in materia (si v. la pluricitata sent. n. 236 del 2010), la prospettiva del sistema CEDU latamente inteso sembra costituire almeno un elemento da tener presente dal punto di vista argomentativo, al fine di fondare la distinzione delle fasi preparatorie del procedimento elettorale rispetto agli altri momenti dello stesso, nonché di evidenziare la necessità di strumenti di ricorso al suo interno quanto mai rapidi ed efficaci, onde giungere a una costituzione quanto più possibile “genuina” dell’offerta elettorale, tale da garantire la massima libertà e informazione dell’elettore al momento del voto. 1. La riserva parlamentare di cui all’art. 66 Cost. e il codice di buona condotta elettorale: something “lost in translation”? Sia consentita una schematizzazione in tabella delle cinque versioni (tutte ufficiali e non costituenti mere “traduzioni”) del punto II.3.3.a., relativo all’esistenza di un “sistema di ricorso efficace” all’interno delle condizioni per l’attuazione di quelli che sono considerati “principi del patrimonio elettorale europeo”: italiano L’istanza di ricorso in materia elettorale deve essere presentata sia presso una commissione elettorale sia presso un tribunale. Un ricorso davanti al Parlamento può essere previsto in prima istanza per ciò che concerne le elezioni del Parlamento. In tutti gli altri casi, un ricorso davanti ad un tribunale deve essere possibile in ultima istanza. Le cinque versioni ufficiali del Codice (punto II.3.3.a.) inglese francese tedesco russo The appeal L’instance de Die Instanz Обжалование body in electoral recours en für eine по всем matters should matière Beschwerde im избирательным be either an électorale doit Bereich der вопросам electoral être soit une Wahlen muss производится commission or a commission entweder ein либо в court. For électorale, soit Wahlausschuss избирательной elections to un tribunal. Un oder ein Gericht комиссии, либо Parliament, an recours devant sein. Eine в суде. appeal to le Parlement Beschwerde vor Обжалование в Parliament may peut être prévu dem Parlament связи с be provided for en première kann in erster выборами в in first instance. instance en ce Instanz für die парламент zum производится в In any case, qui concerne les Wahlen final appeal to a élections du Parlament прежде всего court must be Parlement. Dans vorgesehen непосредственно possible. tous les cas, un werden. In allen в парламенте. В recours devant Fällen muss любом случае, un tribunal doit eine Beschwerde должно être possible en vor einem допускаться dernière Gericht in letzter окончательное instance. Instanz möglich обжалование в sein. суде. 2 È evidente la distonia della versione in italiano rispetto alle altre. 2. Ulteriori profili problematici dell’interpretazione del ruolo del Parlamento nel procedimento elettorale anche quando questo non “giudica”: il regime delle impugnazioni della disciplina sulla par condicio. Inoltre, la vicenda delle elezioni regionali del 2010 ha mostrato un ulteriore profilo di problematicità di una declinazione così ampia dell’autonomia parlamentare come quella fornita nel nostro sistema. La giurisprudenza amministrativa ritiene del tutto non conoscibili per difetto assoluto di giurisdizione gli eventuali vizi dei regolamenti approvati dalla Commissione parlamentare di vigilanza in relazione alla disciplina della campagna elettorale sulle reti del servizio pubblico (al contrario di quanto avviene per gli atti in tutto analoghi adottati dall’AGCOM per identica finalità sulle reti private), giungendo all’assurdo di dichiarare costantemente inammissibili i ricorsi sui regolamenti della Commissione ma, allo stesso tempo, di annullare gli atti omologhi approvati dall’AGCOM (v. Ord. n. 201001176 del Tar Lazio, sez. Terza ter, del 12 marzo 2010 e, dall’altro versante, l’ord. n. 201001179 del Tar Lazio, sez. Terza ter, dello stesso giorno, quest’ultima poi confermata da Cons. Stato, Sez. Terza, sent. 30 marzo 2011, n. 1943). Simili aporie sembrano costituire una netta violazione dei punti II.3.3.a. e II.3.3.b. del Codice, secondo i quali “l’istanza di ricorso in materia elettorale deve essere presentata sia presso una commissione elettorale sia presso un tribunale. […] La procedura deve essere semplice e priva di formalismo, in particolare per ciò che concerne l’ammissibilità del ricorso”. 3